SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
GE1603 – Allegato 2
InfoCamere Società consortile per Xxxxxx
Procedura di gara aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di
“GE1603 – Server blade e correlati servizi”
*****
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra InfoCamere S.C.p.A.
e
………………………………….
Indice
Art. 1 Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile 4
Art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro 5
Art. 3 Durata, Tempistica di esecuzione e Recesso 5
Art. 4 Esecuzione della fornitura 6
Art. 5 Servizi di consegna, installazione, collaudo e training on the job 7
Art. 6 Servizio di manutenzione 8
Art. 7 Apparecchiature fuori produzione 9
Art. 8 Evoluzione tecnologica delle apparecchiature 9
Art. 9 Ulteriori obblighi a carico del Contraente 10
Art. 10 Termini e modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi 11
Art. 11 Corrispettivi e modalità di pagamento 12
Art. 12 Revisione dei prezzi 13
Art. 14 Verifiche ed applicazione penali 14
Art. 15 Brevetti e diritti d’autore 15
Art. 16 Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria 16
Art. 17 Variazioni in corso di esecuzione 17
Art. 18 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva 17
Art. 19 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva 19
Art. 20 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy 20
Art. 21 Comunicazioni relative al Accordo Quadro 21
Art. 23 Normativa in tema di contratti pubblici 23
Art. 24 Documentazione antimafia 24
Art. 25 Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità 24
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra
InfoCamere S.Consortile p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxxx x. 00 C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del …………….. nato a ………. il …………, in qualità di
…………………….., munito di relativi poteri (in seguito più brevemente “InfoCamere”),
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e partita
IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di …………… al n. ,
in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di della Società
munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Contraente” oppure “Appaltatore”);
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”.
Premesso che
a) InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
b) InfoCamere S.c.p.A., nell’ambito delle proprie attività istituzionali volte ad erogare servizi alle CCIAA, con la presente procedura intende acquisire Apparecchiature e Servizi atti all’implementazione e all’aggiornamento, presso i DataCenter di Padova e di Milano, dell'infrastruttura tecnologica necessaria all'erogazione dei servizi IT destinati ai propri clienti;
c) a tal fine, con bando pubblicato nella G.U.U.E. n. ... del ......, nella G.U.R.I. n. del
.............. e sugli altri siti e giornali previsti dalla normativa vigente InfoCamere ha indetto un’apposita procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, volta all’affidamento del presente Accordo Quadro;
d) al termine della procedura svolta nel rispetto del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, l’impresa
è risultata aggiudicataria dell’Accordo Quadro;
e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 let. a) del Codice;
f) l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 e 32, co. 7 del Codice;
g) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
h) il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale
i) il Contraente ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
j) le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i singoli Contratti attuativi.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile
1. Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro:
− Capitolato Tecnico;
− Offerta Tecnica;
− Dichiarazione di Offerta Economica e allegata Scheda di Offerta Economica;
− Note informative ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
− Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile.
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra InfoCamere e il Contraente;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Art. 2 Oggetto dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto:
- la fornitura di server blade e relative componenti software;
- la fornitura di chassis e relativa connettività per ospitare i server;
- la fornitura di elementi opzionali (dischi da installare nei server blade);
- l’esecuzione di servizi correlati;
così come analiticamente indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Il Contraente è a conoscenza del fatto che la stipula del presente Accordo Quadro impegna InfoCamere all’acquisizione delle apparecchiature e dei servizi indicati al precedente comma 1 esclusivamente per una somma pari al 30% (trenta per cento) dell’importo di aggiudicazione indicato nell’Offerta Economica.
Resta inteso, pertanto, che InfoCamere avrà la più ampia facoltà di richiedere la stipula di ulteriori Contratti attuativi dell’Accordo Quadro sino al raggiungimento del predetto importo complessivo di aggiudicazione.
3. Il Contraente, salvo quanto previsto al primo capoverso del precedente comma 2, non acquisisce alcun diritto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli Contratti attuativi.
Art. 3 Durata, Tempistica di esecuzione e Recesso
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula.
2. Le Parti convengono espressamente che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale InfoCamere potrà procedere ad inviare al Contraente, ai sensi del successivo art. 10, i singoli Contratti attuativi. Ne consegue che l’esecuzione dei singoli Contratti sarà regolata dal presente Accordo Quadro, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell’Accordo Quadro, l’esecuzione dei Contratti si protrae oltre la durata dell’Accordo Quadro medesimo.
3. Il servizio di manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura avrà una durata massima pari a 48 (mesi) mesi, decorrenti, per ogni singola apparecchiatura, dalla data di sottoscrizione, tra la parti, del Verbale di collaudo di cui al successivo art. 5, comma 11.
4. InfoCamere potrà recedere dall’Accordo Quadro prima della scadenza dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero Posta Elettronica Certificata, con almeno tre mesi di preavviso, fatto salvo il minimo garantito indicato al precedente art. 2, comma 2 e l’efficacia dei singoli Contratti attuativi regolarmente stipulati prima del recesso, fino alla scadenza degli stessi.
5. Le Parti convengono, inoltre, che InfoCamere avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso dal presente Accordo Quadro nei seguenti casi:
- apertura di procedure concorsuali a carico del Contraente;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sulle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro;
- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidano
sull’organizzazione del sistema camerale, ivi compresa la dislocazione a livello territoriale.
Art. 4 Esecuzione della fornitura
1. Il Contraente si impegna a fornire le apparecchiature informatiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, suddivise nelle tipologie ivi descritte (Server, Chassis, Opzione dischi), nella misura che sarà richiesta da InfoCamere ai sensi del successivo art. 10.
2. Le apparecchiature informatiche fornite dovranno avere le caratteristiche tecniche puntualmente descritte e richieste nel Capitolato Tecnico ed indicate dal Contraente nell’Offerta Tecnica.
3. InfoCamere, mediante specifica richiesta, potrà richiedere l’attivazione dei servizi di formazione “on the job” di cui al successivo articolo 5.
Art. 5 Servizi di consegna, installazione, collaudo e training on the job.
1. Il Contraente è tenuto allo svolgimento dei servizi di consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature informatiche indicate ai precedenti artt. 2 e 4.
2. I servizi di cui al precedente comma 1 dovranno essere espletati dal Contraente secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e, comunque, con modalità necessarie a garantire la piena utilizzazione delle apparecchiature.
3. Le consegne, nelle quantità che verranno effettivamente richieste nei singoli Contratti attuativi, saranno effettuate, a cura e spese del Contraente, presso le sedi InfoCamere di Padova e di Milano. InfoCamere non risponderà, per alcun motivo, di eventi quali furto, smarrimento e/o danni alle apparecchiature intervenuti prima della consegna, né corrisponderà al Contraente indennizzi o rimborsi di alcun genere per i maggiori oneri derivanti da tali eventi.
Le apparecchiature eventualmente eccedenti o non conformi rispetto a quelle oggetto dei Contratti attuativi dovranno essere tempestivamente ritirate e/o sostituite dal Contraente, a propria cura e spese, a seguito di richiesta scritta di InfoCamere. InfoCamere non risponderà, per alcun motivo, di eventi quali furto, smarrimento e/o danni alle apparecchiature eccedenti o non conformi intervenuti prima del loro ritiro o sostituzione, né corrisponderà al Contraente indennizzi o rimborsi di alcun genere per i maggiori oneri derivanti da tali eventi.
4. La consegna delle apparecchiature oggetto dei singoli Contratti attuativi dovranno avvenire nel termine massimo di 35 (trentacinque) giorni dall’invio (via PEC) della richiesta di stipula del Contratto attuativo di cui al successivo art. 10.
5. Il servizio di installazione e collaudo dovrà essere espletato da personale tecnico in possesso di esperienza pregressa di almeno 2 anni nei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, da comprovarsi mediante la presentazione dei curricula vitae entro 30 giorni dall’aggiudicazione. E’ in ogni caso responsabilità del Contraente assicurare che le suddette attività siano eseguite a regola d’arte, nel rispetto delle best practice di installazione e configurazione indicate dai vendor, anche al fine di mantenere inalterata la garanzia degli apparati.
6. Lo svolgimento dei servizi, di cui al comma precedente, da parte di personale tecnico non in possesso dei requisiti di esperienza richiesti al capitolo 8 del Capitolato Tecnico costituirà grave inadempimento contrattuale ed InfoCamere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del successivo art. 22, l’Accordo Quadro e gli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione.
7. InfoCamere si riserva la facoltà di valutare, in qualsiasi momento, i profili delle risorse
dedicate dal Contraente all’esecuzione dei predetti servizi e di richiedere a quest’ultimo la sostituzione di una o più figure professionali ritenute non adeguate; in tal caso il Contraente dovrà provvedere alla relativa sostituzione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta.
8. Il Contraente dovrà procedere all’installazione e al collaudo delle apparecchiature informatiche fornite in conformità e nel rispetto di quanto previsto e descritto nel Capitolato Tecnico.
9. Le attività di installazione e di collaudo dovranno essere completate entro un termine massimo di 10 giorni dalla data di richiesta inoltrata, via PEC, al Contraente da InfoCamere.
10. Il servizio di installazione e collaudo dovrà essere prestato presso le sedi di InfoCamere di Padova e di Milano.
11. A seguito dell’avvenuto collaudo delle apparecchiature fornite, il Contraente dovrà redigere il ”verbale di collaudo”. Tale Xxxxxxx dovrà contenere tutte le informazioni dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
12. InfoCamere, mediante specifica richiesta da inserire nel contratto attuativo, può richiedere l’attivazione della formazione “on the job” di cui al par. 5 del Capitolato Tecnico.
Art. 6 Servizio di manutenzione
1. Il Contraente dovrà prestare il servizio di manutenzione hardware e software correttiva ed evolutiva secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, in particolare al par. 10 “Manutenzione – Scheda Tecnica del Servizio”, e nelle specifiche tecniche migliorative indicate nell’Offerta Tecnica.
2. Il servizio dovrà essere prestato nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico, rendendo altresì disponibile la procedura di escalation gerarchica predisposta dal Contraente.
3. Il Servizio deve essere erogato da personale tecnico dell’azienda che detiene la proprietà intellettuale delle componenti hardware e software considerate. Lo svolgimento di tale servizio da parte di personale diverso da quello indicato costituirà grave inadempimento contrattuale ed InfoCamere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del successivo art. 22, l’Accordo Quadro e gli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione.
4. Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di InfoCamere di Padova e di Milano.
Art. 7 Apparecchiature fuori produzione
1. Il Contraente potrà non fornire una apparecchiatura oggetto dell’Accordo Quadro solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare ad InfoCamere:
a) dichiarazione di “fuori produzione” del produttore, ovvero
b) dichiarazione di “fuori produzione” resa dal Contraente (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
2. In tale ipotesi, il Contraente dovrà proporre ad InfoCamere una apparecchiatura alternativa a quella dichiarata “fuori produzione”, che possieda almeno delle caratteristiche tecniche e funzionali, di compatibilità e di certificazione equivalenti o superiori a quella “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per l’apparecchiatura sostituita.
3. All’esito positivo della verifica di dette caratteristiche, InfoCamere avrà facoltà di autorizzare il Contraente a fornire la nuova apparecchiatura proposta, esonerandolo dalla fornitura dell’apparecchiatura dichiarata “fuori produzione”.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma 3, InfoCamere avrà facoltà di risolvere in qualsiasi momento, senza oneri, dall’Accordo Quadro.
In caso di impossibilità da parte del Contraente di proporre, ai sensi del precedente comma 2, una apparecchiatura alternativa a quella dichiarata “fuori produzione”, InfoCamere avrà facoltà di risolvere l’Accoro Quadro, ai sensi del successivo articolo 22.
Art. 8 Evoluzione tecnologica delle apparecchiature
1. In considerazione della durata dell’accordo quadro e della continua evoluzione delle tecnologie informatiche, l’appaltatore, con cadenza minima annuale o comunque su richiesta di InfoCamere, dovrà illustrare alla stazione appaltante tramite un documento di “Revisione Specifiche Componenti Tecnologiche”, (come riportato al punto 4.6. del Capitolato Tecnico) le innovazioni intervenute rispetto alle apparecchiature oggetto di offerta, nonché le eventuali nuove apparecchiature disponibili sul mercato.
2. Nel caso in cui sia presente una evoluzione tecnologica per uno degli apparati offerti ed ancora in produzione, quest’ultimo dovrà essere sostituito, a parità di condizioni, con quello più evoluto, a seguito di approvazione da parte di InfoCamere della sostituzione proposta.
3. Nel caso in cui le innovazioni tecnologiche consistano in aggiornamenti delle apparecchiature offerte, il Contraente avrà facoltà di formulare una proposta che illustri le
intervenute modifiche tecnologiche, le caratteristiche funzionali delle nuove apparecchiature, l’integrazione e la compatibilità con quanto già in uso presso InfoCamere. Tale proposta verrà valutata da InfoCamere e solo a seguito dell’esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura rispetto a quella originariamente offerta, il Contraente potrà effettuare la relativa fornitura applicando prezzi unitari indicati nell’“Offerta Economica”.
Art. 9 Ulteriori obblighi a carico del Contraente
1. Il Contraente dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nella propria Offerta Tecnica.
2. Il Contraente eseguirà le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. Il Contraente si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Accordo Quadro con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall’osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
4. Il Contraente si impegna, altresì, a consentire ad InfoCamere di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro, impegnandosi sin d’ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.
5. Il Contraente si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da InfoCamere, nonché a dare
a quest’ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Accordo Quadro.
6. Il Contraente, per le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali di InfoCamere nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente ed indicate nelle note informative allegate al presente Accordo Quadro e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 quinto periodo, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Contraente per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare, ad InfoCamere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Art. 10 Termini e modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi
1. Il presente Accordo Quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli Contratti attuativi nei quali verranno indicate le seguenti informazioni:
a. la descrizione delle apparecchiature oggetto di fornitura e l’eventuale volontà di attivare la formazione “on the job”;
b. le quantità delle apparecchiature richieste e i relativi importi unitari di fornitura comprensivi dei servizi di consegna, installazione e collaudo come indicati dal Contraente nell’offerta economica, salvo l’applicabilità della riduzione dei prezzi di cui al precedente art. 8, comma 2;
c. la durata del periodo di manutenzione richiesto espresso in mesi e i relativi importi unitari indicati dal Contraente nell’offerta economica, salvo l’applicabilità della riduzione dei prezzi di cui al precedente art. 8, comma 2;
d. gli indirizzi di consegna delle apparecchiature oggetto di fornitura;
e. eventuali specifiche modalità di esecuzione.
2. Ai fini della stipula dei singoli Contatti attuativi, InfoCamere procederà ad inviare (a mezzo PEC) al Contraente apposita comunicazione contenente gli elementi indicati nel precedente comma 1, che il Contraente dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire ad InfoCamere nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione.
Nel caso di mancato rispetto, per 3 volte, da parte del Contraente dei termini sopra previsti, InfoCamere avrà facoltà di risolvere, ai sensi del successivo art. 22, l’Accordo Quadro, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.
Art. 11 Corrispettivi e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo massimo contrattuale è pari a Euro
, =( / ), XXX xxxxxxx, di cui Euro 0 (zero) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
I corrispettivi dei singoli Contratti attuativi saranno determinati applicando alle apparecchiature richieste, comprensive dei correlati servizi, i relativi importi unitari indicati dal Contraente nell’Offerta Economica, salvo l’applicabilità della riduzione dei prezzi di cui al precedente art. 8, comma 2.
2. Gli importi dovuti per la fornitura delle apparecchiature, comprensivi dell’eventuale servizio di “formazione on the job” (nei limiti massimi indicati nel Capitolato Tecnico) e dei servizi di consegna, installazione e collaudo, verranno corrisposti con le seguenti modalità:
a. il 40% del dovuto, sarà fatturato da Contraente alla consegna delle apparecchiature;
b. il restante 60% sarà fatturato all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature fornite.
3. Gli importi dovuti per i servizi di manutenzione saranno corrisposti con fatturazione trimestrale posticipata.
4. Le Parti convengono espressamente che gli importi sopra indicati sono da intendersi remunerativi di tutte le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti alla completa fornitura delle apparecchiature comprensive dei servizi di formazione “on the job”, consegna, installazione e collaudo e del servizio di manutenzione e verranno corrisposti da InfoCamere, previa emissione della relativa fattura da parte del Contraente, al netto della ritenuta di acconto dello 0,50% ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 5, del Codice.
5. Il pagamento delle fatture da parte di InfoCamere sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.
6. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti del Contraente sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
7. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008 e s.m.i., per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000, InfoCamere procederà a verificare se il Contraente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da
tale verifica risulti un inadempimento a carico del Contraente, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
9. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
10. A fini di cui al presente articolo il Contraente ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Accordo Quadro, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
11. Tutti gli importi indicati nei Contratti attuativi si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.
Art. 12 Revisione dei prezzi
1. Le condizioni economiche indicate nell’offerta dal Contraente restano ferme ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro, salvo quanto previsto al comma 2 del precedente art. 8 e nelle successive disposizioni del presente articolo.
2. I prezzi delle apparecchiature dedotte nel presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di revisione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell’indice FOI.
Art. 13 Garanzie
1. Il Contraente garantisce la piena proprietà delle apparecchiature oggetto della fornitura e dichiara che le stesse sono libere da vincoli e/o diritti a favore di terzi.
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, contenuti nella loro confezione originale, e comunque garantiti dal Contraente in termini di prestazioni, caratteristiche e rispetto delle norme vigenti in merito alla sicurezza e garanzia di corretto funzionamento.
3. Il Contraente garantisce espressamente che le apparecchiature fornite sono esenti da vizi dovuti a progettazione o errata esecuzione o a carenze dei materiali impiegati che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
4. Il Contraente garantisce altresì che i prodotti forniti sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Contraente, anche per il fatto del terzo, intendendo InfoCamere restare estranea ai rapporti tra il Contraente e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
Art. 14 Verifiche ed applicazione penali
1. InfoCamere si riserva la facoltà di verificare, anche a campione e con le modalità che riterrà più opportune, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. In particolare, InfoCamere avrà facoltà di applicare al Contraente le seguenti penali:
- in caso di ritardo delle attività di consegna delle apparecchiature, rispetto ai 35 giorni indicati al precedente articolo 5, comma 4 del presente documento, potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nel completamento delle attività di installazione e collaudo, rispetto ai 10 giorni indicati al precedente articolo 5, comma 9 del presente documento, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- in riferimento al servizio di manutenzione, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti al paragrafo 10.2.1 del Capitolato Tecnico per la presa in carico dell’incidente da parte di un tecnico abilitato, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
- in riferimento al servizio di manutenzione, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti al paragrafo 10.2.1 del Capitolato Tecnico per la risposta della diagnosi della malfunzione riscontrata, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
- in caso di ritardo nella sostituzione della figura professionale - ritenuta non idonea da InfoCamere - dedicata ai servizi di installazione, collaudo e manutenzione, rispetto ai termini indicati agli artt. 5, comma 7, e 6, comma 4, del presente documento, InfoCamere si riserva la facoltà di applicare una penale pari a Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
3. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 1,00% (unopercento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di rilievo” e a seconda della gravità del medesimo.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del contratto InfoCamere. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora InfoCamere ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le specifiche penali.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10% del valore del singolo contratto attuativo InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito. Qualora la somma delle penali applicate nei contratti attuativi raggiunga il 10% del valore di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere al risarcimento del maggior danno subito.
8. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento), gli importi spettanti a titolo di penale ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza della somma dovuta. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del contratto.
Art. 15 Brevetti e diritti d’autore
1. InfoCamere non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Contraente abbia usato, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, prodotti o soluzioni tecniche e/o
informatiche di xxxxx ovvero abbia violato diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Contraente si impegna, pertanto, a tenere sollevata ed indenne InfoCamere e/o terzi da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
3. Il Contraente sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti di InfoCamere in relazione ai prodotti di cui al presente Accordo Quadro o in relazione al loro uso. Nell’ipotesi di azione giudiziaria, InfoCamere, fermo restando il risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.
Art. 16 Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria
1. Il Contraente, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da InfoCamere o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da InfoCamere e/o terzi che trovino causa od occasione nella mancata, inesatta o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi. Il Contraente, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dal Contraente stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, il Contraente ha regolarmente costituito e consegnato ad InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, n. dell’importo di Euro
………. (Euro ………./00), rilasciata da ………. in data ………., ed avente scadenza al
……….. InfoCamere, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 17 Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
0. Il Contraente non potrà variare in alcun modo le prestazioni contrattuali senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce, ai sensi del successivo art. 22, grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e degli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione.
2. Il Contraente è tenuto ad eseguire le varianti richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni, normative e regolamentari, vigenti.
Art. 18 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato.
Responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi.
2. Sempre che il Contraente si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro, il medesimo potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del D.Lgs. n. 50/2016), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la terna degli eventuali subappaltatori è la seguente:
− ..........;
− ..........;
− ........... .
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta, il Contrente abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che intende subappaltare;
b) che il Contrente provveda al deposito del Contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contatto di subappalto presso InfoCamere, il Contrente trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal X.Xxx. 50/2016 in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
5. Il Contraente che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo del Contraente trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dal Contraente medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Contraente dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. il Contraente dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. il Contraente sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. In particolare, il Contraente dichiara e garantisce ad InfoCamere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo - ivi compreso il subappalto - impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
9. Il Contraente si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma
precedente e da eventuali sanzioni irrogate ad InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
10. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di InfoCamere, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di InfoCamere ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dell’appaltatore e/o del subappaltatore, InfoCamere procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del Codice.
11. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico del Contraente le spese legali affrontate da InfoCamere comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.
12. InfoCamere, in caso di violazione da parte del Contraente degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che il Contraente si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Contraente non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
13. Il Contraente si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e
s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, il Contraente procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
Art. 19 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. Il Contraente garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale dipendente, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. Il Contraente dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’Offerta economica allegata, sono pari ad Euro ………. (Euro /…).
4. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza, valutato in relazione ai rischi standard che potrebbero derivare dall’esecuzione dell’ Accordo Quadro sono pari ad € 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. InfoCamere, peraltro, ha elaborato un apposito documento allegato all’Accordo Quadro, in cui sono fornite, ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali di InfoCamere in cui il personale incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da svolgere.
5. Il Contraente ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne InfoCamere, ai sensi dell’articolo 18, commi 8 e seguenti, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 20 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. Il Contraente garantisce che il personale proprio e di eventuali subappaltatori autorizzati tratteranno come riservata ogni informazione di cui verrà a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione dell’Accordo Quadro. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. Il Contraente si obbliga al rispetto ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati, il Contraente, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Accordo Quadro, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Accordo Quadro sia necessario il rilascio al personale impiegato dal Contraente di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di InfoCamere, il rilascio avverrà solamente previa autorizzazione scritta da parte di InfoCamere e limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali. In tali casi, il Contraente si obbliga a vigilare affinché il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro utilizzi i codici identificativi e le parole chiave unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento dei Contratti attuativi e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Accordo Quadro può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. Il Contraente si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCamere da ogni eventuale
richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da InfoCamere circa la violazione delle suddette previsioni.
6. In tali casi, il Contraente si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di InfoCamere, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da essa e/o dal proprio personale (dipendente e non).
7. Il Contraente si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
Art. 21 Comunicazioni relative al Accordo Quadro
1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi sarà effettuata, da ciascuna delle Parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) ai rispettivi Responsabili dell’Accordo Quadro appositamente nominati.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione medesima.
3. Le Parti nominano quale Responsabile dell’ Accordo Quadro: per il Contraente: Sig. ;
PEC:
per InfoCamere: Sig. , PEC:
4. Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile dell’ Accordo Quadro dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte, comunicandogli altresì il nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
5. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Accordo Quadro, una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole, entro 10 giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 22 Risoluzione
1. Il Contraente dichiara di essere edotto che le disposizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro), 4 (Esecuzione della fornitura), 5 (Servizi di consegna, installazione collaudo e training on the job), 6 (Servizio di manutenzione), 7 (Apparecchiature fuori produzione), 8 (Evoluzione tecnologica delle apparecchiature),
11 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 13 (Garanzie), 16 (Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria), 17 (Variazioni in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxx di cessione dell’Accordo Quadro. Subappalto. Personale incaricato, responsabilità e manleva), 19 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), 20 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy), le premesse, i requisiti previsti nella documentazione di gara, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio stabiliti nel "Capitolato Tecnico", assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e pertanto il mancato rispetto delle obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. Pertanto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, qualora il Contraente si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di risolvere il presente Accordo
quadro ed i singoli Contratti attuativi ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
3. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro anche in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 23 e 25 ed, altresì, in caso di violazione da parte del Contraente di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Accordo Quadro ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo quadro per inadempimento del Contraente, InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento del Servizio ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 23 Normativa in tema di contratti pubblici
1. Il Contraente prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l’assenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo.
2. Il Contraente assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad InfoCamere ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accodo Quadro. Resta inteso che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, l’Accordo Quadro e i relativi Contratti attuativi in corso di esecuzione si risolveranno di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
3. Il Contraente prende atto che InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 24 Documentazione antimafia
1. Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare ad InfoCamere le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine ad InfoCamere nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
2. Nel caso in cui le informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo Quadro s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata A.R. ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata e salva la facoltà di InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 25 Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità
1. Il Contraente prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Contraente dichiara espressamente di aver preso visione di detto Codice Etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.
3. Il Contraente prende altresì atto che il Patto di Integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta da InfoCamere – altresì reperibile sul sito InfoCamere xxx.xxxxxxxxxx.xx – costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti sia dalle disposizioni del Codice Etico che del Patto di Integrità, InfoCamere fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto ai sensi del precedente art. 22 l’Accordo Quadro e gli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione, fero restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad InfoCamere.
Art. 26 Spese
1. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad
eccezione di quelle che fanno carico ad InfoCamere per legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 11, terzo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore sarà tenuto a rimborsare ad InfoCamere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.
3. Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario InfoCamere, da appoggiare a: ....................... CODICE IBAN: ..............., con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara GE1603 – Server Blade e correlati servizi”.
Art. 27 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 28 Clausola finale
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Il Contraente InfoCamere