Interpretazione dell’art. 7 Accordo Collettivo FIGC/ LNPA/AIC
Interpretazione dell’art. 7 Accordo Collettivo FIGC/ LNPA/AIC
Dal 1981 al 2005, sono stati stipulati 5 accordi collettivi e precisamente l’uno valido dal luglio 1981, l’altro dal luglio 1984, il terzo dal luglio 1986, il quarto dal luglio 1989 ed il quinto dal Luglio 2005 fino al 30 giugno 2010, in virtù delle varie proroghe intervenute.
Nel primo accordo collettivo la disposizione dell’art. 7 non era presente.
Con la sottoscrizione del secondo accordo collettivo (1°luglio 1984) viene inserita per la prima volta nel contratto tipo e non nell’accordo collettivo la seguente disposizione:
“art. 6 La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.
In ogni caso allenamenti differenziati o individuali sono ammissibili soltanto se giustificati da ragioni di ordine strettamente tecnico.”
Dal terzo accordo collettivo in poi (dal luglio 1986) viene inserita la disposizione di seguito riportata -art. 10 (terzo accordo e quarto accordo) art. 7 (ultimo accordo)-: “La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all’art.… del presente accordo” (ovvero esclusione per motivi disciplinari). Detta ultima disposizione è dunque presente dal luglio 1986 e ha visto attivati pochi contenziosi nell’ambito della massima serie.
Considerazioni relative alla disposizione del contratto tipo del luglio del 1984
Il principio, sin dalla sua prima introduzione nel contratto tipo del 1984 aveva il legittimo e comprensibile fine di impegnare la società nei confronti del calciatore affinché curasse, anche nell’interesse societario, la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla dignità professionale dello stesso. Si precisava che allenamenti differenziati o individuali potevano essere giustificati da ragioni strettamente tecniche.
Tale disposizione applicata in buona fede, secondo il principio generale dettato dall’art 1375 c.c. in materia di esecuzione del contratto, persegue il legittimo fine di garantire al professionista il diritto di allenarsi correttamente e compiutamente, onde consentirgli la migliore prestazione e ciò evidentemente anche nell’interesse della società. Dunque la norma disciplina un rapporto perfettamente sinallagmatico, perché da un lato vi è il diritto del calciatore di allenarsi al meglio, a cui corrisponde l’obbligo della società di offrirgli tale possibilità e dall’altro l’impegno del calciatore a fornire la migliore prestazione a fronte di un diritto della società di riceverla. Il tutto peraltro nel reciproco interesse delle parti, considerato che qualità elevate di un calciatore costituiscono un valore tanto per quest’ultimo, tanto per la società.
In un’ottica di assoluta buona fede, si prevedeva soltanto che gli allenamenti differenziati o individuali fossero consentiti per ragioni squisitamente tecniche, e tale precisazione implicava che gli allenamenti si tenessero generalmente insieme o che comunque vi fosse un sotteso diritto del calciatore professionista a far parte del gruppo della prima squadra.
Considerazioni relative alle disposizioni previste negli accordi collettivi dal luglio del 1984 sino al 30 giugno 2010
Dal 1986, la seconda parte della disposizione è stata modificata, prevedendo il diritto del calciatore di partecipare agli allenamenti con la prima squadra. Tale modifica non ha di fatto aggiunto nulla di nuovo, se vero come è vero il diritto primario è sancito soprattutto nella prima parte della norma, atteso che:
- per cura della migliore efficienza sportiva, deve intendersi per un verso il diritto del calciatore ad allenarsi al meglio con adeguate strutture organizzative dedicate dalla società alla prima squadra, a cui corrisponde un dovere della società di garantire tale opportunità; per altro verso deve sottendersi il diritto della società ad esigere la migliore prestazione possibile, a cui corrisponde un dovere del calciatore di offrirla;
- per ambiente consono alla sua dignità professionale, deve intendersi evidentemente quello dedicato al gruppo di prima squadra e quindi di migliore qualità sotto ogni profilo tecnico- tattico- sportivo, con diritto del calciatore professionista di prepararsi nell’ambito del programma generale finalizzato al raggiungimento dei migliori risultati della prima squadra e di vedere curata la sua migliore efficienza sportiva, a cui corrisponde una facoltà della società, attraverso il suo staff tecnico, di organizzare la preparazione per il raggiungimento di detti obiettivi, anche attraverso allenamenti differenziati per ragioni tecniche, tra cui devono comprendersi anche quelle per percorsi riabilitativi oltre che quelle tipicamente tecniche (allenamenti per ruoli, allenamenti per esigenze tattiche, allenamento prepartita dei soli destinati alla partita domenicale o di coppa ecc..).
In tale contesto deve essere anche inquadrato il concetto di rosa di prima squadra che, mentre per le competizioni organizzate dalla UEFA è definita in numero di 25 calciatori, comunicate prima dell’inizio delle competizioni, per il campionato di Serie A è costituita da un numero di calciatori variabile da società a società, normalmente superiore ai 25, attesa la peculiarità e la specificità dell’ambito professionale in cui operano società e calciatori. La variabilità delle rose di prima squadra nel campionato di Serie A si evince anche dalle disposizioni, con le quali si recepisce la normativa UEFA in materia di incentivazione e promozione dei giovani locali, emanate annualmente dal Consiglio Federale e dalle quali si ricava che la rosa di prima squadra può essere composta anche da 50 calciatori.
Alla luce di detti principi deve interpretarsi l’art. 7 dell’accordo collettivo, sottoscritto dall’AIC in data 30.05.2011.
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