ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 2020
ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 2020
POLIZZA CONVENZIONE N. 02/0803/ 2020
INTEGRATIVA ALLA POLIZZA CONVENZIONE AGEVOLATA N. 01/0803/2020 RISCHI NON AGEVOLATI
(In caso di contrasto tra la polizza Convenzione e le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione prevale quanto riportato nella polizza Convenzione)
Spett.le
CONDIFESA ROMAGNA - FORLI' - CESENA E RIMINI XXX XXXXX XXXXXXXX, 000
00000 XXXXXX (XX)
Con la sottoscrizione della presente Polizza Convenzione tra Assicuratrice Milanese S.p.A. ed il Consorzio di Difesa indicato in indirizzo si prende atto che Assicuratrice Milanese S.p.A. presta agli associati del predetto Consorzio le singole coperture assicurative mediante l’emissione di un’adesione integrativa alla Polizza Collettiva Agevolata sopra richiamata il cui testo e Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione si intendono qui integralmente richiamate e confermate.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante l’emissione di un’adesione integrativa che, se debitamente sottoscritto dall’Assicurato e dall’Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Consorzio, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione.
1. Decorrenza della garanzia
La decorrenza della garanzia per ogni singola adesione integrativa farà riferimento al singolo certificato di assicurazione di cui forma parte integrante.
2. Termine di accettazione dei rischi
La garanzia dei rischi ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione della presente Polizza Convenzione, fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.
Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà:
- colture a ciclo autunno primaverile 31 maggio 2020
- colture permanenti 31 maggio 2020
- colture a ciclo primaverile 30 giugno 2020
- colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio 2020
- colture a ciclo autunno invernale e vivaistiche 31 ottobre 2020
3. Garanzie integrative e franchigie prestate per:
• POLIZZA TIPO A – TIPO B – TIPO C Grandine e Vento forte
La copertura vale per tutti i certificati emessi, in applicazione alla Polizza Convenzione Agevolata, con garanzia Multirischio delle rese Tipologia A, B e C e la forma di franchigia prevista dall’art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Franchigia”:
a) relativamente ai prodotti: uva e cereali; per i soli danni causati dalla percossa della grandine e dal vento forte, superiori alla aliquota di franchigia del 10%, nel caso gli stessi siano esclusi dall’indennizzo della copertura agevolata, per l’applicazione della norma sulla soglia prevista all’art. 12 Soglia, e della franchigia applicata secondo l’art. 13 – Franchigia.
b) relativamente ai prodotti: barbatelle di vite, ciliegie, gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, lamponi, mirtillo, more, nesti di vite, peperoni, piante da frutta, piante di olivo, piante legnose ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppi, ribes, roverelle micorrizzate, sementiere, talee, vivai di mirtilli, vivai di ortensie, zucche ornamentali; per i soli danni causati dalla percossa della grandine e dal vento forte, superiori alla aliquota di franchigia del 20%, nel caso gli stessi siano esclusi dall’indennizzo della copertura agevolata, per l’applicazione della norma sulla soglia prevista all’art. 12 Soglia, e della franchigia applicata secondo l’art. 13 – Franchigia.
c) relativamente a tutti gli altri prodotti: per i soli danni causati dalla percossa della grandine e dal vento forte, superiori alla aliquota di franchigia del 15%, nel caso gli stessi siano esclusi dall’indennizzo della copertura agevolata, per l’applicazione della norma sulla soglia prevista all’art. 12 Soglia, e della franchigia applicata secondo l’art. 13 – Franchigia.
Il risarcimento dovuto in forza della presente assicurazione, limitatamente alle avversità grandine e vento forte, è pari alla differenza, se positiva, tra quanto dovuto a termini della presente copertura e quanto deve essere liquidato a termini del certificato agevolato collegato.
Tali danni devono essere accertati ed accettati dall’Assicurato ai sensi dell’art. 17 “Mandato del perito – Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Con la copertura assicurativa non agevolata, che si riferisce agli stessi prodotti, varietà e valori assicurati per Partita risultanti sul Certificato d’Assicurazione agevolato cui fa riferimento, la Società indennizza i danni provocati dai medesimi eventi assicurati sul certificato di assicurazione agevolato e richiamati sulla adesione integrativa, esclusivamente nel caso in cui i danni complessivi causato da tutti gli eventi garantiti, riferiti a ciascuna produzione assicurata per singolo Comune, non raggiungano una percentuale maggiore del 20% del valore assicurato, come stabilito dall’art. 12 – Soglia, art. 13 – Franchigia e art. 14 – limite di indennizzo – delle Condizioni Generali d’Assicurazione.
In tal caso viene indennizzato il danno relativo a ciascuna Partita assicurata, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi dei diversi eventi garantiti, in forma singola o associati tra loro.
RESTA INTESO CHE LE ALIQUOTE DI DANNO INDENNIZZATE CON LA COPERTURA AGEVOLATA NON POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE E INDENNIZZATE DALLA PRESENTE COPERTURA INTEGRATIVE E VICEVERSA.
4. Prezzi di assicurazione per quintale
Ai sensi del/i Decreto/i Ministeriale/i “determinazione valori mercuriali prezzi agricoli” valevole per la campagna 2020.
Le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato di prodotto o gruppo di prodotti.
5. Modalità assunzione dei rischi e compilazione adesioni integrative
Le adesioni delle garanzie integrative devono essere compilate in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata, riportando esattamente gli stessi prodotti e valori assicurati per partita risultanti dal certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento. Esse dovranno essere firmate dal Socio e dall’ Intermediario Assicurativo e tre copie delle stesse consegnate al Consorzio di Difesa per la convalida, che una volta convalidate provvederà a trattenersene copia e ritornare le restanti alla Società tramite l’Intermediario Assicurativo.
L’Intermediario assicurativo dovrà far pervenire al Consorzio i Certificati di Assicurazione entro quindici giorni dalla data di spedizione del Mod. A/500 nel quale sono inseriti.
Il Consorzio dovrà comunicare alla Società e per conoscenza all’Intermediario assicurativo, entro 15 giorni dalla data di notifica (modello A500) i certificati di assicurazione non accettati, motivando le ragioni.
Nel caso in cui il Consorzio non convalidi il corrispondente certificato di assicurazione agevolato, anche la relativa adesione integrativa deve intendersi annullata.
6. Computo e pagamento dei premi Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate e riportato sulle polizze riepilogative emesse dalla Società.
Il premio come sopra calcolato viene maggiorato dell’imposta di legge pari al 2,50%.
Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalate dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.
La Società prende atto dell’impegno del Consorzio di versare l’importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa:
- per la quota relativa a coperture del prodotto uva da vino e tutti gli altri prodotti il 05 dicembre 2020.
sul c/c intestato a:
“Assicuratrice Milanese S.p.A.”
IT 75 V 06230 12900 000041007232
Cod. IBAN:
Con la seguente causale:
Condifesa (cod .) (Nome breve con indicazione della Provincia) – Premi non agevolati 2020
Pagamenti oltre tale termine comporteranno l’applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di dicembre 2020 aumentata di 3 punti percentuali. La Società si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza Convenzione.
Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente Polizza Convenzione.
Una volta registrato l’incasso effettivo del premio, la Società emetterà regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.
7. Pagamento degli indennizzi
Verificata l’operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo al Socio aderente avente il diritto a partire dal 15/12/2020 ed entro e non oltre 15 giorni da detta data, salvo diversa volontà del Socio stesso.
Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio dovuto dal Consorzio nella sua totalità: premi agevolati e premi non agevolati.
Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi.
In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. Sarà cura dell’Intermediario Assicurativo accertarsi che il Socio abbia effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario imposte).
8. Insolvenza dei soci
Il Consorzio segnala entro il 5 Dicembre 2020 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. In tal caso la Società depositerà direttamente al Condifesa l’intero ammontare del risarcimento maturato, così come previsto dalla clausola di morosità contenuta nell’Autocertificazione debitamente sottoscritta dal Socio.
Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.
Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente con la Società.
9. Denunce di danno
Copia degli elenchi delle Denunce di danno sarà inviata a cura dell’Agenzia alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti della regolare documentazione relativa ai sinistri.
10. Art. 22 delle CGA – Assicurazione di prodotti già colpiti da avversità atmosferiche
Ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.
A) Xxxxx anterischio dichiarati
Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l’Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:
“L’Assicurato dichiara che la partite n. …… sono state colpite da ……. anterischio del ……. che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo.”
La Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall’origine lo stesso.”
B) Danni anterischio non dichiarati
Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da grandine e/o altri eventi in Garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando trattarsi di danno ante rischio non dichiarato (Art. 1892 del c.c.).
C) Corresponsione del premio
Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.
11. Perizia d’appello – Terzi periti
Di seguito riportiamo l’elenco dei nominativi dei professionisti terzi periti come previsto dall’art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione:
VALLI | Dott. | Xxxxxxx | Xxx Xxxxxx, 0 | 00000 | Xxxxxx Xxxxxx | |
PEZZI | Dott. Agr. | Attilio | Xxx Xxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxxx | 0531 740534 368 3710046 |
TAINO | Geom. | Giampiero | Xxx Xxxxx, 00 | 00000 | Xxxxx (XX) | |
MEGLIOLI | Dott. | Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxx, 0 | 00000 | Xxxxxxxxx (XX) | 0522 982517 355 6892884 |
RIGHI | Dott. | Iven | Xxx Xxxxxx Xxxx, 00 Xxxx. Xxxxxxx | 00000 | Xxxxxxxx (XX) | 0522 969774 |
ACTIS | p. a. | Piero | Xxx Xxxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxxxx | 0161 502434 355 5623083 |
BELLINGACCI | Dott. Agr. | Luca | X.xx Xxxxxxxx, 00 Xxxx. X. Xxxxxxx | 00000 | Xxxxxxx (XX) | 000 0000000 |
FOLLADOR | Dott. | Giovanni | Xxx Xxxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxx (XX) | 0438 893922 338 6094309 |
XXXXXXX | Xxxx. | Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxx, 00 | 00000 | Xxxxxx (XX) | 0881 662087 |
RANCATI | p. a. | Gianfranco | Xxx X. X. Xxxxxxx, 0 | 00000 | Xxxxxx (XX) | 0373 94223 338 8017242 |
RUSPI | Dott. Xxx. | Xxxxxxx | Xxxx. X. Xxxxxxx, 000 | 00000 | Xxxxxx (XX) | 000 0000000 |
Circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull’elenco nominativo dei Professionisti sopra riportato, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d’appello.
L’elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, fanno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell’elenco terzi periti, tenuto conto del prodotto interessato all’appello e della zone geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.
12. Modalità di indicazione della franchigia in caso di franchigia scalare per danni combinati (Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
I periti, in caso di attivazione della franchigia scalare come riportato nell’art. in oggetto, indicano sul bollettino di campagna la franchigia corrispondente al danno liquidato. In caso di danni ulteriori, sui bollettini successivi sarà applicata la franchigia corrispondente, che si intende ad ogni effetto sostitutiva di quella indicata in precedenza.
13. Consegna condizioni di assicurazione
Il Consorzio contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione, il Fascicolo Informativo e le Condizioni Generali e Speciali di Polizza impegnandosi a consegnare detta documentazione, direttamente o anche per il tramite degli Intermediari Assicurativi, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione.
14. Validità condizioni normative e tariffarie
Le Condizioni Normative e Tariffarie concordate saranno limitate alle produzioni assicurate degli associati del Consorzio, insistenti nei territori della Provincia/Regione in cui ha sede legale il Consorzio stesso.
Per le produzioni assicurate nei territori ubicati in altre Province, valgono le Condizioni Normative e tariffarie concordate con il Consorzio locale o, in mancanza di quest’ultimo, stabilite dalla Direzione della Compagnia.
Allegato 1 – Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione Allegato 2 - Tariffe e Franchigie
Allegato 3 - Criteri di sconto per presenza di impianti di protezione Allegato 4 – Prodotti di secondo raccolto
San Xxxxxxx sul Xxxxxx, lì
Assicuratrice Milanese S.p.A. Consorzio di Difesa
Allegato 1 – Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione
Condizioni Generali e Speciali di Assicurazioni valevoli per tutte le tipologie di Garanzie previste.
Allegato 2 - Tariffe e Franchigie
La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascuna Adesione integrativa in base ai singoli tassi per avversità, comune e prodotto riportati negli elaborati allegati.
Precisazioni:
Qualora il Consorzio adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio do competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.
Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 2 della Polizza Convenzione.
Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.
In caso di scelta di franchigia grandine e vento forte più elevata, purché non superiore al 30% e non riportata negli elaborati di cui sopra, la stessa sarà determinata nel modo seguente:
da franchigia 10% a 15% applicando uno sconto del 15%; da franchigia 10% a 20% applicando uno sconto del 27%; da franchigia 10% a 30% applicando uno sconto del 36%.
Per alcuni prodotti le franchigie riportate sulle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione possono essere modificate sulla base di accordi intercorsi nelle trattative con i singoli Consorzi di Difesa, in riscontro di quanto sopra può essere ritrovato nelle tariffe allegate.
Allegato 3 – Criteri di sconto per presenza di impianti di protezione
In caso di presenza di impianti di protezione antigrandine, dichiarata sull’adesione, il relativo tasso grandine viene scontato del 30%.
In caso di presenza di impianti di protezione antigelo, dichiarata sull’adesione, il relativo tasso gelo brina viene scontato del 20%.
Allegato 4 – Prodotti di secondo raccolto
Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: “Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il 20 luglio 2020”.
Qualora l’assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all’Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio 2020.