HARTING Srl - Condizioni di Vendita e Consegna
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HARTING Srl - Condizioni di Vendita e Consegna
Ad uso commerciale
I. Condizioni generali
1. Le seguenti condizioni di vendita e consegna si applicano a tutti gli accordi conclusi fra il Cliente e il Fornitore e alle obbligazioni che ne conseguono. Si applicano anche alle transazioni future anche se non ancora esplicitamente pattuite. Qualsiasi termine e condizione del Cliente non è ammessa. Termini e condizioni differenti che non siano stati esplicitamente accettati dal Fornitore non possono in alcun modo vincolare il Fornitore anche se quest’ultimo non vi si è esplicitamente opposto. Le seguenti condizioni di vendita e consegna si applicano anche nel caso in cui il Fornitore evada l’ordine senza riserve ma nella consapevolezza di termini e condizioni differenti e contrari del Cliente. Le parti devono confermare per iscritto la conclusione dei contratti e degli accordi ad essi collegati che non sono stati messi per iscritto, soprattutto nel caso in cui differiscano dalle presenti condizioni di vendita e consegna.
2. Le presenti condizioni di vendita e consegna si applicano anche alle vendite fatte sulla base di una condizione commerciale, in particolare le condizioni di vendita internazionali. Nel caso in cui le consegne vengano effettuate in base a una delle condizioni di vendita internazionale, verranno applicate quelle condizioni di vendita internazionale in vigore. In caso di condizioni commerciali contrastanti, prevarranno le presenti condizioni di vendita e di consegna o altri accordi esplicitamente presi.
3. Qualora un ordine debba essere qualificato come un’offerta nel senso di cui all’art. 1321 (codice civile italiano), il Fornitore ha il diritto di accettare l’offerta entro tre mesi. Tutte le offerte del Fornitore possono subire variazioni e non possono essere vincolate se non da un accordo su base individuale.
II. Oggetto delle Obbligazioni di Consegna
1. Il Fornitore detiene tutti i diritti di proprietà e copyright di tutti i documenti quali conteggi, immagini e disegni forniti al Cliente in relazione alla negoziazione o all’adempimento del contratto. Ciò vale anche per quei documenti scritti qualificati come “confidenziali” o che, evidentemente per il Cliente, abbiano un contenuto confidenziale. Le offerte e la relativa documentazione non possono essere resi accessibili a terzi a meno che il Fornitore abbia precedentemente dato il consenso per iscritto. I documenti, le immagini e i modelli etc. relativi all’offerta devono essere restituiti su richiesta.
2. Il Fornitore ha il diritto di fornire beni e servizi in parti ogni volta ove ciò sia ragionevolmente accettabile per il Cliente. Nel caso in cui siano ordinate quantità esigue, il Fornitore ha il diritto di aumentare la quantità da consegnare fino alla singola confezione più piccola, ove ciò sia ragionevolmente accettabile per il Cliente. Inoltre, per le consegne su misura, variazioni del 10% in più o in meno sono obbligatorie per il Cliente. Nel caso in cui siano concordate consegne parziali di certi quantitativi, la presente disposizione si applica anche alle relative consegne parziali.
III. Spedizione/Confezione
1. E’ a carico del Fornitore il costo del trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce ed anche ogni spesa addizionale per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata al vettore sono sopportati dal Cliente. Il Fornitore deve tenere in considerazione la volontà e gli interessi del Cliente per quanto riguarda il tipo di spedizione e il percorso da effettuare per la consegna. Tutti i costi addizionali conseguenti sono a carico del Cliente anche se è stato concordato che il Fornitore debba sostenere le spese di spedizione. L’avviso che i beni sono pronti per la spedizione deve corrispondere all’effettiva spedizione dei beni.
2. A richiesta del Cliente il confezionamento dei beni deve essere effettuato con la massima cura e la spedizione secondo il migliore giudizio del Fornitore, anche se non ci sono obblighi contrattuali per il Fornitore. In questo caso le spese sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo.
3. Qualora la spedizione o la consegna venga rinviata su richiesta del Cliente o per causa sua, il Fornitore deve immagazzinare i beni per il Cliente a spese e rischio del Cliente stesso. In questo caso le spese per il magazzino saranno pari al 1% del totale fatturato ad ogni inizio mese, iniziando l’obbligazione di pagamento nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione che i beni sono pronti per la spedizione.
4. A richiesta e spese del Cliente, il Fornitore deve assicurare la spedizione in caso di perdita, rottura e danni causati dal trasporto o da incendio.
5. Il materiale da imballaggio per il trasporto e tutti gli altri imballaggi conformi al regolamento sugli imballaggi non possono essere rispediti al Fornitore. Questa regola non riguarda gli Euro-pallets. Il Cliente si deve occupare dello smaltimento del materiale da imballaggio a sue spese.
IV. Prezzi
1. Salvo diversi accordi presi per iscritto, i prezzi si applicano esclusivamente agli ordini confermati ed includono l’imballaggio. I prezzi sono calcolati in euro e sono al netto, per esempio con l’IVA applicabile da aggiungersi. Le fatture vanno pagate senza deduzioni, salvo diversi accordi presi per iscritto.
2. Qualora il periodo concordato per la consegna superi per più di due mesi la stipula del contratto, il Fornitore ha il diritto di modificare i prezzi qualora abbiano subito variazioni in aumento o in diminuzione da quel momento, specialmente in seguito ad accordi collettivi di contrattazione o a cambi del prezzo del materiale. Prova di tali aggiornamenti deve essere fornita su richiesta al Cliente.
V. Condizioni di Pagamento/Compensazioni/Diritto di Ritenzione
1. Le fatture devono essere pagate nel termine concordato nell’offerta. In caso di mancato pagamento entro il periodo prestabilito, il Cliente sarà considerato moroso.
2. In caso di mancato pagamento il Fornitore ha il diritto di richiedere gli interessi di mora.
3. Le cambiali sono accettate solo se esplicitamente accordate e soggette a rivalutazione monetaria. Tutte le spese relative all’emissione delle cambiali devono essere pagate senza deduzioni entro 8 giorni dalla pubblicazione del loro valore.
4. Il Cliente ha diritto alle compensazioni e alla ritenzione solo qualora ciò sia concordato per iscritto con il Fornitore.
VI. Passaggio del Rischio
1. Il rischio di danneggiamento accidentale o smarrimento del bene oggetto del contratto passa al Cliente attraverso la consegna della comunicazione ordinaria di bene pronto per la spedizione al Cliente, al suo agente o alla persona cui il Cliente è solito demandare le proprie obbligazioni. Ciò anche nei casi in cui sia stata concordata la consegna gratuita.
2. In caso di ritardo nella spedizione o nella consegna causato da richieste o da un errore del Cliente, il rischio di danneggiamento accidentale o di smarrimento passa al Cliente il giorno in cui l’ordine è pronto per la spedizione e resta a carico del Cliente per tutta la durata del ritardo. Il Fornitore deve, comunque, su richiesta e a spese del Cliente, fornire un’assicurazione adeguata.
3. Oltre ai casi sopra citati, il rischio di danneggiamento accidentale e di smarrimento passa al Cliente in caso di mancato pagamento o accettazione.
4. Nel caso in cui il Software di cui alla Clausola XII di queste condizioni di vendita e spedizione sia trasmesso per via elettronica (es. via internet) il rischio passa al Software lasciando la sfera di controllo del Fornitore (es. tramite download).
VII. Riserva di proprietà
1. La proprietà dei beni rimane in capo al Fornitore (Riserva di Proprietà dei Beni) fino a quando i crediti del Fornitore di cui al rapporto commerciale con il Cliente sono definiti. Nel caso di un conto corrente la riserva di proprietà si applica al saldo corrente conosciuto. Il Cliente ha il diritto di vendere la Riserva di Proprietà dei Beni nell’ordinario corso dell’affare nel momento in cui questi ha adempiuto correttamente alle obbligazioni di cui al rapporto commerciale con il Fornitore e, in particolare, non è moroso. Il Cliente non ha il diritto di pegno sui beni o di concordare un trasferimento di proprietà a titolo di garanzia.
2. Qualora il Cliente violi il contratto o venga meno, per colpa o dolo, alle obbligazioni contrattuali, in particolare in caso di mancato pagamento, il Fornitore ha il diritto di risolvere il contratto e di richiedere la restituzione della Riserva di Proprietà dei Beni, una volta che il Fornitore abbia fissato un periodo di proroga determinato e questo periodo di proroga sia decorso senza che il Cliente abbia rimediato a tale violazione. Qualsiasi disposizione contrattuale per i casi in cui non è richiesto una periodo di proroga, rimane inalterata. Qualsiasi richiesta di restituzione della Riserva di Proprietà dei Beni da parte del Fornitore vale come risoluzione del contratto.
3. Il Cliente, in questo caso, assegna al Fornitore tutti i crediti da riscuotere derivanti dalla vendita sulla Riserva di Proprietà dei Beni, trattati o non trattati, nei confronti dei suoi acquirenti e di terze parti per un valore pari all’ammontare della fattura (inclusa l’IVA applicabile). Nel caso in cui vi sia un conto corrente concordato tra il Cliente e il suo acquirente, la cessione di crediti futuri deve comprendere anche il saldo conosciuto e, in caso di insolvenza dell’acquirente, deve includere l’eccedenza in quel momento senza il precedente riconoscimento. Il Fornitore accetta questa cessione.
4. Il Cliente ha il diritto di riscuotere i crediti derivanti dalla cessione. Ciò non pregiudica il diritto del Fornitore di riscuotere tali crediti; questi, comunque, non riscuoterà i crediti nella misura in cui il Cliente paghi i suoi crediti con i proventi ottenuti, non sia moroso, non vi sia alcuna domanda per l’avvio della procedura di insolvenza e il Cliente non abbia smesso di pagare i propri debiti. Nel caso in cui si verifichi una di queste eventualità, il Fornitore può richiedere che il Cliente lo informi di tutti i crediti ceduti, dei suoi debitori e fornisca tutte le informazioni necessarie per riscuotere i crediti, ne consegni tutta la relativa documentazione e informi i debitori (anche terze parti) della cessione.
5. Qualsiasi modifica o trasformazione della Riserva di Proprietà dei Beni deve in ogni caso essere effettuata con il Fornitore. Nei casi in cui la Riserva di Proprietà dei Beni sia modificata o unita ad altri beni non appartenenti al Fornitore, il Fornitore diventa comproprietario del nuovo bene in misura proporzionale al valore della rispettiva Riserva di Proprietà del Bene (ammontare complessivo della fattura comprensivo di IVA applicabile) paragonato al valore dell’altro bene modificato o unito al momento della modifica o della combinazione. Ciò che vale per il nuovo bene risultante dalla modifica o dalla combinazione vale per la Riserva di Proprietà del Bene.
6. Nel caso esista una commistione della Riserva di Proprietà dei Beni con altri oggetti non appartenenti al Fornitore tale per cui essi non possono essere separati, il Fornitore diventa comproprietario del nuovo bene in misura proporzionale al valore della rispettiva Riserva di Proprietà del Bene (ammontare complessivo della fattura comprensivo di IVA applicabile) paragonato al valore degli altri beni mischiati al momento della commistione. Qualora, nel caso di commistione o di combinazione, il bene del Cliente deve essere considerato il bene principale, il Cliente e il Fornitore si accordano affinché il Cliente trasferisca la comproprietà dello stesso in misura proporzionale. Il Fornitore con la presente accetta questo trasferimento. Il bene in esclusiva o in comproprietà del Fornitore, risultante da ciò, deve essere preso in custodia gratuitamente dal Cliente per conto del Fornitore. A titolo di garanzia, il Cliente cede i crediti che sorgono nei confronti di terzi dalla combinazione dell’oggetto del contratto con la effettiva proprietà.
7. Il Cliente deve trattare con cura la Riserva di Proprietà dei Beni, tenendola separata dagli altri beni e assicurandola sufficientemente contro il rischio di perdita, soprattutto perdita dovuta a incendio, allagamento o furto.
8. Il Cliente deve informare tempestivamente il Fornitore di tutti i passaggi operativi da parte di terzi nella Riserva Proprietà dei Beni, di qualsiasi credito da riscuotere ceduto e di qualsiasi altra garanzia, e presentare tutta la documentazione necessaria per un intervento. Questo vale per qualsiasi altra azione. I costi per le azioni giudiziarie volte ad ottenere il rilascio e il rimpatrio sono a carico del Cliente. Ciò vale anche per i costi per un intervento giustificato del tribunale laddove detti costi non possono essere recuperati da terzi.
9. Nei casi in cui il valore di realizzo della garanzia in essere superi il debito da garantire complessivamente del 15%, il Fornitore, su richiesta del Cliente, deve rilasciare una garanzia a discrezione del Fornitore stesso. La scelta di una garanzia da rilasciare spetta al Fornitore.
VIII. Tempi di Consegna, Mancata Consegna, Forza Maggiore, Mancato Ritiro
1. Le date e i tempi di consegna che non siano stati esplicitamente concordati come vincolanti non possono essere ritenuti tali. I tempi di consegna stabiliti dal Fornitore iniziano a decorrere una volta risolte le questione tecniche e che ci sia un accordo scritto riguardante i dettagli dell’ordine. Il Cliente deve adempiere alle proprie obbligazioni in modo ordinato e tempestivo, in particolare deve fornire per tempo la documentazione e le disposizioni necessarie, accordare autorizzazioni e altri consensi e soddisfare i piani di pagamento concordati.
2. In caso di forza maggiore come incendio, guerra o sciopero e tutti gli altri eventi imprevedibili ed inevitabili non imputabili alla responsabilità del Fornitore, i tempi di consegna devono essere prorogati di comune accordo. Ciò anche nel caso di ritardate consegne di materie prime, materiali di produzione e altri componenti, a meno che il ritardo sia imputabile alla responsabilità del Fornitore. In tutti questi casi, il Fornitore informerà tempestivamente il Cliente del ritardo. Qualora le suddette circostanze cambino la rilevanza economica del contratto o il contenuto delle obbligazioni contrattuali in misura rilevante o qualora le stesse influiscano sull’attività del Fornitore in maniera significativa o qualora diventi evidente che il contratto non può essere soddisfatto per ragioni oggettive, il contratto deve essere riadattato di comune accordo. Laddove ciò non sia economicamente sostenibile, il Fornitore ha il diritto di rescindere il contratto in tutto o in parte. Consapevole del significato di questa eventualità, il Fornitore deve informare tempestivamente il Cliente delle sue intenzioni di rescindere il contratto, persino nei casi in cui sia stata inizialmente concordata una proroga dei tempi di consegna con il Cliente. Tutte le richieste di danni dovute ad una tale rescissione devono essere escluse.
3. Le condizioni di cui alla Clausola XI devono essere applicate conformemente alla responsabilità del Fornitore per mancata consegna. Ogni successiva denuncia o diritto ulteriore alla denuncia da parte del Cliente per mancata consegna rimarrà senza effetto.
4. Qualora il Cliente non provveda al ritiro, il Fornitore ha il diritto di richiedere i danni per qualsiasi perdita conseguente e per qualsiasi spesa addizionale occorsa. Lo stesso vale anche qualora il Cliente violi per dolo o colpa grave l’obbligo di cooperare.
IX. Ricevimento e Adempimento
1. I beni ordinati, soprattutto se fatti su misura per il Cliente, devono essere ritirati e accettati dal Cliente anche nei casi in cui essi abbiano lievi difformità, a meno che queste difformità non influiscano sulla funzionalità del bene.
2. L’avviso al Cliente che il bene è pronto per la spedizione deve ritenersi adempimento dell’accordo per la consegna. Quando la consegna è concordata come gratuita l’accordo per la consegna è da ritenersi perfezionato una volta che i beni sono stati ricevuti dal Cliente o da soggetto da lui delegato.
X. Garanzie
1. Il Cliente deve, entro 8 giorni dal ricevimento del materiale, esaminare tutte le consegne ricevute dal Fornitore ed informare il Fornitore di tutti i difetti riscontrati.
2. Le garanzie possono essere ritenute tali solo laddove sono state descritte come tali e possono essere chiaramente riconosciute come tali.
3. Nel caso in cui l’oggetto venduto riveli un difetto, il Fornitore può a sua discrezione riparare l’oggetto o fornire un nuovo oggetto esente da difetti entro un periodo di tempo da stabilire a seconda dei casi (Riparazione o Sostituzione). Nel caso in cui il Fornitore decida di riparare l’oggetto, questi deve farsi carico di tutte le spese conseguenti, in particolare delle spese di trasporto, di guida, del lavoro e dei materiali nella misura in cui queste non sono aumentate dal fatto che l’oggetto del contratto è stato portato in un luogo diverso da quello dell’esecuzione. Se il Cliente ha erroneamente segnalato un difetto, il Fornitore ha il diritto di farsi risarcire dal Cliente la perdita e tutte le spese qualora il Cliente abbia riconosciuto o non si sia reso conto per negligenza che non c’era un difetto ma che la causa della segnalazione ricade tutta nella sfera di responsabilità propria del Cliente.
4. Qualora la riparazione o la sostituzione non vengano portate a termine in un periodo di tempo concordato, il Cliente può rescindere il contratto o diminuire il compenso; qualsiasi richiesta di danni, conformemente con la Calusola XI, non può essere condizionata da quanto sopra.
5. Il Fornitore risponde secondo le disposizioni contrattuali nei casi in cui il Cliente avanza richieste di danni dovuti a dolo o a colpa grave, compresi il dolo e la colpa grave dei rappresentanti del Fornitore o delle persone cui il Fornitore è solito demandare le proprie obbligazioni. Inoltre, il Fornitore risponde di qualsiasi inadempimento di garanzie accettate e di qualsiasi danno fisico, alla salute o alla vita per il quale il Fornitore è responsabile. Le domande di danni di cui alla Sub-Clausola 4 di cui sopra, sono da limitare alla perdita prevedibile, cioè tipicamente supponibile, a meno che il Fornitore possa essere imputato di colpa grave o dolo o qualora il Fornitore abbia intenzionalmente o negligentemente violato una essenziale obbligazione contrattuale ovvero qualora il Cliente abbia diritto ai danni in luogo dell’adempimento.
6. Non sono possibili richieste per difetti quando la difformità rispetto alla condizione concordata è insignificante, quando il deterioramento dovuto all’uso è insignificante, quando c’è una normale usura ovvero quando i danni derivano dal passaggio del rischio come conseguenza di una manipolazione errata o incauta, di un eccessivo sfruttamento, di un equipaggiamento inadatto o come conseguenza di influenze esterne
xxxxxxxxxxxxx che non sono state previste nell'accordo ed anche quando ci sono difetti nel Software che non possano essere riprodotti. Qualora il Cliente o terze parti abbiano effettuato modifiche o lavori di riparazione in un modo errato, non possono essere proposte richieste per difetti per queste e i loro risultati.
7. Nei casi in cui il Cliente ha il diritto di richiedere una riparazione o sostituzione da una parte, e la rescissione del contratto o la richiesta di danni al posto dell’adempimento e/o il rimborso delle spese, dall’altra, il Fornitore può chiedere al Cliente di esercitare i suoi diritti in un lasso di tempo accettabile stabilito dal Fornitore. Se il Cliente non esercita i suoi diritti in tale lasso di tempo, può solamente esercitare i suoi diritti per i danni al posto dell’adempimento e/o il recesso dopo che è trascorso un altro lasso di tempo accettabile.
8. Per il Software fornito per un illimitato periodo di tempo secondo la Clausola XII delle presenti condizioni di vendita e fornitura va applicato anche quanto segue:
Solo le difformità significative rispetto alla descrizione sono difetti che possono essere dimostrati e riprodotti dal Cliente. Nessun difetto può essere eccepito se non compare nell’ultima versione del Software fornita e l’uso del Software può essere ragionevolmente esercitato dal Cliente. Il difetto e l'ambito di utilizzo dei dati nel quale compare devono essere descritti il più accuratamente possibile.
Non verranno presi in considerazione reclami per difetti:
- qualora ci siano solo insignificanti difformità rispetto alla condizione concordata;
- qualora ci siano insignificanti diminuzioni dell’uso;
- per le perdite derivanti da una manipolazione impropria o incauta da parte del Cliente o di terzi;
- per le perdite derivanti da influenze esterne straordinarie non contemplate nel contratto;
- per le modifiche apportate dal Cliente o da terzi e per le conseguenze derivanti da esse;
- per l’ampliamento del Software fatto dal Cliente o da terzi oltre l’interfaccia fornita dal Fornitore.
Il Fornitore non risponde della compatibilità del Software fornito con l’ambito di utilizzo dei dati adottato dal Cliente a meno che il Fornitore non lo abbia precedentemente esaminato e abbia esplicitamente confermato la compatibilità e il funzionamento del Software con esso.
Salvo che il Fornitore non scelga altri modi per effettuare la riparazione o la sostituzione, tale riparazione o sostituzione deve avvenire tramite la correzione dei difetti del Software come segue:
a) Il Fornitore fornirà una nuova versione o un nuovo aggiornamento del Software se disponibile o se facilmente reperibile per il Fornitore. Se il Fornitore ha fornito al Cliente una licenza multi-utente, il Cliente potrà fare un numero di copie della versione o dell’aggiornamento forniti per la correzione del difetto pari al numero degli utenti inclusi nella licenza multi-utente.
b) Il Fornitore metterà a disposizione del Cliente una soluzione temporanea fino a quando non siano disponibili un aggiornamento o una versione per eludere il difetto, a condizione che ciò sia possibile con un ragionevole sforzo e che il Cliente non sia diversamente in grado di risolvere i problemi urgenti.
c) Qualora il supporto magnetico o la documentazione fornita siano difettosi, il Cliente può solo richiedere al Fornitore di sostituirli con un supporto magnetico o una documentazione privi di difetti.
d) La correzione del difetto può essere effettuata, a discrezione del Fornitore, nei locali del Fornitore o del Cliente. Nel caso in cui il Fornitore decida di effettuarla nei locali del Cliente quest’ultimo deve fornire hardware e software, altre condizioni operative (incluso il tempo macchina necessario) con personale idoneo. Il Cliente deve fornire al Fornitore tutte le informazioni e la documentazione a sue mani che sono necessarie per la correzione del difetto.
9. Qualora il Cliente abbia segnalato al Fornitore un difetto, questi ha il diritto di trattenere i pagamenti in proporzione adeguata al difetto che è stato segnalato.
10. A parte ciò, la Clausola XI si applica alle richieste per danni. Qualsiasi richiesta del Cliente contro il Fornitore o le persone cui questi è solito delegare le proprie obbligazioni, per difetti diversi da quelli di cui alla Clausola X è da escludersi. A parte ciò, troveranno applicazione le norme contrattuali.
XI. Risarcimento danni
1. Tutte le richieste di danni e di rimborso delle spese (di seguito collettivamente definite: risarcimento danni), non importa su quali basi legali, soprattutto quelle basate sulla violazione delle obbligazioni contrattuali e atto illecito, sono escluse qualora eccedano la responsabilità definita in queste condizioni di vendita e fornitura.
2. Il Fornitore risponde in base alle norme statutarie solo per colpa grave e dolo da parte sua, dei suoi legali rappresentanti o da parte delle persone cui è solito demandare le proprie obbligazioni. Inoltre, risponde in base alle norme contrattuali nei casi in cui i beni difettino di un requisito che è stato garantito e nei casi di danno fisico, alla salute e alla vita. Qualora il Fornitore abbia violato delle obbligazioni contrattuali essenziali e sia stato negligente senza colpa grave la responsabilità del Fornitore è limitata alla perdita tipicamente prevedibile per tale contratto. Le obbligazioni contrattuali essenziali al fine delle clausole della limitazione della responsabilità sono quelle che assicurano l'esecuzione del contratto, la violazione delle quali minaccia la finalità del contratto e sulle quali il Cliente solitamente fa affidamento. Le suddette disposizioni non cambiano l’onere probatorio a svantaggio del Cliente.
3. Nella misura in cui il Cliente ha diritto alle richieste di risarcimento del danno secondo la Clausola XI, queste hanno un limite di tempo di un anno.
4. Nel caso in cui venga esclusa la responsabilità del Cliente per la richiesta di risarcimento danni, questa esclusione o limitazione va applicata anche alla responsabilità personale dei dipendenti, dello staff, dei rappresentanti e delle persone cui il Fornitore è solito demandare le proprie obbligazioni.
XII. Utilizzo del Software, Fornitura del Software
1. Qualora il Software venga acquistato con l'ordine, al Cliente è garantito il diritto non esclusivo di utilizzare il Software fornito, inclusa la relativa documentazione. Il Software viene fornito per essere utilizzato con il bene incluso nel contratto. L'utilizzo del Software su più di una macchina è vietato. Il diritto all'utilizzo è limitato ad un periodo di tempo concordato; qualora non fosse specificato un limite di tempo il Software è utilizzabile per un periodo illimitato di tempo.
2. Tutti gli altri diritti relativi al Software e alla sua documentazione, incluse le copie, rimangono in capo al Fornitore o al Fornitore del Software. Il Cliente non è autorizzato a rilasciare sub-licenze.
3. La Clausola XII vale solo per la fornitura della versione standard del Software fornito per essere utilizzato come parte o insieme all'hardware (da qui in poi Software) consegnato oppure all'ordine generale in caso di violazione delle obbligazioni contrattuali o di un problema nella performance dovuta al Software. Escluso questo caso per l'Hardware valgono esclusivamente le altre norme di queste condizioni di vendita e fornitura. Le disposizioni per il Software elencate in questa clausola non valgono per il Firmware.
4. A meno che non sia stato espressamente concordato nel contratto con il Cliente, il Fornitore non è tenuto a farsi carico di alcuna obbligazione per la manutenzione del Software fornito. Ciò richiede un accordo separato.
5. Nel caso in cui sia fornita anche la documentazione, il termine Software da qui in poi farà riferimento anche alla documentazione nel formato concordato nel contratto.
6. Se il diritto d'uso è stato concesso per un periodo di tempo limitato, devono applicarsi le seguenti ulteriori norme: il Cliente può utilizzare il Software esclusivamente con l'Hardware specificato nella documentazione contrattuale (es: descrizione del prodotto del Software) e, in caso di mancanza, esclusivamente con l'hardware fornito insieme al Software. L'utilizzo del Software con altre macchine richiede l’esplicito consenso scritto del Fornitore e nel caso in cui il Software venga utilizzato con una dispositivo più potente il Fornitore può chiedere un adeguamento del compenso; questa norma non è però valida nel caso in cui il Cliente utilizzi temporaneamente il Software con una macchina sostitutiva a causa di un malfunzionamento di quella inclusa nel contratto.
7. Il Software deve essere fornito in un formato leggibile dalla macchina salvo diversamente concordato o se è stata concordata la fornitura del Software nel codice sorgente in quanto una versione del Software open-source è fornita secondo la Xxxxxxxx XXX Xxx-Xxxxxxxx 00.
8. Il Cliente è autorizzato esclusivamente a fare una copia del Software per il back-up. Salvo questo caso, il Cliente è autorizzato a copiare il Software solo in caso di licenza per utenti multipli secondo la Sub-Clausola 13.
9. Il Cliente non ha il diritto di modificare il Software, reingegnerizzarlo, trasformarlo e togliere dei pezzi, se non secondo la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e altri diritti connessi al suo esercizio). Il Cliente non può cancellare codici alfanumerici e altri identificativi dal supporto magnetico e deve riportarli, senza apportare modifiche, su ogni copia del back up. Salvo questi casi, il Cliente ha il solo diritto di copiare, rielaborare, tradurre e modificare il Software dal codice binario al codice sorgente secondo la Legge 22 aprile 1941 n. 633. Il Cliente non può togliere o modificare le informazioni del produttore, in particolare le informazioni relative al copyright a meno che il Fornitore non abbia dato il proprio espresso consenso.
10. Il Cliente può solo concedere la licenza d'uso del Software a terzi insieme alla macchina o al supporto magnetico con cui l'ha acquistata dal Fornitore. In caso di trasferimento della licenza d'uso a terzi, il Cliente deve assicurare che il terzo non disponga di licenze d'uso del Software
ulteriori rispetto a quelle cui il Cliente ha diritto in virtù di questa Clausola XII e che il terzo non venga meno alle obbligazioni relative al Software stabilite nel presente contratto. In questo caso il Cliente non può conservare alcuna copia del Software. Qualora il Cliente fornisca il Software a terzi diventa responsabile della conformità alle regole per l'esportazione e deve assicurare al Fornitore il rispetto di quelle regole.
11. Qualora al Cliente sia stato fornito dal Fornitore un Software i cui diritti appartengono a terzi (Third Party Software), le condizioni d’uso vigenti fra il Fornitore e i suoi concedenti la licenza vanno ad aggiungersi a quelle raccolte nella Clausola XII e hanno la precedenza su quelle.
12. Qualora e nella misura in cui al Cliente venga fornito un Software open-source la licenza d'uso cui è soggetto il Software verrà aggiunta alle norme incluse nella Clausola XII e avrà la precedenza sulle stesse. Il Fornitore deve, su richiesta del Cliente, dargli il codice sorgente, qualora la licenza d'uso lo permetta. In questi casi il Fornitore deve fare riferimento all'esistenza e ai termini d'uso del Third Party Software e del Software open source fornito e deve renderli disponibili qualora vengano richiesti. Nel caso in cui il Cliente viola queste condizioni d'uso il Fornitore e i suoi concedenti la licenza sono autorizzati a far valere i loro diritti e i reclami da questo derivanti per conto proprio.
13. Per utilizzare il Software su diverse macchine o in diverse postazioni di lavoro contemporaneamente è necessaria una licenza d'uso fornita separatamente. Lo stesso vale nel caso in cui il Software sia utilizzato in rete, anche se questo non implica la riproduzione dello stesso. In questi casi (d'ora in avanti: licenza per utenti multipli) le norme seguenti evidenziate (aa) e (bb) andranno aggiunte alle precedenti norme della Clausola XII e hanno precedenza su quelle:
(aa) Una licenza per utenza multipla richiede una conferma esplicita messa per iscritto dal Fornitore relativa al numero esatto di copie che il Cliente può creare dal Software fornitogli e il numero di macchine o postazioni sulle quali il Software può essere utilizzato. Per le licenze con una limitazione di tempo d'uso, le licenze per utenza multipla possono essere passate a terzi dal Cliente solo nel caso in cui vengano cedute nella totalità e insieme a tutte le macchine su cui il Software viene utilizzato.
(bb) Il Cliente deve seguire le linee guida per la riproduzione che vengono fornite dal Fornitore insieme alla licenza per utenza multipla. Il Cliente deve creare una memoria della locazione di tutte le copie e deve mostrarle al Fornitore se richiesto.
XIII. Versione Prova e Documentazione per il Cliente
1. Versioni di prova possono essere fornite solo a scopi valutativi salvo diversi accordi e devono servire solo come esempi approssimativi.
2. Qualora il Cliente fornisca disegni, documenti e altre informazioni è responsabilità del Cliente verificare che l’uso contrattuale di questi disegni, documenti ed altre informazioni non violino alcun diritto di proprietà intellettuale di qualsiasi terzo.
XIV. Stipula, Dichiarazione utilizzo finale
1. La stipula di contratti individuali e la loro esecuzione da parte delle parti interessate è soggetta alla condizione che nessuna legge nazionale e internazionale, in particolar modo quelle relative alle norme di controllo sull’esportazione, venga violata.
2. Su richiesta il Cliente è tenuto a presentare la dichiarazione di utilizzo finale per le merci ordinate e i prodotti secondo le norme valide per l’esportazione.
XV. Luogo di adempimento, giurisdizione, legge applicabile
1. Il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni contrattuali, inclusi i resi, è Vimodrone (MI), salvo diversamente indicato.
2. Il foro di giurisdizione è il tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la società del Fornitore. Questa norma va anche applicata alle azioni sommarie relative ad assegni o cambiali e per tutte le questioni sollevate nei procedimenti sommari per il recupero crediti.
3. Il diritto sostanziale italiano va applicato alle relazioni legali collegate a questo contratto. La convenzione sui contratti della Nazioni Unite per il commercio internazionale di beni (CISG) non viene applicata.
XVI. Trasferibilità del contratto
Il Cliente può trasferire i suoi diritti contrattuali a terzi solo su precedente consenso scritto del Fornitore.
HARTING Srl
Gennaio 2019