COMUNE DI SARROCH
COMUNE DI SARROCH
Provincia di Cagliari
CAPITOLATO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA POVERTA’ ESTREME INTEGRAZIONE ANNO 2014 – CIG ZDB1767368
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto della presente gara la realizzazione del PROGRAMMA POVERTÀ ESTREME -
LINEA 3, che prevede, attraverso interventi di tipo educativo e sociale, l’inserimento / reinserimento di soggetti in stato di svantaggio, in azioni di pubblica utilità. Gli interventi dovranno essere concordati con il servizio sociale e concorreranno in generale a favorire l’autonomia personale dell’utente nel proprio ambiente di vita e a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione.
L’obiettivo generale dell’intervento è di consentire ai destinatari finali il superamento delle condizioni di svantaggio socio-economico, attraverso la partecipazione in attività lavorative di utilità sociale, nonché quello di far acquisire loro competenze professionali, spendibili nel mercato del lavoro.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
ARTICOLO 2 - DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono utenti i beneficiari delle azioni di contrasto alle povertà residenti nel
Comune di Sarroch individuati dal Servizio Sociale Professionale Comunale. La quantificazione del numero degli utenti tiene conto dell’inserimento degli stessi, attraverso interventi di tipo educativo e sociale, l’inserimento / reinserimento sociale, in azioni di pubblica utilità.
ARTICOLO 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
I servizi oggetto del presente avviso sono quelli indicati nell'art. 1 comma 1 lettera b, della legge n. 381/1991
in attività di pubblica utilità: cura e manutenzione del verde pubblico e decoro urbano, pulizia di piazze e immobili comunali, servizi di uscierato, fotocopie, consegna materiale informativo e altre attività ausiliarie di supporto agli uffici comunali, appoggio e sostegno nelle attività ricreative socio-culturali.
Le attività potranno essere effettuate sia all’interno che all’esterno dei locali comunali, presso i soggetti ospitanti scelti dalla Ditta aggiudicataria nel rispetto delle competenze rilevate dal Piano individualizzato di intervento del soggetto svantaggiato.
ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI
La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) Attivazione del progetto individualizzato di intervento, predisposto dalla Ditta aggiudicataria finalizzato all’inserimento /reinserimento sociale e lavorativo degli utenti, individuati dal Servizio Sociale Comunale;
b) Avviamento, inserimento, e accompagnamento al lavoro attraverso la presa in carico del soggetto e l’individualizzazione di progetti individuali.
c) Collaborare e/o proporre modalità di organizzazione del servizio finalizzati al miglioramento della qualità delle prestazioni degli utenti;
d) Osservare i comportamenti, le caratteristiche e i problemi degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psico fisiche del singolo;
e) Garantire la presenza di personale tecnico ed educativo, con la funzione di supporto, che faciliti l’inserimento e con il compito di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo, cosi come descritto nel Piano individualizzato di intervento, affiancando quando necessario, l’utente nel corso dell’attività lavorative;
f) Gestire i processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;
g) Predisporre a cadenza mensile una relazione contenente i dati necessari a una valutazione in merito alla produttività del servizio attuato, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate e alle eventuali modifiche al piano di intervento;
h) Fornire per ciascun utente una scheda di lavoro mensile recante: data, orari, attività svolte etc, debitamente firmata dall’utente;
i) Predisporre una relazione finale.
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DELL’APPALTO
Il servizio verrà affidato per mezzo di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs.
163/2006, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, rispettati tutti i requisiti richiesti a pena di esclusione, otterrà il maggiore punteggio, applicando i criteri di valutazione specificati nel punto 7 del Bando di gara.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei soggetti, segnalati dal servizio sociale
comunale e del personale preposto alla gestione delle attività progettuali, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
L’Amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.
Gli utenti beneficiari delle azioni di contrasto alle povertà, devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL applicato. L’impegno orario per ciascun utente inserito sarà di circa 15 ore settimanali.
A ciascun utente dovrà essere garantito: visita medica preventiva, materiale antinfortunistico, regolare busta paga/cedolino, CUD, assicurazione responsabilità civile e oneri riflessi, quanto altro necessario e previsto dalla normativa vigente.
La Cooperativa, su richiesta del Comune, dovrà certificare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali producendo copie delle buste paga del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
Qualora la cooperativa non dovesse risultare in regola con i predetti adempimenti il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, assegnando un termine per la regolarizzazione.
Qualora la Cooperativa non dovesse adempiere entro i termini assegnati il Comune procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di rispettare le norme in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e, conseguentemente, predisporre adeguati piani di sicurezza.
Sono a carico della Cooperativa le spese per l’acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione del progetto. L’acquisto del materiale e delle attrezzature dovrà essere concordato con il Servizio Sociale Comunale e, allo scadere del contratto, i materiali e le attrezzature acquistate dovranno essere consegnate al Comune di Sarroch.
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali del personale operante, restano a
carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con esso, con l’esclusione di ogni diritto
di rivalsa nei confronti quest’ultimo e di ogni indennizzo; gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso ed eccettuato, previsto dalla legislazione sociale, vengono posti a carico della Ditta appaltante, come pure la corresponsione delle retribuzioni d’opera nei modi e termini di legge e dei contratti regionali delle Cooperative Sociali.
A tal fine la Ditta dovrà istituire e tenere aggiornati i registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge per i datori di lavoro, a tutela dei diritti soggettivi dei dipendenti. L’affidatario solleva quindi il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità derivante dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale affidatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
ARTICOLO 8 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA EDUCATIVA E TECNICA
L'Appaltatore dovrà assumere ad esclusivo suo carico e spese tutto il personale atto a garantire di espletare
perfettamente tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
Per lo svolgimento di tali servizi, l'appaltatore dovrà garantire la regolarità del rapporto di lavoro ed il rispetto della normativa contrattuale, e nello specifico le figure di seguito indicate:
- Personale educativo n. 1 unità: Laurea in pedagogia o scienze dell'educazione o Diploma di Laurea In Pedagogia, o Laurea Specialistica in Psicologia, con almeno cinque anni di esperienza lavorativa come referente nell'ambito dei progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
Mansioni: cura delle attività, cura delle relazioni con tutti i soggetti coinvolti. Monte ore complessivo n. 270 (n. 18 settimanali per 15 settimane).
- Personale tecnico n. 1 unità: con almeno cinque anni di esperienza lavorativa come referente tecnico di cantiere nell'ambito dei progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
Monte ore complessivo n. 300 (n. 20 settimanali per 15 settimane).
La qualifica degli operatori che svolgeranno il servizio dovrà essere obbligatoriamente quella richiesta dal presente Capitolato.
L’aggiudicatario dovrà assicurare una continuità dell'intervento determinata dalla presenza degli stessi operatori per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento del servizio.
La momentanea sostituzione dell'operatore titolare deve essere fatta con altro operatore purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato.
I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante. In ogni caso qualora la ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare il Responsabile del Settore politiche sociali del Comune con assoluta urgenza e, comunque, ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato.
Gli operatori chiamati a svolgere il servizio dovranno:
- svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e riservatezza;
- mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti;
- compilare le schede orarie e garantire la compilazione delle stesse da parte degli utenti;
- attuare il piano personalizzato di intervento predisposto in favore di ciascun utente in collaborazione con il servizio sociale e gli altri Enti coinvolti;
- comunicare con tempestività ai referenti del Servizio Sociale eventuali assenze degli utenti;
- redigere relazioni periodiche, contenenti i dati necessari per la valutazione dei risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e le eventuali modifiche al piano d’intervento resesi necessarie per ciascun utente, da consegnare al servizio sociale comunale. Inoltre, dovrà essere assicurato il costante e stretto raccordo e il coordinamento con i referenti del Servizio Sociale professionale.
- comunicare le eventuali modifiche all’orario e al programma di intervento e concordarle con il servizio sociale;
- mantenere il segreto d’ufficio nonché quello professionale su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
- partecipare ai momenti di programmazione e verifica stabiliti dal Servizio Sociale Comunale.
Il Comune può chiedere in qualsiasi momento all’appaltatore, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva, del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri il perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.
L’impiego di operatori volontari da parte dell’aggiudicatario viene riconosciuto e promosso.
L’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune i nominativi degli eventuali volontari, segnalandone la responsabilità, il ruolo e le modalità di utilizzo, i criteri di copertura assicurativa, l’aspetto dell’accesso ai documenti riservati. In nessun caso il personale volontario potrà essere utilizzato in sostituzione del personale qualificato e le relative prestazioni non potranno influire sul costo del servizio.
L’appaltatore prima dell’attivazione del servizio, dovrà comunicare al Comune, il nominativo del personale che provvederà giornalmente a seguire gli utenti, e all’organizzazione al coordinamento dei programmi specifici di azione e di intervento.
ARTICOLO 9 - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PER LA DITTA
La Ditta aggiudicataria deve individuare al suo interno un Responsabile per gli aspetti gestionali e
organizzativi, quale interlocutore unico dell’Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio. Il Responsabile della Ditta dovrà attenersi tassativamente alle disposizioni organizzative del Responsabile del Servizio Sociale del Comune o del suo incaricato.
ARTICOLO 10 - COORDINAMENTO E SUPERVISIONE
Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di svolgere, per conto dell’Amministrazione Comunale e nella
persona del Responsabile del Servizio o un suo delegato, una azione di supervisione, programmazione, coordinamento e verifica sul buon andamento del servizio, sull’efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate, nonché sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e nel progetto presentato dalla Ditta.
ARTICOLO 11 – DURATA DELL’APPALTO E AVVIO DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è di quindici settimane (15) a decorrere dalla stipula del contratto con l’aggiudicataria
e comunque fino a esaurimento dei fondi disponibili.
In caso di particolare necessità e urgenza, l’appaltatore, su richiesta del Comune, inizierà il servizio a intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto. L’aggiudicatario tuttavia è tenuto a garantire, nelle more dell’espletamento della nuova gara, su richiesta del Comune, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni.
ARTICOLO 12 - CANONE D’APPALTO
L’importo a base d’asta è fissato in €. 38704,26 escluso IVA, compresivi di ogni altro onere.
Si prevede un monte ore presunto, destinato agli utenti inseriti nel programma azioni di contrasto delle povertà estreme, di n. 1575 minimo. Il monte ore è calcolato su 15 ore settimanali per 15 settimane, per ciascun soggetto segnalato dal Servizio Sociale Comunale, inserito in attività di pubblica utilità.
Relativamente al personale educativo e al referente tecnico, indicati nell’articolo 8, il monte ore complessivo è di n. 270 (n. 18 settimanali per 15 settimane) per il personale educativo e di n. 300 (n. 20 settimanali per 15 settimane) il personale tecnico.
L’importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione e di quelle relative all’utilizzo del materiale di consumo, mezzi e attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori e di qualsiasi altro onere. I prezzi resteranno fissi e invariabili per tutta la durata dell’appalto.
L’appaltatore, con tale corrispettivo, s’intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il pagamento avverrà mensilmente a presentazione di regolare fattura.
Al fine di consentire la verifica di conformità della regolarità della prestazione, la Ditta aggiudicataria prima dell’emissione della fattura dovrà richiedere l’ATTESTAZIONE di conformità al Responsabile del Settore Servizi Sociali.
Per il rilascio dell’attestazione di conformità, la Ditta dovrà presentare una pre-fatturazione, al Responsabile del Settore Servizi Sociali, con allegate le schede orarie, riferite al mese precedente, di tutto il personale
occupato (sia dei soggetti svantaggiati segnalati dal Settore Servizi Sociali sia del personale tecnico ed educativo impiegato nella gestione delle attività progettuali).
Inoltre al fine di consentire la liquidazione, ogni singola fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente:
1) la determinazione di impegno: n. ;
2) l’impegno di spesa: n. esercizio ;
3) il CIG:
4) il codice univoco dell’Ufficio: SSYER5.
La stazione appaltante procederà alla liquidazione di quanto dovuto previa verifica della regolarità del servizio svolto e contestualmente una volta acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante l’inesistenza di irregolarità in relazione agli adempimenti contributivi come previsto dalla normativa vigente in materia.
La mancata rendicontazione determinerà automaticamente la sospensione dei pagamenti.
Le fatture verranno liquidate con apposito provvedimento del Responsabile del Settore entro sessanta giorni. Per i pagamenti uguali o superiori agli € 10.000,00 l’Amministrazione Comunale prima di effettuare il pagamento provvederà a verificare che la Ditta Aggiudicataria non risulti inadempiente nei confronti dell’Equitalia, con le procedure di cui al Decreto 18/01/2008 n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Finanze. Il pagamento è comunque subordinato alla stipula del contratto.
Il ribasso d’asta, sul costo orario, potrà essere utilizzato per incrementare le ore di servizio e/o per la fornitura del materiale occorrente all’espletamento del servizio.
ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie , mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 14 – REQUISITI
L’appalto é rivolto alle Cooperative Sociali di tipo “B” in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’appalto;
2. Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (per la Sardegna art. 2 della Legge Regionale 22.04.1997, n° 16);
3. Inesistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
4. Esperienza triennale (2012/2013/2014) in servizi inerenti gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati resa a favore di Enti pubblici;
5. Aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2012/2013/2014) un fatturato per servizi identici all’appalto pari almeno a Euro 38704,26.
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto.
ARTICOLO 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Cauzione Provvisoria Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un
deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta di cui ai sensi dell'art. 75 e dell’art.113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due percento/00) dell'importo complessivo dell’appalto e, pertanto, ammonta ad euro 774,08 (settecentosettantaquattro/08)
L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) e, pertanto, ammonta ad Euro 387,04 (trecentoottantasette/04) per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 di cui all’art. 75 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all’originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio e allegando copia di un documento di identità valido del sottoscrittore).
Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
L'offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario.
Cauzione definitiva: 10% dell'importo totale netto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
La cauzione definitiva:
− deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
− deve avere scadenza non anteriore a quella dell'intera durata del contratto;
− deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo in capo all’aggiudicatario del pagamento di premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione;
− deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per qualsiasi controversia possa insorgere tra le parti;
− deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante l’esecuzione del servizio, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata.
La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002.
ARTICOLO 16 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E A TUTELA DEI LAVORATORI
L’appaltatore ha l’obbligo di:
a) applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
b) obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, l’Amministrazione provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà all’aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.
Qualora l’aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
ARTICOLO 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del
contratto e l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione commessa dall’appaltatore, l’unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si riterrà l’appaltatore.
ARTICOLO 18 - ASSICURAZIONI
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno e inconveniente causati direttamente all’Amministrazione o a
terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno e inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del servizio oggetto dell’appalto, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Ogni e qualsiasi responsabilità sia penale che civile ricadrà pertanto sull’impresa restando salvo ogni responsabilità dell’Ente appaltante.
La polizza stipulata dovrà essere priva di franchigia.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.
ARTICOLO 19 - SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE
Le prestazioni oggetto del presente servizio sono da considerarsi di pubblico interesse e pertanto non
potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi motivati di forza maggiore, l’Ente avrà il diritto di far eseguire ad altri le prestazioni dovute, con costo a totale carico della Ditta inadempiente, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria e applicazione delle penalità previste.
ARTICOLO 20 – PENALITÀ
In caso di inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente Capitolato e di
inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale:
- da € 200,00 (duecento) e € 300,00 (trecento), per ogni giorno di ritardo per mancate sostituzioni del personale debitamente comprovate e documentate o per ogni giorno di inadempienza;
- da € 150,00 (centocinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento) seconda della gravità o della frequenza delle contestazioni.
L’importo della penalità sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.
Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo PEC o fax, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l’Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA
Il Comune, indipendentemente dall’applicazione delle penalità di cui all’art. 22 si riserva la facoltà di
chiedere, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
b. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell’Amministrazione;
c. sospensione o interruzione, anche parziale, del servizio, con esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comprovati;
d. ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell’espletamento del servizio;
e. abituale deficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio, allorquando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso;
x. xxxxxxx, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
g. l’aver subappaltato il servizio assunto;
h. la sostituzione degli operatori con altri operatori non in possesso dei requisiti necessari;
i. l’aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo Pec o fax, l’inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.
Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.
ARTICOLO 22 – RECESSO DELLA DITTA ED EVENTUALI PENALI
Nel caso la ditta rinunci all’espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di
preavviso. Nell’ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere sino all’espletamento del nuovo appalto.
ARTICOLO 23 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Sarroch, presso la sede
dell’Amministrazione appaltante.
ARTICOLO 24 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si
provvede all’informativa, facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti, saranno raccolti e conservati presso gli uffici dei Settore Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Sarroch, sotto la responsabilità del responsabile unico del procedimento.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l’esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al citato Decreto Legislativo 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (artt. 7, 8, 9, 10) del menzionato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Sarroch titolare del trattamento.
ARTICOLO 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sarroch.
ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta affidataria
saranno affrontate presso il foro competente di Cagliari.
ARTICOLO 27 - CONTRATTO
La Ditta aggiudicataria è obbligata, entro 10 giorni dalla lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva, a stipulare il contratto che avrà luogo nella forma pubblico-amministrativa. A tal fine dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, nel termine che sarà indicato e previa presentazione della necessaria documentazione richiesta, nella sede del Comune di Sarroch.
La stipula del contratto è comunque subordinata all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento dell’appalto.
Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa (diritti di segreteria, registro, bolli, quietanze), nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’appaltatore, il quale assume a suo completo ed esclusivo onere tutte le imposte e tasse inerenti l’appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Allorquando la Ditta non stipuli e/o non affronti le spese inerenti e conseguenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Conseguentemente il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del pubblico incanto, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel contempo effettuate.
ARTICOLO 28 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI
Il prezzo derivante dall’offerta in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente
da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista e imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.
ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie del presente capitolato e convenute nel contratto, operano nel pieno diritto senza
obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.
ARTICOLO 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente procedimento, prima della stipula della Convenzione, qualora se ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo le Ditte partecipanti alla procedura di gara, possano vantare dei diritti nei confronti del Comune di Sarroch.
ARTICOLO 31 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio al Codice Civile e alla
normativa nazionale e regionale vigente in materia. Sarroch 22 Dicembre 2015
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
X.xx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx