Contract
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1604 DEL 30/08/2022 | |
STRUTTURA PROPONENTE: UOC E-PROCUREMENT | |
OGGETTO: | Indizione a seguito di indagine esplorativa di mercato di una T.D. XXXXXX nei confronti della ditta Digit Consulting S.r.l. ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 avente ad oggetto la fornitura di storage per la sicurezza informatica e per il progetto del network degli Holter della Asl Viterbo, per un importo presunto pari ad € 26.000,00 iva esclusa. |
Estensore : Xxxxx Xxxxxxxx | |
Il direttore amministrativo Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx in data 19/08/2022 | |
Il direttore sanitario Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in data 29/08/2022 | |
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in data 19/08/2022 | |
Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di effica di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Responsabile del procedimento Il Direttore Ad Interim Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxx Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Xxxxx Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Xxxxxx in data 18/08/2022 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx in data 18/08/2022 | |
Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO | |
Il presente atto si compone di n° 7 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale. |
OGGETTO: | Indizione a seguito di indagine esplorativa di mercato di una T.D. XXXXXX nei confronti della ditta Digit Consulting S.r.l. ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 avente ad oggetto la fornitura di storage per la sicurezza informatica e per il progetto del network degli Holter della Asl Viterbo, per un importo presunto pari ad € 26.000,00 iva esclusa. |
IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
VISTO l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. 77/2021 e in particolare l’art. 51 del medesimo convertito con Legge 108/2021;
VISTO il DPCM 24 dicembre 2015 rubricato «Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi», che individua le categorie di beni e servizi che, ove superino determinate soglie di importo, devono essere acquisite in forma centralizzata, mediante ricorso a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;
VISTO l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al comma 449, prevede che per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria «[…] Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni- quadro stipulate da Consip S.p.A.» e, al comma 450, prevede che «Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]» ed inoltre che «[…] il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. […]»;
PREMESSO che con nota prot. n. 26705 del 04/04/2022 veniva richiesto dalla UOC P.V.P.I.S.I. l’acquisto di storage per la sicurezza informatica e per il progetto del network degli Holter, depositata agli atti della proponente UOC;
TENUTO CONTO che nella successiva nota prot. n. 48239 del 23/06/2022, ad integrazione della nota di cui al pcv, venivano individuate, a seguito indagine di mercato effettuata del Dirigente UOS Gestione Informatica, tre ditte alle quali inviare richiesta di disponibilità di storage per la sicurezza informatica e per il progetto del network degli Holter e preventivo di spesa;
TENUTO CONTO che la richiesta di disponibilità veniva inviata alle tre ditte indicate con note prot.
n. 51916/2022, n.511918/2022 e n.51919/2022, agli atti della scrivente UOC, e perveniva risposta entro il termine assegnato solo dalla ditta Digit Consulting S.r.l, la quale è risultata congrua relativamente ai requisiti tecnici richiesti a seguito di valutazione da parte del Dirigente UOS Gestione Informatica;
VISTI gli atti di gara consistenti in Condizioni Particolari di Contratto, Patto d’integrità e Modello nomina responsabile trattamento dati personali, allegati al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’espletamento di una TD con la ditta Digit Consulting
S.r.l. ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 avente ad oggetto la fornitura di storage per la sicurezza informatica e per il progetto del network degli Holter Asl Viterbo come richiesto dalla UOC P.V.P.I.S.I.;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio risulta indispensabile e che la ditta Digit Consulting
s.r.l. è stata individuata dal Dirigente UOS Gestione Informatica in quanto tecnicamente idonea ai fini della fornitura di che trattasi nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui al Codice degli Appalti Pubblici trattandosi di acquisto “ex novo”;
TENUTO CONTO che l’acquisizione de qua, in considerazione della relativa categoria merceologica e della soglia di valore stimata, non è soggetta agli obblighi di acquisto in forma aggregata di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato «Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi»;
TENUTO CONTO che non sussistono Convenzioni Consip attive né in corso di predisposizione inerenti la fornitura di cui al presente atto;
DATO ATTO che gli affidamenti in oggetto danno luogo a transazioni soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, si provvederà successivamente a richiedere il Codice Identificativo di Gara;
DATO ATTO che la spesa complessiva presunta per l’intera fornitura del servizio sarà pari a € 26.000,00 iva esclusa e che l’impegno di spesa verrà richiesto all’aggiudicazione per l’effettivo importo e per il periodo di competenza;
PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
PROPONE
di disporre l’indizione, a seguito di indagine esplorativa di mercato, di una T.D. XXXXXX nei confronti della ditta Digit Consulting S.r.l. ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 avente ad oggetto la fornitura avente ad oggetto la fornitura di l’acquisto di storage per la sicurezza informatica e per il progetto del network degli Holter della Asl Viterbo, per un importo presunto pari ad € 26.000,00 iva esclusa, come da Condizioni Particolari di Contratto in allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale;
di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’intera fornitura sarà pari a € 26.000,00 iva esclusa (€ 31.720,00 iva inclusa al 22%) e che l’impegno di spesa verrà richiesto all’aggiudicazione per l’effettivo importo e per il periodo di competenza;
di nominare R.U.P. del presente provvedimento e della relativa procedura di gara la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx, Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement, conferendo mandato alla medesima per tutti i successivi incombenti di legge, intendendosi ivi comprese tutte le attività necessarie all’affidamento ed alla formalizzazione negoziale dello stesso;
di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dirigente UOS Gestione Informatica Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, demandando ad esso i compiti di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali siano realizzate in conformità dei documenti contrattuali, dando facoltà allo stesso di nominare uno o più assistenti cui affidare, per iscritto, una o più delle attività di competenza.
IL DIRETTORE AD INTERIM UOC E-PROCUREMENT
Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx
Il DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri previsti:
• dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
• dall’art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;
nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Xxxxxxx approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;
VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE AD INTERIM del
UOC E-PROCUREMENT
PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
D E L I B E R A
di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Azienda ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx
Proposta firmata digitalmente dal sostituto Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Proposta firmata digitalmente
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente
ATTO DI DESIGNAZIONE E NOMINA
DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – di
[indicare il SOGGETTO ESTERNO]
quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, effettuati tramite le attività individuate dalla indicare LA DELIBERA E/O DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/ATTIVITA’
denominata
[OGGETTO DELLA DELIBERA E/O DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO/ATTIVITA’].
PREMESSO CHE
L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede legale in Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, 00, C.A.P. 01100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 0145557956, rappresentata legalmente dal Direttore Generale pro tempore Dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxx in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito “Azienda o “ASL di Viterbo” o “Titolare del Trattamento”), tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente;
- il Titolare del Trattamento stesso intende designare la [società/azienda/associazione] quale “Responsabile del trattamento dei dati personali” in ragione delle attività effettivamente svolte nell’ambito dell’esecuzione del [servizio/attività] sopra meglio specificato/a;
- la [società/azienda/associazione] in persona del legale rappresentante pro tempore [indicare il nominativo] ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere all’incarico meglio specificato negli artt. 4 numero 8 e 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- il Titolare del Trattamento intende definire ed individuare i compiti e le responsabilità spettanti ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016;
- la sottoscrizione del presente atto da parte della [società/azienda/associazione] nella persona del suo legale rappresentante, comporterà l’integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima [società/azienda/associazione]
Tutto ciò premesso,
il Titolare del Trattamento Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, come sopra, nella sua qualità individuata dagli artt. 4 numero 7 e 24 del Regolamento (UE) 679/2016,
DESIGNA e NOMINA
la [società/azienda/associazione] con sede legale in città alla via- cap partita IVA , in persona del legale rappresentate pro tempore [indicare il nominativo], in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito “Società”), quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito “Responsabile”) nei limiti degli obblighi assunti con [delibera/provvedimento aziendale di affidamento del servizio] meglio precisato nelle premesse che si considerano parte integrante ed efficace del presente atto.
ARTICOLO 1 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’Azienda, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce nello specifico, che la [società/azienda/associazione] in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza garantiscano la tutela dei diritti dell’interessato e che i suddetti requisiti e siano tali da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.
La [società/azienda/associazione] stessa in ragione delle attività effettivamente svolte nell’ambito dell’esecuzione del servizio sopra specificato si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possano sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.
ARTICOLO 2 – SUB RESPONSABILE
Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento e più precisamente:
- quando la Società intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, è tenuta a richiedere l’autorizzazione scritta al Titolare del Trattamento stesso, con congruo preavviso, inviando comunicazione all’indirizzo PEC [indicare PEC AZIENDA], almeno 30 giorni prima.
Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento.
Nel caso in cui l’altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall’art. 82 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 679/2016.
È fatto salvo il caso in cui si dimostri che l’evento dannoso non è imputabile all’altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall’art. 82 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 679/2016.
ARTICOLO 3 - DURATA DEL TRATTAMENTO
La presente designazione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine del servizio.
Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.
Il Titolare del Trattamento dichiara, inoltre, di riservarsi, ai sensi dell’art. 28 comma 3 lettera h) del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, ciò al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.
ARTICOLO 4 – NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell’oggetto della convenzione gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati: [barrare la/e casella che interessa/no LA MAGGIOR PARTE DEI TRATTAMENTI svolti sono non automatizzati]
natura del trattamento dei dati: automatizzata
non automatizzata
€ entrambe
finalità del trattamento: [barrare la/e casella che interessa/no ed eventualmente modificarla, aggiungere eventuali ulteriori finalità]
sanitaria (medicina preventiva, medicina del lavoro, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali ed interesse pubblico nel settore della sanità pubblica – articolo 9, paragrafo 2, lettera h) e paragrafo 3 nonché articolo 9, paragrafo 2, lettera i) del Regolamento UE 679/2016
€ ricerca scientifica (articolo 9, paragrafo 2, lettera j) ed articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016)
€ altre finalità Nello specifico
€ finalità specifica
ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI
In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie: [barrare la/e casella che interessa/no ed aggiungere eventuali ed ulteriori tipologie]
Personali Particolari
€ Genetici
€ Biometrici
€ Dati relativi alla salute
€ Giudiziari
Per le seguenti categorie di interessati:
€ Dipendenti
€ Pazienti (Soggetti vulnerabili) Minori
Accompagnatori e terzi legittimanti
ARTICOLO 6 - ISTRUZIONI
La società/associazione, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 comma 3 lettera a) del Regolamento (UE) 679/2016, di seguito riportate, e si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettarle nell’esecuzione dell’incarico affidato:
a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall’Azienda, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, delle norme di legge vigenti e dei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall’autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro Articolo 29);
b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali/convenzionali indicate in premessa, attenendosi alle prescrizioni di legge ed alle previsioni del contratto/convenzione medesimo/a;
c) non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate, non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento.
La [società/azienda/associazione] in ragione delle attività effettivamente svolte nell’ambito dell’esecuzione del servizio sopra specificato, in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati, così come previsto dall’art. 28 paragrafo 3 ultimo comma del Regolamento (UE) 679/2016.
Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d’ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:
per il Titolare del trattamento – Azienda Sanitaria Locale di Viterbo: (indicare i riferimenti e scegliere ed individuare le voci che meglio si aggradano al contratto/convenzione in essere)
1. DPO per i profili di protezione dei dati;
2. Il Responsabile per i profili informatici;
3. Dec per i profili contrattuali;
4. Il direttore della U.O. …per i profili organizzativi/applicativi
Per il Responsabile esterno del trattamento – [società/azienda/associazione]
1. Eventuale DPO o responsabile privacy per i profili di protezione dei dati;
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici;
3. ufficio Contratti per i profili contrattuali
4. eventuale soggetto per i profili organizzativi/applicativi
ARTICOLO 7 – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO
Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai dati personali ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.
La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.
Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l’elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.
Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all’ Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all’indirizzo [indicare PEC AZIENDA]
Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all’Azienda stessa, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate.
La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento sono considerate grave inadempimento è costituiscono condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., come previsto dall’art. 14 del presente atto.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
a) formazione
Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (come individuate ai sensi del precedente art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.
b) vigilanza
Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull’operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;
c) misure tecniche
Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del/la sopramenzionato/a contratto/convenzione;
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall’Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.
Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;
d) trattamento presso il responsabile esterno
Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.
Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall’autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di
lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall’art. 28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.
e) patto di riservatezza
Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli eventuali Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per l’Azienda.
Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza del seguente tenore:
“Il sottoscritto …. dipendente del Responsabile esterno del trattamento in relazione al trattamento dei dati effettato dal medesimo Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere riservata ed a non comunicare a terzi o diffondere le notizie, informazioni ed i dati appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell’esecuzione del contratto di lavoro intercorrente con il Responsabile esterno del trattamento, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede obbligo di rivelare o di riferire alle pubbliche autorità.
Sono informato ed acconsento alla trasmissione di copia della presente dichiarazione al Titolare del trattamento. Data e firma”
ARTICOLO 9 – AMMINISTRATORI DI SISTEMA
Il Responsabile esterno del trattamento, ove ciò fosse previsto, al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell’ambito del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), e successive modifiche e integrazioni, per l’attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.
In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto ed in modo individuale gli amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.
Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l’elenco degli Amministratori di sistema con l’elenco delle funzioni ad essi attribuite.
Tali designazioni ed il relativo patto di riservatezza, di cui al precedente articolo 8 del presente accordo, dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all’ Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all’indirizzo [indicare PEC AZIENDA]
Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all’Azienda stessa, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.
La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento sono considerate grave inadempimento è costituiscono condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., come previsto dall’art. 14 del presente atto.
Controllo e registrazione degli accessi ai dati
Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.
Il Responsabile esterno del trattamento ha l’obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli “access log” in archivi immodificabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.
Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l’operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive
richieste dall’autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.
Comunicazione e diffusione di dati
Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall’Autorità Giudiziaria, in tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.
ARTICOLO 10 – RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l’esercizio dei diritti dell’interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l’Autorità Garante per la protezione dei dati nell’espletazione delle sue funzioni.
Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell’artt. 12 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l’evasione nei termini previsti dalla legge.
ARTICOLO 11 – CANCELLAZIONE DEI DATI AL TERMINE DEL TRATTAMENTO
Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.
In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.
Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
ARTICOLO 12 – DATA BREACH
In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile esterno si impegna ad informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12/… ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC all’ Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all’indirizzo [indicare PEC AZIENDA]
È fatto comunque salvo il caso in cui tale situazione avvenga in giorno prefestivo e/o festivo, e per il quale è in corso di predisposizione una specifica procedura, in ambito aziendale, che sarà oggetto di apposita comunicazione.
Il Responsabile deve assistere il Titolare avviando un’analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l’anomalia e alla compilazione della “Scheda Evento” utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:
- data evento, anche la data presunta di avvenuta violazione;
- data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;
- fonte segnalazione;
- tipologia violazione e di informazioni coinvolte;
- descrizione evento anomalo;
- numero interessati coinvolti;
- numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;
- indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;
- indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;
- sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.
Una volta condotta l’analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un’analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all’esito dell’accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull’evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC all’ Azienda Sanitaria Locale di Viterbo all’indirizzo [indicare PEC AZIENDA] tempestivamente e non oltre 12/… ore dalla conoscenza della violazione, al recapito sopra indicato del Titolare.
L’evento deve essere inserito in un apposito Registro delle violazioni.
Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.
Il Responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all’Autorità Controllo compente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).
ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON L’AUTORITA’ DI CONTROLLO, IL GARANTE
Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:
- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l’attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.
ARTICOLO 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 c.c.
Il Titolare del Trattamento dichiara di riservarsi la facoltà di risolvere il rapporto di servizio, con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte del Responsabile delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e quando la medesima società, in via esemplificativa ma non esaustiva:
- abbia violato il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché l’obbligo di non trattare i dati oggetto del servizio per finalità diverse da quelle previste dal servizio medesimo;
- abbia violato le sopra riportate istruzioni;
- abbia perso i requisiti di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016.
ARTICOLO 15 – MANLEVA CONTRATTUALE
Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da tale trattamento dei dati personali di cui al servizio di cui all’oggetto.
ARTICOLO 16 – NORMA DI CHIUSURA
La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata del servizio.
Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
Luogo e data
Per l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo Il Direttore Generale
Dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxx Per la [società/azienda/associazione] Responsabile Esterno
Dott.
Allegato 1
Data Breach Modello Scheda evento
Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza | |
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione | |
Fonte segnalazione | |
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte | |
Descrizione evento anomalo | |
Numero interessati coinvolti | |
Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione | |
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili | |
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione |
Luogo e data
Capitolato tecnico per acquisto di dispositivi Storage materiale e servizi correlati per il potenziamento del datacenter Aziendale
1. Introduzione e contesto di riferimento
Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto di fornitura e le caratteristiche dei correlati servizi di consegna, installazione, configurazione, avviamento e manutenzione.
Scenario Operativo
L’attuale infrastruttura informatica installata presso il CED della ASL di Viterbo si fonda sull’utilizzo delle seguenti tecnologie:
è presente un Data Center basato su un server Blade Fujitsu BX900 su storage (SAN) Fujitsu DX90 dotato di un sistema di backup LTO20/40. Il Serve Blade Fujitsu, interfacciato con rete LAN attraverso uno switch Cisco 6500 (di prossimo upgrade con tecnologia Cisco Nexus), è composto da 12 Lame e da varie unità di storage per una quantità di spazio occupato di circa 70 TB.
Gli ambienti operativi sono stati virtualizzati utilizzando la piattaforma basata sulla tecncologia software VMware 6.0 e 6.7.
Il server blade e gli storage attualmente connessi sono installati all’interno di rack standard 19” dietro i quali sono posizionati i condizionatori di tipo industriale che permettono un adeguato raffreddamento dell’ambiente circostante.
I sistemi operativi maggiormente utilizzati sono:
• Red Hat Enterprise Linux; CentOS, Ubuntu
• Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016
I dispositivi oggetto di fornitura dovranno obbligatoriamente integrarsi ed essere compatibili con gli attuali sistemi deputati al controllo dell'infrastruttura tecnologica, al fine di ridurre l'impegno gestionale, salvaguardare il valore degli investimenti preesistenti e, più in generale, contenere i costi di esercizio. Si evidenzia che l’infrastruttura di storage viene gestita e controllata mediante la suite vmware.
La manutenzione Hardware del Server Blade non è oggetto del presente appalto, in quanto coperta da altro contratto, mentre la gestione e l’installazione dei due storage, oggetto del presente appalto, dovrà essere gestita dal Fornitore.
2. Oggetto dell’appalto
Gli obiettivi del presente appalto sono quelli di garantire l’approvvigionamento di:
• Dispositivi hardware e software con relativi servizi di consegna, installazione e configurazione;
• Servizi di manutenzione hardware, software e assistenza tecnica per un periodo di almeno 24 mesi;
Nei paragrafi che seguono, vengono descritti nel dettaglio, sulla base della suddivisione sopra evidenziata, l’oggetto della fornitura, la durata dell’appalto, il luogo di esecuzione ed i requisiti minimi in relazione ai dispositivi e servizi richiesti.
2.1 Specifiche tecniche della fornitura
✓ Fornitura di n. 2 storage di rete NAS
o N. 1 con capacità 70 TB netti - (base asta € XX - € XX IVA Inclusa)
o N. 1 con capacità 30 TB netti (base asta € XX - € XX IVA Inclusa)
I dispositivi dovranno essere nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, contenuti nella loro confezione originale.
La Asl di Xxxxxxx potrà richiedere al Costruttore le opportune verifiche per documentare l’origine dei prodotti forniti tramite il loro serial number al fine di poter utilizzare, successivamente al periodo richiesto di assistenza e manutenzione calcolato in mesi 24, i servizi del Costruttore per la risoluzione di eventuali problemi sui prodotti stessi.
La soluzione proposta dovrà poter operare in maniera regolare e senza errori in ambienti (DataCenter) con temperatura ambientale compresa fra 15°C e 35°C ed una umidità ambientale relativa (senza condensa) compresa fra 20% e 70% e dovrà essere alimentabile tramite impianto monofase a 230V, in grado di operare in presenza di un intervallo di alimentazione compreso tra i 200V minimi e 240V massimi.
La soluzione proposta dovrà inoltre:
• essere montata su rack standard 19” ed essere munita di tutti gli accessori necessari all’installazione.
• garantire il pieno rispetto delle normative vigenti di sicurezza e garanzia di corretto funzionamento.
• essere fornita di ogni elemento, connettori e cavi necessari al pieno e corretto funzionamento di quanto offerto.
Dovranno essere forniti tutti i software di gestione, le licenze software, le licenze hardware necessarie ad usufruire di tutte le funzionalità offerte. Ogni dispositivo dovrà inoltre garantire elevati livelli di affidabilità evitando qualsiasi "Single Point of Failure": tutti gli elementi critici (alimentatori, ventole di raffreddamento, supervisor, backend connectivity tra schede) dovranno essere ridondati e di tipo hot-swap.
Di seguito sono evidenziate le caratteristiche minime (valide per singolo storage) che devono possedere i dispositivi di storage:
CPU AMD Ryzen™ 3 1200 4-core/4-thread processor, burst up to 3.4 GHz Architettura CPU 64-bit x86
Unità di floating point
Motore di crittografia AES-NI (Advanced Encryption Standard-New Instructions) Memoria di sistema DDR4 UDIMM : 32 GB
Slot di memoria: almeno 4 x UDIMM DDR4 anche per eventuali espansioni future Memoria Flash 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Unità bay 16 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” Compatibilità unità Dischi rigidi:
✓ SATA da 3,5”
✓ SATA da 2,5”
✓ SSD SATA da 2,5”
Sostituzione componenti principali a caldo Supporto accelerazione
cache SSD: 2 hdd da 500 gb GPU pass-through
Porta Gigabit Ethernet (RJ45)
Porta 10 Gigabit Ethernet 2 porte 10GbE SFP+ SmartNIC Wake on LAN (WOL)
Jumbo Frame Slot PCIe 4
Slot 1: PCIe Gen 3 x4
Slot 2: PCIe Gen 3 x8 o PCIe Gen 3 x4* Slot 3: PCIe Gen 3 x4 Slot 4: PCIe Gen 3 x8 o PCIe Gen 3 x4**
Porta USB 3.2 Gen 1
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
Fattore di forma e dimensioni Montaggio su rack 3Ut
Indicatori LED HDD 1-16, Stato, LAN, Stato porta di espansione dell’archiviazione Pulsanti Alimentazione, Ripristino
Temperatura operativa 0 - 40 °C (32°F - 104°F) Temperatura del NAS -20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27˚C (80,6˚F)
Unità di alimentazione 500W (x2), 100-240V
n. 4 sfp 10gb Consumo energetico:
Modalità operativa, tipica 136,45 W Ventola di sistema: 4 da 92mm, 12VCC Avviso di sistema Cicalino
Si evidenzia che il numero di HDD da inserire deve essere calcolato in modo tale da ottenere rispettivamente per i 2 storage 70 TB netti e 30 TB netti.
2.2 Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica
Il Servizio di Manutenzione e assistenza tecnica ha l’obiettivo di gestire e risolvere le malfunzioni e i guasti subiti dai dispositivi oggetto del servizio e si applica sia alla componente Hardware che alla componente Software dei suddetti dispositivi.
Il fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari per il periodo su indicato (24 mesi) a decorrere dalla data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo.
Durante il periodo di garanzia dovrà altresì essere assicurato il perfetto e costante funzionamento dei prodotti forniti comprensivi di periferiche, accessori, parti di ricambio nonché di ogni altro componente che dovesse essere necessario per il regolare e corretto funzionamento del sistema in parola.
Fermo restando quanto sopra, si precisa che:
• Per Manutenzione Xxxxxxxxxx s’intende la diagnosi e l’eliminazione del malfunzionamento Hardware e Software da tutte le componenti dei dispositivi, compresa la loro sostituzione con parti di ricambio o, se necessario, la sostituzione dell’intero dispositivo, per ripristinarne il perfetto stato di funzionamento.
• Per Manutenzione Evolutiva, invece, s’intende l’attività volta ad assicurare il costante aggiornamento del firmware relativo all’Hardware e al Software oggetto del servizio, con la conseguente fornitura degli aggiornamenti successivi, compresi eventuali interventi di manodopera necessari a tale adeguamento.
• ASSISTENZA TELEFONICA E DA REMOTO
Le richieste di assistenza dovranno essere garantite mediante un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica che il fornitore dovrà comunicare alla ASL in fase di avvio dell’esecuzione del contratto.
L’apertura di una chiamata mediante numero telefonico e/o posta elettronica dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Tali richieste dovranno essere prese in carico entro 2 (due) ore naturali e consecutive dall’apertura della richiesta di assistenza.
In particolare, relativamente agli interventi di manutenzione correttiva, il concorrente deve garantire, a seconda della tipologia di problema determinata e ad insindacabile giudizio della ASL, la completa risoluzione del malfunzionamento nei termini di seguito indicati:
• soluzione entro 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione, per malfunzionamenti e/o vulnerabilità che bloccano l’attività sull’intero Sistema;
• soluzione entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla segnalazione, per altre tipologie di malfunzionamenti e/o vulnerabilità. Per questa seconda tipologia di segnalazioni, qualora la soluzione della problematica emersa non sia immediatamente applicabile, verrà comunicato da parte del concorrente alla ASL i tempi di ricerca e di applicazione della soluzione stessa.
Si sottolinea che è interamente a carico del concorrente la determinazione della causa del problema, l’individuazione del guasto ed il ripristino della piena funzionalità del sistema.
.
CARATTERISTICHE GENERALI | |
Denominazione | Descrizione |
Componenti di ricambio | Le eventuali sostituzioni necessarie dovranno avvenire utilizzando parti originali. |
Software | Per Software si intendono tutti le componenti di firmware, drivers di sistema operativo, agenti, utilities, interfacce utente e console di management necessari al funzionamento delle componenti Hardware. |
2.3 Servizi di consegna e installazione specialistica sui prodotti offerti
Si precisa che la fornitura (comprensivo di consegna e installazione) dovrà avvenire presso la sede del servizio interessato (Data Center – CED) e dovrà essere del tipo “chiavi in mano” e quindi completa di lavori di collegamento, montaggio ed installazione, degli eventuali allacciamenti nonché di tutti gli accessori e i componenti e quant’altro necessario per un corretto ed immediato utilizzo dei prodotti offerti sono altresì inclusi i servizi di configurazione dello storage all’interno del datacenter centrale.
Relativamente agli aspetti legati alla configurazione dello Storage, considerata la delicatezza dello stesso, il fornitore dovrà garantire una risorsa adeguata che dovrà:
- Avere un profilo “senior”;
- Avere acquisito specifiche competenze con una esperienza minima di 10 anni sulla soluzione proposta;
- Erogare la consulenza in lingua italiana.
La Asl di Viterbo si riserva la facoltà di verificare le competenze delle risorse utilizzate, tramite l’invio da parte dell’appaltatore del curriculum delle stesse, prima e durante lo svolgimento delle singole attività, e di chiederne la sostituzione nel caso in cui le competenze dichiarate e/o espresse non fossero giudicate adeguate al raggiungimento degli obiettivi posti.
2.4 Modalità di Esecuzione
La fornitura e l’installazione dei dispositivi deve essere effettuata entro 20 giorni dalla stipula del Contratto salvo diversa indicazione o accordi presi con la Asl.
I relativi servizi di manutenzione hardware e software avranno la durata di almeno 24 mesi decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo, come attestato dal relativo verbale.
2.5 Sicurezza delle informazioni e Privacy
✓ Non disclosure agreement
L’Appaltatore garantisce che il personale proprio e dell’eventuale subappaltatore tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente all’esecuzione del Contratto.
✓ Divieto di copia, riproduzione, asportazione
E’ in ogni caso vietata la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione ed ogni altra forma di uso non autorizzato di informazioni o documenti della Asl DI Viterbo, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
✓ Controllo accessi
Il Fornitore si impegna ad accettare le modalità stabilite dalla Asl Di Viterbo per il controllo degli accessi logici agli ambienti di sviluppo, test e produzione. Il Fornitore si impegna altresì a garantire un pari livello di sicurezza anche per gli accessi ai propri sistemi.
✓ Sicurezza della rete e protocolli sicuri
Il Fornitore si impegna ad utilizzare, nelle comunicazioni elettroniche con la Asl di Viterbo protocolli e dispositivi di rete o comunicazione adeguatamente sicuri in relazione alla tipologia dei dati trattati ed alla criticità dei servizi forniti (utilizzo SSL per trasmissione dati sensibili o critici, protocollo https per l'accesso ai servizi web); tali attività verranno concordate con il DEC durante la fase esecutiva del contratto.
✓ Amministratori di sistema
Il Fornitore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni, in materia di Amministratori di Sistema, previste dalla normativa vigente. Il Fornitore provvederà inoltre a designare l'AdS in base agli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, corrispondenti alle attività affidate con il contratto
2.6 Penali
Messa in produzione
• Per ogni giorno naturale consecutivo rispetto a quanto previsto in Capitolato per le attività di messa in produzione, una penale pari all’1 per cento (1 per cento) del corrispettivo complessivo, I.V.A. esclusa.
Assistenza telefonica da parte della stazione appaltante:
• Per ogni ora naturale consecutiva rispetto a quanto previsto in Capitolato per la presa in carico della chiamata da parte della stazione appaltante, una penale pari al 5 per mille (cinque per mille) del corrispettivo complessivo, I.V.A. esclusa.
Manutenzione correttiva e adeguativa
• Per ogni ora lavorativa rispetto a quanto previsto in Capitolato per la risoluzione di problemi bloccanti, una penale pari all’8 per mille (otto per mille) del corrispettivo complessivo, I.V.A. esclusa;
• Per ogni ora lavorativa rispetto a quanto previsto in Capitolato per la risoluzione di problemi non bloccanti, una penale pari all’5 per mille (cinque per mille) del corrispettivo complessivo,
I.V.A. esclusa.
2.7 Verifica di conformità/collaudo
CARATTERISTICHE GENERALI: INSTALLAZIONE E COLLAUDO | |
Denominazione | Descrizione |
Luogo di esecuzion e | Le attività di installazione e collaudo dei dispositivi oggetto di fornitura dovranno essere effettuate dall’Appaltatore presso la sede centrale della Asl di Viterbo dove è installato il Data Center Aziendale – Cittadella della Salute in Xxx Xxxxxx Xxxxx 00 |
Attività previste per installazione | Successivamente alla consegna verranno avviate dall’Appaltatore le attività di installazione, configurazione e avviamento, intese come: • Installazione dei dispositivi completi di tutti i componenti previsti; • Prima accensione e verifica del funzionamento; • Configurazione; • Verifica delle funzionalità; • Aggiornamento del firmware ove previsto; • Test di funzionamento. |
Attività previste per collaudo | La Asl richiederà entro 15 giorni dal termine dell’installazione l’avvio del collaudo, che dovrà essere completato entro 10 giorni dalla data di richiesta. Il collaudo consiste nella verifica di conformità dei dispositivi con le caratteristiche tecniche e con le funzionalità indicate nella documentazione di gara, dichiarate in sede di offerta tecnica dall’Appaltatore e descritte nella manualistica d’uso. Il collaudo si intende positivamente superato solo se i dispositivi oggetto della verifica risultino funzionare correttamente ed erogare le performance richieste. Delle operazioni effettuate verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dal referente tecnico della Asl e controfirmato dal Fornitore. La data del suddetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di collaudo), a sostituire i dispositivi, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, pena l’applicazione delle penali. Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità e i termini di cui sopra; in caso di esito negativo di detto secondo collaudo, la Asl, oltre a poter applicare le relative penali, previste nel contratto, e fatto salvo il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto il relativo contratto. Al termine del collaudo verrà redatto, in contradditorio, il “verbale di collaudo”, in cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni: • Data e luogo dell’installazione; • Serial number, codice articolo e descrizione dei dispositivi installati; • Descrizione delle operazioni e dei test effettuati; • Descrizione degli eventuali problemi/malfunzionamenti riscontrati; • Descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi/malfunzionamenti riscontrati. Suddetto verbale deve essere sottoscritto dal responsabile della Asl e dal referente incaricato dal Fornitore. Tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore. Il personale che svolgerà il servizio di Installazione e Xxxxxxxx deve avere esperienza pregressa di almeno 10 anni nei servizi oggetto del contratto da comprovare mediante la presentazione del curriculum vitae entro 30 giorni dall’aggiudicazione |
definitiva. E’ in ogni caso responsabilità del fornitore assicurare che le suddette attività siano eseguite a regola d’arte, nel rispetto delle best practice di installazione e configurazione indicate dai vendor, anche al fine di mantenere inalterata la garanzia dei dispositivi. | |
U.O.C. E-PROCUREMENT
Via Xxxxxx Xxxxx, 15 - 01100 Viterbo
Direttore ad interim Dr.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx
Referente di gara:
e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx.xx
PROT. N. VITERBO,
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI STORAGE PER LA SCIUREZZA INFROMATICA E PER I LRPOGETTO DEL NETWORK DEGLI HOLTER PER LA ASL VITERBO
Sommario
1. OGGETTO 3
2. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI, RINNOVI E IMPORTO STIMATO APPALTO 3
Durata 3
Opzioni e rinnovi 3
Importo stimato appalto 3
3. RICHIESTA CHIARIMENTI E SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 4
4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 4
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 5
BUSTA AMMINISTRATIVA-TECNICA (Contenente sia la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che la DOCUMENTAZIONE TECNICA) 5
BUSTA OFFERTA ECONOMICA 8
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 8
7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 8
7.1 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 8
8. AGGIUDICAZIONE 9
9. STIPULA CONTRATTO MEPA 9
10. PENALI 10
11. REVISIONE DEI PREZZI 11
12. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 11
13. RECESSO 11
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
15. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 13
16. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 13
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE | XXX XXXXXX XXXXX, 00 | |
VITERBO PARTITA IVA 01455570562 | 01100 VITERBO TEL. x00 0000 0000 |
17. LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
14
18. PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI 14
1. OGGETTO
Oggetto della presente procedura è fornitura di storage per la sicurezza informatica e per il progetto del network degli Holter della Asl Viterbo, per un importo presunto pari ad € 26.000,00 iva esclusa.
La presente procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021, viene svolta tramite trattiva diretta XXXXXX, in ottemperanza all’articolo 1, comma 130, della la legge di stabilità 2019 (legge del 30 dicembre 2018, n. 145), nei confronti della ditta Digit Consulting S.r.l.
La presente procedura è identificata all’ANAC con CIG ;
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la dr.ssa Xxxxx Xxxxxx.
Le caratteristiche tecniche e le prestazioni richieste sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato alle presenti condizioni di contratto.
2. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI, RINNOVI E IMPORTO STIMATO APPALTO
Durata
Trattandosi di fornitura di attrezzature con relativa garanzia sulle stesse, il contratto avrà durata fino alla validità della garanzia delle attrezzature offerte.
Importo stimato appalto
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è quindi il seguente:
BASE D’ASTA SOGGETTA A RIBASSO | € 26.000,00 |
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 0,00 |
EVENTUALI OPZIONI E MODIFICHE (fino a max € 40.000,00) – (Art.106, c.1°, lett. a), del Codice) | € 0,00 |
TOTALE XXXXXXX XXXXXXX COMPLESSIVO | € 26.000,00 |
al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il Concorrente dovrà formulare la propria offerta sulla base delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato e dei livelli di servizio anch’essi dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico allegato alle presenti condizioni di contratto, formulando un ribasso rispetto al valore a base d’asta.
Non sarà ammessa Offerta in aumento rispetto al valore posto a base d’asta.
Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00).
La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8°, del Codice.
3. RICHIESTA CHIARIMENTI E SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le modalità e itermini indicati sulla piattaforma STELLA.
4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il concorrente dovrà compilare il DGUE, in formato elettronico, tramite qualsiasi portale o piattaforma disponibile o tramite qualsiasi documento word disponibile su internet secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 1) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indicando la quota percentuale delle prestazioni che intende subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente compila le seguenti parti:
lett. a);
lett. b) – fatturato annuo generale (ultimi tre esercizi finanziari), fatturato annuo specifico (ultimi tre esercizi finanziari);
lett. c) – elenco di forniture/servizi analoghi, effettuati negli ultimi tre anni, nel settore di attività oggetto del presente affidamento.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4°, del Codice, l’ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale (fatta eccezione della bibliografia scientifica che può essere presentata anche in lingua inglese).
3. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:
▪ documentazione amministrativa;
▪ documentazione tecnica;
▪ offerta economica;
▪ dettaglio dell'offerta economica.
4. Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana. In caso di indisponibilità della documentazione richiesta in lingua italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua originale corredata da traduzione, nelle modalità sopra descritte.
BUSTA AMMINISTRATIVA-TECNICA (Contenente sia la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che la DOCUMENTAZIONE TECNICA)
Nella Documentazione Amministrativa dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
1. una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità,
a) dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni indicate nelle presenti condizioni di contratto;
b) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventualmente relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
c) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
d) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
e) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68 del 12/3/1999, con indicazione dell’Ufficio del Lavoro competente;
f) comunica, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
g) dichiara di autorizzare questa ASL al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
h) dichiara l’iscrizione alla CCIAA;
i) comunica i dati necessari per la richiesta telematica del DURC (matricola aziendale INPS, codice cliente INAIL e codice ISTAT);
j) dichiara l’impegno a rilasciare idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016 oppure in sede di offerta presentare nel dettaglio tecnico-economico anche l'indicazione della percentuale di sconto, ovvero il prezzo scontato, sulla base del quale la Stazione Appaltante si riserverà di esonerare dalla presentazione della garanzia (ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii) che sarà oggetto di apposita accettazione discrezionale da parte
della Stazione Appaltante sulla base di vari elementi quali a titolo esemplificativo: la tipologia di fornitura, la solidità del fornitore, l’unica consegna, l’avvio in urgenza etc.. .;
k) dichiara di accettare quanto previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U00289/2017 e U00504/2017;
l) comunica il canale NSO ovvero PEC sul quale inviare gli ordinativi elettronici;
m) dichiara di aver preso visione dell’allegato modello denominato “Atto di designazione e Nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati” e di impegnarsi a compilare e sottoscrivere il suddetto atto solo in caso di aggiudicazione;
2. Patto d’integrità obbligatoriamente e debitamente compilato, timbrato e firmato dal Legale Rappresentante e/o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l’offerente medesimo e caricato a sistema;
3. DGUE debitamente compilato e caricato a sistema in file .pdf;
4. PASSOE;
5. Copia del Pagamento contributo ANAC (se previsto);
6. Copia Documento d’identità del Legale Rappresentante e/o del soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l’offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale.
NB: Con riguardo alle sopra dettagliate documentazioni, che dovranno essere contenute nella Documentazione Amministrativa, si rappresenta che, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Nella Documentazione Tecnica dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
1) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità
a. dichiara che il contratto avrà efficacia per tutta la durata della garanzia del materiale hardware informatico offerto;
b. dichiara che le caratteristiche tecniche del materiale offerto sono rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico;
c. comunica il cronoprogramma dei tempi di consegna delle attrezzature e dell’avvio del sistema (comprensivo di tutte le integrazioni richieste nonché del collaudo delle attrezzature e dell’intero sistema) e della formazione;
Si precisa che il tempo massimo per l’avvio dell’intero sistema, come specificato nel capitolato tecnico, non deve superare 90 gg. solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto MePa.
d. Attestazione della disponibilità delle parti di ricambio delle attrezzature offerte per almeno 8 anni dalla consegna;
2) una relazione illustrativa, in lingua italiana, da cui risulti la descrizione particolareggiata, il tipo e le caratteristiche tecniche del materiale informatico offerto e di qualsiasi accessorio, con allegati depliants illustrativi anch’essi in lingua italiana, con indicati gli aspetti
tecnico-funzionali del materiale proposto e/o schede tecniche del prodotto offerto, rigorosamente, in lingua italiana;
3) un piano dettagliato per il servizio di assistenza e manutenzione per l’intera durata del periodo di garanzia del sistema e delle singole apparecchiature offerte, della quale dovrà essere indicata la durata, che non può essere inferiore alla durata minima richiesta specificata nel capitolato tecnico, con particolare riferimento alle modalità di intervento, ai tempi di intervento dalla chiamata in caso di guasto, nonché alla risoluzione del guasto. È’ necessario che vengano indicate anche le parti eventualmente escluse dalla garanzia stessa.
4) Piano dettagliato per il servizio di assistenza e manutenzione per il periodo post- garanzia;
5) Elenco di tutti i materiali di consumo legati alle apparecchiature (carrelli, tablet medicali, stampanti di braccialetti) con l’indicazione se trattasi di materiali di consumo di tipo dedicato (esclusivi) o reperibili sul libero mercato.
6) Elenco di tutti i consumabili legati alle apparecchiature con l’indicazione se trattasi di consumabili di tipo dedicato (esclusivi) o reperibili sul libero mercato;
7) Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante e/o del soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l’offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale;
Nel caso in cui la documentazione tecnica sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, codesta ditta dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione “di cortesia” della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo.
La Documentazione Tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti.
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso allegare relativa procura) scegliendo una delle seguenti modalità:
- Firma digitale della cartella zippata contenente tutti i file .pdf non firmati digitalmente;
- Firma digitale su tutti file .pdf caricati a sistemi non contenuti in una cartella zippata;
- Firma digitale della cartella zippata contenente tutti i file .pdf anch’essi firmati digitalmente.
Si precisa che la firma digitale deve essere rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28dicembre 2000, n. 445.
BUSTA OFFERTA ECONOMICA
Nella Documentazione Economica, oltre all’offerta telematica generata automaticamente dal sistema, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
1) l’offerta economica, su carta intestata, quotando i prezzi unitari di tutti le attrezzature e gli accessori offerti, nonché il prezzo unitario delle singole integrazioni richieste;
2) il costo complessivo dell’appalto comprensivo di tutte le voci di cui sopra.
3) L’offerta economica inoltre dovrà inoltre contenere:
a) costi della manodopera e oneri aziendali dell’Operatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, c. 10°, del Codice;
b) Canone annuale per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia;
c) Costo unitario nominale di tutte le attrezzature fornite;
d) Prezzi di listino dei materiali di consumo e/o consumabili legati alle attrezzature offerte con indicata la percentuale di sconto applicata a questa Stazione Appaltante;
e) dichiarazione di congruità dei prezzi indicati nell’offerta rispetto ai valori di mercato indicando quelli eventualmente praticati in gare recentemente espletate da altre aziende sanitarie pubbliche con la specifica indicazione dei destinatari (denominazione e indirizzo).
Le voci di cui al punto 3 lett. b), c), e d) non saranno calcolate sul prezzo complessivo del presente affidamento.
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’Appalto sarà affidato per l’intera fornitura previa verifica delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte nonché dei relativi servizi di assistenza e manutenzione offerti ai sensi dell’art. dell’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della L. 108/2021.
7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Le operazioni della procedura si svolgeranno presso la sede dell’ASL di Viterbo, UOC E- Procurement, sita in Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx contemporaneamente all’attivazione della seduta pubblica sul STELLA..
La valutazione dell’Offerta pervenuta sarà svolta dalla S.A., come di seguito si riporta:
- Apertura ed esame della BUSTA amministrativa (contenente sia la doc. xxx.xx che la doc. tecnica) ed esame della stessa da parte del RUP Per la fase amministrativa e del Direttore UOC Politiche di valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Sviluppo dei sistemi Informatici per la parte di competenza tecnica;
- Apertura dell’offerta economica e conseguente proposta di affidamento.
7.1 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO
Contestualmente alla proposta di affidamento l’ASL procederà alla verifica dei prescritti requisiti attraverso la piattaforma telematica di cui questa ASL, ad oggi, si avvale ovvero attraverso il sistema AVCPASS dell’ANAC.
L’ASL potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale.
8. AGGIUDICAZIONE
1. L’aggiudicazione verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 8 delle presenti condizioni di contratto.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara, che all’esaurimento della procedura, l’Offerta verrà conservata in modalità telematica dall’ASL nello stato in cui si trova al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario attraverso PEC ovvero mail ovvero fax, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora l’Offerta risultasse non conveniente o inidonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12°, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3°, del Codice.
9. PENALI
Vedere paragrafo 2.6 del capitolato tecnico.
Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
L’ASL di Viterbo notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale.
L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
10. REVISIONE DEI PREZZI
Relativamente alla revisione dei prezzi si rimanda all’articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici “.
La revisione dei prezzi disciplinata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è da ritenersi applicabile a seguito di apposita istruttoria.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
Ai fini dell'opponibilità all’Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Xxxxxxx cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.
L’Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
12. RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l’Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all’Appaltatore.
L’Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Il recesso dovrà essere comunicato dall’Azienda all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. Il presente Xxxxxxxxx si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1453 e 1456 c.c., e nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Direttore Generale del 18 gennaio 2018, n. 33 nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Azienda;
j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
k) frode nell’esecuzione del Contratto;
l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
m) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Azienda.
10. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
11. In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda.
12. L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il presente Contratto in caso di messa in esercizio di un nuovo sistema, in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l’offerta.
13. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
14. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.
15. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI
Per quanto riguarda gli ordini:
Per la fornitura di quanto richiesto questa ASL emetterà ordinativo sul sistema amministrativo/contabile aziendale in un’unica soluzione, per l’importo complessivo della fornitura che verrà trasmesso tramite NSO comunicato da codesta ditta.
Per quanto riguarda la fatturazione:
L’Appalto, complessivamente inteso, verrà remunerato a seguito di ricevimento fattura e collaudo con esito positivo.
Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e solo successivamente alla consegna di quanto fornito:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK
DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO.
Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CIG e il numero dell’ordinativo di fornitura. La mancata indicazione del CIG e del numero ordine in fattura comporterà il rifiuto della stessa.
I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.
16. LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
1. Il rapporto contrattuale di cui all’Appalto sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione delle prestazioni oggetto di affidamento, l’efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1453 e 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1453 e 1456 c.c..
17. PRECISAZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI
1. L’ASL si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione relativa all’oggetto della fornitura.
2. L’ASL si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della procedura qualora, a suo insindacabile giudizio, non reputi l’offerta presentata conveniente o congrua.
3. Il fornitore potrà rispondere alla TD offrendo al Punto Ordinante beni abilitati e, dunque, presenti nel proprio catalogo, al momento della risposta alla TD.
4. Questa Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla verifica di avvenuta abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento agli articoli offerti nella proposta di offerta anche facendo ricorso ad informazioni fornite da CONSIP e/o dal Gestore del Sistema.
5. Per le controversie, sia relative alla procedura sia derivanti dalla sua esecuzione, il Foro competente è quello di Xxxxxxx.
6. Per quanto non espressamente disciplinato con le presenti condizioni di contratto, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. nonché le norme del Codice Civile.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx
FR
Allegati:
1) Capitolato tecnico;
2) Patto d’integrità;
3) Bozza Atto di designazione e nomina Responsabile Esterno Trattamento dei dati