REGOLAMENTO ARBITRALE DELLA BORSA MERCI DI BOLOGNA
REGOLAMENTO ARBITRALE DELLA BORSA MERCI DI BOLOGNA
Art. 1 – Ambito di applicazione e natura dell’arbitrato
Il presente Regolamento disciplina il procedimento arbitrale istituito presso la Borsa Merci di Bologna - ai sensi del Regolamento Generale per il Mercato dell’Effettivo approvato con D.M. 17 aprile 1959 - per la risoluzione:
- delle controversie insorte in dipendenza o per effetto di contrattazioni e di contratti svoltisi e stipulati dalle Parti di cui all’articolo 2 che segue e con le modalità in esso previste;
- di tutte le controversie che le parti consensualmente deferiscano in arbitrato secondo la procedura e la disciplina del presente Regolamento relative alla interpretazione ed esecuzione di contratti inerenti alla produzione, commercio, vendita, fornitura, trasporto, lavorazione e trasformazione di cereali, sfarinati, semi oleosi, legumi, sementi in genere, alimenti zootecnici, concimi, nonché di prodotti ed attrezzature connessi e collegati alle attività e prodotti sopra indicati;
- di tutte le controversie o di tutti i contenziosi relativi al pagamento di somme e corrispettivi dovuti in relazione ai contratti sopra indicati.
L’elencazione di cui al presente articolo non ha carattere tassativo, ma esemplificativo, essendo la stessa intesa a ricomprendere tutti i rapporti contrattuali che, a vario titolo, sorgono in relazione alle - e per effetto delle - attività sopra menzionate.
Le controversie di cui al presente articolo ricomprendono tutte le questioni relative alla validità del contratto da cui trae origine la controversia, e le questioni relative alla validità dell’Atto di Compromesso o del Patto Compromissorio o della clausola compromissoria stipulati tra le Parti. Le questioni inerenti alla validità del contratto non possono in nessun caso inficiare la validità del Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione all’AGER, Associazione Granaria Xxxxxxxx Xxxxxxxxx o dell’Atto di Compromesso sottoscritto dalle Parti, o della clausola compromissoria sottoscritta dalle Parti.
L’arbitrato disciplinato dal presente regolamento ha natura irrituale e negoziale.
La gestione del procedimento arbitrale previsto dal presente Regolamento è affidata all’Associazione Granaria Xxxxxxxx Xxxxxxxxx AGER, cui con deliberazione n. 374 del 21 novembre 1960 la Giunta Camerale ha affidato la gestione dei servizi della Borsa Merci di Bologna.
Art. 2 – Applicazione
Il presente Regolamento si applica ai rapporti contrattuali ed ai contenziosi:
A) fra i Soci dell’AGER (salvo l’espresso patto contrario di cui all’articolo 32 dello Statuto Sociale dell’AGER), anche qualora nella stipulazione del contratto da cui trae origine la controversia essi non abbiano fatto espresso riferimento al Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione all’AGER, o al presente Regolamento, o non abbiano inserito nel contratto una clausola compromissoria. L’applicazione del presente Regolamento avviene infatti in tal caso per effetto ed in forza della sottoscrizione del Patto Compromissorio da parte dei Soci all’atto dell’associazione all’AGER, Patto che determina l’applicazione del Regolamento Arbitrale per la risoluzione di tutte le controversie di cui all’articolo 1 a tutti i contratti stipulati tra i Soci, e determina dunque a tutti gli effetti l’applicazione ed il richiamo del presente Regolamento Arbitrale per relationem piena e perfetta.
B) fra Soci e Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, come pure tra Frequentatori, a condizione che risulti dallo stabilito di contratto e/o dalla conferma d’affare il richiamo alle condizioni dell’AGER e/o al presente Regolamento Arbitrale, richiamo che integra l’applicazione del presente Regolamento per relationem piena e perfetta. Il richiamo predetto è valido ed efficace anche se contenuto in uno stabilito di contratto e/o in una conferma d’affare sottoscritti dal solo mediatore, che questi abbia trasmesso ad entrambe le Parti Contraenti.
Al mediatore viene riconosciuto il potere di inserire nel documento di compravendita la clausola compromissoria, che vincola al rispetto le parti contraenti in quanto condizione che deriva dalla
loro stessa volontà, espressa con il conferimento al mediatore medesimo del mandato alla stipula del contratto di compravendita.
C) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria – sottoscritta da entrambi i Contraenti – che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento;
D) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento ed il contratto sia stato dalle Parti totalmente o parzialmente eseguito. Con l’esecuzione le Parti riconoscono ed accettano la clausola compromissoria contenuta nel contratto;
E) tra i Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, che sottoscrivano un atto di compromesso che richiami il procedimento disciplinato dal presente Regolamento.
Art. 3 – Scelta degli Arbitri
In caso di contenziosi di cui all’articolo 2 a) che precede:
- gli arbitri nominati dalle parti devono essere scelti fra i Soci dell’AGER; vengono a tal fine considerati Soci anche i rappresentanti ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale dell’AGER;
- gli Arbitri nominati d’ufficio e i Terzi Arbitri devono essere scelti fra quelli inclusi nel Ruolo formato ai sensi dello Statuto Sociale dell’AGER.
In tutti gli altri casi:
- gli arbitri nominati dalle parti devono essere scelti tra quelli inclusi in un Ruolo del quale l’AGER cura la predisposizione e l’aggiornamento. Possono chiedere l’iscrizione al Ruolo suindicato solo i Soci dell’AGER o i Frequentatori della Borsa Merci;
- gli arbitri nominati d’ufficio ed i Xxxxx Xxxxxxx devono essere scelti fra quelli inclusi nel Ruolo formato ai sensi dello Statuto Sociale dell’Ager, annualmente approvato ed eventualmente integrato dalla Deputazione.
Art. 4 – Istituzione dell’arbitrato
La Parte che intenda dar corso al procedimento arbitrale deve, entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna/ritiro o dalla insorta contestazione, inoltrare una comunicazione alla propria controparte, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, manifestando la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale qualora non intervenga, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, accordo tra le Parti in merito alla controversia insorta.
Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine suindicato, a pena di decadenza, la Parte che intenda dar corso all’arbitrato deve depositare, presso la Segreteria dell’AGER, l’ “Atto Compromissorio”, redatto sull’apposito modulo che è allegato al presente Regolamento e che ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante, o su modello ad esso conforme, debitamente sottoscritto, recante l’indicazione di
a) il nome, la ragione sociale e la sede o il domicilio delle Parti;
b) il/i contratto/i che ha/hanno originato la controversia, con l’indicazione dei dati necessari ad individuare lo stesso;
c) i quesiti da sottoporre agli Arbitri.
d) il nome e l’indirizzo dell’Arbitro di parte.
La Parte che intenda dar corso all’arbitrato deve altresì depositare presso la Segreteria dell’AGER una copia del contratto o dei contratti che hanno originato la controversia, nonché una copia della lettera raccomandata e della ricevuta di ritorno prevista al primo comma.
Qualora non vengano rispettati i predetti termini di decadenza la Parte attrice perde il diritto di dar corso all’arbitrato e di azionare il proprio reclamo.
La Parte che intende promuovere il procedimento è inoltre tenuta al deposito dell’importo stabilito per anticipo spese, competenze e diritti di Segreteria, annualmente fissato dal Consiglio Direttivo dell’AGER.
Il Presidente dell’AGER, o chi ne fa le veci, a seguito del ricevimento dell’Atto Compromissorio, provvede, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a trasmettere copia dell’Atto Compromissorio ricevuto alla Parte nei confronti della quale viene promosso il procedimento arbitrale, invitando quest’ultima a depositare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, Atto Compromissorio sottoscritto recante i dati e gli elementi sopra menzionati, nonchè l’importo relativo all’anticipo delle spese, competenze e diritti di Segreteria, annualmente fissato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 5 – Costituzione del Collegio
Gli Arbitri nominati dalle Parti provvedono, su invito della Segreteria, di comune accordo alla nomina del Terzo Arbitro. Se gli Arbitri nominati non si accordano nella scelta del Xxxxx Xxxxxxx, si provvede alla nomina del Terzo arbitro a norma dell’articolo 6 che segue.
Art. 6 – Arbitrato d’ufficio
Qualora, nei contenziosi previsti all’articolo 2 lettera b) c) d) ed e), la Parte convenuta non provveda alla nomina del proprio Arbitro entro il termine previsto a norma dell’articolo 4, il Presidente dell’AGER, su richiesta della Parte interessata, inoltra alla Parte inadempiente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione con la quale invita la Parte predetta alla nomina del proprio Arbitro, entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l’avvertenza che in mancanza di nomina si provvederà d’ufficio.
Qualora anche a seguito dell’inoltro di tale secondo invito la Parte convenuta non provveda alla nomina del proprio Arbitro di parte la Segreteria dell’AGER trasmette gli atti al Presidente della Deputazione di Xxxxx, il quale, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, provvede alla nomina d’ufficio dell’Arbitro di parte, scegliendo dal Ruolo di cui all’articolo 3.
Della nomina la Segreteria dell’AGER dà comunicazione, entro 15 giorni, alla Parte inadempiente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmessa altresì in copia per conoscenza alla Parte interessata.
In tal caso la Parte che ha richiesto il procedimento d’ufficio è tenuta al versamento dell’intero importo dovuto a titolo di anticipo spese competenze e diritti di Segreteria.
Il Presidente della Deputazione di Xxxxx provvede inoltre anche alla nomina del Terzo Arbitro qualora, ai sensi dell’articolo 5 che precede, si riveli impossibile l’accordo degli arbitri di parte in merito alla nomina del Xxxxx Xxxxxxx.
Nei contenziosi tra Soci dell’AGER di cui all’articolo 2 a) la nomina d’ufficio dell’Arbitro di parte o del Terzo Arbitro è affidata invece al Presidente dell’AGER.
Il Presidente della Deputazione di Xxxxx ed il Presidente dell’AGER, in sede di nomina dell’Arbitro di parte o del Terzo Arbitro, esercitano un potere analogo a quello del Presidente del Tribunale ex articolo 810 c.p.c. in relazione ai procedimenti di arbitrato rituale, ed il loro provvedimento di nomina è vincolante e non impugnabile. Nel procedere alla nomina dell’Arbitro di parte o del Terzo Arbitro ai sensi del presente articolo essi agiscono quali mandatari della parte inadempiente, o di entrambe le parti in caso di mancata nomina del Xxxxx Xxxxxxx, in forza dell’imparzialità, terzietà ed obiettività proprie del loro ruolo, che le parti espressamente riconoscono. Pertanto, le parti si impegnano a riconoscere, in qualunque sede ed in qualunque momento, piena validità ed efficacia alla nomina così effettuata, e piena validità ed efficacia al lodo arbitrale reso dal Collegio così costituito.
Art. 7 – Ricusazione degli Arbitri
Non possono essere nominati Arbitri coloro che abbiano avuto un coinvolgimento nell’affare dal quale trae origine la controversia, in qualità di Venditore, Acquirente, Mediatore o Ricevitore, o a qualunque altro titolo, o che comunque abbiano permanenti rapporti di interesse, parentela o dipendenza con una delle parti in causa.
Le parti hanno facoltà di ricusare uno o più Arbitri, per gravi e motivate ragioni.
L’istanza di ricusazione deve essere presentata dalla parte che ne ravvisa gli estremi entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, o dal momento della intervenuta conoscenza della causa che giustifica la ricusazione, con deposito presso la Segreteria dell’AGER, e deve recare l’indicazione analitica e circostanziata dei motivi posti a base della ricusazione.
Sull’istanza di ricusazione presentata decide inappellabilmente il Presidente della Deputazione di Xxxxx.
Art 8 – Durata del mandato
A seguito del conferimento dell’incarico gli Arbitri, se non per fondati e giustificati motivi, non possono dismettere il mandato ricevuto.
Le Parti, una volta conferito il mandato all’Arbitro di parte, non possono più revocarlo se non per gravi motivi sopravvenuti, che devono essere notificati tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Deputazione di Xxxxx che decide inappellabilmente l’accoglimento o meno della richiesta revoca.
Art. 9 – Decadenza dal mandato
Se uno degli Arbitri non partecipa allo svolgimento di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade dal mandato, e si procede alla sua sostituzione a norma dell’articolo seguente.
Art. 10 – Sostituzione degli arbitri
La sostituzione di uno o più Arbitri ricusati, o dimissionari, o per i quali è stato revocato il mandato, ai sensi dei precedenti articoli, o degli Arbitri che per qualsiasi motivo vengano a mancare durante il corso dell’Arbitrato, o siano comunque impossibilitati ad adempiere al mandato ricevuto, avviene a cura delle Parti interessate, su invito del Presidente dell’AGER, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’invito predetto.
Qualora le Parti non provvedano alla sostituzione, si procede ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento.
Art 11 – Procedura e poteri del Collegio Arbitrale
La procedura per lo svolgimento del giudizio viene stabilita dal Collegio Arbitrale, che provvede, ove necessario, a fissare termini per la presentazione di documenti, carteggi e prove, nel rispetto del principio di contraddittorio tra le Parti.
Il Collegio Arbitrale ha la facoltà di sentire l’eventuale mediatore del contratto oggetto della controversia.
Le Parti hanno sempre la facoltà di essere ascoltate nel corso del procedimento; a tal fine, la Segreteria dell’AGER comunica, mediante telegramma, la data in cui è prevista la riunione del Collegio Arbitrale per l’esame della controversia. Tale comunicazione può essere altresì trasmessa via telefax, a condizione che l’AGER riceva conferma scritta dalla Parte destinataria dell’intervenuto regolare ricevimento della comunicazione.
Art 12 – Accessi del Collegio. Campionamento e perizie
Qualora si debba procedere ad un esame congiunto della merce oggetto del contenzioso, oppure al campionamento della stessa, le Parti sono tenute a favorire con ogni mezzo gli Arbitri o i loro incaricati per il regolare e puntuale svolgimento di tali attività. Qualora le Parti impediscano, o comunque ostacolino, esami, campionamenti ed in genere l’acquisizione di dati ed elementi rilevanti sotto il profilo istruttorio, gli arbitri possono trarre da tale condotta elementi di convincimento per fondare la loro decisione.
Gli Arbitri devono depositare in originale, presso l’AGER, unitamente al Lodo arbitrale, i verbali delle visite effettuate, ed i certificati delle perizie ed analisi eseguite o fatte eseguire da persone e/o dall’Ente a tale scopo autorizzato
Art 13 – Spese per analisi e perizie
Qualsiasi spesa per perizia od analisi è posta a carico della parte interessata che ne ha fatto richiesta, e che è tenuta ad anticipare le spese succitate. Gli Arbitri determinano in seguito, nel Lodo, chi sia la Parte tenuta a rispondere di tali spese.
Art 14 – Lodo arbitrale
Gli Arbitri decidono, ex xxxx et aequo, quali fiduciari delle Parti, e amichevoli compositori, e sono pertanto dispensati da qualsiasi formalità procedurale, eccetto quelle previste dal presente Regolamento. Nel caso di procedura d’ufficio gli Arbitri possono decidere anche soltanto sulla scorta del quesito, dei documenti e delle prove presentate dalla Parte diligente.
Art. 15 – Competenze degli Arbitri e spese di procedura
L’AGER svolge la funzione esclusiva di Segreteria, per la quale viene riconosciuto un corrispettivo pari al compenso fissato in favore degli Arbitri di parte e del Terzo Arbitro.
In caso di controversia fra le Parti e gli Arbitri circa l’entità degli onorari, questi vengono determinati dal Presidente dell’AGER, con provvedimento vincolante ed non appellabile.
Il Collegio arbitrale può invitare le Parti, tramite la Segreteria, ad integrare gli importi versati quali anticipo, qualora l’attività svolta giustifichi un ulteriore versamento.
Art. 16 – Transazione in corso di procedura
Se le Parti, nel corso del procedimento arbitrale, addivengono ad una definizione transattiva della controversia insorta, dietro semplice richiesta di Parte attrice il Presidente, o chi ne fa le veci, dispone l’archiviazione. In tal caso, gli Arbitri prendono atto della intervenuta transazione e le somme depositate rimangono acquisite a copertura delle spese di procedura.
Art. 17 – Obbligo di sottoscrizione del Lodo
Gli Arbitri decidono previo esame e discussione di tutti i quesiti posti dalle Parti, degli elementi istruttori acquisiti e di ogni altro elemento idoneo a fondare la decisione. Le motivazioni poste a base della decisione devono essere espresse in modo chiaro e completo nel Lodo arbitrale.
L’Arbitro, anche se dissenziente, ha comunque l’obbligo di sottoscrivere il Lodo.
Qualora un Arbitro si rifiuti di sottoscrivere il Lodo, o sia impossibilitato a farlo per cause di forza maggiore, gli altri due Arbitri menzionano la circostanza nel Lodo, che si intende in ogni caso valido e vincolante ad ogni effetto.
Art. 18 – Termine per la emissione del Lodo
È fatto obbligo agli Arbitri di procedere all’emissione del Lodo nel termine massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione alle Parti della avvenuta nomina del Terzo Arbitro. Il Lodo si intende emesso allorquando viene sottoscritto ai sensi dell’articolo 17.
Allo scadere del predetto termine il Presidente dell’AGER ha facoltà di concedere una eventuale proroga, per un termine non superiore a 60 giorni, dietro richiesta motivata, presentata per iscritto e prima della scadenza del termine di emissione del Lodo, da parte del Collegio Arbitrale, o da parte di entrambe le Parti con istanza congiunta e sottoscritta da entrambe.
Art. 19 – Mancata osservanza del termine per l’emissione del Lodo.
Qualora il Lodo non sia emesso nel termine fissato o prorogato ai sensi dell’articolo 18 il procedimento si estingue.
Le parti possono chiedere la instaurazione di un nuovo procedimento e la costituzione di un nuovo Collegio
arbitrale, ai sensi degli articoli che precedono, ed in forza del Patto Compromissorio già depositato.
Art. 20 – Deposito del Lodo e comunicazione della Segreteria. Integrazione delle spese e delle competenze dovute.
Il Lodo deve essere depositato, in numero di originali pari al numero delle parti, nonché un ulteriore originale per la Segreteria, presso la Segreteria dell’AGER, entro 10 giorni dalla data di emissione.
L’AGER provvede ad invitare le parti al versamento delle eventuali spese e competenze ancora dovute, entro un termine non superiore a 15 giorni.
Qualora una delle Parti non provveda al versamento delle eventuali spese e competenze, l’AGER invita l’altra Parte a provvedere al versamento delle somme ancora dovute.
La Segreteria provvede a trasmettere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, previo ricevimento di tutti i versamenti richiesti, un originale del Lodo a tutte le Parti, conservando nei propri archivi il proprio originale.
Copia del Lodo trasmesso alle Parti viene inoltre consegnato agli Arbitri.
Art 21 – Segretezza della decisione
Gli Arbitri hanno l’obbligo di mantenere segreto il contenuto delle discussioni che hanno condotto alla decisione, anche nei confronti delle Parti mandanti.
Art. 22 – Obblighi di comportamento. Provvedimenti disciplinari
Gli Arbitri, le Parti e coloro che abbiano avuto vesti nell’affare in contestazione, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato ogni diritto dell’AGER in relazione agli obblighi contratti dalle Parti.
Art. 23 – Impugnativa del Lodo
Il Lodo emesso al termine del procedimento previsto dal presente Regolamento ha natura irrituale, e gli Arbitri sono considerati ed agiscono a tutti gli effetti quali mandatari delle Parti.
Avverso il Lodo è consentita l’impugnativa ai sensi del successivo articolo 24 solo per l’ipotesi che uno o più Arbitri abbiano accettato il mandato con la consapevolezza di trovarsi in una o più delle situazioni previste dall’articolo 7, o qualora gli arbitri abbiano fondato la propria decisione su prove o documenti riconosciute false.
Art. 24 – Modalità dell’impugnativa. Esame del ricorso. Sospensione della provvisoria esecutorietà del Lodo
L’impugnazione avverso il Lodo si propone con ricorso indirizzato alla Deputazione di Xxxxx, depositato presso la Segreteria dell’AGER, contenente l’indicazione dei motivi su cui si fonda l’impugnazione.
L’impugnazione del Lodo può essere presentata dalle Parti, o da una di esse, entro 10 giorni dalla data di notifica del Lodo eseguita ai sensi dell’articolo 20, qualora le Parti risiedano in Italia. Il termine è aumentato fino a 30 giorni nel caso che la Parte appellante risieda all’estero.
La Deputazione di Borsa nomina, a seguito del ricevimento del ricorso, un Collegio di tre membri compreso il Presidente che lo presiede, il quale decide sull’accoglimento
del ricorso, esperite le debite indagini, che il Collegio dispone con ampia discrezionalità e libertà di forme.
La presentazione del ricorso sospende provvisoriamente l’esecutorietà del Lodo, e dev’essere accompagnata dal versamento delle spese per il procedimento di revisione, annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo dell’AGER.
In caso di accoglimento del ricorso il Collegio
dichiara nullo il Lodo, ed invita le Parti a nominare entro 10 giorni nuovi Arbitri di Parte, i quali devono essere scelti esclusivamente nel Ruolo degli Arbitri autorizzati ad agire quali Xxxxx Xxxxxxx o Arbitri Unici, e non devono aver partecipato a nessun titolo al procedimento concluso con il Lodo dichiarato nullo.
Il nuovo procedimento arbitrale si svolge con le regole e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
Il nuovo Lodo non è impugnabile agli effetti del presente Regolamento.
Art 25 – Esecuzione della decisione arbitrale
Entro 10 giorni dalla data di notifica del Lodo le parti hanno l’obbligo di dare piena esecuzione al Lodo, e ad adempiere agli obblighi in esso previsti ed alle obbligazioni da esso derivanti.
Salva l’ipotesi di impugnativa di cui all’articolo 24 che precede, il Lodo è immediatamente efficace e vincolante tra le Parti. Le parti riconoscono che le somme liquidate nel Lodo costituiscono un credito certo, liquido ed esigibile.
Per le parti che risiedono all’estero il termine è aumentato a 30 giorni.
Art 26 – Richiesta di applicazione di misure disciplinari e di sanzioni
Trascorsi invano i termini di cui al precedente articolo la parte diligente può domandare al Consiglio Direttivo dell’Associazione :
a) qualora l’inadempiente sia Socio dell’AGER, di deliberare nei suoi confronti le misure disciplinari previste dallo Statuto Sociale;
b) in tutti i casi, di segnalare alla Deputazione di Xxxxx il mancato adempimento, affinché la Deputazione di Borsa possa disporre ed applicare le sanzioni previste all’articolo 9 comma 3 della legge 20 marzo 1913 n. 272, all’articolo 20 del X.X. 0 agosto 1913 n. 1068, all’articolo 12 del Regolamento Generale per il Mercato dell’Effettivo approvato con D.M. 17 aprile 1959 nonché nel Regolamento interno della Borsa Merci di Bologna e nella disciplina di legge e regolamentare vigente.
Dei provvedimenti presi viene dato avviso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle Parti interessate, alla Camera di Commercio di giurisdizione per quanto di Sua competenza, alle Associazioni Consorelle ed ai Soci mediante pubblicazione sull’apposito Albo nella Sala delle Contrattazioni.
Il presente Regolamento è stato:
- approvato con delibera di Consiglio camerale n. 14 del 28/4/2003;
- variato ed integrato con delibera di Consiglio camerale n. 7 del 25/6/2007;
- integrato con delibera di Consiglio camerale n. 14 del 30/7/2008;
- integrato con delibera di Consiglio camerale n. 8 del 30/4/2010.