Contratto di Assicurazione Incendio
Genertel S.p.A.
Contratto di Assicurazione Incendio
V6C
Il presente fascicolo informativo, contenente:
Nota Informativa e Glossario • Condizioni di Assicurazione • Modulo di proposta
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
1
Copertina Edizione 03/2012
NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione Incendio
Assicurazione Casa – Polizza Collettiva n. 01247131 – V6C – Ed. 03/2012
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
• Genertel S.p.A. è una società uni personale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’Ammontare del patrimonio netto dell’Impresa evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 99.817.368, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 47.040.100.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,53 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Non è previsto il rinnovo in quanto trattasi di contratto pluriennale.
Avvertenza: è assente la possibilità di disdetta del contratto di Assicurazione, in quanto legato al Mutuo.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’Assicurazione dei rischi dell’Abitazione.
Il contratto, a fronte del versamento dei premi stabiliti, prevede un Indennizzo all’Abitazione indicata nella Dichiarazione di Adesione per i rischi indicati all’art. 1.1 Danni all’Abitazione, delle Condizioni di Assicurazione. In caso di danno l’importo massimo liquidabile corrisponde inizialmente al capitale erogato del Mutuo e successivamente è pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente il Sinistro.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni, come definito negli artt. 1.1 Danni all’Abitazione, 1.2 Abitazioni assicurabili, 1.3 Danni non coperti dall’Assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: nel contratto non sono previste franchigie e scoperti; il massimale concedibile è al massimo
€1.000.000.
ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE
Massimale assicurato €100.000
Debito residuo al momento del Sinistro €80.000 Ammontare del danno €90.000
Danno risarcibile €80.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato €10.000
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’art. 2.7. delle Condizioni di Assicurazione
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Avvertenza: l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio ai sensi di quanto previsto dalla Condizioni di Assicurazione (art 2.8) nonché dell’art 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che l’Abitazione muti destinazione d’uso (ad es. da Abitazione civile ad esercizio commerciale).
6. Premi
Per ciascuna Abitazione assicurata il Premio finito, comprensivo di imposte, può venire corrisposto dall’Assicurato a CheBanca! in unica soluzione (Premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del Mutuo oppure di mese in mese (Premio annuo frazionato) con l'incasso della rata del Mutuo.
Il Premio dovuto è determinato, a seconda della modalità di pagamento, indicata nella Dichiarazione di Adesione, nel seguente modo:
• Premio unico anticipato
importo finanziato (che corrisponde alla somma assicurata iniziale) moltiplicato per il numero di anni corrispondenti alla durata del Mutuo e per il relativo tasso annuo lordo dello 0,15 per mille.
• Premio mensile
importo finanziato (che corrisponde alla somma assicurata iniziale) moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,20 per mille, diviso 12.
L’intermediario percepisce in media le seguenti commissioni in relazione al Premio:
• Premio unico anticipato
31% sul Premio al netto delle imposte, in valore assoluto corrisponde in media a €114 al netto delle imposte.
• Premio mensile
49%* sul Premio al netto delle imposte, in valore assoluto corrisponde in media a €241 al netto delle imposte.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo l’Assicurato (mutuatario) può richiedere la restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il Xxxxxxx è cessato. In alternativa, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere che l’Assicurazione resti in vigore fino a scadenza indicando il nuovo beneficiario.
Si rinvia all’Art. 2.3 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: non sono previsti sconti di Premio.
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia (salvo in caso di dolo) al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
* comprensive dei costi di frazionamento e di finanziamento della polizza assicurativa.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede, per il Contraente, l’Assicurato e per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art.1.14, 1.15, 1.16 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: per tutte le garanzie la denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta per iscritto, e ai sensi dell’art. 1913 del codice civile (a deroga del citato articolo, il termine è di cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile via fax allo 041.33.62.086 oppure via e- mail a xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta.
L’Assicurato potrà utilizzare il sito xxx.xxxxxxxx.xx nell’area riservata ai clienti per informazioni e modalità di denuncia.
L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero telefonico dedicato 000.00.00.000 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00).
Si rinvia a:
Art. 1.9 “Obblighi in caso di Sinistro” Art. 1.10 “Modalità di denuncia”
Art 1.11 “Valutazione del danno” Art 1.12 “Mandato dei Periti”
13. Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14. Arbitrato
Il contratto prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Si rinvia all’art. 1.11 per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Abitazione
L’intera costruzione edile, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; affreschi e sculture non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato da CheBanca! a favore dell’Assicurato, comprese pertinenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere.
Assicurato
Il soggetto il cui Interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il soggetto che ha stipulato con CheBanca! un contratto di Mutuo.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Capitale Residuo
Il credito residuo in linea capitale a favore di CheBanca!, relativamente al Mutuo, cosi come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
CheBanca!
La Contraente della Polizza Collettiva denominata: CheBanca! S.p.A., con sede Xxxxx Xxxxx, 00 Palazzo 4 – 00000 Xxxxxx e sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), capitale sociale Euro 210.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 10359360152, iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi; l’istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell’Assicurato.
Dichiarazione di Adesione
Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Impresa
Genertel S.p.A.
Indennizzo
La somma dovuta da Genertel in caso di Sinistro.
Mutuo
Il contratto stipulato tra CheBanca! e l’Assicurato, avente per oggetto la concessione all’Assicurato, da parte di CheBanca!, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.
Parti
Genertel e l’Assicurato.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta a Genertel in relazione all’Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
* * *
Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
COPERTURA ASSICURATIVA ABBINATA AL MUTUO CHE BANCA!
ASSICURAZIONE CASA
POLIZZA COLLETTIVA N. 01247131 – V6C – ED. 03/2012
INDICE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2 SEZIONE 1 – DANNI RIMBORSABILI 2
Cosa è assicurato e per quali eventi 2 Cosa non è assicurato 3
Quale sarà il rimborso in caso in caso di Sinistro 4 Cosa fare in caso di Sinistro 5 SEZIONE 2 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 7 SEZIONE 3 – DEFINIZIONI 12
1
Un’indicazione: nelle Condizioni di Assicurazione, le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato a pagina 12.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 - DANNI RIMBORSABILI COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI
Genertel si obbliga ad indennizzare i danni materiali all’Abitazione indicata nella Dichiarazione di Adesione
sottoscritta dall’Assicurato, direttamente causati dai seguenti eventi:
Art. 1.1 - Xxxxx all’Abitazione
1) Incendio, compresi i guasti arrecati per ordine delle Autorità o arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedirlo o arrestarlo;
2) Esplosione, Implosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
3) fulmine;
4) caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, satelliti e meteoriti;
5) Onda Sonica determinata da aeromobili;
6) urto di veicoli stradali, non di proprietà dell’Assicurato o al suo servizio, in transito sulla pubblica via;
7) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’Abitazione, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione o Scoppio che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
8) eventi atmosferici: azione diretta e immediata di grandine, vento e cose da esso trascinate, purché tali eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Sono compresi i danni da bagnatura verificatosi all’interno dell’Abitazione purché causati direttamente da grandine e vento attraverso brecce, rotture o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;
9) atti vandalici ed eventi sociopolitici causati da persone che prendono parte a scioperi, sommosse, tumulti popolari, o che compiano individualmente o in associazione atti di terrorismo o sabotaggio, esclusi i danni da imbrattamento di tutte le parti esterne dell’Abitazione così come indicato nell’Art. 1.3 punto o);
10) sovraccarico di neve sul Tetto che provochi il crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti dell’Abitazione assicurata con un limite massimo di indennizzo di Euro 10.000,00.
Genertel rimborserà inoltre:
11) le spese necessarie per demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica, o a quella imposta dall’Autorità, dei residui del Sinistro indennizzabile, fino al 10% della somma assicurata, al momento del Sinistro, per l’Abitazione e comunque con un massimo di Euro 10.000,00.
Art. 1.2 - Abitazioni assicurabili
Sono assicurabili esclusivamente le abitazioni:
1) ubicate in Italia e nello Stato del Vaticano;
2) adibite ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
3) in buone condizioni di statica e manutenzione, con strutture portanti verticali, pareti esterne e Tetto in Materiale Incombustibile. L’armatura del Tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti possono essere combustibili. È ammessa l’esistenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel Tetto per non oltre 20% delle relative superfici. Le predette condizioni devono valere anche per il maggior immobile di cui l’Abitazione forma eventualmente parte;
2
4) site in immobili adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni e/o uffici.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 1.3 - Danni non coperti dall’Assicurazione
Sono esclusi i danni all’Abitazione assicurata:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) causati da mancata o insufficiente manutenzione;
c) da sovraccarico di neve verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero le norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo. Restano sempre esclusi i danni che si verificassero all’interno dell’Abitazione conseguenti al crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti dell’Abitazione;
d) da guasti e/o rotture e danneggiamenti in genere causati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
e) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale dl particelle atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
f) da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
g) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, penetrazione di acqua marina, mareggiate, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
h) da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
j) da formazione di xxxxxxxx, accumulo esterno di acqua, insufficiente deflusso di acqua piovana;
k) causati con dolo dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi ovvero dai legali rappresentanti, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
l) da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
m) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
n) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un’Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
o) da imbrattamento di tutte le parti esterne dell’Abitazione come pareti, Tetto, cancelli, recinzioni, portali, pavimentazione esterna e serramenti esterni;
p) subiti da beni, prodotti o alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
q) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
r) verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:
1) recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, pannelli solari e relativi impianti, insegne o antenne, coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze e consimili installazioni esterne;
2) cose all’aperto, a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
3) abitazioni o tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, capanni o enti all’aperto in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
4) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
5) lastre in fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Sono inoltre esclusi dalla presente Polizza di Assicurazione i danni:
s) da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
t) da responsabilità civile nei confronti di xxxxx;
3
u) causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni;
v) da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico delle acque;
w) da fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione.
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 1.4 –Valore dell’Abitazione assicurata
Per determinare il valore dell’Abitazione assicurata al momento del Sinistro, si stima il relativo “Valore a Nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutta l’Abitazione assicurata secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell’area.
Art. 1.5 – Limite di Indennizzo
Genertel è tenuta al pagamento dell’Indennizzo nei limiti della somma assicurata pari al debito residuo del Mutuo al momento del Sinistro, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C.
Art. 1.6 –Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per riparare le parti soltanto danneggiate e per ricostruire a nuovo le parti distrutte sempre secondo il preesistente tipo e genere, deducendo il valore dei recuperi, parti non danneggiate dal sinistro, ed escludendo il valore dell’area.
Il diritto al pagamento dell’Indennizzo a “Valore a Nuovo” è vincolato all’effettiva riparazione o ricostruzione dell’Abitazione assicurata. Se ciò non avviene Genertel limita l’Indennizzo al valore di ricostruzione al momento del Sinistro ridotto in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante. La riparazione o ricostruzione deve avvenire al più tardi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Sinistro, salvo che si dimostri la forza maggiore.
Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno indennizzate fino alla concorrenza del massimale indicato all’Art.
1.1 punto 11).
Art. 1.7 – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
L’Assicurato, ha il diritto di ottenere da Genertel, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto fino al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle ispezioni peritali e ad altre risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che sia prevedibile un Indennizzo complessivo pari ad un importo di almeno Euro 20.000,00.
L’obbligazione di Genertel verrà in essere trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano passati almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo in ogni caso di successiva accertata non indennizzabilità.
Art. 1.8 - Pagamento dell’Indennizzo
Genertel provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto (al netto di un eventuale anticipo di Indennizzo) entro trenta (30) giorni dal momento in cui viene verificata l’operatività della garanzia, effettuate le ispezioni peritali, ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno e raggiunto un accordo con l’Assicurato in merito alla liquidazione del danno.
4
In ogni caso il pagamento dell’indennizzo, ai sensi dell’Art. 2742 del Codice Civile, verrà eseguito da Xxxxxxxx nei confronti dell’Assicurato, solo in assenza di opposizione da parte del creditore ipotecario CheBanca!, e avrà piena efficacia liberatoria a favore di Xxxxxxxx, in relazione agli obblighi assunti da quest’ultima in base all’assicurazione nei confronti di CheBanca! e dell’Assicurato.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 1.9 – Obblighi In caso di Sinistro
L’Assicurato, in caso di Sinistro deve:
a) fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno, le relative spese sono a carico di Genertel secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C., ottemperando alle istruzioni di Genertel. Prima dell’inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore dell’Abitazione e delle spese sostenute per limitare il danno;
b) darne avviso a Genertel entro 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 C.C., indicando le circostanze dell’evento, le cause presunte del Sinistro, l’entità approssimativa del danno;
c) inviare nei 5 (cinque) giorni successivi all’avviso del Sinistro una descrizione dettagliata del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante;
d) in caso di Sinistro causato da Incendio, Esplosione, Scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale deve essere fatta denuncia immediata all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Genertel;
e) conservare le tracce e i residui del Sinistro, mantenere lo stato delle cose al momento del Sinistro fino all’ispezione da parte di un incaricato di Genertel senza per questo avere diritto ad indennità alcuna;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate al momento del Sinistro, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento degli obblighi elencati ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
Genertel non è obbligata ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l’ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o ai mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro.
Avvenuto il Sinistro l’Assicurazione resta sospesa per l’Abitazione danneggiata fino alla ricostruzione definitiva.
Tuttavia l’Assicurazione rimane comunque valida per tutti i rischi coperti dall’Assicurazione stessa ad esclusione di quelli interessati dal Sinistro.
Genertel si avvarrà, per la quantificazione dell’entità del danno, della propria rete di periti fiduciari.
Art. 1.10 – Modalità di denuncia
La denuncia dovrà pervenire tramite e-mail (xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx) o fax (000.0000000), oppure posta (Genertel S.p.A.– Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx).
L’Assicurato potrà utilizzare il sito xxx.xxxxxxxx.xx nell’area riservata ai clienti per informazioni e modalità di denuncia.
L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero telefonico dedicato 000.00.00.000 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00).
Art. 1.11 - Valutazione del danno
La valutazione dell’ammontare del danno è concordata direttamente da Xxxxxxxx, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da questa designata.
5
In caso di controversia, Genertel o l’Assicurato, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti uno per parte con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se
una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Resta sin d’ora inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà il luogo dove è avvenuto il Sinistro. Art. 1.12 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 1.9;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al precedente Art. 1.4;
d) procedere alla stima del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 1.11, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del Sinistro. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 1.13 - Titolarità dei diritti derivanti dall’Assicurazione
Le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione possono essere esercitate solo dall’Assicurato e da
Genertel.
Art. 1.14 – Recesso in caso di Sinistro
Le Parti possono recedere dall’Assicurazione relativa alla singola Abitazione colpita dal Sinistro entro il sessantesimo (60°) giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’Indennizzo conseguenti all’avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno trenta (30) giorni. In caso di recesso Genertel restituirà la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Art. 1.15 – Facoltà di recesso dalla garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio)
Le Parti hanno facoltà di recedere dalla garanzia indicata nel presente articolo prestata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal xxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Genertel mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di Premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La quota di Premio al netto delle tasse per questa garanzia è pari al 3,8%.
Art. 1.16 – Facoltà di recesso dalla garanzia Eventi Atmosferici (grandine, vento e cose da esso trascinate)
6
Le Parti hanno facoltà di recedere dalla garanzia indicata nel presente articolo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal xxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Genertel mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di Premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La quota di Premio al netto delle tasse per questa garanzia è pari al 7,6%.
Art. 1.17 – Esagerazione dolosa del danno
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 – Determinazione e Pagamento del Premio
Per ciascuna Abitazione assicurata il Premio finito, comprensivo di imposte, può venire corrisposto dall’Assicurato a CheBanca! in unica soluzione (Premio unico anticipato) all'atto dell'erogazione del Mutuo oppure di mese in mese (Premio annuo frazionato) con l'incasso della rata del Mutuo.
Tale Premio è determinato, a seconda della modalità di pagamento, indicata nella Dichiarazione di Adesione, nel seguente modo:
Premio unico anticipato: importo finanziato (che corrisponde alla somma assicurata iniziale) moltiplicato il numero di anni corrispondenti alla durata del Mutuo e per il tasso annuo lordo dello 0,15 per mille.
Premio mensile: importo finanziato (che corrisponde alla somma assicurata iniziale) moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,20 per mille, diviso 12.
L’Assicurato verserà a CheBanca! il Premio nella modalità indicata nella Dichiarazione di Adesione. CheBanca! trasmetterà a Genertel il Premio unico anticipato per tutta la durata dell’Assicurazione alla stipula del Mutuo indipendentemente dalla modalità di incasso del Premio concordata con l’Assicurato.
Art. 2.2 – Decorrenza e durata dell’Assicurazione
Per ciascuna Abitazione l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo, a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto e consegnato a CheBanca! la Dichiarazione di Adesione, e cessa alla scadenza dell’ultima rata del Mutuo a condizione che la durata dello stesso sia di xxxxxxx xxxxxxxx (40) anni e trenta (30) giorni. Nel caso di Premio mensile, il primo pagamento dovrà essere effettuato dall’Assicurato a CheBanca!, in concomitanza con la prima rata di ammortamento del Mutuo mentre nel caso di Premio unico anticipato avverrà alla data di stipula del Mutuo.
Qualora la durata o la durata residua del Mutuo siano superiori a quaranta (40) anni e trenta (30) giorni, l’Assicurazione avrà durata pari ai quaranta (40) anni e trenta (30) giorni, fatto salvo quanto disciplinato dagli Art. 1.14 - “Recesso in caso di Sinistro”, Art. 1.15 - “Facoltà di recesso dalla garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici” e Art. 1.16 - “Facoltà di recesso dalla garanzia Eventi Atmosferici”.
Art. 2.3 – Xxxxxxxxxx, trasferimento ed accollo del Mutuo
a) pagamento unico anticipato
In caso di estinzione totale anticipata del Mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto bancario, l’Assicurato ha facoltà di richiedere il rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.
Di seguito la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile:
R =(P/1,2225-C)*((N-K)/N)2+C*(N-K)/N
7
dove:
R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 22,25%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N = durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi;
K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi;
ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.
C = caricamento.
In alternativa, l’Assicurato ha la facoltà di richiedere che l’Assicurazione resti in vigore fino a scadenza indicando eventualmente il nuovo Beneficiario.
In caso di estinzione parziale del Mutuo, si procederà alla restituzione della parte pro quota del Premio, L’Assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni.
Di seguito, ferme le definizioni sopra riportate, la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile:
R =(P/1,2225-C)*(V/E)*((N-K)/N)2+C*(V/E)*(N-K)/N
dove:
V = capitale versato per l’estinzione parziale; E = capitale residuo.
b) pagamento mensile del Premio
In caso di estinzione totale anticipata del Mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto bancario, l’Assicurazione cessa e cessa l'obbligo di pagamento del Premio. In caso di estinzione parziale del Mutuo, il nuovo Premio sarà ridotto applicando le stesse modalità di tariffazione (tasso finito relativo alla durata iniziale e non residua del Mutuo) alla data di stipula dell’Assicurazione ma applicate sul nuovo debito, ovvero capitale residuo ridotto quindi dell'ammontare versato per l'estinzione parziale.
In caso di accollo del mutuo, CheBanca! è tenuta a comunicare i dati del nuovo Assicurato, l’Assicurazione rimane in essere, a nome del nuovo Assicurato, fino alla scadenza originaria e Genertel non è tenuta a rimborsare il Premio.
La durata massima dell’Assicurazione per ciascuna Abitazione viene stabilita pari a quaranta (40) anni e trenta (30) giorni. Non potranno quindi essere assicurate Abitazioni relative a Mutui di durata superiore a tale limite.
Art. 2.4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 2.5 - Limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascuna Abitazione è variabile nel tempo e deve corrispondere inizialmente all’importo erogato del Mutuo di cui l’Abitazione medesima costituisce garanzia ipotecaria; successivamente le somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo.
La massima somma assicurabile per ciascuna Abitazione viene stabilita pari a 1.000.000,00 Euro e in nessun caso Genertel sarà quindi tenuta a pagare, per ciascuna Abitazione, importo maggiore di tale somma.
Art. 2.6 - Primo rischio assoluto
L’Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C.
8
Art. 2.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni, inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione dei Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all‘Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., a meno che non siano state commesse in buona fede dall’Assicurato stesso.
Art. 2.8 - Aggravamento del Rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Genertel di ogni aggravamento del Rischio oggetto dell’Assicurazione tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, Genertel non avrebbe acconsentito all’Assicurazione o lo avrebbe fatto a diverse condizioni di Premio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati da Genertel possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 1898 C.C.
Art. 2.9 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dal comunicare a Genertel l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stessa Abitazione e per lo stesso Xxxxxxx.
L’esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dall’Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso, ai sensi dell’Art. 1913 C.C., a tutti gli assicuratori e indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 C.C.
Art. 2.10 - Rinuncia alla rivalsa
Genertel rinuncia (salvo in caso di dolo) al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 2.11 - Colpa grave dall’Assicurato
Genertel indennizza i danni materiali alle cose assicurate, direttamente causati da un evento indennizzabile in base all’Assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave dell’Assicurato ovvero delle persone delle quali l’Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge.
Art. 2.12 - Ispezione delle cose assicurate
Genertel ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 2.13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 2.14 - Rinvio alle norme di legge e foro competente
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
Art. 2.15 - Legislazione applicabile
La legislazione applicabile alla presente Polizza Collettiva è quella italiana.
9
Art. 2.16 - Prova
È a carico di chi domanda l’indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto in base all’Assicurazione.
Art. 2.17 - Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell’Art. 2952 C.C., i diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 2.18 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza Collettiva, dovranno essere formulate per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte di Genertel all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art. 2.19 - Informazioni relative alla Genertel
L’impresa assicuratrice è Genertel S.p.A, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2.20 – Reclami
Reclami sull’Assicurazione o inerenti ai sinistri vanno prima inoltrati per iscritto a Genertel (Genertel S.p.A.- Servizio Quality, all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure per posta in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro quarantacinque (45) giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Genertel. Per le controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Art. 2.21 – Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell’Art. 13 del d. lsg. 196/2003
Genertel tratterà i Suoi dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornirLe i servizi assicurativi da Lei richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse.
Inoltre, solo con il Suo consenso, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti di Genertel o del Gruppo Generali.
Senza i Suoi dati, indicati come obbligatori, non potremo fornirLe i servizi richiesti.
I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*.
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è Genertel che si avvale di Responsabili, tra i quali il servizio Quality, Responsabile designato al riscontro all’interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al seguente indirizzo: Servizio Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (fax: 199.11.77.99; email: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx).
10
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx. riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy di Xxxxxxxx, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
11
* Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di Assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all’interno dell’Unione Europea e all’estero. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.
SEZIONE 3 – DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Abitazione
L’intera costruzione edile, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; affreschi e sculture non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato da CheBanca! a favore dell’Assicurato, comprese pertinenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere.
Assicurato
Il soggetto il cui Interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il soggetto che ha stipulato con CheBanca! un contratto di Mutuo.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Capitale Residuo
Il credito residuo in linea capitale a favore di CheBanca!, relativamente al Mutuo, cosi come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
CheBanca!
La Contraente della Polizza Collettiva denominata: CheBanca! S.p.A., con sede Xxxxx Xxxxx, 00 Palazzo 4 – 00000 Xxxxxx e sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), capitale sociale Euro 210.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 10359360152, iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi; l’istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell’Assicurato.
Dichiarazione di Adesione
Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Genertel
La Società di Assicurazione denominata: Genertel S.p.A. - tel. 000 0000000 - fax 000 0000000 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Implosione
Cedimento di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
12
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta da Genertel in caso di Sinistro.
Materiale Incombustibile
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Mutuo
Il contratto stipulato tra CheBanca! e l’Assicurato, avente per oggetto la concessione all’Assicurato, da parte di CheBanca!, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.
Onda Sonica
Fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica provocate da aeromobili in moto a velocità sonica o supersonica e che possono provocare vibrazioni dannose.
Parti
Genertel e l’Assicurato.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta a Genertel in relazione all’Assicurazione.
Rimborso
Indennizzo.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere l’Abitazione dagli agenti atmosferici.
Valore a Nuovo
13
La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutta l’Abitazione assicurata secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell’area.
14
RIFERIMENTI UTILI
PER DENUNCIARE UN SINISTRO
email fax posta
tramite i canali di CheBanca!
xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 041 - 33.62.086
Genertel S.p.A.- Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
email xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
PER EFFETTUARE UN RECLAMO
Rivolgersi per iscritto
- a Genertel - Servizio Quality
email fax
- e/o all’ISVAP
199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria)
ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
COPIA PER IL CLIENTE
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ASSICURAZIONE CASA
(MODULO DI PROPOSTA)
COPERTURA ASSICURATIVA GENERTEL ABBINATA AL MUTUO CHEBANCA!
(polizza collettiva n. 01247131 – V6C)
Dichiarazione di adesione n.: Abbinata al mutuo n.:
DATI DELL’ASSICURATO
Nome: Nato/a a: Indirizzo: | Prov.: | Cognome: il: | n.: | CF: | Sesso: | ||
Comune: Tel.: | E-mail: | CAP: | Prov.: | ||||
DATI ABITAZIONE
Tipo abitazione: (indicare villetta, edificio max. 4 appartamenti, condominio) Indirizzo: via | n.: | Mq.: |
Comune: | C.A.P.: | Prov.: |
GARANZIE, PREMIO E DURATA
GARANZIA | SOMMA ASSICURATA INIZIALE | DURATA DELLA COPERTURA |
Danni alla Casa indicati nelle Condizioni di Assicurazione. | Euro | Anni |
Limite rimborso: il rimborso massimo è pari al debito residuo del mutuo. |
PREMIO MENSILE (imposte comprese) Euro | addebitato con la rata del mutuo | |
Di cui commissioni percepite dall’intermediario | Euro | XX% del premio imponibile mensile al netto delle imposte |
ATTENZIONE: il contratto è stipulato sulla base delle informazioni sopra riportate che l’Assicurato/Aderente ha fornito all’Impresa; la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all’Impresa di ridurre le prestazioni come disciplinato dalla legge.
La variazione di tali informazioni deve essere comunicata all’Impresa.
CHEBANCA! ha stipulato con GENERTEL, per conto dei propri Clienti sottoscrittori di un mutuo, la polizza collettiva di assicurazione n. 01247131 (di seguito “Assicurazione Casa”).
La copertura assicurativa prevede un indennizzo pari all’importo del capitale residuo del mutuo al momento del Sinistro e decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo con durata coincidente a quella del mutuo stesso, comunque non superiore a 40 anni e 30 giorni.
Ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile, l'indennizzo sarà liquidato all'Assicurato solo in assenza di opposizione da parte del Contraente/creditore ipotecario.
preso atto di quanto sopra:
▪ dichiaro di aderire all‘Assicurazione Casa ed autorizzo CHEBANCA! a trasmettere a GENERTEL i dati contenuti nel contratto di mutuo, necessari per l’esecuzione dell’Assicurazione Casa;
▪ dichiaro di aver scelto per l’invio da parte della Compagnia della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente
□ il supporto cartaceo □ l’e-mail
▪ dichiaro di essere consapevole del diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza scelta;
▪ dichiaro che, contattato telefonicamente dall’addetto di call center, previo mio consenso, mi sono state fornite tutte le informazioni previste dall’articolo 12, 1° comma, lett. b), del Regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010 (codice identificativo dell’addetto, descrizione delle principali caratteristiche del contratto, premio totale del contratto di assicurazione, eventuale esistenza del diritto di recesso e di altre imposte);
▪ dichiaro di conferire mandato irrevocabile a CHEBANCA! ad incassare ogni indennizzo dovuto da GENERTEL in base alle Condizioni di Assicurazione Casa, restando inteso che il pagamento dell’indennizzo a CHEBANCA! avrà piena efficacia liberatoria a favore di GENERTEL;
▪ mi impegno a pagare il premio assicurativo a GENERTEL, per il tramite di CHEBANCA!, nella misura e con le modalità indicate in questa Dichiarazione di Adesione.
Luogo e data Firma
Dichiaro di aver ricevuto il Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa e del Glossario che accetto, consegnatemi unitamente ad una copia di questa Dichiarazione di Adesione.
Luogo e data Firma
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/2003
Genertel tratterà i Suoi dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornirLe i servizi assicurativi da Lei richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse.
Inoltre, solo con il Suo consenso, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Società o del Gruppo Generali.
Senza i Suoi dati, indicati come obbligatori, non potremo fornirLe i servizi richiesti.
I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*.
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è Genertel che si avvale di Responsabili, tra i quali il servizio Quality, Responsabile designato al riscontro all’interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al seguente indirizzo: Servizio Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (fax: 000 00 00 00; email: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx).
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx. riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili.
* Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all’interno dell’Unione Europea e all’estero. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Consenso contrattuale
Vista la sopraccitata Informativa, procedendo, Lei autorizza Genertel al trattamento dei Suoi dati per fornirLe i servizi assicurativi richiesti, anche a mezzo fax, posta elettronica, sms ed mms, nonché alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati ed il trattamento da parte di questi ultimi, per fornirLe i servizi assicurativi da Lei richiesti e le comunicazioni/informazioni a quest'ultimi connesse.
Luogo e data Firma
Consenso per finalità commerciali
Letta la sopraccitata Informativa,
Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche a mezzo fax, email, sms e mms per ricerche di mercato, l’invio di newsletter e per ricevere informazioni su prodotti e servizi offerti da Genertel, Genertel Servizi Assicurativi e Genertellife.
Luogo e data Firma
Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche a mezzo fax, email, sms e mms per attività commerciali di natura promozionale su prodotti e servizi offerti da Genertel, Genertel Servizi Assicurativi e Genertellife.
Luogo e data Firma
Autorizzo la comunicazione dei dati personali a Società del Gruppo Generali e il conseguente trattamento per la promozione e l'offerta di loro prodotti e servizi, anche a mezzo fax, email, sms e mms.
Luogo e data Firma