COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Nella seduta del 16/05/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel mese di marzo 2007 il ricorrente stipulava con l’intermediario odierno resistente un contratto di finanziamento per un importo lordo complessivo di euro 14.400,00 rimborsabile – mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile – in quarantotto rate mensili di euro 300,00 ciascuna. Al momento della stipula, corrispondeva le seguenti somme: euro 310,87 a titolo commissioni bancarie; euro 1.336,10 per commissioni di intermediazione ed euro 981,52 a titolo di oneri assicurativi.
Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di giugno 2009, in corrispondenza della ventiseiesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall’intermediario.
Con lettera di reclamo, inviata per il tramite di un’associazione di categoria, il ricorrente chiedeva la restituzione di tutti gli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati afferenti il finanziamento. Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il tramite della medesima associazione – per reiterare le proprie richieste quantificate complessivamente in euro 1.204,28.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere ceduto il finanziamento, in forza di accordi
contrattuali intervenuti già nell’aprile 2004 ad altra società, cui è successivamente subentrato un istituto bancario; in forza dei richiamati accordi contrattuali, parte resistente avrebbe continuato a gestire gli incassi delle rate del finanziamento, ivi compreso l’incasso della somma richiesta per l’estinzione anticipata. Sosteneva peraltro di avere comunicato la cessione e l’altrui titolarità del rapporto al ricorrente, in sede di riscontro al reclamo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Alle controdeduzioni dell’intermediario replicava il ricorrente, con distinta memoria, nella quale obiettava di non avere mai ricevuto informazione dell’avvenuta cessione e sottolineava come, anzi, nello stesso conteggio estintivo, il resistente apparisse come il finanziatore nei confronti del quale procedere al versamento del capitale residuo ai fini dell’estinzione, nulla essendo precisato in ordine alla circostanza che l’incasso e la gestione del rapporto fosse operata in nome e per conto altrui. Tanto premesso, dava atto di avere ricevuto dall’intermediario cessionario – successivamente alla presentazione del ricorso - una proposta di transazione, in esito alla quale avrebbe ottenuto il riconoscimento del rimborso delle commissioni; tuttavia, insoddisfatto dalla proposta per il mancato ristoro delle spese assicurative, insisteva per l’accoglimento del ricorso, ovvero – in via subordinata – l’integrazione del contradditorio nei confronti del cessionario.
DIRITTO
A parere del Collegio giova metter conto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario convenuto, il quale ritiene che l’obbligo restitutorio debba gravare sul soggetto cui sarebbe stato ceduto il finanziamento de quo.
L’eccezione è infondata e non merita accoglimento: in premessa, risulta per tabulas che parte resistente abbia sottoscritto un contratto quadro con altro intermediario nel mese di aprile 2005 ai sensi del quale – contrariamente a quanto sostenuto nelle controdeduzioni – si impegnava a cedere non già i contratti bensì i “crediti” rivenienti dai finanziamenti di cessione di quote dello stipendio che lo stesso avrebbe, in un certo arco di tempo futuro, collocato. In tale accordo si precisava, peraltro, che la gestione del rapporto e degli incassi delle somme dovute dal cliente ceduto rimanesse a carico del cedente.
A fronte di tali risultanza documentali, va altresì sottolineato che parte convenuta non ha neppure fornito la prova relativa alla circostanza che il finanziamento in esame (recte il credito derivante da detto contratto) fosse stato effettivamente oggetto di trasferimento. A fronte di ciò, emerge invece che, ancora alla data del 24 giugno 2009, in occasione del rilascio del conteggio estintivo, l’intermediario abbia chiesto il versamento del debito residuo su un conto a sé intestato, senza precisare che l’incasso sarebbe avvenuto in nome e per conto di parte terza.
In considerazione delle evidenze documentali, dunque, non solo risulta che l’operazione di cessione abbia riguardato i crediti e non già i contratti, ma anche che l’intermediario convenuto abbia continuato a mantenere – nei confronti del ricorrente – la gestione del rapporto negoziale anche nella sua fase esecutiva. Quanto al primo rilievo, la consolidata giurisprudenza di questo Collegio ha più volte sottolineato l’irrilevanza – sotto il profilo giuridico – delle intervenute cessioni del credito ovvero del contratto, ben potendo il consumatore – in forza della norma di cui all’art. 125-septies t.u.b. – opporre le eccezioni relative al contratto tanto al cedente quanto al cessionario. Tale considerazione, che si attesta sul piano della ricostruzione giuridica dei rapporti emergenti nei confronti del contraente ceduto, appare viepiù avvalorata anche da una considerazione che invece si attesta sul piano fattuale, e che si fonda sul principio dell’apparenza: risulta, infatti, documentalmente che l’intermediario resistente abbia continua a gestire i rapporti con il
ricorrente sino al momento dell’anticipata estinzione, per provvedere alla quale quest’ultimo ha versato le somme necessarie sul conto intestato al primo, in tal guisa mostrandosi di fatto il dominus del rapporto (posto che non aveva mai comunicato l’intervenuta cessione e, quindi, la conseguente gestione in nome e per conto del cessionario).
Per le riferite ragioni, dunque, deve essere rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario resistente.
La domanda del ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.
In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front).
Dall’esame della documentazione contrattuale risulta che gli importi commissionali siano stati corrisposti “per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento, per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; considerano inoltre tutte le prestazione e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto quali …. il reperimento e l’esame della documentazione, l’istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l’elaborazione dei dati anche ai fini della L. n. 97/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente, il costo dell’advertising e dei mezzi di comunicazione, l’incasso l’elaborazione dei dati ed i controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi, gli adempimenti per l’eventuale estinzione anticipata, i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigione al mediatore creditizio o all’agente in attività finanziaria cui i Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all’attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione, l’assistenza fornita al Cedente dopo la stipulazione del contratto, ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto anche se imprevisto o sopravvenuto” (cfr. art. 14 del contratto).
La molteplicità degli adempimenti ivi previsti, senza la necessaria ripartizione delle quote relative alle varie voci commissionali tra quelli preliminari alla conclusione del contratto e quelli soggetti a maturazione nel tempo, determina una complessiva opacità della formulazione della clausola, aggravata dalla sua formulazione unitaria e riferibile alle diverse commissioni previste nel contratto, con la conseguenza che vada riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell’importo di euro 142,48 con riferimento alle commissioni bancarie e di euro 612,38 con riferimento a quelle di intermediazione.
Da ultimo, con riferimento alla domanda di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla
decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo; va pertanto disposto il rimborso della quota non maturata del premio, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, per euro 449,86. Così per il complessivo importo di euro 1.204,72 da ridursi alla minor somma di euro 1.204,28 espressamente richiesto dal ricorrente, in ossequio al principio della domanda ex art. 115 c.p.c.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.204,28.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1