ACCORDO DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO
m
ACCORDO DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO
27 marzo 2017
Tra:
• Il Gruppo LafargeHolcim
Rappresentato da Xxxx XXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX
Xxxxxxxxx XXXXXXXX con delega a rappresentare la Holcim Belgio.
• La FETBB rappresentata da Xxx XXXXXXXX
• Il Comité européen Lafarge, rappresentato dalla Segretaria Xxxxxx XXXXXXXX
• Il Forum europeo Holcim rappresentato dal Segretario Xxx XXXXXXXX
Parigi, 27 marzo 2017
Membri presenti all’atto della firma:
INDICE
1. PREMESSA | 5 |
2. AMBITO DI APPLICAZIONE | 6 |
7 | |
7 | |
7 | |
7 | |
8 | |
8 | |
8 | |
9 | |
4. COMPETENZE DEL CAE E PROCESSO D’INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE | |
9 | |
9 | |
10 | |
10 | |
10 | |
11 | |
11 | |
12 | |
12 | |
12 | |
12 | |
13 | |
13 | |
14 | |
14 | |
15 | |
16 | |
9.3.1. Modifica in caso di cambiamenti strutturali significativi | 16 |
9.6 scioglimento del comitato aziendale europeo Lafarge e del forum europeo Holcim | |
ALLEGATO 1: ELENCO DELLE IMPRESE CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO | 17 |
ALLEGATO 2: PERIMETRO GEOGRAFICO DELL’ACCORDO | 25 |
RIPARTIZIONE DEI SEGGI | 25 |
ALLEGATO 3: SCHEMA DELLA PROCEDURA D’INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE | 27 |
ALLEGATO 4: GRUPPI DI LAVORO SPECIFICI | 28 |
Gruppo di Lavoro Salute e Sicurezza |
1. PREMESSA
A seguito della fusione avvenuta tra i gruppi Holcim e Lafarge, i due organi di rappresentanza a livello europeo, vale a dire il Comitato aziendale europeo (CAE) della Lafarge e il Forum europeo (FE) della Holcim, hanno convenuto di porre le basi per il dialogo sociale del nuovo gruppo LafargeHolcim, nel quadro della direttiva 2009/38/CE.
Il Comitato aziendale europeo LafargeHolcim (in appresso denominato CAE LH o CAE) svolge un ruolo distinto e complementare rispetto al dialogo sociale degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori per il fatto di non sostituirsi alle strutture esistenti nei paesi rientranti nel presente accordo, e di non rimettere in discussione le prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in materia d’informazione e di consultazione a livello nazionale. Il Comitato aziendale europeo consente di sviluppare il dialogo sociale al livello previsto per realizzare le priorità e le prospettive del Gruppo e rende possibile il coinvolgimento effettivo dei rappresentanti dei lavoratori, allo scopo di soddisfare l’esigenza di anticipazione e di gestione del cambiamento.
Tutti i firmatari concordano nel riconoscere che il dialogo sociale è una leva di performance e che le discussioni condotte in seno a tale organo offriranno vantaggi concreti al Gruppo e ai suoi dipendenti, grazie a decisioni e ad un approccio comuni negli ambiti che riguardano sia il funzionamento del Gruppo che le condizioni di lavoro.
La direzione e i rappresentanti dei lavoratori del gruppo LafargeHolcim (in appresso denominato il Gruppo LH), insieme alla Federazione europea dei Lavoratori dell’Edilizia e del Legno (FETBB) dichiarano il loro impegno a sviluppare un quadro di dialogo sociale che faccia parte integrante della cultura dell’organizzazione.
Essi esprimono inoltre la loro convinzione che il CAE LH costituisca un elemento fondamentale per promuovere la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori alle attività dell’azienda, essendo necessarie per realizzare la missione e gli obiettivi della stessa.
La direzione della LH riconosce l’importanza del ruolo svolto dai rappresentanti dei lavoratori e dai sindacati per consolidare il dialogo sociale nelle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo del Comitato aziendale europeo (in appresso denominato l’Accordo).
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Accordo si applica a tutte le imprese del Gruppo LH presenti nello Spazio economico europeo (SEE), più la Svizzera, e include anche i paesi candidati all’adesione, conformemente agli obblighi definiti nella direttiva 2009/38/CE, o i paesi che escono dallo SEE.
Per imprese del Gruppo LH si intendono tutte le imprese sulle quali LH esercita un’influenza dominante in virtù dell’articolo 3 della direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009.
È stato stabilito che, se il Gruppo LH costituisce o acquisisce un’entità, come definito nel precedente paragrafo, in uno dei paesi dello Spazio economico europeo, questa entità sarà ritenuta come facente parte dell’ambito di applicazione del presente accordo (Allegato 1).
Nel caso in cui le imprese del Gruppo siano ubicate in paesi in cui il processo di adesione all’Unione europea è già stato ufficialmente accettato dalle autorità competenti dell’UE, il CAE può prendere l’iniziativa di invitare un membro in qualità di osservatore senza diritto di voto.
3. COMPOSIZIONE DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO
3.1 RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
3.1.1 DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CAE
In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nella direttiva 2009/38/CE che invita a garantire una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base al sesso e alle attività, il Comitato aziendale europeo è costituito dai rappresentanti dei lavoratori di ciascuna delle imprese del Gruppo che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo. I membri del CAE sono designati sotto la responsabilità della Federazione europea dei Lavoratori dell’Edilizia e del Legno (FETBB).
Il CAE è costituito da membri titolari e da un numero equivalente di membri supplenti. Per essere designati, i membri devono essere in possesso di un mandato elettivo o sindacale conferito loro dallo stabilimento presso il quale lavorano. La perdita di tale mandato comporta la perdita dello statuto di membro del CAE.
Il numero di membri per paese (Allegato 2) contemplato dall’accordo è determinato in virtù dei seguenti criteri (numero di dipendenti all’atto della firma dell’accordo, successivamente rivisto il 1° gennaio di ogni anno):
o tra 1 e 500 dipendenti: un seggio;
o tra 501 e 1.000 dipendenti: un seggio supplementare;
o tra 1.001 e 3.000 dipendenti: un seggio supplementare;
o tra 3.001 e 5.000 dipendenti: un seggio supplementare;
o più di 5.001 dipendenti: un seggio supplementare
I membri titolari e i membri supplenti del CAE beneficeranno, nell’esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e di garanzie analoghe a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori a titolo della legislazione nazionale e/o della prassi nazionale del rispettivo paese in cui sono impiegati.
I membri del CAE sono tutelati dall’eventualità di essere sollevati dalle loro funzioni per tutta la durata del mandato e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione, indipendentemente dalla legislazione nazionale del loro paese di provenienza, a meno che il membro del CAE non contravvenga alla legislazione del suo paese di origine, e inoltre sempre che la legislazione nazionale non preveda un livello di protezione più elevato per i lavoratori.
Lo stesso vale per i membri supplenti.
La durata del mandato dei rappresentanti dei lavoratori al CAE, sia titolari che supplenti, è fissata a quattro anni. Questo mandato quadriennale decorre dalla data della prima riunione plenaria, che stabilisce la composizione di un nuovo CAE.
Membri supplenti in numero uguale a quello dei titolari sono designati alle medesime condizioni, nello stesso momento e per la stessa durata dei membri titolari.
In caso di impedimento temporaneo di un membro titolare ad assistere alle riunioni, un supplente diverrà titolare per la durata di tale impedimento. Il Segretario del CAE sarà informato in merito a tale cambiamento.
In caso di impedimento definitivo di un membro titolare ad assistere alle riunioni, il supplente diverrà titolare per la restante durata del mandato.
In caso di impedimento definitivo del supplente, si procederà alla designazione di un nuovo membro supplente.
I membri supplenti devono ricevere le stesse informazioni dei membri titolari.
Spetta ai membri titolari informare la Direzione delle Risorse umane del Gruppo e i supplenti in merito alla loro indisponibilità, affinché questi ultimi siano in grado di garantire la sostituzione temporanea o definitiva.
Al fine di mantenere una certa continuità del mandato dei rappresentanti del CAE, qualora venga modificato il perimetro del Gruppo LH al quale si può applicare il presente accordo, sono previste le seguenti disposizioni:
- In caso d’ingresso di un’impresa nel perimetro del presente accordo in corso di mandato:
- se questa nuova impresa è insediata in un paese europeo che abbia già uno o più membri titolari al CAE, questo o questi membri rappresenteranno anche i lavoratori della nuova impresa fino al rinnovo del CAE, quando il paese interessato sarà rappresentato (da membri titolari e supplenti al CAE LH) in funzione del suo nuovo organico;
- se la nuova impresa è insediata in un paese europeo che non abbia ancora membri titolari al CAE, un membro titolare e un sostituto di questo paese saranno designati per rappresentare i dipendenti fino al rinnovo del CAE.
- In caso di uscita di un’impresa dal perimetro del presente accordo in corso di mandato, i membri designati al CAE che rappresentano tale impresa perdono automaticamente il loro mandato. Qualora nel paese interessato continuino ad essere presenti una o più imprese, si procederà alla designazione del nuovo o dei nuovi membri per questo paese, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 2.
La Direzione del Gruppo informa il Comitato ristretto del CAE di qualsiasi modifica a livello del perimetro del Gruppo LH in Europa.
Le riunioni del CAE sono intese a sostenere e a promuovere il dialogo sociale e l’informazione e la consultazione dei lavoratori, conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009. Il CAE, il Comitato ristretto e, se del caso, i gruppi di lavoro specifici possono decidere di essere assistiti da due coordinatori sindacali designati dalla FETBB.
Il Presidente del CAE è il membro del Comitato esecutivo responsabile dell’ambito di applicazione del presente accordo. Il Presidente può delegare la presidenza a qualsiasi membro della Direzione.
4. COMPETENZE DEL CAE E PROCESSO D’INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE
Il CAE è l'organo a livello europeo responsabile dell’informazione e della consultazione come pure di portare avanti il dialogo sociale tra la Direzione e i rappresentanti dei lavoratori su questioni aventi carattere transnazionale che incidono sui lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo.
In conformità con la direttiva 2009/38/CE e con altre normative europee attinenti “sono considerate questioni transnazionali quelle riguardanti l’impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso, o almeno due imprese o stabilimenti dell’impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.” (Paesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo).
“È opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga determinato prendendo in considerazione la portata degli effetti potenziali della questione medesima e il livello di direzione e di rappresentanza coinvolto. A tal fine, sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l’impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri. Esse comprendono le questioni che, a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri.” (Paesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo).
4.2 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Ai sensi della direttiva 2009/38/CE, ‘informazione’ significa la trasmissione per iscritto di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L’informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano al CAE LH di procedere a una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
Ai sensi della direttiva 2009/38/CE, ‘consultazione’ significa l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
Quando si riunisce, il CAE riceve le informazioni e/o viene consultato come previsto dalla legislazione europea e dalla direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009. L’informazione del CAE riguarda:
o la struttura e la situazione economico-finanziaria;
o la probabile evoluzione della produzione e del mercato dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, inclusi i flussi transfrontalieri di materiali;
o altre questioni di carattere non finanziario conformemente alla direttiva 2014/95/UE. L’informazione e la consultazione del CAE riguardano:
o la situazione dell’occupazione e la sua probabile evoluzione;
o la politica in materia di salute e sicurezza;
o le politiche industriali ambientali;
o gli investimenti;
o le modifiche sostanziali in merito all’organizzazione;
o l’introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi;
o i trasferimenti di produzione;
o le fusioni;
o la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti;
o i licenziamenti collettivi.
4.3 PROCEDURA PER L’INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE
Il Presidente o il Segretario sono autorizzati a chiedere un’informazione e una consultazione riguardo a questioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo. In questo caso, il Presidente e il Segretario convengono sulla necessità di convocare una riunione del Comitato ristretto e sulla possibilità di indire un Comitato ristretto allargato che includa i paesi interessati dal tema specifico trattato. Questa riunione sarà convocata entro e non oltre gli otto giorni successivi alla data della richiesta formale e si concentrerà sulla decisione di avviare il processo d’informazione e consultazione, sui temi all’ordine del giorno, sul calendario delle riunioni e sui partecipanti.
Conformemente alle disposizioni della procedura convenuta in ogni caso tra il CR e il Presidente, il CAE sottopone un parere, entro un termine ragionevole. Questa procedura di consultazione consentirà al CR di essere accompagnato, se del caso, dai rappresentanti dei paesi direttamente interessati dal tema oggetto della consultazione, di incontrare la direzione e di ricevere una risposta motivata al parere presentato (lo schema della procedura è illustrato nell’Allegato 3).
Il CAE svolge la propria attività attraverso:
o Riunioni ordinarie.
o Riunioni straordinarie.
Le riunioni del CAE sono intese a sostenere e a promuovere il dialogo sociale e l'informazione e la consultazione dei lavoratori, conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009.
Il CAE si riunisce due volte all’anno in seduta plenaria ordinaria, di almeno una giornata, in date e luoghi decisi di comune accordo dal Presidente e dal Segretario, con almeno due mesi di anticipo.
Una di queste due riunioni plenarie ordinarie si svolge nei due mesi successivi alla pubblicazione dei risultati annuali del Gruppo.
La seconda di queste due riunioni plenarie ordinarie si terrà durante l’ultimo trimestre dell’anno. Questa riunione plenaria ordinaria sarà dedicata all’evoluzione dell’occupazione, alle politiche sociali e alla presentazione delle relazioni dei comitati specifici.
Il Presidente e il Segretario decideranno l’ordine del giorno definitivo entro e non oltre un mese dalle date delle riunioni plenarie ordinarie. La Direzione si incaricherà di trasmettere a tutti i membri del CAE l’ordine del giorno insieme a tutta la documentazione scritta necessaria.
Ciascuna riunione plenaria ordinaria è preceduta, il giorno prima, da una riunione preparatoria della durata minima di un giorno, ed è seguita da una riunione di debriefing tra i rappresentanti dei lavoratori della durata minima di mezza giornata. La Direzione non partecipa a queste due riunioni.
I rispettivi superiori gerarchici saranno informati delle riunioni programmate.
Riunioni straordinarie del CAE possono essere convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta del Comitato ristretto e di concerto con il Presidente, per affrontare qualsiasi circostanza eccezionale che possa incidere sul Gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno su due Stati membri dell’UE, in virtù della direttiva 2009/38/CE.
Queste riunioni si svolgono entro un termine ragionevole dal ricevimento della richiesta. Il CR è autorizzato a tenere una discussione con gli esperti sindacali e con i rappresentanti nazionali dei lavoratori sia prima che dopo la riunione con la Direzione.
L’informazione e la consultazione del CAE lasceranno impregiudicate l’informazione e la consultazione degli organi locali di rappresentanza dei lavoratori dei paesi eventualmente coinvolti. Pertanto, l’informazione del CAE avverrà contemporaneamente oppure, qualora ciò non risulti ragionevolmente possibile, immediatamente dopo l’informazione degli relativi organi locali di rappresentanza dei lavoratori.
Di comune accordo tra il Segretario e il Presidente, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alle riunioni straordinarie può limitarsi al Comitato ristretto e ai rappresentanti dei paesi o delle attività direttamente interessati dal tema della riunione straordinaria, nonché agli esperti designati dal CAE.
Le riunioni straordinarie del CAE LH possono essere precedute da una riunione preparatoria e seguite da una riunione di debriefing.
I rispettivi superiori gerarchici saranno informati delle riunioni programmate.
5.2.1. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Qualora si verificassero circostanze eccezionali, o fossero in programma decisioni che potrebbero avere ripercussioni sugli interessi dei lavoratori, il CAE dovrà essere tempestivamente informato per iscritto dal suo Presidente e, se del caso, essere consultato al riguardo.
Su richiesta del CR del CAE, può essere convocata una riunione straordinaria del CR insieme alla Direzione, durante la quale la Direzione provvederà a spiegare le circostanze pertinenti e a rispondere alle diverse domande sollevate. I rappresentanti dei lavoratori dei paesi coinvolti possono essere invitati a partecipare a queste riunioni.
5.3 CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E DOCUMENTI
5.3.1 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO
Il Segretario del CAE ha il compito di raccogliere le diverse proposte di ordine del giorno dei membri del CAE e di effettuarne una sintesi, con il contributo del Comitato ristretto, allo scopo di trasmetterle al Presidente.
Nella misura del possibile, la convocazione alla riunione e l'ordine del giorno definitivo sono inviati dalla Direzione a ciascun partecipante almeno un mese prima della data della riunione.
Per ogni riunione ordinaria e straordinaria come anche per le riunioni del Comitato ristretto è stilato un verbale a cura del Presidente e del Segretario del CAE, coadiuvati in questa incombenza dal Comitato ristretto e dalla Direzione che metterà a disposizione, a tal fine, le strutture e i mezzi organizzativi adeguati, in particolare un’assistenza alla verbalizzazione, affidata ad uno studio di consulenza esterno. Il verbale è sottoposto per approvazione al Presidente e una sua traduzione nella lingua del Segretario è trasmessa a quest’ultimo per approvazione, dopodiché viene inviato, nel corso del mese successivo alla riunione, a ciascun membro del CAE.
La diffusione delle informazioni e dei risultati delle attività del CAE ai lavoratori del Gruppo è di competenza di tutti i membri del CAE e della Direzione. A tal fine, ogni verbale è trasmesso senza indugio a tutte le direzioni delle entità che rientrano nel perimetro del CAE affinché, a loro volta, lo trasmettano tempestivamente agli organi locali di rappresentanza del personale.
Per quanto riguarda le riunioni che rientrano nell'ambito di una procedura d’informazione e consultazione del CAE, i documenti necessari alla corretta comprensione dell'argomento oggetto della consultazione sono inviati a ciascun membro titolare e supplente almeno entro quindici giorni dalla data della riunione ordinaria e il prima possibile in caso di riunione straordinaria. In quest’ultima ipotesi, ai membri del CAE LH deve essere distribuita la documentazione scritta al momento della riunione.
6.1 COMPOSIZIONE E RUOLO DEL COMITATO RISTRETTO
Al momento del rinnovo dei mandati dei rappresentanti dei lavoratori, il CAE elegge tra i suoi membri titolari, per una durata di quattro anni (a decorrere dallo stesso momento in cui entra in vigore il mandato dei membri del CAE), un Comitato ristretto (in appresso denominato il Comitato ristretto, o CR) composto da cinque membri, nel quale sono opportunamente rappresentati, per quanto possibile, i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo, i diversi settori economici e le principali regioni europee del Gruppo.
Il Comitato ristretto comprende un Segretario e un segretario aggiunto, designati in base a modalità stabilite da un regolamento interno adottato dal CAE.
Il Comitato ristretto è l'interlocutore della Direzione e funge da interfaccia tra la direzione e i rappresentanti dei lavoratori presenti al CAE, occupandosi altresì di diffondere le informazioni.
Il Comitato ristretto può in qualsiasi momento trasmettere per iscritto alla Direzione centrale domande attinenti ad una questione che riguardi il Gruppo e/o i suoi stabilimenti. La Direzione centrale provvede a rispondervi per iscritto entro due settimane.
In caso di impedimento permanente del Segretario, è il segretario aggiunto ad assumere le sue funzioni e il Comitato ristretto designa, fino alla riunione plenaria successiva del CAE, un membro supplementare al suo interno.
Il Comitato ristretto può farsi assistere nell'esercizio delle sue funzioni dai coordinatori sindacali, in qualità di membri osservatori senza diritto di voto. Per assolvere la propria missione e svolgere i propri compiti, il Comitato ristretto può anche farsi assistere da altri soggetti esterni o interni, previo accordo con la Direzione.
6.2 RIUNIONI DEL COMITATO RISTRETTO
Il Comitato ristretto si riunisce ogni trimestre.
La prima riunione sarà organizzata dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali del Gruppo. Una riunione preparatoria dei rappresentanti dei lavoratori che fanno parte del Comitato ristretto si svolgerà prima della riunione con la Direzione, e l’ordine del giorno di questa riunione congiunta verrà stabilito di comune accordo dal Segretario e dal Presidente del CAE, o dal suo rappresentante. L’ordine del giorno includerà sistematicamente un punto sui risultati finanziari, uno sulla salute e la sicurezza e un punto sull’evoluzione dell’organico dei paesi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo.
Il CR può decidere di tenere una riunione di debriefing.
Altre riunioni supplementari del CR possono essere concordate insieme al Presidente.
Previo accordo del Presidente, possono essere creati dei gruppi di lavoro specifici per un periodo determinato e con un campo d’azione definito.
Il programma di lavoro, gli obiettivi e i compiti di questi gruppi di lavoro sono decisi congiuntamente dal CAE e dalla Direzione, e la loro funzione sarà di favorire il dialogo tra la Direzione e i lavoratori in merito ad alcuni temi specifici in Europa; questi gruppi rendono conto del loro operato ai membri del CAE.
Un gruppo di lavoro permanente è quello sulla salute e sulla sicurezza.
I gruppi di lavoro specifici possono essere assistiti dai coordinatori sindacali della FETBB.
La struttura e la governance di questi gruppi di lavoro sono tali e quali a quelle definite nell’Allegato 4.
Successivamente alla firma del presente Accordo, i membri del CAE e i rappresentanti della Direzione parteciperanno ad una sessione di lavoro di due giorni, organizzata nei giorni che precedono la prima riunione prevista allo scopo di coordinare l’avvio del nuovo CAE.
Le attività di formazione saranno coordinate insieme alla Direzione e verranno considerate come orario di lavoro.
8.1.1 FORMAZIONE DEI MEMBRI DEL CAE NEOELETTI
All’inizio del loro mandato, i membri del CAE neoeletti seguiranno una formazione di uno o due giorni intesa ad aggiornare tutti i membri riguardo alle modalità operative e ai principi del CAE. Il Segretario o il segretario aggiunto parteciperanno a questa formazione.
Tale formazione si svolgerà il giorno o i giorni precedenti la prima riunione plenaria.
8.1.2. FORMAZIONE COLLETTIVA DEI MEMBRI DEL CAE
Ogni quattro anni, i membri del CAE seguiranno una sessione di aggiornamento della durata di due giorni, che si svolgerà nei giorni precedenti una delle riunioni programmate.
8.1.3 FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO
I membri del CAE LH seguiranno una giornata di formazione all’anno per essere aggiornati in merito alle questioni che attengono al loro ruolo.
Ogni membro del CAE, sia titolare che supplente, riceverà le informazioni (convocazione alle riunioni, ordine del giorno, verbale della riunione, documenti informativi, ecc.) tradotte nella propria lingua.
La Direzione agevolerà l’accesso dei membri del CAE alle comunicazioni e ai dispositivi informatici per consentire loro di svolgere le proprie mansioni.
Nell’ambito delle loro funzioni, i membri del CAE hanno il diritto e il dovere di informare i lavoratori e i loro rappresentanti nei rispettivi paesi.
I documenti devono essere tradotti e trasmessi perlomeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e il prima possibile in caso di riunioni straordinarie. In quest’ultima ipotesi, ai membri del CAE LH deve essere distribuita la documentazione scritta al momento della riunione.
I membri del CAE disporranno del tempo necessario per svolgere il loro ruolo, d’accordo con i loro rispettivi superiori gerarchici e con i responsabili delle Risorse umane.
La direzione delle Risorse umane in Europa e quella di ciascuno dei paesi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo garantiranno il rispetto di questa disposizione.
Qualsiasi disaccordo in merito sarà comunicato al Comitato ristretto.
La direzione interessata doterà i membri del CAE dei mezzi finanziari e materiali che consentano loro di esercitare le proprie funzioni in modo adeguato.
La Direzione si farà carico di tutti i costi e le spese inerenti all’organizzazione delle riunioni del CR, delle riunioni preparatorie e plenarie, nonché di quelle dei gruppi di lavoro e delle attività di formazione del CAE, incluse le spese di trasferta, vitto e alloggio dei partecipanti, dei costi per la traduzione dei documenti e per l’interpretazione simultanea.
I membri del CAE LH saranno debitamente liberati da altri impegni dai loro rispettivi datori di lavoro per potere partecipare alle riunioni, conservando nel contempo il diritto a percepire la normale retribuzione. Per “normale retribuzione,” si intende che il membro del CAE non percepirà una retribuzione inferiore rispetto a quella che avrebbe percepito svolgendo il proprio lavoro nel tempo specificamente dedicato alle attività del CAE.
Il CAE può avvalersi, se necessario, del sostegno di esperti, interni o esterni, per svolgere compiti precisi e specifici necessari ad assicurare pratiche di lavoro corrette ed efficaci. Questi esperti devono essere precedentemente approvati dal Presidente e non saranno membri del CAE. Essi sono tenuti, tuttavia, a rispettare lo stesso obbligo di riservatezza, sancito dall’articolo 9.2. Il Gruppo si accollerà il costo degli esperti, in virtù di quanto disposto dall’articolo 8.4 più in alto, preventivamente contabilizzato e approvato dal Presidente.
Il presente Accordo sarà soggetto alla legislazione vigente in Belgio.
Tale accordo viene registrato presso il Registro dell’Amministrazione dei Rapporti collettivi di lavoro del Ministero federale del Lavoro, a Bruxelles. Ai fini di dirimere una controversia, le parti possono concordare di rivolgersi al mediatore sociale del Ministero del Lavoro belga.
9.2 OBBLIGHI DI DISCREZIONE E RISERVATEZZA
I membri del Comitato aziendale europeo e gli esperti sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito a tutte le informazioni comunicate loro in via riservata.
In linea generale, essi sono vincolati dal dovere di discrezione nei confronti delle persone estranee al Gruppo.
9.3.1. MODIFICA IN CASO DI CAMBIAMENTI STRUTTURALI SIGNIFICATIVI
In caso di modifiche significative della struttura (ad esempio, fusioni, acquisizioni, cessioni) nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore, oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o più accordi del CAE applicabili, un nuovo accordo verrebbe negoziato secondo la procedura di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/38/CE. La procedura di negoziazione e l’istituzione di una nuova Delegazione speciale di negoziazione possono essere avviate su iniziativa della Direzione o previa richiesta scritta di cento lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in almeno due Stati membri.
Oltre ai membri eletti o designati a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/38/CE, fanno parte della Delegazione speciale di negoziazione almeno tre membri del Comitato o dei comitati aziendali europei esistenti.
La continuità della procedura per l’informazione e la consultazione sarà garantita, in quanto il Comitato o i Comitati aziendali europei interessati hanno il diritto di continuare ad operare secondo le modalità adottate dall’accordo tra i membri del Comitato o dei comitati aziendali europei e la Direzione, durante tutto il tempo necessario alla negoziazione del nuovo accordo.
9.3.2. MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA
In caso di modifica della legislazione europea che possa incidere sull’Accordo, le parti firmatarie negozieranno in buona fede l’adeguamento dell’accordo reso necessario da tale modifica legislativa.
Il presente Accordo non può essere modificato salvo che per accordo scritto tra le parti.
Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma per una durata indeterminata.
Esso può essere denunciato dalla Direzione o dai due/terzi dei rappresentanti dei lavoratori tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L‘accordo cessa dunque di essere effettivo allo scadere del periodo di preavviso di dodici mesi, che decorre dal terzo giorno successivo alla data di spedizione della lettera raccomandata.
Qualora, allo scadere del periodo di preavviso, la Direzione, da un lato, e i membri del CAE alla maggioranza dei voti, dall’altro, non siano stati in grado di concludere un nuovo accordo del CAE, si applicano automaticamente le prescrizioni accessorie della direttiva 2009/38/CE.
9.6 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO LAFARGE E DEL FORUM EUROPEO HOLCIM
Le parti si adoperano affinché il Comité européen della Lafarge e il Forum europeo della Holcim siano entrambi sciolti mediante reciproco consenso, nel momento in cui entra in carica il nuovo CAE.
ALLEGATO 1: ELENCO DELLE IMPRESE CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Questo elenco viene compilato in base alle informazioni disponibili il 2 gennaio 2017.
Centro Corporate | |
Bardon Investments | GBP |
Holcim Auslandbeteiligungs | EUR |
Holcim Beteiligungs | EUR |
LAFARGE PLASTERBOARD HOLDING BV | EUR |
Technical Center Europe-Africa | EUR |
Lafarge Gypsum International | EUR |
SVPI | EUR |
Lafarge Services Group | EUR |
Lafarge Centre de Recherche "LCR" | EUR |
Lafarge International Services Singapore Pte Ltd | EUR |
Lafarge Industrial Ecology International | EUR |
Holdertrade, Switzerland | CHF |
Cemroc | CHF |
Cesi | CHF |
Cement Intellectual Property | CHF |
Holcim Capital (Thai) | EUR |
Eurohol | EUR |
Holcim France Benelux | EUR |
Aggregate Industries Holdings | GBP |
LafargeHolcim Albion Finance | GBP |
Holcibel | EUR |
LafargeHolcim Continental Finance | EUR |
Holcim European Finance | EUR |
Holcim Finance (Belgium) | EUR |
Holderfin | EUR |
Holcim Finance (Luxembourg) | EUR |
Holcim Investments (France) | EUR |
Holcim GB Finance | GBP |
Holcim Group Services | CHF |
LafargeHolcim Helvetia Finance | CHF |
Holcim Investments (Spain) | EUR |
CBA Holding (BVI) Limited Euro | EUR |
LAFARGE CEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l. | EUR |
Pakistan Cement Holding | EUR |
Hugo Insurance SA | EUR |
Ari 7 | EUR |
Compagnie Xxxxxx de développement industriel | EUR |
Compagnie de participations et de développement industriel | EUR |
Finlatam Vermögensverwaltungs GmbH | EUR |
Financière Lafarge | EUR |
Atlantic RE | EUR |
Blue circle Investments SA (lux) | EUR |
Blue Circle International Holdings BV | EUR |
Lafarge SA | EUR |
BROADFIELD | CHF |
AIC | GBP |
Lafarge UK Holdings Ltd | GBP |
Blue circle europe LTD | GBP |
BCI home products international LTD | GBP |
Lafarge Japan Holding NV | EUR |
Sabelfi | EUR |
FINCEM HOLDING LTD | GBP |
Lafarge Building Materials | GBP |
Lafarge Finance Ltd | GBP |
Lafarge Nigeria (UK) Ltd | GBP |
LAFARGE REDLAND READYMIX LTD | GBP |
Société de développement industriel Lafarge | EUR |
Société financière immobilière et mobilière "SOFIMO" | EUR |
Lafarge Minerals | GBP |
Lafarge International Holdings Ltd | GBP |
Tunnel | GBP |
TINDERBOX No6 LTD | GBP |
Lafarge Associated Nigeria Ltd | NGN |
Lafarge BFC Investments France | EUR |
Ecocem MEA S.A.S. | EUR |
Holchin | EUR |
CAMPSORES HOLDING SA | EUR |
LafargeHolcim Ltd | CHF |
Holcim Overseas Finance | CHF |
Holcim Reinsurance | CHF |
Agretas Agrega Insaat Sanayi Ve Ticaret AS | EUR |
Holcim Participations (France) | EUR |
Holcim Part. (Thailand) | EUR |
Holcim Participations (UK) | GBP |
LafargeHolcim Sterling Finance (Netherlands) | GBP |
Holcim Technology Ltd | CHF |
I.C.I. | EUR |
Rosyco | EUR |
Thai Roc Cement | EUR |
Attività commerciali | |
Bulk Materials International Europe Srl | EUR |
Kencem Holding Ltd | GBP |
Bulk Mines Minerals SL | EUR |
Bulk Mines & Minerals Holding SA | EUR |
Cementia Holding AG | CHF |
Lafarge Shipping Services Limited | GBP |
LafargeHolcim Trading Holding | CHF |
Europa | |
Regno Unito | GBP |
Aggregate Industries Europe | GBP |
Lafarge Ireland Limited (Cookstown) | GBP |
Lafarge Cauldon Limited | GBP |
GBRA: OpCo-level entry package | GBP |
Francia | EUR |
Bétons St Xxxxx | EUR |
Lafarge Ciment | EUR |
Carrières de Saint Laurent | EUR |
Lafarge Granulats France | EUR |
Cemwest | EUR |
Financière Bétons | EUR |
Lafarge Ciments distribution | EUR |
Midi Pyrénées Granulats | EUR |
Granulats Bourgogne Auvergne | EUR |
Granulats Nord Est | EUR |
Hexabéton | EUR |
SAS Ciments du Lacydon | EUR |
Lafarge Bétons France | EUR |
Xxxxxx Béton Chantiers | EUR |
Béton Chantiers Charente Limousin | EUR |
Lafarge France | EUR |
Béton Chantiers Martigues | EUR |
Nord broyage | EUR |
Côte d'Opale Granulats | EUR |
Société d'exploitation des établissements Ragonneau | EUR |
Financière Granulats ex-RG SA | EUR |
Société Aquitaine de Transformation | EUR |
SPI Promotion industrielle | EUR |
Lafarge Granulats Ouest | EUR |
Vracs de l'Ouest SAS | EUR |
Silos du Languedoc | EUR |
Bétons Matériaux Contrôles | EUR |
SILO A Grains de Dunkerque | EUR |
Coderes | EUR |
FRAL: OpCo-level entry package | EUR |
Cluster Europa Centro-Occidentale | |
Svizzera | CHF |
Holcim (Schweiz) AG | CHF |
Holcim Kies und Beton AG | CHF |
Holcim (Cham) AG | CHF |
Holcim BF+P SA | CHF |
Praz SA | CHF |
Fänn-Beton AG | CHF |
Alto Reno | EUR |
Holcim Haut Rhin | EUR |
Holcim Béton Granulat Haut-Rhin | EUR |
Germania Meridionale | EUR |
Holcim (Süddeutschland) GmbH | EUR |
Holcim Kies und Beton Gmbh | EUR |
Italia | EUR |
Holcim (Italia) S.p.A. | EUR |
Geocycle (Italia) S.r.l. | EUR |
Rolcim S.p.A. | EUR |
Holcim Aggregati Calcest | EUR |
F.lli Xxxxxx & C. Srl | EUR |
Holcim Gruppo (Italia) SPA | EUR |
Fusine Energia S.r.l. | EUR |
ITA: OpCo-level entry package | EUR |
Europa Occidentale | |
Cluster Europa Centro-Orientale (AUTL, CZEL, HUN&HUNL, SVNL, HRV) | |
Austria | EUR |
Lafarge Pannonia Holding GmbH | EUR |
Lafarge Cement CE Holding GmbH | EUR |
Lafarge Zementwerke GmbH | EUR |
Lafarge Management GmbH | EUR |
Lafarge Services GmbH | EUR |
Lafarge Perlmooser Unternehmensakquisitions GmbH | EUR |
Lafarge Perlmooser GmbH | EUR |
Gipsbergbau Preinsfeld GmbH Nfg. KG | EUR |
Lafarge BFC Investment GmbH | EUR |
Lafarge Slovakia s.r.o. | EUR |
Lafarge Cement Technical Center Vienna GmbH | EUR |
Xxxx Xxxxxxxxxxx Kavicsbanya Rt | HUF |
AUTL: OpCo-level entry package | EUR |
Repubblica Ceca | CZK |
Lafarge Cement A.S. | CZK |
Holcim Ungheria | HUF |
Osteuropäische Zementbeteiligungs AG | EUR |
AM Kft. | HUF |
Nyerges 2012 Reál Kft. | HUF |
Osteuropäische Zementbeteiligungs AG Magyarországi Fióktelepe | HUF |
HMO 2014 Kft. | HUF |
Lafarge Ungheria | HUF |
Lafarge Cement Hungary Ltd | HUF |
Slovenia | EUR |
Apnenec, d.o.o., proizvodnja apnenceve moke | EUR |
Lafarge Slovenia | EUR |
Lafarge Cement d.o.o. | EUR |
Lafarge Cement Adria doo | HRK |
SVNL: OpCo-level entry package | EUR |
Croazia | HRK |
Holcim (Hrvatska) d.o.o. | HRK |
ecorec d.o.o. | HRK |
Holcim mineralni agregati d.o.o. Nedešćina | HRK |
HRV: OpCo-level entry package | HRK |
Spagna | EUR |
Holcim España, S.A. | EUR |
Geocycle España, S.A. | EUR |
Gravera El Xxxxxx, S.L. | EUR |
Xxxx Consignatarios, S.L. | EUR |
Ready Mixed Xxxxxxxxx XXX | XXX |
Xxxxxxx Xxxxxxxx, X.X.X. | XXX |
Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X.X. | EUR |
Cementos la Parrilla, S.A. | EUR |
Cementos Esfera, S.A. | EUR |
World Trade Bulk, S.L. | EUR |
Materiales de Construccion Aguilas, S.A. | EUR |
Ciments de Catalunya, S.A. | EUR |
Lafarge Real State Italy | EUR |
LADELIS SGPS Lda | EUR |
ESP: OpCo-level entry package | EUR |
Urbanizaciones del Sur | EUR |
Holcim Services EMEA Spain | EUR |
Belgio | EUR |
Holcim Belgique | EUR |
Geocycle | EUR |
Carrière de Leffe | EUR |
Calcaires Rive Gauche | EUR |
Sociète des carrières du Tournaisis | EUR |
Holcim Nederland | EUR |
Holcim Betonmortel | EUR |
BELA: OpCo-level entry package | EUR |
Germania | EUR |
Holcim (Deutschland) GmbH | EUR |
Arge Salzbeton Morsleben | EUR |
Holcim Beton und Zuschlag | EUR |
Betontechnik Nord GmbH | EUR |
Kieswerk Borsberg GmbH | EUR |
Holcim KW Zeithain KG | EUR |
VETRA BFTW GmbH, Oldenb. | EUR |
Betontechnik Nds GmbH | EUR |
Xxxxxxxxxxx GmbH | EUR |
Yeoman Baumineralien GmbH | EUR |
Holcim Kies und Splitt GmbH | EUR |
Holcim Beton und Betonwaren GmbH | EUR |
Hüttensand Salzgitter GmbH | EUR |
VETRA GmbH&Xx.XX | EUR |
Kieswerk Leinetal &Xx.XX | EUR |
Holcim Transportbeton GmbH & Co. KG | EUR |
MDS Mörteldienst Siegerland GmbH & Co. KG | EUR |
STB Sauerländer GmbH & Co. KG | EUR |
Transportbeton GmbH & Co. KG, Wuppertal | EUR |
Wencker GmbH & Co. KG | EUR |
TBE Transportbeton Eisern GmbH | EUR |
Holcim Coastal | EUR |
Holcim Prefab Wanden | EUR |
Holcim Nederland Bouwmaterialien | EUR |
Holcim Cement Nederland B.V. | EUR |
Geocycle (Deutschland) GmbH | EUR |
Holcim West Zement GmbH | EUR |
Holcim Hüttenzement GmbH | EUR |
Kalksteinwerk Medenbach GmbH | EUR |
Holcim Kies & Splitt Hessen-Pfalz GmbH | EUR |
KSV Kies & Splitt GmbH Rhein-Ruhr | EUR |
Buss Basalt GmbH & Co. KG | EUR |
Kieswerk Xxxxxxxx GmbH & Co. KG | EUR |
Holcim Schoeneck S.a.r.l. | EUR |
Sables et Graviers Willersinn S.a.r.l. | EUR |
DEU: OpCo-level entry package | EUR |
Polonia | PLN |
Bonitex Sp z o.o. | PLN |
East-West Express Sp. z.o.o | PLN |
Lafarge Kruszywa i Beton | PLN |
Yeoman Poland | PLN |
Lafarge Transport Sp. z oo | PLN |
Lafarge Beton Towarowy SP. Z O.O.- Ready Mix | PLN |
Cementownia Krakow Nowa Huta sp. X.x.x. | XXX |
Xxxxxxx Xxxxxx XX | XXX |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Drogowych Spólka Akcyjna | PLN |
Radan Bazalt, Sp Z o o | PLN |
Zakład Gospodarki Popiolami Sp. z o.o. | PLN |
Contractor Sp z.o.o. | PLN |
Geocycle Polska Sp. z o.o. | PLN |
Europa Emergente | |
Bulgaria | BGN |
Holcim Bulgaria AD | BGN |
Holcim Karierni Materiali AD | BGN |
Holcim Karierni Materiali Plovdiv AD | BGN |
Vris AD | BGN |
Geocycle Bulgaria EOOD | BGN |
Holcim Karierni Materiali Rudinata AD | BGN |
Romania | XXX |
Xxxxxx (Romania) S.A. | XXX |
Geocycle (Romania) SRL | XXX |
Start Casa Visio SRL | XXX |
Xxxxxx | EUR |
Aegean Terminals S.A. | EUR |
Heracles Shipping SA | EUR |
LAVA Mining & Quarrying S.A. | EUR |
Various Greece | EUR |
General Industrial Entreprises SA | EUR |
Heracles General Cement Company S.A. | EUR |
Lafarge Beton Industrial Commercial SA | EUR |
Leader Xxxxx SH A | EUR |
AEVEK Pericles | EUR |
Biomas | EUR |
GRCL: OpCo-level entry package | EUR |
Holcim Business Services | EUR |
Lafarge Services Sp. z.o.o. | PLN |
ALLEGATO 2: PERIMETRO GEOGRAFICO DELL’ACCORDO
RIPARTIZIONE DEI SEGGI
Il numero di dipendenti preso in considerazione sarà quello calcolato al momento della firma del presente Accordo. È compito del Comitato ristretto, in coordinamento con la Direzione centrale, verificare ogni anno, prima dello svolgimento della prima riunione plenaria ordinaria del CAE, il numero di lavoratori (al 1° gennaio) dei singoli stabilimenti e le rappresentanze nazionali in seno al CAE.
In virtù dei criteri contenuti nell’articolo 3.1.1, il numero di membri al momento della firma del presente Accordo è il seguente:
Organico a fine febbraio 2017 | ||
Paesi | Numero di dipendenti | Numero di seggi |
Xxxxxxx | 000 | 0 |
Xxxxxx | 000 | 0 |
Xxxxxxxx | 426 | 1 |
Xxxxxxx | 000 | 0 |
Xxxxxxxxxx Xxxx | 000 | 0 |
Xxxxxxx | 5.276 | 5 |
Germania | 2.105 | 3 |
Grecia | 587 | 2 |
Xxxxxxxx | 000 | 0 |
Xxxxxx | 000 | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 58 | 1 |
Xxxxxxxx | 00 | 0 |
Xxxxxxx | 1.552 | 3 |
Romania | 796 | 2 |
Slovacchia | 345 | 1 |
Xxxxxxxx | 00 | 0 |
Xxxxxx | 1.071 | 3 |
Svizzera | 1.928 | 3 |
Regno Unito | 4.110 | 4 |
TOTALE 20.164 37 |
La Svezia è stata cancellata (joint-venture di minoranza)
ALLEGATO 3: SCHEMA DELLA PROCEDURA D’INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE
Legenda
Schema della procedura di consultazione
Direzione LH CAE LH
Informazioni scritte
Presidente Decisione Segretario
Riunione del Comitato ristretto o del Comitato ristretto allargato entro 8 giorni
Assenza di posizione comune Accordo sulla procedura di I/C riguardo alla procedura di I/C
Procedura amichevole > Procedura di consultazione (così come definita nella
Azione legale --------------------------------------------- > riunione del CR)
ALLEGATO 4: GRUPPI DI LAVORO SPECIFICI
GRUPPO DI LAVORO SALUTE E SICUREZZA
Premessa
In virtù dei principi sanciti dalla Costituzione dell’OMS, cui si riferiscono gli impegni del gruppo di lavoro, la sanità è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste solo in un’assenza di malattia o d’infermità.”
La politica della LafargeHolcim in materia di salute e sicurezza conferma l’impegno del Gruppo a “garantire condizioni di lavoro sicure, salubri e protette ai dipendenti e ai subappaltatori”.
0. Missione del gruppo di lavoro Salute e sicurezza
Sostenere e contribuire alla realizzazione del percorso di trasformazione della LH in materia di salute e sicurezza, in Europa, con l’obiettivo di azzerare il numero di infortuni e di decessi (prevenzione, tutela della salute e del benessere).
1. Visione
Agire in qualità di gruppo impegnato in uno sforzo di collaborazione congiunta in seno al CAE, con un’attenzione particolare rivolta alla salute e alla sicurezza, e promuovere analisi e discussioni di qualità insieme a proposte di miglioramento relative agli aspetti della salute e della sicurezza in Europa.
2. Ruolo
a. All’interno del perimetro del CAE, presentare raccomandazioni per sostenere la politica LH in materia di salute e sicurezza, nonché programmi e iniziative.
b. Il gruppo analizzerà e discuterà le buone prassi in tutt’Europa e valuterà le opportunità di moltiplicarle.
c. Esso procederà a informare e assicurare lo scambio di pareri sugli aspetti attinenti alla salute e alla sicurezza, come esperto in materia, a nome del CAE.
d. Analizzerà gli infortuni e gli incidenti a livello europeo.
e. Fungerà da referente per i rappresentanti dei lavoratori competenti per la salute e la sicurezza nel perimetro del CAE.
f. Il gruppo renderà conto regolarmente del proprio operato al CAE.
3. Composizione
a. Il Presidente del CAE e/o i suoi rappresentanti insieme al Responsabile Salute e sicurezza per l’Europa e/o ai suoi rappresentanti.
b. Fino a 5 membri del CAE (perlomeno un membro del comitato ristretto). Saranno inoltre designati membri supplenti.
c. Uno dei membri del CAE fungerà da coordinatore del gruppo di lavoro.
d. Un rappresentante della FETBB.
4. Programma di attività
a. Il gruppo Salute e sicurezza si riunirà ogni tre mesi.
b. Xxxxxxx organizzate riunioni preparatorie interne del gruppo, eventualmente con l’assistenza di esperti interni della LH e/o di esperti membri delle federazioni sindacali.
c. All’ordine del giorno delle riunioni figurerà regolarmente un punto relativo all’informazione da parte della direzione sulle politiche, i programmi e le iniziative transnazionali in tema di salute e sicurezza all’interno del perimetro europeo.
d. Il gruppo presenterà analisi e suggerimenti.
e. Qualora le circostanze lo richiedano, potranno essere organizzate riunioni straordinarie.
f. L’ordine del giorno di ciascuna riunione verrà elaborato dal coordinatore insieme al Presidente.
5. Mezzi di sostegno
a) Accesso a tutti i dati necessari per stimolare discussioni proficue, incluse le indagini svolte dalla direzione sugli infortuni e gli incidenti.
b) È possibile fare partecipare esperti in materia di salute e sicurezza (interni e/o delle federazioni sindacali).
c) Le visite degli stabilimenti devono essere pianificate.
d) È possibile invitare ospiti degli stabilimenti LH competenti per trattare i temi in discussione.
e) I costi delle attività del gruppo (ad es., trasporti, traduzioni, interpretariato, ecc.) sono sostenuti dalla Direzione.
f) Formazioni specializzate sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza possono essere dispensate ai membri del gruppo di lavoro.
L’assegnazione di tutti questi mezzi sarà discussa dal gruppo di lavoro e dalla Direzione in tempo utile per la loro autorizzazione formale.
Il presente documento è da considerarsi un documento in divenire ed è soggetto a modifiche. L’operato del gruppo di lavoro è analizzato regolarmente, perlomeno una volta all’anno.