Accordo 15 ottobre 2014/Patto di garanzia
Accordo 15 ottobre 2014/Patto di garanzia
fra il Governo, la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica
DOCUMENTAZIONE
1. Testo dell’accordo fra il Governo, la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in via preliminare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 ottobre
2014 ........................................................................................................ pag. 3
2. Testo della relazione del Presidente della Provincia autonoma di Trento in occasione della comunicazione al Consiglio provinciale del
17 ottobre 2014........................................................................................ pag. 18
3. Testo della risoluzione 17 ottobre 2014, n. 5, approvata dal Consiglio
provinciale il 17 ottobre 2014 ................................................................... pag. 23
4. Testo della deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2014, n.
1790, con cui si approvano i contenuti dell’accordo ................................. pag. 24
5. Testo ordine del giorno A.C. 2679-bis-A - Camera dei deputati - 30 novembre 2014 sul recepimento nella legge di stabilità 2015 della modifica della disciplina statutaria sui rapporti finanziari con lo Stato in
applicazione dell’accordo 15 ottobre 2014 ............................................... pag. 27
6. Testo della deliberazione della Giunta provinciale 16 dicembre 2014, n. 2283 “Approvazione, ai sensi dell’art. 104 dello Statuto, di disposizioni concernenti l’ordinamento finanziario regionale e provinciale:
espressione dell’intesa" ........................................................................... pag. 28
7. Testo della deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2014, n. 2368 “Approvazione, ai sensi dell’art. 104 dello Statuto, di disposizioni concernenti l’ordinamento finanziario regionale e provinciale: presa
d’atto delle modificazioni apportate all’intesa” .......................................... pag. 38
8. Legge di stabilità dello Stato 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190): le
disposizioni dell’art.1 che attuano l’accordo 15 ottobre 2014 ................... pag. 40
9. Ricorsi presentati dalla Provincia autonoma di Trento e ritirati, nonché attività difensiva cessata, in attuazione del punto n. 15 dell’accordo 15
ottobre 2014 - documentazione di sintesi................................................. pag. 45
10. Testo della deliberazione della Giunta provinciale 2 febbraio 2015, n.
88 "Disposizioni in materia di vigilanza e controllo da parte della Provincia nei confronti degli enti ed organismi indicati all'articolo 79
dello Statuto............................................................................................. pag. 51
11. Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, in materia di finanza della regione e delle province autonome - comparazione fra il testo previgente e il testo modificato dalla legge di
stabilità dello Stato 2015 (art.1, comma 407, legge 23 dicembre 2014,
n. 190)…………… …………………………………………………………. pag. 54
A cura del servizio legislativo del Consiglio della Provincia autonoma di Trento Trento, febbraio 2015
ACCORDO TRA IL GOVERNO, LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
Preambolo
Il presente accordo disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale accordo verrà trasmesso per informazione al Cancelliere della Repubblica D'Austria.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con il Presidente della Regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano quanto segue.
2. II saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Regione Trentino Alto Adige alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in 32 milioni per l'anno 2014 e in 34,275 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 58 milioni per l'anno 2014 e di 60,321 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Regione dalla normativa vigente.
3. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Provincia autonoma di Trento alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in
-65,85 milioni per l'anno 2014 e in -44,59 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 608,076 milioni per l'anno 2014 e di 629,334 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Provincia dalla normativa vigente.
4. Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Provincia autonoma di Bolzano alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in 65,457 milioni per l'anno 2014 e in 93,933 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 804,681 milioni per l'anno 2014 e di 833,157 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 posto a carico della Provincia dalla normativa vigente.
5. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano è stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare di 899,542 milioni per l'anno 2014, di 904,129 milioni per l'anno 2015 e di 905,315 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il contributo della Regione Trentino Alto Adige è stabilito nell'ammontare di 14,812 milioni per l'anno 2014 e 15,091 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 ai 2017. Il contributo delle Province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito IMU in attuazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è assunto a carico delle medesime e ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo.
6. Al fine di riequilibrare il riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, applicato a carico delle Province autonome di Bolzano e Trento, l'importo del contributo della Provincia autonoma di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare è ridotto per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 dell'importo di 33,54 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'importo del contributo della Provincia autonoma di Trento è aumentato per ciascuno dei predetti anni del medesimo importo.
7. La Provincia autonoma di Bolzano si impegna, per il triennio 2015 - 2017, a cedere alla Provincia autonoma di Trento spazi finanziari in termini di indebitamento netto per un importo equivalente.
8. Per effetto dei punti 6 e 7 del presente accordo, il saldo programmatico in termini di competenza mista è rideterminato in -78,13 milioni annui dal 2015 al 2017 per la Provincia autonoma di Trento e in 127,47 milioni annui dal 2015 al 2017 per la Provincia autonoma di Bolzano.
9. Per effetto dei punti 6 e 7 del presente accordo, il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare è rideterminato per la Provincia autonoma di Trento in 413,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la Provincia autonoma di Bolzano in 476,4 milioni per l'anno 2015 e in 477,2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. A decorrere dall'anno 2015 la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a garantire il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano annualmente accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo tale da garantire la neutralità per i saldi di finanza pubblica, definito d'intesa. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti Enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente punto.
11. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento a quanto previsto dal punto 10.
12. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 il contributo di cui al punto 5, come rideterminato dal punto 9, è confermato nello stesso importo ivi indicato per l'anno 2017. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni - ferma restando la ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nei predetti punti 5 e 9 - è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al predetto contributo di 905 milioni è ripartita tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini dei periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
13. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui al punto 5 (come rideterminato al punto 9) e 12 è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Trentino Alto Adige, alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
14. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione Trentino Alto Adige e delle Province per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
00. Xx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si impegnano a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono il presente accordo, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti conseguenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni.
16. La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si obbligano, altresì, a recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto n. 118 per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.
17. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.
18. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico il contributo di cui al punto 14 primo periodo può essere incrementato per un periodo limitato di una ulteriore percentuale non superiore al 10%.
19. Le riserve previste dal comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 vengono restituite dallo Stato, alla Regione e a ciascuna Provincia, nell'importo di 20 milioni annui, a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione di copertura finanziaria.
20. La Provincia di Trento si impegna, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, ad attivare un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, intervenendo attraverso anticipazioni di fondi ai comuni.
21. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna Provincia dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle Province.
22. Fermo restando l'impegno a valutare la possibilità di un ampliamento degli spazi finanziari per le due Province, si rinvia tale decisione alla definizione delle nuove regole per gli equilibri di bilancio di finanza pubblica.
23. Il presente accordo è efficace dalla data di adozione della deliberazione della Giunta Provinciale e della Giunta regionale di recepimento dello stesso ai sensi dell'art. 104 dello Statuto.
I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.
Roma,
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Il Presidente della provincia autonoma di Trento Il Presidente della provincia autonoma di Bolzano
Il Presidente della Regione autonoma Trentino Alto Adige
Accordo preliminarmente sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 ottobre 2014, (allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2014, n. 1790).
NOTE AL TESTO DELL'ACCORDO
Nota al punto 5
- L'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone:
"17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a
2.162 milioni di euro."
- L'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone:
"521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707."
Nota al punto 6
- L'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dispone
"3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette
procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali."
- L'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone:
"516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze."
Nota al punto 10
- L'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dispone:
"Art. 9
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione."
- L'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone:
"455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze."
Nota al punto 11
- L'articolo 1, comma 460, 461 e 462, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone:
"460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d).
462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."
Nota al punto 17
- Il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dispone:
Capo III
Disposizioni in materia di riscossione (20)
Sezione I
Versamento unitario e compensazione
Art. 17 (Oggetto) (30) (32) (36)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. (21) (33)
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (22) ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; [d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; (28) (23)]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; (25) (34)
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; (26) (35)
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni. (31)
[2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (29) (27) ]
(20) Per i versamenti mediante delega al concessionario vedi l'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37.
(21) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, dall'art. 8, comma 18, D.L. 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
(22) Lettera modificata dall'art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
(23) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 10, lett. b), X.Xxx. 28 settembre 1998, n. 360.
(24) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, X.Xxx. 23 marzo 1998, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
(25) Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 3, X.Xxx. 26 febbraio 1999, n. 60, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, successivamente, sostituita dall'art. 83, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(26) Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 3, X.Xxx. 26 febbraio 1999, n. 60 , come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), X.Xxx. 2 dicembre 1999, n. 464, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(27) Comma soppresso dall'art. 11, comma 1, lett. g), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(28) Lettera aggiunta dall'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(29) Comma aggiunto dall'art. 2, X.Xxx. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
(30) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 16 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(31) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 50, L. 28 giugno 2012, n. 92.
(32) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 22 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 25 sollevata in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione.
(33) In deroga al presente comma vedi l'art. 2, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo vedi l'art. 34, comma 1, della suddetta L. n. 388/2000. Vedi, anche, il Provvedimento 21 dicembre 2009, l'art. 31, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e il Provvedimento 16 marzo 2012.
(34) Con D.M. 2 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244) è stata disposta l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione. Con D.M. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 26 luglio 2003, n. 172) è stata disposta l'estensione alla riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni. Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2004, per le società cooperative, e il D.M. 18 luglio 2005, per l'INPGI. Vedi, inoltre, il D.M. 15 luglio 2010 e il D.M. 8 novembre 2011.
(35) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e l'art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(36) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 12 novembre 2002, n. 253, l'art. 2, comma 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e l'art. 2, comma 17, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per la sospensione dell'effettuazione della compensazione di cui al presente articolo vedi l'art. 62, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003, vedi l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003; per l'anno 2004, l'art. 1,
D.P.C.M. 14 luglio 2004; per l'anno 2005, l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005; per l'anno 2006, l'art. 1,
D.P.C.M. 28 luglio 2006; per l'anno 2007, l'art. 1, D.P.C.M. 6 luglio 2007; per l'anno 2008, l'art. 1,
D.P.C.M. 29 luglio 2008; per l'anno 2009, l'art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2009; per l'anno 2010, l'art. 1,
D.P.C.M. 27 luglio 2010; per l'anno 2011, l'art. 1, D.P.C.M. 12 maggio 2011; per l'anno 2012, l'art. 1,
D.P.C.M. 6 giugno 2012. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 37, comma 11-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aggiunto dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e l'art. 11, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 18 (Termini di versamento)
1. Le somme di cui all'Art. 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza (39). Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (40) (37) .
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'Art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (38) .
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
(37) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), X.Xxx. 19 novembre 1998, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(38) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), X.Xxx. 19 novembre 1998, n. 422.
(39) Per i termini di versamento che scadono dal 1° agosto al 20 agosto di ogni anno, vedi art. 37, comma 11-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(40) Per i termini di versamento , anche in via telematica, che scadono di sabato o di giorno festivo, vedi art. 7, comma 2, lettera l), D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
Art. 19 (Modalità di versamento mediante delega) (43)
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'Art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata. (41)
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto. (42)
(41) Con D.M. 30 aprile 1998 (Gazz. Uff. 26 aprile 1999, n. 96, S.O.) è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale) con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso. Xxxx, anche, l'art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 34, commi 6- bis, 6-ter e 6-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il comma 2 dell'art. 22, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(42) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 34, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(43) Vedi, anche, l’ art. 11, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 20 (Pagamenti rateali)
1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo llI del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (44)
2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. (47)
3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art. 17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici (48) di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. (45) (46)
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
(44) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), X.Xxx. 19 novembre 1998, n. 422.
(45) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), X.Xxx. 19 novembre 1998, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(46) Per i termini di versamento che scadono dal 1° agosto al 20 agosto di ogni anno, vedi art. 37, comma 11-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(47) Per la misura degli interessi sui pagamenti rateali vedi il comma 1 dell'art. 5, D.M. 21 maggio 2009.
(48) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2001, l'art. 1, D.P.C.M. 9 maggio 2002, l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003, l'art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004, l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005, l'art. 1,
D.P.C.M. 28 luglio 2006, l'art. 1, D.P.C.M. 6 luglio 2007, l'art. 1 D.P.C.M. 29 luglio 2008, l'art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2009, l'art. 1, D.P.C.M. 27 luglio 2010, l'art. 3, D.P.C.M. 12 maggio 2011 e l'art. 37, comma 11- bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aggiunto dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
Art. 21 (Adempimenti delle banche)
1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi (49) .
2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'Art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme. (50)
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.
(49) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), X.Xxx. 19 novembre 1998, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(50) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 112.
Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale (51). Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'Art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.
(51) Vedi, anche, il D.M. 22 maggio 1998, n. 183.
Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante)
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sezione II
Disposizioni relative al periodo transitorio
Art. 24 (Modalità di versamento)
1. Fino al 31 dicembre 1998 i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata (52) .
2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta previstadall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.
3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.
4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (53).
5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'Art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Le disposizioni contenute nell'Art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante. (54)
8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'Art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente Art. e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.
9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'Art. 19, comma 5. (55)
10. Con regolamento, da emanare ai sensidell'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'Art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente Art. durante il periodo transitorio di cui ai comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'Art. 22. (56)
(52) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), X.Xxx. 19 novembre 1998, n. 422.
(53) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il X.Xxxxx. 31 marzo 2000 ed il Provv. 14 novembre 2001.
(54) Per le modalità di esecuzione dei pagamenti di cui al presente comma, vedi il D.M. 14 marzo 1998, per quanto concerne il pagamento mediante assegni circolari e carte Pago bancomat effettuato dai titolari di conto fiscale e il D.M. 22 maggio 2000, per quanto concerne il pagamento mediante sportello ATM.
(55) Con D.M. 2 novembre 1998, è stata disposta l'attivazione della riscossione mediante delega di pagamento alle Poste italiane.
(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento approvato con D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189.
Art. 25 (Decorrenza e garanzie) (59)
1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA;
c) dall'anno 2000 (60) i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. (57)
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottatocon decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'Art. 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (58)
(57) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, X.Xxx. 23 marzo 1998, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
(58) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2, X.Xxx. 23 marzo 1998, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
(59) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 22 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 25 sollevata in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione.
(60) Termine anticipato al 1999 dall'art. 1, D.P.C.M. 7 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6).
Sezione III Sanzioni
Art. 26 (Sanzioni al concessionario)
1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'Art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'Art. 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.
3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
Sezione IV Disposizioni varie
Art. 27 (Comitato di indirizzo)
1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'Art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.
3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.
Art. 28 (Versamenti in favore di enti previdenziali)
1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. (61)
2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
(61) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 gennaio 2004, il D.M. 18 luglio 2005 e il D.M. 10 gennaio 2014. Vedi, anche, il comma 49 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Art. 29 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, in lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota al punto 19
- L'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone:
"508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i
Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione."
Nota al punto 21
- L'articolo 75 dello Statuto speciale dispone:
"Art. 75
1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
b) omissis
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
2. omissis"
Nota al punto 23
- L'articolo 104 dello Statuto speciale dispone:
"Art. 104
Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano."
REVISIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO, LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Premessa
L'attuale quadro dei rapporti finanziari delle Province con lo Stato presenta aspetti di criticità che hanno reso non più procrastinabile una revisione concordata del titolo VI dello Statuto per consentire il ripristino delle prerogative dell'autonomia delle Province, sancita cinque anni fa con l'accordo di Milano e fino ad ora fortemente penalizzata dalle manovre finanziarie statali.
Con l'accordo di Milano, con il quale si è data attuazione alla legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, era stato definito un modello di finanza provinciale orientato a correlare la finanza provinciale alla dinamica dell'economia del territorio; a sottrarre le relazioni finanziarie tra lo Stato e le Province alla discrezionalità delle decisioni statali in una logica pattizia; a rafforzare la programmabilità delle risorse; a riconoscere unitarietà all'ordinamento finanziario provinciale con riguardo a tutti gli enti del settore pubblico locale. Con specifico riferimento al concorso del settore pubblico provinciale agli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché agli obiettivi di finanza pubblica, l'accordo prevedeva i seguenti contributi:
- eliminazione della quota variabile, della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione e dei trasferimenti statali a valere sul leggi di settore;
- assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni delegate nonché per il finanziamento di interventi nei territori confinanti.
In aggiunta a tale concorso era previsto un meccanismo consensuale per la definizione annuale del patto di stabilità incentrato sui saldi di bilancio.
Complessivamente con le predette misure il concorso posto a carico della Provincia di Trento è risultato pari a 568 milioni di euro, dei quali 100 milioni per le deleghe e i territori confinanti.
L'accordo del 2009 è stato condiviso in un contesto di economia e di finanza pubblica profondamente diverso da quello successivo e attuale. In quelle circostanze gli indicatori economici preludevano all'uscita dalla grave crisi economico-finanziaria che aveva investivo l'economia mondiale, europea e nazionale; inoltre il sistema nazionale beneficiava ancora del forte ancoraggio al sistema della moneta unica europea.
Successivamente all'accordo di Milano, per fronteggiare la grave emergenza della finanza pubblica nazionale originata dalla crisi dei debiti sovrani, lo Stato ha varato manovre di finanza pubblica di straordinario rilievo finalizzate al pareggio strutturale del bilancio pubblico e all'assolvimento degli altri impegni assunti in sede europea.
Tali manovre hanno determinato fortissimi impatti sia dal punto di vista finanziario che nei contenuti normativi, lesivi dell'ordinamento regionale/provinciale.
Relativamente agli effetti finanziari quindi le manovre statali dei diversi Governi hanno comportato per la Provincia di Trento una minore disponibilità di risorse (a titolo di riserve all'erario, accantonamenti sul bilancio statale e obiettivi di miglioramento del patto di stabilità interno) pari a circa 950 milioni di euro per l'anno 2014 (dei quali circa 520 milioni in termini di accantonamenti e riserve all'erario), con un'incidenza sul bilancio prossima al 21%. Considerando anche il concorso già assicurato dalla Provincia con l'accordo di Milano, l'impatto complessivo ha raggiunto l'importo di 1,5 miliardi (dei quali
circa 1.085 milioni derivanti dalla somma di accordo di Milano, accantonamenti e riserve all'erario), pari al 33% di volumi finanziari.
Il processo di recupero del quadro finanziario del Paese ha coinvolto l'autonomia del Trentino Alto Adige, indipendentemente dall'osservanza dei presidi statutari, con evidenti lesioni delle prerogative legislative e finanziarie della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: il che ha dato luogo ad una serie di ricorsi avanzati dalla Provincia di Trento dinanzi alla Corte Costituzionale.
I ricorsi vertono principalmente su quattro tipologie di violazione dell’ordinamento finanziario provinciale:
- la previsione di riserve all'erario non riconducibili alle condizioni previste dagli articoli
9 e 10 bis delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.lgs. n. 268/1992);
- l'introduzione di nuove modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica non previste dallo Statuto (accantonamenti);
- la definizione unilaterale dell'entità dei concorsi in termini di patto di stabilità;
- l'applicazione anche alle Province di misure specifiche e di dettaglio per il
contenimento della spesa.
In merito ai contenziosi in atto, va evidenziato un significativo processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale, registrato negli anni più recenti, diretto a creare un rafforzamento delle prerogative statali con riguardo alla finanza pubblica. Ciò ha determinato un alea non trascurabile sugli esiti dei ricorsi, con particolare riferimento agli accantonamenti e alle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa.
La Provincia si è pertanto posta non solo in una prospettiva di difesa verso lo Stato, ma ha attivato percorsi di collaborazione con lo Stato medesimo, finalizzati anche al superamento del contenzioso costituzionale, avanzando fin dal 2012 proposte di revisione dei rapporti finanziari con lo Stato.
Negli ultimi mesi, le Province hanno quindi prospettato l'esigenza di definire un accordo complessivo con lo Stato, con il quale trovare idonea soluzione alle predette criticità per la salvaguardia delle prerogative dell'autonomia e per concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.
Le Province hanno in particolare espresso la disponibilità ad una revisione del Titolo VI dello Statuto che definisca il concorso delle stesse agli obiettivi di solidarietà e perequazione e di riequilibrio della finanza statale, che assicuri:
- certezza e programmabilità alle risorse delle Province, considerate presupposti necessari per la tutela dell'autonomia finanziaria;
- equità nella determinazione dei concorsi;
- sostenibilità dei concorsi per la finanza statale delle Province in relazione all'esercizio delle competenze attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
La proposta delle Province è quindi diretta, secondo un criterio di reciprocità, alla cessazione del contenzioso con lo Stato e alla stabilizzazione dei saldi di bilancio.
Il confronto con lo Stato ha da ultimo consentito di prospettare, in data 15 ottobre 2014, un accordo che determina i seguenti effetti.
Concorso agli obiettivi di finanza pubblica
Fino al 2017 il concorso annuo a carico del bilancio della Provincia risulta essere il seguente:
a) concorso in termini di accantonamenti sul bilancio statale e di obiettivi di
miglioramento del patto di stabilità interno: 837 milioni di euro. Nell'ambito di tale importo gli accantonamenti, che rappresentano un contributo al pagamento degli oneri del debito pubblico, sono pari a 413 milioni di euro (per la Provincia di Trento tale importo corrisponde a circa lo 0,5% dei predetti oneri);
b) concorso a titolo di riserve all'erario: circa 180 milioni di euro;
per un totale di circa 1.017 milioni di euro (nell'ambito di tale importo gli accantonamenti e le riserve all'erario ammontano a circa 590 milioni di euro). Sommando a tale importo anche il concorso garantito in base all'accordo di Milano il valore complessivo risulta pari a circa 1.585 milioni di euro (la somma tra accordo di Milano, accantonamenti e riserve risulta pari a circa 1.160 milioni di euro).
Dal 2018 viene meno il concorso in termini di patto di stabilità e il contributo in termini di accantonamenti si riduce di circa 34 milioni di euro, mentre dal 2019 vengono meno anche le riserve all'erario. Pertanto:
- nel 2018 il concorso, al netto dell'Accordo di Milano, è pari a 560 milioni di euro, comprensivo di 180 milioni di euro di riserve all'erario;
- dal 2019 il concorso, al netto dell'Accordo di Milano, è pari a 380 milioni di euro e non è soggetto ad alcun aggiornamento fino al 2022; dal 2023 è previsto l'aggiornamento in relazione alla variazione annua degli oneri del debito pubblico nazionale.
I predetti concorsi conseguono ad un criterio di ripartizione dei contributi a titolo di accantonamenti basato, secondo quanto previsto dall'accordo, sull'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; criterio che riflette la capacità economica di ciascun territorio provinciale. L'applicazione di tale criterio determina un incremento del contributo della Provincia di Trento pari a circa 40 milioni di euro, a fronte del quale la Provincia di Bolzano riconosce spazi finanziari a valere sul patto di stabilità per circa 34 milioni di euro.
L'accordo prevede l'uscita da patto di stabilità della Regione e delle Province dal 2016. Da tale data trova applicazione la disciplina concernente gli equilibri di bilancio di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012, che ha recepito la riforma costituzionale del 2012 in materia di pareggio del bilancio. Peraltro, fino al 2017 la Regione e le Province devono garantire i concorsi agli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'accordo escludendo che lo Stato possa modificare l'attuale entità del concorso anche in termini di patto di stabilità al di fuori di quanto previsto dall'accordo medesimo.
Nell'ambito dei concorsi sopra indicati verranno scomputati gli oneri riferibili alle nuove deleghe in materia di funzioni amministrative, organizzative e di supporto alla giustizia, di agenzie fiscali e quelle inerenti il Parco nazionale dello Stelvio, in attuazione dell'art. 1, comma 515 della legge n. 147/2013; oneri stimabili in circa 50 milioni di euro annui. Ipotizzando l'attivazione delle nuove deleghe dal 2015, lo scomputo inciderebbe in riduzione sul concorso in termini di accantonamenti e di riserve all'erario definito per il medesimo anno in circa 590 milioni di euro.
L'accordo di Milano si prefiggeva di stabilire un contributo fisso quale concorso agli obiettivi di finanza pubblica (568 milioni di euro), oltre al concorso in termini di patto di stabilità da definire consensualmente. Tale approccio ha determinato la violazione da parte dello Stato delle barriere poste dallo Statuto a tutela della finanza provinciale.
Nella consapevolezza dell'attuale scenario economico finanziario, il nuovo accordo, innovando l'attuale assetto normativo, responsabilmente riconosce la possibilità per lo Stato di poter intervenire in presenza di eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica, limitando tale possibilità ad un incremento del contributo provinciale nella misura massima del 10% per periodi di tempo definiti.
Con lo stesso principio, il nuovo accordo riconosce altresì allo Stato la facoltà di intervenire, nel caso in cui debbano essere emanate manovre straordinarie per assicurare il rispetto dei vincoli europei concernenti i saldi di bilancio, con un ulteriore incremento dei contributi a carico delle autonomie per un periodo definito, limitando tale possibilità ad un ulteriore 10%.
Si sottolinea che questi ultimi meccanismi di flessibilità non costituiscono un indebolimento del sistema dei concorsi posti a carico della Provincia, ma definiscono un parametro fisso di legittimità per l'intervento statale. La reciproca garanzia derivante da tale flessibilità impedisce quindi interventi di finanza pubblica statali estranei ai parametri definiti dall'accordo e precostituisce gli elementi oggettivi di verifica nell'ambito di eventuali giudizi avanti alla Corte costituzionale, oggi non rinvenibili.
Riserve all'erario
L'accordo recepisce a livello statutario il principio che lo Stato non può prevedere riserve erariali per il raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, codificando l'attuale portata dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 268/1992.
Fermo restando quanto sopra, fino al 2018 permangono, in termini di concorso, gli importi riferibili alle riserve erariali già disposte dalla normativa statale, stimabili per la Provincia di Trento in circa 180 milioni di euro annui.
Deleghe
Come anticipato, l'accordo si inquadra anche nella disciplina prevista dall'art. 1, comma 515, della legge 147/2013 concernente l'attribuzione alle Province delle deleghe in materia di funzioni amministrative, organizzative e di supporto alla giustizia, di agenzie fiscali e quelle inerenti il Parco nazionale dello Stelvio.
In questa prospettiva viene assecondato il percorso delle norme di attuazione dello Statuto, volte a concretizzare tali deleghe, sulla base di un quadro finanziario predefinito.
Credito d'imposta
Novità particolarmente significativa contenuta nell'accordo è rappresentata dalla disciplina del "credito d'imposta" da attivare - con riferimento a tutte le tipologie di tributi anche statali
- mediante apposita legge provinciale, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. La normativa provinciale disciplinerà quindi la nuova modalità di erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, ecc., prevedendo un meccanismo di compensazione della Provincia nei confronti dell'Agenzia delle entrate volto a coprire il credito d'imposta concesso.
Accise
L'accordo contempla inoltre una procedura di accelerazione nella determinazione delle quote di gettito delle accise sui combustibili da riscaldamento, favorendo un rapido versamento delle quote di spettanza della Provincia a partire dal 2010.
Mutui dei comuni
L'accordo autorizza inoltre la Provincia a intervenire per la riduzione del debito dei comuni del territorio, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, con anticipazioni di fondi ai comuni medesimi. Tale disposizione consente di ridurre il debito del settore pubblico provinciale, di mobilitare utilmente risorse finanziarie in termini di liquidità e di ridurre l'onere per interessi passivi a carico degli enti locali.
Altri contenuto dell'accordo
- con l'accordo lo Stato si è impegnato a restituire alla Provincia le riserve erariali
previste dal comma 508, dell'art. 1 della legge 147/2013, a decorrere dal 2019, in
quote annue di 20 milioni;
- è inoltre previsto l'impegno da parte del Governo a valutare possibili ampliamenti degli spazi finanziari in termini di patto di stabilità in favore delle Province già con la legge di stabilità per l'anno 2015;
- resta inteso che il ritiro dei ricorsi pendenti contro lo Stato relativi all'impugnativa di leggi in materia di finanza pubblica è subordinato al recepimento dei contenuti dell'accordo nella legge di stabilità per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 104 dello Statuto.
In sede di sottoscrizione dell'accordo il Governo si è impegnato politicamente a introdurre nella legge di stabilità per l'anno 2015 anche una norma speciale per il pieno riconoscimento in capo alla Regione e alle Province dell'autonomia finanziaria con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti, in base allo Statuto, per l'esercizio delle rispettive competenze legislative. Conseguentemente verrà riconfermato che la Regione e le Province provvedono, per sé e per gli altri enti del settore pubblico locale, ad adottare autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa.
Infine l'accordo, in ragione anche della particolare valenza politica che esso assume, contiene un breve ma incisivo preambolo. Lo stesso, innanzitutto, codifica che esso contiene la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province, attribuendo quindi carattere di esaustività agli obblighi e agli oneri posti in carico alle autonomie. In particolare quindi l'accordo sottrae la Regione e le Province da ulteriori obblighi e oneri derivanti di manovre statali di finanza pubblica. In secondo luogo il preambolo prevede che l'accordo sarà trasmesso per informazione al Cancelliere della Repubblica d'Austria, ancorando l'atto al quadro di tutela internazionale dell'autonomia del Trentino-Alto Adige.
Relazione del Presidente della Provincia autonoma di Trento in occasione della comunicazione al Consiglio provinciale del 17 ottobre 2014 (allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2014, n. 1790).
RISOLUZIONE N. 5
informazione al Consiglio sull'accordo col Governo sulla finanza provinciale e sul relativo impatto
approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 17 ottobre 2014
Considerata la delicatezza e l'importanza per tutta la comunità provinciale per l'oggi e per il nostro futuro dell'accordo che si sta definendo con il Governo sulla finanza provinciale,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
impegna la Giunta provinciale
a riferire in Aula in una successiva seduta, nelle modalità odierne, sulla portata complessiva e definitiva dell'accordo così come scaturirà dalla definizione della procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto anche al fine di valutare l'impatto sui futuri bilanci della Provincia.
Il Presidente
- Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx -
I Segretari questori
- Xxxxxxx Xxxxxxxxx -
- Xxxxxxx Xxxxxxxxx -
- Xxxxx Xxxxxx -
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Reg. delib. n. 1790
O G G E T T O:
Approvazione dell'accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica
Il giorno 20 Ottobre 2014 ad ore 08:12 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE XXX XXXXX
Presenti: | VICE PRESIDENTE | XXXXXXXXXX XXXXX |
ASSESSORI | XXXXXX XXXXXXXXX RE | |
XXXXX XXXXXXX | ||
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | ||
XXXX XXXXXXX | ||
XXXXXXX XXXXXXXXX | ||
Assenti: Assiste: | IL DIRIGENTE | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO l’articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino - Alto Adige, secondo quando previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;
VISTO l’articolo 119 della Costituzione che riconosce i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà;
VISTO l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale, fino all’adeguamento degli statuti speciali, prevede che le disposizioni della medesima legge costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;
VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), ed in particolare il Titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione ed alle Province autonome;
VISTO, in particolare, l’articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo quanto disposto dall’articolo 103, prevede che le norme del titolo VI dello Statuto speciale, unitamente a quelle dell’articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due province;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), che definisce, tra l’altro, le modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all’attuazione dei principi di solidarietà e di perequazione nonché dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
VISTO l’accordo tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino- Alto Adige/Suedtirol per il coordinamento della finanza pubblica nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, fatto a Milano il 30 novembre 2009;
VISTO l’articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010));
VISTO l’articolo 1, commi 518, 519 e 520, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
CONSIDERATO che l’attuale quadro dei rapporti finanziari delle Province con lo Stato presenta aspetti di criticità che rendono non più procrastinabile una revisione concordata del Titolo VI dello Statuto per consentire il ripristino delle prerogative statutarie, ora fortemente penalizzate dalle manovre finanziarie statali degli ultimi anni;
RITENUTO di rafforzare il livello di autonomia finanziaria derivante dall’accordo di Milano del 2009, considerando l’attuale contesto dell’economia e della finanza pubblica profondamente diverso rispetto a cinque anni fa;
RILEVATO che il processo di recupero del quadro finanziario del Paese ha coinvolto l’autonomia del Trentino Alto Adige, indipendentemente dall’osservanza dei presidi statutari, con evidenti lesioni delle prerogative legislative e finanziarie: il che ha dato luogo ad una serie di ricorsi avanzati dalla Provincia di Trento dinanzi alla Corte Costituzionale;
PRESO ATTO che i predetti ricorsi vertono principalmente su violazioni dell’ordinamento finanziario provinciale con riguardo alle riserve all’erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica;
RICONOSCIUTO un significativo processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale, registrato negli anni più recenti, diretto ad assecondare un rafforzamento delle prerogative statali con riguardo alla finanza pubblica, che ha determinato elementi di incertezza sugli esiti di alcune tipologie di violazioni;
CONSIDERATO che la Provincia intende porsi non solo in una prospettiva di difesa verso lo Stato, ma ritiene opportuno favorire percorsi di collaborazione con lo Stato medesimo, finalizzati anche al superamento del contenzioso costituzionale;
PRESO ATTO che, negli ultimi mesi, le Province e la Regione hanno prospettato l’esigenza di definire un accordo complessivo con lo Stato, con il quale trovare idonea soluzione alle criticità sopra richiamate per la salvaguardia delle prerogative dell’autonomia, assicurando responsabilmente il concorso al rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea;
PRESO ATTO della comunicazione dal Presidente della Provincia al Consiglio provinciale in data 17 ottobre 2014, sulla base di specifica relazione che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTO l’accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto preliminarmente presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in data 15 ottobre 2014, che si allega in copia al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di condividere i contenuti del predetto accordo, autorizzando il Presidente della Provincia alla sua sottoscrizione definitiva;
RITENUTO di demandare al Presidente il compito di promuovere, ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto, la concorde richiesta ivi prevista, predisponendo altresì lo schema di articolato da allegare alla stessa, a partire dal precitato accordo del 15 ottobre 2014,
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1) di approvare i contenuti dell’accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto in via preliminare in data 15 ottobre 2015 - che si allega in copia al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, - e di autorizzare il Presidente della Provincia a provvedere alla sottoscrizione definitiva dello stesso;
2) di demandare al Presidente della Provincia il compito di promuovere, ai sensi dell’articolo
104 dello Statuto, la concorde richiesta ivi prevista, predisponendo altresì lo schema di articolato da allegare alla stessa, a partire dal precitato accordo del 15 ottobre 2014, in collaborazione con la Regione Trentino-Alto Adige, con la Provincia autonoma di Bolzano, nonché con le Amministrazioni statali competenti.
(dalla banca dati delle deliberazioni della Giunta provinciale: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx)
ORDINE DEL GIORNO 9/2679-bis-A/9
30 novembre 2014
La Camera dei deputati
premesso che:
- il Governo e i Presidenti della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto in data 15 ottobre 2014 un accordo preliminare alla concorde richiesta di cui all'articolo 104 dello Statuto di autonomia, per la modifica del Titolo VI dello Statuto stesso in relazione alla disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato, le province autonome e la regione;
- tale accordo deve tradursi, sulla base della predetta concorde richiesta, in articolato normativo da recepire mediante disposizioni legislative ai sensi del citato articolo 104 dello Statuto,
impegna il Governo
a recepire, nell'ambito della presente manovra di bilancio, il predetto articolato normativo di modifica della disciplina statutaria relativa ai rapporti finanziari con lo Stato, sulla base del procedimento di intesa in premessa richiamato.
9/2679-bis-A/9. (versione corretta) Xxxxxx, Alfreider, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Schullian, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx.
Reg.delib.n. 2283
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, di disposizioni concernenti l'ordinamento finanziario regionale e provinciale: espressione dell'intesa.
Il giorno 16 Dicembre 2014 ad ore 13:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE XXX XXXXX
Presenti: | VICE PRESIDENTE | XXXXXXXXXX XXXXX |
ASSESSORI | XXXXXX XXXXXXXXX RE XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | |
Assenti: | XXXX XXXXXXX | |
Assiste: | LA DIRIGENTE | XXXXXXXX XXXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO l’articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino – Alto Adige, secondo quando previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;
VISTO l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale, fino all’adeguamento degli statuti speciali, prevede che le disposizioni della medesima legge costituzionale di riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;
VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige), ed in particolare il titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO, in particolare, l’articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo quanto disposto dall’articolo 103, prevede che le norme del titolo VI dello Statuto medesimo, unitamente a quelle dell’articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), che definisce, tra l’altro, le modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all’attuazione dei principi di solidarietà e di perequazione nonché dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
VISTO l’accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol per il coordinamento della finanza pubblica nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, fatto a Milano il 30 novembre 2009;
VISTO l’articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010));
VISTO l’articolo 1, commi 518, 519 e 520, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)); CONSIDERATO che l’attuale quadro dei rapporti finanziari delle Province con lo Stato presenta aspetti di criticità che rendono non più procrastinabile una revisione concordata del titolo VI dello Statuto per consentire il ripristino delle prerogative statutarie, ora fortemente penalizzate dalle manovre finanziarie statali degli ultimi anni;
RITENUTO di rafforzare il livello di autonomia finanziaria derivante dall’accordo di Milano del 2009, considerando l’attuale contesto dell’economia e della finanza pubblica profondamente diverso rispetto a quello di cinque anni fa;
RILEVATO che il processo avviato dallo Stato per il recupero del quadro finanziario del Paese ha coinvolto l’autonomia del Trentino - Alto Adige, indipendentemente dall’osservanza dei presidi statutari, con lesioni delle prerogative legislative e finanziarie: il che ha dato luogo ad una serie di ricorsi avanzati dalla Provincia autonoma di Trento dinanzi alla Corte Costituzionale;
PRESO ATTO che i predetti ricorsi vertono principalmente su violazioni dell’ordinamento finanziario provinciale con riguardo alle riserve all’erario, agli accantonamenti unilaterali, alla definizione unilaterale di concorsi in termini di patto di stabilità nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica;
CONSIDERATO che la Provincia intende porsi non solo in una prospettiva di difesa verso lo Stato, ma ritiene opportuno favorire percorsi di collaborazione con lo Stato medesimo, finalizzati anche al superamento del contenzioso costituzionale;
PRESO ATTO che, negli ultimi mesi, le Province autonome e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno prospettato l’esigenza di definire un accordo complessivo con lo Stato, con il quale trovare idonea soluzione alle criticità sopra richiamate per la salvaguardia delle prerogative dell’autonomia, assicurando responsabilmente il concorso al rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
VISTO l’accordo tra il Governo, la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2014, n. 1790, con la quale sono stati approvati i contenuti del predetto accordo ed è stato demandato al Presidente della Provincia il compito di promuovere, ai sensi dell’art. 104 dello Statuto, la concorde richiesta ivi prevista, a partire dall’accordo del 15 ottobre 2014;
PRESO ATTO che, per le finalità sopra esposte, le Province e la Regione hanno instaurato un confronto con il Governo al fine di condividere l’articolato recante la disciplina concernente la revisione dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province stesse, da allegare per l’espressione del consenso ai sensi dell’art. 104 dello Statuto;
CONSIDERATO che, in tale contesto, il Governo ha depositato in Commissione bilancio del Senato l’emendamento al disegno di legge di stabilità per l’anno 2015 (A.S. 1698) n. 2.9809 il quale inserisce all’articolo 2 i commi da 149 bis a 149 novies recanti l’articolato di modifica dell’ordinamento finanziario statutario della Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, sia con riguardo al titolo VI dello Statuto sia con disposizioni extratestuali;
PRESO ATTO che in Commissione bilancio del Senato è stato presentato il subemendamento n. 2.9809/2 al predetto emendamento n. 2.9809, finalizzato ad apportare correttivi e integrazioni, condivisi dalla Regione e dalle Province autonome per allineare il testo ai contenuti dell’accordo del 15 ottobre 2014;
RILEVATO che il testo derivante dal predetto emendamento, a condizione che sia accolto il citato subemendamento, consente di esprimere l’assenso della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 104 dello Statuto ai fini della revisione dell’ordinamento finanziario statutario della Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sia con riguardo al titolo VI dello Statuto sia con disposizioni extratestuali;
PRESO ATTO che la gravità della situazione economico-finanziaria del Paese richiede un impegno di forte e straordinaria responsabilità da parte di tutti gli Enti territoriali e di tutti gli attori pubblici. In tale contesto, la revisione in proposta dell’ordinamento finanziario è finalizzata a garantire uno contributo regionale e provinciale predeterminato al risanamento, anche attraverso l’assunzione diretta di compiti e di funzioni - con i relativi oneri - attualmente sostenuti dallo Stato nel territorio regionale, nell’ottica di riconoscere parallelamente che l’assunzione dei concorsi finanziari da parte della Regione e delle Province autonome e la maggiore responsabilizzazione che ne deriva vanno coniugate con l’ampliamento dei livelli di autonomia di tali enti;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla disciplina derivante dall’emendamento e dal subemendamento sopra citati, la Regione e le Province autonome assicurano, il concorso alla finanza pubblica per tutto il sistema territoriale regionale integrato, comprensivo degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati, e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria; CONSIDERATO in particolare che la nuova disciplina si prefigge l’obiettivo di consolidare uno dei criteri ispiratori dell’accordo di Milano del 2009, diretto ad assicurare, a fronte di un importante concorso di finanza pubblica posto a carico delle Province autonome e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, una corrispondente autonomia di spesa con riferimento alle risorse che alimentano i bilanci provinciali e regionale;
RILEVATO che la Provincia autonoma di Trento si impegna – in attuazione dell’accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 - a ritirare, subordinatamente all’entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono la disciplina derivante dall’emendamento e dal subemendamento sopra citati, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, correlati ai contenuti dell’accordo del 15 ottobre 2014, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni;
PRESO ATTO dell’impegno del Governo, assunto con l’accordo del 15 ottobre 2014, a valutare la possibilità di un ampliamento degli spazi finanziari per le due Province, ai fini dell’indebitamento netto;
RICONOSCIUTO che le disposizioni concernenti le misure di coordinamento finanziario sono finalizzate ad attribuire piena autonomia di spesa alle Province autonome. In particolare si prevede che la Regione e le Province provvedano per sé e per gli enti del sistema territoriale integrato alle finalità di coordinamento alla finanza pubblica contenute nella legislazione statale, adeguando conseguentemente la legislazione regionale e provinciale – secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 – ai principi costituenti limiti indicati dagli articoli 4 o 5 dello Statuto con riferimento alle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva e concorrente riconosciuta dallo Statuto medesimo alla Regione e alle Province autonome. L’obbligo di
adeguamento della legislazione regionale e provinciale è riferito quindi ai parametri costituenti limite secondo quanto stabilito dagli articoli 4 o 5 dello Statuto;
CONSIDERATO quindi, che la nuova disciplina postula che la Regione e le Province, in ragione del concorso finanziario posto a carico delle stesse, dispongono autonomamente delle risorse di cui hanno la disponibilità e che le misure di contenimento e razionalizzazione della spesa sono da esse assunte in piena autonomia, in modo da assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea;
RILEVATO che la nuova disciplina di regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato riconosce che nei confronti della Regione, delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all’erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal titolo VI dello Statuto.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 116 e 119 della Costituzione;
- visto lo Statuto speciale di autonomia, ed in particolare il titolo VI, l’articolo 54, primo comma, n.
6) e l’articolo 104;
- visto l’articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010));
- visto l’articolo 1, commi 518, 519 e 520, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014));
- visto l’emendamento al disegno di legge di stabilità per l’anno 2015 (A.S. 1698) n. 2.9809 e il subemendamento n. 2.9809/2 al predetto emendamento n. 2.9809;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
d e l i b e r a
1) di approvare la disciplina concernente la revisione dei rapporti finanziari tra la Regione Trentino
– Alto Adige/ Südtirol, le Province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato, quale risultante dall’emendamento al disegno di legge di stabilità per l’anno 2015 (A.S. 1698) n. 2.9809, con riguardo ai commi da 149 bis a 149 novies inseriti nell’articolo 2 del disegno di legge, e dal subemendamento n. 2.9809/2, nei testi allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di esprimere il consenso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 dello Statuto, alla revisione dell’ordinamento finanziario statutario, sia con riguardo alla modifica del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n 670 che con riferimento alle disposizioni extratestuali, nel testo coordinato derivante dagli allegati A e B di cui al punto 1);
3) di autorizzare il Presidente della Provincia a comunicare al Governo l’avvenuta espressione del consenso sullo schema di testo legislativo coordinato richiamato ai precedenti punto 1) e 2), autorizzandolo sin d’ora ad apportare a tale schema le modifiche che si rendessero necessarie.
Allegati
AS 1698
Regione Trentino Alto-Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano Recepimento Accordo 15 ottobre 2014 - Rimodulazione concorso alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali
All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 143, la tabella è sostituita dalla seguente:
Regione o provincia autonoma | Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015 - 2017 | Contributo Aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018 |
Valle d'Aosta | 10.000,00 | 10.000,00 |
Provincia Autonoma di Bolzano | - | 25.000,00 |
Provincia Autonoma di Trento | - | 21.000,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 87.000,00 | 87.000,00 |
Sicilia | 273.000,00 | 273.000,00 |
Sardegna | 97.000,00 | 97.000,00 |
Totale Autonomie speciali | 467.000,00 | 513.000,00 |
b) il comma 145 è soppresso;
c) dopo il comma 149 aggiungere i seguenti commi:
"149-bis. Le disposizioni recate dai commi da 149-ter a 149-novies sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 149-quater a 149-novies entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
149-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono apportate le seguenti modificazioni:
a. all'articolo 69, comma 2, lettera b) le parole "i due decimi" sono sostituite dalle parole " un decimo";
b. all'articolo 73, comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo "Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni."
x. xxx'xxxxxxxx 00, xxxxx 0, xxxxxxx x) xx xxxxxx "x sette decimi" sono sostituite con le parole "gli otto decimi";
d. All'articolo 75-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma : " 3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni dí aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi
comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268."
e. l'articolo 79 è così modificato:
1) l'alinea del comma l è sostituita dalla seguente: "1. Il sistema territoriale regionale integrato - costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3 concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale."
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica stabiliti nei confronti dei medesimi enti. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti."
3) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei confronti della regione e delle province non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie ivi individuate, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.
4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"5. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni - ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. Il contributo così rideterminato è ripartito tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile.
6. A decorrere dall'amo 2016 la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo pro grammatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
8. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, Capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
9. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle nonne europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
10. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto 118 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti."
149-quater. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finRn7a pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 32 milioni di curo per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 65,85 milioni di curo per l'anno 2014 e in -78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di curo per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
149-quinquies. Non si applica alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
149-sexies. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di curo per l'anno 2014 e 413,4 milioni di curo per ciascuno degli armi dal 2015 al 2022 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 477,2 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
149-septies. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.
149-octies. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono restituite alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'importo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziala.
149-novies. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni."
Conseguentemente,
All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 35 milioni di euro per l'anno 2018.
Relazione tecnica
Le disposizioni proposte alle lettere a) e b) mirano a rimodulare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per gli anni dal 2015 al 2018 al fine di tener conto delle disposizioni previste dal comma 9 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, come introdotto dal comma 149-ter, lett. e).
Le disposizioni di cui alla lettera c), in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, fissano i contributi in termini di saldo netto da finanziare posti a carico dei predetti Enti a decorrere dall'anno 2014 e l'obiettivo di patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge n. 228/2012, per gli anni dal 2014 a12017.
Tali disposizioni non comportano effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto rispetto alla normativa vigente, in quanto recepiscono il contributo già previsto dalla legislazione vigente.
Per gli armi successivi al 2017 gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono garantiti dall'effetto congiunto del conseguimento del pareggio di bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e del contributo posto a carico degli enti in termini di SNF.
La prevista modifica dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in quanto stabilisce:
- la possibilità di concedere incentivi, contributi, ecc. da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, ad esclusivo carico del bilancio delle Province autonome;
- i criteri per l'applicazione della riserva all'Erario delle nuove o maggiori entrate tributarie.
La disposizione relativa al gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" si limita a disciplinare le modalità di determinazione della spettanza stessa, senza effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.
La norma comporta oneri pari a 81 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 35 milioni di curo per l'anno 2018
Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
AS 1698
Subemendamento all'emendamento 2.9809
Apportare le seguenti modificazioni:
l) alla lettera e), capoverso «149-ter», lettera e), punto 1), sopprimere le seguenti partile: «e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale»;
2) alla lettera e), capoverso «1 49:ter», lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) il comma 3 è sostituito' dal seguente: "3. Fermò restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di ,quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od Organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al' fine di 'conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi del presente articolo, spetta alle Provincie definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui' al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza, pubblica, comunicano al Ministero: dell'Economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.»
3) alla lettera e), capoverso «I49-ter», lettera e), sostituire il punto 3) con il seguente:
«3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992; n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti -ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo, Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della- spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. '
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di curo complessivi, dei quali 15,091 milioni sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province; fermo restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 1, commi 521- e 712, della legge 27 dicembre 2013, n 147, è ripartito tra le Province. stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul ,prodotto interno :lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una , quota del contributo.''
4) alla lettera c); capoverso'«149/ter», lettera e), puntò 4), al capoverso «5.», all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: "Il contributo così rideterminato e ripartito"; ,con le,seguenti; «La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita»,
alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), punto 4), dopo il capoverso «10.», aggiungere il seguente:
«10.bis. 11 concorso, posto a carico della. Regione e delle provincie in ,termini di Saldo netto da finanziare e assicurato mediante contributi, garantiti anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato, ovvero con l'assunzione di oneri, determinati anche in, via convenzionale sulla, base di parametri e di indicatori di costo e di servizio, relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate.»
5) alla lettera c), capoverso A.49-sexies», sostituire, ovunque ricorrano, ,'le parole: "al 2022", ,
con'le seguenti: «al 2017».
6) alla lettera: c), sostituire il capoverso «149-septies».; con il seguente:
«149-seplies. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera: f) dello Statuto, ad uso riscaldamento, e determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti, dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia ad eccezione del gettito del gas naturale che e determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. I predetti dati saranno forniti' dall'Agenzia - delle dogane e 'dei monopoli e eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle Province. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso; ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza,»
RELAZIONE
Le modifiche di cui ai punti 1, 2, 3 (per quanto concerne il comma 4) e 4 si rendono necessarie per adeguare il testo dell'emendamento del Governo a quanto concordato dai rappresentanti del Governo con i Presidenti delle Province di Trento e Bolzano.
Il punto 3 (per quanto concerne il comma 4-bis) e il punto 6 attengono alla suddivisione dei concorsi finanziari tra Trento e Bolzano, nel periodo transitorio, come peraltro previsto dall'Accordo siglato il 15 ottobre, e non hanno quindi alcun riflesso di carattere finanziario nei confronti dello Stato.
Il punto 5 elenca semplicemente le modalità con cui la regione e le due province autonome possono assolvere il contributo finanziario. Il MEF (vedi il nuovo comma 8 dell'art. 79 inserito dall'emendamento 2.9809) è comunque già autorizzato a trattenere le somme alla scadenza del 30 aprile.
Con il punto 7 vengono individuate precise modalità di calcolo della spettanza della Provincia sulle accise sugli oli minerali per riscaldamento, mediante una norma elaborata in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, migliorativa di quanto già previsto nello Statuto all'articolo 75, comma 1, lettera f), come modificato a seguito dell'Accordo di Milano. Fino ad oggi l'applicazione della norma ha trovato difficoltà proprio per le incertezze tecniche sulla determinazione delle spettanze tra Trento e Bolzano. La norma non comporta evidentemente effetti peggiorativi a carico della finanza pubblica.
Reg.delib.n. 2368
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione, ai sensi dell'art.104 dello Statuto, di disposizioni concernenti l'ordinamento finanziario regionale e provinciale: presa d'atto delle modificazioni apportate all'Intesa.
Il giorno 22 Dicembre 2014 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE | XXX XXXXX | |
Presenti: | ASSESSORI | XXXXXX XXXXXXXXX RE XXXXX XXXXXXX |
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | ||
XXXX XXXXXXX | ||
XXXXX XXXXXXXX | ||
XXXXXXX MELLARINI | ||
Assenti: | XXXXXXXXXX XXXXX | |
Assiste: | LA DIRIGENTE | XXXXXXXX XXXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA la propria deliberazione n. 2283 del 16 dicembre 2014 con la quale è stata approvata la disciplina concernente la revisione dei rapporti finanziari tra la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato, quale risultante dai testi emendativi ivi indicati al disegno di legge di stabilità per l’anno 2015 (A.S. 1698);
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stato espresso il consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 dello Statuto, alla revisione dell’ordinamento finanziario statutario, sia con riguardo alla modifica del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che con riferimento alle disposizioni extratestuali, nei termini soprarichiamati;
RILEVATO che, in base all’autorizzazione prevista dal punto 3 del dispositivo della predetta deliberazione n. 2283 del 16 dicembre 2014, il Presidente della Provincia, con nota del 18 dicembre 2014, prot. n. 675320, nel prendere atto delle ulteriori modifiche emendative intervenute in Commissione Bilancio del Senato all’emendamento governativo n. 2.9809 e al subemendamento n. 2.9809/2, ha confermato l’assenso della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto, sull’ulteriore modifica del predetto subemendamento, nei termini indicati dalla predetta nota;
CONSIDERATO che, l’assenso è stato accordato dal Presidente riconoscendo che le modifiche intervenute non fossero tali da pregiudicare in termini sostanziali l’Accordo siglato con il Governo il 15 ottobre 2014, e l’assenso espresso dalla Giunta provinciale con la ricordata deliberazione n. 2283 del 16 dicembre 2014;
PRESO ATTO che, nell’esprimere il consenso, il Presidente della Provincia ha evidenziato che, con riferimento alla soppressione del punto 5) del subemendamento n. 2.9809/2 l’assunzione degli oneri finanziari relativi all’esercizio di funzioni statali delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata allo scomputo degli stessi dal concorso posto a carico della Regione e delle Province in termini di saldo netto da finanziare in base al nuovo ordinamento finanziario; inoltre, con riguardo alla soppressione del punto 7 del medesimo subemendamento, è stato considerato che, in ogni caso, la proposta governativa riconosce che i dati per il calcolo dell’ammontare delle quote di gettito delle accise ivi previste saranno forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle Province;
RITENUTO di confermare il consenso espresso dal Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 104 dello Statuto, con la precitata nota del 18 dicembre 2014, prot. n. 675320;
a voti unanimi, espressi in forma di legge
DELIBERA
1) di prendere atto dei contenuti della nota del Presidente della Provincia del 18 dicembre 2014, prot. n. 675320, con la quale - in presenza dell’ulteriore modifica dei testi emendativi del disegno di legge di stabilità per l’anno 2015 (A.S. 1698) considerati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2283 del 16 dicembre 2014 – ha espresso l’assenso, secondo quanto previsto dall’art. 104 dello Statuto, riconoscendo che le modifiche intervenute non sono tali da pregiudicare in termini sostanziali l’Accordo siglato con il Governo il 15 ottobre 2014, e l’assenso espresso dalla Giunta provinciale con la ricordata deliberazione n. 2283 del 16 dicembre 2014.
FS
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
(g.u. 29 dicembre 2014, n. 300, suppl. ord. n. 99)
omissis (1)
Art. 1
213. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2014," sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia" e le parole: "la giustizia civile, penale e minorile" sono sostituite dalle seguenti: "la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con i predetti accordi" sono inserite le seguenti: "o con norme di attuazione".
omissis (2)
400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:
Regione o provincia autonoma | Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2017 | Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018 | ||
Valle d'Aosta | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
Provincia Bolzano | autonoma | di | - | 25.000,00 |
Provincia Trento | autonoma | di | - | 25.000,00 |
Friuli Venezia Giulia | 87.000,00 | 87.000,00 | ||
Regione siciliana | 273.000,00 | 273.000,00 | ||
Sardegna | 97.000,00 | 97.000,00 | ||
Totale autonomie speciali | 467.000,00 | 513.000,00 |
omissis (3)
404. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette
province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
405. omissis (4)
406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 408 a
413 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella gazzetta ufficiale.
407. A decorrere dal 1º gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: "i due decimi" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
b) all'articolo 73, comma 1 bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.";
c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: "i sette decimi" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto decimi";
d) all'articolo 75 bis, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente:
"3 bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, é riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10 bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.";
e) all'articolo 79:
1) al comma 1, l'alinea é sostituito dal seguente: "Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:";
2) il comma 3 é sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema
territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.";
3) il comma 4 é sostituito dai seguenti:
"4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.
4 bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, é pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.";
4) dopo il comma 4 bis, introdotto dal numero 3) della presente lettera, sono aggiunti i seguenti:
"4 ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, é rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro é ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente é considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4 quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.
4 quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4 sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province é versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo é autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
4 septies. É fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.
4 octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti."
408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, é determinato per la regione Trentino - Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
409. Non si applica alla regione Trentino - Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, é determinato per la regione Trentino - Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.
411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, é determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici
ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.
412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, sono restituite alla regione Trentino - Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
413. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni.
414. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417.
omissis (5)
479. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.
omissis (6)
734. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487,
503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015.
NOTE
Allegati
omissis (7)
(1) Commi non riguardanti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol.
(2) Commi non riguardanti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol.
(3) Commi non riguardanti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol.
(4) Comma non riguardante lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol.
(5) Commi non riguardanti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol.
(6) Commi non riguardanti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol.
(7) Allegati non riguardanti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol.
Ricorsi presentati dalla Provincia autonoma di Trento e ritirati in attuazione del punto n. 15 dell’accordo 15 ottobre 2014 fra il Governo, la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica.
Attuazione del punto 15 dell’accordo 15 ottobre 2014
"La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si impegnano a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono il presente accordo, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti conseguenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni."
A) Rinuncia della Provincia a ricorsi presentati alla Corte costituzionale
deliberazione Giunta provinciale 12 gennaio 2015, n. 10 deliberazione di ratifica Consiglio provinciale 3 febbraio 2015, n. 4
n. | ricorso | atti | oggetto |
01 | ricorso n. 142/2011 depositato in data 23.11.2011 pubblicato in G.U. 21.12.2011, 1ª serie speciale n. 53 | - deliberazione impugnazione GP 28 ottobre 2011, n. 2281 - deliberazione ratifica XX 00 gennaio 2012, n. 1 | - decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - l’articolo 2 (Disposizioni in materia di entrate), comma 3, ultimo periodo, e comma 36 |
Tema fondamentale - riserva all’erario di maggiori entrate riscosse sul territorio provinciale (derivanti da maggiorazioni di aliquote o da dall’istituzione di nuovi tributi) | |||
02 | ricorso n. 12/2012 depositato il 18.01.2012 G.U. 29.02.2012, 1ª serie speciale n. 9 | - deliberazione impugnazione GP 23 dicembre 2011, n. 2929 - deliberazione ratifica XX 00 marzo 2012, n. 6 | - legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" - l’articolo 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 |
Tema fondamentale - definizione unilaterale di concorsi finanziari agli obiettivi di finanza pubblica in termini di patto di stabilità e di coordinamento della finanza pubblica | |||
03 | ricorso n. 34/2012 depositato il 28.03.2012 G.U. 28.03.2012, 1ª serie speciale | - deliberazione impugnazione GP 27 gennaio 2012, n. 112 - deliberazione ratifica XX 00 aprile 2012, n. 8 | - decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 |
n. | ricorso | atti | oggetto |
n. 13 | dicembre 2011, n. 214 - l’articolo 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, l’art. 14 comma 13- bis, l’articolo 28 comma 3, l’articolo 48 Tema fondamentale - riserva all’erario di maggiori entrate riscosse sul territorio provinciale (derivanti da maggiorazioni di aliquote o da dall’istituzione di nuovi tributi); - accantonamento unilaterale di quote di compartecipazione erariale spettanti alla provincia - definizione unilaterale di concorsi finanziari agli obiettivi di finanza pubblica in termini di patto di stabilità e di coordinamento della finanza pubblica | ||
04 | ricorso n. 84/2012 depositato il 29.05.2012 G.U. 04.07.2012, 1ª serie speciale n. 27 | - deliberazione impugnazione GP 18 maggio 2012, n. 1002 - deliberazione ratifica XX 0 giugno 2012, n. 10 | - decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - l’articolo 35, comma 4 Tema fondamentale - accantonamento unilaterale di quote di compartecipazione erariale spettanti alla provincia - definizione unilaterale di concorsi finanziari agli obiettivi di finanza pubblica in termini di patto di stabilità e di coordinamento della finanza pubblica |
05 | ricorso n. 156/2012 depositato il 18.10.2012 G.U. 12.12.2012, 1ª serie speciale n. 49 | - deliberazione impugnazione GP 21 settembre 2012, n. 1971 - deliberazione ratifica XX 00 settembre 2012, n. 15 | - decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge legge 7 agosto 2012, n. 135 - l’articolo 15, commi da 15 a 17, nonché comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, l’articolo 16, commi 3 e 4, l’articolo 24-bis Tema fondamentale - definizione unilaterale di concorsi finanziari straordinari e permanenti al risanamento e agli obiettivi della finanza pubblica |
06 | ricorso n. 35/2013 depositato il 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15 | - deliberazione impugnazione GP 8 febbraio 2013, n. 220 - deliberazione ratifica XX 00 febbraio 2013, n. 3 | - legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” - l’articolo 1, comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 |
n. | ricorso | atti | oggetto |
Tema fondamentale - riserva all’erario di maggiori entrate riscosse sul territorio provinciale (derivanti da maggiorazioni di aliquote o da dall’istituzione di nuovi tributi); - definizione unilaterale di concorsi finanziari agli obiettivi di finanza pubblica | |||
07 | ricorso n. 3/2014 depositato il 07.01.2014 G.U. 05.02.2014, 1ª serie speciale n. 7 | - deliberazione impugnazione GP 11 dicembre 2013, n. 2571 - deliberazione ratifica XX 00 dicembre 2013, n. 5 | - decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - l’articolo 2 bis, comma 2, e l’articolo 3, comma 2 bis Tema fondamentale - accantonamento unilaterale di quote di compartecipazione erariale spettanti alla provincia |
08 | ricorso n. 14/2014 depositato il 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17 | - deliberazione impugnazione GP 14 febbraio 2014, n. 210 - deliberazione ratifica XX 00 febbraio 2014, n. 5 | - legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” - l’articolo 1, commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729 Tema fondamentale - definizione unilaterale di concorsi finanziari agli obiettivi di finanza pubblica; - riserva all’erario di maggiori entrate riscosse sul territorio provinciale (derivanti da maggiorazioni di aliquote o da dall’istituzione di nuovi tributi); - accantonamento unilaterale di quote di compartecipazione erariale spettanti alla provincia |
09 | ricorso n. 29/2014 depositato il 07.04.2014 G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22 | - deliberazione impugnazione GP 14 marzo 2014, n. 361 - deliberazione ratifica XX 0 aprile 2014, n. 8 | - decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 - l’articolo 1, comma 8 Tema fondamentale - accantonamento unilaterale di quote di compartecipazione erariale spettanti alla |
n. | ricorso | atti | oggetto |
provincia | |||
10 | ricorso n. 65/2014 depositato il 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45 | - deliberazione impugnazione GP 14 luglio 2014, n. 1208 - deliberazione ratifica XX 00 luglio 2014, n.11 | - legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria” - l’articolo 7, comma 1, l’articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, l’articolo 14, commi 1, 2 e 4 - ter, l’articolo 22, comma 2, l’articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, l’articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12, l’articolo 50, comma 10 Tema fondamentale - contributo finanziario unilaterale allo stato attraverso il contenimento della spesa pubblica; - accantonamento unilaterale di quote di compartecipazione erariale spettanti alla provincia; - riserva all’erario di maggiori entrate riscosse sul territorio provinciale (derivanti da maggiorazioni di aliquote o da dall’istituzione di nuovi tributi); |
11 | ricorso n. 82/2014 depositato il 27.10.2014 G.U. 17.12.2014, 1ª serie speciale n. 52 | - deliberazione impugnazione GP 6 ottobre 2014, n. 1713 - deliberazione ratifica XX 00 ottobre 2014, n. 16 | - decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - l’articolo 53, comma 1 Tema fondamentale - riserva all’erario di maggiori entrate riscosse sul territorio provinciale (derivanti da maggiorazioni di aliquote o da dall’istituzione di nuovi tributi); |
12 | ricorso n. 83/2014 depositato il 27.10.2014 G.U. 24.12.2014, 1ª serie speciale n. 53 | - deliberazione impugnazione GP 6 ottobre 2014, n. 1714 - deliberazione ratifica XX 00 ottobre 2014, n. 17 | - decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 - l’articolo 8, comma 2, alinea e |
n. | ricorso | atti | oggetto |
lettere d) ed e) Tema fondamentale - riserva all’erario di maggiori entrate riscosse sul territorio provinciale (derivanti da maggiorazioni di aliquote o da dall’istituzione di nuovi tributi) |
B) Rinuncia a ricorsi presentati in sede di giurisdizione amministrativa (Tar Lazio - sede di Roma), o cessazione attività difensiva
- deliberazione Giunta provinciale 12 gennaio 2015, n. 9
- non richiede ratifica del CP
n. | ricorso | atti | oggetto |
01 | n. 9249/2012 | - deliberazione impugnativa GP 5 ottobre 2012, n. 2145 (modificata con deliberazione 15 ottobre 2012, n. 2203) | - decreto direttoriale 20 luglio 2012, "Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’Erario, ai sensi dell’art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", ed atti presupposti e connessi, tra cui la nota 3 luglio 2012, n. 13982 e la nota 25 luglio 2012 prot. n. 16288 del Ministero dell’Economia e delle Finanze |
02 | n. 12914/2014 | - deliberazione impugnativa GP 29 settembre 2014, n. 1644 | - decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 “Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento” (G.U. 5.7.2014, n. 154) |
03 | n. 11312/2014 | - deliberazione impugnativa GP 29 settembre 2014, n. 1645 | - decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2014 “Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall'anno 2014 e di minori accantonamenti, per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano” (G.U. 9.7.2014, n. 157 - s.o. n. 53) |
04 | n. 14544/2014 | - deliberazione impugnativa GP 10 novembre 2014, n. 1937 | - decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 11 settembre 2014 "Modalità di individuazione, attraverso separata contabilizzazione, del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della |
x. | xxxxxxx | atti | oggetto |
legge 27 dicembre 0000, x. 000" (X.X. 16.9.2014) | |||
05 | n. 10030/2012 | - deliberazione costituzione in giudizio GP 25 gennaio 2013, n. 63 - ricorso promosso da Regione autonoma Sardegna | - nota del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle P.A., Ufficio VIII, 23 luglio 2012, prot. n. 00525437, "Accantonamento ex art. 13, co. 17, e art. 28, co. 3, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e art. 35, co. 4, del D.L. 24.1.2012, n. 1 e art. 4, co. 11, del D.L. 2.3.2012, n. 16" |
06 | n. 1613/2013 | - deliberazione costituzione in giudizio GP 22 marzo 2013, n. 487 - ricorso promosso da Provincia autonoma di Bolzano | - decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 novembre 2012 “Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento” (G.U. 11.12.2012, n. 288) |
febbraio 2015
Reg.delib.n. 88 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Disposizioni in materia di vigilanza e controllo da parte della Provincia nei confronti degli enti ed organismi indicati all'articolo 79 dello Statuto.
Il giorno 02 Febbraio 2015 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE | XXX XXXXX | |
Presenti: | VICE PRESIDENTE ASSESSORI | XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX RE |
XXXXX XXXXXXX | ||
XXXXX XXXXXXXX | ||
XXXXXXX XXXXXXXXX | ||
Assenti: | XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | |
XXXX XXXXXXX | ||
Assiste: | LA DIRIGENTE | XXXXXXXX XXXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il Relatore comunica:
l’articolo 79 dello Statuto, come modificato con l’art. 2, commi da 106 a 126 della Legge n. 191
del 2009, a seguito dell’Accordo di Milano disponeva, al comma 3, la competenza della Provincia in materia di coordinamento della finanza degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali, della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalla stessa in via ordinaria, e di definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità interno dei medesimi enti. Il predetto comma attribuiva altresì alla Provincia il compito di vigilare sul raggiungimento, da parte dei medesimi enti, degli obiettivi di finanza pubblica oltre che di esercitare sugli stessi il controllo successivo sulla gestione, dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti. Analoghe disposizioni sono state previste anche nei confronti dell’Università degli Studi di Trento, con la norma di attuazione in materia approvata con D.lgs. n. 142 del 2011 (articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 3), con la specificazione che i vincoli e gli obblighi sono definiti d’intesa con la stessa.
I commi da 406 a 413 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), sulla base del consenso espresso dalla Regione Trentino – Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, hanno modificato l’ordinamento finanziario statutario dei precitati enti, sia con riguardo al Titolo VI dello Statuto sia con disposizioni extratestuali.
La predetta modifica del Titolo VI dello Statuto ha interessato le precitate disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 79 dello Statuto, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale concernenti le attribuzioni riconosciute alla Corte dei conti in ordine alle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria del complesso degli enti pubblici in particolare con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nello specifico, il nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto, nel sancire la responsabilità della Provincia in ordine al concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza pubblica per il sistema territoriale provinciale integrato, riconferma in capo alla stessa la competenza in ordine al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti del predetto sistema. Coerentemente le nuove disposizioni ribadiscono la competenza della Provincia, da un lato, a declinare - nei confronti degli enti del sistema territoriale di propria competenza - i concorsi e gli obblighi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui la Provincia stessa risulta responsabile nei confronti dello Stato e, dall’altro, a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei medesimi enti.
A seguito della predetta modifica statutaria è venuto meno invece l’obbligo per la Provincia di esercitare il controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e di notiziare la Corte dei Conti sugli esiti di tale attività e sulle risultanze delle verifiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Al fine di dare attuazione al previgente comma 3 dell’articolo 79 dello Statuto, in attuazione del comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale n. 18 del 2011 – che ha integrato l’articolo 20 della L.P. n. 7/1997 – la Giunta provinciale, con deliberazione n. 628 del 12 aprile 2013, ha definito i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento da parte della Provincia delle attribuzioni riconosciute in materia di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla gestione relativamente agli enti locali, agli altri enti e organismi da essi controllati, all’Università degli studi di Trento, agli altri enti e organismi indicati nell’articolo 79 dello Statuto speciale. Con il medesimo articolo, ai fini dell’esercizio dei predetti controlli, era stata prevista l’istituzione, da parte della Giunta provinciale, di un organismo di valutazione. L’organismo era stato nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 629 del 12 aprile 2013 fino alla durata della precedente Legislatura.
Alla luce del nuovo quadro normativo statutario sopra richiamato e nelle more di adeguamento della norma di attuazione di cui al comma 3bis dell’articolo 6 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, si ritiene di non procedere alla nomina di un nuovo organismo di valutazione. In tali circostanze, appare comunque necessario trasmettere direttamente alla Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto 2014 della Provincia, con riferimento alla gestione degli enti riferita all’esercizio finanziario 2013, i dati e le informazioni corrispondenti a quelli trasmessi in sede di parifica del rendiconto 2013 con riferimento alla gestione degli enti riferita all’esercizio 2012.
E’ peraltro obiettivo della Giunta provinciale proseguire comunque, oltre che nella vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti in esame, anche nell’analisi della gestione finanziaria/economico patrimoniale degli stessi.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1) di non procedere, per le ragioni in premessa indicate, alla nomina di un nuovo organismo di valutazione di cui all’articolo 20 della L.P. n. 7 del 1997;
2) di disporre la trasmissione alla Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto 2014 della Provincia, dei dati e delle informazioni relative alla gestione degli enti del sistema territoriale provinciale integrato riferita all’esercizio finanziario 2013 corrispondenti a quelli trasmessi in sede di parifica del rendiconto 2013 con riferimento alla gestione degli enti riferita all’esercizio 2012.
TITOLO VI DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL (FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE)
Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2014 | Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2015 |
Titolo VI | Titolo VI |
Finanza delle regione e delle province | Finanza delle regione e delle province |
Art. 69 | Art. 69 |
1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. 2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali; c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite; d) omissis | 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso. 2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali; c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite; d) omissis |
Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. 30 novembre 1989, n. | |
386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre | |
2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo) e | |
dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190. | |
Art. 70 | |
1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata. | invariato |
Art. 71 | |
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge. | invariato |
Art. 72 | invariato |
1. Le province possono stabilire imposte e tasse | |
sul turismo. | |
Art. 73 | Art. 73 |
1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle | 1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle |
Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2014 | Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2015 |
materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri. 1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale | materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri. 1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni. |
Articolo così sostituito dall'art. 10 della l. 30 novembre 1989, n. | |
386 (l'art. 12 della stessa legge detta alcune disposizioni | |
transitorie relative alle modificazioni), modificato dall'art. 2, | |
comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e dall'art. 1, | |
comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190. In materia vedi le | |
sentenze della corte costituzionale 6 febbraio 1969, n. 7, 14 | |
luglio 1986, n. 191, 2 marzo 1987, n. 62, 15 dicembre 2010, n. | |
357, 25 novembre 2011, n. 323 e 12 gennaio 2012, n. 2, nonché | |
l'ordinanza 24 marzo 1988, n. 360. | |
Art. 74 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti. | invariato |
Art. 75 | Art. 75 |
1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa; b) omissis c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto | 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa; b) omissis c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province; d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa |
Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2014 | Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2015 |
dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali; f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici. 2. omissis | all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali; f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati; g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici. 2. omissis |
Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. 30 novembre 1989, n. | |
386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre | |
2009, n. 191 (vedi anche il comma 108 di quest'ultimo articolo) e | |
dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (vedi | |
anche il comma 411 di quest'ultimo articolo). In materia vedi le | |
sentenze della corte costituzionale 23 febbraio 1994, n. 52, 6 | |
luglio 2007, n. 256 e 6 giugno 2012, n. 142. | |
Art. 75 bis | Art. 75 bis |
1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province. 2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale. 3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica. | 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province. 2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale. 3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica. 3 bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi |
Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2014 | Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2015 |
dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, é riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10 bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. | |
Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre | |
2009, n. 191 (vedi anche i commi 110 e 111 di quest'ultimo | |
articolo) e modificato dall'art. 1, comma 407 della l. 23 dicembre | |
2014, n. 190. | |
Art. 76 - Art. 77 | invariato |
omissis | |
Art. 78 | invariato |
omissis | |
Art. 79 | Art. 79 |
1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato | 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a |
Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2014 | Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2015 |
anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Xxxxx restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti. 4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5. | decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi |
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dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. 4 bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, é pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 4 ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, é rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro é ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente é considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 4 quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province |
Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2014 | Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2015 |
accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma. 4 quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4 sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province é versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo é autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione. 4 septies. É fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. |
Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2014 | Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2015 |
4 octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti | |
Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107 della l. 23 | |
dicembre 2009, n. 191 (vedi anche i commi 117-125 di | |
quest'ultimo articolo) e modificato dall'art. 1, comma 407 della l. | |
23 dicembre 2014, n. 190. In materia vedi le sentenze della corte | |
costituzionale 15 luglio 1986, n. 195, 5 aprile 2013, n. 60, 19 | |
luglio 2013, n. 221, 13 novembre 2013, n. 263, 10 marzo 2014, n. | |
40, 2 aprile 2014, n. 72, 16 aprile 2014, n. 99 e 15 maggio 2014, | |
n. 127. | |
Art. 80 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale. 2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. 3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio. 4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti | invariato |
Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2014 | Testo coordinato con le modificazioni della legge di stabilità 2015 |
dall'ordinamento dell'Unione europea. Articolo già sostituito dall'art. 7 della l. 30 novembre 1989, n. 386, modificato dall'art. 2, comma 107 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 e così sostituito dall'art. 1, comma 518 della l. 27 dicembre 2013, n. 147. In materia vedi la sentenza della corte costituzionale 20 dicembre 2002, n. 533. | |
Art. 81 | |
Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. | invariato |
Art. 82 | |
1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. | invariato |
Art. 83 | |
La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. | invariato |
Art. 84 | invariato |
I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo. La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione |
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vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente. Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti. Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente. Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale. Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata. Art. 85 Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte | invariato |
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del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione. Art. 86 Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni. | invariato |
20.01.2015