GARA1511
GARA1511
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA (LOTTO 1)
Numero Gara X.X.XX. 6053109 LOTTO 1 ‐ CIG 6268121913
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
X.X. 00000000000 - X. XXX 00000000000
Sede legale amministrativa e operativa: Altre sedi operative:
Xxx Xxxxxxxxxx, 0/0 - 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX) Tel. +39 000.0000000 - Fax +39 000.0000000
Xxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Tel. +39 00.000000
Xxx xxx Xxxx, 0/X - 00000 Xxxx Tel. +39 00.000000
INDICE
Art. 1 Oggetto del contratto 3
Art. 2 Proprietà e segretezza 3
Art. 3 Risoluzione e recesso 4
Art. 4 Responsabilità e coperture assicurative 4
Art. 5 Cauzione definitiva 4
Art. 6 Direttore dell’esecuzione del contratto 4
Art. 7 Corrispettivo dell’accordo quadro 4
Art. 8 Adeguamento dei prezzi 5
Art. 9 Fatturazione e pagamenti 5
Art. 10 Spese contrattuali 6
Art. 11 Cessione del contratto e sub appalto 6
Art. 12 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo Cineca 6
Art. 13 Interpretazione del contratto 6
Art. 14 Controversie 6
Art. 15 Clausola di chiusura 6
SCHEMA DI CONTRATTO
Tra le parti:
Cineca Consorzio Interuniversitario, sede legale xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0 - 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX), C.F. e numero iscrizione CCIAA 00317740371, P.IVA 00502591209 in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, C.F. FRRMLE62P03A944P, di seguito Cineca
e
, sede legale , C.F.
e P.IVA
in persona di
, C.F. , di seguito “Esecutore”.
Art. 1 Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto l’esecuzione di servizi di vigilanza armata nella sede principale di Bologna (Casalecchio di Reno) e nelle sedi operative di Roma e Milano (Segrate) per la durata di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi.
Allo scopo di garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità, il Cineca si riserva in modo unilaterale l’opzione di prolungare l’accordo quadro per il periodo necessario all’aggiudicazione di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo massimo di sei mesi alle stesse condizioni previste dal presente.
Art. 2 Proprietà e segretezza
I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente accordo quadro, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di Cineca, ne è pertanto vietato l’utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. L’Esecutore s’impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il Cineca, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell’espletamento della fornitura. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata dell’accordo quadro e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione della fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.
Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale al Cineca o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.
L’Esecutore s’impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative alla attività svolta dal Cineca.
L’Esecutore s’impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.
Resta inteso che l’Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto del Cineca e ove consenso vi fosse resta inteso che l’Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a
semplice richiesta del Cineca, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal Cineca, alla loro distruzione.
L’Esecutore s’impegna a non assumere personale del Cineca sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale dell’accordo quadro.
Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per Cineca sia il trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizioni di terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse.
Art. 3 Risoluzione e recesso
Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Xxxxx.
Art. 4 Responsabilità e coperture assicurative
L’Esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai lavori eseguiti, potessero derivare ai beni immobili e mobili del Cineca, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del Cineca. Prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, come previsto dall’art. 125 del DPR 207/2010, l’Esecutore dovrà produrre una polizza assicurativa stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che deve recare espressamente il vincolo a favore del Cineca, con massimale unico non inferiore a € 500.000,00; tale polizza dovrà comprendere anche una garanzia RCT-RCO con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro e di
€ 500.000,00 per persona.
Art. 5 Cauzione definitiva
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del Cineca, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06, a garanzia degli impegni contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.
Art. 6 Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Xxxxxxx Xxxxx. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Xxxx. Xxxxx Xxxxx.
Il Direttore dell’esecuzione sovrintende e vigila sull’osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione dell’accordo quadro, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del Cineca le circostanze determinanti l’applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.
Il Direttore dell’esecuzione o suo delegato è il referente per l’Esecutore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura.
Art. 7 Corrispettivo dell’accordo quadro
Il corrispettivo sarà quello presente nell’Offerta Economica dell’Esecutore.
L’importo annuale ammonta a € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) oltre IVA di legge:
a) € 169.020,00 (euro centosessantanovemilaventi/00) oltre IVA di legge, per servizi;
b) € 980,00 (euro novecentoottanta/00) oltre IVA di legge per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e non è ammessa alcuna revisione.
Art. 8 Adeguamento dei prezzi
Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, allo scadere dei 36 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, verrà effettuata una revisione dei prezzi con contestuale adeguamento degli stessi.
Art. 9 Fatturazione e pagamenti
A verifica positiva dell’accertamento da parte di Cineca dei servizi (art. 307, c. 2 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.), l’Esecutore ha diritto di emettere regolare fattura corredandola con il dettaglio dei servizi erogati.
La liquidazione delle fatture (d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.) avverrà:
a) entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime (in caso in cui le fatture stesse siano inviate successivamente all’esito dell’accertamento).
b) o, alternativamente, entro 30 giorni dall’accertamento (in caso in cui le fatture siano inviate antecedentemente all’esito dell’accertamento).
Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione.
Le fatture devono riportare l’indicazione del codice CIG della presente procedura ed essere riferite ad attività svolte nell’anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell’anno di esecuzione.
I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all’Esecutore:
BANCA | |
IBAN | |
codice SWIFT/ BIC |
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, l’Esecutore dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:
Cognome | Nome | Nato a | Nato il | Codice Fiscale |
L’Esecutore s’impegna a rendere note al Cineca, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per il Cineca. Il Cineca si riserva di risolvere per grave inadempimento il
presente accordo quadro in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
Trova applicazione l’art. 6 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. in materia di DURC.
Art. 10 Spese contrattuali
L’Esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Cineca.
Art. 11 Cessione del contratto e sub appalto
E’ fatto divieto all’Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che il Cineca si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
È consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del Cineca.
Art. 12 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo Cineca
L’Esecutore, s’impegna a rispettare e applicare ogni idoneo comportamento a norma del decreto legislativo 231/01 come disciplinato in apposito regolamento interno, dichiara di conoscere il Codice Etico e rilascia espressamente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini delle attività istituzionali del Cineca.
L’Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e governo delle attività interne, degli incarichi e delle collaborazioni con persone fisiche esterne, delle esternalizzazioni a operatori economici presente sul sito internet del Cineca.
Art. 13 Interpretazione del contratto
Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.
Art. 14 Controversie
Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.
Art. 15 Clausola di chiusura
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.