Art. 1
A.S. 1766 “Conversione in legge del decreto – legge 9 marzo 202 0, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVIS-19”.
Art. 1
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario e sociosanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie ed operatori socio sanitari,………………
6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, al personale sanitario ed operatori socio sanitari, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Riferimento emendamenti della FIALS (riportate in rosso)
Emendamento approvato dal governo
Nuovo testo Art. 2bis, lettera a)
Emendamento approvato dal governo
Nuovo testo
Art. 2bis, comma 5
Art. 2
Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale.
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, con scadenza massima di 7 giorni, al personale sanitario ed operatori socio sanitari e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitai'io nazionale.
Art. 3
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN
1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le XX.XX. di categoria rappresentative.
Art. 7 Sorveglianza sanitaria
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
1. Agli operatori sanitari con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Gli Enti ed Aziende del SSN attuano un monitoraggio clinico degli
Riferimento emendamenti della FIALS (riportate in rosso)
Emendamento approvato dal governo
Nuovo testo Art. 2ter c.1
Nuovo testo Art. 2ter c.2
I\
Nuovo testo art. 2ter c.3
Emendamento non accolto e riproposto al Governo come sub emendamento
Riferimento emendame nti della FIALS
(riportate in rosso)
operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa.
2. Divieto assoluto per gli operatori sanitari sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus, di mobilità dal proprio domicilio o residenza.
3. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, rientrano al lavoro; altrimenti continua l’isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.
4. Per il l personale sanitario continuano a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008
n. 81 s.s.m.i., ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive comunitarie in materia”.
Art. 13
Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall’emergenza infettivologica.
.. segue
Emendamenti fatti propri dai Senatori Conzatti Comincini (Italia Viva)
e da noi riproposti al Governo
Riferimento emendamenti della FIALS (riportate in rosso)
Emendamenti fatti propri dalla Sen. Xxxxx Xxxxxxxx (PD)
AS 1766 “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Art. 1
(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)
1. Per l’anno 2020, per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati a contrastare l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19, per tutto il periodo emergenziale, il valore economico dell’attività prestata in regime di straordinario, della indennità di pronta reperibilità, notturna e festiva, è incrementato del 100% rispetto a quanto definito nel CCNL in vigore e allo stesso personale viene istituita una indennità mensile denominata “indennità da Covid-19” o “indennità di rischio biologico”, nella misura di euro 200 mensili. Al personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Nazionale del Comparto Sanità, impegnati a contrastare l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19, per tutto il periodo emergenziale, viene estesa “l’indennità di malattie infettive” di cui all’art. 86 c. 6, lettera c) del CCNL 21.05.2028. I fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del della presente decreto legge.
1bis. Per l’anno 2020, agli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l’orario di lavoro riconosciuto ai fini della vestizione e svestizione, di cui all’art. 27
c. 11 del CCNL 21.05.2018 del comparto sanità, viene elevato a 30 minuti per operazione per un totale massimo di 60 minuti per turno.
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Riferimento emendamenti della FIALS (riportate in rosso)
Emendamento fatto proprio dalla Senatrice Xxxxx Xxxxxxx (Forza Italia) fino ad indennità rischio biologico di 200 euro mensili.
Emendamento fatto proprio da Xxxxxxx e senatori della Lega
Art. I-bis {Indennità da coronavirus) 1. A decorrere dal mese di marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata «indennità da coronavirus», pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75
Come FIALS li abbiamo riproposti al Governo come sub emendamenti
1ter. Per l’anno 2020, al fine di incentivare economicamente la retribuzione di risultato e di premialità del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, come individuato con atto formale dall’Ente o Azienda Sanitaria, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vengono inserite in tutti i fondi contrattuali per “la retribuzione di risultato”, di cui all’art. 95 dell’Area Sanità, e per “premialità e fasce” di cui all’art. 81 del personale del comparto sanità, le “Risorse Aggiuntive Regionali” – RAR - per ogni regione e provincia autonoma, dell’importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente legge. Vengono aumentate del 50% le Risorse Aggiuntive Regionali delle Regioni che allo stato già le erogano agli Enti ed Aziende Sanitarie.
1 quater. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, si applica al personale della dirigenza sanità e del comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Per l’attuazione del comma 1, 1bis, 1ter e 1 quater, è autorizzata la spesa di 250 500 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella nuova tabella di cui all’allegato A.
3. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, è autorizzata l’ulteriore spesa di 100 200 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all’allegato A.
Art. 12
(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il
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Emendamento fatto proprio dalla Senatrice Xxxxx Xxxxxxx (Forza Italia) e da Xxxxxxx e altri senatori (Lega)
Come FIALS li abbiamo riproposti al Governo come sub emendamenti
personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio- sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza prorogano tutti i contratti del personale a tempo determinato al 31 dicembre 2020, possono prevedere l’assunzione di personale appartenente a tutte le professioni sanitarie e socio sanitarie, operatori socio sanitari, attraverso lo scorrimento di graduatorie esistenti, con la possibilità di inserimento, all’interno delle stesse, di chi svolge o abbia svolto servizio in strutture sanitarie pubbliche con contratto a tempo determinato o attraverso incarichi di prestazione d’opera o con contratto di lavoro interinale, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa debitamente documentati per un periodo non inferiore ad un anno. Qualora non siano esistenti le suddette graduatorie, nel conferire incarichi individuali a tempo determinato, con avvisi pubblici di durata non superiore a 7 giorni e solo per titoli, dare priorità a chi svolge o abbia svolto servizio in strutture sanitarie pubbliche con contratto a tempo determinato o attraverso incarichi di prestazione d’opera o con contratto di lavoro interinale, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa debitamente documentati per un periodo almeno di un anno. Per l’assunzione a tempo determinato negli Enti ed Aziende sanitarie del SSN del personale della Dirigenza e del Comparto, viene estesa la condivisione, tra Enti ed Aziende Sanitarie, non solo delle graduatorie valide ed efficaci di concorsi a tempo indeterminato, ma anche a quelle graduatorie valide ed efficaci di avvisi di selezione a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti della circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 e dell’art. 3 comma 61, terzo periodo, della Legge 350/2003, per come richiamato dall’art. 36 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.i.. Solo successivamente, in caso di impossibilità a reclutare tale personale, gli Enti ed Aziende Sanitarie possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. La spesa per i trattenimenti in servizio del personale di cui al presente articolo va in deroga al tetto di spesa dei piani triennali del fabbisogno, al fine di consentire comunque la programmazione delle assunzioni oltre le necessità legate all’emergenza.
Art. 13
(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie, maggiormente coinvolte nell’emergenza Covid-19, in solo ambito sanitario e per il solo periodo
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Emendamento riproposto come sub emendamento al Governo
Emendamento riproposto al Governo come sub emendamento
dell’emergenza, ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.
Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
Riferimento emendamenti della FIALS (riportate in rosso)
Emendamenti fatti propri fino al 2 sexies dalla Senatrice Stabile, dai Senatori Conzatti e Comincini
Come FIALS li abbiamo riproposti al Governo come sub emendamenti
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Inoltre agli stessi lavoratori, a cura dei datori di lavoro, devono essere forniti guanti monouso, occhiali protettivi, camici monouso e gel alcolico disinfettante.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati
all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
“2bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell’articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008 n. 81 s.s.m.i., ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive comunitarie in materia”.
“2ter. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente, all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile:
a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria;
2quater. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui alla lettera b) vanno anche considerati la proporzione tra le
Riproposto al governo come sub emendamento
risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
2quinques. Fermo quanto previsto dall’art. 590-sexies del Codice Penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell’ultimo capoverso del comma precedente
2sexies. Per contenere il diffondersi del virus Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, sull’intero territorio nazionale, la Protezione Civile di singola provincia, dovrà mettere a disposizione, a richiesta di ogni singolo operatore sanitario di struttura pubblica e privata, una stanza in hotel nelle vicinanze della medesima struttura sanitaria del richiedente, comprensiva di vitto.
2 septem. Per l’anno 2020, il costo per l’assicurazione per “colpa grave” per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale è deducibile ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
2 octiem. Per l’anno 2020, il costo della quota d’iscrizione dei professionisti sanitari al rispettivo Ordine professionale è deducibile ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 23
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e sino alla loro sospensione, e per un periodo continuativo o frazionato, per ogni mese solare a partire da aprile comunque non superiore a quindici giorni lavorativi, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 1 0 0 per cento della retribuzione, calcolata secondo
Emendamenti riproposti al Governo come sub emendamenti
Emendamento riproposto al Governo come sub emendamento
quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni al mese, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 14 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo senza la corresponsione di dell’indennità al 30% né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Per gli operatori sanitari del settore privato è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.
Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art.
33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
1bis. Hanno diritto ad ulteriori 12 giorni di permesso anche i lavoratori dipendenti ai quali è stata riconosciuta una disabilità grave ai sensi della legge 104/92.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario che già usufruisce di tale diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità. L’eventuale diniego alla concessione dell’incremento dei permessi da parte degli Enti ed Aziende del SSN, deve essere motivato per iscritto, ogni qual volta richiesto dal dipendente, indicando la sussistenza delle esigenze di carattere organizzativo del momento a base dello stesso xxxxxxx.
2bis. Al personale del ruolo sanitario e a quello dell’area socio sanitaria di cui all’art. 5 della legge n.3 del 2018, del SSN, richiedente tali tipologie di permessi, che documenta una delle seguenti situazioni, spetta di diritto la concessione dell’incremento dei giorni senza valutazione della compatibilità con le esigenze organizzative delle Aziende del SSN:
1) unico genitore con figlio disabile in situazione di gravità;
2) unico figlio con genitore/genitori disabili in situazione di gravità;
3) coniuge di disabile in situazione di gravità con figli minori;
4) unico parente o affine entro il terzo grado di disabile in situazione di gravità.
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede
Emendamento riproposto al governo come sub emendamento
Accolto dal Governo ed INPS nelle circolari esplicative
Emendamento riproposto al governo come sub emendamento
ai sensi dell’articolo 126.
Art. 25
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto
di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. Tale tipologia di congedo è cumulabile con il congedo parentale al 30% di cui all’art. 32 del D.Lgs. 165/2001.
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici e degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari delle altre professioni sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge 3/18’ e della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa impegnata nell’emergenza Covid-19, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 14 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un
Emendamento riproposto al governo come sub
Emendamento fatto proprio dalla Senatrice Xxxxx Xxxxxxxx
Come FIALS abbiamo riproposto al Governo come sub emendamento
premio, per ciascun mese di tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro mensili da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese .
1 bis. Al personale sanitario con redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000
50.000 euro spetta un premio, per ciascun mese di tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 300 euro mensili.
Emendamento da noi riproposto al governo come sub emendamento