Contract
ALLEGATO A
Applicazione regionale delle “ Linee Guida per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004” di cui all’Accordo siglato in Conferenza Unificata Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013 – Decreto Commissario ad acta n. U184 del 16.05.13 (BURL n. 42 del 23.05.13)
Rif. Articolo | Testo Accordo Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013 | Applicazione Regione Lazio | allegati |
ARTICOLO 1 REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI | |||
1.1 | Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o del Regolamento (CE) 853/2004. Si rimanda all'Allegato 1 “Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009”. | Allegato A1 “Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento” | |
1.2. | Ogni operatore deve notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo | ||
1.3 | Tale registrazione non esime l’operatore dalla notifica di cui all’articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi | ||
1.4 | L’operatore effettua la notifica dell’apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l’Azienda sanitaria (ASL) o lo sportello Unico Attività Produttive (secondo le procedure definite da ogni regione o Provincia Autonoma) in cui ha sede l’attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza | L’operatore effettua la notifica dell’apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione al Servizio Veterinario della A.U.S.L. in cui ha sede l’attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce) secondo la procedura di cui | ALLEGATO B “Procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non |
possesso fisico della merce). | all’Allegato B al presente atto. Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l’attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. L’operatore del settore può iniziare l’attività successivamente all’avvenuta notifica. L’Area Sanità Veterinaria della Regione Lazio inserisce ciascuno stabilimento registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, in conformità dell'articolo 47 del medesimo Regolamento, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.S.). | destinati al consumo umano.” | |
1.5 | 5. La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dalle singole regioni o province Autonome. L’operatore del settore può iniziare l’attività successivamente all’avvenuta notifica. Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l’attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. L’Operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l’attività, datata e sottoscritta dall’operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento. | ||
1.6 | Nell’ambito delle attività di controllo ufficiale le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell’attività, la ASL procede alla denuncia ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. | ||
1.7 | Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, viene inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.), a cura delle Regioni e Province Autonome o delle ASL, qualora delegate dalle rispettive Regioni e Province Autonome. | ||
1.8 | La registrazione per l’attività di trasporto, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell’ambito del Regolamento stesso, | Considerato che la registrazione per l’attività di trasporto è dovuta esclusivamente per le imprese di trasporto (trasportatori), le imprese che registrate e/o riconosciute |
consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l’attività di trasporto effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti. | per attività diverse dal trasporto, sia ai sensi del Reg. CE n. 1069/09 che dei Regolamenti CE nn. 852/04 e 853/04, qualora trasportino SOA o PD attinenti l’attività per la quale sono registrati o riconosciuti sono escluse dall’obbligo della registrazione. Sono tuttavia fatti salvi gli obblighi di identificazione dei veicolo e contenitori previsti all’articolo 7 delle LLGG nazionali (Rep. Atti 20/CU del 7 febbraio 2013). | ||
ARTICOLO 2 RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI | |||
2.1 | Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all’Allegato 2 “Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009”. | Ricorda che il riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 di impianti e di stabilimenti per i quali è prevista anche l’autorizzazione a “norma ambientale” (doppia autorizzazione), è subordinato all’esito favorevole della Conferenza dei Servizi. | Allegato A2 “Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento” |
2.2 | Tale riconoscimento non esime l’operatore dalla notifica di cui all’articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi. | Ricorda che un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009 (es. biodiesel) che destina prodotti derivati di cui al Reg. UE n. 225/2012 deve essere riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 183/2005 | Regolamento (UE) n. 225 del 15 marzo 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell'alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e |
prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina nota Ministero della Salute prot. 24036-P del 16.12.13 Nota esplicativa concernente l'applicazione del "Regolamento UE n.225/20I2 | |||
2.3 | La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all’art. 44 del Reg. (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo. | Vedere procedura ALLEGATO B I titolari di impianti che intendono esercitare le attività previste dall’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, devono presentare istanza di riconoscimento ai sensi dello stesso articolo alla Regione, secondo la procedura di cui all’Allegato B del presente atto, come previsto all’articolo 44 del Regolamento (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo. L’A.U.S.L. effettua un’ispezione in loco, preventiva al rilascio del parere di competenza, a seguito della quale viene rilasciato il riconoscimento definitivo oppure un riconoscimento condizionato. In caso di riconoscimento condizionato, il riconoscimento definitivo viene rilasciato soltanto qualora risulti da un nuovo sopralluogo, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, che lo stabilimento o l’impianto soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 44 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1069/2009. Se lo stabilimento o l’impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l’A.U.S.L. può prorogare il riconoscimento condizionato; tuttavia il periodo totale in cui lo stabilimento o l’impianto può operare in regime di riconoscimento condizionato non può superare i sei mesi in totale. L’Area Sanità Veterinaria della Regione Lazio inserisce | ALLEGATO B “Procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano.” |
2.4 | Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali emanate dalla Regione o alla Provincia Autonoma. E’ previsto l’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dell’Autorità Competente regionale o locale. | ||
2.5 | Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo Regolamento, a cura delle rispettive Regioni e Province Autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INTE.S.I.). | ||
2.6 | Ogni Regione o Provincia autonoma definisce le procedure per il riconoscimento individuando apposita modulistica. |
ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, in conformità dell'articolo 47 del medesimo Regolamento, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.S.). | |||
2.7 | L’atto di riconoscimento deve almeno specificare: a) le attività esercitate conformemente all’art. 24 del regolamento (CE)1069/2009; b) la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema SINTESI); c) la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (CE)1069/2009; d) il numero di riconoscimento. Nel caso in cui l’attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte: i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a: - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o - altre circostanze straordinarie non previste. | ||
2.8 | Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 1 al 7, previsti dall'allegato IV, capo III del regolamento (UE) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida, da parte dell’operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte allegato XVI, capo I sezione II del regolamento (UE) 142/2011. | ||
2. 9 | Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all’articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente. | Tale separazione non è richiesta per quegli impianti sottoposti a doppio regime autorizzativo (es. biogas e compostaggio). |
ARTICOLO 3 IMPIANTI ESCLUSI DAL RICONOSCIMENTO E DALLA REGISTRAZIONE | |||
3.1 | Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti: | ||
3.1.a | incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133 attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti; | ||
3.1.b | discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti | ||
3.1.c | gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del Regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull’igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato Regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale Regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l’incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate | La conservazione mediante salatura, presso un impianto di macellazione di pelli ivi generate, non costituisce attività assimilabile al magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti e pertanto non è oggetto di riconoscimento ai sensi del l’art. 24, comma 1 lettera h) del Regolamento CE n. 1069/09. | |
3.1.d | impianti di biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e province autonome | ||
3.1.e | impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all’articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e | Questi impianti sono gestiti dalla normativa ambientale (vedi anche articolo 5.16 delle linee guida nazionali) Si ritiene opportuno definire l’inquadramento normativo dei rifiuti di cucina: Il regolamento CE n. 1069/2009 definisce la propria competenza in materia di rifiuti di cucina all’articolo 2, g) | Per la gestione dei rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali vedi nota Ministero della |
trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004 secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome; | punti: i) Rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali: sono di categoria 1 ai sensi dell’articolo 8, f) a devono essere smaltiti a norma dell’articolo 12 ii) rifiuti di cucina destinati all’utilizzo nei mangimi: sono di categoria 3 ai sensi dell’articolo 10 p) e possono essere destinati all’animali da pelliccia e da compagnia ai sensi dell’articolo 14 d) ii) iii) iii) rifiuti di cucina destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all’art. 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas e compost L’esclusione dal riconoscimento prevista dalle linee guida all’articolo 3.1.e, è mutuata dal Regolamento UE n. 142/2011 Allegato V, Capo III, Sezione 2, punto 2., nelle more dell’adozione delle norme di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a, punto ii) del regolamento Ce 1069/2009. Pertanto tale tipologia di impianti di biogas e compostaggio sono esclusi dal riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento CE 1069/2009. | Salute prot. 33473-P del 04.10.12 “Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali” e nota Ministero della Salute prot. 16158-P del 22.04.2013 “Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto provenienti dalla Sardegna e back catering (rif. nota 33473-P del 04.10.12)” | |
I rifiuti di cucina che non ricadono in quanto previsto dall’articolo 2, g) punti i), ii), iii) sono “rifiuti” gestiti a norma ambientale (vedi art. 21 reg 1069 e art. 5.15 delle linee guida) | |||
3.1.f | impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero- casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto | L’esclusione prevista per tale tipologia di impianto è stata estesa agli impianti di biogas ubicati presso agli allevamenti di animali produttori di latte e che utilizzano esclusivamente come sottoprodotti di origine animale stallatico e derivati del latte ottenuti da tali animali”. | Si rinvia alla nota Ministero della Salute prot. 26447-P del 27.06.2014 “Esclusione dal riconoscimento di cui all’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. CE |
1069/09 per impianti di biogas situati c/o un allevamento di animali produttori di latte e che utilizzano esclusivamente come sottoprodotti di origine animale stallatico e derivati del latte ottenuti da tali animali”. | |||
3.2 | Sono inoltre escluse dall’obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento. | ||
3.3 | Sono esclusi dall’obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all’utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg. | ||
3. 4 | 4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di carcasse animali, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare, uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un’area dedicata individuata dall’autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le Regioni detengono un’anagrafe locale di tali contenitori e trasmettono annualmente l’aggiornamento al Ministero della Salute. 4.1 I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere | Nei contenitori è possibile effettuare la raccolta e lo stoccaggio di corpi interi di animali o loro parti, senza limiti di peso. PROCEDURA AUTORIZZATIVA - L’operatore che intende effettuare tale raccolta e stoccaggio di carcasse animali presenta istanza al Servizio Veterinario della A.U.S.L. in cui ha sede l’attività utilizzando ALLEGATO C2. Il Servizio Veterinario Ausl, verifica i requisiti dell’area/contenitori utilizzando la Check list verifica requisiti MODELLO C3 e rilascia l’autorizzazione secondo il MODELLO C4. Il Servizio Veterinario Ausl, entro il 31 gennaio di ogni | Istanza al Sindaco ALLEGATO C1 Istanza al Servizio Veterinario AUSL ALLEGATO C2 Check list verifica requisiti ALLEGATO C3 Autorizzazione |
chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un’area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati. 4.2 Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'A.U.S.L. territorialmente competente. 4.3 Il responsabile gestionale: − detiene il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009; − applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori. | anno, trasmette alla Regione l’elenco delle autorizzazioni rilasciate per le Aree/contenitori utilizzando il MODELLO C5. REQUISITI DELL’AREA – l’area dove vengono collocati i contenitori deve essere dedicata, georeferenziata, chiusa o recintata. Tali aree non possono essere individuate all’interno del perimetro di impianti/stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE 852- 853/2004 e 183/2005. Nell’area deve essere possibile effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione dei contenitori e/o della cella frigorifera. Tuttavia tali operazioni, per i contenitori, possono essere effettuate presso l’impianto di destinazione in occasione del conferimento periodico. Qualora i corpi interi di animali o le loro parti non vengano conferiti in contenitori a perdere, ma mediante contenitori/veicoli riutilizzabili, ne deve essere garantita la pulizia e sanificazione in loco. REQUISITI DEI CONTENITORI - fermo restando i requisiti previsti al punto 4.1, la raccolta e lo stoccaggio può avvenire in contenitori identificati a norma del Reg. CE 1069/2009 collocati in una cella frigorifera o direttamente in celle frigorifere parimenti identificate. Se sono utilizzati contenitori direttamente trasportabili, questi devono sottostare a quanto previsto dagli art. 6 e 7 delle linee guida nazionali. OBBLIGHI DELL’OPERATORE: Il Responsabile Gestionale deve detenere il registro delle partite di cui all’art. 22 del Reg. CE 1069/2009, applicare una procedura di pulizia e sanificazione della cella e/o dei contenitori utilizzati nell’area. Deve altresì individuare un impianto riconosciuto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per lo smaltimento dei SOA. TRASPORTO: Il trasporto dei corpi interi di animali o delle loro parti, in entrata ed in uscita, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1069/2009 e relativo regolamento di attuazione, dalle linee guida | rilasciata daL Servizio Veterinario AUSL ALLEGATO C4 Registro anagrafe Ausl/Regione ALLEGATO C5 |
nazionali e dal DM 16 ottobre 2003 e succ. mod. e integr. in materia di Materiale Specifico a Rischio. MODULISTICA- si rinvia ai modelli da C1 a C5 | |||
ARTICOLO 4 MODALITA’ DI RACCOLTA SUL LUOGO DI PRODUZIONE | |||
4.1 | 1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio. | Fanno eccezione i prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale e gli alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati (art. 10 lettere f, g del Reg. Ce 1069/2009) confezionati che nella loro vita commerciale non necessitano di conservazione a temperatura controllata. | |
4.2 | Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell’arco delle 24 ore, l’allevatore, ove non sia possibile l’impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive. | ||
ARTICOLO 5 INDICAZIONI OPERATIVE INDICATIVE AL TRASPORTO DEI SOA E PD | |||
5.1 | Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna | ||
5.2 | Dopo lo scarico presso l’impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione | ||
5.3 | 3. L’operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l’indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell’impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il | L’avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore, con l’indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell’impianto di destinazione, o suo delegato, utilizzando il modello di cui all’Allegato 4 delle linee guida nazionali o riportato sul documento commerciale semplificato (copia per il | Allegato A3 “Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di |
trasportatore) qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto. | trasportatore) di cui all’Allegato 3 delle linee guida nazionali. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto. | origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ……. ai sensi del Regolamento 1069/2009” Allegato A4 “dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione” | |
5.4 | Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall’operatore. | ||
5.5 | Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l’intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario | ||
5.6 | Non sussiste l’obbligo d’impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie purché confezionati. | ||
5.7 | Le Regione e le Province autonome per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario della ASL competente, possono consentire, in deroga al comma 5, e previa specifica autorizzazione, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente , di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati. | Ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. è consentito autorizzare, in deroga al comma 5 dell’art. 5 delle linee guida nazionali, il trasporto contemporaneamente sul medesimo automezzo di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati. PROCEDURA AUTORIZZATIVA - L’operatore che intende effettuare tale trasporto richiede specifica autorizzazione al Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente utilizzando il modello Allegato B9 al presente atto. Le A.U.S.L. entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano | ALLEGATO B9 Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione (art. 5 comma 7 linee guida nazionali) e nulla osta (art. 5 comma 8 linee guida nazionali) ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 ALLEGATO B9a Elenco autorizzazioni |
alla Regione Lazio l’elenco di tali autorizzazioni in deroga secondo il modello ALLEGATO B9a | in deroga art.5 comma 7 | ||
5.8 | Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell’ASL, se sono rispettate le seguenti condizioni: a. i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7; b. siano prodotte procedure scritte riguardo l’effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l’altro; | I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. possono autorizzare il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, in tempi diversi, se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nell’articolo 7 delle linee guida nazionali; b) siano prodotte procedure scritte riguardo l’effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l’altro; PROCEDURA AUTORIZZATIVA - L’operatore che intende effettuare tale trasporto ne chiede il nulla osta al Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente utilizzando il modello di cui all’ALLEGATO B9 | ALLEGATO B9 Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione (art. 5 comma 7 linee guida nazionali) e nulla osta (art. 5 comma 8 linee guida nazionali) ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 |
5.9 | Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all’allegato VIII, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato. | ||
5.10 | Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all’art. 8 lettera c) del regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all’art.35, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo. | ||
5.11 | Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché di altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del | In applicazione di quanto previsto dall’articolo 5.11 delle linee guida nazionali e limitatamente al territorio regionale, è consentito il trasporto, direttamente dal proprietario con proprio automezzo, di corpi di animali morti di piccola e |
Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell’Allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall’utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della Azienda ASL competente per il controllo delle TSE. | media taglia, di peso di norma non superiore a 100 Kg e di parti di animali. I sottoprodotti devono essere comunque accompagnati dal documento commerciale semplificato di cui all’Allegato 3 alle linee guida nazionali. | ||
5.12 | Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell’utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “ Norme in materia ambientale”, non è soggetto a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista da art. 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali. | ||
5.13 | Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d’allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando: a) veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile; b) veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo. | ||
5.14 | Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei | Vedi nota Ministero della Salute prot. 30657-P del 26.09.11 “Regolamento UE 142/2011: nota |
seguenti casi : a) sottoprodotti di cui all’art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero- caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata; b) sottoprodotti di cui all’art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all’art.33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota Min. Sal. prot. 20158-P-11/11/2010): - consegnate non alla rinfusa; - trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano; - mantenenti le caratteristiche dell’idoneità al consumo umano durante il trasporto; - adeguatamente imballate. c) latte o siero di latte di cat. 3 destinato ad allevamenti per l’alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all’Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (CE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell’idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell’automezzo durante il trasporto, mediante l’apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell’articolo 7 delle presenti linee guida. | applicativa dell’Allegato X Capo II sezione 4 (materie prime per mangimi)” e appendice al presente atto | ||
5.15 | Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. |
mod. recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche. | |||
5.16 | La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all’art. 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all’articolo 3, comma 1 lettera e) del presente documento, devono essere effettuati in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche. | ||
ARTICOLO 6 COMUNICAZIONE VEICOLI E CONTENITORI RIUTILIZZABILI | |||
6.1 | Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell’articolo 1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l’elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni. | Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell’articolo 1 delle linee guida nazionali, deve comunicare all’A.U.S.L. competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l’elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni, utilizzando il modello di cui all’ Allegato B9 al presente atto. | Allegato B9 |
6.2 | Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all’art.5, comma 6 del presente documento. | ||
6.3 | La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno: a) modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni; b) la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore |
riutilizzabile; c) la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio; d) la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati; e) l’indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili. | |||
6.4 | Non è soggetto all’obbligo di comunicazione l’impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all’art. 5 punto 14 delle presenti linee guida. | ||
6.5 | Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4/3/2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti a nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione). | Non più applicabile | |
ARTICOLO 7 MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI | |||
7.1 | Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione. | ||
7.2 | La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l’attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto | ||
7.3 | Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 5, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa ASL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di |
prodotto trasportato (la categorie e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l’ASL competente. 3.1 La targa riportante la categorie e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1. | |||
7.4 | Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50cm x 35cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato. 4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm. | ||
7.5 | Qualora l’operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 5, comma 8, può utilizzare targhe removibili. | ||
7.6 | Non sussiste l’obbligo di identificazione del mezzo di cui al precedente punto 3 per il trasporto di: a) materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all’Allegato VIII, capo II del regolamento UE142/2011; b) mangimi composti, di cui all’art.4 del regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati; c) fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) |
142/2011. | |||
ARTICOLO 8 DOCUMENTO COMMERCIALE | |||
8.1 | Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all’Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011. Le regioni e le Province Autonome, Per accertate esigenze locali e nell’ambito del proprio territorio, possono autorizzare per il materiale di categoria 1, 2, e 3, l’utilizzo di un documento commerciale semplificato per il materiale di categoria 1, 2, 3 (Allegato 3). La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della salute. In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all’Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura “multi specie” che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 ed (UE) 142/2011. | E’ consentito l’utilizzo del documento commerciale semplificato per il trasporto di materiale di categoria 1, 2, 3 (Allegato 3 linee guida nazionali). In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all’Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura “multi specie” che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 ed (UE) 142/2011. | Allegato A3 “Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ……. ai sensi del Regolamento 1069/2009” |
8.2 | Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10. | ||
8.3 | Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie. | ||
8.4 | Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore. | ||
8.5 | Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011). | ||
8.6 | Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall’Autorità competente e conservato |
per almeno 2 anni. | |||
8.7 | Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi: a) spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale; b) prodotti lattiero caseari restituiti di cui all’articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale; c) mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009. | ||
8.8 | Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento (CE) 767/2009. | ||
8.9 | Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l’alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, allegato X del regolamento (CE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto. | ||
8.10 | Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all’impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l’intermediario sul documento d trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l’origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione , ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del regolamento (CE) 1069/2009, ai fini della rintracciabilità. | Nel Lazio non è consentita l’applicazione di quanto indicato all’articolo 8.10 delle linee guida. (documento di trasporto cumulativo) |
ARTICOLO 9 RINTRACCIABILITA’/REGISTRI | |||
9.1 | Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari. | ||
9.2 | La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell’autorità competente. | vedi nota del Ministero della Salute prot.27467-P del 26.06.2013 “ Linee Guida per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004- Chiarimenti “ | |
9.3 | Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non e' prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali: 3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario; |
3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che: a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta; b) il proponente detenga il registro; c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento; 3.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente; 3.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che: a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto; b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta; c) il destinatario detenga il registro; d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento; 3.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali; 3.6. l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito |
temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che: a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito; b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento; c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato. | |||
9.4 | Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione 1 dell’Allegato VIII del regolamento (UE) 142/2011. | ||
9.5 | Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell’autorità competente, per almeno due anni | ||
ARTICOLO 10 MODALITA’ DI SMALTIMENTO COME RIFIUTI (A NORMA AMBIENTALE) DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1,2, E 3 | |||
10 | Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffusive), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi: 1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 142/2011; 1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all’articolo 0, xxxxxxx x), xxxxx x) x xx) (xxxxx interi e tutte le |
loro parti, incluse le pelli sospettate di essere affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2; 1.3 in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all’articolo 8 lettera c) come previsto dall’articolo 7, lettera a) del regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale; 1.4 in una discarica autorizzata, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all’articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento; 1.5 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'art.24 del Regolamento 1069/2009; 1.6 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all’articolo 10 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale; 1.7 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all’articolo 10 lettera g) del regolamento (CE) 1069/2009, alle condizioni previste dall’articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del regolamento (UE) 142/2011. | |||
ARTICOLO 11 MODALITÀ DI SMALTIMENTO (A NORMA SANITARIA) DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3. | |||
11.1 | Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall’articolo 6 comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale e' costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. |
11.2 | La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizione del regolamento (UE) 142/2011. | ||
11.3 | Il regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l’uccisione da parte del cacciatore ai fini dell’autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera e) del regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR. Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con opportuno disinfettante. | ||
11.4 | I regolamenti (CE)1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 853/2004 | ||
ARTICOLO 12 TRASFORMAZIONE DEI MATERIALI DI CATEGORIA 2 E 3 E PRODOTTI DERIVATI IN IMPIANTI DI COMPOST E BIOGAS | |||
12.1 | Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) devono essere riconosciuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera g) regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale. | ||
12.2 | I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono |
soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, documento commerciale e registro. | ||||
ARTICOLO 13 ATTIVITA’ UTILIZZI E GESTIONI PARTICOLARI DI TALUNI SOTOPRODOTTI E PRODOTTI DERIVATI | ||||
1 GESTIONE DELLE PELLI DAL MACELLO AD ALTRI IMPIANTI | ||||
13.1.1 | 1.1. le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita post mortem, incluso l’esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell’operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita post mortem possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all’alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell’Allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo. 1.2. Le pelli classificate come sottoprodotto devono essere: a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti; b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all’art. 8 del presente documento. 1.3. Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l’identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano. 1.4 E’ consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell’esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. n. 18497-p del 19 giugno 2009. | Si riporta di seguito il testo delle Sezioni XIV e XV dell’Allegato III al Regolamento (CE) 853/2004 SEZIONE XIV: GELATINA 1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano gelatina devono conformarsi ai requisiti della presente sezione. 2. Ai fini della presente sezione per "concia" si intende il processo di indurimento delle pelli, mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, Sali di ferro, sali di silicio, aldeidi o chinoni o altri agenti indurenti sintetici. CAPITOLO I: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME 1. Per la produzione di gelatina destinata all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime: a) ossa; b) pelli di ruminanti d'allevamento; c) pelli di suini; d) pelle di pollame; e) tendini e legamenti; f) pelli di selvaggina selvatica; g) pelle e spine di pesce. 2. È vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato. 3. Le materie prime di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) devono provenire da animali macellati in un macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem o, nel caso delle pelli di selvaggina selvatica, che siano risultate idonee al consumo umano. 4. Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento. 5. I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materia prima per la produzione di gelatina destinata al consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti requisiti: a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione; | Vedi appendice dell’Allegato III del Reg. CE 853/2004 “modello di documento di accompagnamento della materia prima destinata alla produzione di gelatina e collagene” vedi nota del Ministero della Salute prot. 16865-P del 26.04.13 “Riconoscimento ai sensi del reg. Ce 1069/2009 per l’attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti.” Vedi nota Ministero della Salute prot. 27460-P del 26.06.13 “Riconoscimento ai sensi del reg. Ce 1069/2009 per |
1.5. E’ consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che: a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate; b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento. | b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime; c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo. CAPITOLO II: TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DELLE MATERIE PRIME 1. In sostituzione del marchio di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, un documento che indichi lo stabilimento di origine e che contenga le informazioni riportate nell'appendice del presente allegato deve accompagnare le materie prime durante il trasporto, al momento della consegua al centro di raccolta o alla conceria e al momento della consegna allo stabilimento produttore di gelatina. 2. Le materie prime devono essere trasportate e conservate allo stato refrigerato o congelato, salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza. Tuttavia, le ossa sgrassate ed essiccate o l'osseina, le pelli salate, essiccate e calcinate, nonché le pelli trattate con acido o alcali possono essere trasportate e conservate a temperatura ambiente. CAPITOLO III: REQUISITI PER LA PRODUZIONE DI GELATINA … omissis …. CAPITOLO IV: REQUISITI DEI PRODOTTI FINITI …omissisi ….. SEZIONE XV: COLLAGENE 1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano collagene devono conformarsi ai requisiti della presente sezione. 2. Ai fini della presente sezione per "concia" si intende il processo di indurimento delle pelli mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, Sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici. CAPITOLO I: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME 1. Per la produzione di collagene destinato all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime: a) pelli di ruminanti d'allevamento; b) pelli e ossa di suini; c) pelle e ossa di pollame; d) tendini; e) pelli di selvaggina selvatica; e f) pelle e spine di pesce. 2. È vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato. 3. Le materie prime di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) devono provenire da animali macellati in un macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem o, nel caso delle pelli di selvaggina selvatica, che | l’attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti (integrazione alla nota Ministero della Salute prot. 16865 del 26.04.2013). | |
1.6 Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell’articolo 4, comma 2 lettera c) del Regolamento (CE) n. 853/2004. 1.7. Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l’impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 24, comma 1 lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) n. 1069/2009. 1.8. Ai sensi dell’articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) n.1069/2009 e dell’articolo 3, lettera d) del Regolamento 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell’Allegato XIII al Regolamento 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero wet blue oppure picklate o calcinate) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale). | Vedi nota Ministero della Salute prot. 27467-P del 26.06.2013 “ Linee Guida per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004 – Chiarimenti” | ||
1.9 Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell’Allegato XIII al Regolamento 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed | Vedi nota del Ministero della Salute prot. 18497-P del 19.06.2009, “gestione delle pelli di animali |
ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d’origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all’art.12 del presente documento. 1.10 Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all’obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all’art.12 del presente documento | siano risultate idonee al consumo umano. 4. Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento. 5. I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti requisiti: a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione; b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime; c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo. CAPITOLO II: TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DELLE MATERIE PRIME 1. In sostituzione del marchio di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, un documento che indichi lo stabilimento di origine e che contenga le informazioni riportate nell'appendice del presente allegato deve accompagnare le materie prime durante il trasporto e al momento della consegua al centro di raccolta, alla conceria o allo stabilimento produttore di collagene. 2. Le materie prime devono essere trasportate e conservate allo stato refrigerato o congelato, salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza. Tuttavia, le ossa sgrassate ed essiccate o l'osseina, le pelli salate, essiccate e calcinate, nonché le pelli trattate con acido o alcali possono essere trasportate e conservate a temperatura ambiente. | macellati in attesa dei risultati del test BSE” vedi terzo chiarimento della nota del Ministero della Salute prot. 27467-P del 26.06.2013 “ Linee Guida per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004- Chiarimenti “ | |
2. FERTILIZZANTI ORGANICI ED AMMENDANTI | |||
13.2.1 | I prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24 comma 1 lettera f) del regolamento (CE) n. 1069/2009. I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere: a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai | Le Aziende : - che detengono animali dì allevamento (Aziende registrate in BDN) - che sfruttano i propri terreni a scopo di pascolo degli animali - che producono materie prime per mangimi (registrate ai sensi del Reg. (CE) 183/05 qualora intendano utilizzare FOA contenenti almeno uno | Nota Ministero della Salute prot. 40564-P del 03.10.13 “Richiesta dati FVO - registrazione commercianti ed intermediari di fertilizzanti organici ed ammendanti” |
sensi dell’articolo 23, comma 1 del regolamento (CE) 1069/2009; b) se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all’art. 3 punto 6, lettere a) e b) del regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco con modalità individuate dalle Regioni e Provincie autonome; c) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull’etichetta o sull’imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell’impianto di produzione o di riconfezionamento | dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate (PAT) , farine di carne ed ossa (categoria 2), proteine idrolizzate, devono essere inserite in uno specifico elenco, come da modello ALLEGATO H2, istituito dal Servizio Veterinario dell’Azienda Usl territorialmente competente. PROCEDURA Il Titolare dell’Azienda che intende utilizzare i FOA contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate (PAT), farine di carne ed ossa (categoria 2), proteine idrolizzate, deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell’Azienda Usl territorialmente competente, utilizzando il modello ALLEGATO H1. Le Aziende Usl comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione l’elenco delle Aziende utilizzatrici di FOA. Si evidenzia che il controllo ufficiali su tali Aziende deve essere espletato nell’ambito dei controlli programmati dal Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) utilizzando la specifica check-list Allegato 4 – attività 5 - Produzione primaria di mangimi e operazioni correlate (art.5 comma 1 Reg.(CE) n. 183/2005) di cui all’Addendum 1/2013 che modifica il XXXX 0000-0000. | Nota Ministero della Salute prot. 50496-P del 16.12.2013 “Nota 41164 del 11 ottobre 2013 revisione - FERTILIZZANTI ORGANICI e AMMENDANTI (FOA). Indicazioni operative ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e delle linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati a! consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 . | |
Vedi nota Ministero della Salute prot. 10178-P del 27.03.2012 “Etichettatura di fertilizzanti - concime organo-minerale |
contenente "cuoio e pelli idrolizzate" ALLEGATO H1, H2 | |||
13.2.2 | La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all’art. 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 22 e dell’Allegato XI del regolamento (UE) 142/2011. In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono: a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2; b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all’alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine trasformate destinate al pet-food; c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate; d) miscelati prima dell’immissione sul mercato o della distribuzione, presso l’impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all’Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3 lettera a) del regolamento (UE) 142/2011; e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura “fertilizzante organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte”; f) l’obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto: - per le confezioni pronte all’uso di peso non superiore a 50 kg destinate all’utilizzatore finale (allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del regolamento (UE) 142/2011); - per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg. | Alla luce di quanto disposto dalla nota ministeriale prot. 41401-P del 10.10.2013 il testo di seguito evidenziato di cui al secondo trattino, lettera f) comma 2.2 dell’articolo 13 delle linee guida nazionali non si applica. “- per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione “non destinati all’applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento”. | Vedi nota Ministero della Salute prot. 41401-P del 10.10.2013 Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n, 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale'e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n, 1774/2002. Chiarimenti relativi all'art. 13 (fertilizzanti organici ed ammendanti), comma 2.2, lettera f) secondo trattino. |
ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione “non destinati all’applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento”. g) l’obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all’allegato I, punto 14. h) l l’obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all’allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del regolamento (UE) 142/2011. | |||
13. 2.3 | In conformità dell’Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno - azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio - sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti (diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro), è tenuto a registrare: a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno; b) la data e le aree interessate dall’applicazione; c) la data successiva all’applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio; Tali le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni. | In conformità dell’Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno - azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio - sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti (diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro), è tenuto a registrare: d) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno; e) la data e le aree interessate dall’applicazione; f) la data successiva all’applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio; Tali le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni, in quanto oggetto di controllo ufficiale come previsto dall’Allegato XVI, Capo III, sezione 7 del | Nota Ministero della Salute prot. 50496-P del 16.12.2013 (rettifica Nota 41164- 10 del 11.10.13 revisione FOA) |
Regolamento di attuazione. | |||
13. 2.4 | Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d’allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo possono essere: a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006; b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del presente documento; c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all’articolo 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi della norma ambientale; d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti. e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dall’Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d). f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l’allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si e' incaricata del ritiro; g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/20009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07.04.2006. | Relativamente ai mattatoi, le disposizione dell’art. 13, comma 2 punto 4 di applicano sia allo stallatico ed agli effluenti di allevamento provenienti dagli animali stabulati (recinti e stalle di sosta) che al contenuto del tubo digerente proveniente dal locale tripperia. | Vedi nota Ministero della Salute prot. 40483-P del 20.12.11 “Trasformazione dello stallatico con metodi alternativi.” Vedi nota Ministero della Salute prot. 175- P del 03.01.13 “definizione e immissione in commercio di stallatico e stallatico trasformato ai sensi dei regolamenti europei sui sottoprodotti di origine animale. |
. ARTICOLO 14 CRITERI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI TALUNE DEROGHE PREVISTE DALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO (CE) 1069/2009 | |||
14.1 | In attuazione dell'art. 16, lettera c) del regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati: | ||
14.1.1 | uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in | In applicazione dell’articolo 18 comma 1 del Regolamento | ALLEGATO B6 |
conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) 1069/2009: comprende la raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l’alimentazione di animali di cui all’articolo 18 lettere da a) ad h). L’uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell’articolo 18, devono anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1 del regolamento (UE) 142/2011. | CE 1069/09, gli Operatori che intendono utilizzare i materiali di categoria 2 e 3 per l’alimentazione degli animali : a) animali da giardino zoologico; b) animali da circo; c) rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo; d) animali da pelliccia; e) animali selvatici; f) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti; g) cani e gatti in asili; h) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca. | ALLEGATO B7 | |
devono essere registrati ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Ce 1069/09, utilizzando l’ALLEGATO B6. I requisiti perla raccolta e l’uso di tali SOA sono descritti all'allegato VI, capo II, sezione 1 del regolamento (UE) 142/2011. | |||
14.1.2 | Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l’uso di materiali di categoria 1, di cui all’articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II, sezione 2, del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte dell’ASL territorialmente competente. | In applicazione dell’articolo 18 comma 2 a) e b) del Regolamento CE 1069/09, gli Operatori che intendono utilizzare i materiali di categoria 1 (art. 8, lettera b) ii) per l’alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo devono rispettare i requisiti di cui all’Allegato VI, capo II, sezione 2, del Regolamento (UE) 142/2011. Per quanto riguarda i carnai, in applicazione della nota ministeriale prot. 29562-P del 10.07.2013, l’attività è subordinata a : • Acquisizione da parte della Regione della valutazione dell’ISPRA sull’effettivo miglioramento ai fini della conservazione della specie. • Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario della Ausl a seguito della verifica del possesso dei requisiti • Registrazione del carnaio ai sensi dell’art. 23 del Reg. CE 1069/09 | Vedi nota Ministero della Salute prot. 29562-P del 10.07.13 “Indicazioni operativi per l’autorizzazione dei carnai ai sensi de Reg. 1069/09 e Reg. 142/11” |
Vedi nota Ministero della Salute prot. 31238-P del 01.08.14 “Regolamento (UE) 142/2011 : utilizzo dei sottoprodotti nelle stazioni di alimentazione (carnai) per uccelli necrofagi. |
Residui farmacologici.” ALLEGATO E1 ALLEGATO E2 ALLEGATO B6 ALLEGATO B7 | |||
14.2 | In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l’autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l’utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell’articolo17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l’utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L’utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all’Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011. 2.1 L’autorità competente locale stabilisce: - le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi; - le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso. 2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse. | Gli Operatori che intendono utilizzare in deroga sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi l’utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici, devono essere autorizzati Servizio Veterinario dell’Azienda Usl territorialmente competente (modello ALLEGATO F2) ed inseriti in uno specifico elenco, come da modello ALLEGATO F3, istituito dal Servizio medesimo PROCEDURA AUTORIZZATIVA - L’operatore che intende ottenere tale deroga presenta istanza al Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente utilizzando l’ALLEGATO F1 al presente atto Le Aziende Usl comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione l’elenco degli Operatori che hanno avuto accesso alla deroga (ALLEGATO F3). | ALLEGATO F1 ALLEGATO F2 ALLEGATO F3 ALLEGATO B6 ALLEGATO B7 in caso di scambi intracomunitari o di import/export. |
SI evidenzia che tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, in caso di scambi intracomunitari o di import/export. | |||
ARTICOLO 15 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO. DEROGA AGLI ARTT. 12, 13, 14 E 21 DEL REGOLAMENTO (CE) 1069/2009 | |||
15.1 | Animali da compagnia ed equidi 1.1 in attuazione dell’art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti: a) degli animali da compagnia (come definiti all’art. 3 comma 8 del Regolamento) in terreni privati o in aree autorizzate allo | a) I proprietari di animali da compagnia, come definiti all’art. 3 comma 8 del Regolamento CE 1069/09, possono seppellirli in propri terreni, fatto salvo il rispetto degli obblighi in materia di anagrafe canina. In materia di cimiteri per animali, si rinvia alla norma specifica. |
scopo (cimiteri per animali) secondo criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma; b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione: - autorizzazione al sotterramento rilasciata dall’autorità sanitaria locale sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente; - copia della denuncia di decesso dell’animale agli uffici territorialmente competenti; - certificato veterinario che attesti le cause di morte. 1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle “Linee guida e principi per l’organizzazione e gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10. | b) Il sotterramento di un equide è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune dove insiste il terreno/area, previa acquisizione del parere del Servizio Veterinario dell’Azienda Usl territorialmente competente. PROCEDURA AUTORIZZATIVA Il proprietario dell’equide presenta istanza di autorizzazione al Sindaco del Comune, allegando : - copia della denuncia di decesso dell’animale presentata al Servizio Veterinario Ausl territorialmente competente - certificato veterinario che attesti le cause di morte | ||
15.2 | Zone isolate 2.1 in attuazione dell’articolo19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che siano sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle “zone isolate” definite al comma 23 dell’articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009. 2.2 le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti: a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale; b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi. 2.3 Le aree, all’interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono | La Regione Lazio Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Asl territorialmente competente, sentito il parere della Direzionale regionale Ambiente, individua le aree all’interno delle quali possono essere autorizzate le “zone isolate”, come definite al comma 23 dell’articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009, dandone comunicazione al Ministero della Salute. Il Sindaco del Comune dove si intende smaltire in deroga tramite incenerimento o sotterramento ai sensi dell’articolo 19, comma 1 lettera b) del Regolamento 1069/09, autorizza la “zona solata”, previa effettuazione degli accertamenti del caso. Il Servizio Veterinario della Ausl territorialmente competente sulla “zona isolata” : - ne garantisce il controllo ufficiale conformemente alla sezione 3, capo III dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 142/2011 | ALLEGATO I Elenco zone isolate autorizzate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1069/2009 |
individuate dalla Regione o Provincia Autonoma, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta. 2.4 L’autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le “zone isolate” nell’ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso; 2.5 Le Regioni e le Province Autonome comunicano al Ministero della Salute l’elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate». 2.6 I Servizi veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle “zone isolate” conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 142/2011. | - tiene l’elenco delle “zone isolate” autorizzate nel territorio di competenza - comunica entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione l’elenco di cui al punto precedente | ||
15.3 | Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi 3.1 in attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l’accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati. | Il Sindaco del Comune, ove si verifichino tali circostanze, può autorizzare lo smaltimento in deroga tramite incenerimento o sotterramento ai sensi dell’articolo 19, comma 1 lettera c) del Regolamento 1069/09, acquisito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Asl territorialmente competente e previa effettuazione degli accertamenti del caso. | |
15.4 | Insorgenza di malattia infettiva 4.1 In attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009 in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata. | Si rimanda agli specifici piani di emergenza e alle ordinanze contingibili ed urgenti adottate a seguito di insorgenza di malattia infettive. |
15.5 | Regole speciali 5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell’Allegato VI del regolamento (UE) 142/2011, tenendo conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni. | ||
15.6 | Autorizzazioni 6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell’articolo 19 del regolamento CE 1069/2009 (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall’Autorità sanitaria locale. |
APPENDICE
MATERIE PRIME PER MANGIMI | |||
Vedi nota Ministero della Salute prot. 30657-P del 26.09.11 “Regolamento UE 142/2011: nota applicativa dell’Allegato X Capo II sezione 4 (materie prime per mangimi)” | Il Regolamento CE n. 1069/2009 ha abrogato il Regolamento CE 79/2005, sostituendone i contenuti nell’ Allegato X Capo II Sezione 4 del Regolamento UE 142/2011. Si ricorda che come previsto al punto 2 della nota Ministero della Salute prot. 30657-P del 26.09.11 citata: • presso gli impianti registrati/riconosciuti ai sensi dei Regg. CE 852/04-853/04, l’OSA deve predisporre specifica procedura per la gestione dei ”Prodotti”, garantendo la tracciabilità degli stessi. • I “Prodotti” di tipologia 2 e 3 devono essere consegnati direttamente agli allevamenti, mentre queli di tipologia 1 possono essere destinati anche ad un impianto di magazzinaggio riconosciuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Ce n. 1069/09 e registrato ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE 183/05 o un mangimificio. • I “Prodotti” di tutte e 3 le tipologie possono | XXXXXXXX X0, X0, X0, X0, X0 |
essere trasportati mediante automezzi per alimenti destinati al consumo umano ai sensi della deroga prevista all’art. 5 comma 14 c) delle linee guida nazionali, purchè tali automezzi siano identificati durante il trasporto di tali “Prodotti” con targa di cui al punto 3 dell’art. 7 delle linee guida nazionali. • Come previsto all’articolo 8 comma 7 b) delle linee guida nazionali, i “Prodotti” possono essere scortati da documento di trasporto diverso da quello previsto dal Reg. CE 1069/09, purchè vi sia riportato il trattamento a cui sono stati sottoposti e che trattasi di SOA destinati all’alimentazione animale. Si ricorda che come previsto al punto 3 della nota Ministero della Salute prot. 30657-P del 26.09.11 citata: • Nel Lazio gli allevamenti che intendono utilizzare i “Prodotti” di tipologia 2 e 3, provenienti da impianti lattiero-caseari laziali, possono essere dislocati sull’intero territorio regionale. • Gli allevamenti che intendono ricevere i “Prodotti” devono richiedere al Servizio veterinario dell’Ausl territorialmente competente nulla osta, rilasciato a seguito di sopralluogo ispettivo. • I Servizi Veterinari delle Ausl trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, elenco dei nulla osta rilasciati agli allevamenti destinatari dei “Prodotti” | |||
PROCEDURA AUTORIZZATIVA SULL'USO DEI PREPARATI BIODINAMICI | |||
Come previsto dal considerando 43 e dall’art. art 16 lettera f) del Reg. CE 1069/2009, l’ autorizzazione per i preparati biodinamici è rilasciata dall’Autorità Competente (Servizio Veterinario AUSL) che vigila sull'azienda. A fronte del basso rischio sanitario, il Ministero si è espresso favorevolmente ritenendo che sia possibile la fornitura diretta di corna bovine (cat. 3) da un macello, | ALLEGATO E1, E2 |
con trasporto in azienda dove si procederà al riempimento di letame bovino fresco di produzione aziendale ed all'interramento in una buca a terra; l’asportazione del midollo osseo e relativo smaltimento in azienda (ad es. in letamaia) se non vi è un rischio di diffusione di malattie trasmissibili, sempre con autorizzazione da parte del Servizio Veterinario AUSL. Il Servizio Veterinario trasmetterà alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno,l’elenco delle autorizzazioni concesse, comprensivo degli estremi anagrafici dell’Operatore e dell’Azienda nonché delle attività autorizzate. | |||
ATTIVITÀ DI RECUPERO, STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PELLI OTTENUTE DA ANIMALI MORTI | |||
-- | vedi nota Min. Sal. 16865-P prot. del 26.04.13 “Riconoscimento ai sensi del reg. Ce 1069/2009 per l’attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti.” nota Min. Sal. prot. 27460-P del 26.06.16 “Riconoscimento ai sensi del reg. Ce 1069/2009 per l’attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti (integrazione alla nota DGISAN 16865 del 26.04.2013) | Fatto salvo quanto previsto dalla 2 note ministeriali si specifica che: • l’attività di attività di recupero di pelli ottenute da animali morti può avvenire esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi dell’art. 24 lettere a)- trasformazione e h)-magazzinaggio con manipolazione di categoria 1 se trattasi di ruminanti (art. 8, lettera b) ii) oppure di categoria 2 se trattasi di equidi (art. 9 lettera f). • Tale attività di recupero di pelli da animali morti deve essere specificatamente autorizzata dal Servizio Veterinario della A.U.S.L., previo un periodo di almeno 90 giorni di sperimentazione. • Copia dell’autorizzazione sanitaria unitamente alla valutazione tecnico-sanitaria devono essere inoltrate all’Area Sanità Veterinaria della Regione. • Le pelli ottenute da animai morti, sia ruminanti che equidi, sono classificate di categoria 3 (art. 10 lettera n) e possono essere utilizzate esclusivamente ad uso tecnico esterno alla catena dei mangimi. • Per impedire la contaminazione crociata, gli impianti suddetti dovranno essere provvisti di un’area di stoccaggio dedicata identificata come | ALLEGATO G1, G2 |
“STOCCAGGIO DI PELLI OTTENUTE DA ANIMALI MORTI - CATEGORIA 3 ART. 10 LETTERA n”. | |||
PROCEDURE OPERATIVE PER AUTORIZZAZIONE SCAMBI INTRACOMUNITARI | |||
Vedi nota Ministero della Salute prot. 4892-P del 16.03.11 “ Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento UE n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale”, come modificata dalla nota Ministero della Salute prot. 38973-P del 15.10.14 “Regolamento (UE) 142/2011 – scambi intracomunitari di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati – Rif. Nota prot. DGSA 0004892-P-16/03/2011” | Vedi nota Ministero della Salute prot. 4892-P del 16.03.11 “Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento UE n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale”. Vedi nota Ministero della Salute prot. 38973-P del 15.10.14 “Regolamento (UE) 142/2011 – scambi intracomunitari di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati – Rif. Nota prot. DGSA 0004892-P- 16/03/2011” | ||
GESTIONE DEI RIFUTI DI CUCINA PROVENIENTI DA TRAGITTI INTERNAZIONALI E SARDEGNA |
Per la gestione dei rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali vedi nota Ministero della Salute prot. 33473-P del 04.10.12 “Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali” e nota Ministero della Salute prot. 16158-P del 22.04.2013 “Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto provenienti dalla Sardegna e back catering (rif. nota 33473-P del 04.10.12)” | |||
GESTIONE TRASPORTO CAMPIONI DIAGNOSTICI | |||
I “sottoprodotti di origine animale” e i “prodotti derivati” così come definiti all’art. 3 del Reg. CE n. 1069/2009 che costituiscono “campioni diagnostici” (*), limitatamente alla fase di trasporto dal luogo del prelievo al Laboratorio dove sono sottoposti ad analisi, non necessitano di mezzo di trasporto/contenitore registrato /identificato, né di DDT a norma del Reg. CE n. 1069/2009. Devono essere tuttavia accompagnati da verbale/certificazione che ne identifichi la natura, la provenienza e la destinazione. (*) campioni diagnostici: comprendono tutti i materiali di origine animale e vegetale, prelevati a scopo diagnostico destinati a laboratorio per essere sottoposti ad analisi. | |||