COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) ORLANDI
Nella seduta del 10/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La parte ricorrente si duole di non aver mai ricevuto risposta dalla resistente con riguardo ad un richiesta di consegna della documentazione contrattuale sottoscritta relativa ad un conto corrente e ad una apertura di credito. Solo dopo molti mesi riceveva copia del contratto ma questo era privo della sottoscrizione. La società ricorrente dichiara di aver, invece, ricevuto, in data 19/03/2015, una comunicazione di “revoca della linea di credito … a seguito di ns missiva del 19/02/2015”. In tale comunicazione veniva anche segnalato il “trasferimento alle sofferenze di istituto”. Essa pretende un “risarcimento e/o un indennizzo tenuto conto della nullità radicale del contratto. Si chiede, altresì, l’esibizione dell’originale in banca, nonché la corresponsione di una somma pari ad € 35.000,00 ai fini conciliativi”. Replica l’intermediario che nel febbraio 2012, le parti instauravano una trattativa volta a stipulare un contratto di apertura di credito in conto corrente sino all’importo di € 10.000,00 con scadenza “a revoca”; con comunicazione del 24/02/2012, la banca comunicava all’odierna ricorrente l’approvazione della linea di credito dalla stessa richiesta, provvedendo ad inviare i documenti per la sottoscrizione, la quale, una volta sottoscritta la documentazione, avrebbe dovuto restituirla in originale alla resistente. La ricorrente, benché da subito abilitata all’utilizzo della linea di credito, non ha mai provveduto a
restituire la modulistica sottoscritta. L’intermediario rileva, inoltre, che la società, non solo accedeva costantemente all’affidamento concesso, ma oltrepassava anche il limite concordato, con la conseguenza che, in data 05/02/2015, la resistente le segnalava un saldo debitore del conto corrente di € 10.471,48 (€ 471,48 oltre il limite dell’affidamento). Nonostante tale comunicazione, la ricorrente continuava a violare i limiti concordati, tanto che, in data 19/03/2015, la resistente le comunicava la revoca della linea di credito concessa ed il contestuale recesso dai rapporti conformemente alle previsioni contrattuali. Nel merito, l’intermediario rileva che la ricorrente fonda la propria richiesta su un’asserita nullità del contratto di apertura di credito per mancanza della sottoscrizione ai sensi dell’art. 117 TUB. L’intermediario richiama, però, un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo il quale il contratto di apertura di credito in conto corrente non richiede una forma particolare ma può essere dimostrato anche per facta concludentia nelle ipotesi in cui si tratti di un contratto accessorio ad un contratto di conto corrente vigente tra le parti. Nel caso di specie, emerge l’infondatezza della doglianza di controparte, non essendoci alcun dubbio sulla natura accessoria del contratto oggetto di contestazione. Contratto che veniva stipulato il 21/04/2011 e mai contestato. L’intermediario chiede, quindi, il rigetto della richiesta di indennizzo di € 35.000,00. Pur ritenendo quanto esposto decisivo, l’intermediario rileva come comunque la richiesta di € 35.000,00 debba considerarsi infondata, in quanto, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la tesi della nullità, non vi sarebbero gli estremi per condannare la banca al pagamento dell’importo. La richiesta di risarcimento del danno, infatti, presuppone per il suo accoglimento l’accertamento dell’an e del quantum debeatur, mentre nel caso di specie la ricorrente ha omesso di allegare qualsiasi fatto costitutivo idoneo a dimostrare di aver subito un danno e non ha indicato alcun criterio atto a giustificare la quantificazione dello stesso.
La ricorrente chiede “un risarcimento e/o un indennizzo, tenuto conto della nullità radicale
del contratto; l’esibizione dell’originale in banca nonché la corresponsione di una somma pari ad € 35.000,00 ai fini conciliativi”.
L’intermediario chiede “nel merito di accertare e dichiarare la validità del contratto di apertura di credito di euro 10.000,00 per le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, rigettare la richiesta risarcitoria; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione della nullità del contratto di apertura di credito, rigettare qualsiasi richiesta risarcitoria per le motivazioni sopra indicate; in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della banca al risarcimento del danno, riportare ad equità l’importo richiesto da parte del ricorrente. Con vittoria di spese di procedura e riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed argomentare”.
DIRITTO
Il difetto di sottoscrizione del contratto di apertura di credito risulta pacifico tra le parti. E’, invece, allegato alle controdeduzioni il contratto di conto corrente, stipulato in data 21/04/2011, completo di sottoscrizione della cliente. La ricorrente dichiara di aver ripetutamente chiesto all’intermediario la consegna dei documenti contrattuale completa di sottoscrizione ed espone che, a seguito della richiesta del 19/02/2015, l’intermediario le comunicava la revoca della linea di credito e successivamente il “trasferimento alle sofferenze di istituto”.
Il Collegio deve soffermarsi su due profili. In primo luogo, la validità del contratto di apertura di credito, in difetto di forma per scrittura privata. Viene qui in rilievo l’art. 117, comma 1, TUB a tenore del quale “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente” (articolo richiamato dall’art. 124 in materia di contratti di credito al
consumo). Si tratta, per consolidata giurisprudenza del Collegio (v. da ultimo dec. n. 158/15), di una forma ad substantiam actus, sicché il difetto della sottoscrizione, ossia di una scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c., incide sulla validità del contratto di apertura di credito. Ne discende, la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ex art. 117 TUB.
Non è dato tuttavia d’intendere quale sia il danno, giuridicamente rilevante e risarcibile, sofferto dalla parte, la quale ha di fatto fruito dell’apertura; manca qui per definizione prima che la prova la stessa configurabilità astratta di un pregiudizio suscettibile di responsabilità e conseguente azione risarcitoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del contratto di apertura di credito e rigetta la domanda di risarcimento.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1