Approvato con deliberazione n. 24 del 16/01/2019
Approvato con deliberazione n. 24 del 16/01/2019
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E LA PRESA ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI SUBCONTRATTO PER I LAVORI DI COMPETENZA DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
INDICE
1 – OGGETTO
2 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO: PROCEDURE OPERATIVE
2.1 – Documentazione richiesta
2.2 – Requisiti
2.2.1 – Requisiti generali
2.2.2 – Requisiti speciali per i subappalti di lavori di importo < a € 150.000,00
2.2.3 – Requisiti speciali per i subappalti di lavori di importo > a € 150.000,00
2.3 – Controlli
2.3.1 – Controlli sui requisiti del subappaltatore
2.3.2 – Controlli preventivi in capo al Responsabile del Procedimento
2.3.3 – Verifiche
2.4 – Adempimenti successivi all’autorizzazione
3 – COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO SUBCONTRATTI: PROCEDURE OPERATIVE
3.1 – Documentazione richiesta
3.2 – Verifiche
3.3 – Adempimenti successivi alla presa atto comunicazione subcontratto 4 – NORME DI RIFERIMENTO
5 – ENTRATA IN VIGORE
1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le procedure operative: per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto e per la presa d’atto della comunicazione di subcontratto relative ai lavori di competenza della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
L’aggiudicazione dei lavori avviene mediante le procedure previste dalla legge in materia di contratti pubblici.
L’Appaltatore, successivamente alla stipulazione del contratto d’appalto, potrà richiedere alla Stazione Appaltante l’autorizzazione a subappaltare le categorie di lavori, le lavorazioni, i servizi e le forniture già precedentemente dichiarate in sede di offerta.
Il subappalto è ammesso secondo le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come aggiornato dal decreto correttivo D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 e s.m.i.
La Stazione Appaltante, verificate le condizioni di subappaltabilità e accertata l’idoneità della documentazione allegata all’istanza di subappalto, rilascerà l’autorizzazione entro 60 gg.
I termini per l’autorizzazione al subappalto decorrono dalla data del ricevimento della documentazione completa da parte della Stazione Appaltante.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa in materia.
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori/subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati e/o in subcontratto.
2 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO: PROCEDURE OPERATIVE
L’Appaltatore dovrà trasmettere alla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale della Stazione Appaltante, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) copia dell’istanza di autorizzazione al subappalto, comprensiva di tutta la documentazione a corredo della stessa.
2.1 - Documentazione richiesta
L’istanza di autorizzazione al subappalto, unitamente a tutta la documentazione a corredo, deve essere trasmessa in originale o in copia conforme all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante ovvero a mezzo PEC con allegata una dichiarazione circa la conformità di tutte le copie agli originali.
La richiesta di autorizzazione al subappalto può essere richiesta dall’Appaltatore per i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, indicati all'atto dell'offerta (art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.).
La documentazione da presentare è la seguente:
istanza di richiesta autorizzazione al subappalto avanzata dall’impresa Appaltatrice (in caso di A.T.I. da parte della Capogruppo mandataria) con l’indicazione della denominazione del subappaltatore, il tipo di opere affidate in subappalto, l’importo del contratto al netto dell’IVA, con la specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la categoria relativa dei lavori;
dichiarazione sostitutiva di cui al MOD. A allegato: tale autocertificazione del possesso dei requisiti generali e speciali del subappaltatore dovrà essere prodotta dal titolare/legale rappresentante della ditta subappaltatrice.
Tale dichiarazione dovrà essere datata, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia del documento di identità valido del soggetto che l’ha rilasciata.
La S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale procederà alla verifica delle dichiarazioni prodotte con le modalità indicate al successivo punto 2.3; si precisa che in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non veritieri, si procederà all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
nel caso si tratti di una società di capitali, il subappaltatore dovrà specificare nel MOD. A allegato la propria composizione societaria e l’assenza di intestazioni fiduciarie ex art. 1,
D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
originale del contratto di subappalto condizionato (o copia autentica ai sensi di legge) o schema di contratto che deve contenere:
◦ la descrizione delle prestazioni da affidare in subappalto ed il relativo importo, al netto dell’IVA con la specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
◦ la clausola relativa al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come richiesto dalla determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC) e che di seguito si riporta:
Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (…) - (Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore dell’impresa (…) nell’ambito dei lavori affidati dall’A.S.L. TO4, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente A.S.L. TO4 della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’A.S.L. TO4;
◦ la clausola che l’affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (art. 105, comma 14 D.Lgs n. 50/2016);
In caso di trasmissione – unitamente all’istanza di autorizzazione al subappalto – del contratto di subappalto in originale (o copia autentica ai sensi di legge) questo deve essere datato e sottoscritto dall’Appaltatore e dal subappaltatore e deve contenere la clausola sospensiva (secondo cui l’efficacia del contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima).
In caso di presentazione dello schema di contratto, il termine ultimo per il deposito dell’originale o della copia autentica presso la Stazione Appaltante è di almeno 20 giorni dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni (art. 105, comma 7 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);
dichiarazione, da allegare al contratto, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
patto di integrità compilato e firmato dal subappaltatore di cui al MOD. “PATTO DI INTEGRITA’ – SUB” allegato alla presente.
La richiesta di autorizzazione al subappalto deve pervenire alla Stazione Appaltante con ampio anticipo prima dell’inizio delle lavorazioni che si intendono subappaltare, stante la necessità da parte della Stazione Appaltante di verificare i requisiti dichiarati dal subappaltatore nel MOD. A con le modalità di seguito specificate.
Nel caso di lavori, al CSE incaricato nell’ambito dei lavori affidati, dovranno essere presentati tutti i documenti concernenti la sicurezza tra cui il POS del subappaltatore; sul POS presentato dal subappaltatore, il CSE dovrà esprimere un parere scritto positivo. Tale parere positivo è indispensabile per pervenire all’autorizzazione del subappalto quando le verifiche sui requisiti generali del subappaltatore hanno dato esito positivo.
2.2 - Requisiti
2.2.1 – Requisiti generali
Il subappaltatore dovrà dichiarare nel MOD. A allegato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
2.2.2 - Requisiti speciali per i subappalti di lavori di importo < a € 150.000,00
Per i subappalti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore dovrà dichiarare nel MOD. A allegato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti all’art. 90, comma 1, lett. a), b), c) del D.P.R. n. 207/2010, ovvero dell’attestazione SOA, qualora in possesso.
2.2.3 - Requisiti speciali per i subappalti di lavori di importo > a € 150.000,00
Per i subappalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00, il subappaltatore dovrà dichiarare nel MOD. A allegato il possesso dell’attestazione SOA in corso di validità nella categoria corrispondente alla lavorazione affidata in subappalto.
2.3 – Controlli
2.3.1 - Controlli sui requisiti del subappaltatore.
I controlli propedeutici al rilascio dell’autorizzazione al subappalto sui requisiti generali dichiarati dal subappaltatore (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) verranno effettuati con le seguenti modalità:
per i subappalti di importo inferiore ad € 20.000,00:
◦ verrà verificata la regolarità del DURC;
◦ verrà richiesta alla C.C.I.A.A. la visura camerale del subappaltatore;
◦ verrà richiesta al subappaltatore l’autocertificazione dei requisiti generali con la compilazione del MOD. A allegato;
per i subappalti di importo superiore ad € 20.000,00, oltre alla verifica della regolarità del DURC, verranno effettuati i controlli sui requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
I controlli sui requisiti speciali dichiarati dal subappaltatore verranno effettuati come segue:
per i subappalti di lavori di importo < a € 150.000,00: verranno verificati a campione, richiedendo al subappaltatore la documentazione comprovante i requisiti dichiarati;
per i subappalti di lavori di importo > a € 150.000,00: verrà verificata la validità dell’attestazione SOA tramite consultazione del Casellario informatico tenuto dall’ANAC.
2.3.2 - Controlli preventivi in capo al Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento, a seguito del ricevimento della documentazione in oggetto, dovrà:
verificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
verificare la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
verificare che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile;
verificare che l’Appaltatore pratichi, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
verificare che l’Appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
trasmettere alla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all’affidamento di lavorazioni in subappalto.
2.3.3 - Verifiche
La S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale provvederà ad effettuare le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal subappaltatore, con le modalità indicate al precedente punto 2.3.1. Il CSE dei lavori provvederà a rilasciare il parere sul POS del subappaltatore.
A seguito delle verifiche positive sui requisiti dichiarati dal subappaltatore e del parere positivo del CSE, la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale provvederà all’adozione di apposita determinazione del Direttore S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale di autorizzazione al subappalto. La determinazione di autorizzazione al subappalto sarà trasmessa all’Appaltatore, all’Ufficio Direzione Lavori e al CSE.
2.4 - Adempimenti successivi all’autorizzazione
Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore:
- rimane sempre responsabile verso la Stazione Appaltante della corretta esecuzione dei lavori affidati in subappalto;
- deve indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- accerta che ogni subappaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- trasmette, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., o, per suo tramite, il subappaltatore, alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza aggiornato;
- trasmette, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti agli stessi, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- è responsabile dell’attuazione del PSC, e delle ulteriori indicazioni fornite dal CSE. L’Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dalla stessa;
- rimane sempre responsabile sul rispetto, da parte della Ditta subappaltatrice, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187.
3 – COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO SUBCONTRATTI: PROCEDURE OPERATIVE
L’Appaltatore dovrà trasmettere alla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale della Stazione Appaltante, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) la comunicazione con l’indicazione della denominazione del soggetto subcontraente, del tipo di opere affidate in subaffidamento, l’importo al netto dell’IVA, con la specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e la categoria relativa dei lavori.
3.1 – Documentazione richiesta
La comunicazione deve essere effettuata dall’Appaltatore (in caso di A.T.I. da parte della Capogruppo mandataria).
A tale comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva di cui al MOD. A allegato: tale autocertificazione del possesso dei requisiti generali e speciali del subcontraente dovrà essere prodotta dal titolare/legale rappresentante della ditta subcontraente.
Tale dichiarazione dovrà essere datata, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia del documento di identità valido del soggetto che l’ha rilasciata.
La S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale procederà alla verifica delle dichiarazioni prodotte con le modalità indicate al precedente punto 2.3.1 per i subappalti; si precisa che in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non veritieri, si procederà all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
patto di integrità compilato e firmato dal subappaltatore di cui al modello allegato alla presente (MOD. “PATTO DI INTEGRITA’ – SUB”).
La comunicazione di subcontratto deve pervenire alla Stazione Appaltante con ampio anticipo prima dell’inizio delle lavorazioni che si intendono affidare in subcontratto, stante la necessità da parte della Stazione Appaltante di verificare i requisiti dichiarati dal subcontraente nel MOD. A con le modalità sopra specificate.
Nel caso di lavori, al CSE incaricato nell’ambito dei lavori affidati, dovranno essere presentati tutti i documenti concernenti la sicurezza tra cui il POS del subcontraente; sul POS presentato dal subcontraente, il CSE dovrà esprimere un parere scritto positivo. Tale parere positivo è indispensabile per pervenire alla presa d’atto del subcontratto quando le verifiche sui requisiti generali del subcontraente hanno dato esito positivo.
3.2 - Verifiche
La S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale provvederà ad effettuare le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal subcontraente, con le modalità indicate al precedente punto 2.3.1. Il CSE dei lavori provvederà a rilasciare il parere sul POS del subcontraente.
A seguito delle verifiche positive sui requisiti dichiarati dal subcontraente e del parere positivo del CSE, la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale provvederà ad inviare specifica comunicazione del Responsabile del Procedimento, relativa alla presa d’atto del subcontratto, all’Appaltatore, all’Ufficio Direzione Lavori e al CSE.
3.3 - Adempimenti successivi alla comunicazione della presa d’atto del subcontratto
Dopo la comunicazione di presa atto del subcontratto da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore:
- rimane sempre responsabile verso la Stazione Appaltante della corretta esecuzione dei lavori affidati in subcontratto;
- accerta che ogni subcontraente è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- è responsabile dell’attuazione del PSC/POS e delle ulteriori indicazioni fornite dal CSE;
- rimane sempre responsabile sul rispetto, da parte della Ditta subcontraente, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187.
4 – NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed alle Linee Guida di attuazione del medesimo decreto emanate dall’ANAC.
5 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione aziendale di approvazione.