PREC 41/13/L
Parere n.165 del 23/10/2013
PREC 41/13/L
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n.) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla SPEDSERVICE s.r.l. – “Procedura aperta ai sensi del D.Lgs.
163/2006, finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di trasporto “Non valori” per gli stabilimenti di Roma e Foggia” – Importo a base di gara
€ 4.800.000,00, numero 2 Lotti, pubblicazione bando 07.08.2012 – S.A.: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Art. 83 bis, commi 1 e 2, 4 e 4 bis, Legge n. 133/2008 e s.m.i.; Art. 115, Dlgs. n. 163/2006 e
s.m.i. Criterio di aggiudicazione “prezzo più basso” - Offerta inferiore alla tariffa minima di riferimento - Esclusione dell’operatore economico.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 15.01.2013 è pervenuta l’istanza in epigrafe con la quale la società SPEDSERVICE s.r.l., con riferimento alla “Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di trasporto “Non valori” per gli stabilimenti di Roma e Foggia”, contesta la propria esclusione disposta per aver offerto per la componente di cui alla Tariffa A2 il ribasso del 21,50%, superiore rispetto al ribasso massimo ammesso (pari a 9,09%), secondo la previsione contenuta nel Disciplinare di gara, a pag.32, Titolo II, Paragrafo 4 – “Criterio di aggiudicazione”.
Ed invero tale disposizione della lex specialis prevede che “In ogni caso non potranno essere prese in considerazione offerte che, relativamente al servizio di trasporto indicato nella componente 2, al netto del ribasso d’asta, risulteranno inferiori a quelle pubblicate dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’art. 83 bis c.1 e 2, c.4 e 4 bis della L. 133/2008.
NB : Al fine dell’attribuzione del punteggio della componente 2 (TARIFFA A2) per entrambi i Lotti, le tariffe di riferimento per la verifica della congruità dello sconto, sono pubblicate con prot. N° 18/OS/CGA del 13.06.2012 reperibili sul sito: http:www.consulta-autotrasporto- xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx-0/xxxxxxxxxxxx_xxxxx-00/”.
Sostiene l’istante che:
a. in relazione alla percentuale di ribasso offerta con riferimento alla Tariffa “A”, per trasporti a carico completo, per dedicati e per collettame, non distinti e non quantificati in Disciplinare, per i quali l’offerente poteva attribuire solo un unico ribasso, lo sconto dallo stesso proposto era valido e conforme alla normativa in vigore;
b. Il Titolo II, Paragrafo 4 succitato non troverebbe applicazione quale regola di gara in quanto le tariffe minime da applicare per ogni singolo servizio sono stabilite in modo inderogabile dall’art. 83 bis della Legge 133/2008;
c. la percentuale di sconto massimo ammesso, pari a 9,09%, poteva trovare applicazione qualora non fosse stato fatto alcun riferimento ai costi minimi ma soltanto a prezzi proposti a base di gara;
d. nessuno dei ribassi proposti dalle società partecipanti è ammissibile, in quanto i costi minimi sono aggiornati mensilmente.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e la società GEODIS ZUST XXXXXXXXXX S.p.A., aggiudicataria definitiva, sono state formalmente avvisate dell’istruttoria con nota di questa Autorità prot. n. 25027 del 06.03.2013.
La società non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
La S.A., con la nota del 15.03.2013, ha ribadito la legittimità del proprio operato, richiamando il disposto dell’art. 83 bis della L. 133/2008 succitata nonché la lex specialis di gara (in particolare, il Titolo II, Paragrafo 4, del Disciplinare di gara), allegando apposita Tabella in cui sono riportate le tariffe minime pubblicate dall’Osservatorio, quelle a base d’asta e quelle derivanti dall’applicazione dei ribasso offerto dall’istante.
Ritenuto in diritto
Il quesito sottoposto all’Autorità riguarda la legittimità o meno della esclusione dell’impresa SPEDSERVICE S.r.l. dalla procedura indicata in oggetto, per aver offerto un ribasso che applicato alla tariffa posta a base d’asta ha determinato un’offerta inferiore alla tariffa di riferimento, in violazione alle disposizioni di legge e di gara.
Occorre pertanto esaminare la lex specialis di gara e il quadro normativo di riferimento. Diversamente da quanto sostenuto dall’impresa esclusa, il Disciplinare di gara, a pag. 32, con riferimento ai “Criteri di aggiudicazione”, prevedeva espressamente, per il “servizio di trasporto indicato nella componente 2”, che non potevano essere prese in considerazione le offerte che, al netto del ribasso d’asta, risultassero inferiori a quelle pubblicate dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’art. 83 bis c.1 e 2, 4 e 4 bis della Legge 133/2008 e s.m.i.
La norma da ultimo citata, al comma 4, prevede che: “Al fine di garantire la tutela della sicurezza
stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto … l’importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell’ambito degli accordi volontari di settore … pubblicati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della loro entrata in vigore … ”; disponendo al successivo co. 4-bis che: “Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto… determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l’Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4”.
Ebbene, legittimamente ed in conformità alla ratio della norma la S.A. ha richiamato nella lex specialis le disposizioni di cui all’art. 83 bis sopra richiamato sancendo l’inammissibilità delle offerte non conformi alle stesse, nonché espressamente l’illegittimità delle offerte inferiori ai limiti prefissati secondo le modalità sopra descritte, e prevedendo correttamente la rivalutazione annuale del corrispettivo, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n.163/2006 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenze n. 4362 del 19.07.2011 e n. 504 del 1°.02.2012).
Come attestato dalla tabella allegata, sub doc. 2), alla nota di chiarimenti della Stazione appaltante, risulta che l’impresa ha violato le disposizioni sopra richiamate, offrendo un ribasso notevolmente inferiore al minimo previsto, con conseguente legittimità dell’esclusione dalla procedura di gara in questione.
In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla specifica normativa di settore ed alla lex specialis l’esclusione dalla gara della SPEDSERVICE S.r.l.
I Consiglieri Relatori: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Il Presidente: Xxxxxx Xxxxxxx
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2013 Il Segretario: Xxxxx Xxxxxxxx