tra
L'anno 2003, il giorno 23 dicembre in Roma
tra
l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, coadiuvato dal Direttore dell’Area Tecnica Distribuzione e Consumerismo Xxxxx Xxxxxxxx, e dai signori Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Fronza, Xxxxxx, Massocco, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Rocchi,
Xxxxxxxx, Vittone, assistiti da Xxxxxxx Xxxxxxxxx
e
il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), rappresentato dal Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx, coadiuvato dal Vice Presidente Nazionale vicario e Responsabile della Commissione di trattativa Xxxxxxxx Xxxxx, dalla Delegata della Commissione Xxxxx Xxxxx, e dai signori Xxxxxxxx, Biscotti, Xxxxxxxxx, Xxxxxx,
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, assistiti da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
e
L'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS), rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxx, coadiuvato dal Vice Presidende vicario Xxxx Xxxxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx e dai signori Xxxxxxx, Congiu,
Credaro, Lombroni e Momoli
si è stipulato il seguente
ACCORDO NAZIONALE AGENTI
ACCORDO NAZIONALE AGENTI
ART. 1 - Sfera di applicazione dell'Accordo.
I comma - Il presente Accordo regola esclusivamente i rapporti tra gli agenti di assicurazione iscritti all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
II comma - Esso non si applica:
− ai subagenti comunque denominati, operanti per le agenzie in gestione libera (anche se gestite interinalmente dalle imprese);
− ai collaboratori subordinati delle imprese, gerenti agenzie in economia;
− agli agenti operanti per le gestioni in economia non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo o a loro carico, per i quali valgono le norme stabilite dal relativo Accordo stipulato il 25 giugno 1975.
NOTA A VERBALE (ART. 1)
− Il presente Accordo regola anche i rapporti agenziali relativi a rappresentanze generali per l'Italia di imprese estere;
− il presente Accordo non si applica alla ALA ASSICURAZIONI S.P.A., alla SARA ASSICURAZIONI S.P.A. e alla SARA VITA S.P.A.;
− il presente Accordo sarà applicabile all'INA e alle ASSICURAZIONI D'ITALIA soltanto previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, eccezion fatta per gli agenti di città di Roma per i quali il presente Accordo trova immediata applicazione.
SCAMBIO DI LETTERE
XXXX, SNA ed UNAPASS confermano che l'applicazione dell'Accordo nazionale agenti ai soli "agenti di città" professionisti è stata convenuta con l'intento, comune alle Parti, di perseguire per ogni via la professionalità dell'intera categoria agenziale.
Si conferma al riguardo che è agente professionista colui che dedica la massima parte del suo tempo e la sua opera professionale all'incarico affidatogli e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa subordinata od autonoma, se non in via meramente occasionale o marginale.
ART. 2 - Agente - Contratto di agenzia.
I comma - E' agente di assicurazione colui che, iscritto all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia.
II comma - L'incarico agenziale e le sue condizioni di esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia, il quale deve specificare:
− se si tratti di agente il cui contratto è stipulato con l'impresa per il tramite della direzione oppure di "agente di città" e cioè di agente operante nella zona di una gestione in economia, il cui contratto di agenzia è stipulato con detta gestione o direttamente con l'impresa per la gestione stessa;
− data di decorrenza dell'incarico a tempo indeterminato;
− zona agenziale;
− compiti dell'agente;
− previsione che le quotazioni di uno stesso affare (con gli eventuali sviluppi nel corso delle trattative) non risentano - a parità di ogni altra condizione - di criteri sostanzialmente diversi per il fatto che a presentare l'affare siano differenti agenzie;
− trattamento provvigionale ed eventuali ulteriori compensi non temporanei;
− ammontare della cauzione, sue condizioni e forma ed eventuali criteri di adeguamento;
− il regime di esclusiva o di non esclusiva nel quale viene svolto l'incarico; le modalità dei regimi di esclusiva o di non esclusiva devono rispettare quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti del presente Accordo;
− la disciplina delle utenze;
− richiamo al presente Accordo nazionale agenti. Quest'ultimo non potrà essere derogato, salvo che esso stesso preveda espressamente la facoltà di deroga ovvero si tratti di deroga a favore dell'agente.
III comma - L'incarico agenziale può essere conferito con o senza
procura.
IV comma – Nel contratto di agenzia stipulato con più agenti (“coagenzia”) l'incarico si considera sempre conferito congiuntamente e solidalmente, anche se ai coagenti è data facoltà di agire separatamente.
Se nel contratto di coagenzia non sono precisate le quote di interessenza dei coagenti, queste si presumono uguali.
V comma - Il contratto di agenzia può anche essere stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla società agenziale i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci e le loro quote di partecipazione, nonché i soggetti che muniti dei necessari poteri siano delegati dalla società allo svolgimento dell’attività di agente.
Fatto salvo quanto previsto dall’art 2 bis, IV comma, le variazioni rispetto a quanto preventivamente indicato ai sensi del presente comma potranno essere effettuate dalla società agenziale con il consenso dell’impresa.
VI comma - Per i contratti di agenzia già in corso alla data di entrata in vigore del presente Accordo con società regolarmente costituite, le norme di cui al precedente V comma e all’art. 2 bis si applicano esclusivamente con riferimento ai soggetti indicati nel contratto di agenzia ai medesimi fini di cui al V comma del presente articolo.
VII comma - Gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario possono essere dalle stesse considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme.
Per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, l’eventuale volontà dell’impresa di considerare più incarichi come un unico incarico deve risultare dal contratto di agenzia. Tuttavia, qualora le imprese entrino a far parte di uno stesso gruppo finanziario nel corso dell’incarico agenziale, l’eventuale volontà delle imprese di avvalersi della facoltà di cui al presente comma deve essere comunicata all’agente per iscritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla definizione delle operazioni finanziarie suddette.
VIII comma - E' vietato all'agente di gravare il portafoglio dell'agenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi, ivi compresi i contraenti e gli assicurati.
IX comma - Prima del conferimento dell'incarico l'impresa è tenuta a rendere note all'agente le aliquote provvigionali riconosciute all'agente cessato, nonché la regolamentazione in tema di esclusiva del precedente rapporto.
ART. 0 Xxx - Xxxxxxxx conferito a società regolarmente costituita ai sensi dell’art.
2, V comma.
I comma - Nel caso di recesso o di esclusione o di uscita o di perdita della qualifica di delegato, per qualsivoglia ragione, di uno o più dei soggetti di cui all’art. 2, V comma, il rapporto di agenzia in corso con la società non cesserà automaticamente, e, salvo quanto previsto dal successivo IV comma, si instaurerà una procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto e consentire alle parti di
trovare, entro il termine di 90 giorni dall’evento, prorogabile su accordo scritto delle parti, un’intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante.
Durante tale periodo l’agenzia continuerà ad essere gestita dalla società
agente.
II comma - L’intesa di cui sopra, nella sola ipotesi di sostituzione di un socio/i senza modifica delle quote preesistenti e salvo il caso previsto dal successivo IV comma, dovrà altresì determinare:
- se la società agente provvederà direttamente alla definizione dei rapporti interni tra i soci, nel qual caso il rapporto di agenzia proseguirà immutato alle stesse condizioni economico-normative, con la sola variazione del socio/i.
- se l’impresa, previo scioglimento consensuale del rapporto, dovrà corrispondere alla società le indennità di risoluzione riaffidando l’incarico alla stessa, con il solo mutamento del socio/i. In tal caso si mantengono invariate le condizioni economico-normative del contratto in via di scioglimento ed il rapporto si considera iniziato da quel momento a tutti gli effetti, fermo l’obbligo della società agenziale nei confronti dell’impresa al pagamento della rivalsa di cui all’art. 37.
III comma - Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l’intesa di cui al I comma, il rapporto d’agenzia si risolve, con diritto della società agenziale al trattamento di cui all’articolo 13, III comma e successivi, alle indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A.
IV comma - E’ comunque consentito alla società agente, nei rapporti con l’impresa, di gestire autonomamente e senza interruzione del rapporto l’uscita e/o l’ingresso e/o la sostituzione di socio/i non amministratori, né legali rappresentanti, né delegati all’attività assicurativa, nel limite massimo complessivo del 5% del capitale della società come risultante al momento del conferimento dell’incarico agenziale.
E’ inoltre consentito alla società agente, nella sola ipotesi di uscita di socio/i non amministratori, né legali rappresentanti, né delegati all’attività assicurativa, il trasferimento della quota di tale/i socio/i ad altro o altri soci, purché ciò non comporti variazioni nel controllo della società agente.
In entrambi i casi la società agente è tenuta a darne, con congruo preavviso, preventiva informazione all’impresa e, nel caso di ingresso di nuovo socio, a fornire un profilo completo del socio/i entrante/i.
V comma - Anche in deroga alla disciplina del successivo art. 40, le disposizioni del presente articolo sostituiranno di diritto, dall’entrata in vigore del presente Accordo, le singole disposizioni difformi degli accordi aziendali e dei contratti individuali che risultassero, singolarmente considerate, meno favorevoli per gli agenti.
ART. 3 - Esercizi annuali – Provvigioni – Premi.
Nel testo delle norme che seguono il termine “esercizio” designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola “provvigioni”, negli artt. 12, 12 A, 13 e da 27 a 33, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di xxxxxx e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine “premi” si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte.
ART. 4 - Cauzione.
I comma – L’impresa può chiedere all’agente di prestare cauzione a garanzia dell’adempimento di ogni obbligazione assunta. L’agente può prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero attraverso un apposito fondo o deposito, aziendale o nazionale, ove costituito d’intesa tra le parti interessate. L’ammontare della cauzione, gli eventuali criteri di adeguamento, l’ente fideiussore e le condizioni della fideiussione sono concordati tra impresa ed agente.
II comma – Se costituita in contanti, la cauzione è fruttifera a favore dell’agente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, è di spettanza dell’agente il relativo reddito.
III comma – L’agente può chiedere in ogni momento del rapporto che i contanti o titoli costituenti la sua cauzione vengano depositati a proprio nome ma con vincolo di garanzia a favore dell’impresa, presso un istituto di credito di comune gradimento.
IV comma – Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, l’agente non può invocare la compensazione tra la cauzione e gli importi da lui comunque dovuti all’impresa. La cauzione è restituita all’agente o suoi eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di agenzia, sempre che sia stato versato all’impresa quanto ad essa spettante e siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all’art. 23.
V comma – Tuttavia, se dodici mesi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la definitiva chiusura dei conti o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza dell’impresa o di terzi, comunque inerente l’incarico agenziale, la cauzione viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita da apposita polizza o da fideiussione bancaria.
VI comma – Sono fatte salve le diverse norme aziendali che risultino complessivamente più favorevoli agli agenti.
NOTA A VERBALE (ART. 4)
ANIA, SNA ed UNAPASS valuteranno l’opportunità e la fattibilità della costituzione del fondo o deposito nazionale di cui al I comma.
ART. 5 - Procuratore dell'agente.
L'agente può avvalersi di procuratori, purché graditi all'impresa e risponde del loro operato.
ART. 6 - Esclusiva: Regimi.
Il contratto di agenzia si basa sui seguenti regimi relativamente
all'esclusiva:
Regime 1: Agente in esclusiva bilaterale assoluta.
Regime 2: Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie.
Regime 3: Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio. Regime 4: Agente senza esclusiva di marchio né di territorio.
ART. 6 bis - Esclusiva: Profili.
I comma - Regime 1: Agente in esclusiva bilaterale assoluta:
a) L'agente non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter.
b) L'impresa, nella zona assegnata all'agente e per gli stessi rami, non può conferire altri incarichi xxxxxxxxx né operare attraverso agenzie in economia né raccogliere affari direttamente o indirettamente salvo che:
− conferendo incarico ad agenzie di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario, sempreché l'incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest'ultima non esercita;
− avvalendosi di produttori dipendenti previsti dal C.C.N.L. del settore assicurativo; in tal caso per il primo anno l'agente ha diritto ad una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni previste dal contratto di agenzia; per gli anni successivi gli affari stessi fanno parte del portafoglio dell'agenzia a tutti gli effetti. L'impresa che si
avvalga di produttori ne coordinerà l'attività con gli agenti territorialmente interessati d'intesa con questi ultimi.
II comma - Regime 2: Agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie:
a) L'agente non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter.
b) L'impresa, nella zona assegnata all'agente e per gli stessi xxxx, non può costituire agenzie in economia né conferire altri incarichi agenziali, sempre che non si tratti di agenzie di impresa appartenente allo stesso gruppo finanziario e l'incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest'ultima non esercita.
Salvo quanto precede, l'impresa, nella zona assegnata all'agente, può operare senza obblighi nei suoi confronti.
III comma - Regime 3: Agente in esclusiva di marchio senza esclusiva
di territorio:
a) L'agente non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II del successivo art. 6 ter.
b) L'impresa, nella zona assegnata all'agente, può operare senza obblighi nei suoi confronti.
IV comma - Regime 4: Agente senza esclusiva di marchio né di
territorio:
a) L'agente può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di più imprese.
b) L'impresa, nella zona assegnata all'agente, può operare senza obblighi nei suoi confronti.
c) L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente all'agente l'affidamento di altri incarichi xxxxxxxxx nella stessa zona e l'agente è tenuto a comunicare preventivamente all'impresa l'assunzione di altri incarichi agenziali.
d) Il conferimento di più incarichi ad uno stesso agente da parte di più imprese appartenenti ad uno stesso gruppo finanziario non comporta l'applicazione del Regime 4.
NOTA A VERBALE (ART. 6 BIS)
− SNA ed UNAPASS confermano all'ANIA che nella locuzione "attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese" si intende ricompresa qualunque attività tendente alla promozione, conclusione, distribuzione e gestione di affari assicurativi, in qualsivoglia forma esercitata, svolta dall'agente, o da persone che agiscono per suo conto, in favore di imprese di assicurazione diverse dalla preponente.
− SNA ed UNAPASS confermano all'ANIA, con riferimento al Regime 4, che l'assunzione di più incarichi non fa venire meno da parte dell'agente il dovere di rispettare gli obblighi assunti nei confronti di ogni singola impresa.
− Qualora a seguito di fusione o incorporazione di imprese si verifichi la coesistenza in un territorio di più agenti, tali agenti passeranno di diritto nel Regime 3, salvo che l'agente non si trovi già nel Regime 4.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta di SNA ed UNAPASS, l'ANIA raccomanderà alle proprie associate di xxxxxxxsi dal creare nuove agenzie che manchino dei presupposti socio- economici oggettivamente necessari alla costituzione, in tempi ragionevolmente brevi, di un volume di affari tale da consentire all'agente o agli agenti di svolgere dignitosamente il proprio incarico, fornendogli nel frattempo idonei supporti.
I predetti presupposti dovranno essere tenuti particolarmente presenti nel caso di costituzione di nuove agenzie di città, al fine di evitare che tale costituzione pregiudichi le possibilità di sviluppo delle agenzie di città preesistenti.
ART. 6 ter - Esclusiva: Norme comuni.
I comma - L'agente non può costituire una organizzazione di lavoro o avvalersi di produttori fuori della zona dell'agenzia; l'agente può tuttavia, fuori di detta zona, raccogliere, per effetto delle proprie relazioni personali, affari sporadici, i quali restano assegnati al portafoglio dell'agenzia a lui affidata.
II comma - Qualora l'impresa non eserciti o cessi di esercitare nel corso del rapporto agenziale uno o più rami, l'agente ha facoltà di operare per altra impresa per i rami non gestiti dall'impresa preponente, purché si tratti di impresa gradita a quest'ultima. Tale gradimento non è richiesto se l'altra impresa non esercita rami gestiti dall'impresa preponente; al venire meno per qualsiasi motivo di quest'ultima condizione, è necessario il gradimento dell'impresa preponente.
III comma - I rischi Trasporti e i rischi Aviazione non rientrano nel diritto di esclusiva territoriale dell'agente.
Nella zona assegnata all'agente operante in Regime 1 ovvero in Regime 2, l'impresa non può autorizzare in ogni singola piazza più di un agente del ramo Trasporti e del ramo Aviazione a nominare subagenti o delegati sulla stessa piazza, restando esclusa, per tutti gli agenti di una determinata piazza o di un determinato territorio, la facoltà di nominare subagenti o delegati fuori dal territorio dell'agenzia.
IV comma - Sono fatti salvi accordi collettivi aziendali in deroga, purché più favorevoli per gli agenti.
NOTA A VERBALE (ART. 6 TER)
Si precisa che, ai fini del III comma, dai rischi Aviazione rimangono escluse le coperture infortuni delle persone trasportate, salvo quelle derivanti da obbligo di legge o convenzioni internazionali ovvero comprese in affari riguardanti altri rischi Aviazione.
ART. 7 - Competenza degli affari.
I comma - L'impresa deve riconoscere la provvigione all'agenzia che ha acquisito l'affare, assegnando alla stessa la relativa polizza.
II comma - Qualora l'impresa concluda direttamente affari - esclusi quelli di cui al III comma dell'art. 6 ter - per i quali la sede della ditta contraente o assicurata si trovi nella zona assegnata ad agente operante in Regime 1, deve assegnare a quest'ultimo, a tutti gli effetti, le relative polizze.
III comma - Fermo quanto previsto al precedente comma II, qualora l'impresa concluda direttamente affari - esclusi quelli di cui al III comma dell'art. 6 ter - e la ditta contraente chieda specificamente l'assegnazione delle relative polizze ad una agenzia in gestione libera, spetta a quest'ultima l'assegnazione delle polizze e la sola provvigione d'incasso, al netto di eventuali oneri.
IV comma - Ad eccezione dei casi di riduzione del portafoglio o di trasferimenti sporadici di singole polizze di premio oggettivamente non rilevante, all'agente, per tutta la durata dell'incarico e per gli affari da lui acquisiti, sono riservati i diritti provvigionali inerenti ad operazioni di aumento, sostituzione e proroghe, anche qualora le stesse vengano definite non da lui ma dall'impresa direttamente o a mezzo dei propri incaricati.
Sono altresì esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente comma i casi in cui discipline aziendali prevedano compensi in favore dell'agente a fronte di trasferimenti di polizze.
NOTA A VERBALE (ART. 7)
L'ANIA invita le imprese a disciplinare in sede aziendale i casi di trasferimento di polizze, prevedendo compensi in favore dell'agente che subisca il trasferimento.
ART. 8 - Riduzione di incasso per cessazione di esercizio o cessione di portafoglio.
Nell'ipotesi che l'impresa cessi dall'esercizio di uno o più rami di assicurazione o ceda ad altre imprese parte del portafoglio agenziale, spetta all'agente
- sempre che l'avvenimento non riguardi solo qualche singola polizza - una indennità (da pagarsi entro 3 mesi dalla data dell'avvenimento) calcolata ai sensi dell'art. 25 sull'incremento del monte premi attribuibile al portafoglio perduto, maggiorata del 100%; dei premi incassati anteriormente all'avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al momento dello scioglimento del contratto di agenzia nel calcolo dell'indennità di cui all'art. 26, in quanto dovuta.
ART. 8 bis - Riduzione del portafoglio di agenzia.
I comma - Quando l'impresa ritenga di disporre una riduzione del portafoglio di agenzia, anche a seguito di riduzione del territorio, deve comunicare per iscritto la proposta all'agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
Qualora l'agente non accetti la proposta, l'impresa potrà disporre, con un ulteriore preavviso scritto di almeno 30 giorni, un provvedimento di riduzione del portafoglio nei soli limiti, da calcolare sull'ammontare dei premi del portafoglio agenziale complessivo al momento del provvedimento, di seguito indicati per i singoli regimi di esclusiva:
a) Per le agenzie con portafoglio fino a euro 930.000,00: Regg. 1 e 4 20% del portafoglio agenziale complessivo. Reg. 2 15% del portafoglio agenziale complessivo. Reg. 3 10% del portafoglio agenziale complessivo.
b) Per le agenzie con portafoglio superiore a euro 930.000,00 e fino a euro 2.100.000,00:
Regg. 1 e 4 - Euro 279.000,00 di portafoglio + 50% del portafoglio agenziale complessivo eccedente euro 930.000,00.
All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a euro 744.000,00.
Reg. 2 - Euro 209.250,00 di portafoglio + 45% del portafoglio agenziale complessivo eccedente euro 930.000,00.
All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a euro 790.500,00.
Reg. 3 - Euro 139.500,00 di portafoglio + 40% del portafoglio agenziale complessivo eccedente euro 930.000,00.
All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a euro 837.000,00.
c) Per le agenzie con portafoglio superiore a euro 2.100.000,00:
Regg. 1 e 4 - Euro 372.000,00 di portafoglio + 60% del portafoglio agenziale complessivo eccedente euro 930.000,00.
All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a euro 1.236.000,00.
Reg. 2 - Euro 279.000,00 di portafoglio + 55% del portafoglio agenziale complessivo eccedente euro 930.000,00.
All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a euro 1.364.250,00.
Reg. 3 - Euro 186.000,00 di portafoglio + 50% del portafoglio agenziale complessivo eccedente euro 930.000,00.
All'agenzia dovrà residuare un portafoglio complessivo non inferiore a euro 1.492.500,00.
Relativamente a ciascuna riduzione di portafoglio i limiti massimi di riduzione di portafoglio andranno diminuiti degli importi delle riduzioni di portafoglio eventualmente intervenute per la stessa agenzia e nei confronti del medesimo agente nei cinque anni anteriori.
II comma - Nel caso in cui l'agente non sia d'accordo sul provvedimento disposto dall'impresa, egli ha la facoltà di recedere dal contratto con diritto al trattamento di cui all'art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A con il limite minimo che, in deroga all'impostazione generale del presente Accordo, viene fissato in euro 8.800,00 per tutti i Regimi.
III comma - Nel caso in cui l'agente accetti il provvedimento di riduzione del portafoglio proposto o disposto dall'impresa, egli ha diritto al pagamento, da effettuarsi entro 120 giorni dall'avvenimento, di un'indennità pari al pro-quota (vale a dire alla proporzione esistente tra il portafoglio interessato dal provvedimento di riduzione ed il portafoglio complessivo dell'agenzia nella sua interezza) dell'indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, nonché al medesimo pro-quota di una somma aggiuntiva pari al 75% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A.
IV comma - In luogo dell'indennità prevista al precedente III comma l'agente - nella sola ipotesi di riduzione che interessi almeno il 35% del portafoglio agenziale - può ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
V comma - Ai fini della determinazione del 35% di cui al precedente IV comma, si sommano le singole percentuali di riduzione del portafoglio eventualmente intervenute nel corso dell'ultimo quadriennio.
VI comma - Non costituisce riduzione del portafoglio agenziale il trasferimento di qualche singola polizza o la suddivisione di una coagenzia in più agenzie in modo che all'agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un'agenzia sostanzialmente corrispondente all'originaria quota di interessenza dell'agenzia preesistente.
Non costituisce altresì riduzione del portafoglio agenziale la suddivisione del portafoglio di una società agente tra la società stessa ed un socio iscritto all’Albo in modo che a questo sia affidata una agenzia sostanzialmente corrispondente all’originaria partecipazione nella società agente, ove tale suddivisione venga concordata per iscritto con la società agenziale e tale affidamento sia accettato dal socio uscente.
VII comma - Per i soli casi di agenti operanti in Regime 1 o in Regime 2, è vietato all'impresa (salva l'ipotesi di trasferimento di qualche singola polizza) disporre unilateralmente riduzioni del portafoglio agenziale che non siano in connessione con riduzioni del territorio di agenzia.
VIII comma - Qualora, a seguito di un provvedimento di riduzione del portafoglio, venisse aperta una nuova agenzia nell'ambito di uno stesso comune assegnato ad un agente operante in Regime 1 o in Regime 2, il precedente agente e quello di nuova nomina passeranno di diritto nel Regime 3.
ART. 9 - Regolamento degli storni.
I comma - L'impresa ha diritto alla rifusione della provvigione d'acquisto (o della metà della provvigione d'acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della durata.
II comma - Tale diritto non sussiste nei seguenti casi:
a) scioglimento di polizza "Infortuni" e/o "Rimborso indennità spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio" e/o "Malattia" e polizza "Responsabilità civile professionale" per morte dell'assicurato;
b) scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi ivi compreso il caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa;
c) scioglimento o riduzione a seguito di guerra o guerra civile o di pubblica calamità non coperta da assicurazione, ovvero demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori;
d) scioglimento a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio. Si precisa che la non applicabilità della rifusione della provvigione dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio, deve intendersi riferita anche alla polizza originaria e non solo alle successive polizze emesse in sostituzione per lo stesso contraente e per il medesimo rischio. Pertanto, nel caso di sostituzione del contratto con altro comportante maggior premio e/o maggiore durata, se lo scioglimento avviene prima che siano state pagate due annualità di premio, la rifusione della provvigione è dovuta dall'agente soltanto sulla parte afferente il maggior premio e/o la maggior durata;
e) scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una penale specificamente prevista dalle condizioni di polizza. Si precisa che la provvigione sugli sconti di durata rimborsati dall'assicurato in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto, verrà interamente detratta dalla parte di provvigione che l'agente è tenuto a rifondere. Si precisa altresì che, qualora si addivenga tra impresa e contraente all'anticipata risoluzione consensuale di una polizza, la provvigione che l'agente è tenuto a rifondere sarà limitata all'importo eventualmente eccedente la somma incassata per la risoluzione (somma sulla quale non sarà computata alcuna provvigione attiva);
f) scioglimento o riduzione potestativamente disposti dall'impresa, salvo le seguenti ipotesi:
1) scioglimento o riduzione disposti a seguito di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il diritto dell'impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso sulla insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda l'impresa, l'agente - salvo diversa disciplina aziendale - può chiedere che la rifusione provvigionale sia subordinata all'esito negativo dell'esperimento dell'azione legale. In tal caso l'agente è tenuto a rimborsare all'impresa le spese legali effettivamente sostenute e non recuperate, nei limiti del doppio della provvigione d'incasso annua;
2) scioglimento o riduzione disposti a seguito di sinistro, ma con facoltà dell'agente di riprendere il contratto alle condizioni delle tariffe aziendali vigenti. Nel caso di mancata ripresa, l'importo della provvigione da rifondere è ridotto alla metà se sulla polizza siano già state pagate tre annualità di premio. Nel caso di ripresa, invece, si procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza.
III comma - In tutti i casi un cui si proceda, a seguito di disposizioni dell'impresa, alla sostituzione di contratti con altri (ovvero con variazione mediante appendice) di durata inferiore, l'ammontare della rifusione provvigionale relativa alla mancata durata residua del contratto sostituito o variato non può in alcun caso superare l'ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo contratto per tutta l'anzidetta durata. Analogamente, qualora l'impresa riduca la propria quota di rischio, l'agente non è tenuto alla rifusione della provvigione per la parte di premio ridotta dall'impresa, fermo il suo diritto alla provvigione sul nuovo premio.
IV comma - In caso di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio, l'obbligo di rifusione provvigionale fa sempre carico all'agente cui sono assegnate le polizze all'atto del loro scioglimento o riduzione, intendendosi pattuito che l'agente, nel ricevere un portafoglio, come ne gode i vantaggi, così deve sottostare ai relativi oneri.
V comma - In caso di trasferimento di singole polizze, quale ne sia la provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se l'agenzia assegnataria abbia già incassata un'annualità di premio all'atto dello scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la polizza con altra; altrimenti, l'obbligo di rifusione è a carico dell'agenzia da cui proviene la polizza trasferita.
VI comma - L'impresa addebita all'agente uscente o ai suoi eredi gli storni di provvigione non appena sia in grado di liquidare l'importo, e comunque non oltre 15 mesi dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
Su richiesta dell’agente o dei suoi eredi l’impresa, entro 30 giorni, fornirà un elenco analitico e relativa causale degli storni addebitati.
ART. 10 - Provvigioni: su premi incassati dalla impresa, su premi incassati a mezzo cambiali, su penali di storno, su premi compensati con indennizzo di sinistri.
I comma - Salvo quanto previsto dal comma successivo, la provvigione di incasso spetta all'agente integralmente anche quando i premi siano stati incassati direttamente dall'impresa o compensati con indennizzi di sinistri.
II comma - Per i premi recuperati dall'impresa a mezzo dei propri servizi legali o a mezzo di soggetti od enti esterni da essa incaricati, il contratto di agenzia, a scelta dell'agente e salvo diversa pattuizione, può prevedere:
a) che all'agente spetti la metà della provvigione d'incasso;
b) oppure che all'agente spetti l'intera provvigione d'incasso.
Nel caso di cui alla lettera b) la provvigione d'incasso viene tuttavia riconosciuta al netto delle spese legali sostenute dall'impresa ai sensi del presente comma e non recuperate.
III comma - La provvigione d'incasso spetta all'agente anche sugli importi, comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale per storno di contratti.
IV comma - Xxx l'agente abbia accettato, in conformità alle disposizioni dell'impresa, delle cambiali per il pagamento del premio, la provvigione gli sarà dovuta solo all'integrale incasso delle cambiali.
In tal caso egli non è responsabile del buon fine delle cambiali.
ART. 11 - Imposte e tasse a carico dell'agente.
I comma - Nessuna rivalsa è esercitata dall'impresa verso l'agente in relazione a propri oneri tributari.
II comma - Sono a carico dell'agente tutte le imposte e tasse e gli altri oneri tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello dell'agenzia, relativi all'esercizio della stessa.
III comma - L'attribuzione degli oneri tributari all'impresa o all'agente è fatta in base alle leggi ed ai regolamenti fiscali, ad eccezione delle imposte comunali relative alle insegne della sede dell'agenzia che sono sopportate per metà dall'impresa e per metà dall'agente; l'agente ha pertanto diritto di addebitare all'impresa gli eventuali pagamenti effettuati per conto e su invito dell'impresa per gli oneri tributari di cui sopra.
IV comma - L'agente è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza, da parte sua o dei suoi dipendenti, delle leggi e dei regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare concernente le operazioni dell'agenzia.
ART. 12 - Scioglimento del contratto.
I comma - Il contratto di agenzia può sciogliersi per:
a) cancellazione dell’agente dall’Albo nazionale degli agenti di cui alla Legge 7 febbraio 1979, n. 48;
b) morte;
c) invalidità totale;
d) limiti di età;
e) recesso per giusta causa.
II comma - Anche al di fuori dei casi contemplati dal comma precedente, il contratto di agenzia può sciogliersi per:
1) recesso dell'impresa con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso al Collegio arbitrale, nel qual caso si applica la disciplina di cui all’art. 12 bis;
2) recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi, nel qual caso si applica la disciplina di cui all’art. 12 ter;
3) recesso dell’impresa con applicazione dell’art. 12 quater limitatamente agli agenti che ne abbiano diritto;
4) recesso dell’agente, nel qual caso si applica la disciplina dell’art. 12 bis.
III comma - Le indennità di risoluzione del contratto spettanti all'agente sono indicate negli articoli seguenti da 14 a 19.
IV comma - Nei casi di scioglimento del contratto ai sensi del I comma, lett. b) e lett. c), all'agente cessato (o ai suoi eredi) che non abbia superato il 68° anno di età calcolato ai sensi del IV comma dell'art. 17, spetta un'ulteriore somma calcolata percentualmente a scaglione sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all'agente medesimo nell'esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione, come dal seguente prospetto:
Scaglioni di provvigioni (Euro) | Anzianità | |
Fino a 5 anni compiuti | Oltre 5 anni compiuti | |
fino a 20.500,00 | 20% | 30% |
da 20.501,00 a 26.400,00 | 15% | 25% |
da 26.401,00 a 38.000,00 | 15% | 20% |
da 38.001,00 in poi | 15% | 15% |
Detta ulteriore somma non potrà essere inferiore a euro 8.800,00 né superiore a euro 29.300,00.
V comma - Ai soli fini del IV comma e del computo degli anni di gestione ivi previsti, si considerano anche i precedenti incarichi agenziali svolti dall'agente senza soluzione di continuità per la stessa impresa, sempre che si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia già stata pagata altra ulteriore somma o somma aggiuntiva o rimborso forfettario o indennità supplementare.
Nel caso di agente plurimandatario, gli importi degli scaglioni e dei limiti minimi e massimi fissati nel precedente IV comma si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti; pertanto, relativamente a ciascuna impresa, in detti commi i succitati importi si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente nell'esercizio precedente fra l'ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
Dalla eventuale ulteriore somma dovuta ai sensi del presente articolo deve essere dedotta la somma aggiuntiva eventualmente corrisposta ai sensi dell'art. 8 bis, nel caso in cui i due eventi intervengano nel medesimo esercizio.
VI comma - Le somme di cui al IV comma saranno pagate entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
L'impresa non può invocare alcuna compensazione all'atto del pagamento di dette somme.
NOTA A VERBALE (ART. 12)
La fusione o incorporazione di imprese non è causa di automatico scioglimento dei rapporti di agenzia, nei quali subentra l'impresa incorporante o quella che risulta dalla fusione. Le eventuali dimissioni degli agenti entro 90 giorni dall'avvenuta fusione o incorporazione non prevedono obblighi di preavviso.
NOTA A VERBALE (ART. 12)
ANIA, SNA ed UNAPASS confermano che le indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33 spettano all'agente anche nel caso di scioglimento del rapporto per liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.
NOTA A VERBALE (ART. 12)
In relazione alle somme previste dall'art. 12, IV comma, le Parti stipulanti confermano che, nell'ipotesi di coagenzia, il conteggio di tali importi verrà effettuato cumulativamente per l'intera agenzia. A ciascun coagente interessato (o ai suoi eredi) è dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi come sopra calcolati pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.
ART. 12 A - Schema di riferimento e disciplina per il calcolo della somma aggiuntiva.
I comma - La somma aggiuntiva eventualmente spettante all’agente in applicazione del presente Accordo, da calcolarsi percentualmente a scaglione
sull’ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate all’agente medesimo nell’esercizio precedente all’interruzione del rapporto o al provvedimento di cui all’art. 8 bis, verrà calcolata sulla base dello schema di riferimento e della disciplina di seguito riportati.
Schema di riferimento per gli agenti operanti in Regime 3:
sui primi | euro | 103.291,00 di provvigioni | 65% |
sui successivi | euro | 103.291,00 di provvigioni | 40% |
sui successivi | euro | 154.937,00 di provvigioni | 15% |
sui successivi | euro | 154.937,00 di provvigioni | 10% |
su quanto supera | euro | 516.457,00 di provvigioni | 5% |
II comma - Per gli agenti operanti in Regime 1 o 4 tutte le somme aggiuntive eventualmente dovute saranno pari al 60% di quelle previste per gli agenti in Regime 3. Tale somma non potrà essere superiore in ogni caso ad euro 123.950,00
III comma - Per gli agenti operanti in Regime 2 tutte le somme aggiuntive eventualmente dovute saranno pari all'80% di quelle previste per gli agenti in Regime 3. Tale somma non potrà essere superiore in ogni caso ad euro 165.266,00.
IV comma - Dalla somma aggiuntiva eventualmente dovuta, ai sensi degli artt. 2 bis, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 18 bis e 35, deve essere dedotta la somma aggiuntiva eventualmente corrisposta ai sensi dell'art. 8 bis, nel caso in cui i due provvedimenti intervengano nel medesimo esercizio.
V comma - Nessuna somma aggiuntiva è dovuta prima del compimento di 12 mesi di gestione o nel caso di agente che abbia superato il 68° anno di età, calcolato ai sensi del IV comma dell'art. 17.
Ai soli fini della spettanza della somma aggiuntiva, dovuta ai sensi del presente Accordo, si considerano anche i precedenti incarichi agenziali svolti dall'agente senza soluzione di continuità per la stessa impresa, sempre che si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia già stata pagata alcuna ulteriore somma o somma aggiuntiva o rimborso forfettario o indennità supplementare.
VI comma - Nel caso di agente plurimandatario, gli importi degli scaglioni e dei limiti massimi di cui al presente articolo si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti; pertanto, relativamente a ciascuna impresa, i succitati importi si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente nell'esercizio precedente fra l'ammontare delle provvigioni da essa liquidate ed il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
VII comma - Il conteggio di tutti gli importi di cui al presente articolo dovrà essere effettuato cumulativamente per l'intera agenzia. Nel caso di coagenzia, a ciascun coagente è dovuta, in quanto spettante, la quota degli importi come sopra calcolati pari alla propria quota di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.
NOTA A VERBALE (ART. 12 A)
XXXX, SNA ed UNAPASS confermano che quanto previsto al V comma del presente articolo non si riferisce all’ulteriore somma di cui all’art. 12, IV comma.
ART. 12 bis - Scioglimento del contratto con indicazione dei motivi ed eventuale ricorso al Collegio Arbitrale.
I comma - Nel caso di recesso dal contratto con indicazione dei motivi ai sensi dell’art. 12, II comma, n. 1 e 4, si applica la seguente disciplina:
II comma - La parte recedente deve indicare i motivi nella comunicazione del recesso.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l’altra parte ha facoltà di ricorrere ad un arbitrato irrituale con le modalità di seguito riportate, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 11.8.1973, n. 533, per i casi ivi previsti.
La richiesta d’arbitrato deve essere inoltrata dalla parte interessata con lettera raccomandata A.R. da spedirsi all'altra parte nel termine di cui sopra. L'agente ricorrente ne darà notizia a SNA o a UNAPASS.
Il ricorso all'arbitrato non sospende l'efficacia del recesso e non è ammissibile in caso di inadempimenti nelle operazioni di riconsegna.
III comma - Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri, di cui due designati dalle parti ed uno con funzione di presidente scelto di comune accordo dai primi due; in mancanza di accordo, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza ha sede l’agenzia su istanza congiunta dei due arbitri o della parte più diligente.
La parte che ha richiesto l’arbitrato deve comunicare, tramite lettera raccomandata A.R. od altro mezzo equipollente, se non già avvenuto nella lettera di richiesta, il nominativo dell’arbitro scelto, all’altra parte.
Quest’ultima, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, deve indicare il nominativo prescelto. In mancanza, la parte ricorrente potrà chiedere al Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza ha sede l’agenzia la nomina del secondo arbitro; di tale nomina deve essere data comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata A.R.
I due arbitri nominati dovranno concordare nei successivi 20 giorni la nomina del terzo arbitro; qualora entro il suddetto termine i due arbitri non abbiano trovato l’accordo sul nominativo del terzo arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale secondo le modalità sopra riportate.
Il Collegio arbitrale dovrà costituirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dell’accettazione della nomina da parte del Presidente del Collegio arbitrale (terzo
arbitro) o, in caso di nomina giudiziale, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
Il Collegio arbitrale sarà dispensato da ogni formalità e, al solo fine di determinare la somma aggiuntiva eventualmente spettante, dovrà pronunciarsi, esperito un tentativo di conciliazione il cui esito verrà verbalizzato, sulla fondatezza dei motivi addotti entro 30 giorni dalla data della sua costituzione. Tale termine potrà essere prorogato su richiesta concorde delle parti ovvero, a discrezione del Collegio, anche di una sola, qualora debbano essere compiute attività istruttorie particolarmente complesse, ovvero in caso di comprovato impedimento o di altra giusta causa.
La pronuncia arbitrale dovrà essere redatta in doppio originale e comunicata, a mezzo plico raccomandato, alle parti interessate e, in caso di elezione di domicilio, con invio anche a tale indirizzo.
I termini di cui al presente comma si intendono sospesi nel periodo dal 1 Agosto al 31 Agosto compresi.
Le spese relative al Collegio arbitrale saranno ripartite al 50%, salvo quelle relative agli arbitri designati dalle parti, che rimarranno a carico delle rispettive parti.
Nel caso di recesso invocato dall’impresa, è in facoltà di quest’ultima interrompere la procedura arbitrale di cui sopra, anche se già costituito il Collegio arbitrale ed in qualsiasi momento, mettendo a disposizione dell’agente la somma aggiuntiva calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A, maggiorata del 15%.
Nel caso di recesso invocato dall’agente, è in facoltà di quest’ultimo interrompere la procedura arbitrale di cui sopra anche se già costituito il Collegio arbitrale ed in qualsiasi momento, o mettendo a disposizione dell’impresa un indennità pari ad 1/19 delle provvigioni liquidate nell’esercizio precedente o, in mancanza, negli ultimi dodici mesi, oppure dichiarando di essere receduto per motivi personali ovvero, nel caso dell’art. 2 V comma, per motivi personali riferiti ai soggetti ivi indicati iscritti all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione.
IV comma - Nel caso di recesso invocato dall’impresa:
− qualora l'agente dichiari espressamente di accettare il recesso o qualora egli lasci trascorrere infruttuosamente il termine previsto per la richiesta di arbitrato, l'impresa è tenuta a corrispondere all'agente una somma aggiuntiva pari al 15% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A.
La somma di cui al precedente capoverso sarà pagata entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia, o al più tardi entro 5 giorni dal momento in cui sia maturato il presupposto per la spettanza della somma stessa.
− Qualora l'agente impugni la motivazione del recesso dinanzi al Collegio arbitrale, l'impresa - ferma l'efficacia del recesso - è tenuta a corrispondere all'agente cessato, entro 15 giorni dalla pronunzia arbitrale, una somma aggiuntiva, che sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione ai motivi addotti, da un minimo di euro zero ad un massimo pari alla somma aggiuntiva calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A.
La somma aggiuntiva eventualmente riconosciuta dal Collegio arbitrale verrà maggiorata del 15%.
L'impresa non può invocare alcuna compensazione all'atto del pagamento della somma aggiuntiva.
− Qualora l'impresa, ravvisandone i presupposti, proponga all'agente la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia e l'agente accetti tale proposta, non è dovuta alcuna somma aggiuntiva. Se il nuovo contratto riguarda la stessa agenzia, l'agente può optare per il riconoscimento dell'anzianità di cui al precedente rapporto.
NOTA A VERBALE (ART. 12 bis)
XXXX, SNA ed UNAPASS confermano che il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo è valido anche ai sensi dell’art. 410, I comma, c.p.c., nel caso in cui la controversia riguardi un rapporto di agenzia al quale risulti applicabile l’art. 409 n. 3 c.p.c..
ART. 12 ter - Scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi.
I comma - Nel caso di recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi, ai sensi dell’art. 12, secondo xxxxx, n. 2, il preavviso dovuto all’agente, ai sensi dell’art. 13, decorrerà solo dopo il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del recesso da parte dell’impresa, fermo l’obbligo per l’agente al rispetto del portafoglio e della clientela dell’agenzia. Entro tale termine, ferma restando l’efficacia del recesso, l’agente potrà scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio gestito dall’agenzia, inviando all’impresa apposita comunicazione.
II comma - Nel caso in cui l’agente abbia optato, ai sensi del primo comma, per il pagamento degli indennizzi, il contratto si risolve con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi, alle indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 50% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A.
La percentuale della somma aggiuntiva di cui al precedente paragrafo è elevata al 100% qualora l’agente sottoscriva, entro i 15 giorni successivi alla risoluzione del rapporto, un impegno della durata massima di 24 mesi a non trasferire ad imprese
concorrenti le polizze appartenenti al portafoglio dell’impresa già gestito dall’agenzia; in detto periodo, rimarrà esclusa la possibilità per l’agente cessato di rappresentare il cliente nei rapporti con l’impresa receduta.
III comma - Nel caso in cui l’agente abbia optato, ai sensi del I comma, per la liberalizzazione del portafoglio già gestito dall’agenzia, le parti, sempre nel termine di cui al I comma, daranno corso alla liberalizzazione del portafoglio sottoscrivendo un apposito atto, redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A), per cui l’impresa, rinunciando ai propri diritti sulla titolarità del portafoglio, consente all’agente cessato, nel rispetto degli assicurati, di trasferire ad altre imprese i contratti di assicurazione in carico all’agenzia alla data di cessazione del rapporto.
Nel solo caso di applicazione dell’art. 12 ter, l’impresa è tenuta a sottoscrivere l’atto di liberalizzazione del portafoglio redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A); la liberalizzazione è sostitutiva del diritto al pagamento degli indennizzi di cui al comma precedente.
IV comma - In assenza di opzione da parte dell’agente e comunque in caso di mancata sottoscrizione da parte dello stesso dell’atto di liberalizzazione, redatto secondo il testo allegato al presente Accordo (allegato A), nel termine di cui al I comma, l’impresa è tenuta a corrispondere all’agente gli indennizzi di cui al II comma del presente articolo.
V comma - Al di fuori dello specifico campo di applicazione del presente articolo, l’impresa e l’agente restano liberi di stipulare accordi di liberalizzazione del portafoglio aventi natura e disciplina diverse da quelle previste al testo allegato al presente Accordo (allegato A).
ART. 12 quater - Scioglimento del contratto senza motivazione (art. 12 ter ANA 1994).
I comma - Per i soli agenti che nella vigenza dell’Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994 abbiano optato, nei tempi e nei modi previsti da tale Accordo, per la fattispecie di cui all’art. 12 ter dell’Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994, si applica la seguente disciplina.
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo l’agente può comunicare per iscritto la propria volontà di avvalersi della disciplina prevista nel presente articolo.
In assenza della suddetta comunicazione, all’agente si applicherà automaticamente la disciplina relativa al recesso dell’impresa prevista ai precedenti artt. 00 xxx x 00 xxx xxx xxxxxxxx Accordo.
II comma - Agli agenti che abbiano, nei tempi e modi indicati al comma precedente, optato per l’applicazione nei propri confronti della disciplina del presente
articolo, in sostituzione di quanto previsto ai precedenti articoli 12 bis e 12 ter del presente accordo, si applica quanto previsto al successivo III comma.
III comma - Nel caso di recesso dell’impresa ai sensi dell’art. 12, II comma, all’agente cessato che abbia compiuto almeno 12 mesi di gestione e non abbia superato il 68° anno di età, calcolato ai sensi del IV comma dell’art. 17, spetta una somma aggiuntiva pari al 60% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’art. 12 A.
IV comma - La somma di cui al comma precedente sarà pagata entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
NORMA TRANSITORIA
Qualora l’impresa receda dal rapporto ai sensi dell’art. 00 xxx xxxxxx 00 xxx xxx xxxxxxxx Accordo prima dell’esercizio dell’opzione di cui al I° comma del presente articolo, è in facoltà dell’agente di richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 12 quater, III comma, in sostituzione di quella invocata dall’impresa.
ART. 13 - Preavviso ed indennità sostitutive.
I comma - Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia ai sensi degli artt. 16 e 17 è dovuto un mese di preavviso.
L'agente che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12, II comma, deve dare un mese di preavviso.
II comma – Nelle ipotesi previste dal I comma del presente articolo, è in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all'agente, corrispondendo all'agente in entrambi i casi 1/19 delle provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
Ai soli fini dell'aliquota di cui all'art. 27, IV comma, e dell'anzianità richieste per le somme di cui agli art. 12, IV comma, 12 A, V comma e 12 quater, III comma, il periodo di preavviso va computato nell'anzianità dell'agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennità.
L'agente che recede dal contratto di agenzia senza dare il preavviso di cui al I comma, deve corrispondere all'impresa un'indennità sostitutiva pari ad 1/19 delle provvigioni a lui liquidate nell'esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
III comma - L'impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12, II comma, deve dare preavviso nei seguenti termini decorrenti dal primo o dal sedici del mese:
- 1 mese, per il primo anno di gestione;
- 2 mesi, per il secondo anno iniziato di gestione;
- 3 mesi, per il terzo anno iniziato di gestione;
- 4 mesi, per il quarto anno iniziato di gestione;
- 5 mesi, per il quinto anno iniziato di gestione;
- 6 mesi, per il sesto anno iniziato di gestione e per tutti gli anni successivi.
IV comma - L'impresa può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con un'indennità determinata come segue:
a) se l'agente ha iniziato il primo anno di gestione ma non lo ha completato: in sostituzione del mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;
b) se l'agente ha completato il primo anno di gestione ma non ha iniziato il secondo anno di gestione: in sostituzione del mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
c) se l'agente ha iniziato il secondo anno di gestione ma non lo ha completato:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni.
d) se l'agente ha completato il secondo anno di gestione ma non ha iniziato il terzo anno di gestione:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni.
e) se l'agente ha iniziato il terzo anno di gestione ma non ha superato i quattro anni di gestione:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
f) se l'agente ha iniziato il quinto anno di gestione ma non ha completato i quindici anni di gestione:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/25 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
- in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/35 delle provvigioni;
- in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/40 delle provvigioni.
g) se l'agente ha completato o superato i quindici anni di gestione:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
- in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
- in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
Per il computo dell'indennità sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate all'agente nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.
Limitatamente agli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di gestione, è in facoltà degli stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione dell'indennità sostitutiva.
V comma - Agli effetti dei precedenti commi, se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l'indennità sostitutiva viene calcolata applicando la frazione all'ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione.
VI comma - L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto, sempre che da parte dell'agente si siano adempiuti gli obblighi di cui all'art. 23.
Qualora fosse impossibile stabilirne l'esatto importo, l'indennità viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati dell'esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni.
ART. 14 - Scioglimento per cancellazione dall'Albo nazionale - Preavviso ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento di diritto del contratto di agenzia per cancellazione dall'Albo nazionale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48:
1) non è dovuto alcun preavviso;
2) all'agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.
ART. 15 - Scioglimento per morte dell'agente - Preavviso ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per morte dell'agente:
1) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva di preavviso;
2) agli eredi spettano le indennità di risoluzione di cui agli articoli da 25 a 33;
3) agli eredi spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall'art. 12, IV comma.
ART. 16 - Scioglimento per invalidità totale dell'agente - Preavviso ed indennità di risoluzione.
I comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia per invalidità totale dell'agente:
1) il preavviso dovuto dalla parte che richiede lo scioglimento è di un mese ai sensi dell'articolo 13, I comma;
2) all'agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
3) all'agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista dall'articolo 12, IV comma.
II comma – Se contestata, l'invalidità totale deve essere accertata a maggioranza da un collegio di tre medici (i primi due nominati dall’agente e dall’impresa, il terzo nominato dai primi due, o in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’agenzia), le cui conclusioni sono vincolanti e inoppugnabili.
ART. 17 - Scioglimento per limiti di età - Preavviso ed indennità di risoluzione.
I comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia per avere l'agente superato il limite di età di 65 anni:
1) il preavviso dovuto dalla parte che richiede lo scioglimento è di un mese, ai sensi dell'art. 13, I comma;
2) all'agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33.
II comma – Agli agenti che compiano il 65° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2004 spetterà inoltre, nel caso di scioglimento del rapporto invocato dall’impresa per limite d’età, la seguente percentuale della somma aggiuntiva calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A:
70% se l’agente ha compiuto il 65° anno di età 40% se l’agente ha compiuto il 66° anno di età 20% se l’agente ha compiuto il 67° anno di età.
Nessuna somma aggiuntiva sarà dovuta dopo il compimento del 68°
anno di età.
III comma – Per i medesimi agenti di cui al comma precedente, cessa, dopo il 65° anno di età, l’obbligo in capo all’impresa del versamento dei contributi al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione, fermo l’obbligo del versamento dei contributi a favore della Cassa Previdenza Agenti.
IV comma - I limiti di età si intendono raggiunti al 31 dicembre dell’anno di compimento.
NOTA A VERBALE (ART. 17)
Le Parti confermano che per gli agenti che alla data del 31 dicembre 2003 abbiano già compiuto il 65° anno di età, continua ad applicarsi l’articolo 17 dell’Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994, nonché l’obbligo del versamento da parte dell’impresa dei contributi al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione, se dovuti, anche dopo il conseguimento della predetta età.
ART. 18 - Recesso per giusta causa - Preavviso ed indennità di risoluzione.
I comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell'impresa o dell'agente per giusta causa:
1) non è dovuto alcun preavviso;
2) se recedente è l'impresa, all'agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33; se recedente è l'agente, allo stesso spettano le indennità di risoluzione previste per il caso di recesso dell'impresa.
II comma - La deficienza di produzione non costituisce "giusta causa".
ART. 18 BIS - Ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per recesso per giusta causa.
I comma - Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso per giusta causa invocato dall’impresa ai sensi dell’art. 12, I comma, lett. e), l’agente, entro 20 giorni dalla comunicazione del recesso, ha facoltà di ricorrere al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, che, esperito un tentativo di conciliazione il cui esito verrà verbalizzato, dovrà decidere in ordine alla fondatezza o meno della giusta causa invocata dall’impresa.
Il ricorso al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato non sospende l’efficacia del recesso e l’adempimento dell’obbligo di riconsegna da parte dell’agente.
L’esercizio della facoltà da parte dell’agente di ricorrere al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato impedisce allo stesso di ricorrere all’Autorità Giudiziaria su quanto oggetto del ricorso al Collegio Unico Nazionale di
Conciliazione ed Arbitrato, fatto salvo il disposto dell’articolo 5 della legge 11.8.1973, n. 533, per i casi ivi previsti.
II comma - Nel caso in cui il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato ritenga infondata la giusta causa, l’impresa è tenuta, in sostituzione di quanto previsto all’art. 18 e precluso comunque il ricorso all’arbitrato previsto all’art. 12 bis, a corrispondere all’agente, nei modi e termini previsti dal presente Accordo, le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 13, III comma e successivi, nonché una somma aggiuntiva pari a quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’articolo 12 A, maggiorata del 100%.
La somma aggiuntiva di cui sopra viene corrisposta dall’impresa entro i 15 giorni successivi alla comunicazione del lodo se sono concluse le operazioni di riconsegna oppure entro i 15 giorni successivi al momento in cui il verbale di riconsegna produce i suoi effetti ai sensi dell’art. 23, X comma.
III comma - Nel caso in cui il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato ritenga fondata la giusta causa, l’impresa è tenuta a corrispondere all’agente le sole indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33.
IV comma - Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte
soccombente.
V comma - La composizione e le norme di funzionamento del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato sono disciplinate nell’allegato B) del presente Accordo.
NOTA A VERBALE (ART. 18 bis)
XXXX, SNA ed UNAPASS confermano che il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo è valido anche ai sensi dell’art. 410, I comma, c.p.c., nel caso in cui la controversia riguardi un rapporto di agenzia al quale risulti applicabile l’art. 409 n. 3 c.p.c..
ART. 19 - Recesso ai sensi dell'art. 12, II comma - Preavviso ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell'impresa o dell'agente ai sensi dell'art. 12, II comma:
1) il preavviso dovuto dall'agente è di un mese ai sensi dell'art. 13, I comma; il preavviso dovuto dall'impresa è quello previsto dall'art. 13, III comma e successivi;
2) qualunque sia la parte recedente, all'agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
3) se recedente è l'impresa, all'agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma aggiuntiva prevista dagli artt. 12 bis, ovvero 12 ter, ovvero 12 quater.
ART. 20 - Provvigioni spettanti all'agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia.
I xxxxx - Xxxx riconosciute all'agente uscente o agli eredi dell'agente deceduto, al netto di eventuali oneri:
a) per le provvigioni d'acquisto:
1) quelle relative ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, che ancora matureranno in seguito al pagamento delle residue rate oppure alla regolazione posticipata del premio dell'annualità in corso;
2) le frazioni di provvigioni di acquisto già maturate ai sensi del precedente punto 1), il cui pagamento sia stato differito all'incasso del premio dell'annualità successiva a quella in corso al momento dello scioglimento del contratto;
sempreché relative a polizze già perfezionate al momento dello scioglimento del contratto di agenzia ovvero per le quali, sempre al momento dello scioglimento del contratto di agenzia, sia già stata incassata una somma a titolo di copertura provvisoria, purchè le polizze stesse vengano perfezionate entro i 120 giorni successivi. Tuttavia, nei confronti degli eredi dell'agente deceduto, vengono riconosciute anche le dette provvigioni d'acquisto, relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purché perfezionate entro i tre mesi successivi;
b) le eventuali sopraprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, sempreché siano trascorsi almeno tre mesi dal periodo fissato per il riconoscimento di tali sopraprovvigioni e l'agente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionata a quella richiesta per l'intero esercizio;
c) nei casi di provvigioni di acquisto e di incasso unificate:
1) per le polizze con pagamento frazionato del premio, sulle rate residue del premio dell'annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto è riconosciuto all'agente uscente il 50% delle provvigioni stesse;
2) sulle polizze a regolazione posticipata del premio viene riconosciuto all'agente uscente il 50% delle provvigioni liquidate su regolamenti di premio relativi ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto e sempreché le regolazioni stesse avvengano entro e non oltre il termine di dodici mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
II comma - Sono fatte salve le diverse norme, che risultino da accordi aziendali o da contratto di agenzia, nonché le intese che si raggiungano in sede di
xxxxxxxx tra le parti interessate (agente uscente od eredi dell'agente deceduto, agente subentrante, impresa).
ART. 21 - Successione di familiari dell'agente nel contratto di agenzia.
Nel caso di agente al quale subentri un proprio familiare, le modalità della successione possono essere concordate tra gli interessati (agente uscente, agente subentrante e impresa) anche al di fuori delle norme del presente Accordo.
ART. 22 - Certificato di gestione.
L'agente uscente ha diritto al rilascio, da parte dell'impresa, di un certificato attestante la durata della gestione, la zona dell'agenzia ed i rami trattati.
ART. 23 - Riconsegna all'impresa.
I comma - Allo scioglimento del contratto di agenzia, l'agente o i suoi eredi consegneranno all'impresa, e per essa al suo incaricato munito di autorizzazione scritta rilasciata dall'impresa, tutto quanto sia di pertinenza dell'impresa stessa o sia inerente allo svolgimento dell'incarico agenziale, salvo quanto previsto ai commi successivi. In particolare deve essere immediatamente versato il saldo di chiusura di cassa e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito, riguardi il portafoglio, la contabilità e l'attività agenziale (a titolo meramente esemplificativo: archivio dei contratti, compresi quelli annullati, schedari, elenchi, scadenzari, corrispondenza, atti, registri, polizze, appendici, quietanze, certificati, contrassegni, ecc.). Qualora i contratti di assicurazione o i dati relativi alla loro gestione siano in tutto o in parte contenuti in supporti informatici, l'agente deve fornire contestualmente i codici necessari per la lettura e l'utilizzazione dei dati.
II comma - Salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti e quanto previsto al comma successivo, l'agente o i suoi eredi tratterranno i mobili, le macchine, gli impianti e simili non di proprietà dell'impresa. Sempre salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti, i locali dell'agenzia restano nella disponibilità dell'agente, con i relativi carichi e pesi, soltanto quando il contratto di locazione sia stato stipulato dall'agente, in suo nome e per proprio conto, ed esclusa comunque l'ipotesi che si tratti di locali di proprietà dell'impresa, da quest'ultima messi a disposizione in qualsiasi forma per lo svolgimento dell'incarico agenziale.
III comma – Eventuali impianti, programmi di utilizzo e apparecchiature per la elaborazione elettronica dei dati, a condizione che siano stati installati con l'autorizzazione scritta dell'impresa, saranno da questa acquistati o ne sarà trasferito il relativo canone di noleggio, il tutto in base al piano di ammortamento e agli impegni che le parti avranno di comune accordo definito per iscritto al momento dell'installazione, piano di ammortamento che comprenderà le spese sostenute per l'avvio delle procedure ("software").
IV comma - Qualora esista un impegno che le parti abbiano stabilito per iscritto al momento della loro installazione, le attrezzature e le pertinenze strettamente inerenti alla gestione agenziale e di proprietà dell'agente, saranno rilevate dall'impresa corrispondendo all'agente medesimo il valore residuo del piano di ammortamento convenuto.
V comma - All'agente, anche al fine di tutelarne l'immagine, dovrà essere consentita la presenza nella agenzia ai fini delle operazioni di riconsegna in contraddittorio e della definizione da parte dell'agente stesso dei suoi rapporti personali con xxxxx; dovrà inoltre essere consentita all'agente la possibilità di recuperare, alla presenza di un incaricato dell'impresa, la documentazione fiscale relativa all'attività agenziale ivi compresa copia dei fogli o giornali cassa ancora rilevanti ai fini fiscali. L'impresa inoltre dovrà assumersi le responsabilità derivanti dalla custodia della documentazione esistente, compatibilmente con la presenza in agenzia dell'ex agente e con il ritiro della documentazione di sua spettanza.
VI comma - Le operazioni di riconsegna devono risultare da apposito verbale redatto in duplice copia contenente anche l'elenco delle provvigioni maturande di spettanza dell'agente o dei suoi eredi ai sensi dell'art. 20. Copia di tale elenco va consegnata al o ai subentranti. Detto verbale, da redigersi non oltre 60 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia, deve essere sottoscritto dall'agente o dai suoi eredi e dall'incaricato dell'impresa alla chiusura delle operazioni di riconsegna.
VII comma - Le eventuali contestazioni, che non esonerano l'agente od i suoi eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle parti.
VIII comma - L'agente od i suoi eredi non possono invocare compensazioni dei saldi di spettanza dell'impresa con loro crediti nei confronti di quest'ultima o con la cauzione.
IX comma - In mancanza di sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte dell'agente o dei suoi eredi, l'impresa deve provvedere entro 30 giorni all'invio del verbale a mezzo raccomandata A.R. od alla sua notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.
X comma - Il verbale di riconsegna produce tutti i propri effetti dalla data di sottoscrizione di cui al VI comma o, in mancanza, 30 giorni dopo l'invio a mezzo posta o la notifica di cui al IX comma.
XI comma - Entro 30 giorni dalla richiesta dell'agente o dei suoi eredi, l'impresa è tenuta a mettere a disposizione tutti i dati e la relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto, presso le proprie sedi o quella dell'agenzia, secondo il luogo dove detti dati e documenti vengono custoditi.
XII comma - Per quanto previsto dal presente articolo l’agente o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o rappresentare.
XIII comma - I termini di cui al precedente VI comma sono raddoppiati per le agenzie che abbiano un portafoglio superiore ad euro 775.000,00.
ART. 24 - Indennità di risoluzione per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti (Legge 990/69), Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi diversi (guasti macchine, elettronica, rischi montaggio).
Le indennità di risoluzione spettanti all'agente per i rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi diversi sono calcolate secondo le norme contenute nei successivi artt. 25, 26 e 27.
NOTA A VERBALE (ART. 24)
XXXX, SNA ed UNAPASS confermano di aver fatto riferimento, per ragioni operative, alla definizione dei rami di bilancio vigente prima del Dlg.s. 17 marzo 1995, n. 175.
ART. 25 - Indennità sull'incremento del monte premi dei rami elencati all'articolo 24.
I comma - Sull'incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all'articolo 24, spetta all'agente una indennità calcolata in base alle percentuali di cui al V comma.
II comma - L'incremento consiste nella differenza tra il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avvenne la nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di agenzia.
III comma - Il monte premi è costituito dal cumulo:
a) dei premi da esigere riguardanti polizze stipulate per durata poliennale, in corso al 31 dicembre dell'anno da considerare, con esclusione dei premi scaduti entro tale data;
b) dei premi da esigere - riguardanti polizze annuali e poliennali per le quali si siano verificate alla data suddetta le condizioni per la tacita proroga - che verranno a scadere dopo la data medesima nel periodo per il quale il contratto è stato prorogato.
IV comma - Dalla differenza fra i due monte premi va dedotta una percentuale del 12%.
V comma - Le percentuali, da applicarsi sulla cifra di incremento, al netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computarsi a scaglioni sul totale complessivo dell'incremento di tutti i rami considerati nell'art. 24:
Scaglioni | Percentuali | ||
− fino | a euro 35.100,00 | 6,30 | |
− da | euro 35.101,00 | a euro 70.200,00 | 4,80 |
− da | euro 70.201,00 | a euro 105.200,00 | 3,38 |
− da | euro 105.201,00 | a euro 140.300,00 | 2,63 |
− oltre euro 140.300,00 1,65
VI comma - Nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi incassati nell'esercizio immediatamente precedente quello della nomina, per un coefficiente pari al rapporto tra il monte premi finale e l'importo dei premi incassati nell'ultimo esercizio, coefficiente che non può essere applicato in misura superiore a cinque. Qualora sia imprecisato anche l'incasso dell'esercizio immediatamente precedente quello della nomina, l'incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli esercizi successivi regolarmente contabilizzati, facendo un'opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.
VII comma - Allorquando la determinazione del monte premi non risulti dalla contabilità dell'impresa, o si manifesti l'utilità di una semplificazione di calcolo, l'impresa può determinare il monte premi per il computo dell'indennità, applicando il moltiplicatore sei all'incasso dell'esercizio immediatamente precedente l'inizio della gestione ed all'incasso dell'ultimo esercizio.
VIII comma - Il monte premi relativo al portafoglio eventualmente trasferito alla agenzia nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo dell'incremento, detratto dal monte premi finale. Se nel corso della gestione si siano verificate le ipotesi previste dagli artt. 8 e 8 bis, si tiene conto della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tali circostanze ed a questo effetto all'incremento del monte premi si aggiunge l'importo di premi avvenire stornati in conseguenza di quanto sopra, sempre che l'agente non abbia ricevuto l'indennità prevista dall'art. 8 ovvero dal III comma dell'art. 8 bis od altro speciale compenso.
IX comma - L'indennità del presente articolo è dovuta all'agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l'agente che abbia compiuto almeno un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%.
SCAMBIO DI LETTERE
XXXX, SNA ed UNAPASS confermano che l'impresa, ove abbia la possibilità di quantificare il monte premi iniziale alla data della nomina e il monte premi finale alla data dello scioglimento, può utilizzare tali dati in sostituzione di quelli previsti dal II comma dell'articolo 25.
ART. 26 - Indennità in base agli incassi dei rami elencati all'articolo 24.
I comma - All'agente che nell'ultimo esercizio o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione abbia incassato complessivamente in tutti i rami esercitati, tra quelli elencati all'art. 24, almeno euro 2.600,00 di premi, è corrisposta una indennità calcolata sull'ammontare complessivo dei premi incassati nei rami anzidetti negli anni interi di gestione, esclusa sempre la frazione di anno finale.
II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo dei premi incassati come sopra accertato sarà ridotto dell'entità degli incassi per i quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
III comma - Xxxxx somma degli incassi come sopra accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:
Scaglioni Percentuali
− fino a euro 87.700,00 1,25
− da euro 87.701,00 a euro 251.400,00 0,90
− oltre euro 251.400,00 0,45
IV comma - L'indennità del presente articolo è dovuta all'agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l'agente che abbia compiuto almeno un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%.
ART. 27 - Indennità in base alle provvigioni dei rami elencati all'articolo 24.
I comma - All'agente spetta una indennità determinata in percentuale sulla media annua delle provvigioni liquidategli negli ultimi tre esercizi per i rami elencati all'art. 24, nonché per i rami Credito e Cauzione.
II comma - Se nel periodo di gestione non siano compresi tre esercizi, la media provvigionale, su cui è da applicare la percentuale, viene calcolata sulla base delle provvigioni liquidate durante l'intera gestione, il cui importo deve, a tale effetto, essere diviso per il numero dei mesi di durata della gestione e quindi moltiplicato per 12, per il ragguaglio all'anno; se peraltro la gestione, pur non comprendendo tre esercizi, sia durata più di 36 mesi, sono da considerarsi, per stabilire la media, le provvigioni liquidate durante i primi 36 mesi di gestione.
III comma - Se nei periodi di cui ai commi precedenti siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare delle provvigioni, da considerarsi per stabilire la media, sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
IV comma - La misura della percentuale da applicare sulla media annua delle provvigioni è determinata in corrispondenza del numero degli anni di gestione compiuti (esclusa la frazione di anno finale) secondo la scala seguente:
Anzianità Percentuali
− fino a 2 anni | 2,5 | |||
− 2 anni | compiuti | 3,5 | ||
− | 3 | " " | 0 | |
x | 0 | " " | 0 | |
x | 0 | " " | 8,5 | |
− | 0 | " " | 00,0 | |
x | 0 | " " | 13,5 | |
− | 0 | " " | 00 | |
x | 0 | " " | 00,0 | |
x | 00 | " " | 00 | |
x | 00 | " " | 00,0 | |
x | 00 | " " | 00 | |
x | 00 | " " | 00,0 | |
x | 00 | " " | 00,0 | |
x | 00 | " " | 00,0 | |
x | 00 | " " | 00 | |
x | 00 | " " | 00 | |
x | 00 | " " | 00,0 | |
x | 00 | " " | 00,0 | |
x | 00 | " " | 60,5 |
Per ogni anno successivo di gestione compiuto la percentuale viene aumentata di 0,50.
Se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l'indennità viene calcolata applicando la percentuale 2,5 all'ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione, fermo quanto previsto dal precedente III comma.
V comma - E' in facoltà dell'agente di richiedere l'integrale applicazione dell'art. 28 dell'Accordo nazionale agenti 10 ottobre 1951 in luogo di quanto stabilito dal presente articolo, fermo quanto previsto dal precedente III comma.
ART. 28 - Indennità per il ramo Vita.
I comma - L'indennità per il ramo Vita viene commisurata al 4,50% delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione.
II comma - Per gli agenti, ai quali dall'impresa o da altre imprese del medesimo gruppo finanziario, siano stati conferiti incarichi anche per rami diversi dai
rami Vita e Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno 3 anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata:
− al 5%, qualora all'agente, nell'ultimo triennio, sia stato liquidato per provvigioni del ramo Vita più del 25% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo;
− al 5,50%, qualora all'agente sia stato liquidato nell'ultimo triennio più del 50% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso periodo: tuttavia, sugli importi di provvigioni vita, fino ad una media di euro 15.500,00 annui per tutta la durata della gestione, è da applicare l'aliquota del 6%.
III comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART. 29 - Indennità per il ramo Capitalizzazione.
I comma - L'indennità per il ramo Capitalizzazione viene commisurata:
− allo 0,50% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
− ed allo 0,25% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.
II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART. 30 - Indennità per il ramo Bestiame.
I comma - L'indennità per il ramo Bestiame viene commisurata:
− al 2% delle provvigioni liquidate all'agente nei 20 anni di gestione anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
− all'1% delle provvigioni liquidate all'agente negli anni di gestione precedenti il ventennio.
II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della
gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART. 31 - Indennità per il ramo Grandine.
I comma - L'indennità relativa al ramo Grandine viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione:
− fino a euro 11.700,00 di provvigioni, l'aliquota del 3%
− su quanto eccede euro 11.700,00, l'aliquota dell'1,50%.
II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART. 32 - Indennità per i rischi Trasporti.
I comma - L'indennità relativa ai rischi Trasporti terrestri, marittimi, lacustri, fluviali ed aeronautici (questi ultimi compresa la responsabilità del vettore) viene commisurata all'1% delle provvigioni su affari merci (esclusi quindi i "corpi") liquidate all'agente nel corso della gestione.
II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART. 33 - Indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli.
I comma - L'indennità per i rami non previsti ai precedenti articoli da 24 a 32, viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all'agente nel corso della gestione:
− fino a euro 11.700,00 di provvigioni, l'aliquota del 3%
− su quanto eccede euro 11.700,00, l'aliquota del 2%.
II comma - Se nel corso della gestione siano state effettuate riduzioni di portafoglio per le quali sia stata corrisposta l'indennità prevista dal III comma dell'art. 8 bis, l'ammontare complessivo delle provvigioni liquidate all'agente nel corso della
gestione sarà ridotto dell'entità delle provvigioni per le quali sia stata corrisposta la predetta indennità.
ART. 34 - Pagamento dell'indennità di risoluzione.
I comma – Xxxxx restando quanto previsto ai commi successivi del presente articolo, il conteggio delle indennità previste dagli articoli da 24 a 33 deve essere comunicato dall'impresa all'agente o ai suoi eredi entro 90 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
II comma - Salvo quanto previsto al successivo IV comma, trascorsi 15 giorni dalla data della predetta comunicazione e sempre che l'agente abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, quest'ultima paga per intero a chi di diritto le indennità non contestate, qualora l'agente abbia già costituito ai sensi dell'art. 4, o costituisca, cauzione pari almeno al 30% delle indennità medesime.
In caso diverso, le indennità vengono pagate nella misura del 70%; la restante parte viene pagata, maggiorata del 3% annuo, alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell'eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 15 mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
III comma - Qualora l'agente non abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, i pagamenti previsti dal comma precedente vengono effettuati al netto delle somme a debito dell'agente risultanti all'impresa. Il conguaglio con quanto già pagato avviene alla definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell'eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 15 mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
IV comma - Nella sola ipotesi di scioglimento del contratto per recesso dell'impresa ai sensi dell'art. 12, lett. e), il pagamento dell'indennità viene effettuato in un'unica soluzione alla definitiva chiusura dei conti, consensuale o giudiziale, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.
Ove l'agente abbia regolato i saldi di spettanza dell'impresa, trascorsi
15 giorni dalla data della comunicazione di cui al I comma del presente articolo, l'indennità viene pagata nella misura del 50%, purché l'agente costituisca apposita cauzione (pari almeno al 50% dell'indennità medesima, prestata anche mediante fideiussione rilasciata da ente gradito all'impresa), ulteriore rispetto a quella eventualmente costituita ai sensi dell'art. 4: la restante parte viene pagata con maggiorazione del 3% annuo alla definitiva chiusura dei conti, ma non prima di un anno dallo scioglimento del contratto di agenzia.
V comma - Dalle indennità spettanti all'agente od ai suoi eredi è dedotto quanto sia dovuto dall'agente all'impresa - nonché il valore della prestazione cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già percepito - per atti di previdenza compiuti a loro favore dall'impresa, per la parte corrispondente ai versamenti fatti da
quest'ultima. Lo stesso vale per il caso in cui un agente sia iscritto alla Cassa di previdenza o di pensione dell'impresa.
VI comma - Si intendono esclusi dagli atti di previdenza di cui al comma precedente i contributi obbligatoriamente facenti carico all'impresa per la Cassa di previdenza e per il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione di cui al successivo art. 38.
ART. 35 - Agenzie già gestite da più agenti - Attribuzione delle indennità.
I comma - Nonostante il carattere congiunto dell'incarico coagenziale, lo scioglimento del contratto di agenzia nei confronti di uno o di alcuni dei coagenti non è di per sé causa di scioglimento nei confronti dell'altro o degli altri coagenti, i quali conservano a tutti gli effetti l'anzianità di gestione maturata.
II comma - Nell'ipotesi prevista dal I comma, l'intera agenzia verrà provvisoriamente gestita dallo o dagli agenti rimasti in carica, fino alla nomina da parte dell'impresa del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero fino all'affidamento da parte dell'impresa stessa dell'intera agenzia al solo o ai soli agenti rimasti in carica.
III comma - Nel caso in cui l'agente o gli agenti rimasti in carica comunichino di non essere d'accordo sul nuovo o sui nuovi coagenti o sulle modalità dell'inserimento - salvo che l'impresa decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere la zona agenziale in modo che all'agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un'agenzia sostanzialmente corrispondente all'originaria quota di interessenza dell'agenzia preesistente e l'agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale affidamento - il loro contratto si risolve con diritto al trattamento di cui all'art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché ad una somma aggiuntiva pari al 40% di quella calcolata per l’agenzia sulla base dello schema di riferimento e disciplina di cui all’art. 12 A, con il limite minimo che, in deroga all'impostazione generale del presente Accordo, viene fissato in euro 8.800,00 per tutti i Regimi.
IV comma - Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora lo scioglimento del contratto di cui al I comma sia avvenuto per recesso dell'agente, l'impresa non potrà - per un periodo di 2 anni - nominare nella stessa zona l'agente o gli agenti receduti.
V comma - L'agente o gli agenti rimasti in carica, all'atto dell'inserimento del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero all'atto dell'affidamento a loro dell'intera agenzia, potranno ottenere l'immediata corresponsione delle indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
VI comma - Il conteggio delle indennità spettanti ai coagenti viene effettuato cumulativamente per l'intera agenzia, salvo l'eventuale necessità di calcoli separati in relazione alla diversa durata di gestione o al diverso titolo di ciascun coagente.
VII comma - L'attribuzione delle indennità o loro parti, come sopra calcolate, viene effettuata distintamente per ciascun coagente in ragione dei rispettivi diritti, tenuto conto dell'anzianità di gestione, del titolo e dell'interessenza dei singoli coagenti ai proventi agenziali. Tale interessenza si considera sempre eguale, salvo diversa dichiarazione coeva al contratto di agenzia o diversa dichiarazione successiva espressamente accettata dall'impresa.
La rivalsa di cui all'art. 37 relativa all'indennità dovuta al coagente o ai coagenti cessati viene esercitata nei confronti del nuovo o dei nuovi coagenti, ferma restando la solidarietà dell'intera gestione verso l'impresa.
Resta comunque inteso che si dovrà tener conto dell'eventuale variazione della quota di interessenza del coagente o dei coagenti rimasti in carica.
ART. 36 - Variazione in aumento del numero dei titolari di un’agenzia.
I comma - L'affiancamento di uno o più coagenti all'agente o agli agenti in carica non può essere attuato senza il consenso dello stesso o degli stessi agenti in carica.
II comma - Qualora l'agente o gli agenti in carica acconsentano all'affiancamento, conserveranno la loro anzianità. Essi peraltro potranno ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato anche nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
NOTA A VERBALE (ART. 36)
XXXX, SNA ed UNAPASS si danno reciprocamente atto che la ricostituzione del precedente rapporto di coagenzia non comporta l'applicazione dell’art. 36 ma rientra nelle previsioni dell'art. 35.
ART. 37 - Rivalsa.
I comma - E' riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per le indennità dovute all'agente nei casi previsti dagli artt. 8 e 8 bis.
E' inoltre riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per la metà della somma aggiuntiva dovuta nel caso previsto dall'art. 8 bis, III comma.
II comma - Il versamento dell'importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell'interesse annuo del 3%. La rateazione è di 6 annualità se l'agente predecessore abbia gestito l'agenzia per non più di 8 anni; di 9 annualità se il predecessore abbia gestito l'agenzia per più di 8 anni, ma
non più di 16, ed infine di 12 annualità se il predecessore abbia gestito l'agenzia per più di 16 anni.
III comma - In caso di scioglimento del contratto di agenzia, l'agente e i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute; essi hanno diritto alla restituzione di tanti dodicesimi della rata di rivalsa pagata e relativa all'anno di gestione in corso allo scioglimento, quanti sono i mesi interi mancanti al compimento di detto anno di gestione. Per le rate non ancora scadute e per quanto rimborsato ai sensi del presente xxxxx, l'impresa può rivalersi verso l'agente subentrante.
IV comma - Le disposizioni di cui al precedente III comma si applicano
- con riguardo al pro-quota (vale a dire nella proporzione esistente tra il portafoglio interessato dal provvedimento di riduzione ed il portafoglio dell'agenzia nella sua interezza) della rivalsa - anche nel caso in cui intervengano riduzioni di portafoglio ai sensi dell'art. 8 bis durante il periodo di pagamento delle rate di rivalsa.
NOTA A VERBALE (ART. 37)
XXXX, SNA ed UNAPASS confermano - con riferimento al IV comma dell'art. 8 bis, al V comma dell'art. 35 ed al II comma dell'art. 36 - la possibilità per l'agente di ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33, con il conseguente inizio anche nei suoi confronti di un rapporto nuovo a tutti gli effetti ivi compreso l'obbligo della rivalsa.
ART. 38 - Cassa di previdenza e Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione.
I comma - La Cassa di previdenza istituita con l'Accordo 5 luglio 1939 viene conservata con le modifiche e le norme stabilite dall'apposita convenzione e successive modifiche.
Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione istituito con atto costitutivo del 29 novembre 1975 viene conservato con le modifiche e le norme stabilite dall'apposito Statuto e Regolamento.
II comma - Le modifiche e le maggiorazioni di cui al terzo protocollo d'intesa allegato al presente Accordo si applicano ai soli agenti che operano in uno dei Regimi di esclusiva previsti dall'art. 6 del presente Accordo, nonché agli agenti di città.
III comma - Salvo che sia stato diversamente pattuito, gli incrementi di contribuzione eventualmente già previsti in sede aziendale sono assorbiti, fino a concorrenza, dagli aumenti contributivi previsti dal terzo protocollo d'intesa allegato al presente Accordo.
E' fatta salva la possibilità di concordare, in sede aziendale, il mantenimento o l'adozione di una specifica disciplina aziendale sostitutiva di quella di cui al terzo protocollo d'intesa allegato al presente Accordo.
NOTA A VERBALE (ART. 38)
XXXX, SNA ed UNAPASS invitano il Comitato Amministratore del Fondo Pensione per gli agenti Professionisti di Assicurazione a modificare lo Statuto e il regolamento in conformità alle intese raggiunte con il presente Accordo.
ART. 39 - Rinvio alle norme di Legge.
Per quanto non sia regolato dal presente Accordo o dagli atti indicati all'art. 2, II comma, valgono, fermo l'art. 1753 cod. civ., le norme del codice civile sul contratto di agenzia e ogni altra norma di legge.
ART. 40 - Trattamento in atto.
Fermo restando quanto già disciplinato all’art. 2 bis, V comma, i trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente Accordo, essere meno favorevoli per l'agente del trattamento complessivo previsto dall'Accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto che risultino più favorevoli all'agente del trattamento complessivo previsto dal presente Accordo.
ART. 41 - Agenti il cui rapporto di esclusiva è regolato dall’Accordo Nazionale Agenti 16.09.1981.
I comma - Per gli agenti che alla data di entrata in vigore del presente Accordo non abbiano esercitato le opzioni previste all’art. 42 dell’Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994 o non abbiano concordato con l’impresa di operare in uno dei regimi di esclusiva previsti all’art. 6 del presente Accordo, rimarrà ferma la situazione in atto ed il rapporto resterà regolato dall’Accordo Nazionale Agenti del 16 settembre 1981, salvo le modifiche di cui al “Quarto protocollo d’intesa” allegato al presente Accordo.
II comma - Entro il 30 giugno 2004, i medesimi agenti di cui al I comma possono richiedere all’impresa, con lettera raccomandata A.R. da spedirsi entro la stessa data, di essere inseriti automaticamente e a propria scelta nel Regime 2, ove non si verifichi la coesistenza di più agenti in un territorio, ovvero nel Regime 3 di cui all’art. 6 del presente Accordo. L’inserimento nel nuovo Regime di esclusiva avverrà dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’impresa. Da tale momento troveranno applicazione tutte le norme del presente Accordo, ad eccezione delle percentuali previste dall’art. 17, II comma, che, per l’anno 2004, si intendono ridotte del 50%.
Nel caso di coagenzia, la richiesta deve essere presentata congiuntamente da tutti i coagenti.
III comma - Qualora l’agente proponga il proprio inserimento nel Regime 1 ovvero nel Regime 4 di cui all’art. 6 del presente Accordo, oppure, dopo il 30 giugno 2004, nel Regime 2 o nel Regime 3 di cui all’art. 6 del presente Accordo, l’inserimento proposto avverrà solo nel caso in cui l’impresa dia il suo consenso espresso per iscritto.
ART. 42 - Agenti di città.
Agli agenti operanti in qualità di agenti di città si applica la disciplina prevista dal presente Accordo per gli agenti operanti in regime 3.
ART. 43 - Commissione Paritetica Nazionale.
I comma - La Commissione Paritetica Nazionale, già costituita ai sensi dell’art. 45 dell’Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994, avrà il compito di osservare l'applicazione delle norme recate dal presente Accordo e dovrà in particolare verificare se talune norme risultino nella loro concreta applicazione fonte di diffusa conflittualità tra imprese ed agenti; in tali casi la Commissione potrà proporre eventuali soluzioni tecniche ad ANIA, SNA ed UNAPASS.
II comma - Le norme relative al funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento del 23 marzo 1995, che potrà essere modificato con il consenso tra le Parti stipulanti il presente Accordo.
ART. 44 - Decorrenza e durata.
I comma - Il presente Accordo ha decorrenza ed effetto dalla data del 23 dicembre 2003
II comma - La scadenza del presente Accordo è fissata per le ore 24 del 31 dicembre 2006. Tuttavia, in mancanza di contraria dichiarazione di una delle Parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30 giugno 2006 a mezzo di lettera raccomandata, il presente Accordo si intende tacitamente prorogato per due anni e così di seguito.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta di SNA ed UNAPASS, l'ANIA non ha difficoltà a confermare la propria disponibilità ad interventi in merito ad eventuali provvedimenti di imprese che apparissero ispirati dall'intento di colpire, per la loro attività sindacale,
rispettivamente il Presidente, i componenti del Comitato Centrale o del Consiglio Direttivo e del Comitato o Consulta dei Gruppi aziendali.
ULTERIORE SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta dell’ANIA, SNA ed UNAPASS non hanno difficoltà a confermare che fra i propri associati non vi sono Istituti di Credito e/o Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e che pertanto le norme dell’Accordo Nazionale Agenti non si applicano ai rapporti giuridici intercorrenti tra tali soggetti e le imprese di assicurazione.
PRIMO PROTOCOLLO D’INTESA TAVOLO PARITETICO ANIA-SNA-UNAPASS
Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx
ed il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato
dal Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx
e l'UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI di ASSICURAZIONE
(UNAPASS), rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxx
Nell’interesse del mercato assicurativo e dei consumatori, per lo sviluppo della concorrenza ed al fine di garantire una migliore qualità del servizio e professionalità della distribuzione agenziale, ANIA SNA ed UNAPASS si impegnano a costituire, entro il 20 gennaio 2004, un Organismo comune e paritetico, al fine di valutare la necessità di individuare soluzioni per un diverso assetto distributivo, con particolare riferimento alla struttura del rapporto imprese/agenti e ai modelli di esclusiva.
Le Parti si impegnano a produrre un documento conclusivo, all’interno del quale saranno evidenziate proposte comuni e condivise, nonché eventuali punti di divergenza.
I lavori di detto Organismo dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data della sua costituzione.
Le risultanze dei lavori saranno portate all’attenzione delle Parti, del Governo e dell’Autorità del settore.
SECONDO PROTOCOLLO D'INTESA
Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx
ed il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato
dal Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx
e l'UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI di ASSICURAZIONE
(UNAPASS), rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxx
PREMESSO
che è comune volontà delle Parti procedere ad una profonda revisione del sistema di calcolo dell'indennità di risoluzione e della rivalsa;
SI CONVIENE
che entro il 31.1.2004 dovrà essere insediata un'apposita Commissione Tecnica, costituita da 4 rappresentanti delle imprese e da 4 rappresentanti degli agenti, che avrà il compito di formulare, entro 6 mesi dalla sua costituzione, un completo progetto di riforma dell'indennità di risoluzione e della rivalsa.
Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, la Commissione dovrà sottoporre il progetto di riforma all'approvazione di XXXX, SNA ed UNAPASS.
TERZO PROTOCOLLO D'INTESA
Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx
ed il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato
dal Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx
e l'UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI di ASSICURAZIONE
(UNAPASS), rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxx
PREMESSO
che le modifiche e le maggiorazioni previste dal presente protocollo d'intesa si applicano ai soli agenti che si sono inseriti in uno dei Regimi di esclusiva previsti dall'art. 6 dell'Accordo 28 luglio 1994 e del presente Accordo, nonché agli agenti di città;
SI CONVIENE
di apportare le seguenti modifiche alla Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti stipulata il 24 giugno 1953 e successive modifiche:
1) All'art. 2 viene aggiunto il seguente IV comma:
"Per tutti i contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 1995 è fatto obbligo alla Cassa di tenere la gestione separata rispetto a quella dell'impresa".
2) Alla fine del III comma dell'art. 4 viene aggiunta la seguente frase:
"Qualora Presidente sia uno dei membri nominati dall'impresa, vice-presidente, ove nominato, deve essere uno dei membri nominato dagli agenti, e viceversa".
3) L'art. 7 è sostituito dal seguente:
I COMMA - Il contributo annuo dell'impresa o della gestione, a partire dall'esercizio 1994, è calcolato in base alle seguenti aliquote:
1,20% | sui primi | euro 51.645,69 | di provvigioni annue |
0,70% | sui successivi | euro 25.822,84 | di provvigioni annue |
0,50% | su quanto supera | euro 77.468,53 | di provvigioni annue |
con il limite di euro 929,62 per ogni agente o coagente e con il massimo complessivo di euro 2.788,87 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa.
I limiti di cui sopra sono rispettivamente elevati:
- per l'esercizio 1995, a euro 981,27 e a euro 2.943,80;
- per l'esercizio 1996 e seguenti, a euro 1.032,91 e a euro 3.098,74.
II COMMA - Qualora, tanto all'inizio quanto al termine del rapporto di agenzia, l'esercizio dell'agenzia da parte dell'agente sia limitato ad una frazione di anno solare, gli scaglioni di provvigioni e i limiti di contributo sono da ridursi in proporzione alla durata effettiva dell'esercizio rispetto all'intero anno solare".
4) L'art. 8 è sostituito dal seguente:
"L'agente è tenuto a versare alla Cassa un contributo nella misura dell'1% delle provvigioni da lui percepite e computabili ai sensi dell'art. 6, con facoltà di limitare il suo contributo annuo ad un importo pari a quello del contributo corrisposto nei suoi confronti dall'impresa".
5) L'art. 11 è sostituito dal seguente:
I COMMA: I 2/3 del contributo annuo versato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7, debbono essere destinati ad una assicurazione sulla vita stipulata in conformità e nei limiti di cui al successivo art. 12.
II COMMA: Le restanti attività dei conti individuali sono, a scelta dell'agente, destinate:
- ad una assicurazione sulla vita,
- ad un contratto di capitalizzazione,
- all'incremento del conto individuale secondo quanto previsto agli articoli 13 e 14.
6) All'art. 14 viene aggiunto il seguente V comma:
"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al caso di impiego della somma del conto individuale in fondi comuni di investimento italiani aperti istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77".
7) L'art. 18 viene soppresso.
SI CONVIENE INOLTRE QUANTO SEGUE
A) In sostituzione di quanto previsto al punto 2) del secondo protocollo d'intesa allegato all'Accordo Nazionale Agenti 16 settembre 1981 e di quanto previsto alla lett. A) del secondo protocollo d’intesa allegato all’Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994, le imprese verseranno annualmente a decorrere dal contributo di competenza dell’anno 2004 o dall'anno di iscrizione se successivo, un contributo fisso annuale ed indivisibile (c.d. contributo integrativo) di euro 155,00 per agente iscritto al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione, da ripartirsi "pro quota" in caso di pluralità di incarichi agenziali.
Il predetto obbligo contributivo a carico delle imprese è subordinato al versamento da parte dell'agente di un contributo di pari importo.
Il suddetto “contributo integrativo” sarà versato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza.
Per il contributo di competenza dell’anno 2003 resta ferma la situazione precedente alle presenti modifiche.
B) Al fine di agevolare la contribuzione fissa di cui al precedente punto A), gli agenti possono all'uopo rilasciare alla propria preponente una delega a tempo indeterminato redatta conformemente all'allegato fac-simile.
C) Nel caso di agente plurimandatario la contribuzione e i relativi limiti di cui all'art. 7 e al precedente punto A), si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti. Pertanto detti contribuzioni e limiti, relativamente a ciascuna impresa, si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente fra l'ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese.
A tal fine, l'agente è tenuto a comunicare alle singole imprese l'ammontare delle provvigioni a lui complessivamente liquidate.
Nel caso in cui le contribuzioni a carico delle imprese in atto al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa risultassero complessivamente superiori a quelle conseguenti all'applicazione del presente protocollo d'intesa, quest'ultimo non troverà applicazione e resterà ferma la situazione in atto fino a diversa richiesta dell'agente.
D) I contributi in favore del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione saranno elevati – a decorrere dal 1/1/2006 – a complessivi euro 2.300,00, per metà a carico delle imprese e per metà a carico degli agenti.
In via transitoria la contribuzione prevista per gli anni 2004 e 2005 sarà così ripartita:
per il 2004: 850,00 euro a carico dell’agente e 950,00 euro a carico dell’impresa per il 2005: 1.000,00 euro a carico dell’agente e 1.050,00 euro a carico dell’impresa.
Gli importi suddetti si intendono comprensivi, per l’intero triennio, della rivalutazione prevista dall’art. 6, III comma, dello Statuto del Fondo. La ripartizione di tali importi tra base ed aggiuntivo avverrà secondo la tabella allegata “Contributi al Fondo Pensione”.
Le parti si impegnano a verificare la misura dei contributi al Fondo Pensione degli Agenti Professionisti di Assicurazione, entro 6 mesi dalla scadenza dell’Accordo, adeguandoli qualora ritenuto necessario.
E) Il punto 1) del “Secondo protocollo d’intesa” allegato all’Accordo Nazionale Agenti 16 settembre 1981 è soppresso.
Allegato al " Terzo Protocollo d'intesa”
FAC-SIMILE
Spettabile
.......................
Il sottoscritto ..........
− agente dell'agenzia di .........
− coagente dell'agenzia di .........
− legale rappresentante della società esercente il mandato di agente
dell'agenzia di ..........
VISTO
il punto B) del "Terzo protocollo d’intesa" allegato all'Accordo Nazionale Agenti 23 dicembre 2003,
NEL DICHIARARSI
intenzionato a corrispondere il contributo fisso di importo pari al contributo fisso dovuto dall'impresa, così come previsto al punto A) del "Terzo protocollo d'intesa" allegato all'Accordo Nazionale Agenti 23 dicembre 2003,
DELEGA
l'impresa in indirizzo a versare a suo nome e per suo conto il predetto contributo fisso come determinato dal "Terzo protocollo d’intesa" sopra citato.
Il rimborso verrà dal sottoscritto effettuato secondo le modalità impartite dall'impresa.
La presente delega è rilasciata a tempo indeterminato con validità per tutta la durata del rapporto di Agenzia intercorrente con la ..........
FIRMA
TABELLA ALLEGATA AL “TERZO PROTOCOLLO D’INTESA“ DELL’ACCORDO NAZIONALE AGENTI 23 dicembre 2003 CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE
ANNO DI RIFERIMENTO | CONTRIBUTO ART. 10 - I COMMA BASE LETT. a) | TOTALE CONTRIBUTO BASE | CONTRIBUTO ART. 10 - I COMMA AGGIUNTIVO LETT. b) | TOTALE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO | TOTALE COMPLESSIVO | Totale a carico Impresa | Totale a carico Agente | ||
a carico Impresa | a carico Agente | a carico Impresa | a carico Agente | ||||||
2004 | 475,00 | 425,00 | 900,00 | 475,00 | 425,00 | 900,00 | 1.800,00 | 950,00 | 850,00 |
2005 | 525,00 | 500,00 | 1.025,00 | 525,00 | 500,00 | 1.025,00 | 2.050,00 | 1.050,00 | 1.000,00 |
2006 | 575,00 | 575,00 | 1.150,00 | 575,00 | 575,00 | 1.150,00 | 2.300,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
53
QUARTO PROTOCOLLO D'INTESA
Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx
ed il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato
dal Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx
e l'UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI di ASSICURAZIONE
(UNAPASS), rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxx
PREMESSO
che, ai sensi dell'art. 41, I comma, del presente Accordo, le norme del presente Accordo nonché quelle dell’Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994 non si applicano agli agenti il cui rapporto di esclusiva è regolato dall’Accordo Nazionale Agenti 16 Settembre 1981;
che per tali agenti il rapporto resterà regolato dall’Accordo Nazionale Agenti 16 Settembre 1981, salvo le modifiche di cui al presente protocollo d’intesa.
SI CONVIENE
che le modifiche all'Accordo Nazionale Agenti 16 settembre 1981, applicabili agli agenti di cui in premessa, fermo tutto il resto, sono le seguenti:
1. Al IV comma, 2° capoverso, dell'art. 12 i soli limiti massimi dell'ulteriore somma sono elevati rispettivamente a:
- euro 21.631,00, se l'agente non ha compiuto 9 anni di gestione;
- euro 32.739,00, se l'agente ha compiuto almeno 9 anni di gestione.
2. Alla lettera D) dell'art. 12 bis il massimo dell'indennità supplementare che l'impresa è tenuta a corrispondere all'agente cessato qualora il recesso dell'impresa venga dichiarato dal Collegio arbitrale non validamente motivato, è elevato rispettivamente a:
- euro 32.739,00 se l'agente non ha compiuto 5 anni di gestione;
- euro 38.000,00 se l'agente ha compiuto almeno 5 anni di gestione.
3. L'art. 13 è sostituito dal seguente:
“ART. 13 - Preavviso ed indennità sostitutive.
I comma - Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia ai sensi degli artt. 16 e 17 è dovuto un mese di preavviso.
L'agente che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12, II comma, deve dare un mese di preavviso.
II comma – Nelle ipotesi previste dal I° comma del presente articolo, è in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all'agente, corrispondendo all'agente in entrambi i casi 1/19 delle provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
Ai soli fini dell'aliquota di cui all'art. 27, III comma, e dell'anzianità richieste per le somme di cui all'art. 12, IV, V e VI commi, il periodo di preavviso va computato nell'anzianità dell'agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennità.
L'agente che recede dal contratto di agenzia senza dare il preavviso di cui al I comma, deve corrispondere all'impresa un'indennità sostitutiva pari ad 1/19 delle provvigioni a lui liquidate nell'esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
III comma - L'impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12, II comma, deve dare preavviso nei seguenti termini decorrenti dal primo o dal sedici del mese:
- 1 mese, per il primo anno di gestione;
- 2 mesi, per il secondo anno iniziato di gestione;
- 3 mesi, per il terzo anno iniziato di gestione;
- 4 mesi, per il quarto anno iniziato di gestione;
- 5 mesi, per il quinto anno iniziato di gestione;
- 6 mesi, per il sesto anno iniziato di gestione e per tutti gli anni successivi.
IV comma - L'impresa può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto con un'indennità determinata come segue:
a) se l'agente ha iniziato il primo anno di gestione ma non lo ha completato: in sostituzione del mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni;
b) se l'agente ha completato il primo anno di gestione ma non ha iniziato il secondo anno di gestione: in sostituzione del mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
c) se l'agente ha iniziato il secondo anno di gestione ma non lo ha completato:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni.
d) se l'agente ha completato il secondo anno di gestione ma non ha iniziato il terzo anno di gestione:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/10 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni.
e) se l'agente ha iniziato il terzo anno di gestione ma non ha superato i quattro anni di gestione:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
f) se l'agente ha iniziato il quinto anno di gestione ma non ha completato i quindici anni di gestione:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/15 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/20 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/25 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
- in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/35 delle provvigioni;
- in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/40 delle provvigioni.
g) se l'agente ha completato o superato i quindici anni di gestione:
- in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle provvigioni;
- in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle provvigioni;
- in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle provvigioni;
- in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle provvigioni;
- in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/36 delle provvigioni;
- in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/42 delle provvigioni.
Per il computo dell'indennità sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate all'agente nell'intero esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.
Limitatamente agli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di gestione, è in facoltà degli stessi di conseguire, in luogo del preavviso, la corresponsione dell'indennità sostitutiva.
V comma - Agli effetti dei precedenti commi, se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi, l'indennità sostitutiva viene calcolata applicando la frazione all'ammontare delle provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione.
VI comma - L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto, sempre che da parte dell'agente si siano adempiuti gli obblighi di cui all'art. 23.
Qualora fosse impossibile stabilirne l'esatto importo, l'indennità viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati dell'esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni."
4. Il punto 4) del " Quarto protocollo d'intesa" allegato all'Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994 è abrogato ed è sostituito dai seguenti:
A) In sostituzione di quanto previsto al punto 2) del secondo protocollo d'intesa allegato all'Accordo Nazionale Agenti 16 settembre 1981 e di quanto previsto al punto 4 del quarto protocollo d’intesa allegato all’Accordo Nazionale Agenti 28 luglio 1994, le imprese verseranno annualmente, a decorrere dal contributo di competenza dell’anno 2004 o dall'anno di iscrizione se successivo, un contributo fisso annuale ed indivisibile (c.d. contributo integrativo) di euro 155,00 per agente iscritto al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione, da ripartirsi "pro quota" in caso di pluralità di incarichi agenziali.
Il predetto obbligo contributivo a carico delle imprese è subordinato al versamento da parte dell'agente di un contributo di pari importo.
Il suddetto “contributo integrativo” sarà versato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza.
Per il contributo di competenza dell’anno 2003 resta ferma la situazione precedente alle presenti modifiche.
B) Al fine di agevolare la contribuzione fissa di cui al precedente punto A), gli agenti possono all'uopo rilasciare alla propria preponente una delega a tempo indeterminato redatta conformemente all'allegato fac-simile.
C) I contributi in favore del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione saranno elevati – a decorrere dal 1/1/2006 – a complessivi euro 2.300,00, per metà a carico delle imprese e per metà a carico degli agenti.
In via transitoria la contribuzione prevista per gli anni 2004 e 2005 sarà così ripartita:
per il 2004: 850,00 euro a carico dell’agente e 950,00 euro a carico dell’impresa
per il 2005: 1.000,00 euro a carico dell’agente e 1.050,00 euro a carico dell’impresa.
Gli importi suddetti si intendono comprensivi, per l’intero triennio, della rivalutazione prevista dall’art. 6, III comma, dello Statuto del Fondo. La ripartizione di tali importi tra base ed aggiuntivo avverrà secondo la tabella allegata “Contributi al Fondo Pensione”.
5. I punti 1) e 3) del "Terzo protocollo d'intesa" allegato all'Accordo Nazionale Agenti 16 settembre 1981 sono abrogati.
sempre per gli agenti di cui in premessa:
di elevare i limiti massimi del contributo annuo dell'impresa alla Cassa di Previdenza Agenti di cui all'art. 7, I comma, della Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti stipulata il 24 giugno 1953 e successive modifiche, al "limite di euro 387,34 per ogni agente o coagente e con il massimo complessivo di euro 1.032,91 per ogni agenzia, qualunque sia il numero degli agenti titolari della stessa".
Allegato al "Quarto Protocollo d'intesa"
FAC-SIMILE
Spettabile
.......................
Spettabile
.......................
Il sottoscritto ..........
− agente dell'agenzia di .........
− coagente dell'agenzia di .........
− legale rappresentante della società esercente il mandato di agente
dell'agenzia di ..........
VISTO
il punto 4. lett. B) del "Quarto protocollo d’intesa" allegato all'Accordo Nazionale Agenti 23 dicembre 2003,
NEL DICHIARARSI
intenzionato a corrispondere il contributo fisso di importo pari al contributo fisso dovuto dall'Impresa, così come previsto al punto 4. lett. A) del " Quarto protocollo d'intesa" allegato all'Accordo Nazionale Agenti 23 dicembre 2003
DELEGA
l'impresa in indirizzo a versare a suo nome e per suo conto il predetto contributo fisso come determinato dal " Quarto protocollo d’intesa" sopra citato.
Il rimborso verrà dal sottoscritto effettuato secondo le modalità impartite dall'impresa.
La presente delega è rilasciata a tempo indeterminato con validità per tutta la durata del rapporto di Agenzia intercorrente con la ..........
FIRMA
TABELLA ALLEGATA AL “QUARTO PROTOCOLLO D’INTESA” DELL’ACCORDO NAZIONALE AGENTI 23 dicembre 2003 CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE
ANNO DI RIFERIMENTO | CONTRIBUTO ART. 10 - I COMMA BASE LETT. a) | TOTALE CONTRIBUTO BASE | CONTRIBUTO ART. 10 - I COMMA AGGIUNTIVO LETT. b) | TOTALE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO | TOTALE COMPLESSIVO | Totale a carico Impresa | Totale a carico Agente | ||
a carico Impresa | a carico Agente | a carico Impresa | a carico Agente | ||||||
2004 | 475,00 | 425,00 | 900,00 | 475,00 | 425,00 | 900,00 | 1.800,00 | 950,00 | 850,00 |
2005 | 525,00 | 500,00 | 1.025,00 | 525,00 | 500,00 | 1.025,00 | 2.050,00 | 1.050,00 | 1.000,00 |
2006 | 575,00 | 575,00 | 1.150,00 | 575,00 | 575,00 | 1.150,00 | 2.300,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
60
QUINTO PROTOCOLLO D'INTESA
Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx
ed il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato
dal Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx
e l'UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI di ASSICURAZIONE
(UNAPASS), rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxx
ANIA,SNA ed UNAPASS si impegnano a costituire, entro il 28 febbraio 2004, una apposita Commissione Tecnica paritetica, con compiti di monitoraggio e di valutazione della efficacia delle regole di funzionamento del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, istituito ai sensi dell’art. 18 bis, contenute nell’allegato Regolamento al presente Accordo (allegato B).
Trascorso un anno dall’inizio di operatività del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, la Commissione Tecnica predisporrà una propria relazione che evidenzi ad ANIA, SNA ed UNAPASS eventuali aspetti problematici e le possibili soluzioni tecniche.
ANIA, SNA ed UNAPASS valuteranno l’opportunità di procedere ad eventuali modifiche dell’allegato Regolamento.
Allegati:
Allegato A): Accordo di liberalizzazione previsto dall’art. 12 ter dell’Accordo Nazionale Agenti 23 dicembre 2003
Allegato B): Regolamento Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato
Allegato A)
ACCORDO DI LIBERALIZZAZIONE
PREVISTO DALL’ART. 12 TER DELL’ACCORDO NAZIONALE
AGENTI 23 dicembre 2003
In base a quanto stabilito dall’art. 12 ter dell’Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione 23 dicembre 2003 (qui di seguito ANA 2003), è convenuta la liberalizzazione del portafoglio dell’agenzia di
……………………….., cod… ,
TRA
L’Impresa …………………………
L’Agente ……………….
E
PREMESSO CHE
- tra l’impresa …………………e l’agente ………………….è intercorso un rapporto di agenzia per la zona di ………con decorrenza da
…………………;
- l’impresa ha comunicato in data ………….il proprio recesso dal rapporto di agenzia ai sensi dell’art 12, II comma, n. 2, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall’art. 12 ter ANA 2003;
- l’agente ha optato, sempre ai sensi dell’art 12 ter dell’ANA 2003, per la liberalizzazione del portafoglio, riconoscendo, nell’ipotesi specifica, il trattamento dallo stesso agente liberamente scelto come migliorativo rispetto alle indennità previste dall’ANA 2003 in conseguenza della cessazione del rapporto.
Ciò premesso,
SI CONVIENE
1) Le premesse formano parte integrante e necessaria del presente accordo.
2) Il rapporto di agenzia di cui in premessa è risolto dalla data in cui il presente accordo sottoscritto dall’agente è pervenuto all’impresa ai sensi del III comma dell’art 12 ter ANA 2003, e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione del recesso, come previsto dal I comma dell’art. 12 ter ANA 2003.
Dalla data di risoluzione del rapporto di agenzia è data facoltà all’agente di liberalizzare il portafoglio agenziale, nel rispetto degli assicurati.
3) La liberalizzazione del portafoglio avrà durata di mesi 15 (quindici) decorrenti dalla data di risoluzione del rapporto agenziale indicata all’art. 0 x xxxx xxx ………….xx …………….. . Tale durata potrà essere prorogata per un periodo da uno a tre mesi, su richiesta motivata dell’agente da comunicarsi all’impresa almeno 60 giorni prima della data di cessazione della liberalizzazione.
4) Durante il periodo di liberalizzazione l’agente, avendone con il presente accordo ricevuto mandato, potrà esclusivamente effettuare la gestione del portafoglio alle condizioni economiche e normative in atto alla cessazione del rapporto, in quanto non derogate dal presente accordo e in quanto compatibili con l’attività concretamente svolta dall’agente nel periodo di liberalizzazione; resta espressamente confermato che, dall’inizio della liberalizzazione, l’agente non è più vincolato all’obbligo di esclusiva eventualmente già vigente nei confronti dell’impresa. Dall’inizio della liberalizzazione l’agente curerà la corretta gestione del portafoglio in corso, provvedendo a tutto quanto per essa necessario; pertanto l’agente provvederà, sino al trasferimento del singolo contratto, all’incasso dei premi inerenti le polizze che compongono il portafoglio agenziale, inviando alla Direzione – secondo le disposizioni amministrative già vigenti – i
relativi importi e trattenendo, al netto della ritenuta d’acconto ove applicabile, le provvigioni, in atto alla cessazione del rapporto, a lui spettanti in relazione all’attività di gestione del portafoglio da lui svolta.
Durante il suddetto periodo l’agente non potrà stipulare nuove polizze, né concludere affari o incrementare quelli esistenti, e comunque non potrà svolgere alcuna attività promozionale diretta o indiretta per conto dell’impresa, ad eccezione di eventuali sostituzioni e variazioni inerenti polizze di assicurazione obbligatoria RCA e ARD se connesse al veicolo per i contratti in corso e per la durata annuale residua degli stessi.
5) Salvo quanto previsto al successivo punto 14, per effetto della liberalizzazione l’impresa rinuncia ai propri diritti sulla titolarità del portafoglio dell’agenzia; per l’agente la liberalizzazione è sostitutiva del diritto alle indennità di risoluzione previste dall’ANA 2003.
Le parti si danno atto reciprocamente che, in ragione del regime di liberalizzazione prescelto dall’agente e da questo riconosciuto nel caso di specie più favorevole, non è dovuto alcun preavviso o relativa indennità sostitutiva, né alcuna somma aggiuntiva prevista dall’ANA 2003, né alcuna provvigione ai sensi dell’art. 20 ANA 2003.
6) La liberalizzazione attribuisce all’agente il diritto di trasferire ad altre imprese, nel rispetto della volontà degli assicurati, le polizze che compongono il portafoglio dell’agenzia e pertanto l’impresa si impegna a considerare risolta ciascuna polizza facente parte del portafoglio dell’agenzia e trasferita dall’agente ad altra impresa in esecuzione del presente accordo.
7) La cessazione delle polizze avverrà come di seguito previsto:
a) per l’assicurazione obbligatoria RCA, l’agente dovrà far pervenire alla Compagnia per ogni singola polizza, entro le scadenze annuali successive alla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla scadenza del medesimo, disdetta o richiesta di risoluzione sottoscritta dal contraente e consegnare al contraente stesso, alle scadenze annuali, gli attestati di rischio trasmessi dall’impresa all’agente relativi alle polizze cessate; in mancanza di disdetta o di richiesta di risoluzione, il contratto, se contenente clausola di tacito rinnovo, si intenderà rinnovato fino alla successiva scadenza annuale;
b) per gli altri rami danni, l’agente dovrà acquisire, per ogni singola polizza, entro la scadenza delle rate di premio, anche infrannuali, successive alla sottoscrizione del presente accordo e fino alla scadenza dello stesso, la richiesta di risoluzione sottoscritta dal contraente; in mancanza, il contratto, se contenente clausola di tacito rinnovo, si intenderà rinnovato fino alla successiva scadenza.
La risoluzione dei contratti, di cui ai precedenti punti a) e b), sarà accettata dall’impresa anche in deroga ai termini previsti nelle condizioni di polizza.
Resta in facoltà dell’impresa, alle condizioni e con le modalità contrattualmente previste, dare disdetta alle polizze, tanto nel ramo RCA quanto negli altri rami, ove non vi sia stata la risoluzione di esse per effetto della liberalizzazione. Copia della disdetta dovrà essere inviata all’agente ove essa intervenga durante il periodo di liberalizzazione.
La cessazione dei contratti in delega all’impresa avrà effetto, ove previsto dalla polizza, dopo che sia stato acquisito da parte dell’agente il relativo assenso da parte delle coassicuratrici.
La cessazione delle polizze in coassicurazione con delega ad altre imprese avrà effetto una volta acquisito da parte dell’agente il relativo assenso da parte dell’impresa delegataria.
Non potrà essere richiesta e concessa la risoluzione di polizze vincolate a favore di terzi senza il consenso scritto del beneficiario del vincolo.
8) Per quanto attiene ai rapporti di ordine amministrativo, procedurale ed operativo, gli stessi si intendono regolati dal contratto di agenzia già vigente al momento della liberalizzazione e dalle istruzioni dell’impresa.
L’impresa provvederà ad inviare all’agente le quietanze e, per le polizze RCA, anche i certificati, i contrassegni e gli attestati di rischio, secondo le procedure amministrative utilizzate nel corso del rapporto.
In particolare l’agente si obbliga a:
a) provvedere alle chiusure contabili ed alle rimesse dei saldi nel rispetto delle disposizioni del contratto di agenzia di cui in premessa;
b) consentire al personale dell’impresa l’esecuzione di verifiche amministrative;
c) non trattenere dai saldi di spettanza dell’impresa importi diversi dalle provvigioni spettanti senza la preventiva autorizzazione scritta dell’impresa;
d) restituire ai competenti uffici dell’impresa, ai fini dell’annullamento, le quietanze non incassate, a seguito del trasferimento delle polizze ad altra impresa, entro 45 giorni dalla scadenza delle stesse, redigendo appositi elenchi;
e) restituire ai competenti uffici dell’impresa le quietanze rimaste insolute, relative a contratti non trasferiti, entro 45 giorni dalla scadenza delle stesse, redigendo appositi elenchi;
f) provvedere tempestivamente all’apertura dei sinistri ed alle incombenze conseguenti.
9) L’impresa ribadisce che il presente accordo è finalizzato a consentire il trasferimento delle polizze facenti parte del portafoglio oggetto della liberalizzazione. Pertanto l’impresa si asterrà, per tutta la durata del presente accordo, dall’inviare agli assicurati, aventi in corso contratti facenti parte del portafoglio oggetto della liberalizzazione, qualsiasi comunicazione che non sia dovuta per legge o per contratto ed alla quale non sia legittimato o non possa provvedere direttamente l’agente.
Sempre al fine di consentire all’agente di trasferire i contratti ad altra impresa, l’impresa si asterrà, per tutta la durata del presente accordo, dal porre in essere, direttamente o indirettamente, azioni di conservazione dei contratti oggetto della liberalizzazione e/o azioni di disturbo al trasferimento degli stessi presso altre imprese.
Resta inteso che gli agenti dell’impresa, non parti del presente accordo, che ponessero in essere, di propria iniziativa, azioni del tipo sopra richiamato, ne avranno la responsabilità esclusiva.
Le parti comunque dovranno operare secondo correttezza e buona fede per l’attuazione del presente accordo.
10) Non saranno in ogni caso dovute dall’agente refusioni di xxxxxx provvigionali in favore dell’impresa, la quale comunque vi rinuncia.
11) Alla data del …………… o alla successiva data di scadenza dell’eventuale proroga, il presente accordo di liberalizzazione sarà
definitivamente risolto. A tale data, l’agente riconsegnerà all’impresa, nel rispetto e con le modalità dell’art. 23 ANA 2003, tutto quanto di pertinenza della stessa, inerente allo svolgimento dell’incarico, ivi comprese le polizze Vita e quelle non Vita ancora in vigore non essendo per esse stata richiesta la risoluzione, che quindi rimarranno in carico all’impresa che ne curerà la gestione successiva. Per le polizze non vita non trasferite non spetterà all’agente alcuna indennità di risoluzione, dovendosi le indennità medesime intendere già interamente remunerate e sostituite dai benefici derivanti dalla presente liberalizzazione.
12) L’agente resta esclusivamente responsabile del proprio personale dipendente d’agenzia nel rispetto del relativo C.C.N.L..
Ove richiesto dall’agente, i locali resteranno a sua disposizione fino al termine del periodo di liberalizzazione, restando a carico dell’agente medesimo, per tale periodo, i relativi oneri.
13) A far tempo dall’inizio del periodo di liberalizzazione, eventuali contributi a qualsiasi titolo in essere a favore dell’agente cesseranno di essere erogati, rinunciando l’agente ad ogni e qualsiasi pretesa in merito.
A far tempo dalla stessa data, l’agente si impegna a versare immediatamente ed in unica soluzione le rate di rivalsa, previste nel piano di rivalsa, scadute ed eventualmente non pagate, ferma la restituzione prevista dall’art. 37, III comma, dell’ANA 2003.
L’agente è esonerato dal pagamento di eventuali rate di rivalsa non ancora scadute al momento dello scioglimento del rapporto, rinunciando l’impresa ad ogni e qualsiasi pretesa in merito.
14) La presente liberalizzazione non riguarda le polizze dei rami Vita e Capitalizzazione, che continueranno ad essere gestite
dall’agente fino alla cessazione della liberalizzazione, per poi essere riconsegnate all’impresa.
Con riguardo al portafoglio di tali rami verranno erogate all’agente le indennità di risoluzione nei modi e termini previsti dall’ANA 2003.
15) La cauzione, costituita dall’agente ai sensi dell’art 4 dell’ANA 2003, continuerà a garantire le obbligazioni assunte dall’agente in dipendenza e per la durata del presente accordo di liberalizzazione e sarà svincolata al termine delle operazioni di riconsegna di cui al precedente punto 11.
16) Le parti potranno invocare la risoluzione del presente accordo per gravi inadempimenti alle obbligazioni assunte, con ogni conseguente tutela dei propri diritti.
17) Il rapporto tra agente e impresa inerente il presente accordo di liberalizzazione non è assoggettato né all’ANA 2003 né agli artt. 1742 - 1752 del codice civile; esso, tra l’altro, non comporterà obbligo di contribuzione alla Cassa di Previdenza Agenti o al Fondo Pensione Agenti.
18) In caso di controversia sulla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente accordo le parti si impegnano a ricercare, prima di ricorrere al giudice ordinario, una amichevole risoluzione della controversia, anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali ove le parti stesse ne facciano richiesta.
Letto, confermato e sottoscritto in ……………………… in data
………………… COMPAGNIA
AGENTE
Allegato B)
REGOLAMENTO COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1) E’ istituito ai sensi dell’art. 18 bis dell’Accordo Nazionale Agenti 2003, un Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, al quale sarà demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi presentati dagli agenti in applicazione di quanto prevede e disciplina l’art 18 bis.
Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato sarà composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, concordemente nominati dall’ANIA dallo SNA e dall’UNAPASS, scelti tra persone esperte in materie giuridiche, preferibilmente nelle discipline assicurative e relative al contratto di agenzia.
Per il funzionamento del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato sarà necessaria la presenza di tutti i componenti.
2) I membri così nominati resteranno in carica per un anno, con possibilità di conferma, anche più volte, per pari periodo.
Durante il periodo in cui sono stati nominati, i membri, in caso di necessità, potranno essere sostituiti attraverso indicazione concorde delle parti.
3) Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato ha sede in Roma, ove è ubicata la Segreteria del Collegio.
La Segreteria è composta da un Segretario, coadiuvato da un assistente, che verranno indicati congiuntamente da ANIA, SNA ed UNAPASS. Il Segretario è responsabile degli adempimenti inerenti il funzionamento del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato e può partecipare, senza diritto di voto, alle udienze fissate dallo stesso.
I ricorsi degli agenti, ex art. 18 bis ANA 2003, dovranno essere inoltrati alla Segreteria a mezzo lettera raccomandata.
4) Il ricorso introduttivo dovrà contenere:
nome del ricorrente, sua residenza o sede, eventuale designazione del legale di fiducia e relativa procura alle liti ed elezione di domicilio, indicazione dell’impresa/e e sua/e sede/i, esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, data, sottoscrizione del ricorrente e dell’avvocato difensore se nominato.
La Segreteria provvederà, quindi, entro dieci giorni dalla ricezione, ad informare l’impresa interessata, allegando il ricorso e l’eventuale documentazione depositata. Inoltre dell’avvenuta presentazione del ricorso da parte dell’agente verrà data contestuale comunicazione all’ANIA, allo SNA ed all’UNAPASS. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione all’impresa da parte della Segreteria del ricorso presentato dall’agente, la Segreteria,
previa consultazione del Presidente del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, dovrà comunicare ad entrambe le parti la data in cui si svolgerà la prima udienza dinnanzi al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, che dovrà tenersi non prima di sessanta giorni dalla richiesta di arbitrato da parte dell’agente, e non oltre settanta giorni sempre dalla richiesta di arbitrato da parte dell’agente.
Le parti hanno facoltà di depositare, almeno venti giorni prima della data di udienza, presso la Segreteria del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, una prima memoria, documenti e richieste istruttorie e, per quanto riguarda l’impresa, l’eventuale nomina di legale di fiducia e relativa procura alle liti.
Almeno dieci giorni liberi prima dell’udienza, le parti potranno depositare, presso la Segreteria del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, memoria di replica ed eventuale documentazione e richieste istruttorie che si rendano necessarie in relazione alle deduzioni della prima memoria difensiva della controparte.
All’udienza indicata, le parti dovranno comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri, incluso quello di conciliare e transigere.
Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato dovrà provvedere, prima di aprire la trattazione del ricorso, ad esperire il tentativo di conciliazione, che nel caso avesse esito favorevole dovrà essere formalizzato in un verbale, che, sottoscritto dalle parti e dai componenti del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, avrà valore di piena conciliazione e quindi sarà esecutivo tra le parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non riesca, il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato provvederà a redigere apposito verbale e ad istruire il ricorso, interrogando liberamente le parti ed ammettendo i mezzi di prova dalle stesse richiesti, che fossero ritenuti necessari e rilevanti o quelli che ritenesse di ammettere d’ufficio.
Se l’attività istruttoria lo rendesse necessario, il procedimento arbitrale potrà essere rinviato ad udienze successive.
Terminata la trattazione, il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato inviterà le parti alla discussione. Su richiesta delle parti, la discussione potrà essere aggiornata ad un’ulteriore udienza da tenersi nei venti giorni successivi e, sempre su richiesta delle parti, il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato potrà autorizzare il deposito di note conclusive da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell’udienza.
5) Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dalla udienza di prima comparizione salvo proroga per un periodo di non oltre quaranta giorni, che potrà essere concessa su accordo delle parti o disposta per una sola volta dal Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato per l’espletamento dell’attività istruttoria
ammessa. La pronuncia dovrà determinare se la giusta causa invocata dall’Impresa sia o meno fondata e, in caso di infondatezza, dovrà dichiarare l’impresa tenuta a corrispondere all’agente, nei modi e termini previsti dall’ANA 2003, le somme di cui all’art. 18 bis, II comma.
La pronuncia dovrà altresì determinare le spese dell’arbitrato, ivi comprese quelle per l’eventuale Consulenza Tecnica d’Ufficio, che saranno poste a carico della parte soccombente, ai sensi dell’art. 18 bis, IV comma, dell’ANA 2003.
6) Il lodo è deliberato dal Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato a maggioranza dei voti e sarà redatto in tanti originali quante sono le parti, più una da conservare presso l’Ufficio della Segreteria; ciascun arbitro può sottoscrivere il lodo in tempi diversi ma deve indicare il luogo ed il giorno in cui la firma è stata apposta.
Il lodo avrà efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione, che dovrà comunque avvenire entro i termini previsti al punto 5) del presente regolamento. Ove uno degli arbitri non intenda o non possa sottoscrivere, gli altri due ne daranno atto nel lodo stesso che rimarrà, comunque, valido ed efficace.
Il lodo dovrà, altresì, nello stesso termine essere depositato presso la Segreteria del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato; quest’ultima dovrà dare comunicazione dell’avvenuto deposito del lodo alle parti interessate con invio immediato via fax del relativo dispositivo, mentre l’intera pronuncia dovrà essere inviata a mezzo plico raccomandato da spedirsi, entro le 48 ore successive alla comunicazione, presso il ricorrente e presso la sede della società ed in caso di elezione di domicilio delle parti, anche in copia presso i suddetti indirizzi.
7) La procedura dinanzi al Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato avrà natura irrituale, ma la pronuncia dovrà avvenire secondo diritto.
Le spese di assistenza legale rimarranno a carico delle parti.
SCAMBIO DI LETTERE
In merito alla scelta dei componenti il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato, previsto al punto 1) dell’apposito Regolamento, ANIA, SNA ed UNAPASS confermano la volontà di concordare, entro la fine del mese di gennaio 2004, i tre nominativi cui affidare il compito di pronunciarsi sui ricorsi presentati dagli agenti in applicazione di quanto previsto dall’art. 18 bis dell’Accordo Nazionale Agenti 2003.
Si conferma altresì che, qualora per qualsiasi ragione non si dovesse trovare l’intesa di cui sopra, si ricorrerà ad un sistema di nomina per cui SNA ed UNAPASS, congiuntamente da un lato, ed ANIA, dall’altro, indicheranno un nominativo ciascuno, avente
le caratteristiche previste dal punto 1) del Regolamento, affidando poi ai due membri così nominati il compito di individuare il terzo componente, al quale sarà affidata la funzione di Presidente del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato.