CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
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Allegato 5 - Schema di contratto di incarico professionale
CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
tra
L’ERDIS Marche con sede legale in Ancona, Xxx Xxxxxxx x. 00, Partita Iva 02770710420, PEC xxxxx@xxxxxxx.xx, in persona del legale rappresentante Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, d’ora innanzi il “Committente”,
e
il Sig/la Sig.ra. Dott./Dott.ssa , nato/a a il
, residente a in n. , C.F. , P. IVA , PEC , iscrizione Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di dal n. , d’ora innanzi “Incaricato”,
premesso:
a) che il Committente, intende avvalersi delle prestazioni professionali dell’incaricato nell’espletamento del servizio di ASSISTENZA MEDICA da svolgersi presso l’ambulatorio situato all’interno del Collegio Tridente, a favore degli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi e alle AFAM del Presidio di Urbino;
b) che l’incaricato si dichiara titolare delle qualità ed attitudini professionali per le quali offre la propria prestazione;
c) che l’incaricato assumerà le adeguate misure di sicurezza nello svolgimento della prestazione di cui al susseguente contratto;
d) che l’incaricato assume la piena responsabilità del proprio operato, garantisce la piena efficienza ed efficacia della prestazione resa nell’assoluta osservanza del modello etico-organizzativo di gestione e controllo, che svolge la propria attività come libero professionista e pertanto come titolare di polizza infortuni personale, sollevando il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente atto;
si stipula e conviene quanto segue
1. Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Oggetto del contratto
2.1. L’incaricato si obbliga a fornire all’Ente prestazioni libero professionali in qualità di medico, in conformità alle vigenti disposizioni normative ed in particolare: alla Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ERDIS n. 30 del 11.05.2018 ad oggetto "Determinazioni in merito al Servizio di assistenza Sanitaria per studenti”; all’Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio di “assistenza medica a studenti fuori sede” fino al 31/12/2021 per il Presidio di Urbino – CIG , adottato con Determina n. del .
L’incaricato, nell’espletamento della suddetta mansione dovrà scrupolosamente osservare, oltre alle norme di deontologia medica, anche le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste
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dal d.lgs. 81/08 e s. i. e m. e di tutela dei dati personali contenute nel d.lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii.
3. Esecuzione del servizio
3.1. L’incaricato si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell’espletamento del servizio suddetto, sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente.
3.2 L’incaricato svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, senza obbligo disciplinare, fermo restando il rispetto delle modalità di svolgimento del servizio preventivamente concordate con il committente.
3.3. L’incaricato utilizzerà, per la realizzazione del servizio, l’ambulatorio medico attrezzato presso il Collegio Tridente ad Urbino, con attrezzature e materiali di proprietà dell’incaricato medesimo.
3.4. L’incaricato sarà reperibile presso l’ambulatorio secondo il seguente orario settimanale di ricevimento:
- martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:30.
Il predetto orario potrà essere modificato solo con apposita comunicazione e accordo con i Responsabili delle Strutture abitative e dei Servizi per studenti dell’Ente. Dovrà inoltre comunicare anticipatamente eventuali impreviste assenze durante il suddetto orario di apertura dell’ambulatorio medico.
3.5. L’incaricato redigerà e trasmetterà un breve resoconto trimestrale sugli orari e le attività svolte, assieme alla Fattura trimestrale per ottenere il corrispettivo previsto dal successivo art. 5.
4. Durata del contratto
4.1. Il servizio di assistenza medica ha durata dal momento della stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2021.
4.2. L’apposizione del suddetto termine non costituisce motivo ostativo alla risoluzione anticipata del presente atto, secondo quanto stabilito nel vigente contratto all’art. 8 disciplinante il recesso, o negli altri articoli disciplinanti l’inadempimento.
5. Corrispettivi
5.1. Il corrispettivo delle prestazioni professionali verrà calcolato su base oraria, con un costo orario di €
…………, importo omnicomprensivo di oneri, imposte e tasse, per un massimo annuale di 266 ore annue e per un importo massimo di € 8000,00 annui.
5.2. Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà liquidato (previa emissione di fattura) all’incaricato ogni trimestre a seguito dell’indicazione in fattura delle ore effettive di lavoro svolte che dovranno pertanto corrispondere con quelle indicate nel resoconto trimestrale di cui all’art. 3 punto 3.5.
6. Responsabilità verso terzi
6.1. L’incaricato si obbliga a tenere il committente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni prodotti da lui provocati a sé stesso e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo.
L’incaricato è personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.
7. Dovere di segretezza
7.1. L’incaricato si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e da quanto
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previsto dalla deontologia professionale, obbligandosi nei confronti del committente e degli utenti ai principi di correttezza e riservatezza.
7.2. L’incaricato si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa all’utenza di cui verrà a conoscenza in relazione all’attività oggetto del presente contratto.
7.3. E’ fatto pertanto obbligo all’incaricato di adottare le misure di prevenzione necessarie e le azioni necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente, nonché dalle vigenti normative in materia. Restano escluse dall’obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall’omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.
7.4. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto.
8. Recesso ed inadempimento
8.1. Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso all’incaricato almeno 30 (trenta) giorni prima.
Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:
a) se l’incaricato non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto;
b) in qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico dell’incaricato nel presente contratto.
In questa ipotesi l’incaricato avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato.
8.2. E’ concesso altresì all’incaricato il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso all’incaricato spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato.
8.3. Il recesso dell’incaricato dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l’immediata sospensione di tutti i pagamenti e delle fatture emesse e/o da emettere, con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno. Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
9. Non cedibilità del contratto
9.1. E’ fatto divieto ad entrambe le parti di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente a terzi, senza il consenso espresso e posto per iscritto, dell’altra.
9.2. La richiesta di assenso per la cessione del presente contratto, deve avvenire in forma scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale indicata dal Rappresentante Contrattuale nel presente contratto.
9.3. E’ fatto divieto all’incaricato cedere i crediti derivanti dal presente contratto a terzi senza il preventivo assenso scritto del Committente.
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10. Tutela della privacy
10.1. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, l’incaricato dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell’ambito degli impieghi leciti previsti.
10.2. L’incaricato si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l’espletamento dell’attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente contratto.
10.3. E’ comunque diritto dell’incaricato di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.
11. Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC).
12. Clausole finali
12.1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto di cui al presente contratto.
12.2. La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.
12.3. Qualora una o più clausole di cui al presente contratto, sia dichiarata nulla o inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, il restante contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.
12.4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti del Codice civile.
13. Risoluzione controversie
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’incaricato ed il Committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Urbino.
14. Rinvio alle norme di legge
14.1. Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall’art. 2222 e seguenti del codice civile.
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Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di cinque pagine più allegati (modello Autodichiarazione visita medica ambulatoriale, Dichiarazione di assenza conflitto d’interessi, Informativa trattamento dei dati personali), è controfirmato da entrambe le parti stipulanti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica. Urbino, lì
Il Committente: l’Incaricato:
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Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse – affidamento incarico di collaborazione/consulenza
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa , nato/a a il
e residente a in n. , Xxxxxx Xxxxxxx e P.IVA , in qualità di medico libero professionista, per l’incarico di assistenza medica per studenti fuori sede – Presidio Erdis di Urbino; vista l’allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d’interesse
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse alla data odierna.
In fede.
Urbino, lì
Firma………………………………………………
DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:
"Un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. La situazione di conflitto di interesse, quindi, si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico”.
Il CdI è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l’interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.
Il CdI è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di
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un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un’altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.
Il CdI è apparente (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l’interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.
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PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013
Art. 2 co. 3
Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità' politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
Art. 3 co. 2
Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità', astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Art. 6
1. Xxxxx restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art.7
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Art. 13 co. 3
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio (….)
ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013
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Art. 1 co. 2, lett e)
Ai fini del presente decreto si intende:
e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
Art. 4
1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
Art. 5
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.
Art. 9
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
Art. 10
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.
Art. 20
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
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FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti all'ERDIS MARCHE - Ente Regionale Diritto allo Studio (nel prosieguo "Erdis") saranno trattati per soli fini istituzionali.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è l’ERDIS MARCHE – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del Legale rappresentante, il Direttore Generale.
Indirizzo: Xxx Xxxxxxx x.00 – 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxx – Telefono: 0000 000000
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: x.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxx@xxxxxxx.xx
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx. Indirizzo: Xxx X. Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxx - Telefono: 0000 000000
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: xxx@xxxxx.xx PEC: xxxxx@xxxxxxx.xx
Tipologia di dati trattati
Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR)
Categoria di dati particolari - quali origine raziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relati allo stato di salute, alla vita sessuale o orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR)
Finalità dei trattamenti e base giuridica
Tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del GDPR).
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del GDPR, per le seguenti finalità:
1. costituzione/cessazione del rapporto di lavoro;
2. gestione degli eventi di carriera;
3. assolvimento di obblighi o finalità correlate al rapporto contrattuale;
4. gestione dell’anagrafica;
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5. gestione degli istituti contrattuali inerenti ai congedi, permessi, aspettative, malattie, infortuni, partecipazione a sciopero e assemblee);
6. rilevazione e gestione delle presenze;
7. invio di comunicazioni inerenti il proprio rapporto contrattuale;
8. gestione delle pratiche assicurative, previdenziali e fiscali, trattamenti assistenziali, eventuali denunce pratiche di infortunio;
9. trattamento dei dati per procedimenti disciplinari e nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che coinvolgono il dipendente;
10. gestione del trattamento retributivo;
11. gestione dei provvedimenti per il dipendente;
12. promozione di politiche volte a consentire al personale dell’Erdis di fruire di agevolazioni, servizi e/o sussidi;
13. formazione e aggiornamento continuo;
14. gestione di concorsi e selezioni interne;
15. utilizzo dei servizi bibliotecari, anche digitali;
16. accesso ai laboratori e ad altre strutture;
17. applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008;
18. utilizzo di dati inerenti la disabilità cronica o temporanea dell’interessato e di familiari per agevolazioni e/o adempimenti previsti da normativa in materia;
19. elezioni dei rappresentanti negli organi di governo dell’Erdis o per eventuali compiti inerenti la carica elettiva ricoperta;
20. statistiche e ricerca storica e scientifica, in forma anonima
21. utilizzo di servizi telematici e di posta elettronica
Inoltre i dati personali identificativi e di rapporto contrattuale saranno trattati per le seguenti finalità:
- esecuzione dei servizi offerti agli utenti attraverso i sistemi informatici dell'Erdis;
- comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali o culturali. Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.
Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Erdis dal personale e dai collaboratori afferenti alle strutture competenti per le varie tipologie di trattamento.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche di infortunio.
I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività oggetto del contratto.
L’Erdis si avvale del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali dei dipendenti, ai soli
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fini della prestazione richiesta.
Tempo di conservazione dei dati personali
Il titolare informa che i dati personali inerenti l’anagrafica ed il rapporto contrattuale saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell’Erdis.
Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di Interessato, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, gode altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati).
L’interessato ha diritto a:
- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Erdis;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo.
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.
Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxx.xx PEC: xxxxx@xxxxxxx.xx
Reclamo
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
Obbligo di conferimento dei dati
L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Erdis non potrà gestire il rapporto contrattuale. La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.
Urbino, lì
L’Incaricato