INDICE
INDICE
Assicurazione Vita Key Man – Codice Tariffa: A665
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI 4
Art. 1.1. OGGETTO DEL CONTRATTO 4
Art. 1.2 CONCLUSIONE DELCONTRATTO EDENTRATA IN VIGORE 4
Art. 1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 4
Art. 1.7 CESSIONE PEGNO E VINCOLO 5
Art. 1.9 MODIFICHE AL CONTRATTO 6
Art. 1.12 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA 6
SEZIONE II - CONDIZIONI CONTRATTUALI 8
Art. 2.2 PRESTAZIONI ASSICURATE 9
Art. 2.3 DENUNCIA DEL SINISTRO 10
Art. 2.4 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 11
Art. 2.7 CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA 13
Art. 2.8 CONDIZIONI PARTICOLARI IN ASSENZA DEL TEST HIV 14
Regolamento della Gestione Interna Separata 15
Allegati: 1) RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU OPZIONI DI CONTRATTO
2) RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA
3) INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GLOSSARIO
Aliquota di Partecipazione (o di retrocessione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli assicurati.
Assicurato
Persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente.
Beneficiario
Persona, fisica o giuridica, designata dal Contraente cui sono erogate le prestazioni previste dal Contratto in caso di vita o di morte dell’Assicurato.
Capitale Assicurato
Prestazione in forma di capitale che la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell’Assicurato avvenuta nel corso della Durata del Contratto.
Carenza
Periodo durante il quale la Garanzia Complementare al Contratto non è efficace. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Compagnia
AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene stipulato il Contratto.
Conclusione del Contratto
Coincide con la data di perfezionamento del Contratto.
Contraente
Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto con la Compagnia e si impegna al versamento del relativo Premio.
Contratto (o Contratto)
Il presente Contratto di assicurazione denominato “Assicurazione Vita Key Man”.
Costi (o Spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddove previsto dal Contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Compagnia.
Data di Decorrenza
Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti.
Documento Unico di Rendicontazione
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di Assicurazione.
Durata del Contratto
Periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la richiesta di Riscatto Totale del Contratto.
Gestione Interna Separata
Forma di gestione degli investimenti, separata ed autonoma dalle altre attività della Compagnia e denominata “VALORVITA”.
Intermediario
L’incaricato del collocamento e della distribuzione del Contratto, tramite il quale il Contraente sottoscrive la Proposta di Assicurazione.
Perfezionamento del Contratto
Coincide con la Conclusione del Contratto sempre a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di Assicurazione e versato il primo Premio Base.
Periodo di Differimento
Periodo in cui si versano i premi corrispondenti alle prestazioni.
Premio Annuo
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Proposta di Assicurazione
E’ il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Set Informativo del Contratto e manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto. E’ soggetto all’approvazione della Compagnia.
Recesso dal Contratto
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi alla Compagnia entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto.
Rendimento Minimo Garantito
La misura percentuale di rivalutazione annuale minima delle quote di Xxxxxxx acquisite con ogni versamento, garantita dalla Compagnia con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Revoca della Proposta di Assicurazione
Diritto del Contraente di revocare la propria Proposta di Assicurazione prima del perfezionamento del Contratto. E’ possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla Conclusione del Contratto.
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di Contratto, il versamento dei Premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Riduzione
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei Premi Annui, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.
Riscatto Totale
Diritto del Contraente di interrompere in ogni momento il Contratto e riscuotere il Valore di Riscatto. È possibile esercitare tale diritto dopo che siano state corrisposte le prime due annualità di Premio Base.
Riserva Matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dell’Assicurato. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Set Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Dip Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale); KID (Key Information Document); Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata Valorvita e del Glossario; Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali; Modulo di proposta.
Assicurazione Vita Key Man – Codice Tariffa: A665
Assicurazione a vita intera a capitale rivalutabile con tasso tecnico precontato Edizione gennaio 2023
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1.1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il Contratto di assicurazione sulla vita denominato “Assicurazione Vita Key Man” (di seguito “Contratto”). La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio Xxxxx Xxxxxxxx corrisponde prestazioni previste al successivo articolo 2.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE”.
Il Contratto è valido per tutta la vita dell’Assicurato. La garanzia assicurativa non ha quindi una scadenza prefissata. Il Contratto può essere sottoscritto dal Contraente, purché l’Assicurato abbia un’età compresa tra 18 e 88 anni.
E’ comunque possibile esercitare il diritto di Riscatto Totale nel corso della durata stessa, sia durante il pagamento dei premi, sia nel periodo successivo, alle seguenti condizioni:
- che siano state pagate almeno tre annualità di premio, se la durata del Periodo di Differimento non è inferiore a 5 anni;
- che siano state pagate almeno due annualità di premio, se la durata del Periodo di Differimento è inferiore a 5 anni.
Art. 1.2 CONCLUSIONE DELCONTRATTO EDENTRATA IN VIGORE
Il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente nella Proposta, a condizione che sia stato pagato il Premio e siano stati compilati in modo completo, corretto e veritiero e sottoscritti: la Proposta di Assicurazione, il Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del Contratto e il Questionario Sanitario.
Se il versamento del Premio o della prima rata di Premio è effettuato dopo la data di Decorrenza indicata nella Proposta, il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio o della prima rata di Premio, sempre che non si sia modificato alcun elemento essenziale della Proposta.
In ogni caso, la Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta accettazione della Proposta, con l’indicazione tra le altre cose della data di Decorrenza del Contratto.
Art. 1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e/o dell’Assicurato, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle
somme dovute.
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di
indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)
La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l’evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l’effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all’autorità fiscale locale, tramite l’Agenzia delle Entrate.
L’identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l’acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.
Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.
La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.
In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.
II Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è lo stesso è concluso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC,alla Compagnia, precisando gli estremi identificativi della polizza, all’Impresa (rif. Ufficio “Business L&S Accounting Support”, Xxxxx Xxxxxxx 00 -XX-) anche tramite l’Intermediario.
Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata o PEC, da parte della Compagnia.
Art. 1.7 CESSIONE PEGNO E VINCOLO
Il Contraente, se persona giuridica, può cedere il Contratto solo ad altra persona giuridica; se persona fisica, la cessione può avvenire solo ad altra persona fisica. Il Contraente può altresì concederlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale del Contratto o su appendice sottoscritta da cedente e cessionario o, in caso di pegno, da concedente e creditore pignoratizio.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di Riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.
Per le controversie relative al Contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, salvo eventuali modifiche successive.
Art. 1.9 MODIFICHE AL CONTRATTO
Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.
Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Compagnia, nei limiti dei valori di Riscatto maturato. La Compagnia indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di Riscatto, prestito, pegno o vincolo contrattuale richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.
Art. 1.12 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione. In allegato sono riportati i documenti utili per la richiesta di Xxxxxxxx Totale e di conversione in rendita del capitale.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.).
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia.
Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.
Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.
Qualora il Contraente sia una persona fisica i Premi Annui saranno detraibili dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente, senza limiti minimi di Durata del Contratto e solo per la parte relativa alla copertura del rischio di morte nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente. In caso di attività d’impresa il regime fiscale va inquadrato nel concreto di ogni singola fattispecie.
I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.
In caso di conversione in rendita vitalizia del valore del Riscatto, l'operazione sarà effettuata previa applicazione dell'imposta sostitutiva, descritta al precedente punto 1).
Successivamente gli importi erogati in forma di rate di rendita vitalizia, esenti da IRPEF, saranno soggetti annualmente all'imposta sostitutiva descritta al precedente punto 1), per la porzione di rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione.
Qualsiasi somma corrisposta a soggetto che esercita attività d'impresa (ai sensi dell'art. 55 DPR 917/86) non costituisce reddito di capitale bensì concorre a formare il reddito della stessa, quindi la Compagnia non provvederà all'applicazione di alcuna tassazione.
Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva, gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione.
A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura di AXA Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
SEZIONE II - CONDIZIONI CONTRATTUALI
• Pagamento dei premi
Il Premio Annuo deve essere versato dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, ed alle ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile) e comunque non oltre la morte dell’Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:
− assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
− bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
− bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni
S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
− moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
− SDD (SEPA Direct Debit) per i premi successivi al primo. In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche). Si specifica che i versamenti aggiuntivi si intenderanno incassati salvo buon fine dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2007 e
s.m.i. e al Reg.IVASS 44/2019 e s.m.i
• Interessi convenzionali di ritardato pagamento
E’ consentito di corrispondere il premio dovuto entro i 30 giorni successivi alla sua scadenza - se trattasi della prima rata di premio - ovvero entro i 15 giorni successivi alla sua scadenza se trattasi di rate di premio seguenti. In caso di mancato pagamento del premio entro le scadenze pattuite e, comunque, entro il periodo dilatorio consentito, sulle somme dovute decorreranno fino alla scadenza pattuita e senza necessità di preventiva costituzione in mora, interessi convenzionali (ex art.1284, III comma Codice Civile) nella misura pari, al momento del calcolo degli interessi, all’ultimo tasso di rendimento certificato conseguito con la Gestione Interna Separata cui è collegato il Contratto.
E’ facoltà della Compagnia modificare la sopraindicata concessione di un periodo dilatorio, dandone specifica comunicazione scritta al Contraente.
• Mancato pagamento del premio (risoluzione e Riduzione)
Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del Contratto.
Tuttavia, se sono state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata pagamento premi non sia inferiore a cinque anni, o almeno due annualità di premio se detta durata è inferiore a cinque anni, il Contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore di Riduzione.
Il capitale ridotto si determina dividendo il valore di Riscatto, calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi, per il coefficiente della tabella preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento.
Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A dell’art. 2.2, ad ogni anniversario della Data di Decorrenza successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto, in vigore al momento della richiesta del Riscatto, per il coefficiente riportato nella tabella, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può in nessun caso opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza ne provveduto all'incasso a domicilio. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
• Ripresa del pagamento del premio (Riattivazione)
Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di Riattivazione.
L’interesse applicato coincide con il tasso annuo di rendimento attribuito alla polizza, a norma del precedente punto A) dell’art. 2.2, nell’anno in cui viene effettuata la Riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.
La Riattivazione del Contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la Riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la Riattivazione tenendo conto del loro esito.
In ogni caso di Riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.
Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l'assicurazione non può essere più riattivata.
• Sconti
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l’ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l’entità nel medesimo. L’Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.
Art. 2.2 PRESTAZIONI ASSICURATE
• Capitale assicurato
Il contratto sottoscritto prevede la liquidazione ai Beneficiari del Capitale Assicurato, rivalutato come stabilito al punto seguente, che viene garantito in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca dovesse avvenire.
Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di Durata del Contratto il Premio Annuo anticipato convenuto alla stipulazione. Il cumulo dei Premi Annui versati non potrà essere superiore a 500.000,00 Euro.
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza ed appendici da essa firmate.
• Rivalutazione annuale
Il Capitale Assicurato in vigore nel periodo annuale precedente verrà annualmente rivalutato nella misura e secondo le modalità appresso indicate:
A) Misura della rivalutazione
La Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire al Contratto moltiplicando il rendimento della Gestione Interna Separata “VALORVITA”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l’Aliquota di Partecipazione che sarà almeno pari all’80%.
Per rendimento della Gestione Interna Separata relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, rapportando il rendimento finanziario della Gestione Interna Separata di quel periodo al valore medio della medesima nello stesso periodo.
Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento della Gestione Interna Separata “VALORVITA”, con riferimento al periodo considerato.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico indicato sul documento contrattuale, la differenza fra il rendimento attribuito (espresso in percentuale) ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del Premio.
B) Modalità della rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di Decorrenza del Contratto, la Compagnia riconoscerà sui contratti in regola con il pagamento dei premi la rivalutazione del Capitale Assicurato, come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.
Il capitale rivalutato al predetto anniversario, fermo restando l'ammontare del Premio Annuo, è dato dal capitale in vigore nel precedente periodo annuale aumentato di:
- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto A), ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.
Nel periodo successivo al termine del pagamento dei premi il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest’ultimo per la misura della rivalutazione.
Ad ogni ricorrenza annuale la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente la rivalutazione del Capitale Assicurato.
Una parte del Premio Versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici connessi al Contratto (rischio di mortalità). Tale importo non concorre alla formazione del Capitale Assicurato che, quindi, è il risultato della somma dei Premi Versati al netto dei Costi e delle predette parti di Premio relative alle coperture di puro rischio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Regolamento della Gestione Interna Separata di seguito riportato e disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx.
Art. 2.3 DENUNCIA DEL SINISTRO
Qualora avvenga il decesso dell’Assicurato, i Beneficiari, il Contraente o gli aventi diritto devono farne denuncia per iscritto alla Compagnia, anche attraverso l’Agenzia a cui è assegnato il Contratto, allegando i seguenti documenti:
− certificato di morte;
− informativa e consenso privacy;
− relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta secondo le informazioni minime contenute nel modello della Società comunque a disposizione del Beneficiario presso l’Intermediario o, in alternativa, altra documentazione attestante le cause del decesso; in subordine, autorizzazione finalizzata a presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi;
− documento di designazione che può essere, ad esempio una lettera o un testamento, ove non già in possesso della Compagnia;
− in presenza di testamento, copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà;
− qualora non sia disponibile la scheda testamentaria, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di beneficiari;
− in assenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
La comunicazione della nomina o revoca o modifica del beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto all’assicuratore fino a che la nomina o revoca o modifica del beneficiario non sia stata comunicata all’assicuratore medesimo. In presenza di tale previsione contrattuale l’assicuratore chiederà al beneficiario di provare la propria identità, oltre alla certificazione del decesso dell’assicurato.
− Decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l’indicazione della persona designata alla riscossione;
− copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
− coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
− adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modello comunque reperibile presso l’intermediario).
Avvertenza: le richieste di pagamento incomplete o il mancato rilascio delle autorizzazioni possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia mette a disposizione presso l’Intermediario un esempio di Modulo di Richiesta di Liquidazione.
Il diritto di AXA Assicurazioni S.p.A. alla riscossione del premio si interrompe al ricevimento della relativa denuncia di un evento coperto dal Contratto (sinistro).
Art. 2.4 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato – fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 codice civile in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione – e ferme restando le limitazioni previste per contratti senza visita medica o correlate ad HIV (vedi Condizioni Speciali) e le seguenti esclusioni:
- dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell’Assicurato ai fatti di guerra;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
- alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
In questi casi, la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di Riduzione se maturato per un importo superiore.
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a cinque anni, od almeno due annualità di premio, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a cinque anni, il Contraente, mediante dichiarazione scritta, può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di Riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.
Il Contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva. Il valore di Riscatto durante il periodo di pagamento dei premi si ottiene:
1. sommando al capitale inizialmente assicurato, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti, la differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del Riscatto e il capitale inizialmente assicurato;
2. moltiplicando il capitale così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento;
3. detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75% dell’ultimo premio annuo netto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.
Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni, l’importo di cui al punto 3) viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.
Il valore di Riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del Riscatto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.
Per età non intere i coefficienti della tabella si calcolano per interpolazione lineare.
TABELLA COEFFICIENTI DI RISCATTO
Età | Coefficiente | Età | Coefficiente | Età | Coefficiente | Età | Coefficiente |
16 | 0,72387 | 40 | 0,81242 | 64 | 0,90471 | 88 | 0,97328 |
17 | 0,72737 | 41 | 0,81628 | 65 | 0,90833 | 89 | 0,97505 |
18 | 0,73089 | 42 | 0,82015 | 66 | 0,91191 | 90 | 0,97672 |
19 | 0,73443 | 43 | 0,82403 | 67 | 0,91544 | 91 | 0,97830 |
20 | 0,73798 | 44 | 0,82792 | 68 | 0,91893 | 92 | 0,97978 |
21 | 0,74155 | 45 | 0,83181 | 69 | 0,92236 | 93 | 0,98117 |
22 | 0,74514 | 46 | 0,83571 | 70 | 0,92573 | 94 | 0,98246 |
23 | 0,74874 | 47 | 0,83961 | 71 | 0,92905 | 95 | 0,98368 |
24 | 0,75237 | 48 | 0,84352 | 72 | 0,93230 | 96 | 0,98480 |
25 | 0,75601 | 49 | 0,84742 | 73 | 0,93549 | 97 | 0,98585 |
26 | 0,75966 | 50 | 0,85132 | 74 | 0,93860 | 98 | 0,98681 |
27 | 0,76333 | 51 | 0,85522 | 75 | 0,94164 | 99 | 0,98771 |
28 | 0,76702 | 52 | 0,85912 | 76 | 0,94461 | 100 | 0,98854 |
29 | 0,77073 | 53 | 0,86301 | 77 | 0,94749 | 101 | 0,98931 |
30 | 0,77444 | 54 | 0,86689 | 78 | 0,95029 | 102 | 0,99004 |
31 | 0,77818 | 55 | 0,87076 | 79 | 0,95301 | 103 | 0,99072 |
32 | 0,78193 | 56 | 0,87462 | 80 | 0,95564 | 104 | 0,99139 |
33 | 0,78570 | 57 | 0,87846 | 81 | 0,95818 | 105 | 0,99201 |
34 | 0,78947 | 58 | 0,88229 | 82 | 0,96062 | 106 | 0,99270 |
35 | 0,79327 | 59 | 0,88609 | 83 | 0,96297 | 107 | 0,99342 |
36 | 0,79707 | 60 | 0,88988 | 84 | 0,96523 | 108 | 0,99438 |
37 | 0,80089 | 61 | 0,89363 | 85 | 0,96739 | 109 | 0,99547 |
38 | 0,80472 | 62 | 0,89736 | 86 | 0,96945 | 110 | 0,99751 |
39 | 0,80857 | 63 | 0,90105 | 87 | 0,97141 |
Su richiesta del Contraente, il valore di Riscatto Totale pagabile al termine del periodo di pagamento dei premi, o in epoca successiva, potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita avente funzione previdenziale:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
L’ammontare della rendita derivante dalle opzioni a), b) e c) viene determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di richiesta e, solo per il caso c), anche previa designazione del secondo vitaliziato.
La rendita di Opzione verrà annualmente rivalutata secondo quanto stabilito dalle condizioni relative alle caratteristiche finanziarie della stessa rendita.
I coefficienti attualmente in vigore e le condizioni di rivalutazione della rendita sono a disposizione presso la sede della Compagnia.
La rendita annua vitalizia rivalutabile ha funzione previdenziale, in quanto non è riscattabile durante la sua corresponsione.
La Compagnia si impegna a fornire su richiesta scritta del Contraente, effettuata su apposito modulo allegato al presente Set Informativo, una descrizione sintetica di tutte le Opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi Costi e delle condizioni economiche previste. Detta comunicazione prevede l’impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell’esercizio dell’Opzione, il Set Informativo relativo alla rendita di opzione scelta dall’avente diritto.
L’Opzione dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del modulo relativo incluso nel presente Set Informativo.
Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata VALORVITA è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo della Compagnia in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.
Art. 2.7 CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA
(applicabile qualora specificamente richiamata in Polizza)
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà - in luogo del Capitale Assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.
La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del Contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero Capitale Assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato non sarà pagato.
In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte che risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla Riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori.
Resta inteso che, nel caso di Riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Infine, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.
Art. 2.8 CONDIZIONI PARTICOLARI IN ASSENZA DEL TEST HIV
(applicabile qualora specificamente richiamate in Polizza)
Premesso che se l'Assicurato non ha aderito alla richiesta della Compagnia di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali del presente Contratto, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato non sarà pagato.
In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte che risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla Riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei Premi versati al netto di accessori. Resta inteso che, nel caso di Riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.
Regolamento della Gestione Interna Separata
Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “VALORVITA”.
Art. 2 - La valuta di denominazione della Gestione Separata “VALORVITA” è l'Euro.
Art. 3 - La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie di investimento che perseguono l’ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio, attraverso l’analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa.
Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata:
- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari
Al fine di contenere l’esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito alcuni limiti d’investimento relativi al portafoglio titoli come di seguito indicati.
L’esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del portafoglio, l’esposizione in titoli di tipo corporate è consentita fino ad un limite massimo del 70%.
Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l’investimento in titoli below investment grade fino ad un limite massimo del 5%.
Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.
La Compagnia potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario fino ad un limite massimo del 20%, nonché nel comparto immobiliare fino ad un limite massimo del 10%.
E’ prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi entro il limite massimo del 5%.
Prestiti e Crediti, unitamente considerati, possono costituire attività della Gestione Separata in via residuale, entro il limite massimo del 10% della consistenza complessiva della gestione separata stessa.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Con riferimento ai limiti in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 28 maggio 2008, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in strumenti finanziari emessi o gestiti dalle controparti così come definite dall’art 5 del sopra menzionato Regolamento ISVAP.
Art. 4 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata.
La gestione di quest’ultima è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 5 - La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
Art. 6 - Sulla gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 7 - Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Art. 8 - Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno.
Inoltre ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “VALORVITA”, per l’esercizio relativo alla revisione contabile, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza di quell’esercizio alla giacenza media delle attività della stessa.
Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.
Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Interna Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova iscrizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 9 - La Gestione Interna Separata “VALORVITA” è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.
Art. 10 - La Compagnia può effettuare sulla gestione separata “VALORVITA” operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.
Art. 11 - Il presente Regolamento della Gestione Separata “VALORVITA” è parte integrante delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Assicurazione Vita Key Man (mod. 4808 ed. 01/2023) Pagina 16 di 16
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU OPZIONI DI CONTRATTO
Spett.le AXA Assicurazioni, |
Agenzia di |
Via |
Il/La sottoscritto/a chiede con la presente di ricevere informazioni relative alla seguente tipologia di opzione:
Opzione di conversione del capitale in una rendita vitalizia Opzione di conversione del capitale in una rendita certa a 5 anni Opzione di conversione del capitale in una rendita certa a 10 anni
Opzione di conversione del capitale in una rendita reversibile
- Sesso del Coassicurato 🞎 Maschio 🞎Femmina
- Data di nascita del Coassicurato
Data | |
In fede | |
(Firma del Contraente o del Legale Rappresentante) |
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA
Spett.le AXA Assicurazioni, |
Agenzia di |
Via |
Il sottoscritto chiede di riscuotere la rendita vitalizia di opzione con la polizza numero .
A tal fine allega i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità valido del Contraente (o del legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica);
- copia del codice fiscale del Contraente (o del legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica);
- copia di un documento d’identità valido dell’Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente
- certificato di esistenza in vita da esibirsi in occasione della ricorrenza annuale.
- Coordinate bancarie comprensive di codice IBAN (obbligatorio)
Data | |
In fede | |
(Firma del Contraente o del Legale Rappresentante) |
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perché e come trattare i dati? | |
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati. | |
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati? | |
a) Finalità assicurativa1 Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo. In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: • quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; • riassicurazione e coassicurazione; • prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; • adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; • analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; • gestione e controllo interno; • attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, |
1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse
derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi
(quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
• utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e
all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
7 Cfr. nota 2.
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate anche da terzi come Xxxxxxxx o Responsabili del trattamento dei dati.
• Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in
conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per
trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidaticompiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. |
Per quanto tempo i dati vengono conservati? |
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta. |
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati? |
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisioneautomatizzata, ottenerel'intervento umano da partedel Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx Permaggioriinformazioni, siinvitaavisitarelasezioneprivacydelsito web xxx.xxx.xx |
SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
• Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
• società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
• società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, diopporsialloro trattamento neicasiprevistidallalegge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00)00.000000;xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE
A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
Edizione gennaio 2023