CONVENZIONE PER L’ANTICIPO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
CONVENZIONE PER L’ANTICIPO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Tra
l’Università Commerciale “Xxxxx Xxxxxxx”
con sede legale in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (X.X. 80024610158) rappresentata dal Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Rettore e
dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Consigliere Delegato e legale rappresentante dell’Università,
e
il Consiglio Notarile distrettuale di Milano con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 0000 Xxxxxx (C.F. 80052030154)
in persona del Presidente, Notaio Xxxxx Xxxxxx,
Visti
- l'art. 5, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili), nella parte in cui dispone che:
«L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi»;
- l'art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), che così dispone:
«Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente. La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine
xxxxxxxxxxx, o di avvocato o procuratore in esercizio. A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice. Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all'interessato»;
- l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone: «Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti»;
- la Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di consentire lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza.
Considerata
- la necessità di creare un reale ed effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo-professionale, attraverso un dialogo più intenso e diretto fra mondo accademico ed attività notarile;
- l'importanza di garantire la tutela dell'interesse generale connesso all'esercizio della funzione notarile;
- l'esigenza di far acquisire ai giovani una più immediata conoscenza culturale e metodologica tendente ad ottimizzare i tempi di accesso all'esercizio della professione di notaio;
- la funzione della pratica notarile, che deve essere continua ed effettiva come
richiesto dal citato art. 8 del regolamento notarile, e che si sostanzia in un periodo durante il quale il praticante deve acquisire le cognizioni di ordine teorico e pratico indispensabili per una effettiva indagine critico-conoscitiva della professione ai fini di un corretto esercizio della medesima;
- la circostanza che presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università Bocconi è istituito ed attivato il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza;
- la necessità di dare attuazione alla Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di consentirne l’applicazione da parte della Scuola e del Consiglio.
Le parti convengono
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si intende per:
a) “Convenzione Quadro”: la convenzione quadro, stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di disciplinare l’anticipazione di un semestre del tirocinio in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza;
b) “tirocinio”: la pratica per l’accesso alla professione notarile, di cui all’articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all’articolo 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 ed all’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
c) “studenti tirocinanti”: gli studenti ammessi all’anticipazione di un semestre della pratica notarile;
d) “Consiglio”: il Consiglio Notarile del distretto di Milano
e) “notaio”: il notaio presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
f) “Università”: l’Università Commerciale Xxxxx Xxxxxxx
g) “Scuola”: la Scuola di Giurisprudenza dell’Università;
h) “Corso di Laurea”: il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
Articolo 2 Oggetto
1. La presente convenzione attua la Convenzione Quadro, al fine di consentire agli studenti iscritti al Corso di Laurea della Scuola di Giurisprudenza di svolgere presso i notai del distretto notarile di Milano i primi sei mesi di tirocinio per l’accesso alla professione notarile, in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea stesso.
Articolo 3 Condizioni per l’ammissione
1. Possono essere ammessi allo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo anno del Corso di Laurea magistrale, come meglio specificato dall’art. 2, primo comma della Convenzione Quadro,
gli studenti che ne facciano richiesta e che soddisfino i seguenti requisiti:
- essere iscritto/a all’ultimo anno del Corso di Laurea magistrale (LMG – 01);
- essere in regola con i crediti che l’Università chiede di acquisire nei primi quattro anni. Il superamento degli esami sarà autocertificato dal candidato sulla base della documentazione di supporto per la verifica di possesso requisiti rilasciata dall’Ufficio Piano Studi dell’Università.
Articolo 4
Frequenza dei corsi universitari e della pratica notarile
1. Il tirocinio dovrà svolgersi secondo modalità idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari.
Lo studio notarile deve essere frequentato in modo effettivo per almeno 200 ore nell’arco dei sei mesi, con una frequenza di almeno otto ore alla settimana, distribuite su almeno due giorni settimanali. La programmazione di dettaglio dell'orario settimanale può essere concordata, in maniera diversa, in sede distrettuale ed in base a specifiche esigenze di studio e frequenza universitaria.
2. Al fine di agevolare l’anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio si impegna a fornire ai propri iscritti adeguate informazioni in merito ed a trasmettere alla S cuo la, entro il 1° settembre di ogni anno, un elenco dei notai disponibili ad ospitare nei propri studi professionali gli studenti tirocinanti. Gli studenti avranno facoltà di scegliere il Notaio di riferimento nell'ambito dell'elenco predisposto; in caso di mancata scelta, l'assegnazione dello studente al Notaio di riferimento verrà compiuta dal Consiglio Notarile.
3. Il Notaio scelto direttamente dallo studente tirocinante può declinare la propria disponibilità, adeguatamente motivando.
4. Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere in contemporanea il tirocinio presso un notaio è di tre, secondo i criteri fissati dall'art. 6, terzo comma, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, secondo il quale "Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal
competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante".
Articolo 5
Attività del tirocinio; obblighi del tirocinante, del notaio e del Consiglio
1. Il tirocinio, in conformità ai contenuti della professione, consisterà fra l’altro:
1) nell'assistere ai preliminari colloqui delle parti con il notaio, in funzione degli atti da stipularsi da parte di quest'ultimo, se consentito dalle parti e ritenuto del caso dal notaio;
2) nello studio delle problematiche di natura formale e sostanziale, funzionale all’apprendimento delle tecniche redazionali di predisposizione di atti notarili;
3) nello studio di questioni e soluzioni di carattere tributario;
4) in esercitazioni nella redazione e compilazione integrale di schemi-tipo di atti notarili;
5) nell'assistere alla ricerca ed analisi dei titoli di provenienza che si accompagnano alle ispezioni ipo-catastali;
6) negli approfondimenti dottrinali, giurisprudenziali, di tecniche redazionali;
7) nell'organizzazione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle esigenze di lavoro e della clientela;
8) nell'apprendimento della cura e tenuta del repertorio notarile;
9) nella presenza in sede di stipula degli atti notarili, al fine di comprendere il ruolo del notaio nell'esercizio della sua funzione di adeguamento della volontà delle parti alle norme di legge, salve eccezioni valutate dal notaio.
2. Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste secondo le indicazioni del notaio ospitante; ad osservare le regole proprie dell'attività notarile e le norme in materia di igiene e sicurezza; a mantenere il riserbo con riguardo a dati, informazioni od elementi di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del tirocinio. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei notai, per quanto applicabili.
3. Il notaio ospitante provvede a trasmettere al Consiglio Notarile apposita relazione scritta al termine del semestre di tirocinio, sottoscritta anche dal tirocinante, dalla quale risultino con chiarezza e completezza i momenti nei quali il praticante è stato in studio nel semestre, gli atti ai quali abbia potuto assistere, le questioni di diritto più importanti affrontate, gli atti alla preparazione dei quali abbia potuto contribuire, le altre attività di formazione generale svolte.
4. Il Consiglio cura l’iscrizione del tirocinio e ne verifica il corretto svolgimento.
Articolo 6 Referenti organizzativi
1. La Scuola di Giurisprudenza dell'Università Commerciale Xxxxx Xxxxxxx e il Consiglio Notarile di Milano nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione ed il coordinamento dei tirocini. Il referente organizzativo nominato dal Consiglio notarile è preferibilmente scelto tra i componenti dello stesso Consiglio. Il referente organizzativo dell’Università è il Direttore del Corso di laurea magistrale o suo delegato.
I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
2. In caso di mancata scelta da parte del tirocinante (art 4 comma 2), o di non accettazione motivata da parte del notaio ( art 4 comma 3) il referente organizzativo del Consiglio Notarile procede ad assegnare al tirocinante il Notaio di riferimento.
Nel corso del tirocinio possono essere previsti momenti di verifica in ordine all'attività dello studente tirocinante, da parte del referente organizzativo del Consiglio Notarile.
Articolo 7 Collaborazione didattica
1. Il Consiglio Notarile si impegna a dare ampia diffusione agli studenti tirocinanti circa le iniziative formative attivate durante il periodo di tirocinio, anche in coordinamento con le Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Il Consiglio si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
La Scuola di Giurisprudenza dell'Università si impegna ad informare gli studenti, in merito alle offerte formative e ai percorsi finalizzati all'accesso alla professione notarile.
Articolo 8 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente per le finalità proprie della convenzione stessa, anche con modalità automatizzate. Tali dati, esclusivamente in forma anonima, possono essere comunicati per fini statistici a soggetti pubblici e privati, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (EU) 2016/679.
2. Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all’esecuzione della presente convenzione, ciascuna delle parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra
parte, motivo per il quale ciascuna di esse s’impegna sin d’ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al GDPR nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le parti s’impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi. I dati personali raccolti nell’ambito della presente convenzione saranno trattati da ciascuna delle parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.
3. Le parti precisano che ai fini dell’esecuzione della convenzione i dati personali degli studenti trattati saranno effettuati in qualità di titolari autonomi, nel pieno rispetto della normativa applicabile.
4. Informativa tra le parti. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa applicabile, le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati personali forniti direttamente dalle parti o dei quali le stesse vengano in possesso durante la vigenza della convenzione e comunque connessi con la convenzione stessa, relativi al proprio personale o ai propri collaboratori o a terzi, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle, in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate. Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, gli interessati avranno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti di cui al Regolamento.
Articolo 9 Durata e rinnovo
1. La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fra le parti e viene rinnovata tacitamente al 1° agosto di ogni anno (in concomitanza con l’inizio delle attività dell’anno accademico), salvo disdetta da comunicarsi con posta certificata
(per l’Università: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx - per il Consiglio: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx ) da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza e salvo modifiche della normativa. Il recesso ha efficacia a partire dall’anno accademico successivo a quello in cui è stato esercitato
Articolo 10 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge, di regolamento e della Convenzione Quadro nonché delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell’offerta formativa universitaria e, in particolare, del Corso di Laurea; e, se del caso, per sopravvenute indicazioni/interpretazioni, anche ministeriali.
Convenzione firmata digitalmente Milano, 12 febbraio 2021
Il Rettore | Il Consigliere Delegato | Il Presidente del Consiglio Notarile distrettuale |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxx |