Spett.le
Spett.le
Oggetto: proposta di contratto per la prestazione del servizio di manovra ferroviaria e di servizi accessori in ambito portuale presso il “Nodo Ferroviario di La Spezia”
Facendo seguito alle trattative intercorse, la Scrivente Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI costituito con La Spezia Shunting Railways S.r.l., formula con la presente apposita proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato:
CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA E DI SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO
PORTUALE PRESSO IL “NODO FERROVIARIO DI LA SPEZIA”
TRA
., con sede legale in – cap ,
C.F. e X.XXX , per la quale interviene il ,
nato a ……………………..….. il ….………., nella sua qualità di (di seguito, per brevità, denominata “ ” o “Committente” o “Cliente” o “IF”)
E
Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l., Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Genova, Via Scarsellini n. 119, C.F. 00806630323 e P.IVA 03803450109, per la quale interviene il Sig. Xxxx Xxxxxxx, nato a Carmagnola (TO) il 18/03/1971, nella sua qualità di Responsabile Direzione Operativa (di seguito denominata “MIST”), la quale stipula il presente contratto non solo in proprio ma anche in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con la (e quindi anche in nome e per conto della) società La Spezia Shunting Railways S.p.A., con sede legale e amministrativa in La Spezia, xxxxx Xxx Xxxxxxxxxx 00/X, Codice Fiscale e Partita IVA 01388900118 capitale sociale sottoscritto Euro 1.000.000,00, versato Euro 250.000,00, iscritta al Registro delle Imprese della Spezia al n. 124986, iscritta al R.E.A. al n. 124986 (di seguito per brevità denominata anche “LSSR”), d’ora in avanti congiuntamente definite R.T.I. Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l. – La Spezia Shunting Railways
S.p.A. (o più semplicemente “R.T.I.” o “l’Appaltatore”)
Premesso che
a) L’art. 13 dell’all. A) “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari” della Delibera ART n. 130/2019 definisce i ruoli di Gestore Unico e di Operatore Comprensoriale
e gli ambiti di applicazione delle misure regolatorie che includono il comprensorio ferroviario della Spezia comprendente gli scali di La Spezia Marittima, La Spezia Migliarina e Santo Stefano di Magra;
b) Per effetto della Delibera ART di cui sopra, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (d’ora in avanti anche “Autorità di Sistema Portuale”), subentrata ad ogni effetto di legge all’Autorità Portuale della Spezia a seguito della riforma alla L. 84/1994 apportata con X.Xxx 169/2016, ha elaborato e condiviso con gli operatori comprensoriali, le IF ed RFI
S.p.A. il Regolamento Comprensoriale di Manovra Ferroviaria (Re.Co.Ma.F.) che è stato trasmesso ad ART nelle modalità e nei tempi richiesti dalla delibera stessa;
c) In attuazione di quanto disposto negli atti sopra indicati, in data 20 febbraio 2020 l’Autorità di Sistema Portuale ha indetto procedura di evidenza pubblica per la “Concessione per l’esercizio del servizio di interesse generale di Gestore Unico del Comprensorio Ferroviario “Nodo La Spezia”, compreso il relativo servizio di manovra in ambito portuale e i collegamenti con le stazioni di Marittima, Migliarina e Santo Stefano di Magra” per il quinquennio dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2026, all’esito della quale, con Decreto n. 68 del 17 agosto 2020, è risultato aggiudicatario del servizio il R.T.I. Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l. - La Spezia Shunting Railways S.p.A., costituito ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 con atto del 5 ottobre 2020;
d) Con successivo contratto di concessione, repertorio n. 118/2020, del 16 Novembre 2020, il
R.T.I. Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l. - La Spezia Shunting Railways S.p.A. si è quindi obbligato ad eseguire il servizio sopra indicato, di interesse generale ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c), L. 84/1994, per la durata temporale ivi prevista, con l’applicazione delle tariffe fissate dal Capitolato Speciale di Appalto, ridotte del 3% pari al ribasso offerto dal R.T.I. in sede di gara, come dettagliatamente indicate nell’Ordinanza n. 11 del 21 dicembre 2020 dell’Autorità di Sistema Portuale;
e) La Committente è società che esercita attività di trasporto ferroviario merci, in virtù di licenza n°. ……….. rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data ……………….
e del Certificato di Sicurezza Parte A n° ………………. e Parte B n° emessi
il dalla Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF);
f) La Committente intende usufruire del servizio ferroviario portuale del porto di La Spezia espletato dal R.T.I. Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l. - La Spezia Shunting Railways S.p.A. quale Gestore Unico del Comprensorio Ferroviario alle condizioni, anche economiche, di cui al presente contratto;
g) Le imprese facenti parte del R.T.I. si sono dichiarate in possesso di adeguati requisiti, mezzi tecnici e conoscenze, personale altamente specializzato e qualificato e strutture idonee per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
Tutto ciò premesso
La Committente e il R.T.I. Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l. - La Spezia Shunting Railways S.p.A., di seguito congiuntamente denominate anche “Parti” ovvero ciascuna singolarmente “Parte”, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse e allegati
1.1 Le premesse al presente contratto e i documenti allegati allo stesso (di seguito “Allegati”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
1.2 Le disposizioni contenute negli articoli del contratto prevalgono su quelle contenute negli Allegati.
ARTICOLO 2
Definizioni
2.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in epigrafe, nelle premesse ed in altre pattuizioni del presente contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso convenuto per ciascuno di essi, nei paragrafi da 2.2 a 2.45.
2.2 Gestore dell’Infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa, incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell’infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di un’infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
2.3 Gestore della Infrastruttura Nazionale R.F.I. S.p.a.: il gestore della Infrastruttura nazionale italiana, qui di seguito per brevità denominata “RFI”;
2.4 Gestore Unico: Società selezionata ed incaricata, ai sensi dell’art. 13 dell’all. A) “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari” della Delibera ART n. 130/2019, in impianti individuati, incaricato della commercializzazione ed esecuzione, anche attraverso altro soggetto (operatore) dell’erogazione alle IF interessate dei servizi di manovra;
2.5 Operatore o Soggetto Unico: Società designata dal Gestore unico per l’esecuzione delle operazioni di manovra. Può essere il Gestore unico stesso.
2.6 PIR: documento emanato da RFI che definisce le regole per l'accesso all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie, contenente criteri, procedure, modalità e termini relativi al sistema di assegnazione della capacità dell'infrastruttura e all'erogazione dei servizi ex art. 14 D.lgs. 112/2015, nonché un'esposizione dettagliata delle caratteristiche dell'infrastruttura disponibile;
2.7 Impianto: struttura del Gestore della Infrastruttura atta ad assicurare l’arrivo e la partenza dei treni e, eventualmente, operazioni di composizione/scomposizione degli stessi, nonché il loro stazionamento.
2.8 Raccordo: area attrezzata industriale, commerciale, portuale o d’interscambio, allacciata alla infrastruttura ferroviaria attraverso dei binari che si diramano da un punto della rete (impianto o linea) e consentono di servire a mezzo ferrovia gli stabilimenti e le aree innanzi indicate;
2.9 Raccordo Semplice: raccordo allacciato direttamente al proprio impianto/linea.
2.10 Raccordo complesso: raccordo allacciato al proprio impianto/linea attraverso un binario di dorsale che serve più raccordi.
2.11 Binari di presa e consegna: binari individuati da RFI sui quali le Imprese Ferroviarie
posizionano i trasporti in arrivo per il destinatario e prelevano quelli in partenza dal mittente. Binari di presa e consegna individuati da RFI all’interno di raccordi, si considerano parte dell’impianto unicamente per le operazioni di terminalizzazione in impianto.
2.12 Traccia Oraria: "la frazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due località in un determinato periodo temporale".
2.13 Treno Ordinario: Treno programmato con traccia inserita nell’orario annuale del Gestore della Infrastruttura.
2.14 Treno Straordinario: Treno sostitutivo di un treno ordinario programmato o aggiuntivo, con traccia acquisita dal Gestore della Infrastruttura in gestione operativa. Ai fini del presente atto i treni effettuati tra gli impianti di La Spezia Nodo sono denominati anche come “Tradotte”.
2.15 Trazione: attività atta a condurre (condotta) con appropriata Forza di Trazione treni su linee ferroviarie in base a un numero identificativo di traccia oraria e a una prestazione o attività atta a condurre materiali rotabili in genere in impianti ferroviari con una appropriata forza di manovra per terminalizzazioni, traslazioni, composizioni e scomposizioni.
2.16 Operazioni di terra: Le operazioni antecedenti o successive alla Trazione necessarie per effettuare il trasporto, in sicurezza e coerentemente con gli impegni contrattuali, tra i punti di partenza e arrivo concordati con il Cliente, comprendenti Manovre, Terminalizzazioni, Predisposizione dei documenti di scorta del treno, Verifica, Prova del freno, Accettazione documenti e/o materiale rotabile, riconsegna documenti e/o materiale rotabile, pesature, tarature, manutenzioni al materiale rotabile, prelievi campioni merce, accertamenti e quant’altro richiesto in casi specifici.
2.17 Manovra: l’unione ed il distacco di veicoli in genere e l’esecuzione dei movimenti necessari per comporre e scomporre i treni, per spostare i veicoli da un binario all’altro di un impianto secondo la normativa vigente, comprese tutte le operazioni all’uopo necessarie (aggancio, sgancio, collegamento freno continuo automatico, della condotta alta tensione e di ogni altro tipo di unione, composizioni, spostamenti, immobilizzazioni e rimozione dei dispostivi di immobilizzazione di veicoli, manovra dei deviatoi, apposizione e ritiro segnali di coda, protezione dei passaggi a livello o attraversamenti stradali, rilanci locomotive nelle stazioni di confine, ecc.).
2.18 Funzioni della manovra:
a) Dirigenza. Consiste nell’ordinare i movimenti da effettuare in relazione al programma da svolgere. L’agente che dirige la manovra ha autorità su tutti i partecipanti alla manovra, compreso il guidatore, e può designare un agente, della sua stessa azienda, incaricato di comandare il movimento disposto.
b) Sorveglianza. Consiste nel controllare il regolare svolgimento del programma stabilito.
c) Autorizzazione. Consiste nel benestare ad iniziare la manovra, dato dall’agente che predispone l’istradamento da percorrere.
L’agente che autorizza la manovra è colui che svolge le funzioni di deviatore.
d) Comando. Consiste nell’impartire gli ordini di movimento o di arresto al guidatore.
L’Agente che comanda la manovra è colui che svolge le funzioni di manovratore
e) Esecuzione. Consiste nell’effettuare i movimenti di manovra in base agli ordini impartiti.
L’agente che esegue la manovra è il guidatore.
2.19 Aggancio: operazione di manovra consistente nell’unione di veicoli con gli appositi ganci e con serraggio dei relativi tenditori, comprendente l’aggancio e l’unione della condotta generale del freno nonché l’unione della condotta AT dei veicoli qualora interessate vetture passeggeri in servizio, al fine di formare un treno o un gruppo di carri;
2.20 Sgancio operazione di manovra consistente nel distacco dei ganci tra veicoli con allentamento del relativo tenditore e nel distacco della condotta generale del freno, nonché nel distacco della condotta AT veicoli qualora interessate vetture passeggeri in servizio al fine di scomporre un treno o un gruppo di carri;
2.21 Aggancio Locomotiva da treno: Aggancio alla locomotiva del veicolo di un treno attiguo alla stessa. Comprende in caso di doppie o triple trazioni o di invii, l’eventuale aggancio tra loro delle locomotive;
2.22 Sgancio Locomotiva da treno: sgancio dalla locomotiva del veicolo attiguo alla stessa. Comprende in caso di doppie o triple trazioni o di invii, l’eventuale sgancio tra loro delle locomotive;
2.23 Apposizione/rimozione dei segnali di coda: operazioni di manovra consistenti nell’attività di apposizione, nel rispetto delle normative in vigore, dei previsti segnali di coda ai treni in partenza, e nel ritiro dei segnali di coda dal materiale in arrivo e la relativa gestione in impianto. Comprende anche la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.
2.24 Scarto: operazioni di manovra atte a estrarre da un treno, convoglio o composizione, in qualsiasi punto si trovino, uno o più veicoli non atti all’inoltro e a posizionarli su altro punto o binario.
2.25 Reintegro: operazioni di manovra, richieste dalla Committente, atte ad aggiungere in un treno, convoglio o composizione, in qualsiasi punto necessario, uno o più veicoli per ricomporre il quantitativo desiderato.
2.26 Composizione: operazioni di manovra, richieste dalla Committente, per formare un treno o convoglio con veicoli provenienti da diversi punti di carico/scarico o stazionamento o da più treni;
2.27 Scomposizione: operazioni di manovra, richieste dalla Committente, per scomporre un treno o convoglio con veicoli destinati a diversi punti di carico/scarico o stazionamento;
2.28 Manovra di Locomotive:
Attività di terra della manovra che consente lo spostamento all’interno di un impianto di una locomotiva isolata (o gruppo) richiedendo al Gestore dell’Infrastruttura o predisponendo gli istradamenti ove necessario, comprendente:
a) Aggancio/sgancio delle locomotive dal/al materiale trainato, apposizione/ritiro dei segnali di coda;
b) Apposizione e rimozione di dispositivi di immobilizzazione;
c) Richiesta della predisposizione degli istradamenti da percorrere nelle parti d’impianto dove i deviatoi sono manovrati dal Gestore dell’Infrastruttura;
d) Predisposizione degli istradamenti da percorrere nelle parti d’impianto dove i deviatoi non sono manovrati dal Gestore dell’Infrastruttura;
e) Protezione degli attraversamenti stradali;
f) Comando e Sorveglianza della manovra ed eseguite fornendo:
i. Le sole operazioni di terra della manovra quanto è utilizzata la Forza di Trazione della locomotiva (o gruppo) stessa (esecuzione a cura del PdC della locomotiva). Attività identificata anche come “Istradamento Locomotive Treno”;
ii. La Forza di Manovra, quando non è utilizzata la Forza di Trazione. Attività identificata anche come “Traino Locomotive Treno”.
2.29 Traslazione: complesso di attività di manovra atto al trasferimento di veicoli/treni, locomotive titolari escluse, da un punto a un altro di un impianto, di un raccordo, o tra un punto di impianto e uno di raccordo, ed espletata: in impianto e/o in raccordo con appropriata forza di manovra (o in casi particolari con le sole operazioni di terra della manovra a cura della forza di manovra e l’esecuzione a cura della forza di trazione), a mezzo di movimenti di manovra, anche frazionati, che può necessitare di spostamenti temporanei in zone diverse dell’impianto/raccordo a causa di ingombri, per necessità di interventi doganali, o di controlli sanitari, per richieste di Autorità Pubbliche, o per necessità di tarature/pesature. Sono incluse tutte le attività di manovra, e le relative attività documentali ed organizzative, necessarie alla predisposizione del materiale in modo che possa essere movimentato e stazionato in sicurezza, pronto, a seconda del tipo di traslazione, per le operazioni di terra successive, o per le operazioni di carico/scarico o per lo stazionamento o per operazioni di manutenzione/trasbordo.
2.30 Scomposizioni/Composizioni particolari: complesso di attività di manovra atto a scomporre un treno dai binari di arrivo e partenza su più binari di un fascio appoggi dell’impianto o a comporre da più binari di un fascio appoggi dell’impianto, un treno sui binari di circolazione, ed espletata in impianto (raccordi esclusi) con appropriata forza di manovra (o in casi particolari con le sole operazioni di terra della manovra a cura della forza di manovra e l’esecuzione a cura della forza di trazione), a mezzo di movimenti di manovra, anche frazionati, che può necessitare di spostamenti temporanei in zone diverse dell’impianto (raccordi esclusi) a causa di ingombri, per necessità di interventi doganali, o di controlli sanitari, per richieste di Autorità Pubbliche, o per necessità di tarature/pesature. Sono incluse tutte le attività di manovra, e le relative attività documentali ed organizzative, necessarie alla predisposizione del materiale in modo che possa essere movimentato e stazionato in sicurezza, pronto, a seconda del tipo di Scomposizione e/o Composizione, per le operazioni di terra successive, per lo stazionamento, o per operazioni di manutenzione/trasbordo.
2.31 Smistamento in piano su Area Smistamento: operazioni di manovra atte a scomporre un treno su più binari di stazionamento aventi funzione di selezione per formare treni destinati ad altri impianti;
2.32 Terminalizzazione:
- in impianto (Terminalizzazione in Impianto): traslazione dei treni della dalla Committente in arrivo o partenza tra i binari di RFI di arrivo e partenza dei treni e i binari di presa e consegna (dei raccordi, degli Impianti Manutenzione e dei binari di carico scarico dello scalo pubblico) individuati da RFI o viceversa;
- in un raccordo (Terminalizzazione in Raccordo): traslazione tra i binari di presa e consegna individuati da RFI e i binari interni di carico/scarico o di appoggio al
carico/scarico o v.v.
- in linea (Terminalizzazione in Linea): Servizio di trazione dei treni/veicoli, tra i binari di circolazione o scalo di un impianto principale di appoggio dei treni ed i binari di presa e consegna individuati da RFI di un impianto satellite (o raccordo in Linea) o v.v. comprendente le traslazioni negli impianti di origine e destino del Servizio stesso nonché tutte le altre operazioni di terra necessarie e le relative tracce.
Nel caso i binari di presa e consegna coincidano con i binari di circolazione di Arrivo e Partenza dei treni, la Terminalizzazione in Raccordo comprende la Terminalizzazione in Impianto.
Nel caso i binari di presa e consegna coincidano con i binari di carico e scarico di un Raccordo, la Terminalizzazione in Impianto non comprende la Terminalizzazione in raccordo.
Le terminalizzazioni possono essere:
- a treno completo: il materiale viene spostato tra i binari di inizio e fine terminalizzazione in una unica soluzione;
- con composizione/scomposizione; il materiale viene o composto/scomposto all’inizio della terminalizzazione o/e scomposti/composto alla fine della terminalizzazione.
2.33 Manovra accessoria:
- In impianto (Manovra accessoria in Impianto) operazioni di manovra richieste dalla Committente di:
o Manovre Locomotive;
o scarti o reintegri;
o traslazioni diverse dalle Terminalizzazioni in Impianto di veicoli tra fasci e/o scali e/o binari diversi dell’impianto (raccordi esclusi), come ad es. piazzamenti su binari di scalo di condotte carri per interventi manutentivi), per riordino piazzale, altri piazzamenti particolari, ecc.;
o Composizioni/scomposizioni particolari in impianto diverse dallo smistamento e
da quelle previste per le terminalizzazioni ed eseguite fornendo:
i. Le sole operazioni di terra della manovra quanto è utilizzata la Forza di Trazione (esecuzione a cura del PdC della locomotiva)
ii. La Forza di Manovra, quando non è utilizzata la Forza di Trazione.
- In raccordo (Manovra accessoria in Raccordo) operazioni di manovra suppletive richieste dal Cliente o dai suoi incaricati al carico e/o scarico, nonché dai raccordati, o dalla Committente, per conto del Cliente per:
o scarti o reintegri;
o creare/chiudere varchi tra il materiale;
o traslazioni interne al raccordo diverse dalle Terminalizzazioni in Raccordo (ad es. tra i diversi punti di carico o scarico, o tra i punti di appoggio e i punti di carico/scarico, o per necessità di pesature/tarature o per necessità di ricoveri, piazzamenti particolari ecc.); ed eseguite fornendo appropriata forza di manovra.
2.34 Forza di trazione: l’insieme appropriato delle risorse composte da Personale di Condotta e Locomotive, atte a produrre una o più determinate trazioni in linea e, se del caso,
l’esecuzione di manovra.
2.35 Forza di manovra: l’insieme appropriato delle risorse composte da Personale di Condotta, di Terra e Locomotive (o automotori), ridotte al solo personale di terra nel caso di esecuzione a cura della Forza di Trazione, atte a produrre una o più determinate manovre e terminalizzazioni in impianto o in raccordo.
2.36 HLR Cliente: l’orario limite entro cui il cliente del trasportatore deve avere terminato le operazioni di carico e consegnato il trasporto al vettore sul punto di presa e consegna concordato insieme a tutti i documenti che devono accompagnare il trasporto.
2.37 MAD Cliente: l’orario limite entro cui il trasporto deve essere messo a disposizione del cliente dal vettore nel punto di presa e consegna concordato per lo scarico della merce.
2.38 HLR Soggetto unico: l’orario limite entro cui il Soggetto Unico del Gestore Unico deve avere terminato le operazioni di terminalizzazione e consegnato il materiale rotabile del trasporto in partenza a La Spezia, sul punto concordato, con consegna della quietanza, modulo 6b della nota protocollo n° RFI-DPR\A0011\P\2013\0008493 del 20.11.13 di RFI.
2.39 MAD Soggetto Unico: l’orario limite entro cui il materiale rotabile del trasporto in arrivo deve essere messo a disposizione del Soggetto unico del Gestore unico dalla Committente, con consegna della richiesta/ordine di manovra, comprensiva del modulo 6a della nota protocollo n° RFI-DPR\A0011\P\2013\0008493 del 20.11.13 di RFI.
2.40 LDV: Lettera di vettura, il documento di trasporto per le merci e per i veicoli utilizzati come mezzo di trasporto comprovante il trasporto stesso, compilato dal mittente, denominato “lettera di vettura elettronica/lettera di vettura”, registrato su supporto elettronico/cartaceo.
2.41 Prospetto di Manovra: documento redatto da ciascuna Impresa Ferroviaria che si avvalga di RFI per le operazioni di manovra comprendente il dettaglio delle operazioni di manovra affidate a RFI dei treni programmati in arrivo, partenza o transito e dei materiali rotabili non riconducibili a treno, ma comunque programmabili, come previsto dalla nota protocollo n° RFI-DPR\A0011\P\2013\0008493 del 20.11.13 di RFI.
2.42 Programma di Manovra: documento redatto dal Soggetto Unico (o d una singola Impresa Ferroviaria che effettui le manovre in autoproduzione), per impianto e per Impresa Ferroviaria, in collaborazione con ciascuna Impresa Ferroviaria, comprendente il dettaglio delle operazioni di manovra affidate al Soggetto Unico dei treni programmati in arrivo, partenza o transito e dei materiali rotabili non riconducibili a treno, ma comunque programmabili, come previsto dalla nota protocollo n° RFI-DPR\A0011\P\2013\0008493 del 20.11.13 di RFI.
2.43 M.53 Manovre Integrato: documento nel quale, tenuto conto delle caratteristiche infrastrutturali, tecnologiche e organizzative dell’impianto per il quale è emesso, RFI coordinando e curando la compatibilità, integra in un unico elaborato tutti i Programmi di Manovra o Prospetti di manovra, come previsto dalla nota protocollo n° RFI- DPR\A0011\P\2013\0008493 del 20.11.13 di RFI.
2.44 Procedura di Interfaccia: abbreviata in “PI”, è un documento sottoscritto tra le Parti allo scopo di disciplinare, in dettaglio, la gestione dei rapporti tra le due IF, per l’attuazione e
gestione dei principi generali di sicurezza dell’esercizio comprese le modalità di vigilanza e controllo di prodotto e dei rischi d’interfaccia.
2.45 Protocollo Attuativo: abbreviato in “PA”, integra la PI definendo in sede locale le modalità di attuazione ed i flussi procedurali e informativi di quanto indicato nel Contratto e nella PI stessa compresi i rimandi alla gestione di eventuali sub-affidamenti da parte dell’Impresa Ferroviaria appaltatrice.
Per tutte le definizioni non riportate valgono quelle previste:
- all’Art. 3 del D. Lgs. 112/2015;
- all’Art. 3 del D. Lgs. 50/2019;
- all’Art. 3 delle “Condizioni Generali di Trasporto delle Merci per Ferrovia” richiamate al successivo articolo 24 “Clausola di rinvio”;
nonché quelle descritte nelle disposizioni e regolamenti emessi da R.F.I. attualmente in vigore.
ARTICOLO 3
Oggetto del contratto
3.1 Alle condizioni e modalità previste dal presente contratto, le Appaltatrici si obbligano a fornire alla Committente, che accetta, il servizio ferroviario portuale nell’ambito del sistema ferroviario del Porto della Spezia, facente capo ai tre Impianti di La Spezia Marittima, La Spezia Migliarina e Santo Stefano di Magra (di seguito, nel presente atto, per brevità indicato come “Servizio”) secondo il programma e le modalità indicate nella “Procedura di Interfaccia per lo scambio di materiale rotabile” (di seguito per brevità anche “PI”), allegato 3 al presente contratto.
3.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i Servizi previsti dal presente contratto saranno svolti dal R.T.I. Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l. - La Spezia Shunting Railways S.p.A. con la seguente ripartizione:
a) Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l. eseguirà le attività di manovra in ambito nodo di Spezia
b) La Spezia Shunting Railways S.p.A. eseguirà il coordinamento operativo tra le attività di manovra con le attività terministiche nel nodo di La Spezia
ARTICOLO 4
Programmazione – Modalità di esecuzione e gestione del Servizio
4.1 La programmazione, le attività di dettaglio, i termini, le modalità di gestione ed il luogo di esecuzione del Servizio, sono elencate nel PI.
4.2 I rotabili oggetto di manovre accessorie vengono posti a disposizione delle Parti attraverso le note di manovra e le quietanze alle stesse come previsto nell’Allegato 2.
4.3 Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, indicato ai sensi del successivo art. 13.2, curerà la comunicazione tempestiva al Responsabile di Contratto dell’Appaltatore, indicato ai sensi del successivo art. 13.4, di tutte quelle eventuali modalità operative particolari che l’Appaltatore si impegna sin d’ora a rispettare, per la corretta gestione del Servizio di cui al presente contratto nel rispetto delle modalità operative previste in PI.
4.4 Il presente articolo non trova applicazione in relazione ai servizi da eseguirsi su treni
straordinari non previsti nella programmazione annuale e, in generale, in relazione a servizi non espressamente previsti nel PI, per i quali si fa rinvio al successivo art. 14.6.
ARTICOLO 5
Obblighi della Committente
5.1 La Committente garantisce che per tutta la durata del presente contratto non vi saranno situazioni o attività che possano interferire con il normale svolgimento del servizio, salvo accordi preventivi con l’Appaltatore.
5.2 In particolare la Committente si impegna ad eseguire a propria cura e spese gli interventi segnalati dall’Appaltatoreed individuati come necessari per il sicuro e/o corretto svolgimento dei Servizi di cui a presente contratto.
5.3 La Committente si impegna altresì a comunicare la presenza di merci pericolose o nocive o che possano comportare particolari precauzioni nell’esercizio delle attività.
ARTICOLO 6
Autorizzazioni
6.1 L’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., iscrizioni presso Registri/Albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
6.2 L’Appaltatore darà immediata comunicazione alla Committente qualora dovesse subire da parte della Pubblica Amministrazione o dell’Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant’altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l’esecuzione del Servizio. In tal caso la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, in tutto o in parte, in relazione all’evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.
ARTICOLO 7
Controllo del Servizio e della qualità delle prestazioni
7.1 L’Appaltatore si impegna a garantire che la qualità del Servizio oggetto del presente contratto sia pienamente conforme alle PI allegato 3 del presente contratto.
7.2 La Committente si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive, al fine di accertare la rispondenza del Servizio fornito dall’Appaltatore alle condizioni e specifiche del presente contratto e del PI, nonché l’idonea organizzazione aziendale e di valutare il rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni di qualità e grado di efficienza dell’organizzazione per la qualità. Resta comunque inteso che tali verifiche ispettive non esonerano l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione degli impegni assunti nel presente contratto.
7.3 Dell’effettuazione dei controlli sarà informato il Responsabile di contratto nominato dall’Appaltatore, di cui al successivo art. 13, che avrà facoltà di presenziarvi direttamente o a mezzo di propri incaricati.
ARTICOLO 8
Obblighi dell’Appaltatore
8.1 L’Appaltatore si obbliga a svolgere il Servizio con organizzazione di personale e mezzi di cui abbia la disponibilità, con piena assunzione del rischio d’impresa, assicurando al contempo sotto la propria diretta responsabilità, che nell’espletamento di tali attività vengano scrupolosamente osservate le disposizioni normative in materia, così come le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di esercizio, leggi antinfortunistiche, previdenziali e assicurative del lavoro, con ciò manlevando espressamente la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza e/o responsabilità, anche indiretta, che dovesse discendere dall’inosservanza delle ridette leggi e normative.
8.2 L’Appaltatore è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l’espletamento dell’appalto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. L’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto è di competenza esclusiva di Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. e di La Spezia Shunting Railways S.p.A., ciascuna in relazione al personale alle proprie dirette dipendenze.
8.3 L’Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolge il servizio. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall’Appaltatore anche dopo la sua scadenza e fino alla sua sostituzione.
8.4 L’Appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale dipendente ed a quello di cui ad altro titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio e degli eventuali servizi aggiuntivi, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.
A tal fine l’Appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a:
• impartire al sopraindicato personale ogni istruzione e fornire allo stesso i mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni;
• impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti;
• vigilare, attraverso i propri Responsabili di cui al successivo art. 13 affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro. assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte;
• applicare e far applicare le prescrizioni della Committente sulle aree interessate dall’esercizio ferroviario.
8.5 Ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della Cliente, di cui al successivo art. 11, Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. e La Spezia Shunting Railways S.p.A. rispondono dell’operato dei propri dipendenti e ausiliari, ciascuna per quelli alle proprie dirette dipendenze.
8.6 L’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenne –la Committente da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente da Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. e La Spezia Shunting Railways S.p.A, ciascuna per quelli alle
proprie dirette dipendenze. In particolare, Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. e La Spezia Shunting Railways S.p.A si obbligano, ciascuna in relazione al personale alle proprie dirette dipendenze, a garantire e tenere indenne la Committente – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti delle società stesse, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
8.7 L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare locomotive con regolare circolabilità, con ciò intendendo in regola rispetto alle certificazioni di legge, e curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria.
8.8 L’Appaltatore si obbliga all’accertamento e formalizzazione dei danni evidenti connessi al Servizio oggetto del contratto e/o alle attività svolte all’interno dei raccordi.
8.9 L’Appaltatore si obbligaalla formazione dei convogli atti alla partenza in coerenza con la programmazione dei treni in partenza elencati in Allegato Tecnico, con organi di attacco correttamente agganciati e serrati e freno continuo automatico correttamente collegato su tutta la colonna.
ARTICOLO 9
Obblighi comuni
9.1 Le parti si impegnano a concordare i tempi e modalità di prelievo e consegna dei materiali, in coerenza con la programmazione delle tradotte.
ARTICOLO 10
Durata, rinnovo e risoluzione del Contratto
10.1 Il presente contratto ha durata di 1 (uno) anno con effetto dal e pertanto scadrà il .
10.2 Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di un solo anno, salvo disdetta che ciascuna parte potrà trasmettere con raccomandata o PEC con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di scadenza.
10.3 In caso di rinnovo, alla scadenza del relativo periodo il contratto si intenderà definitivamente risolto senza necessità di disdetta alcuna.
10.4 L’efficacia del presente contratto è legata al permanere in capo all’Appaltatore della concessione per l’esercizio di Gestore Unico del comprensorio ferroviario di La Spezia, comprensivo del servizio di manovra in ambito portuale, di cui in premessa: resta quindi inteso che qualora detta concessione dovesse, per qualsivoglia motivo, venir meno, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza effetto retroattivo, venendo meno il carattere di esclusività nell’esercizio del servizio.
ARTICOLO 11
Responsabilità per danni
11.1 L’Appaltatore assume la piena responsabilità in ordine agli eventi dannosi comunque
collegati all’esecuzione del presente contratto, manlevando e tenendo indenne la Committente dalle pretese di terzi che affermino di aver subito danni per effetto delle attività poste in essere dall’Appaltatore in esecuzione del Servizio e degli eventuali servizi aggiuntivi.
11.2 L’Appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure ed i provvedimenti necessari ad evitare di arrecare danno al personale ed ai beni della Committente nonché alle merci ad esse affidate.
11.3 L’Appaltatore è responsabile dei danni da esso cagionati ai carri e alle merci sui medesimi caricate, nonché dei danni derivanti alla Committente per ritardi nell’esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore che non siano dovuti a caso fortuito o forza maggiore, dal momento della messa a disposizione all’Appaltatore dei carri vuoti o carichi, alla restituzione degli stessi alla Committente, esclusi i periodi nei quali i carri vuoti o carichi sono a disposizione del Destinatario/Mittente all’interno dei Terminal.
ARTICOLO 12
Coperture assicurative
12.1 – L’Appaltatore dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa RCT e RCO a garanzia di eventuali inadempimenti e/o danni derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
12.2 In particolare:
a) Mercitalia Shunting&Terminal s.r.l. dichiara di aver stipulato polizza assicurativa n. 390780770 primary con la Generali Italia SPA con massimale di Euro 50.000.000 e scadenza al 30/04/2021.
b) La Spezia Shunting Railways S.p.A. dichiara di aver stipulato polizza assicurativa n. A2966/2021/001 con la Xxxxxx Xxxxxx B.V. con massimale di Euro 20.000.000 e scadenza al 31/12/2021.
ARTICOLO 13
Rapporti tra le Parti
13.1 Le Parti si impegnano a collaborare per risolvere qualsiasi problematica legata all’attuazione del presente contratto e per valutare interventi migliorativi relativamente alla qualità del servizio ed all’ottimizzazione del processo.
Per la gestione del presente contratto la Committente nomina, quale Responsabile dell’esecuzione del contratto, …………………………., domiciliato per le attività in
…………………………………………, tel. ………………………….., cell.
……………………., mail: …………………………………..
Per tale compito il Responsabile di contratto della Società potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
13.2 Per la gestione del presente contratto, l’Appaltatore nomina il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per le attività in raccordo di La Spezia Marittima CAP 19126, cell. 0000000000, mail xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx quale proprio Responsabile di contratto ed al quale compete l’esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto e dall’allegato
“ Procedura di Interfaccia per lo scambio di materiale rotabile”.
Per tale compito il Responsabile di contratto dell’Appaltatore potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
13.3 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo, nel caso di sostituzione del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Responsabile del Contratto.
13.4 L’Appaltatore riconosce al Responsabile dell’esecuzione del contratto, come alla persona da questi delegata, la piena facoltà di eseguire verifiche ispettive negli Impianti in cui svolge le attività previste dal presente contratto, al fine di verificare la corretta applicazione del presente contratto e verificare la correttezza e la veridicità dei dati.
ARTICOLO 14
Corrispettivi e fatturazione
14.1 I corrispettivi pattuiti dalle Parti per l’esecuzione del Servizio sono quelli fissati dal Capitolato Speciale di Appalto, ridotte del 3% pari al ribasso offerto dal R.T.I. in sede di gara, come dettagliatamente indicate nell’Ordinanza n. 11 del 21 dicembre 2020 dell’Autorità di Sistema Portuale ed in particolare:
SERVIZI DI MANOVRA
Manovra primaria - Impianto: Xx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Euro 407,40 (Quattrocentosette/40) a treno indipendentemente dalla Stazione di attestazione (IN o OUT).
Tale tariffa comprende anche il servizio di pesatura obbligatoria già in vigore dal 31 Dicembre 2019 fatto salvo il costo aggiuntivo necessario per la gestione di un eventuale carro sovrappeso.
ATTIVITA’ ACCESSORIE
Sgancio/aggancio loco treno: 14,55 euro;
Rimozione/applicazione segnali di coda: 9,70 euro;
Scarto carro o gruppi di carri contigui: 67,90 euro a operazione; Aggancio carro/gruppi di carri contigui: 29,10 euro a operazione; Pilotaggio loco treno: 24,25 euro;
Traino locomotore treno: 77,60 euro/treno
Altre traslazioni tra fasce/o scali 19,40 euro
14.2 I corrispettivi devono intendersi omnicomprensivi, fatta eccezione che per l’IVA di legge, e dunque remunerativi di qualsivoglia costo necessario all’esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto.
14.3 L’importo presunto del presente contratto è stimato in Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) annuali, IVA esclusa, di cui Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze.
14.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che tali corrispettivi saranno fatturati da Mercitalia
Shunting&Terminal s.r.l. e da La Spezia Shunting Railways S.p.A. in base alle attività da ciascuna effettivamente svolte in favore della Cliente.
14.5 La presente clausola, ed in particolare i prezzi, non si applica ad eventuali ulteriori e diversi servizi aggiuntivi/accessori richiesti dalla Cliente, che saranno oggetto di contrattazione diretta tra questa e l’Appaltatore.
ARTICOLO 15
Invariabilità dei prezzi
15.1 I corrispettivi indicati nel precedente articolo sono quelli fissati dal contratto di concessione di cui in premessa, che l’Appaltatore si è aggiudicato all’esito di gara offrendo un ribasso rispetto alla base d’asta in funzione dei propri calcoli, delle proprie indagini e delle proprie stime e pertanto, anche in deroga all’art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, fatto salvo le variazioni dovute alla eventuale rivalutazione ISTAT dei corrispettivi prevista dalla clausola che segue.
15.2 In caso di rinnovo contrattuale, i corrispettivi di cui al precedente art. 14 saranno aggiornati in relazione alla variazione dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). L’aggiornamento avverrà a partire dal …. e sarà riferito al periodo …. – ….
ARTICOLO 16
Penali
16.1 Prima dell’avvio del servizio del GU, le IF interessate e RFI redigono il cd. Prospetto M53 integrato, ovvero un documento in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l’arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità.
Il prospetto M53 integrato dovrà essere redatto con opportuno coinvolgimento del gestore del Terminal, evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carco dei convogli.
D’intesa con le IF, il GU e RFI dovranno provvedere a individuare tre fasce orarie (punta, media e morbida) che identificheranno l’impianto in relazione al traffico programmato durante la giornata.
16.2 Ai sensi dell’articolo 6 del contratto, il GU deve garantire il rispetto di quanto pianificato nel prospetto M53 integrato svolgendo le operazioni di propria competenza al fine di garantire il trasferimento dei convogli nel Terminal per lo scarico della merce nei tempi stabiliti, ovvero l’estrazione degli stessi e il posizionamento nei binari di stazione per la partenza come da orario programmato.
Operazioni funzionali all’introduzione dei convogli nel Terminal
Il GU si obbliga a garantire l’avvio delle operazioni finalizzate all’introduzione del treno nel Terminal entro un tempo massimo di 15’ rispetto all'orario di inizio delle operazioni indicato nel documento di programmazione M.53:
o in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;
o in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:
• 15’ nelle fasce orarie di punta;
• 30’ nelle fasce orarie medie;
• 60’ nelle fasce orarie di morbida.
La mancata ottemperanza dei suddetti obblighi comporterà per il GU una corresponsione all’IF, a titolo di penale, di una somma pari al 10% del corrispettivo previsto per l’operazione di manovra. Nessun addebito può essere imputato a GU nel caso di ritardi in arrivo nella stazione di destinazione oltre le soglie sopra indicate, ed in ogni caso in cui il GU dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del GU medesimo.
Operazioni funzionali all’estrazione del convoglio dal Terminal e al successivo piazzamento in stazione
Il GU si obbliga a garantire l’avvio delle operazioni volte all’estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel prospetto M53 integrato.
La mancata ottemperanza dei suddetti obblighi comporterà per il GU una corresponsione all’IF, a titolo di penale, di una somma pari al 10% del corrispettivo previsto per l’operazione di manovra. Nessun addebito può essere imputato a GU nel caso di ritardi nell’estrazione del convoglio dal Terminal, ed in ogni caso in cui il GU dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del GU medesimo.
Per le tracce programmate in gestione operativa, preventivamente concordate con il GU, tale ultimo si obbliga ad effettuare le operazioni di manovra entro un massimo di 90’ dall’arrivo del convoglio nella stazione di destinazione, ovvero dal termine delle operazioni di carico e messa a disposizione del Terminal (per le operazioni propedeutiche alla partenza).
In caso di mancato rispetto di tali tempistiche, il GU sarà obbligato a corrispondere all’IF, a titolo di penale, una somma pari al 10% del corrispettivo previsto per l’operazione di manovra.
Nessun addebito può essere imputato a GU qualora tale ultimo dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducili a responsabilità del GU medesimo.
ARTICOLO 17
p.m.
ARTICOLO 18
Termini e modalità di pagamento
18.1 A fronte del Servizio effettuato, i Responsabili di contratto congiuntamente emetteranno alla fine di ogni mese solare un rendiconto condiviso, corredato della documentazione dettagliata delle attività svolte nell’arco del mese.
A seguire l’Appaltatore potrà emettere nei confronti della Cliente le corrispondenti fatture di pari importo, in conformità all’art. 14.5, contenente gli estremi del presente contratto e dell’entrata merci cui si riferisce. Tale fattura dovrà essere intestata a:
………………………………………………………….
In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto del comma 3, 1° periodo, dell’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, con applicazione, in caso di ritardo, di interessi ai sensi del citato X.Xxx. 231/2002.
18.2 A tal fine l’Appaltatore ha comunicato i seguenti estremi dei Conti correnti dedicati: Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l. cod. IBAN IT 47 O 03069 03390 247516220108 acceso presso Intesa Sanpaolo.
La Spezia Shunting Railways S.p.A. cod. IBAN IT 30 D 06230 10743 000035798802 acceso presso Carispezia Crédit Agricole Italia S.p.A.
18.2 I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sui predetti conti correnti.
ARTICOLO 19
Eccezione di inadempimento
19.1. In caso di ritardo superiore a sessanta giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino all’effettivo pagamento, le Appaltatrici, fermo restando il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 22 e di ottenere il pagamento di quanto dovuto, avranno diritto di sospendere ex art. 1460 c.c. l’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, quale che sia l’importo dello scaduto.
ARTICOLO 20
Divieto di opporre eccezioni e compensazioni
20.1. La Cliente non potrà – in nessun caso e per qualsivoglia ragione, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art. 1462 c.c. – opporre eccezioni al fine di ritardare o sospendere il pagamento integrale dei corrispettivi dovuti in forza del presente contratto.
20.2. La Cliente non potrà – in nessun caso e per qualsivoglia ragione – opporre in compensazione crediti da essa vantati nei confronti delle Appaltatrici.
ARTICOLO 21
Codice Etico
21.1 La Committente prende atto che Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l. è società appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato e pertanto impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie Dello Stato”.
21.2 Detto Codice, seppur non allegato al presente contratto, è riportato integralmente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Committente dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
21.3 In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice Etico”, le Appaltatrici avranno diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
21.4 La Committente, nell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di essere a conoscenza e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti del d.lgs. 231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso e di condividere i principi espressi nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dall’Appaltatrice in conformità al predetto Decreto.
21.5 La violazione di tale documento, dei principi in esso contenuti o delle disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001 da parte della Committente comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi eventuali ulteriori rimedi e azioni previsti dal presente Contratto e/o dalla legge.
ARTICOLO 22
Clausola risolutiva
22.1 La Committente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente contratto qualora l’Appaltatore risulti assolutamente inadempiente alle obbligazioni dallo stesso contrattualmente assunte.
22.2 L’Appaltatore avà facoltà di considerare risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. il presente contratto in caso di:
1. mancato o ritardato pagamento da parte della Committente dei corrispettivi dovuti nei termini previsti dal precedente art. 18, trascorsi 15 giorni dal ricevimento di diffida inviata con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC;
2. mancata esecuzione da parte della Committente ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5, entro
15 giorni dalla relativa segnalazione, degli interventi segnalati dall’Appaltatore ed individuati come necessari per la sicurezza del raccordo e/o per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, fatta salva la possibilità, a discrezione dell’Appaltatore, di sospendere l’attività al fine di garantire la sicurezza del proprio personale.
3. violazione delle previsioni di cui al precedente art. 21 inerenti il Codice Etico;
4. nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al successivo art. 25 relativo alla trasparenza dei prezzi o il Committente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto.
22.3 Qualora una Parte intendesse avvalersi della clausola risolutiva dovrà dare comunicazione all’altra Parte con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC e la risoluzione contrattuale decorrerà dopo 30 giorni dal ricevimento della Raccomandata o PEC.
ARTICOLO 23
Recesso
23.1 La Cliente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.
23.2 Il termine di cui al paragrafo precedente si intende decorrente dalla data di ricezione di detta raccomandata A/R.
23.3 Qualora venga esercitata la facoltà di recesso da parte della Cliente troverà applicazione
l’art. 1671 c.c.
ARTICOLO 24
Tolleranza
24.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
ARTICOLO 25
Trasparenza prezzi
25.1 La Cliente, espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
• dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
• si obbliga a non versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti e a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
25.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del paragrafo precedente, ovvero la Cliente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa della Cliente medesima, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall’albo fiduciario, ove esistente.
ARTICOLO 26
Trattamento di dati personali Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito;
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali;
• Altri Dati: attestazione di specifiche formazioni, giudizi di idoneità alla mansione.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO / Referenti Data Protection
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer / Referenti Data Protection sono:
Per ……………………………………..:
Titolare del Trattamento è …………………………….., rappresentata da [●], contattabile all’indirizzo mail [●], con sede legale in [●]
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail [●]
Per l’Appaltatore:
Titolare del Trattamento è Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. rappresentata da Xxxxx Xxxxxx, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx, 000.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di
chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento EU 679/2016.
Ai sensi del Regolamento Europeo 206/679 (General Data Protection Regulation – GDPR -) Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, informa che:
I dati raccolti riguardanti l’Interessato, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, in particolare per le seguenti finalità:
a) esecuzione del Contratto cui la presente informativa è allegata in relazione al quale essi sono richiesti e di ogni successivo rinnovo o proroga del contratto tra Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l. e l’Interessato;
b) esecuzione di obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali ecc.;
c) esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società.
I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza.
I dati trattati potranno essere comunicati a dipendenti di Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l. che abbiano necessità di gestire i dati dell’interessato per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra.
L’Interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al GDPR rivolgendo ogni relativa richiesta al responsabile designato.
Si precisa che:
Titolare del trattamento dei dati è Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l., con sede in Genova Xxx Xxxxxxxxxxx x. 000, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore.
Responsabile del trattamento dei dati di Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l. in oggetto è il Responsabile della Direzione Operativa, domiciliato in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx x. 000.
ARTICOLO 27
Intero accordo
27.1 Il Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti per quanto concerne le questioni in esso trattate.27.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le medesime, di aver discusso di ogni singola clausola contrattuale, di avene previamente compreso il significato e pertanto di condividerne integralmente il contenuto, non trovando pertanto applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.
27.3 Il contratto supera e sostituisce ogni precedente intesa tra le Parti, che deve essere conseguentemente considerata priva di qualsivoglia efficacia.
ARTICOLO 28
Controversie, Foro competente e diritto applicabile
28.1 Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, cessazione, risoluzione o comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Genova. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
ARTICOLO 29
Forma scritta
29.1 Nessuna modifica al presente contratto avrà valore tra le parti se non risulterà espressamente da atto scritto, alla qual forma le Parti attribuiscono carattere di essenzialità.
ARTICOLO 30
Elezione di domicilio
30.1 Tutte le comunicazioni previste o comunque relative al presente contratto saranno fatte per iscritto a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, con effetto dal momento del ricevimento.
30.2 L’Appaltatore dichiara di voler ricevere le suddette comunicazioni, a valersi anche quale elezione di domicilio per gli effetti del presente contratto, ai seguenti indirizzi e nominativi:
- Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l.: xxx Xxxxxxxxxxx x. 000, XXX 00000 Xxxxxx c/o Sig. Xxxx Xxxxxxx
e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
30.3. La Cliente dichiara invece di voler ricevere le suddette comunicazioni, a valersi anche quale elezione di domicilio per gli effetti del presente contratto, ai seguenti indirizzi e nominativi:
…………………………………………………………………………………..……
ARTICOLO 31
Spese, imposte e tasse
31.1 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
31.2 I tributi fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico delle Parti, secondo le disposizioni di legge vigenti.
31.3 Le spese relative al presente contratto sono interamente a carico della Società.
Il presente contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa ai sensi del disposto dell’art. 40 del citato Testo Unico.
ARTICOLO 32
Allegati
32.1 Sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:
Allegato 1: P.I.
Genova, 12 febbraio 2021
Ai fini del perfezionamento del presente Xxxxxxxxx, Vi invitiamo ad approvare pedissequamente su documento firmato digitalmente e su vs. carta intestata il testo contrattuale soprariportato nonché gli allegati, a titolo di piena e incondizionata accettazione, da Vostro legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri.
Con i migliori saluti.
Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. Il Responsabile Direzione Operativa Xxxx Xxxxxxx