L’ESAME DEI CONTRATTI BANCARI NELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO DOTT. ROBERTO CASTELLI
TORINO 13 APRILE 2017
L’ESAME DEI CONTRATTI BANCARI NELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX
“Rilevato che:
prima eccezione dell’attore era che il tasso d’interesse corrispettivo indicato in contratto del 3,49% era difforme dall’ISC che risultava essere del 3,636%;
l’assunto nasce dalla contraffazione del TAEG nel senso che il perito attoreo nel calcolo bellamente introduceva dato non previsto in TAEG costituito da spesa di intermediazione per ottenere il mutuo; l’abitudine dei periti di aggiungere addendi in formule finanziarie contando sull’ignoranza in materia dei giudici è fatto notorio”.
Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 1150/2017 pubbl. 20/07/2017, Giudice Xxxx. Xxxxxxxxxx
Il Consulente Tecnico d’Ufficio è normalmente chiamato ad esaminare i documenti contrattuali:
• non già al fine di verificarne l’esistenza o la completezza formale – attività di natura giuridica, non tecnica, e come tale di esclusiva pertinenza del Giudice
• bensì nei casi in cui l’accertamento della legittimità delle clausole ivi contenute impone l’effettuazione di verifiche di carattere tecnico-contabile
Esempi di indagini sulla legittimità di clausole contrattuali demandate ai CTU in quanto basate su verifiche tecnico-contabili:
a) calcolo TEG per accertare l’assenza di “usura” contrattuale o originaria
▪ nei contratti di conto corrente o di apertura di credito in conto corrente
▪ nei contratti di mutuo/leasing
b) calcolo del TAEG / ISC per verificarne la corretta indicazione in contratto
c) verifica della legittimità e della corretta applicazione del piano di ammortamento nei contratti di mutuo
PERIMETRO DI INDAGINE E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
• Gli accertamenti che il CTU deve compiere, previsti nel quesito peritale, trovano un limite nelle contestazioni e domande giudiziali (esempio: ricalcolo interessi attivi per la correntista, addirittura a tasso sostitutivo)
o eccezione: accertamenti disposti dal Giudice a fronte di nullità rilevabili d’Ufficio
• Necessità di effettuare le verifiche utilizzando esclusivamente la documentazione in atti, pena la nullità della CTU, a meno che le Parti manifestino espressamente il proprio assenso ad integrazioni documentali ex art. 198 c.p.c.
o esempio: si ritiene prelusa la verifica del rispetto dei tassi soglia antiusura ove non siano stati prodotti in atti i relativi D.M. (inapplicabilità del principio iura novit curia)
• Con specifico riferimento agli accertamenti sui conti correnti: necessaria presenza in atti di estratti conto completi (movimenti e scalari);
o inadeguatezza del ricorso a metodi “sintetici” o scritture di raccordo/interpolazione
o conseguenze per mancato assolvimento dell’onere della prova a carico dell’attore
ACCERTAMENTO DELL’ASSENZA DI “USURA” CONTRATTUALE – A) CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E APERTURA DI CREDITO IN C/C
• La Cassazione Civile con le sentenze n. 12965/2016 e n. 22230/2016 ha affermato il principio della necessaria omogeneità delle grandezze da porre a confronto (TEG vs. tassi soglia)
• Tale principio è rispettato ove si calcoli il TEG secondo le Istruzioni Banca d’Italia pro tempore
vigenti per rilevazione dei TEGM:
o esclusione CMS da calcolo TEG prima dell’1/1/2010; eventuale verifica con criteri in Bollettino Vigilanza Banca d’Italia dicembre 2005 (c.d. “regime del margine”)
o “annualizzazione” oneri solo dall’1/1/2010
• Corretta individuazione dei tassi soglia da adottare per i contratti di conto corrente
o fino al 31/12/2009: categoria “Aperture di credito in conto corrente - entro 5.000” Euro
o dall’1/1/2010: categoria “Scoperti senza affidamento”
ACCERTAMENTO DELL’ASSENZA DI “USURA” CONTRATTUALE – B) CONTRATTI DI MUTUO/LEASING
• La Legge 108/1996 modificando il previgente art. 644 c.p. ha introdotto una sorta di criterio “automatico”, stabilendo che gli interessi sono sempre usurari quando superino il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata in G.U. relativa alla specifica categoria di operazioni aumentato dalla metà (c.d. “tasso soglia”)
• Il Tasso Soglia è determinato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), effettuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro – per categorie omogenee di operazioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi (ora soppresso) e pubblicate in G.U.
• Le rilevazioni avvengono assumendo a riferimento i dati trimestralmente comunicati dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia, sulla base delle istruzioni operative da quest’ultima emanate (e quindi, sulla base dei Tassi Effettivi Globali o TEG, calcolati dagli stessi intermediari finanziari e suddivisi in categorie omogenee di operazioni)
• Il Tasso Effettivo Globale (TEG), meglio noto nella matematica finanziaria come tasso implicito o tasso interno di rendimento, include le componenti di costo del finanziamento, fatta eccezione per quelle espressamente escluse (di cui si dirà in seguito); esso viene rilevato in media su tutto il territorio nazionale – e per questo motivo viene detto Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) – ed esprime il “costo” complessivo per le operazioni rientranti in una determinata categoria …
… ed è espresso dalla seguente formula: | |||
m | m' | ||
AK Ʃ ----------- | = | Ʃ | A'K' ------------- |
(1 + i)k | (1 + i)k' | ||
k = 1 | k' = 1 |
dove:
i è il T.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti
K è il numero d'ordine di un "prestito"
k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"
Ak è l'importo del "prestito" numero k
A'k è l'importo della "rata di rimborso" numero k'
m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"
m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"
• Le Istruzioni della Banca d’Italia prevedono espressamente ed analiticamente gli oneri da includere e quelli da escludere nel calcolo del TEG. In particolare sono esclusi “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”. Ed ancora: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”
• L’esclusione delle penali per anticipata estinzione e degli interessi di mora è un tema particolarmente delicato, sul quale la giurisprudenza si è ampiamente soffermata in tempi recenti: si tratta invero di questioni che richiedono conoscenze tecniche approfondite
PUNTI DI ATTENZIONE VERIFICA RISPETTO L. 108/96 NEI CONTRATTI DI MUTUO A. LA PENALE PER ANTICIPATA ESTINZIONE
A.1 LA TESI DELLA RILEVANZA
• La tesi della rilevanza muove dal concetto di unitarietà del contratto di mutuo e prevede di computare nella formula di calcolo del TIR porre a confronto l’erogazione iniziale del capitale con tutti i flussi di pagamento ad essa connessi, compresi gli interessi di mora e la penale per anticipata estinzione, ma solo se il mutuatario abbia corrisposto somme a tale titolo (quindi: comunque NO alle simulazioni)
• Viene comunque esclusa la possibilità di ricorrere a mere sommatorie di tassi d’interesse (corrispettivo, mora, penale per anticipata estinzione) in quanto eterogenei
• Viene esclusa anche la possibilità di ricorrere a simulazioni (c.d. worst case per il cliente)
• Impone dunque lo studio dei possibili scenari: se almeno uno (c.d. best case) non è “usurario”, allora, coerentemente con il principio del riparto dell’onere della prova ex art. 2967 c.c., spetterà al mutuatario tentare di dimostrare che l’applicazione della commissione di anticipata estinzione (ma lo stesso può dirsi per gli interessi moratori) ha asseritamente determinato una possibile violazione della Legge 108/96
• Ne consegue che conditio sine qua non è la dimostrazione dell’effettivo pagamento da parte del mutuatario delle commissioni o degli interessi di mora contestati
A.2 ARGOMENTI A FAVORE DELLA CONTRAPPOSTA TESI DI NON RILEVANZA
• le Istruzioni di Banca d’Italia l’hanno sempre espressamente escluso tale commissione dagli oneri rilevanti per il calcolo del TEG: conseguente disomogeneità TEG vs. tassi soglia
• la sua natura di “penale” e non corrispettiva del prestito di denaro la esclude in linea di principio dall’ambito di applicazione dell’art. 644 c.p. (norma penale incriminatrice e come tale di stretta interpretazione) e conseguentemente dell’art. 1815 c.c.
• dipende esclusivamente dalla volontà del debitore e non del creditore
• non è quantificabile in termini di valore al momento iniziale della stipula del contratto
• ha incidenza sul costo complessivo dell’operazione variabile in funzione del momento in cui il mutuatario eventualmente eserciterà il diritto di richiederla (pur essendo identica la percentuale di calcolo, il fattore di sconto aumenta con il passare del tempo)
• Tribunale di Milano, sentenza n. 3452 del 23/3/2017, Dott.ssa Ambra Xxxxx Xxxxxxx:
“In realtà, infatti, la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito, esclusi oneri fiscali (…). Essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile in caso di estinzione anticipata del contratto, non essendo conoscibile ex ante né la base di calcolo, né il momento nel quale il mutuatario si avvarrebbe della relativa facoltà.
La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di estinzione anticipata al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.
È, infatti, del tutto arbitrario ipotizzare l’estinzione del mutuo ad una certa data e calcolare il relativo TAEG (…). Così operando, tuttavia, la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario di estinguere in via anticipata il contratto. In altri termini la condotta di una sola parte potrebbe determinare l’applicazione di un TAEG usurario. Tale conclusione tuttavia è incompatibile con un ordinamento giuridico ragionevole, il quale deve consentire ai consociati la possibilità di conoscere in modo certo e preventivo il precetto normativo, tanto più quando esso è presidiato da importanti sanzioni, anche penali, come nel caso dell’usura”.
PUNTI DI ATTENZIONE VERIFICA RISPETTO L. 108/96 NEI CONTRATTI DI MUTUO B. GLI INTERESSI DI MORA
B.1 LA TESI DELLA RILEVANZA
• La nota sentenza della Xxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 000, sez. I, del 9/1/2013 n. 350 ha affermato che gli interessi di mora sono rilevanti ai fini della normativa antiusura
• Le ragioni della tesi della rilevanza ricalcano quelle già esaminate con riferimento alla penale per anticipata estinzione e si basano sul concetto di unitarietà del contratto di finanziamento, che pertanto sarebbe lecito o non lecito nel suo complesso
B.2 ARGOMENTI A FAVORE DELLA CONTRAPPOSTA TESI DI NON RILEVANZA
• La sentenza n. 350/2013 della Cassazione è stata inizialmente interpretata, in modo fuorviante, come idonea a legittimare la mera sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio; ad una più attenta lettura, come chiarito efficacemente nell’Ordinanza del Tribunale di Milano resa il 28/1/2014 dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx, disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, si rileva semplicemente la necessità di sommare al tasso corrispettivo la maggiorazione a titolo di mora, non già l’intero tasso di mora
• Le Istruzioni di Banca d’Italia hanno sempre espressamente escluso gli interessi moratori dal calcolo del TEG: conseguente disomogeneità TEG vs. tassi soglia
• La loro natura di “penale” e non di corrispettivo del prestito di denaro li esclude in linea di principio dall’ambito di applicazione dell’art. 644 c.p. (norma penale incriminatrice e come tale di stretta interpretazione) e conseguentemente dell’art. 1815 c.c.
• Gli interessi di mora dipendono esclusivamente dalla volontà del debitore e non del creditore
• Non sono quantificabili in termini di valore al momento iniziale della stipula del contratto, a meno di ricorrere ad astratte simulazioni (è il caso delle contestazioni basate sul “X.X.XX.”)
• L’incidenza sul costo complessivo dell’operazione varia in funzione del momento in cui si verificherà il ritardo, variando:
o sia il tasso di mora (normalmente parametrato al tasso corrispettivo)
o sia il fattore di sconto (che aumenta con il passare del tempo)
• Interessante, e solo apparentemente “provocatoria”, la sentenza del Tribunale di Milano n. 13719 del 29.11.2016, Giudice il Dott. Xxxxxxxxxx, esclude espressamente la rilevanza dei tassi di mora dal vaglio di usurarietà oggettiva:
“I tassi di mora, anche di per sé soli considerati, non sono sottoposti al vaglio di usurarietà oggettiva. Invero, l’art. 1284 c.c. prevede che il tasso di mora, in difetto di accordi inter partes, sia pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, determinato operando una maggiorazione di otto punti percentuali rispetto ad una base di riferimento della BCE,
dunque, potenzialmente superiore, almeno in alcuni periodi, alle soglie di usura determinate per alcune tipologie di finanziamento.
Appare, dunque, inverosimile che se lo stesso legislatore, come strumento di deflazione del contenzioso, “impone” interessi legali di mora superiori alle soglie di usura, l’applicazione di interessi moratori eccedenti il parametro fissato dalla legge n. 108/1996, possa integrare un reato punito dal codice penale.
Il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi di interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Consegue che applicarlo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita ad un’applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) sarebbe priva di razionalità e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost.
(…) Con l’espressione letterale “a qualunque titolo” contenuta nella L. n. 24/2001, il legislatore non ha inteso estendere la disciplina antiusura anche agli interessi convenuti a titolo di mora, in quanto la legge di interpretazione autentica non avrebbe potuto ampliare portata e significato della L. n. 108/1996 che continua a richiamare testualmente il concetto di interessi “corrispettivi”, finendo per darne un’interpretatio abrogans”.
In sintesi dunque, la tesi di rilevanza degli interessi di mora ai fini della L. 108/96 secondo il Tribunale di Milano “sarebbe priva di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost., in quanto […] finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l’illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse”.
B.3 CAUTELE PER UNA CORRETTA VERIFICA DEGLI INTERESSI DI MORA
• Affermare che gli interessi di mora non soggiacciono alla normativa antiusura non significa sostenere che essi sfuggono a qualsiasi controllo di legittimità: è sempre possibile, in caso di accertata sproporzione, la loro riduzione ad equità ai sensi dell’art. 1384 c.c.
• L’art. 3, comma 4, dei DM di rilevazione del TEGM, prevede costantemente che “i tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
• A tal proposito, la Banca d’Italia ha fornito, con Nota di Chiarimenti in data 3/7/2013, un criterio per la verifica degli interessi di mora: “per evitare il confronto con tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora) i decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”.
• Un esempio:
o il tasso d’interesse di mora annuo convenuto è pari, al momento della stipula, al 7,20%
o la soglia oltre la quale tale xxxxx potrebbe ritenersi “manifestatamente eccessivo” è pari a: (TMEG 2° trim. 2007 + 2,1%) x 1,5 = (5,31% + 2,1%) x 1,5 = 11,115%
• La Corte d’Appello di Milano si è recentemente espressa nel senso della irrilevanza degli interessi di mora ai fini della verifica del rispetto della Legge 108/96 con la sentenza n. 1027/2017 pubblicata il 9/3/2017. In particolare la Corte ha affermato il principio secondo il quale “L’assimilazione degli interessi moratori ad una clausola penale, peraltro affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassaz. N. 23273/2010 che ha affermato che “la convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ben può essere assimilata ad una clausola penale, in quanto essa predetermina l’importo dei danni conseguenti all’inadempimento di obbligazioni pecuniarie (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 17 marzo 1994 n. 2538; Cass. Civ. Sez. 3, 21 giugno 2001 n. 8481)”, comporta secondo questa Corte che di detta penale non possa tenersi conto per le stesse ragioni per cui gli interessi moratori, attesa la loro natura risarcitoria, non possono essere computati ai fini della individuazione del costo globale del finanziamento.”.
• La giurisprudenza più recente ha evidenziato l’infondatezza di metodologie di verifica basate su astratte simulazioni (cfr. il c.d. “X.X.XX.”) ovvero sulla somma del tasso di mora con la percentuale annua esprimente la differenza tra il TAEG ed il TAN (=tasso annuo nominale d’interesse)
• Si richiamano, fra le numerose disponibili, le sentenze del Tribunale di Milano n. 3783 del 22/3/2016, Giudice il Xxxx. Xxxxxxx e la sentenza n. 12390 del 10/11/2016, Giudice il Xxxx. Xxxxxxx, entrambe esplicitamente contrarie all’adozione di “simulazioni”
o sentenza n. 3783 del Giudice Xxxx. Xxxxxxx: “ad abundantiam va ulteriormente rilevata l’inattendibilità delle perizie econometriche di parte prodotte in giudizio, con riferimento alla pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (chiamato TEMO), dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG), senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore”
o sentenza n. 12390 del Giudice Xxxx. Xxxxxxx: “parte attrice ha prodotto sub doc. 5 una perizia integrativa, nella quale viene calcolato, in relazione al mutuo oggetto di causa, un tasso effettivo di mora (TEMO) superiore al tasso soglia. L’operazione compiuta è consistita nell’ipotizzare un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni e di rapportare poi la mora così maturata alla sola quota capitale della prima rata.
Tale operazione tuttavia è priva di qualsiasi fondamento e il risultato ottenuto senza significato.
In primo luogo non si comprende perché il valore assoluto della mora sia stato rapportato alla sola quota capitale quando la mora è stata applicata sull’intera rata non pagata ed è quindi tale ammontare che costituisce il “capitale” considerato per il suo calcolo. La strumentalità della scelta della prima rata è poi resa evidente dal fatto che nel piano di ammortamento a rate costanti in essa è massima la quota interessi e minima quella capitale. Inoltre è del tutto arbitrario ipotizzare un ritardo di 29 giorni, dato che non ha alcun riscontro con i fatti di causa e ciò evidenzia l’arbitrarietà del calcolo operato.
In realtà, infatti, ai fini del calcolo del tasso effettivo, TAEG, come disciplinato nella Direttiva 2011/90/UE e dalla Banca d’Italia nel provvedimento relativo alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, sezione VII e all. 5B, con formula del tutto diversa da quella utilizzata dalla parte, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati e ciò non è evidentemente possibile in caso di mora, della quale non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata.
In definitiva, quindi, la pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora non ha alcuna base normativa ed è assolutamente priva di attendibilità per le modalità seguite nella fattispecie”.
IL CALCOLO DEL TAEG/ ISC PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA INDICAZIONE IN CONTRATTO
• Una contestazione frequente nel contenzioso relativo ai contratti di mutuo riguarda l’indicazione di un ISC inferiore, con conseguente invocazione della sanzione della nullità per indeterminatezza e del ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, comma 6
• Esempio di quesito: “Calcoli il CTU il corretto ISC del mutuo oggetto di causa sulla base della formula e delle istruzioni di cui al d.m. 8/7/1992 e dei costi indicati nel contratto stesso”
• Secondo le indicazioni contenute nel D.M. 8.7.1992, art. 2, comma 1: “il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso”
• Ricomprende quindi contemporaneamente sia il TAN (tasso d’interesse annuo nominale), sia l’incidenza di tutti gli oneri afferenti la concessione del finanziamento
• Il TAEG è calcolato mediante la seguente formula, riportata in allegato al decreto:
m
m'
Ʃ
AK
----------- =
(1 + i)k
Ʃ
A'K'
------------- (1 + i)k'
k = 1
k' = 1
dove:
i è il T.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti
K è il numero d'ordine di un "prestito"
k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"
Ak è l'importo del "prestito" numero k
A'k è l'importo della "rata di rimborso" numero k'
m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"
m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"
• Ai sensi del D.M. 8.7.1992, art. 2, comma 3, nel calcolo del TAEG sono inclusi:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
e) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.
• Il successivo comma 4 esclude espressamente dal calcolo del TAEG:
a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi;
e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.
• È ragionevole ritenere che le esclusioni di cui all’art. 4 costituiscano eccezioni in negativo alle inclusioni di cui al precedente art. 3
• Recentemente numerose sentenze hanno posto uno sbarramento alle contestazioni in tema di errata indicazione del TAEG/ISC, confermando la natura meramente informativa dell’ISC ed escludendo così, quale conseguenza della sua eventuale mancanza, la nullità del contratto di mutuo
• Si richiamano nel seguito alcune pronunce che dimostrano l’atteggiamento sempre più critico dei Giudici verso questo genere di contestazioni:
Tribunale di Milano, sentenza n. 9573/2017 pubblicata il 25.09.2017, Giudice Xxxx. Xxxxxxx:“anche nel caso di ISC errato, non troverebbe comunque applicazione il trasso sostitutivo invocato da parte attrice.
Tale rimedio, infatti, ai sensi dell’art. 117, comma 7, TUB opera solo in caso di assenza o nullità del tasso debitore. L’ISC, invece, non serve per il calcolo delle rate di rimborso, è un indice utile per evidenziare il
costo effettivo del finanziamento ed è stato introdotto, a distanza di 10 anni dal TUB, dalla delibera CICR 4/3/2003, art. 9, con un contenuto equivalente al TAEG, ma non la stessa disciplina. Esso non deriva da norma primaria ed è stato regolato solo dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d’Italia, dapprima inserite nel Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza e poi dal 29/7/2009 in un autonomo provvedimento, rubricato TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.
Si tratta quindi di un indice previsto solo dalla disciplina regolamentare e tecnica, ai fini di trasparenza, che non prevede un meccanismo di sostituzione, di modo che la non corretta indicazione dell’ISC non può comportare alcun tasso sostitutivo ma solo il risarcimento dell’eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, circostanza nella specie nemmeno dedotta”