RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE CONSILIARE
Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee
RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE CONSILIARE
Sig. Presidente, Sigg. Consiglieri,
l’art. 89 del d.lgs n.112 del 1998 ha trasferito alle Regioni le funzioni relative tra l’altro: alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo.
In attuazione di tale trasferimento la Regione Abruzzo ha predisposto il Regolamento Regionale per la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.
Il Regolamento Regionale, promuovendo la semplificazione amministrativa e, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia, regolamenta le procedure amministrative per la derivazione di acqua pubblica.
Il regolamento nasce con la finalità di ricostruire in maniera chiara ed essenziale il quadro normativo in tema di gestione delle risorse idriche, partendo dal TU delle Acque del 1933 fino ad arrivare ad i nuovi obblighi nascenti dal D. Lgs. 152/2006
La redazione del regolamento in parola prende spunto da una serie di riflessioni, qui di seguito riportate, sull’attuale quadro normativo in tema di acque che ne hanno determinato l’impostazione:
• Eccesso di norme: questo settore, così come molti altri in Italia, si caratterizza per un elevato numero di norme che rispecchiano da una parte la complessità del tema trattato e dall’altra la mancanza di un serio lavoro di sistematizzazione della disciplina della acque.
• Troppi punti di produzione normativa: esistono in questo settore una miriade di punti di produzione normativa che vanno dalla UE, allo Stato, alle Regioni, agli EE.LL., alle Autorità di bacino, ecc. I diversi usi dell’acqua spesso non sono disciplinati in modo omogeneo ma secondo approcci settoriali.
• Necessità di aggiornamento dei testi normativi: in particolare si rende necessario aggiornare gli approcci delle vecchie leggi, ancora in vigore, rispetto ai nuovi orientamenti assunti a livello anche internazionale: si pensi al riguardo come il TU 1775/1933 attualmente in vigore partiva da una visione dell’acqua come risorsa economica.
• Rispetto delle diverse sfere di competenza: spesso si assiste a conflitti tra “centro e periferia”, tra i diversi soggetti competenti nella gestione delle risorse idriche; molto spesso infatti l’acqua non “appartiene” ad una sola comunità.
• Dispersione degli investimenti: il mancato coordinamento tra le diverse autorità competenti a governare l’acqua determina spesso la mancanza di interventi coordinati e rispondenti ad un approccio omogeneo.
• Mancanza di dati e loro aggiornamento: vi è una forte carenza di dati sullo stato delle risorse idriche; le raccolte previste anche per legge, come i catasti, spesso non sono aggiornate, con gravi conseguenze sul calcolo dei fabbisogni di acqua e di conseguenza sulla tutela delle risorse idriche. Le stime fatte dai Piani Regolatori Generali degli Acquedotti
risalgono agli anni ’60; per tali strumenti era prevista una vigenza di 50 anni ed un aggiornamento periodico che però quasi mai è stato effettuato.
• Difficoltà ad adeguarsi alle nuove tecnologie: la lentezza del processo di aggiornamento della disciplina sulle acque non consente spesso di adeguarsi alle nuove tecnologie disponibili per il monitoraggio e il controllo delle risorse idriche, da questo punto di vista il Sistema Informativo Territoriale SIT potrebbe rappresentare un ottimo strumento per la conoscenza e la gestione della risorsa.
Il Regolamento regionale di seguito illustrato cerca di porre rimedio a molti di questi aspetti critici del sistema normativo della risorsa acqua, recependo il nuovo concetto di acqua non più come bene economico, ma come risorsa pubblica, chiarisce e sistematizza il sistema delle competenze, tra i diversi livelli di governo, dà una spinta al completamento della conoscenza del sistema acqua regionale attraverso il censimento di tutte le utenze, l’aggiornamento del catasto ed il SIT.
Illustrazione bozza Regolamento regionale
Il Regolamento regionale sulla Disciplina dei procedimenti di concessione e derivazione di acque pubbliche e ricerche di acque sotterranee è composto da 77 articoli ed è suddiviso in 6 Titoli così articolati:
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Titolo II IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I – Avvio del procedimento e istruttoria
CAPO II – Conclusione del procedimento e modalità di esecuzione dei lavori CAPO III – Valutazione di impatto ambientale
CAPO IV – Procedimenti connessi alla concessione Titolo III ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Titolo IV PROCEDURE SEMPLIFICATE
Titolo V DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPO I – Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica
CAPO II – Procedimenti di attuazione dell’art. 166 del D. Lgs. 152/2006 e del d.m. 185/2003 concernente “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006.”
Titolo VI NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I Norme speciali
CAPO II Norme transitorie e finali
L’ambito di applicazione
L’art. 1 del Regolamento che disciplina oggetto e finalità della norma prevede: “Il presente Regolamento disciplina, la ricerca, l’uso delle acque sotterranee e il procedimento di rilascio dei titoli concessori relativi ai prelievi di acqua pubblica, promuovendo la semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia di cui alle norme in esso elencate.
Ricade nella disciplina del Regolamento Regionale, ai sensi dell’art. 2, qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale, da acque sotterranee e sorgive, la ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee.
Non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento in quanto soggette a norme speciali:
• Le acque minerali e termali regolate dalla legge regionale n. 15 del 2002;
• Le acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del d.lgs. 339/1999.
Inoltre, non sono disciplinate dal regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione:
le acque raccolte ai sensi dell’art. 167, comma 3 e 5, del D. Lgs. 152/2006; l’estrazione e utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque
sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinati all’uso domestico, come definito all’art. 3, comma 1 lett. k;
la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici destinati a civile abitazione;
l’utilizzazione delle acque scolanti su suoli, in canali e fossi di proprietà privata per i seguenti usi: irriguo, innaffiamento giardini e attrezzature sportive pubbliche o private, se non a scopo di lucro, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del
R.D. 1775/1933, come da ultimo modificatodall’art. 96, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
i prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane, gli abbeveratoi e lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
i prelievi non destinati all’utilizzo della risorsa.
La disciplina concernente l’utilizzazione delle acque private, per meglio dire, delle acque non pubbliche, si riscontra essenzialmente nel codice civile, al libro terzo, titolo II, sezione IX, Delle acque, agli art. 909-921.
Questi possono essere suddivisi in tre gruppi:
gli articoli dal 909 al 912 e dal 918 al 921 riguardano l’uso delle acque; gli articoli 913 e 914 disciplinano lo scolo e il prosciugamento dei terreni; gli articoli dal 915 al 917 riguardano la difesa contro le acque fluenti.
Tra questi articoli meritano particolare rilievo:
l’art. 909 c.c. - Diritto sulle acque esistenti nel fondo – che prevede al primo comma che “il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salvo le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e sotterranee”.
L’art. 910 c.c. che dispone che “il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi terreni e per l’esercizio delle sue industrie [...]”.
L’art. 5 del Regolamento sull’Uso domestico delle acque sotterrane prevede che “Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte o prelevate dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di mille metri cubi all'anno”.
Il proprietario ai sensi dall’art. 10 del d.lgs. 275/1993 è tenuto a denunciare alla Provincia tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati: La Provincia, per finalità conoscitive e di controllo, trasmette alla Regione copia della denuncia effettuata dal proprietario del fondo, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa per l’inserimento dei dati nel catasto delle derivazioni idriche di cui all’art. 6 e nel Sistema informativo territoriale (SIT).
Il Regolamento all’art. 6 disciplina infatti il Catasto delle utenze formato a livello regionale per ogni provincia e conservato cura del Servizio, da individuare con atto di Giunta Regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero “per la formazione del catasto, tutti gli utilizzatori devono fare dichiarazione delle rispettive utilizzazioni, fatta eccezione per le licenze di attingimento di cui all’art. 59, le cui quantità d’acqua ai sensi dell’art. 59, comma 6, verranno registrate nel catasto a cura del Servizio Procedente di cui all’art. 9, comma 3, lett.b). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la dichiarazione deve essere effettuata nel termine sotto indicato:
entro 12 mesi, per le utilizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e formalmente assentite, fatta eccezione di quelle indicate agli artt. 5 e 7;
entro 3 mesi, per le utilizzazioni autorizzate provvisoriamente ai sensi dell’art. 24;
entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, per le utilizzazioni di cui agli artt. 58, 65 e 67;
entro sessanta giorni dalla data di rilascio del provvedimento, e comunque entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, per le utilizzazioni di cui agli artt. 60 e 62.”
Tali scadenze non trovano applicazione per le utilizzazioni di cui agli artt. 5 Uso domestico delle acque sotterranee e 7 Controllo perforazioni e utilizzazioni acque; per le quali il termine di 3 anni per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. dell’apposito provvedimento emanato dalla Direzione preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua.
La dichiarazione da parte dell’utilizzatore viene effettuata sulla base della Scheda I allegata al Regolamento.
Il comma 3 dell’art. 5 precisa infine che “L’uso potabile e igienico è consentito solo qualora non sia possibile allacciarsi all’acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla-osta dell’autorità sanitaria competente previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell’acqua. L’impossibilità di allacciarsi all’acquedotto deve essere attestata, su richiesta del proprietario del fondo, dal Sindaco. Nel caso in cui divenga possibile allacciarsi alla nuova rete acquedottistica, il proprietario deve darne notizia, con tempestività, al Servizio Procedente, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 17 del T.U. 1775/1933”.
Le definizioni
Il Regolamento, come ormai d’uso, contiene nella parte iniziale una serie di definizioni che facilitano la comprensione del testo; in particolare l’art. 3 definisce gli Usi delle acque pubbliche, e l’art. 4 contiene una serie di spiegazioni circa il significato di alcuni termini specifici della disciplina delle acque che si ritrovano nel testo del Regolamento.
L’art 3 Usi delle acque pubbliche recita che: ai fini del regolamento gli usi delle acque pubbliche si distinguono, ai sensi della tabella A, dell’art. 73 della legge regionale del 08.02.2005, n. 6, nelle seguenti classi di uso:
consumo umano: uso dell'acqua per approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile, comunque effettuato;
irriguo: qualunque uso dell'acqua funzionale all’attività di una azienda agricola, fatto salvo quanto previsto alla lett. k);
idroelettrico e forza motrice: uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice. In detto uso ricade anche la riqualificazione di energia, intesa come utilizzazione
dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzata ad incrementare l'energia potenziale della stessa, con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nello stesso impianto nelle cosiddette ore piene;
industriale: uso dell'acqua direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, per il raffreddamento di macchinari o condizionatori degli impianti produttivi, per il lavaggio degli inerti e per l'innevamento artificiale;
piscicoltura: uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
civile: uso dell'acqua per l’irrigazione di aree destinate ad attività sportive e ricreative, di aree a verde pubblico o privato, a servizio di attività commerciali o industriali;
igienico: uso dell’acqua per servizi igienici, per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate e per lo spurgo di fognature;
antincendio: uso dell’acqua per la costituzione di scorte antincendio;
autolavaggio: uso dell’acqua destinato al lavaggio di veicoli quale attività commerciale; l’uso dell’acqua per il lavaggio di veicoli per uso privato o al servizio di attività industriali o commerciali non rientra in tale classe di uso, ma si intende assimilato alla classe di uso igienico; zootecnico: uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, assimilabile all’uso irriguo qualora il volume annuo è inferiore a 1.000 metri cubi annui (m3/anno) e se l’allevamento del bestiame è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio per almeno il 30 percento del fabbisogno; altrimenti assimilabile all’uso industriale qualora il volume annuo è superiore a 1.000 m3/anno e, in ogni caso, se l’allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 percento di quello occorrente;
domestico: uso dell’acqua destinata all'innaffiamento di giardini e orti strettamente correlati al nucleo familiare e all'abbeveraggio del bestiame ivi compreso l’uso idropotabile ed igienico purché la zona interessata non sia servita da pubblico acquedotto, e non siano correlati ad un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.
L’art. 3 precisa che qualsiasi uso diverso da quelli definiti può essere ricondotto alle classi d’uso previste nel comma 1. Nel caso in cui l’uso non sia riconducibile ad alcuna delle classi di cui al precedente comma la Giunta Regionale, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale tipologia di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati.
Viene inoltre definito l’uso promiscuo come utilizzo dello stesso volume di acqua derivata, per più fini, da parte dello stesso soggetto.
Rispetto al TU del 1933 sono stati specificati alcuni usi specifici quali autolavaggio e antincendio, uso domestico e consumo umano.
Tra le definizioni contenute nell’art. 4 troviamo la distinzione tra i vari tipi di acque (destinate al consumo umano, sorgive, sotterranee, di subalveo) ma anche cosa si intende per bacino idrografico, minimo deflusso vitale, corpo idrico, falda e bilancio idrico nonché per derivazione, opera di captazione, pozzo, e infine cos’è il modulo e le varie tipologie di portata.
Le competenze
Particolarmente importante per la comprensione della nuova disciplina delle derivazione di acque pubbliche sono gli articoli 8 e 9 che contengono il quadro delle competenze delle amministrazioni incaricate della gestione del demanio idrico regionale.
In particolare, l’art. 8 ripartisce i compiti tra le Province e gli uffici Regionali affidando a questi ultimi le funzioni amministrative relative alla gestione delle grandi derivazioni che sono definite come quelle che eccedono per classe di uso i seguenti limiti:
a) consumo umano: 100 l/s;
b) irriguo: 200 l/s o anche meno purché sufficiente ad irrigare una superficie superiore a 200 ettari (ha). Nel caso di bonificazione per colmata si assume lo stesso limite di 200 l/s;
c) idroelettrico e forza motrice: 200 l/s;
d) industriale: 100 l/s, assumendosi ogni modulo pari a 3.000.000 di m3/anno;
e) piscicoltura: 100 l/s;
f) civile: 100 l/s;
g) igienico: 100 l/s;
h) antincendio: 100 l/s;
i) autolavaggio: 100 l/s;
j) zootecnico: 100 l/s.
Quando la derivazione è ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
Sono assimilate alle grandi derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti citati, risultano collegate, per opere di presa o per funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni, nonché quelle ad uso potabile, di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/2006 “Servizio idrico integrato”, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto comma.
Oltre alla distinzione tra piccole e grandi derivazioni illustrata, il Regolamento prevede le seguenti tre tipologie di derivazioni ai soli fini della individuazione della documentazione a corredo della domanda di derivazione:
piccole e grandi derivazioni da acque superficiali; piccole e grandi derivazioni da acque sotterranee; piccole e grandi derivazioni da acque sorgive.
Rispetto al TU del 1933 sono stati ridefiniti i limiti di portata tra piccole e grandi derivazioni come esemplificato nella seguente tabella:
Testo Unico 1775/1933 | |
idroelettrico e forza motrice: 200 l/s | per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000 |
consumo umano: 100 l/s | per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo |
irriguo: 200 l/s o anche meno purché sufficiente ad irrigare una superficie superiore a 200 ettari (ha), nel caso di bonificazione per colmata si assume lo stesso limite di 200 l/s | per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo |
industriale: 100 l/s, assumendosi ogni modulo pari a 3.000.000 di m3/anno zootecnico: 100 l/s. | per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo |
piscicoltura: 100 l/s | per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo |
antincendio: 100 l/s | per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo |
civile: 100 l/s | |
igienico: 100 l/s | |
autolavaggio: 100 l/s |
L’art. 9 relativamente alla individuazione delle competenze definisce come:
“Servizio Procedente” gli uffici regionali o provinciali demandati all’istruttoria delle domande di cui al presente regolamento; e “Autorità Concedente” gli uffici regionali o provinciali demandati al rilascio della concessione e/o dell’atto autorizzativo.
Le Province sono competenti per:
tutte le piccole derivazioni, così come definite dall’art 8, fatta eccezione per le competenze regionali di cui al comma 3 dell’art. 94 della l.r. 7/2003;
la ricerca di acque sotterranee, fatte salve le domande, avanzate ai sensi dell’art. 22 comma 3, nel caso in cui riguardino le richieste di concessione considerate grandi derivazioni.
La Regione Abruzzo - Direzione preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua è competente per tutte le grandi derivazioni, come definite dall’art. 8, e i compiti amministrativi di cui all’art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni attribuite dall’art.9 sono riferite alla prima applicazione del Regolamento, mentre, successivamente, le funzioni possono essere definite dalla Giunta Regionale a termine dell’art. 17 della L.R. 77/99 e s.m.i.
Le procedure
Il Regolamento regionale prevede e disciplina le seguenti dieci procedure per il rilascio delle concessione e delle autorizzazioni alle derivazione di acqua:
Rilascio nuova concessione Rinnovo della concessione Rilascio concessione preferenziale Riconoscimento di antico diritto Autorizzazione provvisoria
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico e Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile
Prelievi assoggettati a procedura semplificata Licenze di attingimento
Procedimenti di attuazione dell’art. 166 del D. Lgs. 152/2006 Procedimenti di attuazione del d.m. 185/2003
Per ogni singola procedura saranno approntati i formulari/moduli per registrare le singole attività svolte e l’emissione dei provvedimenti finali ed endoprocedimentali.
L’art. 17 del T.U. 1775/1933 prevede tra l’altro che è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente. Nel caso di violazione di tale disposto il Servizio Procedente, qualora ricorrano le condizioni previste dal terzo capoverso del art. 17 comma 1 del TU citato, fermo restando il rispetto delle procedure in esso previste e previa acquisizione dei pareri di cui all’art. 13, nel rilasciare l’autorizzazione provvisoria alla continuazione dell’esercizio dell’utenza stabilisce il termine della durata che, comunque, non può essere superiore al termine previsto dall’art. 43 per la conclusione del procedimento di concessione.
Per le domande di concessioni abusivamente in atto si seguono le medesime procedure previste per il rilascio di nuova concessione
Per il recupero dei canoni pregressi, il Servizio Procedente trasmette al Servizio Acque e Demanio Idrico una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso. Alla relazione va allegata, qualora emessa, anche l’autorizzazione provvisoria a continuare la derivazione.
In attuazione dell’art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., i rapporti relativi alle violazioni debitamente notificati agli interessati nei termini di legge, sono trasmessi al Servizio demandato alla gestione dei proventi del Demanio Idrico, al fine del recupero dei canoni pregressi e per l’imposizione della sanzione amministrativa di cui all’art. 71.
L’art. 43 fissa i termini per la conclusione di ciascuna procedura, ovvero per il rilascio del provvedimento espresso di concessione o autorizzazione, come riportati nella tabella che segue:
Procedimento | Termini di emanazione | Decorrenza |
Rilascio o diniego della concessione (Art. 10) | Mesi diciotto | data di ricezione della domanda |
Rilascio o diniego del rinnovo della concessione (art.45) | Mesi sei | data di ricezione della domanda |
Rilascio o diniego della concessione preferenziale (art. 60) | Mesi sei | data di perfezionamento dell’elenco |
Rilascio o diniego del titolo di riconoscimento di antico diritto (art 62) | Mesi dodici | data di ricezione della domanda |
Rilascio o diniego dell’autorizzazione provvisoria per l’esecuzione delle opere (art 26) | Mesi quattro | data di pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A. |
Rilascio o diniego dell’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico (art 22) | Mesi tre | data della visita locale d’istruttoria |
Rilascio o diniego dell’autorizzazione all’estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile (art 23) | Mesi tre | data della visita locale d’istruttoria |
Cambio della titolarità della concessione (art 46) | Mesi tre | data di ricezione della domanda da parte del Servizio Procedente |
Prelievi assoggettati a procedura semplificata (art 58) | Centoventi giorni | ricevimento dell’istanza |
Licenze di attingimento (art 59) | Novanta giorni | ricevimento dell’istanza |
Procedimenti di attuazione dell’art. 166 del D. Lgs. 152/2006 (art 65) | Novanta giorni | data di ricevimento della domanda |
Procedimenti di attuazione del d.m. 185/2003 (art 67) | Mesi dodici | data di ricevimento della domanda |
Il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di mesi due, salvo per le procedure di cui all’art. 60 per le quali l’eventuale proroga non può essere superiore a complessivi mesi dodici.
I termini di cui alla precedente tabella sono sospesi:
- nei casi in cui vengono richiestele integrazioni di cui all’art. 12 o all’art. 20, ovvero i pareri di cui all’art. 13 o i versamenti per la sottoscrizione del disciplinare;
- nel periodo compreso tra la data di rilascio dell'autorizzazione per la ricerca delle acque sotterranee e la data di ricezione della relazione di cui all'art. 22, comma 10.
I termini per la conclusione del procedimento si interrompono nei casi di cui all’art. 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i.
Per dare modo all’Autorità Concedente di analizzare gli esiti della fase istruttoria e la documentazione allegata e poter emettere la decisione finale, sono riservati alla stessa, nel termine massimo previsto per la conclusione di ciascun procedimento, almeno quarantacinque giorni. .
In qualunque momento dell’istruttoria può essere pronunciato, ai sensi dell’art. 28, il diniego della concessione per i seguenti motivi:
- incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- incompatibilità con l’equilibrio del bilancio idrico;
- incompatibilità delle opere con l’assetto idraulico del corso d’acqua;
- incompatibilità fra l’emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell’acquifero;
- incompatibilità dell’emungimento con le caratteristiche dell’area di localizzazione;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla perforazione;
- effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l’uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all’approvvigionamento per lo stesso uso;
- mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d’uso della risorsa lo consenta;
- contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi;
- mancanza di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e quant’altro obbligatorio per il rilascio della concessione e per la esecuzione delle opere ovvero per le imposizioni di vincoli di salvaguardia di cui all’art. 94 del d.lgs. 152/2006.
Resta salvo ai sensi dell’art. 10bis della l. 241/1990 e s.m.i. l’obbligo del responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di comunicare tempestivamente all’istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Nel caso di domande di derivazione di acqua pubblica e/o di progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Direttiva 85/377/CEE e secondo i “criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” stabiliti con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 119/2002, 241/2002 e 371/2004, queste sono istruite ai sensi del Regolamento, solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale o di incidenza ambientale da parte della Direzione regionale competente.
Rilascio di nuova concessione
Il rilascio di nuova concessione è la procedura base cui gli altri iter procedurali previsti dal Regolamento fanno spesso rinvio; in estrema sintesi la procedura si compone dei seguenti passaggi:
1. istanza di parte
2. verifica della procedibilità della domanda
3. acquisizione dei pareri
4. pubblicazione
5. domande concorrenti
6. partecipazione al procedimento
7. fase di istruttoria
8. selezione delle domande
9. redazione del disciplinare
10. rilascio della concessione
Istanza di parte art.10
L’art. 10 prevede che il rilascio di concessione è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda al Servizio procedente, definito in base alla circoscrizione, ove sono ubicate le opere di presa e secondo le competenze individuate dall’art. 9, ed in copia all’Autorità Concedente Regionale.
Possono fare richiesta di licenza o concessione di derivazione d’acqua pubblica sia persone fisiche, in forma singola o associata, che persone giuridiche di diritto pubblico o privato che hanno necessità di utilizzare acqua.
E’ previsto si possa presentare un'unica domanda di derivazione nel caso di:
• fabbisogno idrico connesso ad una attività produttiva, che necessita di più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgive), purché l’utilizzazione delle risorse idriche sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale/stabilimento.
• schema idrico, relativo ad un singolo ATO, alimentato da più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo
• di più soggetti che intendano utilizzare la medesima opera di presa “A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio Procedente e con l’Autorità Concedente sia provinciale che regionale”.
Nel caso in cui l’attuazione di una nuova utenza richieda per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi di opere di presa o di derivazione preesistenti, è possibile accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la coesistenza delle utenze e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti, previo parere del Direttore della Direzione Regionale preposto alla gestione e tutela della risorsa acqua.
Verifica della procedibilità della domanda artt. 11 e 12
L’art. 11 del Regolamento disciplina le modalità di presentazione della domanda. Affinché la domanda sia procedibile il Servizio procedente verifica la completezza della domanda, ovvero che vi siano i contenuti richiesti, gli elaborati tecnici previsti, e siano stati effettuati i relativi versamenti e restituisce uno degli originali della domanda completa di attestazione dell’avvenuta presentazione.
Nel caso in cui la domanda non sia completa in tutte le sue parti viene assegnato al richiedente un termine per procedere alla regolarizzazione della stessa. Il termine perentorio per procedere alla regolarizzazione non potrà essere inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni; il richiedente inoltre potrà beneficiare di un ulteriore termine di trenta giorni qualora ne faccia apposita richiesta.
Il mancato adempimento nei termini assegnati ovvero al massimo entro settantacinque giorni, senza valida motivazione comporta la dichiarazione di irricevibilità della domanda.
Parimenti, le domande non sono dichiarate procedibili se non corredate del certificato di destinazione urbanistica dal quale risulti la conformità delle opere alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero, allorché non esista vincolo preordinato alla realizzazione di tali opere, dell’accordo di programma intervenuto tra l’Amministrazione comunale e il richiedente la concessione, solo nei casi in cui per la realizzazione delle opere di derivazione sia necessaria l’acquisizione della concessione edilizia.
Qualora sia stato necessario regolarizzare la domanda, la data di presentazione della domanda è quella dell’acquisizione agli atti d’ufficio dei documenti tecnici completi o regolarizzati ovvero integrati e del versamento completo delle spese d’istruttoria.
Il procedimento, nel caso in cui il termine decorra senza esito, si conclude con il provvedimento espresso di rigetto della domanda da parte dell’Autorità Concedente, che verrà notificato a cura del servizio procedente al richiedente.
Pareri art. 13
La domanda di concessione andrà trasmessa per il rilascio dei necessari pareri a:
Soggetto | Parere | Tempi di emissione |
Autorità di Bacino | parere di cui all’art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del Piano di tutela delle acque (di cui all’art. 121 del d.lgs. 152/2006 | quaranta giorni |
Ente gestore area protetta | per le derivazioni che insistono in aree protette, parere previsto dall'art. 164, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 | termine previsto da Regolamento dell’Ente adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 241/1990 |
Autorità Concedente Regionale | Grandi derivazioni: parere sulla compatibilità della richiesta in rapporto alla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale sentito il Comitato consultivo tecnico amministrativo per le derivazioni e dighe di cui all’art. 94 della l.r. 7/2003 Piccole derivazioni sulla compatibilità della richiesta in rapporto alla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale | Grandi derivazioni trenta giorni |
Piccole derivazioni quaranta giorni | ||
Autorità Sanitaria Locale | nulla-osta per le derivazioni destinate all’uso potabile ovvero destinate alla fabbricazione, al trattamento, alla conservazione o all'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano | |
Provincia interessata | parere in relazione alle materie di specifica competenza | termine previsto da Regolamento dell’Ente adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 241/1990 |
Qualora ne ricorrono i presupposti, sono obbligatoriamente richiesti | ||
Ambito Territoriale Ottimale | parere sulle derivazioni destinate al consumo umano, di cui all’art. 2 del dlgs 31/2001, e per quelle destinate ad attività classificate come produttive di cui al d.lgs. 152/2006 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dallo stesso ATO | termine previsto da Regolamento dell’Ente adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 241/1990 |
Servizio regionale competente in materia di risorse idriche | parere sulle derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Titolo II Capo III domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale a valutazione di incidenza, e per quelle richieste dall'ATO | termine previsto da Regolamento dell’Ente adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 241/1990 |
Il Servizio procedente dopo aver acquisito i pareri, fatto salvo il nulla osta di cui al comma 3 lett.c) art. 13, se la domanda appare senz’altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, ne propone l’immediato rigetto per improcedibilità all’Autorità Concedente che emetterà il provvedimento come da comma 2, dell’art. 12.
Pubblicazione art.14
Successivamente all’acquisizione dei pareri e del nullaosta succitati e verificata la procedibilità della domanda il Servizio procedente pubblica sul BURA l’ordinanza istruttoria e contenente, ai sensi della l. 241/1990 i seguenti dati:
• l’Autorità Concedente che emette il provvedimento;
• l’oggetto del procedimento;
• gli estremi del Servizio Procedente e del responsabile del procedimento;
• i dati identificativi del richiedente;
• la data di presentazione della domanda;
• la portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o 1/s oppure in m3/anno;
• il luogo di presa;
• il luogo di eventuale restituzione;
• l’ uso della risorsa idrica;
• il luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico;
• i Comuni ed i giorni di affissione all’Albo Pretorio;
• i termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
• gli Enti ai quali è inviata copia della suddetta ordinanza;
• il giorno ed il luogo della conferenza di servizi e della visita locale di istruttoria, ove ritenuta necessaria dal Servizio Procedente, con espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;
• la data entro la quale deve concludersi il procedimento ai sensi dell’art. 43 ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Autorità Concedente.
Tale comunicazione serve a dare notizia della domanda e dell’avvio del procedimento. La pubblicazione viene effettuata anche sull’Albo Pretorio dei Comuni rivieraschi ricadenti nel bacino idrografico compreso tra le opere di presa e quelle di restituzione.
Inoltre, al fine di dare la massima pubblicità alle richieste di derivazione, l’ordinanza di istruttoria deve essere inserita nel sito web della Regione Abruzzo. In tal caso tale inserimento non comporta variazioni nelle decorrenze dei termini previsti per la presentazione di opposizione od osservazioni.
Domande concorrenti art.15
Si considerano concorrenti solo le domande, tecnicamente incompatibili con la domanda di cui all’ordinanza istruttoria pubblicata, acquisite agli atti del Servizio procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza sul B.U.R.A.
Le domande concorrenti verranno istruite per verificarne la procedibilità e la notizia dell’avvenuta presentazione di domande concorrenti si dà notizia sul B.U.R.A., con indicazione se necessario di una nuova data della conferenza di servizi; questa comunicazione non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
E’ possibile che una domanda incompatibile con le preesistenti, pervenuta oltre il termine ma prima che l’Autorità Concedente si sia espressa sulle domande già istruite può essere in via eccezionale e su pronuncia dell’Autorità Concedente Regionale, sentito il C.R.T.A., ammessa in istruttoria e dichiarata concorrente, se soddisfa uno speciale e prevalente interesse pubblico.
Nelle more dell’avvio dell’istruttoria della domanda ammessa in via eccezionale, viene sospesa ogni decisione su tutte le altre domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l’istruttoria dandone avviso agli altri richiedenti.
La Giunta Regionale, su proposta dell’Autorità Concedente Regionale, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, gli indirizzi per l’individuazione delle situazioni e delle circostanze affinché una domanda tardiva possa essere ammessa in concorrenza.
L’Autorità Concedente Regionale, sentito il Comitato consultivo tecnico amministrativo per le derivazioni e dighe di cui all’art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i., può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti di derivazione, al fine di conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione; le domande modificate possono essere sottoposte a ulteriore breve istruttoria.
Nella selezione delle domande concorrenti si preferisce chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
Partecipazione al procedimento art. 17 e 18
I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, possono far pervenire, in forma scritta al Servizio Procedente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione.
Il Servizio Procedente prende in considerazione le osservazioni e le opposizioni, pervenute nei termini, riportando le proprie valutazioni nella relazione istruttoria.
I soggetti interessati possono inoltre presentare nel corso del procedimento memorie scritte e documenti che il Servizio Procedente ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti, e su cui il richiedente può effettuare le proprie controdeduzioni.
Fase di istruttoria artt. da 19 a 21
Per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici nel procedimento di rilascio della concessione il Servizio procedente convoca la conferenza di servizi che può essere effettuate nel corso della visita locale di istruttoria o presso gli uffici del Servizio qualora la visita dei luoghi non sia ritenuta necessaria dal Servizio Procedente.
Nel corso della visita/conferenza, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il Servizio Procedente provvede a:
• raccogliere le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla-osta delle pubbliche autorità;
• visitare i luoghi, ove ritenuto necessario in relazione alla complessità delle opere di presa e di restituzione, alla loro ubicazione e alla loro tipologia;
• redigere l’apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla visita e contenere anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
Il Servizio Procedente può sempre procedere al sopralluogo, ove non prevista nell’Ordinanza d’istruttoria di cui all’art. 14, in relazione alla presentazione di osservazioni e/o opposizioni. In tal caso il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione, a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni ed a coloro cui l’ordinanza di istruttoria era stata indirizzata. La comunicazione dovrà pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per il sopralluogo.
Se nel corso della conferenza di servizi vengono presentate osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
I rappresentanti delle amministrazioni comunali nel corso della conferenza possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia eventualmente necessaria per l’esecuzione delle opere di derivazione.
Nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, il Servizio Procedente, ove a seguito della conferenza di servizi risulta accoglibile la domanda di concessione, acquisisce il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia di cui all’art. 94 del d.lgs. 152/2006.
In carenza del provvedimento di cui al comma 6 e parimenti del provvedimento di classificazione delle acque superficiali e di subalveo di cui all’art. 80 del d. lgs. 152/2006 e del nulla-osta dell’autorità sanitaria competente per l’idoneità delle acque, il Servizio Procedente dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione dei prescritti provvedimenti dandone avviso al richiedente.
Il Servizio Procedente ai fini del completamento dell'istruttoria, ove lo ritenga necessario, può fare richiesta all'interessato di ulteriori elementi integrativi di giudizio, assegnandogli un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere; al mancato rispetto del termine consegue il rigetto della domanda.
Conclusa la conferenza di servizi ed acquisiti tutti i necessari pareri e i nulla-osta, il Servizio Procedente redige una relazione dettagliata sulla base dell’Allegato E, in cui vengono fornite le necessarie indicazioni in ordine:
• alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alle modalità di derivazione;
• alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi di terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e di pianificazione territoriale e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisce sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d’acqua interessati;
• alle cautele e alle prescrizioni da imporre al concessionario nell’interesse pubblico;
• agli atti e agli interventi di terzi presentati nel corso dell’istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell’istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
• all’importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
• ai canoni ed alla addizionale regionale da richiedere, con l’indicazione dei relativi calcoli;
• alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 25.
Copia della relazione istruttoria viene trasmessa all’Autorità Concedente per il nulla-osta alla sottoscrizione del disciplinare unitamente alla documentazione indicata nella stessa.
Il Servizio Procedente della Provincia, trasmette al Servizio regionale demandato alla gestione del demanio Idrico copia della relazione d’istruttoria e dello schema del disciplinare ai soli fini dell’imposizione dei corrispettivi.
La valutazione delle caratteristiche delle varie domande presentate dovrà tenere conto comunque degli interessi pubblici coinvolti, di assicurare l’uso più razionale del corpo idrico interessato dal prelievo, della necessità di garantire il buon regime idraulico, la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e la tutela dell’ambiente inteso come risorse naturali, bellezze paesaggistiche e culturali.
Selezione delle domande art. 25
La concessione è rilasciate sulla base dei seguenti criteri:
• commisurazione della quantità d’acqua concessa ai reali fabbisogni dell’utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
• effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
• caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
• quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata;
• riqualificazione energetica nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti 2 punti;
• garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale;
• necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
• possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l’utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
Nel rilasciare la concessione è sempre necessario considerare il rispetto della più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché delle migliori tecnologie disponibili, nonché la priorità dell’uso delle acque destinate al consumo umano e nei casi di scarsità di risorse idriche, dell’uso agricolo.
Nel caso di concessioni a prevalente scopo irriguo si dovrà tener conto:
• delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica;
• sulla base delle metodologie di calcolo regionali ove previste, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione.
Le concessioni a uso irriguo sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
L’utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde profonde o comunque riservate al consumo umano, può essere concesso per usi diversi da quello potabile o a questo assimilati, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Tale disposizione non si applica alle concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.
Nel caso di domande concorrenti, terminata l’istruttoria di cui all’art. 21, è preferita quella che, da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
• l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotti o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all’uso potabile;
• le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
• la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.
Nel caso di stesso tipo di uso, è preferita la domanda che garantisce il minimo prelievo e la maggiore restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
In caso di più domande concorrenti per usi industriali è preferita quella del richiedente che adotta sistemi di qualità ISO e/o EMAS.
A parità di condizioni su elencate, è comunque prescelta la domanda che offre maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione.
In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.
Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, fra più concorrenti è preferita la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso strutture consortili già operanti sul territorio.
L’Autorità Concedente regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 94, comma 3, l.r. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si pronuncia definitivamente sulla preferenza da dare all’una o all’altra domanda, anche nel caso di piccole derivazioni.
Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, l’Autorità Concedente regionale, sentito il suddetto Comitato, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine non superiore a novanta giorni. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata di cui al Titolo IV, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
Redazione del disciplinare art. 29
Il Servizio Procedente, acquisito il nulla-osta dell’Autorità Concedente, eseguiti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare della concessione che regola i rapporti tra autorità concedente e richiedente ed invita il richiedente a firmarlo entro un termine che in ogni caso non può eccedere quarantacinque giorniIl richiedente è inoltre invitato ad effettuare il versamento:
della cauzione che può essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia;
del contributo idraulico;
delle polizze di cui all’art. 37;
di eventuali somme pregresse relative ai canoni e all’addizionale regionale.
Gli attestati di regolare versamento dovranno essere presentati al momento della firma del disciplinare pena il rigetto della domanda, fermo restando l’introito del contributo idraulico
Il disciplinare dovrà contenere i seguenti elementi:
• la tipologia della derivazione;
• il codice identificativo della captazione;
• la quantità d’acqua da derivare indicando la portata massima e media nonché il volume annuo derivabile;
• il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
• la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali è stabilita la potenza nominale concessa ed il relativo canone;
• il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell’acqua;
• le portate da rilasciare a valle dell’opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d’acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
• le modalità per l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la regolazione delle portate e la misurazione dei volumi d’acqua derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all’Autorità Concedente secondo le prescrizioni regionali;
• l’eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
• la superficie cui l’acqua è destinata, nel caso di derivazione a bocca libera per usi agricoli;
• le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell’interesse pubblico e dei terzi;
• l’importo del canone annuo e dell’addizionale regionale e la sua decorrenza;
• per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW, l’indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani dove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l’importo dei relativi sovracanoni;
• la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui al secondo capoverso dell’art. 31, comma 2;
• il termine entro il quale il concessionario deve presentare il progetto definitivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l’utilizzazione dell’acqua;
• i singoli periodi di esecuzione dell’opera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l’acqua concessa;
• l’obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione;
• l’elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l’impianto di utilizzazione dell’acqua, ove richiesta dall’Autorità Concedente;
• le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che configurano scarichi, così come definiti dal d.lgs. 152/2006, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Il disciplinare è vincolante per il richiedente fin dalla sua sottoscrizione, per l’Autorità Concedente solo dopo l’emissione della determina di concessione, Il disciplinare costituisce parte
integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione.
La concessione art. 30, 31 e 38
La concessione è soggetta sempre alle seguenti condizioni:
• esecuzione, a spese del richiedente la concessione, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendono necessarie alle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
• pagamento dei canoni, dell’addizionale regionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento;
• agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che l’Autorità Concedente, o per essa il Servizio Procedente, ritiene di eseguire nell’interesse pubblico previo avviso ovvero identificazione del soggetto incaricato della rilevazione;
• assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.
La concessione è sempre rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell’acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo all’Ente concedente ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che, in conseguenza di essa, possa essere arrecata ai diritti di terzi.
La concessione è rilasciata:
• per le grandi derivazioni, con Determina dell’Autorità Concedente Regionale,
• per le piccole derivazioni, con Determina dell’Autorità Concedente provinciale,
in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, le previsioni del PTA, se approvato, oppure le norme di salvaguardia, se adottate, il minimo deflusso vitale e le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.
La determina di concessione deve essere emessa entro quarantacinque giorni dalla ricezione del disciplinare sottoscritto dalle parti ovvero entro novanta giorni qualora debba essere acquisita la pronuncia di cui all’art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
La determina di concessione indica termini e modalità per la sua impugnazione.
La durata della concessione è disciplinata dall’art. 21 del T.U. 1775/1933 che dispone quanto segue:
CLASSE DI USO | Durata massima (anni) |
Consumo umano | 30 |
Irriguo - A bocca tassata | 40 |
Idroelettrico | 30 |
Industriale - Piccola derivazione1 | 30 |
Industriale - Grande derivazione2 | 15 |
1 Volume derivato inferiore a 3.000.000 mc/anno.
Pescicoltura | 30 |
Antincendio | 30 |
Civile | 30 |
Igienico | 30 |
Autolavaggio | 30 |
Il Servizio Procedente, acquisito il provvedimento di concessione, provvede:
- alla registrazione fiscale del disciplinare, o dell’autorizzazione provvisoria di cui all’art. 26, presso il competente ufficio finanziario;
- alla comunicazione al concessionario dell’avvenuto rilascio del provvedimento con invito al ritiro dello stesso, presso il Servizio Procedente;
- alla assegnazione del codice identificativo della derivazione;
- alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul B.U.R.A., con le seguenti informazioni:
▪ dati identificativi del concessionario;
▪ quantità d’acqua concessa;
▪ luogo di presa e di eventuale restituzione;
▪ uso e durata della concessione;
▪ eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi riportati nel disciplinare.
- alla trasmissione del provvedimento alla Regione Abruzzo, Servizio di cui all’art. 9, comma 2, lett. b) per gli adempimenti relativi al canone e per l’aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.
L’estratto del provvedimento e del disciplinare è altresì inserito nel sito Internet della Regione Abruzzo a cura del Servizio Procedente.
Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 58, 59, 61, 62, 63, 66 e 68.
Esercizio della concessione art. 39, 40 e 42
Se l’Autorità Concedente è regionale, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area, nel caso di derivazione di acqua pubblica che presuppone l'occupazione di aree di pertinenza idraulica, per la realizzazione delle opere o per l'esercizio della derivazione stessa, fatta eccezione per il canale di carico e l’incile.
Mentre se l’Autorità Concedente è provinciale, è adottato un unico provvedimento previa acquisizione dal Servizio Procedente regionale del nulla-osta alla concessione dell’area di pertinenza idraulica con indicazioni riguardo al canone relativo. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo sia alla concessione della risorsa idrica che a quella dell’area demaniale.
Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree sottoposte a vincoli, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa presentazione, da parte del richiedente, del titolo concessorio dell'area interessata emanato dall'Autorità esercente il vincolo.
2 Volume derivato superiore a 3.000.000 mc/anno.
Il Servizio Procedente, fatte salve le competenze previste dall’art. 19 comma 6 della l.r. 81/1998 e s.m.i., può rilasciare ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione la concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. A tal fine viene redatto e sottoscritto dalle parti un foglio di condizioni. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.
Nel caso in cui l’esercizio della concessione richieda l’espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero l’imposizione di servitù, si fa rinvio alle disposizioni di cui al d.p.r. 08.06.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.
Nel caso in cui l’esercizio della concessione richieda la realizzazione di opere, il concessionario presenta il progetto definitivo delle opere da realizzare relative alla concessione al Servizio Procedente, il quale:
- riscontra la regolarità degli atti,
- acquisisce tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri e quant’altro previsto da leggi e regolamenti per l’esecuzione dei lavori,
- approva per quanto di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dall’acquisizione di tutti gli atti sopra citati.
Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del d.p.r. del 01.11.1959, n. 1363 e s.m.i., l’inizio dei lavori è subordinato all’approvazione del progetto definitivo da parte dell’autorità competente di cui all’art. 23, comma 2, della l.r. 81/1998 e s.m.i..
Il concessionario è tenuto a dare preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori al Servizio Procedente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
Ultimati i lavori, il concessionario deve inviare al Servizio Procedente, i seguenti atti sottoscritti da tecnici abilitati, in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
- entro trenta giorni, una dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
- entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale, l’Autorità Concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d’atto della dichiarazione e delle caratteristiche definitive della derivazione, previo parere del Servizio Procedente.
Nei casi di accertata urgenza, il Servizio Procedente, ricevuta la dichiarazione di conformità delle opere eseguite, può autorizzare, su richiesta, l’esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo, fatti salvi gli adempimenti di legge per l’invaso delle dighe di ritenuta.
Il concessionario non può di solito far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.
Il Servizio Procedente, acquisiti gli elaborati tecnici richiesti, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d’atto della dichiarazione di conformità delle opere e del certificato di collaudo, ovvero provvede, secondo quanto previsto dal Regolamento, qualora riscontri difformità sostanziali tra il progetto approvato e le opere eseguite, ad istruire le varianti secondo le modalità previste all’art. 49.
In tal caso, anche se non si fa uso in tutto o in parte dell’acqua concessa, il concessionario è tenuto al pagamento del canone e dell’addizionale regionale con decorrenza stabilita nell’atto concessorio.
Sospensione della concessione art. 48
L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
- in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
- qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
- per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
- nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.
Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio Procedente deve procedere alla sua revoca al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione.
Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che, invece, è proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.
Questa disposizione riguarda tutti i provvedimenti concessori previsti dal Regolamento.
Qualora il regime di un corso d’acqua o di altro bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, la Regione non è tenuta ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone, a decorrere dalla successiva annualità solare, in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell’acqua.
Gli utenti, se le rinnovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
Quando il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, approvati dalla Regione e realizzati anche attraverso Enti attuatori, l’utente oltre all’eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad un’indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive adattare la derivazione al corso d’acqua modificato.
L’apprezzamento di tale possibilità è fatto con provvedimento dell’Autorità Concedente regionale, sentito il Comitato, ai sensi dell’art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
Il Servizio Procedente, nella relazione istruttoria e nello schema di disciplinare nell’indicare la durata della concessione, tiene conto oltre che delle direttive di cui all’ art. 31, comma 2, anche dei
piani di intervento per la riduzione del rischio idraulico di cui al Piano Stralcio Difesa Alluvione
P.S.D.A. e di altri piani di intervento settoriali per la sistemazione idraulica.
Rinnovo della concessione
L’art. 45 del Regolamento disciplina le modalità di rinnovo della concessione. La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le modalità indicate all'art. 11, sei mesi prima della scadenza naturale del titolo.
Il richiedente, di norma, non è tenuto a presentare gli elaborati tecnici previsti dall’art. 11, eccetto nel caso delle grandi derivazioni idroelettriche per le quali si rinvia all’art. 12 decreto legislativo del 16.03.1999, n. 79, cd decreto Bersani e s.m.i.
Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione, ma sono condizionate ai pareri di cui all’art. 13. Il Servizio Procedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
Nel caso il rinnovo comporti delle varianti alla concessione originaria il Regolamento distingue
tra:
- varianti sostanziali: in questo caso la domanda segue l’iter procedurale della domanda di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
▪ cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
▪ variazione in aumento del prelievo che eccede il 20 percento della quantità concessa;
▪ modifica delle opere o del luogo di presa che rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
▪ adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
- varianti non sostanziali: alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui all'art.
49, comma 3 lett. b. ovvero:
▪ attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
▪ relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare e relativi elaborati tecnici.
Sono definite varianti non sostanziali i casi di riduzione del prelievo o di modifiche non ricomprese tra quelle indicate nel punto precedente. Anche tali modifiche alla derivazione devono essere autorizzate dal Servizio Procedente, ma non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione di pareri, fatto salvo quello previsto dall’art. 13, comma 1, qualora la variante richiesta comporti un aumento della quantità d’acqua concessa.
In generale con riguardo all’ipotesi di variazioni alla concessione l’art. 49 prevede specificamente che:
la richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato, secondo le modalità indicate nell’Allegato I;
non costituiscono varianti sostanziali le modifiche apportate in fase di istruttoria alle previsioni di progetto su richiesta degli organi della pubblica amministrazione preposti alla tutela della pubblica incolumità ovvero alla tutela dell’acqua. Qualora le opere di presa subiscano spostamenti ritenuti apprezzabili dal Servizio Procedente, si procederà, con le modalità previste
all’art. 14, alla pubblicazione delle varianti apportate. Entro il termine previsto dall’art. 17, possono essere presentate opposizioni od osservazioni. Per detta pubblicazione non si dà luogo alla presentazione di domande concorrenti.
La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 28.
Il deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall’atto di concessione in corso di rinnovo.
La domanda di rinnovo è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione anche nel caso in cui non venga rispettato il termine per presentare la richiesta di rinnovo della concessione di cui al comma 1 dell’art. 45.
Il termine di cui al comma 1 dell’art. 45 non si applica nella fase transitoria di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento. In tal caso, la domanda di rinnovo per non essere soggetta alle procedure per il rilascio di nuova concessione deve essere presentata entro il termine originario di scadenza della concessione.
Le grandi derivazioni per uso potabile, per uso irrigazione e per uso forza motrice, fatto salvo le norme di settore di cui all’art. 12 del d. lgs. 79/1999, al termine dell’utenza e nei casi di rinuncia o decadenza, sono disciplinate dall’art. 55 e seguenti.
Rilascio della concessione preferenziale
Ai sensi dell’art. 60 la domanda di concessione preferenziale si intende procedibile se pervenuta presso l’amministrazione regionale o provinciale, entro il 30.06.2006.
Per essere ricevibile la domanda deve contenere le informazioni minime stabilite dalla Giunta Regionale; il richiedente può regolarizzare la documentazione se la trasmette entro sessanta giorni dalla richiesta effettuata dal Servizio Procedente.
Sono considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all’art. 10 del d.lgs. 275/1993, pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell’Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30.06.2006, purché eventualmente regolarizzate e purché il richiedente si impegni al pagamento dei canoni pregressi.
Il Servizio Procedente qualora, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990, rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quella prevista, invita il richiedente a regolarizzarla nel termine di sessanta giorni dalla specifica richiesta effettuata dal Servizio Procedente.
Se il termine stabilito per la regolarizzazione non viene rispettato, il Servizio Procedente dichiara irricevibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso e notificato al richiedente, con il quale viene disposta altresì l’immediata cessazione dell’utenza.
Le istanze e le denunce pervenute dopo il 30.06.2006 sono dichiarate irricevibili con provvedimento espresso.
Sulle domande di concessione preferenziale il Servizio Procedente, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all’utilizzo effettivamente esercitato al 10.08.1999, data di entrata in vigore del d.p.r. 238/1999 e s.m.i. che alla destinazione
d’uso, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente le informazioni atte ad inquadrare l’utilizzazione in atto, distinguendo:
utenze da acque sotterranee su base comunale ovvero su base intercomunale qualora l’acquifero interessi più Comuni;
utenze da acque superficiali con riferimento al corso d’acqua e/o bacino idrografico.
Verificata la regolarità delle domande e compilato l’elenco il Servizio Procedente, con un unico provvedimento, autorizza in via provvisoria, nelle more della definizione della domanda di concessione preferenziale, la continuazione delle derivazioni di acqua comprese nell’elenco, nei limiti e secondo le modalità dichiarate dagli istanti e ne dà comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco all’Albo Pretorio dei Comuni interessati.
Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della l. 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della medesima legge.
Con riguardo alla riscossione dei canoni pregressi provvisori, decorrenti dal 10.08.1999 per tutti gli usi, fatta eccezione per quello irriguo per il quale decorrono dal 01.01.2003, ai sensi dell’art. 93, comma 4, della l.r. 7/2003, il provvedimento di autorizzazione provvisoria è trasmesso al Servizio indicato all’art. 9, comma 3, lett. b), entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Autorità Concedente regionale.
Pareri
Il provvedimento di autorizzazione provvisoria, comprensivo del relativo elenco, è inoltre:
- inviato all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all’art. 7, comma 2, del
T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del PTA di cui all’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell’approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
L’Autorità di Bacino esprime il parere richiesto entro il termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione del citati provvedimento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
- per le derivazioni che insistono in aree protette, è inviato al relativo Ente gestore per il parere previsto dall'art. 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006. L'Ente gestore dell'area protetta, ricevuto il provvedimento, comunica al Servizio Procedente e a ciascun istante il termine entro il quale il parere deve essere espresso.
Pubblicazione e partecipazione
Il Servizio Procedente, mediante ordinanza, redatta sulla base dell’Allegato C, Parte II, dispone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco di domande di concessione preferenziali procedibili all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione, i Comuni trasmettono al Servizio Procedente il relativo referto di pubblicazione. Nello stesso periodo di pubblicazione l’elenco, unitamente alla relativa documentazione, è depositato presso lo stesso Servizio Procedente.
Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, possono essere presentate al Servizio Procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.
Istruttoria
Il Servizio Procedente, dopo la pubblicazione e trascorso il tempo utile per la presentazione di osservazioni ed opposizioni, acquisiti i pareri richiesti, indice la conferenza di servizi come riportato nell’ordinanza istruttoria pubblicata e redige la relazione istruttoria, sulla base dell’Allegato E, Parte IV.
Il Servizio Procedente trasmette la relazione istruttoria, unitamente agli atti allegati, in originale e copia, e lo schema del disciplinare:
- alla Autorità Concedente provinciale, per le piccole derivazioni,
- all’Autorità Concedente regionale, per le grandi derivazioni, per i successivi adempimenti
- al Servizio Acque e Demanio Idrico per gli aspetti finanziari.
Il disciplinare e la concessione
Le Autorità Concedenti, esaminati gli atti di istruttoria, in caso favorevole e in mancanza di opposizioni ed osservazioni, restituiscono al Servizio Procedente, previa acquisizione della liberatoria da parte del Servizio Acque e Demanio Idrico, sulla regolarità del pagamento delle somme pregresse e di quelle dovute alla data di sottoscrizione del disciplinare per l’anno solare in corso, l’originale della domanda, il progetto e lo schema del disciplinare, eventualmente integrato, per la sottoscrizione e la conversione in bollo del medesimo.
Il Servizio Procedente emana il disciplinare in doppio originale ed in bollo, ed invita il richiedente a firmarlo alla presenza di due testimoni, aventi i requisiti di legge, le cui firme sono autenticate dal funzionario delegato alla sottoscrizione del disciplinare. Dopo la firma, il disciplinare viene datato e repertoriato.
Il Servizio Procedente trasmette un originale e due copie del disciplinare all’Autorità Concedente, unitamente agli attestati dei versamenti relativi a:
- canoni pregressi;
- addizionale regionale;
- spese di istruttoria;
- cauzione;
- contributo idraulico;
e conservando agli atti l’altro originale del Disciplinare in attesa della registrazione da effettuarsi entro venti giorni dalla data di ricezione della determina di concessione al protocollo del Servizio Procedente.
Inoltre il concessionario, entro trenta giorni dalla data di notifica della concessione, trasmette al Servizio Procedente la polizza o le polizze di cui all’art. 37.
L’Autorità Concedente emette la determina e la trasmette al Servizio Procedente. Il Servizio Procedente, acquisito al protocollo l’atto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all’art. 41.
La procedura fin qui descritta si applica anche per la Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo, salvo che a seguito della pubblicazione, il Servizio Procedente individua d'ufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le falde confinate.
Ove ricorrano le condizioni, il Servizio Procedente richiede le integrazioni tecniche, effettua le verifiche e adotta i provvedimenti previsti nell'Allegato I. Riconosciuti conformi o correttamente
ricondizionati i pozzi, si procede secondo le modalità di cui al citato art. 60 - Procedimento di rilascio della concessione preferenziale di cui all’art. 4 del T.U. 1775/1933.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, la concessione preferenziale e la regolarizzazione dei pozzi, realizzati in territori soggetti alla tutela della Direzione regionale preposta alle attività minerarie, e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca, avviene contestualmente secondo le modalità del presente articolo e, in caso di interferenza, nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.
Riconoscimento di antico diritto
Le istanze di riconoscimento di cui al presente articolo si intendono procedibili se pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell’Amministrazione regionale o provinciale, entro il 31.12.2005 e se corredate dalle informazioni minime di cui all’Allegato B ovvero se dette informazioni sono trasmesse entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio Procedente e se munite del titolo legittimo o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge del 10.08.1884, n. 2644.
La procedura segue lo stesso iter della concessione preferenziale di cui all’art. 60, con la possibilità di omettere le formalità di pubblicazione, nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione la cui portata non ecceda i 5 l/s.
Il Servizio Procedente richiede gli attestati dei versamenti relativi a:
- canoni pregressi;
- addizionale regionale;
- spese di istruttoria;
- cauzione;
- contributo idraulico.
Copia delle ricevute di versamento delle spese di istruttoria e della cauzione devono essere trasmesse al Servizio Procedente, tramite raccomandata o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine, il Servizio Procedente rigetta la domanda di riconoscimento di antico diritto con atto espresso notificato al richiedente.
Il Servizio Procedente deve:
- accertare l'avvenuto versamento dei succitati importi,
- acquisire la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge,
- valutare i pareri formulati dalla Autorità di Bacino e dall'Ente gestore dell'area protetta, ove richiesto,
- sottoporre all’Autorità Concedente il provvedimento di riconoscimento di antico diritto, redatto sulla base dell’Allegato N, contenente gli elementi essenziali e le modalità di esercizio della derivazione, unitamente alla relazione d’istruttoria, redatta sulla base dell’Allegato E, Parte V.
L’Autorità Concedente, emesso l’atto di riconoscimento, lo trasmette al Servizio Procedente che provvede:
- alla trasmissione del provvedimento al Servizio Acque e Demanio Idrico, per la riscossione del canone determinato in via definitiva dall’atto stesso per l'aggiornamento del Catasto delle utenze idriche;
- alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso lo stesso Servizio Procedente;
- alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul B.U.R.A., comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi al Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque secondo le rispettive competenze.
In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di riconoscimento di antico diritto, l'Autorità Concedente, ove non riscontri la lesione di diritti dei terzi, procede al riconoscimento, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontra la lesione di diritti dei terzi non superabile tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto, l'Autorità medesima, con atto espresso, rigetta l'istanza, liquida le spese di istruttoria e notifica il provvedimento al richiedente.
Autorizzazione provvisoria per l’esecuzione di opere
Nel caso di richiesta di concessione di grande derivazione di acqua destinata al consumo umano e ad uso irriguo mediante impianti consortili, previa specifica istanza, qualora se ne ravvisi l’urgenza e l’indifferibilità, l’Autorità Concedente, acquisito il parere del Servizio Procedente, con allegato lo schema del foglio contenente le condizioni cui deve essere sottoposta l’autorizzazione all’esecuzione delle opere, a seguito di:
- acquisizione dei pareri e nulla-osta di cui all’art. 13;
- pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria di cui all’art. 14;
- conferenza di servizi di cui all’art. 19;
- sentito il Comitato consultivo tecnico amministrativo per le derivazioni e dighe di cui all’art. 94 della l.r. 7/2003 e s.m.i.;
- valutati positivamente i criteri per il rilascio della concessione di cui all’art. 25;
può permettere che siano iniziate subito le opere, fatto salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 1, lett. b), della l.r. 7/2003.
L’Autorità Concedente si esprime, contemporaneamente, anche sulle eventuali opposizioni e sulle eventuali domande concorrenti, per le quali non si procede alla verifica di domande concorrenti, ricorrendo un interesse pubblico prevalente alla realizzazione delle opere.
L’autorizzazione provvisoria per l’esecuzione dei lavori, è rilasciata previa:
- acquisizione del progetto definitivo,
- delle polizze di cui all’art. 37,
- della cauzione per l’esecuzione delle opere di cui all’art. 27,
- del contributo idraulico di cui all’art. 36,
- nonché la sottoscrizione da parte del richiedente del foglio contenente le condizioni cui è sottoposta l’autorizzazione, che forma parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione medesima.
L’Autorità Concedente, qualora ne ricorrano i presupposti, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni alle derivazioni in atto regolarmente concesse.
Il richiedente la concessione è obbligato ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. L’esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente la concessione.
L’autorizzazione provvisoria non si può estendere all’esercizio della derivazione. Detta autorizzazione è soggetta solo alla registrazione ai fini fiscali secondo le modalità previste nell’art. 41, comma 1, lett. a) e b).
Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, dovrà costituire a favore della Regione un deposito cauzionale pari al 10 percento dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che il Servizio Procedente ha accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.
Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge del 10.06.1982 n. 348.
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico e Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile
Solo per i prelievi di acqua destinati al consumo umano è consentita la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde, solo nel caso di carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sull’indisponibilità di risorse idriche alternative ovvero economicamente non sostenibile.
La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.
La procedura di rilascio di questa autorizzazione è quella prevista per la nuova concessione, ovvero si segue l’iter di cui agli artt. da 11 a 19, eccezion fatta per le forme di pubblicità, in questo caso infatti è prevista solo la pubblicazione sull’Albo pretorio comunale.
Il Servizio Procedente, acquisito il parere di cui all’art. 94 del T.U. 1775/1933 della Direzione regionale preposta alle attività minerarie provvede al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi. Con tale provvedimento sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l’effettuazione delle prove di emungimento.
Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:
- le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
- le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
- l’obbligo di comunicare al Servizio Procedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
- le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico;
- le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- l’eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
Il Servizio Procedente può in qualsiasi momento verificare la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
L’autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
L’autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:
- in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
- qualora si manifestino effetti negativi sull’assetto idrogeologico della zona;
- per altri motivi di pubblico interesse.
Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il richiedente invia al Servizio Procedente una relazione finale, corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato.
Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto definitivo delle opere realizzate.
Nel caso di acque sotterranee, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25, che prevede i criteri per il rilascio della concessione alla derivazione di acqua, tra i quali la priorità d’uso, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, il Servizio Procedente acquisisce, nell’ambito dell’esame sulla procedibilità della domanda, il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa, dei seguenti enti:
- la Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente di cui all’art. 13;
- la Direzione Regionale Sanità, solo per le acque di subalveo;
- i comuni nei cui limiti territoriali si trova l’opera di captazione ovvero i comuni nei cui limiti territoriali ricade la zona di salvaguardia di cui all’art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
Il Servizio Procedente propone il rigetto della domanda qualora, sulla base dei pareri, l’opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o le destinazioni d’uso del territorio, fatto salvo il caso in cui non vi siano fonti alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili.
L’utilizzazione è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall’ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione al Servizio Procedente del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all’art. 22, comma 10.
Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.
Prelievi assoggettati a procedura semplificata
Sono concessi con procedura semplificata, purché non siano ubicati all'interno di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del d.p.r. 20.10.1998, n. 447, i seguenti prelievi di acqua pubblica:
- prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 10 1/s;
- prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché ad uso irriguo, con portata massima non superiore, rispettivamente, a 2 e a 10 1/s;
- prelievi di acqua sotterranea, destinati a qualsiasi uso diverso dal domestico, con volume di prelievo non superiore a 70.000 m3/anno e profondità della falda intercettata non eccedente 100
metri (m) ovvero prelievi che non intercettano la falda profonda, fatto salvo una diversa specifica disciplina prevista da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.
Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle citate tipologie d’uso presenta apposita istanza al Servizio Procedente, avente contenuti e modalità di presentazione della domanda. All'istanza è allegata la documentazione richiesta, nonché l’attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. La domanda è procedibile se ricorrono i presupposti di cui all’art. 12.
L'istanza corredata dalla necessaria documentazione:
- è inviata alla competente Autorità di Bacino per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7, del comma 2, del T.U. 1775/1933. Per l’acquisizione del parere si applicano le disposizioni dell’art. 13, comma 2;
- è trasmessa all’Autorità Concedente regionale per il parere di cui all’art. 13 comma 3 lett.b).
Il procedimento rimane sospeso fino alla data di acquisizione dei pareri.
Decorsi centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza, senza che il Servizio Procedente si sia espresso negativamente, e qualora non siano intervenuti pareri negativi, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l’obbligo del pagamento della cauzione, del canone e dell’addizionale regionale con decorrenza dalla data di inizio del prelievo ovvero dalla data di inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di captazione o di adduzione.
Il Servizio Procedente, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, redige la relazione istruttoria.
Conclusa positivamente l’istruttoria, il Servizio Procedente emana il provvedimento autorizzativo, sulla base dell’Allegato L, nel quale sono stabiliti:
- la durata della concessione, che comunque non può essere superiore a cinque anni,
- il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica,
- gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, e lo trasmette al richiedente.
Il Servizio Procedente dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria, di cui alla Sezione I, del Capo I, del Titolo II, nei seguenti casi:
- qualora non sussistano i presupposti ed i requisiti previsti per la procedura semplificata;
- per ragioni di pubblico interesse.
Conseguentemente il Servizio Procedente provvede a richiedere la documentazione integrativa per il rilascio della concessione e si applica il termine di cui all’art. 43 per la conclusione del procedimento ordinario che decorre dal ricevimento di tale documentazione. I prelievi di cui al presente articolo sono concessi per un massimo di cinque anni.
Per il rinnovo di tali concessioni, l'utente presenta apposita istanza al Servizio Procedente almeno centoventi giorni prima della scadenza, con le modalità di cui all’art. 11. Il richiedente è però esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti dal medesimo articolo. Qualora l'utente non rispetti il termine per la presentazione della domanda di rinnovo, la stessa è soggetta alla procedura di cui al comma 2 dell’art. 58.
In caso di mancata pronuncia sulla domanda di rinnovo da parte del Servizio Procedente, entro il termine di scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.
Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette agli adempimenti di cui all’art. 41, fatta eccezione per le previsioni di cui al comma 1, lett. a), dello stesso articolo.
Licenze di attingimento
Il Servizio Procedente ha facoltà di rilasciare, previa istanza, licenze di attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché:
- il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e di durata temporale limitata e definita;
- la portata dell'acqua attinta non sia superiore a 10 l/s e comunque il volume annuo di prelievo non sia superiore a 300.000 m3/anno;
- non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e venga salvaguardato costantemente il minimo deflusso vitale nel corso d'acqua. Alla istanza deve essere allegata, in duplice copia, la documentazione prevista e l’attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
La licenza è accordata, salvo rinnovo per non più di cinque volte, per una durata non superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Decorsi novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, senza che il Servizio Procedente si sia espresso negativamente, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l’obbligo del pagamento del canone, dell’addizionale regionale, con decorrenza dalla data di inizio del prelievo.
Le licenze di attingimento rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all’art. 41, fatta eccezione degli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 1, dello stesso articolo.
Le nuove licenze di attingimento e quelle in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento, possono essere assoggettate, su istanza di parte, alle procedure e modalità di cui all’art. 58.
E’ importante rilevare che:
- con cadenza biennale, l’Autorità Concedente regionale comunica alle Province la quantità d’acqua massima concedibile, ai sensi di tale articolo e limitatamente alle sole acque superficiali, per ogni corso d’acqua e per tratti dello stesso. A tal fine provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933, e con la modalità di cui al comma 1, dell’art. 13 del Regolamento, a richiedere il parere all’Autorità di Bacino competente;
- al fine della determinazione della quantità d’acqua da destinare a tale scopo l’Autorità Concedente regionale predispone, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, il programma dei prelievi d’intesa con le Province territorialmente competenti, che viene sottoposto al parere dell’Autorità di Bacino competente ai sensi dell’art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933.
Procedimenti di attuazione dell’art. 166 del D. Lgs. 152/2006
Si tratta delle procedure per l’esercizio della facoltà, attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione dall’art. 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80 percento delle acque derivate e che la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni. A tal fine l’Autorità di Bacino, di concerto con la Regione, può modificare tale limite.
Possono essere autorizzati all'esercizio di tale facoltà, tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale, formalmente rilasciati dall'Autorità competente, a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo.
Ai sensi dell’art. 65, la domanda di autorizzazione, munita dell’attestato di pagamento delle spese di istruttoria, è presentata al Servizio Procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa alla concessione di derivazione d’acqua originaria e deve contenere, oltre le informazioni di cui all’Allegato B, i seguenti elementi:
a) dati costitutivi del Consorzio;
b) indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo;
c) estremi del titolo di concessione che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
d) destinatari dell’approvvigionamento.
La domanda si intende ricevibile se corredata dal progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.
Ai fini della ricevibilità della domanda si applicano le disposizioni, ove compatibili, di cui all’art. 12.
Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza della domanda o degli allegati, può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato adempimento nel termine comporta la dichiarazione di irricevibilità della domanda.
Il Servizio Procedente, sentiti gli altri Servizi eventualmente interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 64, comma 1, valutandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli altri interessi pubblici rilevanti.
Il procedimento deve concludersi in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il detto termine, il Servizio Procedente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita qualora non sia intervenuto il diniego da parte dell’Autorità di Bacino o dell’Ente preposto alla gestione delle aree protette, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale Sezione ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante sostanziale ai sensi dell'art. 49, e può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni.
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 65 sono soggette alle procedure di cui all’art.
41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1, lett. a), dello stesso articolo.
Procedimenti di attuazione del d.m. 185/2003
Questa procedura riguarda l’autorizzazione all’uso di acque reflue depurate, fatto salvo il rispetto delle norme tecniche di attuazione di cui al d.m. 12.06.2003, n. 185 e delle norme attuative emanate a tal fine dalla Regione ai sensi del comma 2 dell’art. 99 del d.lgs. 152/2006.
La domanda di autorizzazione è presentata al Servizio Procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa afferente l’impianto di depurazione o di scarico, e deve contenere l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto di depurazione ovvero del corpo idrico interessato dallo scarico originario e degli estremi catastali del punto di prelievo.
La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai seguenti allegati:
a) progetto definitivo delle opere da realizzare e relativa documentazione tecnica di cui al d.m. 185/2003 e alle norme adottate dalla Regione ai sensi dell’art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
b) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.
Al procedimento si applicano le norme di cui all’art. 12, all’art. 13, ad eccezione del comma 4, e degli artt. da 14 a 21.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente sezione ha durata non superiore a quella della concessione originaria dal cui scarico vengono prelevate le acque e di cui non costituisce variante sostanziale. La concessione originaria può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni stabilite dall’Autorità Concedente nel rispetto dei diritti precedentemente acquisiti.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda.
L’autorizzazione è esente dal pagamento del canone, dell’addizionale regionale, delle spese di istruttoria, della cauzione, del contributo idraulico, mentre è subordinata alla prestazione delle polizze di cui all’art. 37.
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all’art. 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1, lett. a), dello stesso articolo.
Cambio di titolarità
L’art. 46 prevede che le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla- osta dell’Autorità Concedente e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo. Fanno eccezione le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trasferimento del fondo.
La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al Servizio Procedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, pena decadenza.
L’Autorità concedente, verifica la legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario.
Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Servizio procedente, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del codice civile.
Esperite positivamente le procedure, si procede allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario originario.
Sottensione e varianti alla concessione
La sottensione totale si ha in presenza di una nuova domanda di concessione di acqua per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
- incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione, sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
- valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione, nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifica una delle seguenti condizioni:
- necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
- possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
L'opportunità del ricorso alla sottensione, totale o parziale per le utenze legittimamente costituite, è accertata dal Servizio Procedente in fase di istruttoria della nuova domanda, sentito il Comitato di cui all’art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il Servizio Procedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e/o di energia e/o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all’Autorità Concedente, sentito il Comitato menzionato al comma 3. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si applicano i disposti, ove compatibili, degli artt. 45, 46 e 47 del T.U. 1775/1933.
Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Qualora ricorrono le condizioni di cui alla lett. a) del comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 47 del citato T.U. 1775/1933.
corrispettivi di utilizzazione dell’acqua
I canoni annui sono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate sia per le concessioni di derivazione, che per le licenze annuali di attingimento ed ai prelievi assoggettati a procedura semplificata o speciale. Gli importi dei canoni annui sono stabiliti dall’art. 93, comma 5, della l.r. 7/2003, così come modificato dall’art. 73, comma 1, della l.r. 6/2005”.
La tabella che segue illustra per ogni classe d’uso gli importi dovuti:
Classe di uso | Canoni |
Umano | per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00 |
irriguo agricolo | a) prelievo effettuato a bocca tassata, ogni modulo di acqua assentito € 80,00 b) prelievo non suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80 |
Idroelettrico e forza motrice | per ogni kw di potenza nominale concessa/riconosciuta € 13,50 |
Industriale | per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui |
Pescicoltura | per ogni modulo di acqua assentito € 1.000,00 |
Antincendio | per ogni modulo di acqua assentito € 300,00 |
Civile | per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00 |
Igienico | per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico sanitario, |
lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00 | |
Autolavaggio | per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00 |
L'obbligo del pagamento del canone, calcolato in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa, decorre per le piccole derivazioni, dalla data di rilascio della concessione; per le grandi derivazioni, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data di effettivo inizio dell’utilizzazione.
Per l’utilizzazione dell’acqua è dovuta inoltre una addizionale regionale pari al 10% del canone dovuto da versare contestuale al canone.
La legge finanziaria 2005 ha aumentato i canoni rispetto alla legge 36/1994, come possiamo notare dalla seguente tabella che riporta l’art. 18 della legge citata:
Classe di uso | Canoni ex art. 18 L. 36/94 |
umano | per ogni modulo di acqua assentito € 1.549,37 |
irriguo agricolo | • per ogni modulo di acqua, euro 36,96, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda; • per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, euro 0,331 |
Idroelettrico e forza motrice | per ogni kw di potenza nominale concessa/riconosciuta € 10,57 |
industriale | per ogni modulo di acqua assentito € 11.362,05, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui |
pescicoltura, attrezzature sportive e verde pubblico | per ogni modulo di acqua assentito € 258,23 |
Igienico | per ogni modulo di acqua, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie € 774,09 |
Per le piccole derivazioni la prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, ed è pari a un dodicesimo del canone annuo per ciascun mese mancante al 31 dicembre dell’anno in cui è stato emesso l’atto di concessione.
Per le grandi derivazioni la prima annualità del canone è pari a un dodicesimo del canone annuo per ciascun mese mancante al 31 dicembre dell’anno in cui è scaduto il termine utile per l’esecuzione dei lavori ovvero dell’anno dell’effettivo inizio dell’utilizzazione, se anteriore alla scadenza dei lavori.
Le annualità successive in entrambi i casi sono versate per anno solare nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno.
Il canone annuo è determinato nei seguenti modi:
Per | Canone |
volumi costanti di prelievo | determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in 1/s o modulo (100 1/s) |
volumi variabili di prelievo | determinato sulla base della portata media di prelievo |
uso industriale della risorsa | determinato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di m3/anno |
uso idroelettrico/forza motrice | determinato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in chilowatt (kW) |
riutilizzo dell’acqua | è esente dal canone |
Nel caso di uso promiscuo, si applica il canone più elevato tra quelli previsti per i diversi usi, quando:
si tratti di un solo concessionario ed esercente globale della utilizzazione promiscua e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione;
si tratti dello stesso volume di acqua utilizzata in serie, in tutto o in parte, per usi diversi; qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 10, comma 3, ossia che le opere di presa, la
condotta e la distribuzione delle acque formano un solo corpo e che le opere di presa per l’uso successivo non siano ubicate dopo la restituzione dell’acqua di scarico della utenza precedente.
Oltre al canone ed all’addizionale regionale, il richiedente/concessionario deve versare:
le spese di istruttoria all’atto della presentazione della domanda di derivazione d’acqua, art. 34; tali importi sono definiti nella tabella B in allegato alla lr. 6/2005;
la cauzione, da depositare prima della sottoscrizione della disciplinare, è pari al canone annuo dovuto in relazione alla classe di uso, e in ogni caso non inferiore alla misura prevista dalla Tabella C, di cui alla l.r. 6/2005; per ogni singolo uso la somma viene adeguata in rapporto ai canoni dovuti all’atto del rinnovo della concessione;
il contributo idraulico solo nel caso di nuove concessioni. L’art 36 dispone che questo sia versato prima della sottoscrizione del disciplinare, ed ammonta ad una somma, pari al 10 percento del canone annuo e comunque non inferiore all’importo stabilito per ogni singolo uso ed in proporzione della quantità d’acqua da concedere, come previsto dalla Tabella D, in allegato l.r. 6/2005. Questa somma è dovuta anche per il rinnovo della concessione di cui all’art. 45.
Il Regolamento prevede inoltre l’obbligo da parte del concessionario della derivazione d’acqua di stipulare nel caso di esecuzioni di opere:
una polizza di assicurazione contro i danni di esecuzione,
una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
In ogni caso, qualora siano presenti opere di derivazione, il concessionario deve predisporre una polizza di assicurazione per le spese di rimozione.
In particolare le polizze devono tenere indenne l’amministrazione per:
i danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
il concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
le spese occorrenti all’esecuzione d’ufficio dei lavori di rimozione delle opere di derivazione e di attraversamenti di corsi d’acqua demaniali, qualora le opere di derivazione non passino al demanio.
Per ognuna delle polizze sono previsti appositi massimali:
Tipo di polizza | Massimale | Decorrenza e cessazione |
responsabilità civile verso terzi | 5 percento del valore dell’opera con un minimo di € 500.000,00, ed un massimo di € 5.000.000,00. | dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere da parte dell’Autorità Concedente o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori qualora non sia intervenuta alcuna |
comunicazione da parte dell’Autorità medesima | ||
contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati | un minimo di € 100.000,00 ed un massimo di € 1.000.000,00 | dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere da parte dell’Autorità Concedente o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori qualora non sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Autorità medesima. |
per le spese occorrenti per l’esecuzione d’ufficio dei lavori di rimozione | pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione aumentata del 2 percento per ogni anno di durata della concessione e comunque non inferiore ad € 5.000,00 | dalla data di inizio dei lavori e cessa dal giorno successivo della data di accertamento, da parte del Servizio Procedente, dell’avvenuta rimozione delle opere di derivazione con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della rimozione di dette opere |
Il concessionario trasmette al Servizio Procedente copia della polizza o delle polizze almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
La polizza assicurative di cui al presente articolo non è dovuta qualora non siano previste opere di derivazione fisse ovvero le stesse siano di lieve entità, nonché per i casi in cui è contemplato il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell’utenza di cui agli artt. 55 e 57. In tal caso il Servizio Procedente ne fa esplicita menzione nella relazione d’istruttoria
Casi di estinzione della concessione
L’estinzione della concessione può avvenire per i seguenti motivi: Scadenza del titolo
Decadenza Revoca Rinuncia
la concessione viene meno una volta trascorso il termine di durata dell’utilizzazione concessa di cui all’art. 31, salvo richiesta di rinnovo.
il concessionario decade dal diritto di utilizzare e derivare l'acqua pubblica nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa;
mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
mancato pagamento di due annualità del canone, dell’addizionale regionale e dei sovracanoni; decorrenza del termine di cui all'art. 20 senza valida motivazione;
cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Concedente di cui all’art. 46.
Il concessionario è invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio di trenta giorni, qualora non provveda, decade da qualsiasi diritto di utilizzazione dell’acqua, salvo il caso di cui all’art. 46 che comporta la decadenza immediata.
I provvedimenti di concessione e autorizzazione come stabilisce l’art 52, possono essere revocati in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse e, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il rifiuto.
Il concessionario può rinunciare al diritto di derivare l’acqua, previa comunicazione in forma scritta al Servizio Procedente.
Il Servizio Procedente istruisce la domanda di rinuncia ed invita il concessionario a produrre l’eventuale progetto di ripristino relativo alla rimozione delle opere di derivazione, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
Nei casi di cui ai punti 2, 3, 4 il canone è dovuto fino al termine dell’annualità contrattuale in corso della data di emissione del provvedimento di estinzione.
Con il provvedimento di estinzione l’Autorità Concedente prescrive le modalità di ripristino dei luoghi, ed eventualmente l’incameramento della cauzione e l’attivazione della polizza di cui all’art. 39, comma 3, lett. c).
Il Regolamento disciplina cosa accade alla opere realizzate per la derivazione dell’acqua quando la concessione viene meno.
In particolare, l’art. 54 prevede che alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione, devono essere rimosse e ripristinati i luoghi, a cura e a spese del concessionario e secondo le previsioni del progetto di ripristino. Nel caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzi, il progetto di ripristino deve tenere conto delle indicazioni dell’Allegato I.
Il progetto di rimozione delle opere di derivazione ed il ripristino dello stato dei luoghi si intende approvato qualora il Servizio Procedente non formuli osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Il Servizio Procedente può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
- modifica della destinazione d'uso del pozzo a domestico, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
- qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio Procedente e per un periodo non superiore a due anni.
Non è consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue.
Qualora il Servizio Procedente non ritenesse opportuno, per ragioni tecniche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette il parere motivato al titolare del bene demaniale ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse.
Il Servizio Procedente, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative avvalendosi della polizza descritta nell’art. 37.
Ai sensi dell’art. 56 passano in proprietà del demanio idrico, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.
In particolare la norma fa rinvio all’art. 25 del T.U. 1775/1933 e s.m.i. che prevede lo Stato (leggi titolare del demanio idrico) ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente
alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.
Per il controllo dell’efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico l’art. 57 fa rinvio all’art. 26 del T.U. 1775/1933 e s.m.i. che prevede: “Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito”.
L’art. 58 sul trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione rinvia all’art art. 28 del
T.U. 1775/1933 e s.m.i. prevede che nel caso di mancato rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua ad uso potabile, irriguo o bonifica e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.
Nel caso di cessazione dei prelievi ai sensi dell’art. 63 per:
- dichiarazione di improcedibilità della domanda;
- rigetto della domanda;
- presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione preferenziale o al riconoscimento di antico diritto;
il Servizio Procedente contestualmente dispone la cessazione del prelievo e l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 54.
In questi atti sono altresì definiti i canoni arretrati da versare:
- all'Amministrazione statale per il periodo intercorrente tra il 10.08.1999 e il 31.12.2000,
- alla Regione per il periodo intercorrente dal 01.01.2001 allo spirare dell’annualità in corso alla data di dichiarazione della improcedibilità ovvero della rinuncia, fatto salvo l’applicazione del disposto dell’art. 93, comma 4, della l.r. 7/2003 per le utenze agricole.
Norme speciali
L’acqua pubblica, il servizio idrico integrato e le reti consortili art 68
L'acqua pubblica destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e alla l.r. 2/1997, è concessa all'Ente di ambito competente per territorio, se costituito, ovvero al Comune nel cui territorio è ubicata l'opera di presa, il quale è il referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata.
L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio Procedente, ma si rapporta direttamente al Consorzio gestore.
L'utente, qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse, di cui all’art. 96 del Testo Unico del 25.07.1904, n. 523, deve acquisire l’autorizzazione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio Procedente, mentre nel caso di opere mobili deve darne comunicazione al Servizio medesimo che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di trenta giorni.
La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente una unica concessione di acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 166 del D. Lgs. 152/2006, così come disciplinato dagli artt. 64 e 65 del presente Regolamento.
Derivazioni interprovinciali art 69
Le piccole derivazioni, così come classificate dall’art. 8, le cui opere di adduzione e restituzione travalicano il confine di Provincia sono rilasciate dalla Provincia nel cui territorio ricade l’opera di captazione.
Nel caso di derivazione da corso d’acqua che costituisce confine provinciale, la concessione è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ricadono le opere di captazione e distribuzione, d’intesa con la Provincia confinante.
Per il raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della l. 241/1990.
Nel caso di mancata stipula dell’intesa nel termine di novanta giorni, decorrente dalla data di acquisizione agli atti di Ufficio della domanda, la stessa è rimessa all’Autorità Concedente regionale.
Revisione delle concessioni art 70
Tutte le utenze in atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.Lgs.152/2006 e della L.R. 12/2006, devono essere censite, in relazione al corpo idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro i termini prescritti dalle suddette norme.
Entro un anno dalla data di adozione del PTA, il Servizio Procedente procede alla verifica delle concessioni in atto ai fini della revisione da parte dell’Autorità Concedente, la quale provvede, ove necessario, alla riduzione temporale o quantitativa dei prelievi e prescrive i rilasci di acqua volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché il rispetto delle priorità d’uso di cui all’art. 95, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
Tali limitazioni non danno luogo ad indennizzo da parte della pubblica Amministrazione, ma ad una eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi dell'art. 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 2, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
Vigilanza e sanzioni amministrative art 71
Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla legge regionale del 23.03.1983, n. 12 e s.m.i.
Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. 1775/1933 e s.m.i., nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento, dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e dai provvedimenti speciali per l’utilizzazione dell’acqua, sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5000,00 ai sensi del comma 5 sexies dell’art. 93 della l.r. 7/2003 come integrato e modificato dal comma 4 dell’art. 73 della l.r. 6/2005. Rimane ferma la facoltà dell’Autorità Concedente di dichiarare la decadenza e di revocare il diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica ai sensi degli artt. 51 e 52.
L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del T.U. 1775/1933, così come modificato dal comma 4, dell’art. 96 del d.lgs. 152/2006.
Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3, la Giunta Regionale, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, gli indirizzi per la determinazione della sanzione ai sensi dell’art. 18 della l. 689/1981. Parimenti stabilisce le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l’applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità di cui all’art. 17 del T.U. 1775/1933.
I rapporti relativi alle violazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere rimessi al Servizio di cui all’art. 9, comma 3, lett. b), per gli adempimenti previsti dall’art. 18 e seguenti della l. 689/1981 e per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
Il Servizio di cui al precedente comma, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudica il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza da parte del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. del 14.04.1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Per quanto non specificatamente previsto nei precedenti commi, si fa rinvio al comma 5 sexies dell’art. 93 della l.r. 7/2003 come integrato e modificato dal comma 4 dell’art. 73 della l.r. 6/2005.
Norme transitorie e finali
Norme generali sui procedimenti pendenti art. 72
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al Titolo II, al Titolo IV ed al Titolo V. Il responsabile del procedimento, acquisisce i pareri di cui all’art. 13 mediante Conferenza di servizi di cui all’art. 14 della l. 241/1990 e s.m.i.
Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale.
Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste dall'art. 58, il termine di centoventi giorni, di cui al comma 6 dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.
Alle domande di proroga delle concessioni idroelettriche, presentate ai sensi dei commi 7 e 8, dell’art. 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., e alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche rilasciate all’ENEL per le quali le scadenze sono state fissate al 31.03.2027 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, si applicano le procedure previste dall'art. 45 per il rinnovo della concessione relativamente alla loro revisione.
Procedimenti pendenti e norme transitorie sulle licenze di attingimento art. 73
I procedimenti relativi alle domande di licenza di attingimento, già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del T.U 1775/1933, qualora non sia stato superato il limite quinquennale di rinnovo previsto dall'art. 9 del d.lgs. 275/1993.
Sino alla comunicazione di cui all’art. 59, comma 6, continuano ad applicarsi le attuali procedure che garantiscono a valle della presa il deflusso dell’acqua.
Procedimenti pendenti sulle autorizzazioni alla ricerca art. 74
I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999, qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, devono presentare, con le modalità previste dall'art. 10, domanda di concessione, che viene istruita secondo le procedure di cui al Titolo II del presente Regolamento, con esclusione della fase relativa al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.
Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 10. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi del presente Regolamento facendo salvi gli adempimenti già effettuati che risultano ad esso conformi.
Norme statali e regionali disapplicate art. 75
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 94 della l.r. 7/2003, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche con esso incompatibile.
Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento, si applica la vigente normativa di settore statale e regionale.
Restano ferme le ulteriori discipline di settore, in particolare quelle in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico, idrogeologico e di destinazione urbanistica, prevenzione degli infortuni, procedimento amministrativo, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione.
Per quanto sopra, la Giunta regionale con deliberazione n. 94/C del 5 febbraio 2007, ha richiesto al Consiglio regionale di approvare la proposta di regolamento recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”.
La 2^ Commissione Consiliare Permanente ha esaminato il provvedimento nel corso della seduta del 12/07/2007 esprimendo sullo stesso parere di merito favorevole a Maggioranza dei Consiglieri. Hanno votato a favore: Verini, Fracassi, D’Alessandro, Di Stanislao, Melilla, Pisegna, Cesarone, Aceto, Di Paolo A., Evangelista, Caporale, La Morgia, Amicone e Di Paolo B.. Si è astenuto Castiglione.