SCRITTURA PRIVATA TRA
Rep. n. 25066/16
COMUNE DI VITERBO
Accordo di collaborazione per la progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione del biglietto integrato e prestazione di servizi aggiuntivi per le strutture museali cittadine.
SCRITTURA PRIVATA TRA
1) Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Viterbo il 7 settembre 1961, firma digitale n.
1205100000877172, rilasciata da Inforcert S.p.a., valida sino al 19 giugno 2022 e non revocata, Dirigente del Settore Cultura e Turismo, Museo Civico, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Pubblica Istruzione del Comune di Viterbo (C.F. 80008850564), autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. 22 del 12/08/2019;
E
2) Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. s.n.c. con sede legale in Terni – Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 00/X – C.A.P.: 05100 – P.Iva 01318460555 – iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Umbria in data 30 dicembre 2004, come risulta dal Documento di Verifica di autocertificazione
n. P V4810500 del 4 maggio 2021, rappresentata da:
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Terni, il 12 ottobre 1980, – C.F.: LPRFNC80R12L117M – firma digitale n.7420102200044726, rilasciata da ArubaPec S.p.A., valida sino al 3 novembre 2023 e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra citata, che interviene e stipula il presente atto in qualità di Socio Amministratore;
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Avezzano (AQ), il 29 giugno 1979 - C.F.: SRNGPL79H29A515G – firma digitale n. 19689104, rilasciata da ArubaPec S.p.A., valida sino all'11 marzo 2022 e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra citata, che interviene e stipula il presente atto in qualità di Socio Amministratore;
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Catania il 9 ottobre 1979 – C.F.: BLNBRN79R09C351S – firma digitale n. 21537208, rilasciata da ArubaPec S.p.A., valida sino all'8 luglio 2023 e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra citata, che interviene e stipula il presente atto in qualità di Socio Amministratore;
di seguito, per brevità, “Collaborante”;
PREMESSO CHE
- ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144/2010, “gli accordi di collaborazione tendono a favorire l'innovazione nell'organizzazione, la realizzazione di economie di bilancio e una migliore qualità dei servizi prestati” (art. 1- Finalità), privilegiando in particolare, ai sensi dell'art. 4 capoverso 2 del citato regolamento, “i servizi culturali ovvero settori di attività degli stessi”;
- il medesimo Regolamento all’art. 3 definisce l’accordo di collaborazione “lo strumento mediante il quale il Comune, a fronte di investimenti in beni e servizi consistenti da parte del Collaborante, riconosce a quest’ultimo oltre che il ritorno pubblicitario, la gestione dell’opera e dell’attività oggetto
dell’intervento per un periodo di tempo idoneo a garantire un adeguato, parziale ritorno economico/finanziario delle somme investite”;
- l’accordo di collaborazione deve concretizzarsi nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, dei risultati previsti dal Collaborante e quindi determina per l'Amministrazione Comunale un vantaggio economico, al fine di finanziare totalmente o parzialmente i servizi culturali in argomento;
- in particolare l'art. 7 del citato regolamento al capoverso 9 dispone che
“Qualora tuttavia un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni e prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, la Giunta Comunale, previa istruttoria degli effetti benefici, può autorizzare la stipula del contratto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7 del comma che precede, se il suo valore economico non supera l'importo di € 20.000,00 annue per forniture di beni e servizi, €
40.000 nel caso di lavori pubblici. Nel caso di importi superiori si procede mediante bando o avviso pubblico che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione. Se alla scadenza dei termini fissati nel bando o nell'avviso non sono pervenute offerte, si procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione”;
- con deliberazione n. 63 del 30 giugno 2020, il Consiglio Comunale ha istituito le tariffe per i servizi a domanda individuale correlati ai principali attrattori turistico-culturali della Città, con la previsione di musealizzare Palazzo dei Priori e il Teatro dell'Unione, istituendo tariffe giornaliere rispettivamente di € 8,00 ed € 2,00, nonché un biglietto unico integrato per il sistema museale urbano al costo massimo di € 20,00, che abiliterà all'accesso ai musei civici ed altri musei secondo il Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione sopra citato;
CONSIDERATO CHE
- ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e X. xxx ha presentato una proposta di gestione congiunta dell'offerta culturale, che prevede la gestione del biglietto integrato per i musei comunali della città (protocollo n. 55785/2020), successivamente aggiornata per effetto delle misure vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19, che prevede il coinvolgimento iniziale delle principali strutture civiche (Palazzo dei Priori, Museo Civico e Teatro dell'Unione) e del Polo Monumentale Colle del Duomo, attualmente gestito da Archeoares, e in un secondo momento la partecipazione al progetto di altre realtà museali, quali a titolo esemplificativo quelle facenti capo al Polo Museale del Lazio (Rocca Xxxxxxxx e Villa Lante) e il complesso monumentale di X. Xxxx;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 153 del 9 luglio 2020, preso atto della relazione istruttoria del Dirigente del Settore III in ordine ai potenziali effetti positivi riferiti della proposta presentata da ARCHEOARES di
Xxxxxxxxx Xxxxxx e X. xxx, acquisita la disponibilità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Regionale Musei Lazio, ad avviare forme di collaborazione con il Comune di Viterbo per la promozione dei siti e dell'intero territorio, nell'ottica di una più efficace restituzione del patrimonio alla collettività (nota MIBACT prot. 47915 dell'11/06/2020), ha disposto l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla ricerca di un soggetto con il quale stipulare un accordo di collaborazione della durata di anni due, con opzione di rinnovo per il terzo anno, riguardante la valorizzazione delle strutture cittadine di Palazzo dei Priori, Museo Civico e Teatro dell'Unione, mediante la progettazione, realizzazione e gestione del biglietto integrato e la prestazione di servizi aggiuntivi, quali accoglienza, fruizione, custodia, attività culturali e servizi di valorizzazione e promozione delle strutture museali cittadine;
- con determinazione dirigenziale n. 4069 del 2 ottobre 2020, è stato
approvato l'avviso pubblico ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, per l'acquisizione di proposte finalizzate alla stipula di un accordo di collaborazione relativo alla progettazione, realizzazione e gestione del biglietto integrato e servizi aggiuntivi a favore delle strutture museali incluse nel progetto;
- all'esito del periodo di 30 giorni di pubblicazione dell'avviso sul sito internet e all'albo pretorio (scadenza 5 novembre 2020), non sono pervenute offerte e pertanto sussistono i presupposti per la stipula dell'accordo di collaborazione con il soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 7 del citato
regolamento comunale;
- con determinazione dirigenziale n. del 1928 del 7 aprile 2021, preso atto di quanto esposto al capoverso precedente, è stato disposto di procedere alla stipula dell'accordo di collaborazione con la Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e X. xxx, approvando il relativo schema di accordo;
RITENUTO
quindi di definire la forma di collaborazione con la Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e X. xxx mediante la sottoscrizione del presente accordo, con la finalità di stabilire una strategia per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di Viterbo e il miglioramento della fruizione, gestione e promozione dei beni culturali della città, mediante lo sviluppo di una offerta culturale integrata
RICHIAMATI
- l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 115 D.Lgs. 42/2004;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare gli articoli da 3 a 6 e da 111 a 121;
CIO' PREMESSO
le parti concordano e convengono quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo di collaborazione.
Articolo 2 - Finalità e oggetto dell'accordo
Il presente accordo ha ad oggetto la gestione congiunta dell'offerta museale
cittadina mediante la creazione di un circuito museale integrato, visitabile attraverso l'acquisto di un biglietto unico integrato per i musei aderenti al circuito.
La finalità comune delle parti è migliorare la fruizione del patrimonio storico- artistico della città di Viterbo, mediante l'ideazione, realizzazione e gestione di una offerta culturale più organica e integrata, che interessi in primo luogo le strutture museali comunali, il Polo monumentale del Colle del Duomo e il Museo della Ceramica, via via con il coinvolgimento nel progetto di altri musei e siti di interesse culturale della città, a prescindere dalle forme di proprietà, fermo restando il possesso dello status di museo secondo quanto definito dall’ICOM. Le strutture museali, comunali e non, comprese nella progettazione e gestione del biglietto museale integrato della città di Viterbo, presentata dalla Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. snc, offriranno la stessa tipologia e livello di servizi, realizzando quindi un modello di valorizzazione omogenea del patrimonio culturale e delle attività culturali nella prospettiva dello sviluppo locale e dell'attrattività territoriale.
I siti ricompresi nel biglietto unico nella fase iniziale sono i seguenti:
a) Museo Civico Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx;
b) Palazzo dei Priori e cappella Palatina, più il costituendo Museo dei Portici di Palazzo dei Priori a decorrere dall'apertura al pubblico come sito museale;
c) Teatro dell’Unione;
d) Polo Monumentale del Colle del Duomo;
e) Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa;
f) Museo della Ceramica della Tuscia.
Articolo 3 - Disciplina dell'accordo
Il presente accordo di collaborazione è disciplinato dal presente atto e dalla proposta tecnico-economica allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 4 - Attività e impegni del Collaborante
La Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. snc assume con il presente accordo l'impegno avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione del biglietto integrato e la prestazione dei servizi aggiuntivi presso le strutture museali incluse nel biglietto unico, quali accoglienza, fruizione, custodia, attività culturali e servizi di valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico e tutte le attività indicate nella proposta allegata. Tali attività potranno essere estese ad eventi, iniziative e/o mostre che il Comune realizzerà e/o sosterrà nel periodo di durata del presente accordo all'interno degli spazi inclusi nel biglietto integrato, previa quantificazione dei costi da rimborsare al Collaborante.
Il Collaborante, nell'ambito del servizio di progettazione e gestione del circuito museale integrato, si impegna ad assicurare i servizi proposti e descritti nella relazione del proponente e nella nota acquisita al prot. n. 55785 del 09/07/2020 e in particolare:
• fornitura hardware presso le strutture incluse nel biglietto integrato;
• fornitura software per prenotazione e vendita di biglietti on-line, ottimizzato per i vari canali di vendita compresi dispositivi mobili e integrato con il sistema di vendita fisico e controllato in tempo reale;
• sistema di controllo statistico delle attività: multipiattaforma
accessibile on-line da qualsiasi dispositivo (PC, tablet, portatile, smartphone); statistiche relative agli incassi dei ticket, le vendite del bookshop; analisi del pubblico e valutazione del livello di soddisfazione dell'utenza;
• assistenza software da remoto h24 e hardware per il mantenimento
tecnico di tutti gli apparecchi e dei sistemi forniti, inclusa la sostituzione degli apparecchi e dei sistemi;
• Audioguide e radioguide per i siti inclusi nel biglietto integrato, inclusa
la produzione dei contenuti di alta qualità, tradotti e registrati in differenti lingue da professionisti specializzati madrelingua
• servizio di accoglienza al pubblico, biglietterie e servizio di
informazione mediante personale specializzato e altamente formato;
• realizzazione di segnaletica interna da posizionare presso le strutture museali incluse nel biglietto integrato;
• promozione della nuova offerta culturale, con il progressivo coinvolgimento di altri servizi museali pubblici e privati; a titolo esemplificativo: promozione e divulgazione del servizio, delle collezioni dei musei inclusi nel biglietto unico, miglioramento e implementazione del sito web dedicato e altri strumenti e/o sistemi tesi alla massima divulgazione del sistema museale;
• versamento al Comune a cadenza mensile entro il giorno 5 del mese
successivo a quello di riferimento delle percentuali spettanti derivanti dalla bigliettazione;
• gestione bookshop all'interno delle strutture museali coinvolte e
vendita oggettistica. I relativi incassi saranno trattenuti dal Collaborante nel caso di volumi da esso reperiti e messi in vendita; nel caso di vendita di oggettistica relativa a riproduzioni di beni di proprietà comunale, verrà riconosciuta al Comune una percentuale del 20% sugli utili generati ad essa riferiti.
Articolo 5 - Attività e impegni del Comune
Il Comune assume con il presente accordo i seguenti impegni:
− mettere a disposizione del Collaborante i locali relativi alle strutture museali di cui alla proposta di collaborazione e gli arredi necessari all'attività;
− organizzare e gestire il proprio personale dipendente, in particolare quello assegnato al servizio Museo Civico, ed adottare ogni forma di collaborazione in modo da assicurare il buon esito dei servizi di cui al presente accordo.
− pagamento delle utenze di competenza.
Articolo 6 - Durata dell'accordo
Il presente accordo di collaborazione ha la durata di anni due (2) dall’inizio del servizio comunicato a mezzo pec dal proponente e accettato dai competenti uffici, in ogni caso, per quel che concerne l'attivazione del biglietto unico, entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Il Comune di Viterbo si riserva di rinnovare l'accordo, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al Collaborante mediante posta elettronica certificata almeno
30 giorni prima della scadenza dell'accordo.
Il Comune potrà autorizzare la sospensione dell'attuazione dell'accordo nel caso in cui circostanze particolari, non dipendenti dalla volontà o dalla condotta del Collaborante o del Comune, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio. I periodi di sospensione del servizio superiori a giorni 10 comporteranno automaticamente l'estensione del periodo di durata del presente accordo anche bilanciando le eventuali sproporzioni degli incassi attesi secondo accordi specifici tra le parti (10 giorni di febbraio e 10 di agosto causano un danno differente che può essere sanato ad esempio con una proroga superiore al numero dei giorni di chiusura effettuata).
Articolo 7 - Valore dell'accordo
Ai fini della determinazione del valore complessivo della collaborazione, si tiene conto sia del periodo di durata certa dell'accordo che dell'eventuale rinnovo.
Le parti danno atto che l'investimento del Collaborante per il potenziamento dei servizi museali è pari a complessivi € 85.300,00 per il primo anno dell'accordo, come di seguito specificato e indicato nella proposta allegata:
− euro 43.700,00 Museo Palazzo dei Priori;
− euro 25.100,00 Museo Civico Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx;
− euro 5.500,00 Teatro Unione;
− euro 5.500,00 Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa;
− euro 5.500,00 Museo della Ceramica medioevale e rinascimentale della Tuscia della Fondazione Carivit.
L'investimento include i seguenti servizi, secondo una elencazione non esaustiva: fornitura hardware e software per l’emissione del biglietto unico e dei singoli biglietti e assistenza, personale per accoglienza e biglietteria, audioguide, redazione testi, traduzione, registrazione tracce.
Per gli anni successivi al primo, il valore della collaborazione è stimato in complessivi € 60.300,00 riferito alle cinque strutture museali coinvolte sopra indicate e ai seguenti servizi: fornitura software per l’emissione del biglietto unico e dei singoli biglietti e assistenza, personale per accoglienza e biglietteria, audioguide.
A fronte dell'investimento in beni e servizi da parte del Collaborante, il Comune riconosce a quest'ultimo, oltre al ritorno pubblicitario, la gestione dell'attività oggetto del presente intervento, in collaborazione con il Comune, per un periodo di tempo pari a due anni dalla sottoscrizione, con opzione di rinnovo per il terzo anno.
Con riferimento alla suddivisione degli incassi del biglietto integrato, si rimanda alla proposta della Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e
C. snc allegata al presente accordo quale parte integrante.
Per quanto concerne gli introiti della bigliettazione riferita al biglietto unico, al Museo civico, Palazzo dei Priori e al Teatro dell'Unione il Collaborante è costituito agente contabile ai sensi della vigente normativa.
E' facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, l'accordo per esigenze del Comune di Viterbo oppure su proposta del Collaborante stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.
Articolo 8 - Garanzia di esecuzione del contratto
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto dal presente accordo e nella proposta allegata, la Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. snc ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell'accordo mediante cauzione/fidejussione assicurativa (impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni) polizza n. 01473091000296 emessa in data 17 maggio 2021 dalla Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Viterbo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
Articolo 9 - Responsabilità e coperture assicurative
La Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. snc sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, opere e beni culturali in genere, arredi e attrezzature che risultassero causati per fatto suo o dei suoi dipendenti/collaboratori, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto del presente accordo. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni sopra descritti eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Collaborante.
A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il soggetto Collaborante ha stipulato e consegnato al Comune polizza assicurativa n. 111401418 emessa in data 9 aprile 2021 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. - Agenzia
di Civita Castellana (VT) come segue:
- RCT per un massimale di € 2.000.000,00 per sinistro che copra tutti i danni arrecati a terzi, compreso il Comune di Viterbo, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. L'RCT prevede:
• estensione alla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati al soggetto Collaborante;
• danni a cose di terzi da incendio;
• danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui il Collaborante si avvalga a qualsiasi titolo;
• danni arrecati a locali, strutture e beni loro consegnati nei periodi di consegna/custodia.
- RCO responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per il caso di infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi dipendenti, soci, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui il Collaborante si avvalga, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria Inail, dipendenti e non, delle quali l'aggiudicatario si avvalga, in relazione a tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale di garanzia di € 1.500.000,00 per sinistro ed € 1.500.000,00 per persona.
Qualora nel corso dell'accordo si rivelassero irregolarità, problematiche o
altri inconvenienti di qualsiasi natura che possano incidere sulla gestione del servizio, il Collaborante dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune. Il Comune di intende sollevato da ogni responsabilità al riguardo.
Il Collaborante è tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.
Articolo 10 - Dichiarazione di adempimento e di tutela della
sicurezza dei lavoratori
Il D.U.V.R.I. sarà elaborato dal Comune di Viterbo e sottoscritto per accettazione dalla Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. snc prima dell'avvio del servizio oggetto del presente accordo.
Articolo 11 - Verifiche e controllo sulle attività del
Collaborante
Il Collaborante si impegna a trasmettere al Settore III con cadenza trimestrale una relazione sull'attività svolta, corredata dal prospetto degli incassi. La relazione dovrà illustrare e documentare, tra l'altro, gli investimenti del Collaborante secondo quanto previsto all'art. 7 del presente accordo e nella proposta di collaborazione.
L’Amministrazione sottopone a periodica specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Collaborante, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Articolo 12 - Inadempienze, penali e risoluzione del contratto
Il Collaborante svolge il servizio di cui al presente accordo con diligenza, al fine di assicurarne l'efficacia e l'efficienza, nell'interesse pubblico sotteso al buon funzionamento delle strutture museali coinvolte e nel rispetto dell'immagine del Comune di Viterbo. Ove si verifichino inadempienze e in caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal Collaborante al presente accordo o alle condizioni contenute nella proposta di collaborazione, nonché alle prescrizioni normative applicabili, il Comune si riserva di applicare penali in relazione alla gravità delle inadempienze. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili al Collaborante, l'amministrazione procederà in forma scritta alla contestazione dell'inadempimento riscontrato, alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto di seguito indicato, nonché all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento.
Il Collaborante, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della
contestazione, potrà far pervenire al Comune una comunicazione scritta con cui contesta la fondatezza della comunicazione, producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo anche richiedere una riduzione della stessa adducendo motivazioni congrue ed oggettive.
Fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, il Collaborante dovrà entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Comune, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.
Il Comune, esaurita la procedura di cui ai capoversi precedenti, decide in modo definitivo applicando la penale, e in ogni caso adottando ogni
determinazione ritenuta opportuna, e comunicando la decisione al Collaborante; resta impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.
In caso di infrazioni accertate, il Comune applicherà al Collaborante una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata; per infrazioni di particolare gravità, o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio (a titolo esemplificativo, la mancata o parziale o inadeguata realizzazione di quanto offerto nella proposta allegata), il Comune potrà applicare una penalità fino ad € 8.000,00.
Per il pagamento delle penalità il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrato, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Comune risolvere il presente accordo anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.
Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi:
1) fallimento del Collaborante;
2) subaffidamento/cessione anche parziale;
3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 7 (sette) giorni, salvo che il Collaborante dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
4) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporta l'incameramento della cauzione e l'addebito al Collaborante di tutti i danni e maggiori spese conseguenti alla risoluzione.
Il Comune può inoltre risolvere il contratto in casi non imputabili al Collaborante, quali motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
Articolo 13 - Recesso dall'accordo di collaborazione
Le parti danno atto che il Comune può recedere unilateralmente in qualsiasi momento dall'accordo, salvo l'obbligo del preavviso al Collaborante di almeno sei mesi qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei servizi assegnati, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative dei servizi. In caso di recesso unilaterale da parte del Comune la società, alla fine dei sei mesi di preavviso e perciò quando dovrà interrompere il rapporto con l’ente, ritirerà la strumentazione messa a disposizione in comodato d’uso gratuito (hardware, software) e le unità di personale. Inoltre sarà rimborsata di una cifra pari alla media dell’investimento atteso e per il quale non è possibile recuperare i costi, per il numero di mensilità che non verranno effettuate. Tale cifra viene quantificata considerando i parametri di cui all'art.7 del presente accordo.
Il Collaborante può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità
ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile, adottando tutte le misure e cautele necessarie
ad evitare danni per il Comune di Viterbo. In ogni caso il Comune sarà rimborsato di una cifra da concordare sulla base della stima degli incassi attesi per il numero di mensilità che non verranno effettuate.
Articolo 14 - Risoluzione controversie relative all'esecuzione
del contratto
È esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie relative alla fase successiva alla stipula dell'accordo di collaborazione, il tribunale competente per territorio è quello di Viterbo.
Articolo 15 - Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Viterbo e conflitto di interessi
Il Collaborante si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a tutti i soggetti di cui si avvalga per l'esecuzione del servizio, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Viterbo approvato dal Comune di Viterbo, nonché il patto di integrità e il protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Viterbo.
Il Collaborante attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Viterbo, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001.
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell’art. 3, della legge n. 136 del 2010, la stazione appaltante ha facoltà, ogni eccezione fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere il contratto in caso di esecuzione di transazioni connesse al contratto stesso senza ricorso alle banche o alla Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore dichiara come di seguito riportato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché le generalità e il Codice Fiscale della persona delegata ad operare su di esso:
BANCA
CODICE IBAN: IT 04 P 03069 14512 100000007085
Persone delegate ad operare su di esso:
− Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato ad Avezzano (AQ), il 29 giugno 1979 - C.F.: SRNGPL79H29A515G-
− Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Catania il 9 ottobre 1979 – C.F.: BLNBRN79R09C351S-
− Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Terni, il 12 ottobre 1980, – C.F.: LPRFNC80R12L117M
Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei soggetti delegati ad operare su di esso verranno comunicati al Dirigente che esegue il contratto e per conoscenza al Servizio Finanziario.
In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria sul valore della transazione stessa in base all’art. 6 della suddetta legge n. 136 del 2010.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 18 - D.U.R.C.
Ai sensi dell'art. 31 del D. L. n. 69/2013, convertito con la L. n. 98/2013, è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con scadenza 24 giugno 2021, in atti del Comune.
Articolo 19 - Designazione quale Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
In esecuzione del presente contratto, il Collaborante viene nominato dal
Comune di Viterbo quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni derivanti dal medesimo.
Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Il Collaborante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Viterbo.
Il Collaborante è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Collaborante sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Articolo 20 - Spese e elezione domicilio
Tutte le spese di stipulazione e registrazione del presente atto, nessuna esclusa, sono a totale carico della Società ARCHEOARES di Gianpaolo Se rone e X. xxx la quale ha versato presso la Tesoreria Comunale – Banca In tesa – S. Paolo, la somma di €. 978,70 (euro novecentosettantotto e centesi mi settanta) per diritti di rogito ed €. 245,00 (euro duecentoquarantacinque) per spese contrattuali come risulta dalle ricevute del 13 maggio 2021, in atti del Comune.
Agli effetti del presente accordo, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Viterbo, 4 giugno 2021
Per il Comune di Viterbo Il dirigente del III Settore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Per la Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. s.n.c. I Soci Amministratori
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxx
AUTENTICA DI FIRMA COMUNE DI VITERBO
Io Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale, firma digitale intestata a Xxxxxxxx Xxxxxxx, rilasciata da Infocert S.p.A. n. 17020000600014232, vali da sino al 30 settembre 2021 e non revocata, autorizzata ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune in forza dell'art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attesto che i richiedenti sottoindicati, della cui identità personale sono certa, hanno apposto la loro firma digitale alla scrittura che precede, alla mia presenza in videoconferen za, previa loro concorde rinuncia ai testi e col mio consenso:
1) Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Viterbo il 7 settembre 1961, firma digitale n.
1205100000877172, rilasciata da Inforcert S.p.a., valida sino al 19 giugno 2022 e non revocata, Dirigente del Settore Cultura e Turismo, Museo Civico, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Pubblica Istruzione del Comune di Viterbo (C.F. 80008850564), autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. 22 del 12/08/2019;
E
2) Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. s.n.c. con sede legale in Terni, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 00/X - X. Xxx 00000000000 – iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Umbria in data 30 dicembre 2004, come risulta dal Documento di Verifica di autocertificazione n. P V4810500 del 4 maggio 2021, rappresentata da:
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Terni, il 12 ottobre 1980, – C.F.: LPRFNC80R12L117M – firma digitale n.7420102200044726, rilasciata da
ArubaPec S.p.A., valida sino al 3 novembre 2023 e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra citata, che interviene e stipula il presente atto in qualità di Socio Amministratore;
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Avezzano (AQ), il 29 giugno 1979 - C.F.: SRNGPL79H29A515G – firma digitale n. 19689104, rilasciata da ArubaPec S.p.A., valida sino all'11 marzo 2022 e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra citata, che interviene e stipula il presente atto in qualità di Socio Amministratore;
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Catania il 9 ottobre 1979 – C.F.: BLNBRN79R09C351S – firma digitale n. 21537208, rilasciata da ArubaPec S.p.A., valida sino all'8 luglio 2023 e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra citata, che interviene e stipula il presente atto in qualità di Socio Amministratore;
Io sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 89/2005.
Addì, 4 giugno 2021
IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI VITERBO
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx