R E G O L A M E N T O D I D A T T I C O
R E G O L A M E N T O D I D A T T I C O
TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
(Generalità)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigente, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx” di Xxxxxx Terinese (Cz) (in seguito Istituto), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative dell’Istituto.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nell’Istituto sono definiti nella parte II del presente regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all’aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico‐disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico‐disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
d) consiglio di corso: l’insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma;
e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
f) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
g) curriculum: l’insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
l) obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
m) offerta formativa: l’insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall’Istituto;
n) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l’insieme delle norme che li regolamentano;
o) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
p) scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
q) settori artistico‐disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.
CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE
Art. 3
(Organismi responsabili delle strutture didattiche)
1. L’Istituto, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.
2. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell’omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi.
Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.
CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA SEZIONE I ‐ DOCENTI
Art. 4
(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)
1. Nell’ambito delle attività formative istituzionali, l’attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio accademico.
2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l’incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.
Art. 5
(Commissioni per gli esami di profitto)
1.Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal direttore dell’Istituto. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all’istituzione.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.
Art. 6
(Commissione per la prova finale)
1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
2. La commissione è presieduta dal direttore o da un suo delegato, e deve comprendere i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del direttore, possibilmente assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all’istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.
Art. 7
(Programmazione didattica)
1. Il calendario accademico è emanato dal direttore, previa approvazione e delibera del consiglio accademico. La durata dell’Anno Accademico è fissata dal 1 novembre al 31 ottobre.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
5. Le sessioni d’esame sono tre; per ogni sessione d’esame possono essere previsti più appelli.
6. L’Istituto rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti giorni.
7. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di re‐iscrizione entro tale data.
8. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l’Istituto garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell’anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.
Art. 8
(Verifica e valutazione delle attività didattiche)
1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell’efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell’attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
Art. 9
(Pubblicità degli atti)
1. L’Istituto promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente l’Istituto pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
c) l’eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
e) le norme relative alle frequenze;
f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all’immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
g) il calendario accademico;
h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l’inizio dell’anno accademico l’Istituto predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. L’Istituto è tenuto a rendere noti entro l’inizio dell’anno accademico i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
5. L’Istituto individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.
SEZIONE II ‐ STUDENTI
Art. 10
(Iscrizioni)
1. La qualifica di studente dell’Istituto è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell’iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio accademico.
3. È consentita l’iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l’ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell’ultima sessione dello stesso. L’iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.
Art. 11
(Sospensione e rinuncia agli studi)
1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l’iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l’anno di corso successivo all’ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l’effettiva disponibilità del posto e l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio accademico.
3. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L’importo da versare all’atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente l’Istituto rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Art. 12
(Orientamento e tutorato)
1. L’Istituto promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo; a tal fine il Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.
2. L’Istituto attiva servizi di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
3. L’Istituto istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all’informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività dell’Istituto e quant’altro ritenuto di interesse per gli studenti.
Art. 13
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti iscritti ai corsi superiori di primo e secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.
2. L’Istituto si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.
TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA CAPO I – NORME COMUNI
Art. 14
(Titoli di studio e offerta formativa)
1. L’Istituto rilascia i seguenti titoli di studio:
a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale. Tale tipologia di corso ha una durata non inferiore ad anni tre.
2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo‐interpretativo, didattico‐pedagogico, metodologico‐progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.
4. Sulla base di apposite convenzioni, L’Istituto può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, l’Istituto può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.
Art. 15
(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)
1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
4. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all’altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.
Art. 16
(Ordinamento dei corsi di studio)
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui al titolo II del presente regolamento, sono approvati dal Consiglio accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all’approvazione ministeriale, acquisito il parere del CNAM.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l’Istituto, determinano:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa curriculare, riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzante, affine o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico‐disciplinari;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
f) le ore di lezione frontale;
g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l’eventuale prosecuzione degli studi; i corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.
Art. 17
(Regolamenti dei corsi di studio)
1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell’Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
a) l’elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l’eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
f) le attività compensative l’obbligo della frequenza in caso di deroga;
g) l’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 18
(Mantenimento e soppressione di corsi)
1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l’attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l’Istituto assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.
Art. 19
(Corsi di studio ad accesso programmato)
1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico, sulla base dell’accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.
2. Il Consiglio accademico determina la data con cui l’Istituto provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, i cui contenuti sono stabiliti dalle strutture didattiche interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un’apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l’immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento delle prove.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.
6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curricolari richiesti per l’ammissione.
7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.
Art. 20
(Tipologia delle forme didattiche)
1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato e di altro tipo.
2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.
3. Nell’ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell’art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.
4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.
Art. 21
(Propedeuticità e sbarramenti)
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l’esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.
Art. 22
(Esami e altre forme di verifica del profitto)
1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente, a conclusione dell’insegnamento, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti ai fini dell’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l’esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale.
4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un’unica verifica che comprenda l’accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l’esame s’intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all’unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d’esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall’intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all’atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
10. L’esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d’insufficienza non è corredata da votazione.
11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Gli esami sostenuti nel periodo dal 01 novembre al 30 aprile dell’anno accademico successivo sono pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.
14. L’iterazione di un esame è consentita qualora sia prevista dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
15. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
Art. 23
(Prova finale e conseguimento del titolo di studio)
1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico‐pratico‐scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell’intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L’eventuale lode deve essere assegnata all’unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la “menzione d’onore” o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l’atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. L’Istituto rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
Art. 24
(Ammissione ai corsi di studio)
1. L’ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l’Istituto è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.
2. L’ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d’ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
3. L’ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d’ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, o di diploma accademico di secondo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso l’Istituto, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
8. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai fini dell’ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.
Art. 25
(Debiti e ammissione condizionata)
1. Qualora lo studente, durante l’esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, avrà l’obbligo di colmare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. I criteri per l’attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal consiglio accademico.
3. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curricolo di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
Art. 26
(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)
1. Gli ordinamenti didattici definiscono l’articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l’indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal consiglio accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per l’Istituto. Il
superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all’inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.
Art. 27
(Fuori corso e ripetenza)
1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa previa approvazione del consiglio accademico. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici (fino ad un massimo di 3 annualità) per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso.
3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, come risulta previsto all’art. 15 comma 2 lett. b del presente regolamento, è dichiarato decaduto.
Art. 28
(Crediti formativi accademici)
1. L’Istituto aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall’Istituto danno luogo all’acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell’esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d’insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.
4. L’attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.
Art. 29
(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)
1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
a) il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell’ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell’Istituzione;
c) lo svolgimento, anche esternamente all’Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell’Istituto o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l’istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico‐disciplinare;
c) L’Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All’atto dell’iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all’Istituto, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all’autonomia dell’Istituto la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.
Art. 30
(Lingua comunitaria)
1. L’Istituto attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l’apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell’Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. Alla positiva conclusione del corso viene rilasciato apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all’Istituto.
Art. 31
(Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)
1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall’Istituto, contribuisce alla maturazione dei crediti.
2. L’Istituto progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricoli dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.
Art. 32
(Xxxxx frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)
1. L’Istituto può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.
Art. 33
(Trasferimenti)
1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio.
2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio accademico.
3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’ulteriore svolgimento della carriera valutando l’eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l’eventuale debito formativo da assolvere.
4. Le strutture didattiche competenti prevedono eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.
Art. 34
(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)
1. Lo studente di un corso accademico di primo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l’Istituto, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l’anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell’interessato.
3. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.
5. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l’ammissione ai corsi accademici.
Art. 35
(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
1. L’Istituto favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l’istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l’istituto convenzionato;
b) Frequenza effettuata presso l’istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) Tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero.
6. All’atto dell’iscrizione all’Istituto lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all’estero.
7. Le strutture didattiche interessate determinano l’ulteriore svolgimento della carriera valutando l’eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.
Art. 36
(Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero)
1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all’estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la struttura didattica competente.
Art. 37
(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)
1. L’Istituto può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
a) Le modalità di svolgimento dell’attività didattica;
b) I criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
c) Per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l’eventuale elaborato scritto per la prova finale;
d) La composizione della commissione per l’ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
e) Le modalità della verifica del profitto.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l’indicazione degli istituti convenzionati.
Art. 38
(Iscrizione a corsi singoli)
1. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nell’Istituto, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell’organizzazione didattica.
2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.
Art. 39
(Didattica multimediale e a distanza)
1. L’Istituto può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.
Art. 40
(Xxxxxx di emerito e onorario)
1. Ai Direttori e Presidenti che abbiano concluso il loro incarico potrà essere conferito il titolo di «emerito» qualora abbiano svolto almeno due mandati.
2. Ai professori che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio, il titolo di «professore onorario» qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.
3. I titoli di cui ai precedenti commi sono concessi con decreto del Direttore su deliberazione del Consiglio accademico.
Art. 41
(Attività di produzione e ricerca)
1. L’Istituto promuove e realizza attività di produzione artistica e di ricerca, in base alla programmazione deliberata dal Consiglio Accademico.
2. A tal fine l’Istituto può accedere anche a specifici finanziamenti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
3. L’attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti, può rientrare tra i compiti istituzionali dei docenti.
Art. 42
(Sanzioni disciplinari)
1. Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all’entità dell’infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:
‐ richiamo;
‐ esclusione dall’attività di produzione artistica dell’Istituto da un mese ad un anno;
‐ non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
‐ sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
‐ sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
‐ radiazione dall’Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.
2. Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è una apposita Commissione presieduta dal Direttore, o suo delegato, e costituita da tre docenti designati dal Consiglio accademico e da un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell’assistenza di un docente a sua scelta.
CAPO II – ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
Art. 43
(Attività formative propedeutiche)
1. L’Istituto organizza corsi di formazione musicale propedeutici all’accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all’acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti dei corsi di base di cui al successivo art. 45.
2. Al termine dei corsi propedeutici l’Istituto rilascia specifica attestazione.
3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.
Art. 44
(Corsi di formazione permanente e ricorrente)
1. L’Istituto può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l’infanzia, al fine di:
a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
b) Favorire la crescita culturale degli adulti;
c) Contribuire all’educazione e alla formazione musicale dell’infanzia;
d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente l’Istituto rilascia agli interessati un’attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.
3. L’attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.
Art. 45
(Corsi di formazione musicale di base)
1. L’Istituto attiva corsi di formazione musicale di base ai sensi della normativa vigente.
2. I corsi di formazione musicale di base si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.
3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente, sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio accademico ed emanato dal Direttore.
4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, l’Istituto rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, la valutazione conseguita.
5. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.
TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I ‐ REGIME TRANSITORIO
Art. 46
(Ordinamento previgente)
1. L’Istituto assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.
Art. 47
(Opzione per i nuovi ordinamenti)
1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richiesti per l’ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello.
2. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio accademico. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio accademico nel rispetto dei Decreti ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.
CAPO II – NORME FINALI
Art. 48
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione all’albo d’Istituto previa approvazione ministeriale.
2. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento che raggruppano differenti attività e competenze sulla base dell’omogeneità degli ambiti di studio, ricerca e produzione.
3. Specifiche modalità organizzative e di funzionamento relative a particolari aspetti della didattica, della produzione artistica e della ricerca possono essere disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore nel rispetto del presente Regolamento.
Art. 49
(Modifiche al Regolamento)
1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l’approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal direttore, dal Consiglio accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d’urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L’Istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.
Art. 50
(Corsi di Studio)
1. I corsi di studio attivati dall’Istituto sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l’indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento
Art. 51
(Controversie)
1. Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico.