Atleta BARBONI ARIANNA
Atleta XXXXXXX XXXXXXX
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. PALLAVOLO FONDI
La Commissione Tesseramento composta da:
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Presidente)
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx (Vice Presidente)
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Componente)
Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Componente)
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Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito dell’istruttoria e della riunione fissata per il 14 Dicembre 2011 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede
PREMESSO CHE
- con lettera raccomandata a.r. del 5-7.10.2011, l’atleta Xxxxxxx Xxxxxxx (matricola FIPAV n. 2611599) – per il tramite del padre Xxxxxxx Xxxxxxxxx e della madre Xxxxxxxx Xxxxxxxx esercenti sulla stessa la potestà genitoriale – ha chiesto in via amichevole alla A.S.D. Pallavolo Fondi (numero di matricola FIPAV 12.58.50), lo scioglimento del vincolo per giusta causa poiché: A) i genitori medesimi mai avrebbero sottoscritto il modello di tesseramento
presso il sodalizio, B) l’atleta non sarebbe stata sottoposta a visita medica per la stagione 2011-2012.
Con ricorso del 27.10.2011, la giocatrice – sempre per il tramite dei genitori – ha adito Codesta Commissione per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa, rilevando come dalla mancata effettuazione della visita medica deriverebbe l’invalidità del tesseramento dell’atleta poiché la costituzione del vincolo tra giocatrice e sodalizio sarebbe subordinata alla regolarità della certificazione medica in parola.
Con memoria difensiva del 7.11.2011 la A.S.D. Pallavolo Fondi, si è costituita in giudizio per resistere alla domande della ricorrente e per sentir dichiarare il rigetto delle medesime.
In particolare il sodalizio ha contestato gli assunti di controparte sia per quanto attiene la mancanza delle firme dei genitori sul modello di tesseramento sia per quanto riguarda il mancato espletamento della rituale visita medica per l’anno 2011-2012. Quanto al primo punto il sodalizio ha affermato che il padre e la madre dell’atleta sono da sempre (circa quattro anni) al corrente della circostanza che la figlia milita nella ASD Pallavolo Fondi giacchè hanno sempre accompagnato la minore all’attività agonistica presso le strutture della resistente ed ha ricordato come il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx abbia per circa 20 anni fatto parte di detta società prima nella veste di giocatore e poi come tecnico.
In ordine al possesso della certificazione medica, la ASD Pallavolo Fondi ha rilevato che per la stagione 2011-2012 la giocatrice non ha mai partecipato
ad alcuna delle attività agonistiche del sodalizio (allenamenti e partite) e che comunque alla stessa, in data 7.11.2011, è stata inviata rituale convocazione a visita medica a mezzo racc. AR stante gli infruttuosi tentativi esperiti per le vie brevi.
- alla riunione del 14 Dicembre 2011 hanno presenziato l’atleta personalmente, accompagnata dal padre e dalla madre ed il Presidente del sodalizio Xxxxx Xxxxxxxx;
- il componente della Commissione avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ha introdotto la discussione effettuando una breve relazione;
- la Presidente della CTA avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx ha invitato le parti alla discussione chiedendo ad entrambe se vi fossero possibilità di un accordo bonario. A tale proposito il sodalizio ha precisato di essere disponibile a concedere il prestito annuale all’atleta per andare a giocare con la società Volley Terracina, società indicata dalla giocatrice, mentre i genitori della sig.a Xxxxxxx Xxxxxxx hanno dichiarato di rifiutare il prestito in questione, rendendosi – semmai – disponibili a concedere alla società ASD Pallavolo Fondi un indennizzo per lo svincolo;
- durante la discussione le parti si sono riportate alle eccezioni, deduzioni e richieste rassegnate nei propri scritti difensivi. I genitori della giocatrice hanno confermato di aver sempre avuto conoscenza del fatto che la figlia era tesserata con la società resistente e che per la stagione in corso ella non ha mai partecipato all’attività agonistica con la ASD Pallavolo Fondi;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Dalla lettura degli scritti difensivi di ognuna delle parti e da quanto riferito dalle stesse in udienza, questa Commissione ritiene, infatti, che non ricorrano, quanto alla fattispecie in esame, gli estremi di cui all’art. 35 del
R.A.T. (Regolamento Affiliazione e Tesseramento).
In riferimento al primo motivo di doglianza avanzato dalla ricorrente (mancata sottoscrizione da parte dei genitori del modulo di tesseramento) valga quanto segue.
Pur stigmatizzando il comportamento del Presidente del sodalizio, il quale non ha provveduto a far sottoscrivere il modulo in questione ad almeno uno dei genitori, dalla istruttoria e dalla discussione in udienza è emerso come sia il padre che la madre della giocatrice siano stati sempre a conoscenza (quindi già dal primo tesseramento) che la figlia era affiliata con la ASD Pallavolo Fondi ed infatti hanno confermato di averla accompagnata ripetutamente a tutte le attività agonistiche e non del sodalizio. Del resto lo stesso sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx ha confermato di aver collaborato per circa vent’anni con la ASD Xxxxxxxxx Xxxxx e dunque appare assolutamente inverosimile che sia lui che la moglie fossero all’oscuro della nascita e del perdurare del vincolo associativo per cui è causa.
Pertanto, in presenza di simili comportamenti concludenti ed ammissioni da parte dei genitori della ricorrente, può essere pacificamente ritenuto che
la mancata sottoscrizione dei genitori del modulo di tesseramento non sia configurabile come motivo di nullità e/o annullabilità dello stesso ma come mera irregolarità, dunque sanabile, senza che dalla stessa derivi la sanzione dello svincolo coatto dell’atleta.
Anche il secondo motivo di ricorso (mancata effettuazione della visita medica) non è fondato.
Dall’istruttoria svolta e dalle affermazioni concordi delle parti in udienza, Codesta Commissione ha potuto conoscere che l’atleta non è stata sottoposta a visita medica per la stagione 2011-2012 ma che la stessa è stata convocata dalla società per detta visita prima per le vie brevi e successivamente con missiva del 7.11.2011 e che comunque la sig.a Xxxxxxx Xxxxxxx – per quanto attiene la stagione in corso – non ha mai partecipato ad alcuna delle attività agonistiche della ASD Pallavolo Fondi.
E dunque, pur incombendo sul sodalizio l’onere di provvedere a sottoporre alla visita medica di idoneità ogni atleta proprio in virtù della sottoscrizione anche in tal senso del modulo di tesseramento da parte del sodalizio stesso, non può altresì negarsi che, in ogni caso, l’affiliato che non abbia potuto adempiere a tale dovere possa scongiurare la sanzione dello scioglimento del vincolo per giusta causa evitando che l’atleta partecipi all’attività sportiva e pertanto garantendo che quest’ultimo non prenda parte ad allenamenti o partite con le proprie formazioni.
Nel caso di specie, anche a causa del deteriorarsi dei rapporti tra le parti in causa, la ASD Pallavolo Fondi non ha adempiuto a tale obbligo anche per il
fatto che la sig.a Xxxxxxx Xxxxxxx non si è più recata nella stagione in corso presso alcuna delle strutture del sodalizio, ma, almeno, la resistente si è potuta giovare della circostanza che la giocatrice per l’anno 2011-2012, mai ha partecipato ad allenamenti o partite con detto sodalizio e per tale fatto può, quindi, ritenersi scriminata la condotta della ASD Pallavolo Fondi, la quale – peraltro – ha dimostrato di aver convocato formalmente a visita l’atleta con lettera del 7.11.2011.
P.Q.M.
La Commissione Tesseramento Atleti:
- respinge il ricorso proposto dalla sig.a Xxxxxxx Xxxxxxx – per il tramite dei genitori - disponendo l’incameramento della tassa versata dall’atleta e la restituzione di quella corrisposta dal sodalizio.
Affissione albo 23 dicembre 2011
X.xx Il Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo
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