Contract
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza misura e contabilità e prestazioni accessorie dei lavori di realizzazione nuova palestra
CUP: H43B19000220006 CIG. 814311249A
DISCIPLINARE DI GARA
L’intera procedura di gara di cui al presente disciplinare di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx .
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
RETE DI STAZIONI APPALTANTI
Denominazione: COMUNE DI SAN XXXX AL TAGLIAMENTO Indirizzo: XXXXXX XXX XXXXXX,00
Punti di contatto: TEL.0000 000000 – 842944
e.mail:xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento: Xxxxxxxxx Xxx Responsabile dell’Istruttoria: Xxxxxx Xxxxxxx
Pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Profilo committente: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxxx.xx.xx Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di natura professionale di importo inferiore alla soglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per un massimo di 100 (cento) punti, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12, D.lgs. 50/16 e s.m.i., attribuirà un massimo di 65 punti all’offerta tecnica, un massimo di 30 punti all’offerta economica, suddivisi nei criteri e sub criteri di valutazione come descritti nei successivi articoli.
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnica | 65 punti |
Offerta economica | 35 punti |
TOTALE | 100 punti |
Determina a contrarre n. 1315 del 23.12.2019.
PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria:
a) Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
d) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II, Capi I,II,III,IV, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n.49;
L’incarico dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
Suddivisione in lotti ex art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto.
LUOGO DI ESECUZIONE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di COMUNE DI SAN XXXX AL TAGLIAMENTO
Indirizzo VIA TRIESTE
IMPORTO DEI SERVIZI A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., pari a €
_205.640,69_ (diconsi euro _DUECENTOCINQUEMILASEICENTOQUARANTA,69_ ) - CPV 71000000-8.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016).
La descrizione delle prestazioni con i relativi importi viene definita dalla parcella allegata al presente disciplinare di gara
TEMPI DI ESECUZIONE
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei seguenti termini:
Per la Progettazione definitiva ed esecutiva in unica fase n 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione aggiudicazione dell’incarico;
Si precisa che le prestazioni di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva sono correlate alla durata dell’esecuzione dei lavori.
La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base del tempo come risultante dal ribasso offerto, che in ogni caso non dovrà essere superiore al 20%.
Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci percento) del corrispettivo professionale della parte oggetto di ritardo.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
L’intervento è finanziato con Fondi Propri del Comune e con Contributo Regionale
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione di gara comprende:
- il bando di gara;
- il disciplinare di gara con i suoi modelli e allegati;
- la documentazione tecnica presente nella sezione “Allegati” della RDO on line;
- la stima della parcella professionale - Determinazione corrispettivi servizi relativi all’architettura ed ingegneria (DM 17/06/2016);
- lo schema di disciplinare d’incarico.
Art.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella piattaforma. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
ART. 2 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, sia in invio che in ricezione, inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO online.
Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, commi 2-bis e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:
- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art. 3 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione di riferimento per la formulazione dell’offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella “Elaborati tecnici” presente nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della “Messaggistica” dell’area “RDO online”.
Il sopralluogo costituisce elemento essenziale per la formulazione dell’offerta ed è pertanto obbligatorio. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.01.2019 attraverso l’apposita area “Messaggi” della RDO online, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico.
Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno un giorno di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto munito di apposita delega del legale rappresentante con allegata copia del documento d’identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.
La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
Al sopralluogo gli incaricati dovranno consegnare copia dell’apposito Modello in Allegato 3 al presente disciplinare di gara, precompilato con i dati del soggetto interessato e corredato dalla documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Detto modello verrà sottoscritto anche dalla Stazione appaltante a conferma dell’avvenuto sopralluogo e dovrà quindi essere inserito nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online.
Art. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA
Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte” reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.
Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. E' possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi,
.js, .json, .reg
Si precisa che:
- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente disciplinare di gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” e della “Busta Tecnica” della RDO online;
- è opportuno che i documenti facsimile, relativi alle dichiarazioni che l’Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all’utilizzo di software in versioni obsolete;
- nessun dato relativo all’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa” o nell’area “Risposta Busta Tecnica”;
- nessun dato relativo all’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa”.
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”.
Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente prima di completare l’invio dell’offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa (vd art. 9) e la Busta Economica (vd art. 12), seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.
Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.
Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.
A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e- mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto irricevibile.
La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell’area “Allegati”.
A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l’elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.
Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta.
La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.
Art. 5 CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti ammessi a partecipare sono i seguenti:
a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000:
- ai sensi dell’art. 186bis, comma 6, del X.X. 000/0000, xxxxx quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
REQUISITI DI IDONEITÀ
Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:
- i professionisti singoli o associati di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- le società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:
a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;
b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società;
2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante.
d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 2 dicembre 2016, n.263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
È prevista la presenza del giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal committente.
- i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, anche in forma mista, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, dimostra il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n.263 mediante iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
I requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.
Professionisti personalmente responsabili dell’incarico
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati i nominativi dei professionisti personalmente e nominativamente responsabili dell’espletamento dell’incarico. I professionisti indicati devono essere iscritti in appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione deve possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs 81/2008.
Il professionista che espleta l’incarico antincendio deve possedere l’iscrizione all’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del X.x.xx. 139 / 2006 come professionista antincendio.
Il concorrente indica nella sezione “Professionisti personalmente responsabili dell’incarico” dell’area Risposta Amministrativa della RDO online i requisiti di idoneità dei soggetti sopraindicati.
Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D. Lgs.50/2016.
È vietata l’associazione in partecipazione.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
1. l’identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
a) l’indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della L. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;
a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. c), D.lgs. 50/16 e s.m.i.):
a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263;
a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4) qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (quattro) soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1) professionisti dipendenti;
b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), x.xx a.4.3);
d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice; dall’iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
-tutti i soci in caso di società di persone;
-tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di Consorzio;
-il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 4 (quattro) soci;
2. che i soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice:
a) non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
3. l’assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice ovvero che alla stessa procedura non presentino la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:
a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
4. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.
Art. 6 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA
a) Fatturato globale minimo per i servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla data pubblicazione della gara d’appalto per un importo almeno pari a 411.281,18 (diconsi in lettere € quattrocentoundicimiladuecentoottantuno/18)
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la richiesta del fatturato di cui sopra è motivata in ragione del valore economico dell’appalto, della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di reperire operatori economici tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso del predetto requisito economico-finanziario secondo i termini e le modalità previste dall’art. 46, comma 2, D. Lgs. 50/2016.
I consorzi stabili possono dimostrare il possesso del requisito attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario.
La comprova di tale requisito è fornita, ai sensi dell’art.86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Art. 7 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
c) Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a due volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
CATEGORIA | ID OPERE | CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE | VALORE DELLE OPERE | IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L’ELENCO DEI SERVIZI |
STRUTTURE | S-03 | I/g | 455.220,92 | 910.441,84 |
EDILIZIA | E-12 | i/c | 611.273,30 | 1.222.546,60 |
IMPIANTI | IA.02 | III/c | 46.200,00 | 92.400,00 |
IMPIANTI | IA.03 | III/c | 133.300,00 | 266.600,00 |
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario.
La suddetta autocertificazione del requisito deve essere resa espressamente riportando nell’apposito spazio del DGUE l’elenco dei servizi espletati dal concorrente,
La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del servizio
d) Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data pubblicazione della gara d’appalto, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
CATEGORIA e ID DELLE OPERE | CORRISPONDENZA L. 143/49 | VALORE DELLE OPERE | IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER I DUE SERVIZI DI PUNTA |
STRUTTURE S-03 | I/g | 455.220,92 | 364.176,74 |
EDILIZIA – E-12 | I/c | 611.273,30 | 489.018,64 |
IMPIANTI IA.02 | III/c | 46.200,00 | 36.960,00 |
IMPIANTI IA.03 | III/c | 133.300,00 | 106.640,00 |
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario.
La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del servizio.
Si precisa che:
Per la/e categoria/e Edilizia e Strutture ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (art. 8 del D.M. 17 giugno 2016);
Ai sensi delle Linee Guida n.1 non è applicabile alla categoria “Impianti” il criterio dell’art.8 del decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, poiché nell’ambito della categoria “impianti” convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria “impianti” ma contrassegnati “ID.Opere” differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all’ID.”IA.04” che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all’ID. “IA.03”. Ciò si desume
altresì dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla L.143/1949, contenuti nella tabella Z-4 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016.
Relativamente ai requisiti di cui ai punti c) e d), i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando relativo alla presente gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.
Al fine della dimostrazione dei suddetti requisiti, verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo quanto specificato dalle Linee Guida n.1 parte IV. La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del servizio
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.
e) Personale
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n 5 unità che corrisponde a 5 volte le unità di personale stimate
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 5 unità che corrisponde a 5 volte le unità di personale stimate.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario.
La comprova di tale requisito, è fornita mediante i seguenti documenti: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all’albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.
f) Gruppo di lavoro
Il personale “minimo” richiesto per l’espletamento del servizio dell’appalti è pari a n.5 unità, avendo considerato che uno stesso soggetto possa risultare responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come elencate nella seguente tabella che riporta n. 10 ruoli:
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE | |
N. | RUOLO RICHIESTO |
1. | Incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche |
1. | Progettista architettonico-edile |
1. | Progettista strutturale: responsabile della progettazione strutturale S.04 |
1. | Progettista impianti elettrici :IA.03 |
1 | Progettista impianti termo-idraulici:IA.02 |
1. | Progettista antincendio abilitato |
1. | Coordinatore della sicurezza in fase progettuale abilitato |
1. | Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione abilitato |
1. | Direttore dei lavori |
1. | Ispettore di cantiere S.04 |
I professionisti devono essere iscritti in appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto e sono personalmente responsabili dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83 comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione deve possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs 81/2008.
Il professionista che espleta l’incarico antincendio deve possedere l’iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 139/2006 come professionista antincendio.
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario.
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecniche e professionali, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, come di seguito specificato:
Con riferimento al requisito di cui al punto a) Fatturato globale minimo:
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Con riferimento al requisito di cui al punto c) Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura:
- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle secondarie, il requisito richiesto per ciascuna classe e categoria dovrà essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento in misura superiore alle mandanti;
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere tale requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Con riferimento al requisito di cui al punto d) Servizi di punta, non frazionabile:
- l’importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce alla somma dei due servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio;
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e pertanto i due servizi di punta presentati per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due soggetti diversi del raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti);
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Con riferimento al requisito di cui al punto e): il requisito del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. In caso di raggruppamento tra professionisti la regola del possesso maggioritario di detto requisito in capo alla mandataria risulta inapplicabile qualora il numero dei professionisti raggruppati coincida con il numero minimo di unità di personale individuate.
Con riferimento al requisito di cui al punto f): il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali secondo i termini e le modalità previste dall’art. 46, comma 2, D. Lgs. 50/2016.
Art. 8 INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Art. 9 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell’area “Risposta Busta Amministrativa” della RDO online)
Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.
1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Istanza di partecipazione |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Compilazione delle sezioni dedicate nell’area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa |
La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente selezionando la forma di partecipazione nella sezione “Istanza di partecipazione” e compilando successivamente le relative sezioni condizionali indicate dal sistema a seguito della forma di partecipazione selezionata.
1bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Procura generale o nomina ad una carica speciale |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento |
Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Compilazione della Sezione dedicata nell’area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa |
La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando la sezione “Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione” e relative sezioni condizionali indicate dal sistema.
La dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione relativa al diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta.
In caso di diniego all’accesso di informazioni che costituiscono segreti commerciali, la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti alla presente procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione appaltante dall’obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006.
Nel caso in cui nella dichiarazione sia stata dichiarata la presenza di segreti tecnici o commerciali, a comprova di quanto dichiarato dovrà essere inserita nell’area allegati generici della busta dell’“offerta tecnica” l’indicazione delle parti dell’offerta sottratte all’accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l’esatta motivazione.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione “prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa” |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:
1. nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l’operazione “Prepara Risposta ESPD”;
2. l’operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file “espd-response.zip” all’interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response pdf” che andrà firmato digitalmente e caricato nell’apposita sezione dell’area Risposta Busta Amministrativa.
Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo le informazioni integrative relative al subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello in allegato 1bis “Dichiarazione complementare al DGUE”;
c) dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione (parte III) che dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di Procedura penale;
d) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi illeciti professionali”; ai fini della compilazione del relativo riquadro l’operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
• Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
• Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
• Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
• Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.
Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.
Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pcties e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.
Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.
In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta.
Nella parte IV del DGUE devono essere dichiarati i requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente disciplinare di gara.
3bis. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in Allegato 1bis |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:
• nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto;
• nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate
Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
• indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota e categoria;
• nel caso in cui le condanne per i reati dell’art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico dovrà indicare gli estremi dell’autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110 comma 4 o la fattispecie di cui all’art. 110 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 7, numero 1, 2 e 3.
4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento |
Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:
- consorzi stabili: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’Impresa mandataria o all’Organo comune.
5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Garanzia provvisoria (art. 93 del D. Lgs. 50/2016) |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. [in alternativa] Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
La garanzia provvisoria pari a Euro 1.791,20 (pari al 2% dell’importo dei servizi a base di gara relativi alla direzione lavori al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione stimato in 89.560,05 ) deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione regionale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.
Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovrà essere costituita mediante accreditamento su c.c. intestato a Comune di San Xxxx al Tagliamento IBAN: _IT86 C 08356 647889 000000036671_ con la seguente causale: [indicare titolo intervento e CIG]
In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria (art.93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 pubblicato in GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16). La garanzia provvisoria dovrà:
• avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
• prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c) la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d’imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione appaltante, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stessa dovrà appoggiare il mandato di pagamento.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al ricorrere delle seguenti ipotesi (art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
c) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
e) del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
f) del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Nel caso di RTP orizzontale, per poter fruire del beneficio della riduzione della garanzia, tutti i professionisti facenti parte del raggruppamento dovranno presentare la documentazione/autocertificazione di cui sopra. In caso di partecipazione in RTP verticale, nel caso in cui solo alcuni tra i professionisti che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun soggetto raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui alla lettera f) dell’art. 46 del Codice, il concorrente potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione d’impegno di un fideiussore |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. [in alternativa] Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. |
La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese1 e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.
La Dichiarazione deve riportare l’impegno di un fideiussore bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
7. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione da produrre nel caso di avvalimento |
1 Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione “prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa” compilato dall’impresa ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II; 2) Dichiarazione modello Allegato 1bis – Dichiarazione complementare al DGUE; 3) Dichiarazione modello Allegato 2 - Modello per l’avvalimento (dichiarazione ex articolo 89 del D. Lgs. 50/2016) 4) Contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. | |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | 1), 2) e 3) Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento. |
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello in Allegato 1bis, dovranno allegare anche la documentazione di cui all’art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:
• la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 2, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 2, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
• il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l’originale o la copia autentica della documentazione scansionata.
Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Documentazione da produrre in caso di avvalimento” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del PassOE |
Il documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura, comprese le imprese ausiliarie, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento denominato “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ Passoe Operatore economico n. 13).
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento il Passoe deve essere riferito anche all’operatore economico di cui si avvale.
Si ricorda che il sistema non permette di generare il Passoe fino a quando non è avvenuta la conferma dell’Impresa ausiliaria (FAQ Passoe Operatore economico n. 12).
9. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266 |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l’avvenuto versamento |
Il versamento dell’importo pari a Euro 20,00 dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente Anac di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell’Autorità riferita all’anno in corso reperibile sul sito dell’Autorità medesima. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall’impresa capogruppo. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
10. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione di avvenuto sopralluogo secondo il modello Allegato 3 |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento |
Deve essere inserita a sistema la scansione della Dichiarazione che sarà sottoscritta anche dalla Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma dello stesso, compilata secondo quanto indicato all’articolo 3.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA
Il concorrente, prima di completare l’invio dell’offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto delle informazioni e delle dichiarazioni inserite a video e l’elenco dei documenti caricati nell’area Risposta Amministrativa, quindi firmarlo digitalmente, ai sensi dell’art. 65, comma 1 lettera a), del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.
La busta di “Risposta Amministrativa” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società, dal legale rappresentante;
- nel caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio e dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire / costituiti, da tutti gli operatori economici raggruppandi/raggruppati o consorziandi/consorziati (firmano le persone legittimate a seconda della forma giuridica dei singoli membri – vedasi punti precedenti);
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Art. 10 SUBAPPALTO
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’art. 31 comma 8 del Codice e pertanto l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Il subappalto è ammesso nei limiti del 40 % dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare nella dichiarazione complementare al DGUE elettronico in Allegato 1bis l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Art. 11 BUSTA OFFERTA TECNICA (da inserire nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online) – massimo 65 punti
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta.
La mancata presentazione dell’offerta tecnica relativa ad uno o a tutti i criteri o subcriteri non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.
L’offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l’offerta economica.
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto che verrà sottoscritto: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare di gara dovranno
intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull’offerta economica che resta fissa e invariata. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.
Nel caso in cui nella Sezione dedicata della Busta Amministrativa sia stata dichiarata la presenza di segreti commerciali, dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell’offerta sottratte all’accesso (pagine / sezioni/ parti di riferimento) indicandone per ciascuna l’esatta motivazione. Tale documentazione dovrà essere inserita nell’area allegati generici della busta dell’“offerta tecnica”.
Modalità operative
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell’offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di seguito precisati.
1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Criterio A – “Professionalità e adeguatezza” Punteggio massimo 25 punti |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il concorrente deve descrivere n.3 servizi svolti negli ultimi dieci anni ritenuti dallo stesso più significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini all’incarico oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui:
- n.1 servizio relativo ad attività di Progettazione Esecutivo o di Progettazione integrale
- n.1 servizio relativo ad attività di Direzione Lavori
- n.1 servizio relativo ad attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Il concorrente deve evidenziare quegli aspetti che consentono di valutare la propria specifica competenza nell’approccio al progetto e nello sviluppo degli aspetti edili strutturali ed impiantistici dello stesso.
Il presente criterio di valutazione si suddivide nei seguenti sub-criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:
− sub-criterio A.1 – “Servizio di progettazione ” – sub peso 10 punti
− sub-criterio A.2 – “Servizio di direzione lavori” – sub peso 10 punti;
− sub-criterio A.3 – “Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ” sub peso 5 punti.
Ciascun sub-criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all’articolo 14 del presente disciplinare di gara.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione A “Professionalità e adeguatezza”, dovrà allegare una relazione firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, così caratterizzata:
- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione A ed essere esauriente di per sé solo in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione del punteggio per il relativo sub- criterio;
- composta da un numero massimo di 9 facciate complessive (nr. 3 per ciascun sub-criterio), numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola e un numero massimo di 9 facciate in fogli formato A3 (nr. 3 per ciascun sub criterio) per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi svolti.
Di seguito il contenuto di ciascun sub elemento del criterio di valutazione A.
Sub-criterio A.1 – “Servizio di progettazione di progettazione”– sub peso 10 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo nr. 3 facciate A4 e nr. 2 facciate A3) un servizio di progettazione di livello esecutivo approvato e/o validato svolto negli ultimi 10 anni in cui sia stata svolta attività di progettazione per interventi ritenuti dall’operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta scelti fra quelli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’intervento. Nella relazione descrittiva dovranno essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione: denominazione del progetto, committente, nominativo del soggetto che ha eseguito materialmente la prestazione presente nel gruppo di lavoro, periodo di esecuzione, importo dei lavori e scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie precisando l’approvazione del progetto o la sua validazione, eventuali varianti, proposte innovative tecnologiche ed evidenziando ad esempio uno o più dei seguenti aspetti delle opere progettate:
- funzionale;
- inserimento ambientale;
- ottimizzazione del costo globale di costruzione;
- ottimizzazione del costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.
Il concorrente deve indicare il servizio di progettazione ritenuto più significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini alla prestazione oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
Sub-criterio A.2 – “Servizio di direzione lavori”– sub peso 10 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 3 facciate A4 e n. 2 facciate A3) un servizio svolto negli ultimi dieci anni in cui sia stata svolta l’attività di direzione lavori per interventi ritenuti dall’operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta scelti fra quelli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’intervento.
Nella relazione descrittiva dovranno essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione: denominazione del progetto, committente, nominativo del soggetto che ha eseguito materialmente la prestazione presente nel gruppo di lavoro, periodo di esecuzione, importo dei lavori e scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie precisazione circa l’approvazione del certificato di collaudo ed evidenziando, ad esempio, uno o più dei seguenti aspetti
- tecnologico,
- funzionale,
- inserimento ambientale,
- ottimizzazione del costo globale di costruzione,
- ottimizzazione del costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera].
Il concorrente deve indicare un servizio di direzione lavori ritenuto significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini alla prestazione oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
Sub-criterio A.3 – “Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”– sub peso 5 punti. Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 4 facciate A4 e n. 3 facciate A3) un servizio svolto negli ultimi dieci anni in cui sia stata svolta l’attività di direzione lavori per interventi ritenuti dall’operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta scelti fra quelli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’intervento.
Nella documentazione descrittiva dovranno essere riportati i seguenti elementi essenziali per la valutazione: denominazione del progetto, committente, nominativo del soggetto che ha eseguito materialmente la prestazione presente nel gruppo di lavoro, periodo di esecuzione, importo dei lavori e
scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie precisazione circa l’approvazione del certificato di collaudo ed evidenziando, ad esempio, uno o più dei seguenti aspetti
- modalità di esecuzione del servizio svolto
- numero di imprese contemporaneamente presenti in cantiere
- principali problematiche ed interferenze emerse nell’esecuzione dell’intervento e soluzioni adottate per la risoluzione delle stesse
Il concorrente deve indicare un servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ritenuto significativo della propria capacità a realizzare la prestazione in termini di complessità del coordinamento da svolgere sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini alla prestazione oggetto di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Criterio B – “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” Punteggio massimo 40 punti |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub – elementi cui sono associati i seguenti sub pesi:
- sub-criterio B.1 – “Gruppo di lavoro per la progettazione e organizzazione della prestazione progettuale” – sub peso 11 punti;
- sub-criterio B.2 – Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta.” – sub peso 8 punti
- sub-criterio B.3 - “Organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” - sub peso 11 punti;
- sub-criterio B.4 - “Xxxxxx e strumenti elettronici per la modellazione digitale” – sub peso 6 punti;
- sub-criterio B.5 - “Sistema di gestione della qualità” – sub peso 4 punti;
Ciascun sub-criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all’articolo 14 del presente disciplinare di gara.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione B “Caratteristiche tecnico- metodologiche dell’offerta” dovrà allegare una relazione, firmata digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, così caratterizzata:
- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione B ed essere esauriente per se solo in modo da consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione del punteggio per il relativo sub- criterio;
- composta da un numero massimo di nr.15 facciate complessive (nr. 3 per ciascun sub criterio numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola e un numero massimo di nr. 15 facciate in fogli formato A3 (nr. 3 per ciascun sub- criterio) per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi svolti;
La relazione con la quale il concorrente illustrerà la propria proposta dovrà essere sviluppata secondo quanto specificato per ciascuno dei sub elementi del criterio di valutazione B di seguito illustrati.
Sub-criterio B.1 – “Gruppo di lavoro per la progettazione e organizzazione della prestazione progettuale”– sub peso 11 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate l’articolazione del gruppo di lavoro per la progettazione dell’opera, indicando le risorse umane dedicate per rendere la prestazione nonché la strumentazione che verrà utilizzata per la
medesima e indicando la metodologia che verrà applicata per l’integrazione delle prestazioni specialistiche.
Con riferimento al sub criterio B.1 potranno essere allegati i curriculum vitae dei vari professionisti personalmente responsabili delle varie parti del servizio con espressa dichiarazioni di veridicità dei dati contenuti ai sensi del DPR 445/2000 e smi.
Sub-criterio B.2 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta.”– sub peso 8 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate le principali tematiche che caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento all’approccio e sviluppo della progettazione a livello strutturale e architettonico, alla prevenzione incendi, al contenimento dei costi di installazione, manutenzione, alla scelta dei materiali , alla riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori.
Sub-criterio B.3 – “Organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”– sub peso 11 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate le modalità di organizzazione dell’ufficio di direzione lavori, della gestione del cantiere, delle attività di controllo dell’attività esecutiva, dei sistemi interni di comunicazione e di interscambio informativo tra i diversi soggetti costituenti l’ufficio di direzione, compreso il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Sub-criterio B.4 “Xxxxxx e strumenti elettronici per la modellazione digitale” – su peso 6 punti
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà nelle facciate dedicate, fornire una descrizione di progettazione, direzione lavori e attività connesse, attraverso l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali modellazione digitale per l’edilizia (art.23 c.13 D.Lgs.50/2016). Il concorrente dovrà illustrare di utilizzare softwere basati su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire oltre al formato proprietario, anche il file in formato aperto.
Sub-criterio B.5 “Sistema di gestione della qualità” – sub peso 4 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio previsto per il presente sub-criterio di valutazione, dovrà dichiarare nella relazione metodologica mediante apposita dichiarazione di atto notorio da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:
- il possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività per la progettazione ed erogazione di servizi di ingegneria, direzione lavori, controllo tecnico e coordinamento sicurezza nei cantiere in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008;
- l’impegno a mantenere valido il certificato per tutta la durata dell’incarico;
- nel caso di concorrente plurisoggettivo, l’elenco degli operatori economici in possesso della certificazione.
In caso di raggruppamento temporaneo il punteggio in questione sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione delle prestazioni dichiarata nella Busta di Risposta Amministrativa che sarà assunta dagli operatori economici in possesso della/e certificazione/i suddetta/e. In caso di consorzio stabile è sufficiente che le certificazioni siano in capo al consorzio stesso. Nel caso in cui il consorzio ne sia sprovvisto il punteggio sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione delle prestazioni che sarà assunta dal/gli operatore/i economico/i e designato/i quale/i esecutore/i ed in possesso della certificazione suddetta.
AVVERTENZE
Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell’area “Risposta tecnica” dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
- qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell’Area generica allegati della Busta tecnica:
a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
Art. 12 BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell’area “Risposta Economica” della RDO online) – massimo 30 punti
Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Economica” della RDO online (a cui si accede cliccando sul link “Risposta Busta Economica”), dovrà inserire a video il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara, a pena di esclusione e la riduzione percentuale del tempo contrattuale offerta, come di seguito indicato.
4. OFFERTA OBBLIGATORIA | Criterio D - “Ribasso percentuale sull’importo a base di gara” Punteggio massimo 30 punti |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell’apposita Sezione |
Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all’interno dell’area Risposta Economica, il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A..
Detto ribasso dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
5 OFFERTA OBBLIGATORIA | Criterio E - “Riduzione percentuale del tempo contrattuale” Punteggio massimo 5 punti |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Inserimento a video della riduzione percentuale offerta nell’apposita Sezione |
Il concorrente dovrà inserire a video, all’interno dell’area Risposta Economica la riduzione percentuale offerta sul tempo di esecuzione del servizio posto a base di gara.
Detta riduzione non può eccedere il 20% (venti per cento) del tempo posto a base di gara.
La tempistica di esecuzione dell’incarico deriverà dall’applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente.
Per la determinazione del tempo contrattuale offerto (numero di giorni), il valore risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto al tempo posto a base di gara sarà arrotondato al primo numero intero superiore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA
Il concorrente, prima di completare l’invio dell’offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuti dei dati inseriti a video nell’area Risposta Economica, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Economica, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.
La busta di “Risposta Economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
- qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non
ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell’Area generica allegati della busta di “Risposta Economica”:
a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
Art. 13 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento ai criteri/sub-criteri e ai punteggi/sub-punteggi di ponderazione riportati nella seguente tabella:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | ||||
CRITERI DI VALUTAZIONE | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | Sub punteggi | Punteggi | |
A | Professionalità ed adeguatezza | 25 | ||
A.1 | Servizio di progettazione | 10 | ||
A.2 | Servizio di direzione lavori | 10 | ||
A.3 | Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 5 | ||
B | Caratteristiche metodologiche dell’offerta | 40 | ||
B.1 | Gruppo di lavori per la progettazione e organizzazione della prestazione progettuale | 11 | ||
B.2 | Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta | 8 | ||
B.3 | Organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 11 | ||
B.4 | Metodi e strumenti elettronici per la modellazione digitale | 6 | ||
B.5 | Sistema di gestione della qualità | 4 | ||
D | Ribasso percentuale sull’importo a base di gara | 30 | ||
E | Riduzione percentuale del tempo contrattuale | 5 | ||
TOTALE PUNTEGGIO | 100 |
Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.
Le sedute saranno svolte in modalità telematica.
Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell’offerta tecnica, su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line”.
Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate.
Nella prima seduta il RUP o il Seggio o l’ufficio a ciò preposto, procederà alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti. Si passerà quindi, all'esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella “Busta Amministrativa”, procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara.
Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella “Busta Amministrativa”, assegnando un termine perentorio. Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO on line, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) on line. In tal caso, il RUP, il seggio di gara o l’ufficio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.
A conclusione dell’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economici–finanziari e tecnico–professionali, la Stazione appaltante comunicherà ai sensi dell’articolo 76 comma 2-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell’ambito della procedura di affidamento. A seguire, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 co. 12 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., esaminerà le offerte tecniche medesime e attribuirà i punteggi relativi con il metodo di cui al successivo articolo 14.
In successiva seduta la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura della “Busta Economica” di ciascun concorrente ammesso alla gara, contenente l’offerta economica, e, data lettura dei ribassi, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri di cui al successivo articolo 14. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti
Nel caso si renda necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte la Commissione procederà con le modalità di cui all’articolo 15 del presente disciplinare di gara.
Art.14 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
14.1 Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, di cui al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “offerta economicamente più vantaggiosa “ approvate dal Consiglio dell’autorità Nazionale Anti corruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n.424 del 2 maggio 2018 con la seguente formula :
𝑃𝑖=Σ[𝑊𝑖∗𝑉𝑎𝑖]𝑛
dove:
𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei requisiti
𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
Il coefficiente 𝑉𝑎𝑖 pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Il punteggio per ciascun criterio di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente.
Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare di gara e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione, rimanendo l'obbligo per lo stesso, nel caso risultasse aggiudicatario, dell'attuazione di quanto previsto dalla documentazione a base di gara.
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica.
Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
La Commissione giudicatrice, nella valutazione di ogni criterio e/o sub criterio e relativa attribuzione dei coefficienti 𝑉𝑎𝑖 terrà conto dei criteri motivazionali di seguito indicati per ciascun criterio di valutazione.
14.2 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
CRITERIO DI VALUTAZIONE A – “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” – punteggio massimo 25 punti.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione, la Commissione terrà conto dei criteri motivazionali sotto indicati.
Sub criterio A.1 – “Servizio di progettazione ” – sub peso 10 punti.
Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- grado di pertinenza rispetto alle opere da progettare in termini di destinazione funzionale;
- grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle categorie di cui si compone l’opera;
- grado di complessità e specificità della prestazione;
- servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.
Sub criterio A.2 – “Servizio di direzione lavori ”– sub peso 10 punti.
Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle categorie di cui si compone l’opera;
- grado di complessità e specificità della prestazione;
- grado di efficacia dell’approccio metodologico e soluzioni organizzative e gestionali adottate per l’esecuzione del servizio e per l’organizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori, nonché adeguatezza delle misure adottate per il superamento di particolari problematiche e criticità emerse durante la fase di esecuzione dei lavori
Sub criterio A.3 – “Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Sub peso 5 punti.
Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- grado di complessità della prestazione con particolare riguardo al numero delle imprese contemporaneamente presenti in cantiere;
- grado di pertinenza rispetto alle opere oggetto della gara in termini di complessità delle interferenze da risolvere;
- grado di pertinenza rispetto alle opere oggetto della gara in termini di destinazione funzionale;
CRITERIO DI VALUTAZIONE B – “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” – punteggio massimo 40 punti.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali.
Sub criterio B.1 – “Gruppo di lavoro per la progettazione e organizzazione della prestazione progettuale”– sub peso 11 punti.
Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- coerenza del numero di professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio rispetto al servizio in appalto e alla proposta metodologica proposta;
- esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati negli ambiti più affini alla tipologia di opera e alle classi e categoria oggetto di esecuzione, con particolare riferimento alle modalità di integrazione delle prestazioni specialistiche;
- esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati in ambiti diversi dalla tipologia di opera o dalle classi e categorie oggetti di esecuzione con particolare riferimento alle modalità di integrazione delle prestazioni specialistiche;
Sub criterio B.2 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta– sub peso 8 punti.
Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:
- esaustività ed efficacia della proposta;
- innovatività e originalità della proposta;
Sub criterio B.3 – “Organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”– sub peso 11 punti.
Ai fini della valutazione del presente sub criterio B., la Commissione terrà conto del seguente criterio motivazionale:
- efficacia e concreta operatività delle attività di controllo dell’attività esecutiva dell’impresa, dei sistemi interni di comunicazione e di interscambio informativo tra i diversi soggetti costituenti l’ufficio di direzione lavori, compreso il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione tali da offrire una elevata garanzia di qualità nell’attuazione della prestazione e che sul piano organizzativo, gestionale e di rapporto con la Committenza minimizzino il rischio di riserve/varianti in corso d’opera e quindi garantiscano il massimo rispetto dei termini previsti per l’esecuzione dei lavori.
Sub criterio B.4 “Xxxxxx e strumenti elettronici per la modellazione digitalei” – sub peso 6 punti
Ai fini della valutazione del presente sub criterio B., la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:
- il numero delle dimensioni di tipo geometrico e non-geometrico utilizzate per la modellazione e progettazione.(Più alto il numero della dimensione più alto il punteggio che verrà attribuito)
- il livello di dettaglio (LOD) degli oggetti che compongono i modelli grafici per la progettazione. (Più alto il numero della dimensione più alto il punteggio che verrà attribuito)
- proposta migliorativa per un ambiente di condivisione degli elaborati in formato digitale riguardo alla produzione, al trasferimento e alla condizione dei contenuti del progetto.
Sub-criterio B.5 “Sistema di gestione della qualità – sub peso 4 punti.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente sub criterio B.6 la Commissione terrà conto della presentazione della dichiarazione secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del presente disciplinare di gara.
Al concorrente singolo che presenterà la suddetta dichiarazione verrà attribuito un coefficiente pari a 1, mentre in mancanza di tale dichiarazione verrà attribuito un coefficiente pari a 0.
In caso di concorrenti plurisoggettivi, il coefficiente pari a 1 sarà attribuito se la certificazione è posseduta da tutti i concorrenti, diversamente il coefficiente sarà attribuito in proporzione alla somma delle quote di esecuzione delle prestazioni che saranno assunte dagli operatori economici in possesso della certificazione, come da dichiarazione rilasciata nella Busta di Risposta Amministrativa.
14.3 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
CRITERIO D – “Ribasso percentuale sull’importo a base di gara” – punteggio massimo 30 punti.
L’attribuzione del coefficiente per il suddetto criterio, relativo al ribasso sull’importo dei servizi a base di gara al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A, sarà effettuata con l’applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:
𝑃𝑖=Σ[𝑊𝑖∗𝑉𝑎𝑖]𝑛
dove:
𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei requisiti
𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
XXXXXXXX X – “Riduzione percentuale del tempo contrattuale” – punteggio massimo 5 punti
L’attribuzione del coefficiente per il suddetto criterio, relativo alla riduzione sui tempi di esecuzione dell’incarico, sarà effettuato con l’applicazione della seguente formula:
Ci = Val_i / Val_max | ||
dove: | Ci = | Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo |
Val_i = | valore dell’offerta i-esima | |
Val_max = | valore massimo offerto |
*** *** ***
Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre e fino a quindici, il coefficiente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione verrà attribuito mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, secondo il seguente procedimento: una volta terminati i “confronti a coppie”, secondo il paragrafo V delle Linee guida n. 2 dell’ANAC la Commissione provvederà a sommare i valori attribuiti per ciascuno dei criteri e sub criteri
di valutazione assegnati ai concorrenti da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre o superiore a quindici non si procederà con il metodo del confronto a coppie: il coefficiente per ciascuno dei criteri e sub-criteri verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione. In tal caso la valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da “eccellente”, “ottimo”, “buono”, “discreto”, “modesto”, “assente/irrilevante”, in base ai seguenti parametri:
Valutazione | Coefficiente | Criterio di giudizio |
Eccellente | 1 | Si esclude la possibilità di offerte migliori |
Ottimo | 0,8 | Aspetti positivi dell’offerta elevati di ottima rispondenza al contesto |
Buono | 0,6 | Aspetti positivi dell’offerta evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | Aspetti positivi dell’offerta apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | Appena sufficiente |
Assente/Irrilevante | 0,0 | Nessuna proposta o miglioramento rilevante |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.
14.4 RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
14.5 – SOGLIA DI SBARRAMENTO
È stabilita una clausola di sbarramento secondo le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relative all’Offerta economicamente più vantaggiosa (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005 del 21.09.2016). Pertanto, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, a seguito della riparametrazione di cui al precedente punto 14.4 saranno ammessi alla successiva fase di valutazione
dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio almeno pari a 50 punti su un massimo attribuibile di 65 punti.
Art. 15 CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
Ove sussistano i presupposti di cui all’art. 97 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP potrà avvalersi della Commissione giudicatrice che, previa sospensione della procedura di gara, procederà alla valutazione della congruità delle offerte.
In tal caso, la Stazione appaltante richiederà per iscritto all’offerente la presentazione, con le modalità di cui all’art. 2, delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
Qualora le giustificazioni siano considerate non sufficienti a giustificare quanto richiesto dall’art. 97 co. 5, la Stazione appaltante potrà dichiarare l’esclusione dell’offerta.
Procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le quali sussista quanto disposto dal medesimo art. 97 co. 3 fino all’identificazione della migliore offerta non anomala.
La Stazione appaltante, al termine della verifica di congruità, comunicherà i risultati della verifica, l’eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione e l’aggiudicazione.
Art. 16 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 (garanzia provvisoria) pari al 10% dell’importo di contratto, tenendo altresì conto di quanto disposto al comma 1 del citato articolo. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 co. 7 per la garanzia provvisoria espressamente elencate all’art. 9 del presente disciplinare di gara. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all’art. 103 co. 9.
La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice civile.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito (art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). L’ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l’esecuzione del contratto.
ART. 17 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 15, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
L’Amministrazione aggiudica all’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose. L'affidamento è condizionato alla verifica dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'inesistenza a carico dell’aggiudicatario stesso delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed alla verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d).
La stipulazione del contratto è comunque subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia fermo restando quanto disposto dall’art. 92 del medesimo decreto legislativo
Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del
D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 523,42. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n.136/2010 e ss.mm.ii.
Qualora l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima della stipula del contratto.
Art. 18 STIPULA DEL CONTRATTO
Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipula del disciplinare d’incarico nelle forme e nei termini di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Alla comunicazione dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:
- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell’art. 103, D.lgs. 50/16 e s.m.i., come precisato al precedente art. 16;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, co. 7, L. 136/10 e s.m.i..
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo/esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso in cui l’operatore economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 e 109 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Art. 19 DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO
I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:
- il presente disciplinare di gara;
- l’offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario;
- il disciplinare di incarico;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d’appalto.
Art. 20 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
L’erogazione dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante.
Art. 21 PRESCRIZIONI GENERALI
La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 comma 15).
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 co. 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare di gara e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pordenone.
L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’aggiudicatario.
In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell’art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.
L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, X.X. 00/0000 (xxxxxxxx sociali).
Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.
Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall’art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.
Art. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https:// xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.
ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA
Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti allegati:
- Allegato 1bis – Modello Dichiarazione complementare al DGUE elettronico
- Allegato 2 – Modello Dichiarazione per avvalimento
- Allegato 3 – Modello Dichiarazione di avvenuto sopralluogo