CODICE EUROPEO DEI CONTRATTI
CODICE EUROPEO DEI CONTRATTI
(VERSIONE ITALIANA)
LIBRO SECONDO (∗)∗
DEI SINGOLI CONTRATTI
Titolo Primo
DELLA VENDITA(**)
Capo Primo
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 174
Definizione
1. La vendita è il contratto mediante il quale il venditore si obbliga a trasferire o trasferisce la proprietà di un bene, o un diritto su di esso, al compratore, il quale si obbliga a pagare o paga al venditore un corrispettivo in denaro (prezzo) con le modalità in uso, e come previsto dall’art. 86 commi 1 e 21. Si ha una vendita anche se il venditore, d’intesa con il compratore, si obbliga a trasferire o trasferisce la proprietà del bene, o un diritto su di esso, ad un terzo.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 176, al contratto preliminare di vendita si applicano gli artt. 35 comma 22 e 111 comma 2, lett. e)3.
(*) Versione in lingua italiana effettuata dal coordinatore in occasione del convegno sul “Codice europeo dei contratti”, organizzato a Milano dalla Corte Arbitrale Europea il 6 ottobre 2006, e pubblicata nel volume: “Code européen des contrats – Livre deuxième, 1”, Milano, Dott. X. Xxxxxxx Editore, 2007, p. 129 ss., nonché nelle riviste ‘Europa e diritto privato’, 2006, p. 1229-1282, e ‘Il Foro padano’, 2006, p.te II, col. 107-148.
(**) Si riportano in nota le norme del Libro primo alle quali si fa riferimento nelle disposizioni di questo Libro secondo. Il testo completo del Libro primo è disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
1 “ 1. I debiti pecuniari si estinguono mettendo nella disponibilità del creditore, con le modalità in uso nella prassi, l’importo dovutogli, nella moneta avente corso legale al momento e nel luogo del pagamento. I versamenti effettuati mediante accredito bancario o in forme equivalenti sono liberatori senza che sia necessaria l’accettazione del creditore o, in difetto di essa, l’offerta nei modi di cui all’art. 105. // 2. Se tale moneta non ha più corso legale o di essa non è più ammesso o non è possibile l’impiego al momento del pagamento, questo deve farsi con moneta legale ragguagliata al valore della prima”.
2 “Il comma che precede [devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà…di … beni immobili] si applica anche ai rispettivi contratti preliminari, salvo che sia diversamente disposto dalle norme nazionali vigenti nel luogo in cui si trovano i beni immobili”.
3 “Il creditore : ….. e) può ottenere che il giudice pronunci una sentenza che ha l’effetto del contratto che il debitore si è impegnato a concludere con un contratto preliminare ineseguito”.
Art. 175
Passaggio della proprietà
1. Il passaggio della proprietà dei beni immobili e dei beni mobili immatricolati, che vengono venduti, continua ad essere regolato nei diversi Stati- membri dell’Unione Europea, come previsto dall’art. 46 comma 34, dalle disposizioni in essi vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente codice.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 211, il passaggio della proprietà dei beni mobili venduti avviene, come dispone l’art. 46 comma 15, con la consegna dei beni stessi, a meno di esplicito patto contrario.
Art. 176
Vendita di beni immobili
Salvo quanto disposto dall’art. 35 comma 16 e dall’art. 46 comma 37 seconda frase, e conformemente a quanto previsto dall’art. 35 comma 38, la vendita dei beni immobili continua ad essere regolata nei vari Stati-membri dell’Unione Europea dalle disposizioni in essi vigenti al momento dell’entrata in vigore di questo codice e successive, sino a che nell’Unione medesima non si addivenga ad una disciplina comune della vendita degli immobili.
Capo Secondo
DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI
Sezione Prima
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 177
Nozione
1. La vendita di beni mobili ha per oggetto beni mobili materiali e immateriali.
2. Essa comporta, oltre a quanto previsto dall’art. 174, gli ulteriori obblighi di cui alle norme che seguono.
4 “Per i beni mobili registrati e per i beni immobili, quanto agli effetti reali continuano ad applicarsi nei vari Stati le norme in essi in vigore al momento dell’adozione di questo codice….”. Cfr. nt. 7.
5 “Salvo esplicito patto contrario, il contratto stipulato allo scopo di trasferire la proprietà di una cosa mobile, o di costituire o trasferire un diritto reale sulla medesima, produce effetti reali sia fra le parti sia nei confronti dei terzi dal momento della consegna di essa all’avente diritto, o alla persona da questi incaricata a riceverla, o al vettore che deve pattiziamente provvedere alla consegna”.
6 “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il trasferimento o la costituzione di diritti reali sui beni immobili”.
7 “... Comunque per i beni mobili registrati o per i beni immobili gli effetti reali si verificano dovunque solo col compimento delle formalità di pubblicità previste per la zona in cui si trova il bene immobile, o nella quale deve essere consegnato all’avente diritto il bene mobile registrato”.
8 “ Sono fatte salve le norme comunitarie e degli Stati nei cui territori sono situati i beni immobili, che formano oggetto del contratto, relative al regime dei beni medesimi”.
3. Si ha una vendita anche se il bene che viene venduto è stato fabbricato o prodotto, in tutto o in parte, dal venditore, o è stato da lui modificato su specifica richiesta del compratore.
4. Non si ha vendita, bensì contratto di appalto o di servizi:
a) se il bene che viene fornito è stato fabbricato, dopo la conclusione del contratto, dalla parte che lo consegna, su progetto, disegno o indicazioni procurati dalla controparte, oppure in prevalenza con l’utilizzazione di materiali messi a sua disposizione da quest’ultima;
b) se il bene fornito costituisce prevalentemente il risultato della prestazione di manodopera o di altri servizi di chi l’ha fabbricato o prodotto.
Art. 178
Beni mobili che possono essere venduti
1. Possono costituire oggetto di vendita tutti i beni mobili dei quali le norme comunitarie, nazionali o di questo Codice non vietano il trasferimento, sempre che nel contratto sussistano i requisiti di cui all’art. 259.
2. Se le predette norme impongono tale divieto, la vendita è nulla.
3. Salve le sanzioni penali disposte dai vari Stati, si applica l’art. 143 comma 110 alla vendita di beni che possono compromettere la sicurezza o la salute delle persone.
4. Se le norme di cui al comma 1 di questo articolo impongono per la vendita dei limiti di ordine solo quantitativo, si applica l’art. 14411.
5. Se per la vendita o l’acquisto di un bene è richiesta un’autorizzazione dell’autorità pubblica, la parte che deve esserne in possesso è tenuta a procurarsela a proprie spese, salvo patto contrario. Se la vendita viene conclusa senza tale autorizzazione si applicano le disposizioni pertinenti di cui agli artt. 140 comma 112, e 15313.
9 “ Il contenuto del contratto deve essere utile, possibile, lecito, determinato o determinabile”.
10 I contratti nulli nei casi indicati nell’art. 140 comma 1 lett. a) [contrari all’ordine pubblico, ai buoni costumi, a una regola imperativa emanata per la tutela dell’interesse generale o per la salvaguardia di situazioni di rilevanza sociale primaria] sono insuscettibili di convalida, del trattamento di nullità parziale e di conversione nonché di qualsiasi altro correttivo”.
11 “ Se la nullità colpisce solo una clausola o una parte del contratto, questo rimane valido nella parte restante, purché quest’ultima abbia una sua autonoma consistenza e validità e realizzi in modo ragionevole lo scopo perseguito dalle parti”.
12 “ Salvo che la legge disponga diversamente, il contratto è nullo: a) quando è contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi, a una regola imperativa emanata per la tutela dell’interesse generale o per la salvaguardia di situazioni di rilevanza sociale primaria; b) quando è contrario ad ogni altra norma imperativa applicabile; c) quando manca di uno dei requisiti essenziali indicati nei commi 3 e 4 dell’art. 5; d) negli altri casi indicati nel presente codice e nelle leggi dell’Unione europea, e degli Stati membri di questa, che siano applicabili; e) in tutte le ipotesi in cui nel presente codice o in una legge applicabile si dispone che un elemento è richiesto a pena di nullità o perché l’atto sia valido, o ricorrono espressioni equivalenti”.
13 “ Un contratto validamente concluso è inefficace …. o per volontà delle parti, o per disposizione di legge …. 4. E’ inefficace per disposizione di legge …. b) il contratto per il quale la legge prevede come condizione di efficacia, e non a pena di nullità, il rilascio dell’autorizzazione di un organo pubblico o l’approvazione di un privato, o una simile condizione pregiudiziale, prima che esse intervengano …”.
Art. 179
Divieti speciali di acquistare
1. Salvi i divieti imposti da norme comunitarie e nazionali per ragioni di ordine e di interesse pubblico, sono nulli ai sensi degli artt. 140 comma 114, e 143 comma 115 gli acquisti di beni appartenenti agli Stati e agli enti pubblici effettuati, anche per interposta persona, da coloro che sono preposti alle loro cure, e gli acquisti di beni venduti nelle aste giudiziarie effettuati da coloro che sono ad esse preposti.
2. Sono annullabili ai sensi dell’art. 6816 gli acquisti di beni effettuati, anche per interposta persona, da coloro che sono incaricati di amministrarli o di venderli o di acquistarli nell’interesse altrui.
Art. 180
Esistenza di un diritto di prelazione
1. Se un diritto di prelazione per l’acquisto di un bene esiste a favore di un soggetto beneficiario (prelazionario), colui che intende vendere il bene stesso ad altri ha l’obbligo di comunicare con atto scritto al beneficiario le condizioni tutte alle quali egli intende effettuare la vendita del bene a un terzo, invitando il beneficiario medesimo a pronunciarsi per iscritto sulle sue intenzioni al riguardo entro un termine ragionevole, non inferiore a quindici giorni. Egli può vendere il bene al terzo solo dopo che il beneficiario predetto gli ha comunicato entro il termine fissatogli che non intende avvalersi della prelazione o non gli ha dato alcuna risposta.
2. Se il beneficiario comunica che intende avvalersi del diritto di prelazione, la vendita del bene medesimo si considera conclusa con lui.
3. Il soggetto che vende al terzo il bene di cui al comma 1, senza aver effettuato la dovuta comunicazione preventiva al beneficiario, o prima che scada il termine accordato al medesimo perché si pronunci, o avendo comunicato a quest’ultimo condizioni diverse da quelle praticate al terzo, è tenuto a risarcire il danno al beneficiario stesso, ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)17.
4. Il beneficiario predetto che venga a sapere o abbia fondati motivi per ritenere che il terzo ha acquistato il bene in malafede, può ottenere sotto la sua responsabilità un’inibitoria ai sensi dell’art. 17218 con la quale viene intimato al
14 Cfr. nt. 10.
15 Cfr. nt. 12
16 “ E’ suscettibile di essere annullato il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente, o il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere ogni possibilità di conflitto d’interessi…”.
17 “…il risultato del risarcimento deve essere tale da far conseguire al creditore, o, nei casi previsti, ad un terzo: a) il soddisfacimento del suo interesse (positivo) a che il contratto fosse puntualmente ed esattamente eseguito, tenendosi conto anche delle spese e degli oneri che egli ha dovuto affrontare e che si sarebbero compensati con l’esecuzione, qualora il danno derivi dall’inadempimento, o dall’inesatto adempimento o dal ritardo…”.
18 “ … in tutti quei casi nei quali il diritto o l’aspettativa ragionevolmente fondata di una parte
… stanno per essere o già sono minacciati, o compromessi o impediti nel loro esercizio … il giudice può … pronunciare i seguenti provvedimenti, suscettibili di esecuzione forzata … a) una inibitoria, con la quale ordina alla controparte di cessare l’azione … b) una ingiunzione, con la quale ordina alla controparte l’esecuzione in forma specifica di una prestazione di dare o di fare….”.
terzo o, se il bene non gli è stato ancora consegnato, al venditore o ad entrambi, di non disporre del bene stesso. E ciò affinché egli possa poi, ricorrendone i presupposti, dichiarare per iscritto che vuole acquistare il bene alle stesse condizioni, effettuarne il riscatto ed ottenerne la consegna, contro il pagamento del prezzo dovuto, salvo il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)19.
5. Il beneficiario se sussistono motivi di urgenza può, ricorrendone i presupposti, chiedere un’ingiunzione ai sensi dell’art. 17220.
Art. 181
Vendita di beni immateriali
1. Rientrano fra i beni immateriali: le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali, i marchi, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i segni distintivi e le privative relative a tutti questi, le situazioni giuridiche e di fatto e le entità incorporali che possano emergere dal progresso scientifico e tecnologico e che possano costituire oggetto di diritti, i crediti e, in generale, i diritti suscettibili di utilizzazione economica.
2. Il venditore di un bene immateriale deve a sue spese procurarne al compratore l’incondizionata titolarità e la piena disponibilità, fornendogli nelle forme dovute il titolo formale che lo abiliti all’uso, ed emettendo le necessarie dichiarazioni di rito.
3. Se è venduto un bene immateriale che comporta, o che per la sua utilizzazione presuppone la proprietà e il possesso di uno o più beni materiali, il venditore è tenuto a sue spese a procurare l’una e l’altro al compratore nella loro piena e totale integrità, giuridica e fisica.
Art. 182
Vendita di beni futuri
1. La vendita di un bene futuro, materiale o immateriale, è ammessa nei limiti previsti dall’art. 2921.
2. Se il bene non esiste al momento della conclusione del contratto né viene ad esistenza successivamente, e le parti non hanno inteso concludere un contratto aleatorio, la vendita è inefficace e il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo pagato come previsto dall’art. 16022.
3. Nel caso previsto dal comma che precede, il venditore che non abbia informato il compratore in buona fede del prevedibile rischio che il bene non venga ad esistenza, è tenuto a risarcirgli il danno che egli subisca nella misura
19 Cfr. nt. 17.
20 Cfr. nt. 18.
21 “ Il contratto può avere per contenuto una prestazione relativa a cose future, salvi i particolari divieti stabiliti dal presente codice o da disposizioni comunitarie o nazionali”.
22 “... le parti a favore delle quali sono state effettuate delle prestazioni in relazione ad un contratto inesistente, o nullo, o annullato, o inefficace, o risolto, o rescisso, o venuto meno per recesso sono tenute a restituirsi reciprocamente ciò che esse hanno ricevuto, così come previsto nel presente articolo…”.
prevista dall’art. 166 comma 3, lett. b)23, e deve comunque risarcirgli il danno subìto se ha garantito l’esistenza presente o futura del bene.
4. Non si ha vendita di un bene futuro nei casi previsti dall’art. 177 comma 4.
Art. 183
Vendita di beni altrui
1. La vendita di un bene altrui è valida, e fa sorgere a carico del venditore l’obbligo di procurarne al compratore la proprietà e il possesso.
2. Se non si tratta di derrate o di merci, o più in generale di beni fungibili, ma di un bene che ha una sua specifica individualità e il venditore non è stato incaricato dal proprietario di venderlo come rappresentante o commissionario, né ha su di esso un diritto di prelazione, egli deve prima della conclusione del contratto informare la controparte che il bene non gli appartiene. In difetto di ciò, conclusa la vendita, il compratore che ne venga a conoscenza può entro un termine ragionevole recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto al venditore, il quale sarà tenuto al risarcimento del danno volto ad assicurare al compratore, a sua scelta, il soddisfacimento dell’interesse positivo o negativo, quali indicati nell’art. 166 comma 324.
3. Se il venditore prima di divenire proprietario del bene altrui ne fa la consegna al compratore, questi se è in buona fede ne acquista la proprietà e il possesso come previsto dall’art. 46 comma 225.
Art. 184
Vendita di universalità
1. L’atto scritto è richiesto a pena di nullità per la vendita:
a) di un insieme di beni mobili materiali;
b) di un complesso costituito di beni mobili materiali e immateriali, fra i quali rapporti giuridici attivi e passivi, i quali costituiscano, entrambi, una universalità, essendo i beni e rapporti da considerarsi come unificati in senso funzionale dalla destinazione ad un fine comune.
2. Anche se vengono redatti una descrizione analitica o un inventario, quali previste dall’art. 192 comma 3, i singoli elementi componenti del complesso medesimo devono essere considerati e valutati, ai fini dell’applicazione delle norme del presente titolo, non nella loro specifica individualità e consistenza, ma come elementi del complesso medesimo e in base alla funzione che assolvono nell’ambito di esso, in relazione al fine comune che consentono di perseguire.
3. La norma di cui al comma 2 che precede non si applica alle
23 “... il risultato del risarcimento deve essere tale da far conseguire al creditore, o, nei casi previsti, ad un terzo:…b) ) il soddisfacimento del suo interesse (negativo) a che il contratto non fosse stato concluso o che la trattativa non si fosse avuta…. e in particolare se il danno deriva dall’inesistenza, dalla nullità, dall’annullamento, dall’inefficacia, dalla rescissione, dalla mancata conclusione del contratto e da ipotesi simili”.
24 Cfr. nt. 17 e 23.
25 “... se colui che trasferisce per contratto una cosa mobile o un diritto reale su di essa non ne è proprietario o titolare, la controparte diviene proprietaria della cosa o titolare del diritto, come previsto dal contratto, al momento della consegna, purché sia in buona fede”.
universalità la cui utilizzazione esige la presenza della totalità degli elementi componenti e la completezza di ciascuno di essi.
4. In seguito alla vendita di una universalità, utilizzata per l’attività di produzione o di scambio di beni o servizî, le parti possono convenire che il venditore sia tenuto ad astenersi dallo svolgimento di un’attività analoga in una determinata area e per un periodo di tempo successivo alla vendita. Tali limiti di spazio e di tempo, salvo quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali, non possono essere tali da impedire al venditore ogni sua attività professionale.
5. Le norme comunitarie e nazionali concernenti la vendita di un’azienda sono fatte salve se non incompatibili con le disposizioni di questo articolo.
6. La vendita di un’eredità è regolata dalle disposizioni nazionali dalle quali è prevista.
Art. 185
Forma del contratto
1. Salvo quanto previsto dall’art. 3726, e se non è disposto diversamente nelle norme del presente titolo, per la conclusione del contratto di vendita di beni mobili non è richiesta alcuna forma speciale a pena di nullità.
2. Per la prova del contratto si applica l’art. 3627.
Art. 186
Spese della vendita e della consegna del bene
1. Salvo patto contrario, sono a carico del compratore le spese relative alla conclusione del contratto. Si intendono fra esse comprese quelle relative alla valutazione economica e all’accertamento delle caratteristiche del bene, alla determinazione del prezzo affidata ad un terzo, alla redazione del contratto, alle obbligazioni fiscali.
2. Salvo patto contrario, le spese relative al trasporto del bene venduto per la consegna di esso sono a carico del venditore che vi provveda con i propri mezzi; esse sono a carico del compratore che provveda lui stesso al ritiro o se il trasporto venga effettuato da un vettore.
26 “ Salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali, vigenti nel luogo in cui il contratto è concluso, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.
27 “1. Se una forma speciale è richiesta per la prova del contratto, l’avvenuta conclusione di esso deve risultare da un atto che ha tale forma, anche se tale atto non è posto in essere nel momento in cui le parti hanno manifestato la volontà di concludere il contratto. // 2. Per la prova dei contratti di valore superiore a 5.000 Euro è richiesta la forma scritta…”.
Sezione Seconda
OBBLIGHI DEL VENDITORE
Art. 187
Obblighi principali
In relazione al tipo e alla natura del bene, come specificato nelle norme seguenti, gli obblighi di chi offre in vendita e, rispettivamente, di chi vende sono, oltre a quelli indicati in disposizioni particolari e a prescindere da quanto previsto in caso di inadempimento, i seguenti:
a) dare preventivamente tutte le necessarie informazioni all’eventuale compratore;
b) consegnare al compratore il bene venduto, che deve essere pienamente conforme al contratto, come previsto dalle disposizioni del presente capo, deve possedere tutti i requisiti dovuti, ed essere inoltre accompagnato da tutte le informazioni necessarie per la sua utilizzazione;
c) trasmettergliene la proprietà e il possesso;
d) garantire il compratore da pretese di terzi sul bene;
e) provvedere se del caso alla installazione del bene;
f) concedere al compratore una garanzia pluriennale di corretto funzionamento;
g) provvedere se del caso alla periodica manutenzione del bene.
§ 1.
Obblighi di informazione
Art. 188
Vendite al pubblico: informazioni preliminari
1. Salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla produzione e la vendita di medicinali e di prodotti alimentari, l’offerta in vendita di beni mobili che avviene nei locali destinati al commercio al pubblico, anche se attigui ai luoghi di fabbricazione o produzione, è sottoposta alle norme seguenti.
2. Chi offre in vendita un bene ha l’obbligo di indicare anzitutto in modo chiaro il prezzo, e di ricorrere ad una presentazione corretta nell’eventuale messaggio pubblicitario, tanto più se questo è comparativo, così da non indurre in errore il cliente. Inoltre il venditore ha l’obbligo di fornire preventivamente al pubblico, e in particolare al possibile cliente, tutte le informazioni di cui all’art. 7 comma 128, e fra le altre quelle concernenti: il tipo e l’esatta denominazione del bene, il fabbricante o produttore, il luogo, la data e il procedimento di fabbricazione o produzione, la qualità e le materie prime impiegate, le caratteristiche fondamentali, l’uso al quale può essere destinato e la relativa scadenza, le modalità di installazione, di pulitura e di conservazione e le relative scadenze. In relazione al tipo e alla qualità del bene può essere necessario – e può
28 “Nel corso delle trattative ogni parte ha il dovere di informare l’altra di ogni circostanza di fatto e di diritto, di cui sia o debba essere a conoscenza, che consenta a quest’ultima di rendersi conto della validità e convenienza del contratto”.
inoltre essere prescritto dalle autorità amministrative locali – che vengano forniti altri dati specifici.
3. Se il bene è esposto in vendita, i dati informativi essenziali devono essere indicati in un cartello stabilmente collocato accanto al bene e chiaramente visibile. Se il bene è conservato all’interno del luogo di vendita, queste informazioni devono essere fornite mediante la consegna di un dépliant illustrativo, oltre che, se del caso, verbalmente dal venditore.
4. Tutte le indicazioni e informazioni di cui ai commi che precedono devono essere espresse in modo chiaramente visibile e agevolmente comprensibile, anzitutto nella lingua del luogo ove avviene la vendita.
5. Chi offre in vendita un bene ha inoltre l’obbligo di consentire al possibile cliente di esaminare o far esaminare il bene, con tutte le dovute cautele, come previsto dall’art. 203.
Art. 189
Vendite al pubblico: informazioni contestuali
1. Il venditore ha l’obbligo per i beni confezionati, inscatolati, imbottigliati, e accompagnati da etichette, da stampati illustrativi o contenenti istruzioni per l’uso e la manutenzione e simili, di fornire con essi i dati completi concernenti: il fabbricante o produttore, i loro segni distintivi, la loro sede e recapiti anche telefonici ed elettronici, il tipo, la qualità e l’esatta denominazione merceologica e commerciale dei beni, il luogo e la data di fabbricazione o di produzione, i materiali e procedimenti impiegati nella fabbricazione o produzione e, di conseguenza, le caratteristiche essenziali dei medesimi; l’eventuale presenza in essi di materiali o sostanze pericolose o nocive per l’uomo o per l’ambiente e le precauzioni da adottare per l’installazione, l’uso, la conservazione, la pulitura di essi; le imprese, con i relativi indirizzi completi, alle quali il compratore potrà rivolgersi per la manutenzione e riparazione, ecc. dei medesimi. In relazione al tipo e alla qualità del bene può essere necessario – e può inoltre essere prescritto dalle autorità amministrative locali – che vengano forniti altri dati specifici.
2. La data di scadenza entro la quale sono possibili la consumazione o l’uso deve essere indicata in modo particolarmente evidente per tutti i beni con finalità terapeutiche, o destinati all’alimentazione, o alla pulizia o al trattamento estetico del viso e del corpo, o il cui uso possa comunque comportare dei contatti con questo.
3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono devono essere fornite anche sulle confezioni ed etichette dei beni che sono venduti negli spacci interni di aziende, associazioni e simili, e inoltre dei beni che sono prelevabili dagli apparecchi di distribuzione automatica. Su questi ultimi è comunque obbligatoria l’indicazione del venditore, della sua sede e suoi recapiti anche telefonici ed elettronici.
4. Se vengono venduti al minuto dei beni sfusi esposti sul banco di vendita e sprovvisti di etichette, i dati essenziali indicati nel comma 1 del presente articolo devono, in relazione alla natura dei beni, essere contenuti in avvisi chiaramente visibili collocati accanto ai beni stessi; e inoltre nei documenti di cui al successivo comma 5 devono fra l’altro essere in ogni caso specificati la provenienza dei beni e la data entro la quale essi devono essere utilizzati.
5. Il venditore ha inoltre l’obbligo di consegnare al compratore la fattura, la ricevuta, o lo scontrino di cassa su carta non deteriorabile, recanti la sua denominazione e i suoi recapiti anche telefonici ed elettronici, dai quali risultino chiaramente la denominazione e il tipo del bene venduto, nonché la data della vendita e il prezzo pagato, anche al fine di dare al compratore la possibilità di esercitare i diritti previsti dalle norme seguenti.
6. Nelle vendite a distanza i dati di cui al comma 1 del presente articolo devono essere contenuti anche nelle lettere di offerta e di accettazione e comunque nella corrispondenza, oltre che nell’eventuale scrittura di contratto.
7. Tutte le indicazioni di cui ai commi che precedono devono essere espresse chiaramente e anzitutto nella lingua nazionale del luogo di vendita, oltre che in altre lingue. Le indicazioni più usuali possono essere fornite ricorrendo a figure o simboli, purchè essi siano di uso abituale e di significato largamente acquisito.
8. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti le altre informazioni previste per i contratti conclusi da un consumatore al di fuori dei locali commerciali, o a distanza, o per i quali è comunque prescritta la consegna al consumatore stesso di un documento particolare o di un altro supporto durevole che debba contenere delle informazioni specifiche.
Art. 190
Vendite fra imprenditori
Salvo patto contrario, le norme di cui agli artt. 188 e 189 si applicano pure alle vendite fra imprenditori. In questo caso le informazioni occorrenti possono essere contenute in lettere o analoghe comunicazioni scritte, redatte da chi offre in vendita o vende, anche nella lingua nazionale del compratore.
Art. 191
Vendita fra privati consumatori
Salvo patto contrario, le norme di cui agli artt. 188 e 189 si applicano anche alle vendite fra privati-consumatori, ma le informazioni previste dalle norme medesime possono essere date, da chi offre in vendita o vende, anche verbalmente, se la controparte non esige dichiarazioni scritte.
Art. 192
Vendita di beni usati
1. A prescindere da quanto previsto dagli artt. 219 e 220 concernenti le vendite all’asta, chi offre in vendita un bene usato deve, prima della conclusione del contratto, e salvo patto contrario, fornire per iscritto all’eventuale compratore che ne faccia richiesta, i seguenti dati: esatta denominazione e tipo del bene, epoca a cui risale la sua costruzione, funzionamento, caratteristiche o difetti dei quali egli sia o debba essere a conoscenza; e inoltre deve consentire alla controparte di effettuarne o farne effettuare da persona competente un esame.
2. In caso di autoveicoli o altre macchine usate, chi li offre in vendita ha l’obbligo di dichiarare comunque per iscritto all’eventuale compratore, oltre alla data di fabbricazione e all’entità dell’uso che ne è stato fatto, gli incidenti e le
riparazioni che il veicolo o la macchina abbiano subito, di cui sia o debba essere a conoscenza, dovendo inoltre consentire alla controparte di effettuarne o farne effettuare da persona competente, con tutte le dovute cautele, un esame.
3. A meno di diverso accordo, se viene offerta in vendita una universalità, quale indicata nell’art. 184, il cui uso è in corso, il venditore deve preventivamente informare in modo esauriente la controparte della consistenza della medesima, sia reale che potenziale, ossia della sua suscettibilità di incrementi, fornendogli un’esatta descrizione analitica o un fedele elenco dei beni e del loro grado di usura nonché dei rapporti che compongono l’universalità stessa, e deve consentire inoltre alla controparte di effettuarne o farne effettuare da persona competente, con le dovute cautele, una verifica.
4. Trattandosi della vendita di un’azienda, la verifica di cui al comma 3 che precede deve essere compiuta con la massima riservatezza, pena, in difetto, le conseguenze previste dall’art. 8 comma 229.
5. Se l’universalità è suscettibile di incrementi, fanno parte di essa i documenti che ne consentono le future acquisizioni.
§ 2
Obblighi della consegna
Art. 193
Obblighi antecedenti
1. Se il bene mobile non è sul banco di vendita o nei locali a questa destinati, pronto per essere consegnato, ma il venditore deve fabbricarlo, o modificarlo, o procurarselo, egli deve tempestivamente provvedervi per essere in grado di consegnarlo entro i termini previsti dall’art. 8330.
2. Se il venditore non provvede a tali adempimenti in tempo utile, il compratore che ne viene a conoscenza, e che non ha ancora pagato il prezzo, può intimargli per iscritto di effettuare la consegna entro un congruo termine non inferiore, considerate le circostanze, a quindici giorni, e manifestargli la sua volontà di recedere dal contratto in mancanza di tale consegna. Decorso inutilmente il predetto termine, e in mancanza di un accordo fra le parti, si riterrà ad ogni effetto che il compratore ha receduto dal contratto. E’ fatto salvo il suo diritto ad agire invece ai sensi dell’art. 9131 e comunque al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)32.
29 “La parte che non ottemperi a tale dovere è tenuta a risarcire il danno subìto dalla controparte e, se ha tratto inoltre un indebito vantaggio dalla informazione confidenziale, è tenuta a indennizzare la controparte nei limiti del proprio arricchimento”.
30 “ Gli obblighi … devono essere adempiuti nel tempo previsto, espressamente o implicitamente, dal medesimo, o, in difetto di una tale previsione, tenendosi conto degli usi e delle circostanze, in relazione alla natura della prestazione e al modo e luogo in cui essa deve essere adempiuta. Se il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita non è determinato dal contratto o non è determinabile ….. e non è neppure ragionevole prevedere a favore del debitore un lasso adeguato di tempo per predisporre ed effettuare l’adempimento, l’obbligo deve essere adempiuto immediatamente…”.
31 “… il creditore… può invitarlo per iscritto a fornire entro un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, un’idonea garanzia circa il futuro adempimento, dichiarando inoltre che, in mancanza di ciò, l’inadempimento si riterrà definitivamente accertato”.
32 Cfr. nt. 17.
3. Se il compratore ha già pagato il prezzo, può procedere come previsto dall’art. 9133, salvo il suo diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)34.
Art. 194
Consegna del bene venduto
1. Il venditore ha l’obbligo di procedere alla consegna del bene venduto nei termini di cui all’art. 8335, e come previsto dagli artt. 8136 e 8237. Egli deve pertanto compiere tutti gli atti necessari per trasmettere al compratore la proprietà nonché il possesso, se questi già non ce l’ha, del bene medesimo.
2. Nella vendita su documenti, la consegna deve essere effettuata mettendo a disposizione del compratore il titolo rappresentativo della merce nonché gli altri documenti che sono previsti dal contratto o, in difetto, dagli usi.
Art. 195
Pretese di terzi sul bene venduto
1. Salvo quanto previsto dall’art. 180 e dall’art. 183 comma 3, la consegna del bene venduto al compratore comporta per il venditore l’assunzione dell’obbligo di tenere indenne il medesimo da qualsiasi pretesa che i terzi abbiano comunque a vantare sul bene stesso. Il venditore deve pertanto assumere la difesa del compratore, o provvedere a tacitare i terzi, o consegnare al compratore un altro bene identico o equivalente, salvo il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)38. E’ ammesso che le parti possano concludere un diverso accordo, xxxxxx non si tratti di una vendita effettuata da un imprenditore a un consumatore.
2. Il compratore, per avvalersi della garanzia di cui al comma che precede, deve rendere note per iscritto al venditore le pretese avanzate dal terzo al più presto, e comunque non oltre il termine di trenta giorni da quando egli ne ha avuto notizia; in mancanza di una tale comunicazione, egli ha soltanto diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)39.
Art. 196
Requisiti necessari del bene consegnato
1. Il bene che viene consegnato deve essere conforme alle indicazioni prescritte dagli artt. 188 e 189. In caso di discordanza fra le indicazioni fornite, si
33 Cfr. nt. 31.
34 Cfr. nt. 17.
35 Cfr. nt. 30.
36 “ Il pagamento deve essere effettuato al creditore o al suo rappresentante a ciò espressamente designato, o alla persona indicata dal creditore stesso, anche se non menzionata nel contratto, o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo…”
37 “Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti nel luogo previsto, espressamente o implicitamente, nel medesimo, oppure, in difetto di una tale previsione … l’obbligo di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuto nel luogo in cui la cosa si trovava quando l’obbligo è sorto. Trattandosi di merci prodotte dal debitore, la loro consegna deve essere effettuata presso la sede degli affari che egli ha alla scadenza…”.
38 Cfr. nt. 17.
39 Cfr. nt. 17.
considerano prevalere le dichiarazioni contenute nelle scritture contrattuali, e comunque le dichiarazioni scritte rispetto a quelle verbali e, fra quelle scritte, le più recenti.
2. Il venditore è inoltre obbligato a consegnare un bene che sia pienamente conforme al contratto, e che comunque abbia le qualità necessarie per l’uso cui è destinato e inoltre sia immune da difetti di fabbricazione o vizi che non siano del tutto palesi al momento della vendita e che non risultino dai documenti e dalle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 197
Modalità della consegna
1. In relazione al suo tipo e natura, il bene deve essere consegnato dal venditore in un involucro o in un contenitore idoneo per il trasporto che il compratore deve prevedibilmente effettuarne; e, se deve essere affidato da lui o dal compratore ad un vettore per la consegna in altro luogo, esso deve essere a cura del venditore stesso idoneamente collocato e imballato. Salvo quanto previsto dall’art. 186 comma 2, le spese relative all’involucro o all’imballaggio o al contenitore sono, a meno di diverso accordo, a carico del venditore.
2. Se la consegna deve essere effettuata a distanza, a meno di diverso accordo delle parti, il venditore deve provvedere, a sua cura ma a spese del compratore, al trasporto del bene, affidandolo ad un vettore idoneo, da lui scelto e incaricato della consegna. E ciò, a meno che il vettore sia scelto e indicato dal compratore.
3. Come previsto dall’art. 46 comma 440, nella prima ipotesi indicata nel comma che precede, la consegna si considera avvenuta nel momento in cui il vettore mette il bene a disposizione del compratore che lo riceve, e da questo momento il rischio del perimento o danneggiamento del bene passa al compratore stesso. Nella seconda ipotesi prevista nel comma che precede, ossia se il vettore è scelto e indicato dal compratore, la consegna si considera avvenuta nel momento in cui il venditore affida il bene al vettore e da questo momento il rischio predetto passa al compratore.
Art. 198
Installazione del bene
1. Se il bene venduto è costituito da una macchina o da un’apparecchiatura meccanica, elettronica o simile, la cui installazione richiede il possesso di cognizioni tecniche non comuni e, se fatta da un profano, può provocare danni o pericoli per le persone o le cose, l’installazione stessa deve essere effettuata, a spese del compratore, dal venditore o da un’impresa da questi indicata e sotto la responsabilità del venditore stesso.
2. Se non ricorrono le difficoltà e le condizioni di rischio di cui al comma che precede, l’installazione deve essere effettuata, se il compratore lo
40 “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti [… contratti stipulati allo scopo di trasferire la proprietà di una cosa mobile…] il rischio del perimento o danneggiamento della cosa si trasferisce in capo all’avente diritto al momento della consegna della cosa stessa al predetto, alla persona da lui incaricata di riceverla, o al vettore che deve pattiziamente provvedere alla consegna”.
richiede, e a sue spese, a cura del venditore o da un’impresa da lui indicata e sotto la responsabilità del venditore stesso.
3. Salvo patto contrario, questo articolo non si applica se il bene di cui al comma 1 viene venduto ad un’impresa che è idoneamente attrezzata per una corretta installazione.
4. Il venditore che non provveda all’installazione del bene è responsabile dei danni che il compratore subisca per avere provveduto all’installazione del bene in modo non corretto a causa della insufficienza delle istruzioni allegate al bene e riguardanti l’installazione di esso.
Art. 199
Garanzia di buon funzionamento
1. Salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 206, la vendita di un bene nuovo, ossia non ancora utilizzato, e destinato per sua natura ad un uso prolungato, crea a carico del venditore l’obbligo di provvedere a sue spese, sia pure mediante l’opera di imprese da lui indicate, alle sostituzioni e riparazioni di cui all’art. 207 e a quelle che occorrano per consentire il regolare uso e la normale conservazione del bene, purchè siffatti interventi non siano resi necessari da intenzionali manomissioni o da un uso non corretto del bene da parte del compratore.
2. La garanzia di cui al comma che precede ha la durata minima di due anni; e a richiesta del compratore è prolungata di un ulteriore periodo uguale al primo, verso l’esborso da parte di quest’ultimo della somma indicata nel documento o nel supporto di cui al comma seguente.
3. Il venditore ha l’obbligo di rendere edotto il compratore di tale garanzia, e della sua facoltà di prolungarne la durata, consegnandogli un documento o un supporto duraturo nel quale sia inoltre chiaramente indicato a quali officine o imprese egli può rivolgersi.
4. Per avvalersi della garanzia il compratore può, entro due mesi da quando scopre l’anomalia o si rende necessario l’intervento, affidare il bene comprato al venditore o alle officine o imprese indicate nel comma 3 che precede, o, considerata la natura e le dimensioni del bene, può invitare il venditore o le predette imprese a ritirarlo o a provvedere alle sostituzioni o riparazioni nel luogo ove esso è stato installato. Se del caso, il compratore può inoltre inviare una comunicazione scritta al venditore, indicandogli il motivo per il quale dichiara di avvalersi della garanzia.
5. In caso di rifiuto o di inerzia del venditore o delle imprese da lui indicate, decorso un termine ragionevole non inferiore a quindici giorni dalla suddetta comunicazione, e dopo avere eventualmente richiesto l’intervento dell’ufficio o dell’impiegato di cui all’art. 203, il compratore può ricorrere alla procedura arbitrale prevista dall’art. 17341, salvo richiedere, sussistendo motivi di
41 “… nei casi in cui dalle disposizioni del presente codice è previsto l’intervento del giudice, è data la possibilità a ciascuna delle parti di ricorrere alla procedura arbitrale, affidata a tre arbitri … la procedura arbitrale si deve svolgere nel luogo in cui ha sede il giudice al quale altrimenti sarebbe sottoposta la controversia, e per instaurarla la parte che prende l’iniziativa deve inviare alla controparte una dichiarazione, contenente le necessarie indicazioni, nella quale precisa che intende sottoporre la controversia … alla procedura medesima, inoltre nomina il suo arbitro e invita la controparte a nominare il proprio …. il terzo arbitro viene nominato mediante l’accordo dei due arbitri già nominati, o, in caso di loro mancato accordo, dal giudice … se il tentativo di conciliare le parti non
urgenza, un’ingiunzione ai sensi dell’art. 17242. Se il rifiuto o l’inerzia del venditore costituiscono una grave inadempienza ai sensi dell’art. 114 comma 143, il compratore può procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.
6. Una analoga garanzia biennale, rinnovabile, può essere fornita al compratore anche dal venditore di un bene usato, alle condizioni che devono essere chiaramente specificate in un documento o in un supporto duraturo quali indicati nel comma 3 del presente articolo. Se il bene usato è venduto da un imprenditore ad un consumatore, si applicano le disposizioni dei commi precedenti, salva la possibilità per le parti di ridurre la durata della garanzia a dodici mesi.
Art. 200
Manutenzioni e revisioni periodiche del bene
1. A prescindere dalla presenza di inconvenienti, quali indicati nell’articolo che precede, se viene venduto un bene destinato ad un uso prolungato, quale una macchina, un’attrezzatura, un arredo o simili, il venditore per almeno cinque anni, salvo diverso accordo, ha l’obbligo di effettuare o far effettuare da imprese di sua fiducia e sotto la sua responsabilità, a spese del compratore, le manutenzioni e revisioni periodiche che siano necessarie per assicurarne un uso duraturo, conformemente alla natura del bene stesso e alle esigenze dell’utente.
2. A meno di diverso accordo, il venditore deve consegnare al compratore un documento scritto o un supporto duraturo con l’indicazione delle scadenze entro le quali le manutenzioni e revisioni periodiche vanno effettuate, e in quali officine o presso quali imprese.
riesce, la controversia deve essere risolta …. con un lodo deliberato a maggioranza dagli arbitri e che deve essere emesso per iscritto entro il termine di sei mesi dalla nomina dell’ultimo arbitro. Tale lodo ha gli effetti di cui all’art. 42 [il contratto a forza di legge tra le parti ….] e consente inoltre di ottenere dal giudice, sin dalla sua emissione, uno dei provvedimenti previsti dall’art. 172 [cfr. nt. 42]”.
42 “… in tutti quei casi nei quali il diritto o l’aspettativa ragionevolmente fondati di una parte
…. stanno per essere o già sono minacciati, o compromessi o impediti nel loro esercizio … il giudice può, su richiesta della parte medesima, pronunciare i seguenti provvedimenti, suscettibili di esecuzione forzata …: a) una inibitoria, con la quale ordina alla controparte di cessare l’azione o di astenersi dall’omissione, già iniziate o temute… b) una ingiunzione, con la quale ordina alla controparte l’esecuzione in forma specifica di una prestazione di dare o di fare…”.
43 “ Verificandosi un inadempimento di rilevante importanza, nel senso di cui all’art. 107 [un inadempimento è di rilevante importanza se concerne uno degli obblighi principali (e non secondari) del contratto, e inoltre quando, tenuto conto della qualità delle persone e della natura della prestazione, l’inadempimento stesso cagiona al creditore un pregiudizio tale da privarlo sostanzialmente di ciò che egli è in diritto di attendersi dal contratto], il creditore ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, intimando al debitore di eseguirlo entro un termine ragionevole, e comunque non inferiore a quindici giorni, con l’avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto”.
Sezione Terza
ONERI ED OBBLIGHI DEL COMPRATORE
Art. 201
Onere (e diritto) di esaminare il bene
1. Il compratore ha l’onere, e anche il diritto, di esaminare e far esaminare, con la necessaria diligenza e con tutte le dovute cautele, il bene offerto in vendita prima di acquistarlo.
2. Se il bene venduto è stato recapitato al compratore senza che egli abbia avuto prima la possibilità di esaminarlo o farlo esaminare presso il venditore, tale esame deve aver luogo non oltre un termine ragionevole dalla consegna. Il compratore deve senza ritardo dare comunicazione scritta al venditore del risultato di tale esame, se sfavorevole, per poter esercitare i suoi diritti quali previsti dall’art. 207.
3. Il compratore non ha il diritto di reclamare per l’esistenza di difformità, mancanze di qualità, difetti di fabbricazione, vizi, ecc., in relazione a quanto dispongono gli articoli 188 e seguenti, se di tali anomalie egli avrebbe potuto rendersi conto esaminando o facendo esaminare il bene con la necessaria diligenza prima di acquistarlo, o entro un termine ragionevole dopo che esso gli è stato recapitato, a meno che il venditore abbia agito dolosamente.
Art. 202
Pagamento del prezzo
1. A meno di diverso accordo, il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo dovuto come segue:
a) versandone la totalità al venditore se il bene gli viene consegnato presso la sede di quest’ultimo;
b) se il bene deve essere fabbricato, modificato, o recapitato, versando un eventuale acconto al momento della conclusione del contratto e comunque il saldo al momento della consegna, salvo che, per accordo delle parti o secondo gli usi, il compratore trattenga una parte del prezzo sino al collaudo o a verifiche analoghe;
c) per le vendite fra imprenditori, conformemente ad accordi intervenuti, anche se in rapporti precedenti, o, in mancanza, secondo gli usi mercantili.
2. Se il prezzo non è stato convenuto, si applica l’art. 3144. Analogamente si procede se il prezzo è convenuto con riferimento ad un bene certo e determinato. Le spese necessarie per la determinazione del prezzo da parte di un terzo sono dovute come previsto dall’art. 186 comma 1.
44 “ …2. Se la determinazione del contenuto del contratto è rimessa ad una delle parti contraenti o ad un terzo, deve ritenersi, nel dubbio, che essa debba essere effettuata con un equo apprezzamento. 3. Se la determinazione del contenuto rimessa ad una delle parti contraenti o ad un terzo non viene effettuata entro un congruo termine o è manifestamente iniqua od erronea, essa viene fatta dal giudice. 4. Se la determinazione è rimessa al mero arbitrio di un terzo, essa può essere contestata provandosi la mala fede di quest’ultimo, al fine di richiedere la determinazione stessa al giudice. … 6. Se non è stato convenuto un corrispettivo in denaro, né come esso possa essere determinato, si considera dovuto l’importo previsto nei listini ufficiali che trovano applicazione nel luogo di esecuzione del contratto o, in difetto di essi, quello generalmente praticato in quest’ultimo”.
3. Se il pagamento del prezzo non avviene alla consegna, deve essere effettuato, a meno di diverso accordo, come previsto dall’art. 82 comma 345.
4. A meno di diverso accordo, se il prezzo deve essere pagato in un momento successivo alla consegna del bene e questo produce frutti o altri proventi, il compratore è tenuto a corrispondere al venditore gli interessi sul prezzo nella misura prevista dall’art. 86 comma 346.
Sezione Quarta
RIMEDI
Art. 203
Xxxxxxx incaricato di assistere i contraenti
1. Un apposito ufficio o un impiegato, presso ogni comune, hanno il compito di fornire ai consumatori, e in generale ai contraenti, delle delucidazioni sui loro diritti e doveri, e inoltre di ricevere reclami con richieste di intervento nei confronti delle controparti, al fine di risolvere tempestivamente e amichevolmente i problemi che possano insorgere prima o dopo la conclusione dei contratti.
2. L’autorità comunale può prescrivere che la richiesta di intervento debba essere accompagnata da un ragionevole deposito cauzionale, che venga poi restituito o invece incamerato se la richiesta risulti temeraria.
3. L’ufficio o l’impiegato predetti, conformemente alle disposizioni vigenti, informano gli organi e le autorità competenti dei casi che sono rimasti irrisolti per inosservanza delle norme del presente capo: e ciò, sia per finalità statistiche e di studio, in vista di eventuali modifiche delle norme medesime, sia per l’adozione, nei casi più gravi, delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni in vigore nel luogo in cui sono state effettuate le vendite.
Art. 204
Vendite ai consumatori
1. Gli artt. 947, 30 comma 548, 134 comma 549, 15950 si applicano alle vendite che vengano effettuate ad un consumatore, quale definito nell’art. 9
45 “ L’obbligo avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuto, a rischio del debitore, al domicilio del creditore o, se questi è un imprenditore, alla sede dei suoi affari al momento della scadenza…”.
46 “…Se un debito pecuniario deve essere adempiuto in un periodo successivo a quello in cui è sorto, il debitore, salvo patto contrario o diverso, è tenuto a corrispondere al creditore gli interessi compensativi sulla somma medesima nella misura convenuta per iscritto dalle parti, o, in difetto di accordo, nella misura prevista dall’art. 169 comma 3 […gli interessi sono dovuti in base ai “tassi ufficiali” pubblicati periodicamente dalla Banca Centrale Europea, la quale deve fare riferimento per gli interessi dovuti ai privati e agli imprenditori rispettivamente al rendimento medio e al costo medio del denaro]. Inoltre, qualora l’intervenuta svalutazione della moneta comporti una perdita di valore della medesima, superiore al cinquanta per cento …. il debitore è tenuto, salvo patto contrario o diverso a pagare al creditore, che non è in ritardo nell’adempimento del suo obbligo, una somma ulteriore … come previsto nell’art. 169 comma 4 […il calcolo della rivalutazione deve essere effettuato sulla base delle tabelle più recenti dell’ “indice armonizzato dei prezzi al consumo” pubblicate periodicamente dall’Eurostat]”.
47 “Il commerciante che fuori dei locali commerciali propone la conclusione di un contratto a un consumatore ha il dovere di informare per iscritto quest’ultimo del suo diritto di recedere dal contratto entro i termini e nei modi di cui all’art. 159 [inviando alla controparte….una dichiarazione
comma 251:
- fuori dei locali adibiti all’attività commerciale, e pertanto anche:
- direttamente al suo domicilio o in luogo non destinato alla vendita, nella quale egli si trovi per qualunque motivo,
- a distanza, mediante l’uso esclusivo da parte del venditore di un sistema qualsiasi di comunicazione a distanza.
2. Il consumatore ha inoltre il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. b)52, se la vendita è stata favorita dall’adozione, da parte del venditore o dell’intermediario o del produttore, di una forma di pubblicità che può considerarsi ingannevole nel senso di cui alle disposizioni comunitarie.
3. E’ vietata, e nulla ai sensi degli artt. 140 comma 1, lett. a)53 e 143 comma 154, la vendita di un bene che, ad un esame successivo all’acquisto, si rivela essere tale da poter compromettere la sicurezza o la salute, nel senso previsto dalle disposizioni comunitarie. Il compratore ha il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. b)55.
4. E’ fatta salva ogni ulteriore, emananda disposizione comunitaria.
5. Le autorità amministrative possono prescrivere che per taluni beni, stante il loro uso consueto e specifico, o per quantitativi o per entità superiori a determinati limiti di misura o di peso o simili, non spetti al compratore la qualifica di consumatore, a meno che egli non la dichiari sotto la sua responsabilità all’atto dell’acquisto, e tale sua indicazione venga riportata nella fattura o nella ricevuta o nello scontrino di cassa o comunque nel documento di vendita, potendo il venditore esigere dal medesimo un documento di riconoscimento dal quale risulti la sua attività.
Art. 205
Non conformità del bene rispetto alle indicazioni fornite
1. Il compratore, se si rende conto solo dopo aver effettuato l’acquisto, e senza sua colpa, che il bene consegnatogli non è conforme alle indicazioni preventivamente o contestualmente fornitegli dal venditore, quali previste dagli
scritta nella quale il consumatore stesso può limitarsi ad esprimere la sua intenzione di recedere dal contratto…”.
48 “….nei contratti conclusi fra un ‘professionista’ e un consumatore sono prive di effetto le clausole che non hanno costituito oggetto di trattativa, se esse determinano, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, anche se il ‘professionista’ è in buona fede”.
49 “Le parti possono convenzionalmente ridurre il termine di prescrizione di dieci anni … ma non i termini previsti per le singole figure di contratto, tranne che nei rapporti in cui è parte un consumatore e soltanto a favore di quest’ultimo...”.
50 Cfr. nt. 47.
51 “ Nel presente codice si intende per consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale”.
52 Cfr. nt. 23.
53 “... il contratto è nullo: a) quando è contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi, a una regola imperativa emanata per la tutela dell’interesse generale o per la salvaguardia di situazioni di rilevanza sociale primaria”.
54 “ I contratti nulli nei casi indicati nell’art. 140 comma 1 lett. a)[cfr. nt. 53] sono insuscettibili di convalida, del trattamento di nullità parziale e di conversione nonché di qualsiasi altro correttivo”.
55 Cfr. nt. 23.
artt. 188 e seguenti, può esercitare, entro trenta giorni dalla data dell’acquisto il diritto di recesso come qui sotto indicato, a condizione che, trattandosi di un bene confezionato o imballato, egli si sia limitato ad estrarre il bene dalla confezione in cui era contenuto e comunque lo abbia maneggiato al solo fine di rendersi conto della sua identità.
2. Il compratore per esercitare il diritto di recesso è tenuto ad inviare al venditore, entro il termine indicato nel comma 1, una comunicazione scritta, nella quale indica succintamente la difformità constatata ed invita il venditore stesso a consegnargli, verso restituzione del bene ricevuto, un altro bene conforme alle indicazioni precedentemente avute, entro un termine ragionevole, non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, si ritiene ad ogni effetto che il recesso abbia avuto luogo, con l’obbligo delle parti di effettuare le reciproche restituzioni, salvo il dovere del compratore di compensare il venditore per l’eventuale utilizzo del bene che egli abbia fatto, sia pure solo per verificarne l’identità. E’ fatta salva la possibilità per il compratore di chiedere un provvedimento ai sensi dell’art. 17256.
3. Se si tratta di beni di immediato consumo o deteriorabili, il reclamo deve avvenire tempestivamente e la consegna di un altro bene conforme alle indicazioni fornite deve aver luogo all’atto della richiesta stessa, e il diritto di recesso può essere esercitato subito dopo il rifiuto del venditore.
4. Il compratore può anche avvalersi degli altri rimedi previsti da questa sezione, nonché procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 11457 e 15858, salvo il suo diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)59.
Art. 206
Informazioni non pertinenti, inadeguate o inutilizzabili
1. Il compratore se accerta, dopo effettuato l’acquisto e senza sua colpa, che sull’etichetta del bene consegnatogli, o nel dépliant allegato, o all’interno della confezione, vi sono delle indicazioni illustrative non conformi alle caratteristiche del bene, o non agevolmente comprensibili, o non redatte nella lingua del luogo nel quale l’acquisto è avvenuto, cosicché egli non è in grado di utilizzare in modo corretto il bene stesso, può esercitare, entro quindici giorni dalla data dell’acquisto il diritto di recesso, inviando al venditore una comunicazione scritta nella quale indica succintamente l’inconveniente medesimo, quindi lo invita a fornirgli le indicazioni pertinenti entro un termine ragionevole, non inferiore a quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di un accordo fra le parti, si
56 Cfr. nt. 42.
57 Cfr. nt. 43.
58 “ 3.… Se il diritto di procedere alla risoluzione del contratto viene sottoposto all’esame del giudice, questi può … confermare l’avvenuta risoluzione … può negare la risoluzione …. può accordare al debitore… una proroga del termine di esecuzione, o una rateazione, o la possibilità di eliminare entro un termine ragionevole i difetti della cosa consegnata, o di demolire e rimettere in pristino ciò che ha fatto e non doveva fare, o di consegnare una cosa o di effettuare una prestazione diverse, o di sostituire le cose o i materiali impiegati, o di riparare i danni cagionati, o di inviare dei tecnici che assicurino un buon funzionamento della cosa consegnata, o … dichiarare la risoluzione solo in via parziale o precisando che il debitore non è tenuto ad alcun risarcimento del danno, oppure condannare il debitore al risarcimento del danno senza dichiarare risolto il contratto nell’interesse del creditore”.
59 Cfr. nt. 17.
ritiene ad ogni effetto che il recesso abbia avuto effetto, con l’obbligo delle parti di effettuare le reciproche restituzioni.
2. E’ salvo il diritto del compratore al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. b)60, potendo egli inoltre chiedere, in caso di urgenza, un provvedimento ai sensi dell’art. 17261.
3. Se si tratta di beni di immediato consumo o deteriorabili, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata immediatamente, le indicazioni illustrative devono essere fornite al compratore al momento in cui egli le richiede, e il diritto di recesso può essere da lui esercitato subito dopo il rifiuto del venditore.
Art. 207
Difformità del bene, mancanza di qualità o presenza di difetti
1. Il compratore, se il bene consegnatogli è diverso da quello vendutogli (‘aliud pro alio’), o non è comunque conforme al contratto, o non possiede le qualità necessarie per l’uso al quale è destinato, oppure presenta dei difetti o vizi che non erano del tutto palesi al momento della vendita o non risultavano dalle indicazioni e dichiarazioni fornitegli, o che si sono prodotti o manifestati successivamente, purchè non a causa di un uso non corretto che egli abbia fatto del bene, o se non sono state osservate le modalità previste dall’art. 197, ha il diritto che il venditore provveda come indicato nei commi 3, 4 e 5 di questo articolo, sempre che gli comunichi per iscritto, o anche oralmente se si tratti di un consumatore, tale mancanza di qualità o presenza di difetti o di vizi entro due mesi dalla scoperta di essi. Tale comunicazione non è necessaria se il venditore ha riconosciuto gli inconvenienti suddetti o li ha occultati.
2. Questo diritto, se gli inconvenienti suddetti non sono stati dolosamente occultati dal venditore, si prescrive in ventiquattro mesi (ventisei per un consumatore) dalla consegna del bene venduto. Tuttavia il compratore che sia convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo può far valere tale diritto anche successivamente, purchè abbia comunicato al venditore gli inconvenienti stessi entro due mesi dalla scoperta di essi ed entro ventiquattro mesi (ventisei per un consumatore) dalla consegna del bene.
3. Il venditore, in caso di difformità del bene, o di mancanza delle qualità necessarie per l’uso al quale esso è destinato, ha l’obbligo di fornire al compratore un altro bene conforme al contratto, dotato delle qualità occorrenti, o, se ciò è obbiettivamente impossibile, un bene analogo, pure dotato delle qualità occorrenti e che sia tale da realizzare in modo appagante l’interesse del compratore, salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dal compratore ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)62.
4. Il venditore, in presenza di difetti di fabbricazione o di vizi, che compromettono la consistenza e l’utilizzabilità del bene venduto ha l’obbligo di provvedere come previsto dal comma 3 che precede, salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dal compratore ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)63.
60 Cfr. nt. 23.
61 Cfr. nt. 42.
62 Cfr. nt. 17.
63 Cfr. nt. 17.
5. Il venditore, in presenza di difetti, anche se dovuti al modo in cui è stata effettuata la consegna del bene, che possono essere eliminati senza che ne restino compromesse la consistenza e l’utilizzabilità, e senza eccessivo aggravio da parte sua, ha il dovere di provvedere ad eliminarli; o, se si tratta di difetti che non riducono notevolmente l’utilizzabilità della cosa, deve accettare una equa riduzione del prezzo ricevuto, come previsto dall’art. 11364, salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dal compratore ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)65.
6. Il compratore, se il venditore non provvede come prescritto nei commi che precedono, può farsi autorizzare dal giudice a procurarsi, in quanto possibile, a spese del venditore, un bene conforme al contratto o analogo a quello comprato, come previsto dall’art. 111 comma 2, lett. b)66.
7. Il compratore, sussistendo ragioni di urgenza, può richiedere la pronuncia di un provvedimento previsto dall’art. 17267.
8. Non essendo obbiettivamente possibili la riparazione o la sostituzione del bene come previsto dai commi che precedono, il compratore, che non intenda accettare la riduzione del prezzo, può agire ai sensi degli artt. 11468 e 15869, salvo il diritto al risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)70.
9. Il compratore, se gli è stato venduto un bene usato, può esigere che il venditore provveda come indicato nei commi che precedono se gli inconvenienti non costituiscano la normale conseguenza dell’uso al quale il bene è stato sottoposto, ma, dati il tipo e le caratteristiche del bene stesso, in base agli apprezzamenti correnti e tenuto conto del prezzo corrisposto, gli inconvenienti debbano invece considerarsi tali da non consentire in misura soddisfacente quell’utilizzazione sulla quale poteva farsi assegnamento al momento dell’acquisto. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)71.
Art. 208
Altri inadempimenti del venditore
1. In caso di ritardo nella consegna del bene venduto, il compratore ha il diritto di agire come previsto dall’art. 111, comma 2, lett. b)72.
2. Per ogni altra inadempienza del venditore, il compratore ha comunque
64 “ Il creditore che intende accettare la consegna di una cosa diversa di valore inferiore, o con delle imperfezioni, o una quantità di cose inferiori a quella dovuta, o una prestazione di fare diversa da quella pattuita oppure con imperfezioni, ha il diritto, dandone tempestiva comunicazione al debitore, di pagare un corrispettivo inferiore a quello pattuito, facendosi eventualmente restituire parte di quello versato, nella misura che, in mancanza di accordo, è determinata dal giudice…”.
65 Cfr. nt. 17.
66 “ Il creditore …b) può farsi autorizzare dal giudice a procurarsi in quanto possibile, a spese del debitore, la cosa certa e determinata o la quantità di cose indicate solo nel genere dovutegli, che siano nella disponibilità di terzi”.
67 Cfr. nt. 42.
68 Cfr. nt. 43.
69 Cfr. nt. 58.
70 Cfr. nt. 17.
71 Cfr. nt. 17.
72 “ … Il creditore può ottenere davanti al giudice …b) può farsi autorizzare dal giudice a procurarsi in quanto possibile, a spese del debitore, la cosa certa e determinata o la quantità di cose indicate solo nel genere dovutegli, che siano nella disponibilità di terzi”.
diritto di agire come previsto dagli artt. 11173, 11274, 11375, 11476, 11577, 11678,
15879, 16080, e dal 162 al 16981.
3. Se sussistono ragioni di urgenza, il compratore può chiedere l’emissione dei provvedimenti previsti dall’art. 17282.
Art. 209
Inadempimenti del compratore
1. Se il compratore non ritira o non riceve il bene vendutogli, il venditore può agire ai sensi degli artt. 10483 e 10584.
73 “... il creditore ha il diritto di ottenere, se oggettivamente possibile, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, l’adempimento o il completamento di esso in forma specifica….”.
74 “.. il creditore… ha il diritto di ottenere … che il debitore: a) gli consegni una cosa diversa che è nella sua piena disponibilità o gli effettui una prestazione diversa…”.
75 “ Il creditore che intende accettare la consegna di una cosa diversa di valore inferiore, o con delle imperfezioni, o una quantità di cose inferiori a quella dovuta, o una prestazione di fare diversa, ha il diritto …..di pagare un corrispettivo inferiore a quello pattuito…”.
76 “ Verificandosi un inadempimento di rilevante importanza … il creditore ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto…”.
77 “…in seguito alla risoluzione del contratto il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, che non ha adempiuto, la restituzione di ciò che gli ha dato in corrispettivo per la prestazione spettantegli o comunque a causa del contratto, a prescindere dal risarcimento del danno”.
78 “... in caso di inadempimento, e quale che ne sia la gravità, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore il risarcimento dei danni subiti…”.
79 Cfr. nt. 58.
80 “... le parti a favore delle quali sono state effettuate delle prestazioni in relazione ad un contratto inesistente, o nullo, o annullato, o inefficace, o risolto, o rescisso, o venuto meno per recesso sono tenute a restituirsi reciprocamente ciò che esse hanno ricevuto…”.
81 Art. 162: “ In caso di inadempimento, di inesatto adempimento o di ritardo il debitore è tenuto a risarcire quei danni che, ragionevolmente, devono considerarsene la conseguenza. Salvo quanto previsto nel comma 3 di questo articolo, il debitore è esente da responsabilità se dimostra che l’inadempimento, l’inesatto adempimento o il ritardo non sono riconducibili alla sua condotta, essendosi verificati per effetto di una causa (estranea) imprevedibile e irresistibile… 3. Nel caso previsto dal comma 3, prima parte, dell’art. 75 [obbligo di fare di natura professionale] , il debitore è esente da responsabilità per danni se dimostra di avere adottato la diligenza richiesta nella situazione specifica…”. Art. 163 “1. Il danno patrimoniale risarcibile comprende: a) sia la perdita subita, b) sia il mancato guadagno…”. Art. 164 “1. Il danno morale è risarcibile: a) in caso di grave turbamento psichico o della sfera affettiva … b) in caso di dolore fisico quale condizione di sofferenza somatica
…”. Art. 165 “Il danno futuro è risarcibile … se sussiste la ragionevole certezza che l’inadempimento o il ritardo non hanno esaurito la loro efficacia causale…”. Art. 166 “…il risarcimento deve assolvere di norma alla funzione specifica di eliminare le conseguenze dannose dell’inadempimento … di norma, creandosi quello stato di fatto che sussisterebbe se le predette situazioni non si fossero verificate”. Art. 167 “1. Non è dovuto alcun risarcimento per il danno che non si sarebbe prodotto se il creditore avesse adottato le necessarie misure di sua spettanza prima del verificarsi di esso. // 2. L’aggravamento del danno che il creditore avrebbe potuto impedire dopo il verificarsi di esso, adottando le misure del caso, non è parimenti risarcibile…”. Art. 168 “1. Se l’esistenza del danno è provata… ma risulta impossibile o eccezionalmente difficile la determinazione del suo preciso ammontare … è ammessa una valutazione equitativa di esso …il giudice può equitativamente limitare l’entità dei danni risarcibili: a) se il risarcimento integrale risulta sproporzionato e … b) in caso di colpa lieve del debitore, soprattutto nei contratti nei quali non è previsto a suo favore alcun corrispettivo per la prestazione da lui dovuta”. Art. 169 “…in caso di inadempimento o di inesatto adempimento o di ritardo relativi ai debiti pecuniari, il debitore è tenuto comunque al risarcimento a favore del creditore senza che questi debba provare l’esistenza di un danno…”.
82 Cfr. nt. 42.
83 “... il debitore può intimare per iscritto al creditore di desistere dal suo atteggiamento … , assegnandogli un termine adeguato, in relazione alla natura della prestazione dovuta, agli usi e alla buona fede, e comunque non inferiore a quindici giorni… Decorso tale termine se il comportamento lamentato non è cessato, si considera essersi verificato un inadempimento da parte del creditore”.
2. Se il compratore non paga entro il termine convenuto il prezzo dovuto, il venditore può, previa intimazione scritta, e decorsi inutilmente dieci giorni da questa o entro un termine inferiore trattandosi di beni deperibili, far vendere all’incanto il bene non ancora consegnato, nelle forme previste dalla legge processuale del luogo in cui tale vendita coattiva viene effettuata, e percepirne il ricavo, salvo il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)85.
Capo Terzo
TIPI PARTICOLARI DI VENDITA
Art. 210
Vendita con riserva di gradimento, a prova e su campione
1. La vendita con riserva di gradimento non si perfeziona sino a che non viene comunicato, entro il termine convenuto, il gradimento del compratore, il quale, sino a questo momento, deve limitarsi ad un semplice esame del bene e non può farne uso se non nei limiti strettamente indispensabili per verificarne la rispondenza alle sue esigenze nonchè l’assenza di anomalie esteriormente riconoscibili. Se egli non procede all’esame entro il termine convenuto, essendo il bene presso il venditore, si considera la vendita come non avvenuta. Se invece il bene è stato consegnato al compratore, ed egli non si pronuncia nel termine predetto, il bene si considera come di suo gradimento.
2. Nella vendita di beni inconsumabili, effettuata con la formula “soddisfatti o rimborsati”, il compratore acquista la proprietà del bene con la consegna, e può farne uso con la dovuta cura, senza scomporlo, per poter esercitare il diritto di comunicare poi al venditore la sua dichiarazione di recesso, senza doverla motivare, entro il termine indicato dal venditore, che non può essere inferiore a otto giorni. Se il termine indicato dal venditore è inferiore a otto giorni, esso è considerato ad ogni effetto della durata di otto giorni. A seguito della suddetta dichiarazione, decorsi otto giorni da essa, il compratore può esigere il rimborso del prezzo pagato, verso restituzione del bene acquistato.
3. La vendita a prova è sottoposta alla condizione sospensiva che sia accertata con un’apposita verifica la conformità del bene venduto ai requisiti previsti dall’art. 196. Il risultato della prova, da effettuarsi come previsto dal contratto o dagli usi, deve essere adeguatamente motivato. Se tale risultato è favorevole, il compratore può in seguito sollevare dei reclami soltanto per la mancanza di qualità e per i difetti o vizi manifestatisi successivamente, che non potevano essere accertati al momento della prova. Se la prova ha un risultato sfavorevole, il compratore può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 6 comma 286, qualora il venditore abbia agito in modo contrario a buona fede.
84 “... il debitore, se anziché far constare con sua dichiarazione l’inadempimento del creditore intenda adempiere l’obbligo che è a suo carico e liberarsi dal medesimo, è tenuto ad effettuare nei confronti di quest’ultimo … una offerta reale o per intimazione della totale prestazione dovuta… Se il creditore accetta l’offerta e riceve la prestazione, il debitore è liberato….Se il creditore non accetta l’offerta e si tratta di un obbligo di dare, il debitore per essere liberato è tenuto ad effettuare la consegna di quanto dovuto…”.
85 Cfr. nt. 17.
86 “... Agisce in modo contrario a buona fede la parte che intraprende o continua le trattative senza l’intenzione di giungere alla conclusione del contratto…”.
4. Nella vendita su campione il venditore è obbligato a consegnare al compratore un bene che abbia non soltanto tutti i requisiti previsti dall’art. 196, ma che sia inoltre conforme ad un campione che le parti hanno scelto concordemente, come elemento vincolante per l’identificazione dell’oggetto della vendita, e la cui conservazione deve essere effettuata con tutte le dovute cautele. Del bene venduto e consegnato si esige una stretta conformità al campione, xxxxx quei margini di tolleranza che le parti abbiano espressamente convenuto, stante la natura del bene stesso, ai sensi dell’art. 106 comma 487. Non verificandosi la conformità, quale pattuita, il compratore ha la facoltà di agire come previsto dall’art. 205 comma. 2.
Art. 211
Vendita con riserva della proprietà
1. Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà del bene (mobile) solo col pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume il rischio del perimento o del danneggiamento di esso a partire dal momento della consegna.
2. Xxxxx speciali disposizioni comunitarie o nazionali concernenti determinati beni o relative alla procedura conseguente all’insolvenza, un patto di riserva della proprietà è opponibile ai terzi se esso risulta da un apposito atto, sottoscritto da entrambe le parti contraenti, avente data certa anteriore al momento in cui i terzi instaurano un atto esecutivo sul bene venduto.
3. Se il compratore è inadempiente in misura superiore al limite indicato nell’art. 110 comma 288, il venditore può risolvere il contratto procedendo come previsto dall’art. 11489, salvo che venga concessa al debitore una proroga ai sensi dell’art. 92, lett. a)90.
4. In caso di risoluzione, il bene venduto deve essere restituito al venditore, il quale ha a sua volta il dovere di restituire le rate percepite, ma ha il diritto ad un equo compenso per l’uso che la controparte ha fatto del bene stesso, oltre al risarcimento del danno. Se è stato convenuto che le rate versate spettino al venditore a titolo di indennità e il loro ammontare risulti manifestamente eccessivo, il compratore può ottenerne un’equa diminuzione secondo il criterio previsto dall’art. 170 comma 4, ult. parte91.
87 “ Le parti possono validamente concludere dei patti con i quali convengono dei margini di tolleranza nell’esecuzione o di franchigia quanto alla risarcibilità del danno, che siano conformi agli usi o alla buona fede, tenuto conto della qualità delle parti e della natura della prestazione”.
88 “Se è stata accordata al debitore dal creditore o dal giudice la facoltà di estinguere ratealmente il debito, il debitore stesso perde il beneficio della rateazione, se non paghi anche solo una rata che superi l’ottava parte del debito”.
89 Cfr. nt. 57.
90 “L’obbligo… si considera inadempiuto … a meno che … a) il debitore ottenga dal creditore una proroga del termine o questa gli venga concessa dal giudice per ragionevoli motivi”.
91 “ La prestazione prevista dalla clausola penale può essere equamente diminuita dal giudice se il debitore ha effettuato, e il creditore non ha rifiutato, un adempimento parziale, o se l’entità della prestazione prevista dalla clausola penale medesima è manifestamente eccessiva, avuto riguardo, in ogni caso, all’interesse che il creditore aveva per l’adempimento”.
Art. 212
Leasing
1. Mediante questo contratto, un imprenditore-concedente conferisce ad un soggetto-utilizzatore il diritto di usare, verso pagamento di canoni periodici, un bene che quest’ultimo ha scelto liberamente in quanto prodotto o rivenduto da un fornitore di suo gradimento. Il bene medesimo è stato venduto, d’intesa con l’utilizzatore e in collegamento con il contratto predetto, dal fornitore al concedente che ne ha acquistato la proprietà.
2. Al momento della stipulazione del contratto, o successivamente se così convenuto, può essere attribuito all’utilizzatore il diritto di opzione all’acquisto del bene stesso, al termine del rapporto, divenendone così egli proprietario verso pagamento di un importo concordato.
3. I canoni dovuti dall’utilizzatore al concedente devono essere calcolati tenendo conto dell’ammortamento del costo del bene in relazione alla durata del rapporto, oltre che del servizio reso da quest’ultimo. Se tali canoni non vengono pagati nella misura prevista dall’art. 110 comma 292, il concedente, a meno di diverso accordo, può esigere il pagamento anticipato dei canoni non ancora scaduti, se ciò è previsto dal contratto, o procedere alla risoluzione di questo, ed esigere la restituzione del bene nonché il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)93.
4. L’utilizzatore deve usare e conservare il bene con la dovuta cura, può cederne il diritto di uso con il consenso del concedente, e, in caso di anomalie del bene medesimo, può esercitare i diritti di cui agli artt. 205, 206 e 207 direttamente nei confronti del fornitore, salva la necessità dell’intervento del concedente se si tratti di procedere al recesso o alla risoluzione del contratto.
5. Al termine del rapporto, l’utilizzatore esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2 e versando l’importo concordato, acquista la proprietà del bene a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e convenzionali.
Art. 213
Vendita con patto di riscatto
1. Al momento della conclusione del contratto il venditore può riservarsi il diritto di recuperare la proprietà del bene venduto, entro un termine convenuto che non può superare i tre anni, verso restituzione al compratore del prezzo ricevuto, se del caso maggiorato per l’eventuale aumento di valore del bene stesso, sia per le spese utili sostenute dal compratore, sia per l’intervenuta svalutazione della moneta ai sensi dell’art. 86 comma 394.
2. Il compratore è obbligato a restituire il bene entro un mese dalla richiesta del venditore che sia pronto a versargli la somma dovutagli, e pertanto
92 Cfr. nt. 88.
93 Cfr. nt. 17.
94 “ Se un debito pecuniario deve essere adempiuto in un periodo successivo a quello in cui è sorto…qualora l’intervenuta svalutazione della moneta comporti una perdita di valore della medesima, superiore al cinquanta per cento al momento della scadenza del debito rispetto al tempo in cui questo è sorto, il debitore è tenuto …. a pagare al creditore, che non è in ritardo nell’adempimento del suo obbligo, una somma ulteriore, rispetto a quella corrispondente al valore nominale”.
salvo quanto previsto dall’art. 108 comma 195. Se il compratore non è più in possesso del bene e non può recuperarlo, o se esso risulta deteriorato a causa di un uso negligente, il venditore ha diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)96.
3. Il venditore decade dal diritto di riscatto se non lo esercita nel termine convenuto. Se invece la controparte si rifiuta di dare esecuzione a tale richiesta, il venditore può agire ai sensi dell’art. 11197 o, in ogni caso, chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)98.
Art. 214
Contratto estimatorio
1. Con questo contratto il venditore consegna dei beni mobili materiali al compratore, che ne acquista la proprietà e il possesso obbligandosi a pagarne il prezzo convenuto entro il termine concordato, salva la sua facoltà di restituire, nel termine predetto, i beni stessi o alcuni di essi, oppure, su espresso accordo, delle parti rappresentative dei medesimi.
2. Se i beni consegnati, o alcuni di essi, sono distrutti, danneggiati o vengono sottratti al compratore, anche se per una causa a lui non imputabile, egli deve comunque pagarne il prezzo al venditore.
3. Se entro il termine convenuto il compratore non paga il prezzo dovuto ed è ancora in possesso dei beni ricevuti, il venditore può agire nei suoi confronti, a sua scelta, per ottenere o la restituzione dei beni o il pagamento del prezzo ai sensi dell’art. 11199.
Art. 215
Somministrazione
1. Se il venditore si obbliga ad effettuare, verso corrispettivo di un prezzo, consegne continuative o periodiche di beni mobili, l’entità e la scadenza di ciascuna di tali consegne, se non concordate al momento della stipulazione del contratto, possono essere di volta in volta indicate con congruo anticipo dal compratore entro i limiti convenuti.
2. In mancanza di accordo, il prezzo deve essere pagato alle scadenze d’uso per le consegne continuative, e al momento della singola fornitura per le consegne periodiche.
3. Se per l’inadempimento di una delle parti, che sia di rilevante importanza ai sensi dell’art. 107100, la controparte addiviene alla risoluzione del
95 “ Nei contratti sinallagmatici se una parte non adempie o non si offre di adempiere il suo obbligo, quale che sia la gravità dell’inadempimento, il creditore è in facoltà di sospendere la prestazione che sia da lui dovuta contemporaneamente o successivamente, a meno che tale suo rifiuto sia contrario a buona fede”
96 Cfr. nt. 17.
97 “ Nei confronti del debitore che non ha adempiuto l’obbligo, quale che sia l’importanza dell’inadempimento, il creditore ha il diritto di ottenere, se oggettivamente possibile, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, l’adempimento o il completamento di esso in forma specifica…”.
98 Cfr. nt. 17.
99 Cfr. nt. 97.
100“… un inadempimento è di rilevante importanza se concerne uno degli obblighi principali (e non secondari) del contratto, e inoltre quando, tenuto conto della qualità delle persone e della
contratto, per le prestazioni eseguite precedentemente si applica l’art. 114 comma 5101.
4. Se il contratto è a tempo indeterminato si applica l’art. 57 comma 2102.
Art. 216
Vendita con patto di esclusiva
1. La vendita con patto di esclusiva, a favore del venditore o del compratore, è ammessa nei limiti consentiti dalle norme comunitarie e nazionali, e solo se non abbia lo scopo o l’effetto di determinare un abuso della posizione dominante, nella quale un’impresa venga a trovarsi anche se attraverso il collegamento con altri rapporti contrattuali analoghi. In quest’ultimo caso, essendo accertata la nullità del contratto, la parte contraente, che ha ignorato in buona fede l’esistenza del predetto collegamento, può esigere dalla controparte il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. b)103 .
2. Se il patto di esclusiva è a favore del venditore, è vietato al compratore acquistare da terzi dei beni della stessa natura e, salvo patto contrario, provvedere con mezzi proprî alla produzione degli stessi beni. Se il compratore agisce in contrasto con questi divieti, il venditore può procedere alla risoluzione del contratto ed esigere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)104.
3. Se il patto di esclusiva è a favore del compratore, il venditore non può effettuare, né direttamente né indirettamente, vendite di beni che formano oggetto del contratto nella zona per la quale l’esclusiva è concessa. Il venditore è inoltre responsabile del comportamento di terzi, che egli ponga consapevolmente in grado di invadere la zona riservata al compratore, al quale deve risarcire i danni da lui subiti.
4. Nell’ipotesi di cui al comma che precede, se il compratore assume l’obbligo di rivendere in esclusiva i beni fornitigli, si rende applicabile l’art. 217 comma. 2.
Art. 217
Concessione di vendita
1. Con questo contratto un produttore-venditore si obbliga a fornire al prezzo convenuto i beni da lui prodotti a un concessionario-rivenditore nella quantità concordata fra un minimo ed un massimo; e quest’ultimo si obbliga a ricevere tali beni nella quantità da lui richiesta non inferiore al minimo previsto, per rivenderli in nome proprio e a proprio rischio nella zona pattiziamente
natura della prestazione, l’inadempimento stesso cagiona al creditore un pregiudizio tale da privarlo sostanzialmente di ciò che egli è in diritto di attendersi dal contratto”.
101 “ Se l’inadempimento interviene durante lo svolgimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’effetto della risoluzione non riguarda le prestazioni eseguite precedentemente”.
102 “Se nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le parti non hanno fissato alcun termine finale, ciascuna di esse può porre termine al contratto mediante una comunicazione indirizzata alla controparte, dando un preavviso entro un termine che sia conforme alla natura del contratto o agli usi, o a buona fede”.
103 Cfr. nt. 23.
104 Cfr. nt. 17.
stabilita, praticando modalità, condizioni e prezzi di vendita indicati nel contratto. Il rapporto contrattuale deve conformarsi alle prescrizioni comunitarie sulla concorrenza, emanate ed emanande in relazione all’art. 85 del Trattato di Roma del 1957.
2. Il concessionario-rivenditore è tenuto a dedicarsi alla rivendita dei beni, che costituiscono oggetto del contratto, con tutto il dovuto impegno, e, in difetto, risponde dei danni che il produttore-venditore subisca, anche se l’entità delle rivendite raggiunga il quantitativo minimo indicato nel contratto.
3. Il concessionario-rivenditore si obbliga inoltre a prestare alla clientela l’assistenza necessaria al momento dell’acquisto e anche successivamente, mediante l’adozione delle misure e modalità convenute con la controparte. Egli si obbliga altresì, utilizzando il marchio e l’insegna di quest’ultima, ad attrezzare come convenuto la sua azienda di rivendita e l’officina di manutenzione, allo scopo di poter accogliere nel modo più conveniente la clientela ed effettuare l’assistenza prevista dal comma 1 di questo articolo.
4. Il produttore-venditore è tenuto a consegnare con la necessaria tempestività al concessionario-rivenditore i beni, che devono possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 196, nella quantità da lui richiesta entro i limiti convenuti, nonché gli accessori, le parti, i ricambi e simili, occorrenti per le manutenzioni che egli deve effettuare, ed a fornirgli tutti quei dati, informazioni e ragguagli dei quali egli necessiti per effettuare le prestazioni previste dal contratto.
5. In mancanza di diverso accordo, la concessione di vendita si intende stipulata con patto di esclusiva a favore di entrambi i contraenti. E in tal caso ognuno di questi può agire verso la controparte inadempiente ai sensi degli artt. 114105 e 158106, salvo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)107.
Art. 218
Affiliazione commerciale per la vendita (franchising)
1. Un’impresa di grandi dimensioni (franchisor: affiliante), per la vendita su vasta scala mediante una sua rete distributiva dei beni da essa prodotti, conclude questo contratto con un’impresa di minori dimensioni (franchisee: affiliato) la quale entra così in questa rete come affiliata per dedicarsi alla vendita, in proprio nome, dei beni stessi nella zona ad essa attribuita. Questo contratto, e il sistema organizzativo che esso presuppone, possono essere utilizzati oltre che per la vendita di beni anche per altre attività economiche, non solo nel campo dei servizi, nei limiti e con l’osservanza delle prescrizioni comunitarie sulla concorrenza, emanate ed emanande in relazione all’art. 85 del Trattato di Roma del 1957.
2. Prima della stipulazione del contratto le parti hanno l’obbligo di fornirsi esaurientemente tutte le informazioni necessarie, come previsto dall’art. 7108. L’affiliante deve fra l’altro indicare per iscritto, con la bozza di contratto che
105 Cfr. nt. 57.
106 Cfr. nt. 58.
107 Cfr. nt. 17.
108 “ Nel corso delle trattative ogni parte ha il dovere di informare l’altra di ogni circostanza di fatto e di diritto, di cui sia o debba essere a conoscenza, che consenta a quest’ultima di rendersi conto della validità e convenienza del contratto…”
sottopone alla controparte, i dati relativi: alla sua attività, ai risultati che in essa ha conseguito, ai marchi e altri segni distintivi dei quali si avvale nella rete distributiva da lui creata, alla composizione di questa e ai cambiamenti nonché alle vicende di indole economica, contabile, e anche giudiziaria che essa ha subìto negli ultimi tre anni o dalla sua origine, alle condizioni che propone all’affiliato quanto all’impegno a lui richiesto anche per la creazione di una sua struttura operativa e per la garanzia di un risultato minimo di vendite, alla zona affidatagli, all’assistenza e al know-how che si impegna a fornirgli, all’entità e al computo del corrispettivo che gli richiede, e inoltre relativi agli altri dati dei quali la controparte gli faccia richiesta e che non debbano rimanere riservati. L’affiliato deve dal canto suo indicare fra l’altro, per iscritto e mediante documenti se la controparte glielo chiede, tutti i dati concernenti: le sue esperienze nel settore, la sua attività attuale e il relativo avviamento nonché i precedenti di indole economica, contabile e anche giudiziaria, la consistenza della sua azienda anche quanto ai locali e collaboratori, e gli altri dati dei quali la controparte gli faccia richiesta e che non debbano rimanere riservati. Entrambe le parti sono obbligate ad osservare la più scrupolosa riservatezza in ordine ai fatti che vengono ad esse comunicati, come previsto dall’art. 8109.
3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e per una durata che consenta all’affiliato di ammortizzare le spese affrontate per attrezzarsi nonchè per essere ammesso nella rete distributiva. Tale durata non può essere inferiore a tre anni. Se il contratto è a tempo indeterminato è applicabile l’art. 57 comma 2110. Dopo la fine del contratto può essere convenuto a carico dell’affiliato l’obbligo di non effettuare vendite in concorrenza con l’affiliante per un periodo non superiore ad un anno nella zona nella quale ha operato.
4. L’affiliante è obbligato a fornire con la necessaria tempestività alla controparte i beni medesimi, che devono possedere tutti i requisiti previsti dall’ art. 196, nella quantità richiestagli, entro i limiti quantitativi convenuti, nonché gli accessori, le parti, i ricambi, il materiale illustrativo e pubblicitario, e quant’altro occorrente per le vendite e le manutenzioni che l’affiliato deve effettuare. L’affiliante è inoltre obbligato a mettere l’affiliato in grado di avvalersi di un complesso di mezzi necessari per svolgere la sua attività, quali: segni distintivi, brevetti, know-how; a fornirgli tutte le informazioni che possano servirgli; a dargli la dovuta assistenza tecnica e ad effettuargli ogni altra prestazione che possa agevolare l’adempimento dei suoi obblighi.
5.L’affiliato è obbligato a dedicarsi alla rivendita dei beni, che costituiscono oggetto del contratto, con tutto il dovuto impegno e, in difetto, risponde dei danni che l’affiliante subisca, anche se l’entità delle rivendite raggiunga il quantitativo minimo indicato nel contratto. Egli è obbligato inoltre ad adeguarsi alle istruzioni dell’affiliante:
a) nell’allestimento dei luoghi di vendita e di manutenzione, che egli non può trasferire senza il consenso dell’affiliante;
109 “ Le parti hanno il dovere di fare un uso riservato delle informazioni che ottengono in via confidenziale durante lo svolgimento delle trattative…”.
110 “ Se nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le parti non hanno fissato alcun termine finale, ciascuna di esse può porre termine al contratto mediante una comunicazione indirizzata alla controparte, dando un preavviso entro un termine che sia conforme alla natura del contratto o agli usi, o a buona fede”.
b) nella preparazione e nell’aggiornamento dei collaboratori;
c) nei contatti con la clientela, verso la quale deve presentarsi quale imprenditore autonomo in tutti i documenti anche pubblicitari, e alla quale deve praticare i prezzi fissati dall’affiliante, astenendosi dal vendere beni al di fuori del territorio assegnatogli o in concorrenza con l’affiliante medesimo;
d) nell’osservanza delle modalità operative;
e) nell’utilizzazione dei segni distintivi e dei segreti industriali e commerciali acquisiti con il know-how dell’affiliante e circa i quali deve osservare, e far osservare dai suoi collaboratori, la riservatezza più rigorosa, anche per quanto concerne l’attività svolta nel suo complesso.
6. L’affiliato è obbligato, all’atto della sottoscrizione del contratto, a corrispondere alla controparte la somma che in questo sia prevista quale diritto di affiliazione; e poi nel corso del rapporto, e in relazione al giro degli affari, egli è tenuto a versare le periodiche royalties all’affiliante, quali convenute.
Art. 219
Vendita all’asta : informazioni preventive
1. Questa vendita, effettuata da un privato, ha luogo mediante una gara aperta al pubblico, nella quale il venditore invita chiunque a fare delle offerte di acquisto dei beni posti in vendita, la cui proprietà viene aggiudicata nell’asta ascendente a chi faccia l’offerta più elevata non seguita da un’offerta superiore e, nell’asta discendente, a chi dichiari subito di acquistare il bene al prezzo indicato.
2. Salve le norme comunitarie e nazionali sui beni di interesse storico e artistico e sulle esportazioni, nonché le norme comunitarie e statali che per determinati beni vietino o autorizzino entro certi limiti la vendita all’asta da parte dei privati, questo tipo di vendita è regolato dalle disposizioni di questo art. 219 e dal successivo art. 220.
3. Il venditore è tenuto ad adempiere specifici obblighi di informazioni, quali i seguenti:
a) gli avvisi esposti preventivamente al pubblico devono indicare esattamente, e sia pure in modo sintetico o nel loro complesso, i beni che verranno venduti all’asta;
b) il catalogo che sia distribuito nelle sale in cui i beni vengano esposti, e nella sala in cui sono poi venduti, deve contenere per ogni singolo bene, e nella lingua del luogo in cui si svolge l’asta, l’esatta denominazione, il luogo e la data o l’epoca di fabbricazione o di produzione o la provenienza, le caratteristiche salienti, gli eventuali difetti, oltre al prezzo-base d’asta;
c) i dati di cui alla lett. b) che precede devono essere pure contenuti nei cartelli collocati accanto ai beni nella sala in cui essi vengano esposti;
d) tuttavia i dati di cui alla lett. b) che precede non sono necessari per il singolo bene che venga posto in vendita espressamente e chiaramente senza alcun prezzo-base d’asta o con un prezzo irrisorio e inoltre con la dizione “così com’è”: il che significa che il venditore non si assume alcuna responsabilità circa la consistenza e il valore del bene stesso; ma comunque è vietato porre in vendita beni che possono compromettere la salute o la sicurezza di chi se ne serve;
e) essendo posti in vendita dei prodotti agricoli, ittici, alimentari, mercanzie, senza che siano preventivamente esposti degli avvisi concernenti l’oggetto delle vendite, l’esatta denominazione, la qualità e la provenienza dei
beni stessi devono essere chiaramente dichiarate dal banditore, ad alta voce o su schermi agevolmente visibili, al momento dell’asta.
Art. 220
Vendite all’asta : procedimento
1. Il venditore è tenuto ad effettuare l’asta secondo un procedimento le cui fasi devono essere rese note al pubblico, in modo chiaro ed esauriente, in avvisi esposti nelle sale di esposizione e nella sala di vendita, nonché nei cataloghi distribuiti; e le relative operazioni devono essere improntate alla massima trasparenza, così da non creare insidie per il pubblico e non condizionare il completo svolgimento delle gare.
2. Negli avvisi, concernenti il procedimento che viene seguito, deve essere indicato:
a) se il prezzo di vendita sia comprensivo del diritto d’asta o se questo diritto sia dovuto a parte, e in quale misura;
b) se nelle aste ascendenti ogni offerta al rialzo debba essere superiore del 5 o del 10 per cento o di quale altra percentuale rispetto al prezzo-base d’asta e al prezzo della precedente offerta di acquisto; e se, dato il tipo o il valore del bene, rendendosi opportuno un aumento inferiore al 5 per cento o superiore al 10 per cento, ciò possa essere preventivamente dichiarato dal banditore ad alta voce o su uno schermo ben visibile;
c) se l’offerta di acquisto, contenente l’indicazione della somma massima disponibile, può essere effettuata anche per posta raccomandata, per telefono o per via elettronica, e, in questi due ultimi casi, accompagnata dalla spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della quale faccia fede la data apposta sulla busta e sulla ricevuta, per stabilire la priorità e quindi l’aggiudicazione in caso di offerte identiche; e se in questi casi può essere richiesto un deposito di garanzia per partecipare alla gara, il cui importo comunque non può superare il 5 per cento della somma massima indicata come disponibile, e che deve essere dedotto dal prezzo dovuto in caso di aggiudicazione o immediatamente restituito in caso di mancata aggiudicazione;
d) se, subito dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sia tenuto a sottoscrivere l’atto di acquisto del bene, ed a versare il corrispettivo alla fine della seduta d’asta ed entro quale termine debba ritirare il bene, e se, decorso tale termine, il venditore possa affidarlo, a spese dell’aggiudicatario, ad un depositario, presso il quale esso resti a garanzia del credito di quest’ultimo per la custodia.
3. Se negli avvisi concernenti il procedimento non sono contenute indicazioni diverse, si intendono adottate queste modalità:
a) durante la gara d’asta il banditore deve, mettendo in vendita il singolo bene, se possibile mostrarlo o indicarlo al pubblico, e comunque dichiararne a voce alta, o su uno schermo chiaramente visibile, l’esatta denominazione e le caratteristiche, segnalando anche il numero del catalogo in cui esso sia stato incluso;
b) se è stata fatta l’offerta come indicato nel comma 2, lett. c) di questo articolo, il mittente nella gara al rialzo diventa aggiudicatario qualora la sua offerta scritta superi l’ultima effettuata nella sala, e ad un prezzo maggiorato della percentuale praticata per il bene medesimo; ma il banditore deve dichiararlo ad alta voce o sullo schermo, per dare la possibilità di fare un’altra offerta al rialzo;
c) il banditore, quando risulta dal silenzio o dall’inattività del pubblico che l’ultima offerta effettuata è quella massima raggiungibile, deve dichiararla come tale ad alta voce o su uno schermo ben visibile, e poi deve battere il martello o lo strumento da lui utilizzato per tre volte scandendo: “uno, due e tre”, e dichiarando subito dopo “aggiudicato”, ma avendo cura che fra la sua predetta dichiarazione e l’aggiudicazione decorrano almeno trenta secondi;
d) il banditore, se vengono effettuate due o più offerte contemporaneamente, deve chiedere se qualcuno degli offerenti intenda recedere, e in caso contrario, deve procedere al sorteggio.
4. L’aggiudicatario se accerta, dopo l’aggiudicazione e senza sua colpa, che il bene che gli è stato aggiudicato è notevolmente difforme rispetto alle indicazioni o dichiarazioni fornite, può inviare al venditore una comunicazione motivata nella quale gli manifesta la sua intenzione di recedere dall’acquisto. Se entro quindici giorni dal recapito della predetta comunicazione non si raggiunge un accordo fra le parti, l’aggiudicatario può esigere dal venditore la restituzione del prezzo pagato, verso riconsegna del bene che gli è stato aggiudicato, salvo il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 166 comma 3, lett. a)111.
5. L’aggiudicatario se gli è stato venduto all’asta un bene nuovo può avvalersi dei rimedi di cui all’art. 207 commi da 1 a 8. Egli, se gli è stato venduto un bene usato, può avvalersi del rimedio di cui all’art. 207 comma 9.
111 Cfr. nt. 17.