CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA (ACCORDO RINNOVO 8 MAGGIO 2013)
CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA (ACCORDO RINNOVO 8 MAGGIO 2013)
In data 8 maggio 2013 tra UNEBA, CISL Funzione Pubblica - F.P.CISL, CISL Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, FISASCAT – CISL, CGIL Funzione Pubblica - F.P.-CGIL, UIL Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS UIL è stato stipulato il CCNL per il personale dipendente del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Sfera di applicazione. Il CCNL si applica a tutti i lavoratori dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel campo settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’UNEBA, ivi comprese le ex IPAB.
Decorrenza e durata. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e ha valenza fino al 31 dicembre 2012.
Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione si svolge su due livelli (nazionale e regionale ovvero di istituzione). Viene precisato come la contrattazione di secondo livello riguardi materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale.
Ente bilaterale nazionale e regionale. Le parti prevedono l’istituzione di un’apposita commissione che, entro il 31 dicembre 2015, dovrà definire le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell’ente bilaterale nazionale.
Periodo di prova. L’articolo 17 definisce la durata del periodo di prova:
Livello | Durata (giorni di effettivo servizio) |
Quadri | 180 |
1° | 120 |
2° | 90 |
3°S | 90 |
3° | 60 |
4°S | 60 |
4° | 60 |
5°S | 60 |
5° | 60 |
6° S | 60 |
6° | 45 |
7° | 30 |
Contratto a tempo determinato. In merito alla successione di contratti a termine, l’articolo 18 precisa che, nel caso di lavoratore riassunto a termine entro un periodo di 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata inferiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Fermo restando quanto in precedenza indicato, qualora per effetto di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 42 mesi computati nell’ultimo quinquennio e comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Apprendistato. Di seguito, in sintesi, le disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante contenute nel contratto in commento:
Ammissibilità | Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 2° e 6° compresi. Il contratto di apprendistato è escluso per i seguenti profili professionali: - infermiere professionale; - fisioterapista; - logopedista; - psicomotricista; - medico; - psicologo. |
Xxxxxx apprendisti | Le Istituzioni non possono assumere nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. |
Limiti | Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio presso il |
medesimo datore di lavoro. Il rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupino un numero di lavoratori fino a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze qualificati o specializzati o che comunque ne abbia un numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. | |
Limiti di età | Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. |
Periodo di prova | Il periodo di prova è fissato nella stessa misura prevista dal CCNL per il livello di qualifica finale dell’apprendista. |
Apprendistato pregresso | Il periodo di apprendistato eventualmente effettuato presso altri datori di lavoro viene computato ai fini del completamento del periodo formativo, purché l’addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno. I periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata. |
Principali obblighi del datore di lavoro | - impartire o di far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica prevista; - non sottoporre l’apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; - accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole Istituzioni, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali; - registrare le competenze acquisite all’interno del libretto formativo. |
Principali doveri dell’apprendista | - seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; - prestare la sua opera con la massima diligenza; - frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo; - osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme diramate mediante regolamento interno. |
Trattamento normativo | L’apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal vigente CCNL per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001. Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. | |
Trattamento economico | Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato in percentuale secondo le seguenti progressioni: Contratti di durata fino a 18 mesi: - dal 1° al 9° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; - dal 10° al 18° mese:90 % della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire. Contratti di durata fino a 24 mesi: - dal 1° al 12°mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; - dal 13°al 24° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire. Contratti di durata fino a 36 mesi: - dal 1° al 18° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; - dal 19° al 36° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire. Alla fine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione sono quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita. | |
Malattia | In caso di assenza per malattia durante il periodo di apprendistato, l’apprendista ha diritto allo stesso trattamento riservato al personale qualificato. Durante il periodo di prova, in caso di malattia, l’apprendista ha diritto a percepire il solo trattamento INPS. | |
Durata | Il rapporto di apprendistato ha una durata minima di 18 mesi, con esclusione delle attività stagionali, e si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo alle seguenti scadenze: | |
Livello | Mesi | |
2 | 36 | |
3S | 36 | |
3 | 36 |
4S | 24 | |
4 | 24 | |
5S | 24 | |
5 | 18 | |
6 | 18 | |
La durata del contratto instaurato nel confronto degli operatori sociosanitari IV super viene ridotta a 18 mesi con la seguente progressione retributiva: - dal 1° al 9° mese: 85% - dal 10° al 18° mese: 90%. | ||
Estinzione del rapporto | Il rapporto di apprendistato si può estinguere: - al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell’indennità sostitutiva prevista; - per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. | |
Tutor aziendale | All’apprendista, nel corso del contratto di apprendistato, deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. Nelle strutture con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista deve conseguire. Nelle strutture fino a 15 dipendenti la funzione di tutor può essere svolta direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo. |
In corrispondenza di ciascun specifico profilo, il CCNL propone una descrizione sintetica dei compiti assegnati, la durata complessiva del contratto di apprendistato, l’inquadramento contrattuale ed il numero di ore di formazione trasversale e professionale da effettuare.
Questi in sintesi alcuni aspetti:
Profilo | Inquadramento | Durata | Ore di formazione |
Segretario con funzioni direttive | Livello 2° | 36 mesi | 360 |
Assistente sociale | Livello 3°S | 36 mesi | 360 |
Educatore professionale | Livello 3°S | 36 mesi | 360 |
Animatore professionale | Livello 3°S | 36 mesi | 360 |
Impiegato di concetto | Livello 3° | 36 mesi | 360 |
Segretario/economo di settore | Livello 3° | 36 mesi | 360 |
Educatore | Livello 3° o 4°S | 36 mesi | 360 |
Capo cuoco | Livello 3° | 36 mesi | 240 |
Maestro del lavoro | Livello 3° | 36 mesi | 360 |
Operatore socio-sanitario | Livello 4S e 4 | 36 mesi | 150 |
Coordinatore serv. Ausiliari | Livello 4S | 24 mesi | 240 |
Puericultrice | Livello 4S | 24 mesi | 240 |
Impiegato amministrativo | Livello 4 | 24 mesi | 240 |
Operaio specializzato | Livello 4 | 24 mesi | 240 |
Cuoco | Livello 4 | 24 mesi | 240 |
Operatore generico di assistenza | Livello 5 | 18 mesi | 240 |
Animatore/accompagnatore | Livello 5 | 18 mesi | 240 |
Operaio qualificato | Livello 5 | 18 mesi | 240 |
Centralinista | Livello 5 | 18 mesi | 180 |
Impiegato d’ordine | Livello 5 | 18 mesi | 240 |
Bagnino | Livello 5 | 18 mesi | 180 |
Autista | Livello 5 | 18 mesi | 240 |
Addetto alla cucina/aiuto cuoco | Livello 5 | 18 mesi | 180 |
Addetto servizi ausiliari | Livello 6 | 18 mesi | 180 |
Minimi retributivi. I minimi retributivi mensili conglobati nazionali sono quelli contenuti nella seguente tabella:
Livello | Minimi dal 1° dicembre 2012 | Minimi dal 1° luglio 2013 | Minimi dal 1° ottobre 2013 |
Quadro | 1.730,49 | 1.750,49 | 1.770,49 |
1° | 1.627,47 | 1.646,28 | 1.665,09 |
2° | 1.534,77 | 1.552,51 | 1.570,25 |
3° S | 1.421,45 | 1.437,88 | 1.454,31 |
3° | 1.369,96 | 1.385,79 | 1.401,62 |
4° S | 1.297,86 | 1.312,86 | 1.327,86 |
4° | 1.256,67 | 1.271,19 | 1.285,71 |
5° | 1.236,07 | 1.250,36 | 1.264,65 |
5° | 1.205,15 | 1.219,08 | 1.233,01 |
6° S | 1.174,27 | 1.187,84 | 1.201,41 |
6° | 1.143,36 | 1.156,57 | 1.169,78 |
7° | 1.060,95 | 1.073,21 | 1.085,47 |
Una tantum. A copertura del periodo 0.0.0000 - 00.00.0000 è prevista l’erogazione, con la retribuzione di settembre 2013 e al personale in forza alla data dell’8 maggio 2013, di una somma a titolo di una tantum secondo gli importi contenuti nella seguente tabella:
Livello | Importo |
Quadro | 180,00 |
1° | 169,29 |
2° | 159,64 |
3° S | 147,86 |
3° | 142,50 |
4° S | 135,00 |
4° | 130,72 |
5° S | 128,57 |
5° | 125,36 |
6° S | 122,14 |
6° | 118,93 |
7° | 110,36 |
Tali importi:
- non incidono su alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto, disciplinato dal presente contratto;
- saranno corrisposti al personale in forza all’8 maggio 2013 sia con contratto a termine che a tempo indeterminato;
- saranno proporzionati al periodo di effettivo servizio;
- si intendono riferiti al tempo pieno e pertanto verranno riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale.
Elemento retributivo Mensile Territoriale (ERMT). Al fine di dare effettività alla diffusione della contrattazione di secondo livello, le parti stabiliscono il riconoscimento, con decorrenza 1° gennaio 2014, di un elemento retributivo mensile territoriale, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
Livello | Importo |
Quadro | 17,33 |
1° | 16,30 |
2° | 15,37 |
3° S | 14,24 |
3° | 13,72 |
4° S | 13,00 |
4° | 12,59 |
5° S | 12,38 |
5° | 12,07 |
6° S | 11,76 |
6° | 11,45 |
7° | 10,63 |
Viene stabilito che tali importi:
- laddove non intervengano accordi di secondo livello, risultano utile ai fini del computo del TFR;
- si intendono riferite al tempo pieno e pertanto vengono riproporzionate per i lavoratori a tempo parziale.
Quadri. Alla categoria Quadri viene corrisposta mensilmente, per 14 mensilità, una indennità di funzioni pari a euro 100,00 mensili lorde, valide ad ogni effetto di legge e di contratto.
Scatti di anzianità. Gli scatti di anzianità spettano al lavoratore maggiorenne con cadenza triennale rispetto alla data di assunzione, nella misura massima di 10.
Questi gli importi:
Livello | Importo |
Quadro | 34,09 |
1° | 32,54 |
2° | 30,99 |
3° S | 29,95 |
3° | 28,92 |
4° S | 28,41 |
4° | 27,89 |
5° S | 27,37 |
5° | 26,86 |
6° S | 26,34 |
6° | 25,82 |
7° | 24,27 |
Reperibilità. La reperibilità all’esterno della struttura può avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non può essere svolta per più di 8 volte nel mese; il corrispettivo orario deve essere compreso tra euro 1,00 e euro 2,00. Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia invece reperibile nelle ore notturne, all’interno della struttura:
- ha la possibilità di dormire,
- percepisce un compenso fissato in euro 20,66 per notte,
- può essere coinvolto da tale istituto al massimo per 10 volte al mese, salvo casi particolari.
Tutela della maternità e paternità. L’accordo rivisita la precedente disciplina ed introduce una limitazione al godimento del congedo parentale che, se utilizzato in modo frazionato, deve avere un limite minimo di almeno 6 giornate fruite in modo continuativo.
Congedo straordinario per gravi motivi familiari. Per effetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi familiari. Per gravi motivi si intendono queste situazioni:
- necessità familiari derivanti dal decesso di un familiare,
- cura o assistenza specifica rivolta ad un familiare,
- situazioni di grave disagio personale del lavoratore,
- le situazioni, riferite ai familiari, derivanti da
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale,
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali,
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario,
- patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva.
Aspettativa non retribuita. In presenza di anzianità di servizio non inferiore ad un anno, per gravi o comprovate necessità personali, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 6 mesi e comunque con un periodo minimo pari a tre mesi.
Malattia. Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 365 giorni di calendario con riferimento ad eventi di malattia nell’arco dell’ultimo triennio, con decorrenza dall’evento in corso. I limiti sono computati per sommatoria di più eventi. Trascorso il periodo di comporto come sopra individuato, è possibile procedere al licenziamento con la corresponsione di indennità sostitutiva di preavviso. Si precisa che, durante l’assenza per malattia, il dipendente ha diritto ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- 90% della normale retribuzione per i giorni dal 1° al 17°;
- 100% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi.
Infortunio. In caso di infortunio il lavoratore conserva il posto di lavoro fino alla guarigione clinica. L’accordo prevede che la rendita per inabilità temporanea a carico dell’INAIL sia anticipata dal datore di lavoro nella misura dell’80%. Quando il lavoratore riceve la liquidazione dell’intera indennità da parte dell’Istituto assicuratore, è tenuto ad informare l’azienda per permettere all’azienda di operare i necessari conguagli.
Provvedimenti disciplinari. Tra le mancanze che possono generare l’adozione del provvedimento di licenziamento per giusta causa, vengono inserite le seguenti casistiche:
- molestie di carattere sessuale rivolte ai colleghi di lavoro, a degenti e/o accompagnatori all’interno della struttura o nell’ambito del servizio domiciliare;
- atti di libidine commessi all’interno della struttura o nell’ambito del servizio domiciliare;
- condanna per i delitti indicati nell’art. 15, comma 1 lettere a) e b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) e comma 4 septies della legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n.97.
Termini di preavviso. Il CCNL prevede i seguenti termini di preavviso
I termini di preavviso – che decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese - sono i seguenti:
Quadri e 1° livello | mesi 3 |
2° livello | mesi 2 |
3° S - 3° livello | mesi 1 |
4° S – 4° livello | gg. 25 |
5° S – 5° livello | gg. 25 |
6° S – 6° livello | gg. 15 |
7° livello | gg. 15 |
Tali termini devono essere rispettati anche dal lavoratore assunto a termine che intenda rassegnare le dimissioni prima della data di fine rapporto pattuita.
In caso di licenziamento di personale inquadrato nei livelli dal 4° al 6° livello compresi, sono incrementati di 15 giorni.
TFR. Viene stabilito che il TFR deve essere versato entro tre mesi dalla data di cessazione del servizio.
Mansionario. Il contratto propone nell’Allegato 1 un elenco dettagliato delle mansioni affidate
- all’OSS, all’operatore di assistenza ed all’operatore tecnico di assistenza inquadrato nei livelli 4S e 4;
- all’operatore generico di assistenza inquadrato nei livelli 5S e 5.
Prima applicazione del CCNL. Nelle ipotesi di prima applicazione del CCNL in realtà in cui venivano applicati altri contratti collettivi, è proposto nell’allegato 2 un protocollo di regolamentazione che facilità il processo di passaggio da una contrattazione all’altra.
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L’allegato 4 propone un protocollo in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro, così come previsto dal Dlgs 81/2008. Vengono regolamentati i principali adempimenti al fine di agevolare una puntuale applicazione delle norme in materia.