PATTO DI INTEGRITÀ (RDO N. 2896630 )
Direzione Regionale del Veneto
Settore gestione Risorse Ufficio Risorse materiali
PATTO DI INTEGRITÀ (RDO N. 2896630 )
Tra
L’Agenzia delle Entrate (di seguito anche “Agenzia”) con sede in Roma, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx – Codice Fiscale e Partiva IVA:06363391001, nella persona di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx- Capo Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale del Veneto, domiciliato per la carica ove sopra, giusta delega protocollo 88 del 28/04/2021,
e
la Società (di seguito denominata Società),
con sede legale in , via n° Codice fiscale/P. IVA , rappresentata da
in qualità di
Nota: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dalla Società partecipante alla gara e dall’Agenzia. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente Patto costituisce causa di esclusione dalla gara1. Il presente atto costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura
VISTI
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” secondo cui “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- l’Aggiornamento PNA 2015 adottato dall’ANAC con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e successive modificazioni;
1 Cfr. sul punto anche Delibera ANAC n. 1120 del 22 dicembre 2020.
- l’Aggiornamento PNA 2018 adottato dall’ANAC con Xxxxxxxx n. 1074 del 21 novembre 2018 e successive modificazioni;
- il PNA 2019 adottato dall’ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e successive modificazioni;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022 dell’Agenzia delle Entrate, adottato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 23614 del 31-01-2020;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Codice di comportamento del Personale dell’Agenzia delle Entrate approvato dal Direttore dell’Agenzia con atto n. 83948 del 30 marzo 2021.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 Finalità
1.1 Il presente Patto, la cui accettazione costituisce condizione di partecipazione alla procedura di appalto indetta dall’Agenzia rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Agenzia. Nel Patto si stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Agenzia e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
1.2. Con il presente Xxxxx, in particolare, le Parti assumono l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
1.3. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della società partecipante2 e deve essere presentato dalla Società in allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara.
1.4. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto o la mancata produzione dello stesso, debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.
Articolo 2 Ambito di applicazione
2.1 Il Patto trova applicazione nella procedura di gara in oggetto; esso regola i comportamenti della Società sia durante la fase di svolgimento della procedura di gara, sia durante la fase di esecuzione del contratto, eventualmente ad essa affidato.
2Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di impresa, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i tecnico/i. Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria e dall’eventuale Direttore tecnico. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall’eventuale Direttore tecnico.
2.2 Il Patto regola i comportamenti di ogni soggetto dell’Agenzia impiegato nell’ambito della procedura di gara, nonché nella fase di esecuzione del relativo contratto.
Articolo 3 Obblighi della Società
3.1. La Società si impegna ad uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Si impegna altresì ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, la Società è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici sopra citati, l’Agenzia ha adempiuto all’obbligo di cui al comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 di diffusione del Codice di comportamento adottato garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, nella sezione Amministrazione Trasparente. La Società si impegna a comunicare il link di accesso ai “Codici” ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento del personale dell’Agenzia delle entrate costituisce causa di risoluzione del contratto stipulato.
3.2 La Società dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Agenzia nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La Società è consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3.3 La Società si impegna a segnalare all’Agenzia qualsiasi situazione di conflitto di interessi, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Agenzia, nonché ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
3.4 La Società si impegna a riferire tempestivamente all’Agenzia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La Società prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione dell’appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denunzia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La Società è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.
Al riguardo, la Società è consapevole che, in applicazione dell’art. 00 xxx xxx X.xxx. x. 000/0000 (x.x. Whistleblowing), l’Agenzia ha istituito la casella di posta elettronica xx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx tramite la quale i lavoratori e i collaboratori delle imprese, fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell’Agenzia, possono segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i fatti corruttivi, gli illeciti, le irregolarità di cui sono venuti a conoscenza che riguardano l’Agenzia. La segnalazione può essere inviata anche tramite servizio postale al “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle entrate” in busta sigillata che deve contenere in modo chiaro e leggibile la dicitura “RISERVATA PERSONALE”. In entrambi i casi l’identità del segnalante viene protetta fin dal momento della segnalazione, secondo quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Ulteriori informazioni sono riportate all’interno della sezione Amministrazione Trasparente – prevenzione della corruzione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, al cui interno
è possibile reperire il modello di trasmissione delle segnalazioni ed ulteriori informazioni circa la corretta compilazione.
La Società si impegna a portare a conoscenza dei propri lavoratori e collaboratori i predetti canali di segnalazione.
3.5 La Società dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
La Società dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile con altre imprese partecipanti alla procedura.
3.6 La Società si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Agenzia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.
3.7 Gli obblighi di cui al presente articolo, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti alla Società con la quale l’Agenzia ha stipulato il contratto, la quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola, che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti stipulati dalla Società con i propri subcontraenti e subappaltatori.
Articolo 4 Sanzioni
4.1. La Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni anticorruzione indicati nell’art. 3 del presente Patto, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
a) Esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento o revoca dell’aggiudicazione, se intervenuta;
b) Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
c) Esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Agenzia delle Entrate per i successivi 3 (tre) anni;
d) Risoluzione del contratto 3.
Articolo 5 Obblighi dell’Agenzia
5.1 L’Agenzia si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti, a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall’Agenzia nella propria regolamentazione ed inerenti all’ambito del presente patto.
5.2 Qualora l’Agenzia riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del contraddittorio.
Articolo 6 Clausola risolutiva espressa
3 Resta ferma la facoltà per l’Agenzia di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali penali
6.1 L’Agenzia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p..
Articolo 7
Efficacia del Patto d’integrità
7.1 Il presente Patto e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
Articolo 8 Foro competente
8.1 Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto tra l’Agenzia e la Società sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
, lì
(Firmato digitalmente – Società)
(Firmato digitalmente – Agenzia)