COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) XXXXX XXXXXXXX VELI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
XXXXXX XXXXXX
22/07/202122/07/2021
FATTO
Parte ricorrente dichiara di aver stipulato, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con decorrenza dal mese di maggio 2016, estinto anticipatamente.
Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l’Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB.
L’intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.
DIRITTO
Parte ricorrente chiede il rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati e non goduti relativi a un contratto di finanziamento stipulato a maggio 2016 ed estinto anticipatamente nel settembre 2019 in corrispondenza della rata n. 39 su 96 rate previste.
Formula, più precisamente, la seguente domanda:
- 730,66 euro a titolo di rimborso pro rata delle commissioni intermediario finanziario, relativamente alla componente “non rimborsabile”, ovvero la maggiore o minore somma accertata;
- 452,28 euro quale rimborso delle commissioni di distribuzione, salvo errori di calcolo.
La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.
Questioni preliminari - Quietanza liberatoria
Preliminarmente l’intermediario eccepisce l’infondatezza della domanda in quanto parte ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria.
In ordine alla valenza abdicativa di negozi di tal fatta si è espresso nei termini che seguono il Collegio di Coordinamento n. 8827/2017.
Osserva in primo luogo il Collegio che, riguardo alla questione sottoposta, non sono prospettabili conclusioni generali e astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria. La valutazione deve invece essere compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata.
Con specifico riguardo al caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente ha reso una dichiarazione del seguente tenore: «Il sottoscritto, con riferimento al contratto di finanziamento sopra indicato, da Lei estinto, in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato, accetta l’ammontare della quota di oneri/costi non goduti pari a … Il sottoscritto dichiara che, con la ricezione delle somme sopra riportate, si intende perfezionato il presente Atto di Quietanza, con completa tacitazione di ogni diritto e pretesa per il contratto suindicato, nonché ampia liberatoria e quietanza; comunico inoltre la mia piena soddisfazione in ordine alla estinzione del finanziamento in argomento, dichiarando, altresì, di non avere null’altro da pretendere … in relazione al contratto in oggetto». Secondo il Collegio, all’atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l’efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Sotto un primo profilo, alcuna valenza può riconoscersi alla dichiarazione del cliente di ricevere le somme «in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato», giacché questa presupporrebbe una valutazione che il cliente, in tutta evidenza, non può aver condotto e quindi si risolverebbe in una formula di mero stile, già di per sé significativa di un’assenza di consapevolezza, da parte dell’emittente, circa la portata della dichiarazione resa. Sotto un secondo profilo, più direttamente riconducibile al presunto effetto preclusivo eccepito dal resistente, si osservi che, per un verso, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell’atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell’atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall’altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non
limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite. Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l’esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell’atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell’ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell’art. 1965 cod. civ. Alla luce di quanto osservato, pertanto, ritiene il Collegio che all’atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l’esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal solvens.
Inoltre, gli orientamenti condivisi dei Collegi Abf hanno precisato che, in generale, le quietanze liberatorie possano essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che:
- il tenore letterale della rinuncia a pretese da parte della ricorrente riguarda “somme di denaro …. a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro”;
- la sottoscrizione della quietanza da parte della ricorrente è avvenuta il 30.08.2019, dunque successivamente al rilascio del conteggio estintivo (datato appunto 21.08.2019) e precedentemente alla data in cui risulta perfezionatasi l’estinzione anticipata del finanziamento: la liberatoria in atti è datata 04.09.2019, e attesta l’estinzione del finanziamento in oggetto alla data del 30.09.2019.
L’eccezione sollevata dall’intermediario non può quindi essere accolta. Per decisione simile (non accoglimento) su un caso analogo si veda Collegio di Milano, decisione n. 23527/20.
Questioni di merito
Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell’estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l’art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front ed esclusi solo gli oneri erariali.
Nel caso in specie la domanda di rimborso riguarda le Commissioni finanziarie (mandataria) e le Commissioni di distribuzione che secondo l’orientamento condiviso dei Collegi ABF hanno ambedue natura recurring e vanno rimborsate secondo il principio del pro rata temporis.
Sulla base di quanto sopra si può pertanto costruire la seguente tabella.
Tenuto conto che parte ricorrente nel ricorso presentato chiede la restituzione di una somma complessiva pari a 1.182,94 euro, la somma complessivamente da rimborsare, in accoglimento della domanda del ricorrente e seguendo il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato è pari a 1.183,00 euro oltre agli interessi legali, tenuto conto che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l’importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.183,00 (millecentottantatre/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1