SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE OLTRE CHE ATTRAVERSO I MEDIA TRADIZIONALI SUL WEB E SOCIAL MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE DELLA FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO PER LA DURATA DI DUE ANNI – CIG: 76584576A4
Allegato D
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE OLTRE CHE ATTRAVERSO I MEDIA TRADIZIONALI SUL WEB E SOCIAL MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE DELLA FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO PER LA DURATA DI DUE ANNI – CIG: 76584576A4
L'anno 2018 il giorno del mese di in Torre del Lago Puccini, via delle Torbiere s.n.c., presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano
FRA
(d’ora in avanti “Impresa”) con sede in
- C.F. e P. IVA , iscritta al
REA di al n. , rappresentata dal , nato a
il /__/ , e residente in , via , n. ,
C.F. , ai fini del presente atto con potere di firma e/o rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la medesima
E
Fondazione Festival Pucciniano (d’ora in avanti La Fondazione) con sede legale in Torre del Lago Puccini, via delle Torbiere snc - C.F. e P.IVA 1406060465 rappresentata dal , nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano
PREMESSO CHE
- con procedura di gara ad invito è stata indetta la procedura di affidamento del servizio di gestione dell’ufficio stampa, comunicazione oltre che attraverso i media tradizionali sul web e social media e relazioni pubbliche della Fondazione Festival Pucciniano per la durata di due anni;
- l’Impresa ha rimesso la propria offerta tecnica ed economica nella procedura di cui sopra;
- con provvedimento del la Fondazione ha preso atto delle procedure svolte, del loro esito, le ha convalidate ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all’Impresa il servizio di gestione dell’ufficio stampa, comunicazione oltre che attraverso i media tradizionali sul web e social media e relazioni pubbliche della Fondazione Festival Pucciniano per la durata di due anni;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 -FONTI, CONFLITTI E LACUNE
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Capitolato Tecnico e i relativi allegati.
L’esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2017;
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.
In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.
ART. 3- OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di gestione dell’ufficio stampa, comunicazione oltre che attraverso i media tradizionali sul web e social media e relazioni pubbliche della Fondazione Festival Pucciniano per la durata di due anni.
ART. 4 - OBBLIGHI IMPRESA
L’Impresa si obbliga a svolgere il servizio alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara.
L’Impresa ha l’obbligo di realizzare il servizio secondo quanto contenuto nell’offerta tecnica che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il servizio deve essere espletato dall’impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal Capitolato, dagli allegati dello stesso, dalla relazione tecnica presentata dall’Impresa.
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto avrà durata dal momento della sottoscrizione del contratto per 24 mesi. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.
ART. 6 – CORRISPETTIVO
[●] il presente articolo verrà completato una volta recepiti i valori dell’offerta che risulterà aggiudicataria.
I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio effettuato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa, quali, a titolo esemplificativo: stampa biglietti, toner, personale ecc. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto di Servizio e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato dalla Fondazione dopo 60 giorni dall’emissione delle fatture dall’Impresa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel Capitolato.
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile suddividendo l’importo complessivo dell’appalto in 24 rate.
Ciascuna fattura emessa dall’Impresa deve contenere il riferimento al contratto stipulato con la Fondazione, il CIG ed essere intestata e spedita alla Fondazione.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.
Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all’effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Fondazione per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Impresa può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l’Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto
sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
I l Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell’atto di cessione.
Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. All’aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare ad altri soggetti che abbiano partecipato, anche in raggruppamento, alla procedura di gara della quale l’impresa è affidataria.
L’importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all’affidatario e non al subappaltatore. L’Impresa provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidatario è tenuto a presentare entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per i pagamenti da questo effettuati al subappaltatore stesso, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In mancanza, i pagamenti saranno sospesi, senza alcuna corresponsione di interessi. Qualora il Contratto preveda un solo pagamento, verrà trattenuta una quota del 30%, fintantoché non sia stata presentata la fattura quietanzata del subappaltatore.
L’autorizzazione al subappalto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionale, e, nei casi previsti, alla predisposizione del documento integrativo del documento di valutazione dei rischi da interferenza.
L’appaltatore assume, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., specifico obbligo a far accettare ai propri subappaltatori le disposizioni presenti nel Contratto e nel Capitolato tecnico.
ART. 9 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Impresa stessa, quanto della Fondazione che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi. L’Impresa aggiudicataria deve essere provvista della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale congruo, priva di franchigia, per l’intera durata del Contratto e per tutto il periodo di validità dei buoni pasto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto, al Capitolato e alla Lettera di Invito.
La copertura assicurativa deve prevedere:
a) la responsabilità civile verso terzi;
b) i danni che l’Impresa deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i suoi dipendenti ancorchè non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.;
c) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a personale della Fondazione occasionalmente o saltuariamente presenti nell’aera ove si svolge il servizio, compresi consulenti dell’appaltatore o della stazione appaltante;
L'inadempimento anche di una sola clausola del presente articolo costituisce legittima causa di revoca dell’aggiudicazione definitiva, nonché causa di risoluzione di diritto del Contratto e la stazione appaltante potrà procedere ad incamerare la cauzione versata a titolo di penale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno subito dalla Fondazione. Copia della polizza dovrà essere allegata al presente Contratto.
L’Impresa, infine, si obbliga a sollevare la Fondazione da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell’adempimento contrattuale.
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Impresa autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” (in seguito “GDPR”).
I dati saranno trattati manualmente o per via informatica ai fini dell’espletamento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto.
Resta fermo il diritto dell’Affidatario di opporsi per i motivi di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Festival Pucciniano.
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE
Le parti si danno reciprocamente atto che l’Impresa ha presentato dichiarazione di impegno a costituire regolare deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione determinato sulla base dei prezzi offerti e dei quantitativi indicati e per il periodo di validità dell’affidamento della fornitura, nel termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto pena la risoluzione in danno dell’Impresa stessa del rapporto contrattuale.
La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all’art. 15 della lettera di invito.
La dichiarazione di impegno di cui sopra è allegata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l’obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L’appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore.
L’appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Fondazione comunicherà al momento dell’ordinativo o successivamente.
ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell’importo annuo della fornitura;
4) arbitraria interruzione del servizio, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Fondazione;
5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Rimane fermo il diritto per la Fondazione al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.
La decisione della Fondazione di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell’inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 c.c.
In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all’incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 11.
ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, la Fondazione contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.
Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
E’ fatto salvo il diritto della Fondazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, nonché il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore.
ARTICOLO 15 - RECESSO
La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1) qualora sia stato depositato contro l’Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa;
2) qualora l’Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito e da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l’Impresa medesima;
3) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.
In caso di recesso, l’Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
ART. 16 - CLAUSOLA PENALE
Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, la Fondazione previo invio all’Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.
Le penalità minime che La Fondazione si riserva di applicare sono le seguenti:
• Nel caso in cui l’Aggiudicatario non provveda a consegnare la documentazione richiesta dalla Fondazione nel termine previsto la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 250,00.
• Nel caso in cui l’Aggiudicatario consegni documentazione difforme rispetto a quella richiesta dalla Fondazione la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 250,00;
• Nel caso in cui l’Aggiudicatario si renda irreperibile la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 250,00;
• La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare del servizio. Tale condizione costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all’Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.
Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all’Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.
La Fondazione provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all’Impresa; in caso di incapienza, procederà all’escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
ART. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del Contratto, sono a totale carico dell’Impresa.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
L’Impresa potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto in ossequio alle regole ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora il cessionario sia una banca o intermediario finanziario anche in ossequio alle disposizioni del comma 13 dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52.
La notifica/comunicazione inerente una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:
- dovrà essere formalmente notificata per scritto alla Fondazione;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante:
▪ ufficiale giudiziario;
▪ lettera raccomandata o pec;
▪ deposito presso l’Ufficio Protocollo della Fondazione.
In difetto, la Fondazione non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti. Notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l’opponibilità alla Fondazione dell’avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alla scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.
L’Impresa è edotto che i pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità fiscale di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere Alla Fondazione l’applicazione dell’istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l’accertamento dell’inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel Contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire alla Fondazione di effettuare la verifica di morosità prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente. In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il controllo, ai sensi dell’art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.
L’Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto di cessione del credito in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore della Fondazione:
• di indicare il C.I.G., nell’atto di cessione del credito e atti consequenziali;
• di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto dedicato (ai sensi dell’art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma.
Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati in ordine alla notifica e al contenuto della cessione, la Fondazione è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell’Affidatario/cedente.
ART. 19 - CONTROVERSIE
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca. Letto, approvato e sottoscritto.
Torre del Lago Puccini,
p. La Fondazione Festival Pucciniano ( )
p. Impresa
( )
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del presente Contratto.
p. Impresa
( )