CAPITOLATO D’ONERI PER
CAPITOLATO D’ONERI PER
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ACQUA POTABILE A MEZZO DI AUTOBOTTI PER SII S.C.P.A.
STAZIONE APPALTANTE
SII S.C.P.A.
Sede legale – Xxx xxxxx xxxxxx x. 00 00000 Xxxxx
Tel 0744/ 479911 Fax 0744/434752 – xxx.xxxxxx0.xx – xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
XXX Xxxxx Xxxxx Email: xxxxx.xxxxx@xxxxxx0.xx
CIG - LOTTO 1 :88427525CB CIG - LOTTO 2 :8842768300 CIG - LOTTO 3 :8842778B3E
Sommario
PREMESSA 3
ART. 1 - OGGETTO 3
ART. 2 – DURATA 4
ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO – ELENCO PREZZI 4
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 5
ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
ART. 6 – ASSICURAZIONE RCAuto E RCT/O 6
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 7
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE 7
ART 9 MAGGIORAZIONI E PENALI 9
ART. 10 – CARATTERISTICHE AUTOBOTTI 9
ART. 11 – SEDE OPERATIVA 9
ART. 12 – SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 10
ART. 13 – TRASPORTI 10
ART. 14– RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL TRASPORTATORE 10
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO- SUBAPPALTO 10
ART. 16 – RISOLUZIONE- RECESSO 10
ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLI 11
ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 12
ART. 19 –CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 12
ART. 20 – MAGGIORAZIONI E PENALI 12
ART. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 13
ART. 22 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 14
ART. 23 – OSSERVANZA MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE EX D.LGS.N.231/01 15
ART 24 XXXXXXXX XXXXXXXXXX 00
ART. 25 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
ART. 26 – SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’ 16
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
. 28– FORO COMPETENTE 17
ART. 29 – NORMATIVA APPLICABILE E INFORMAZIONI SULL’APPALTO 17
PREMESSA
L’accordo quadro è del tipo “con un unico operatore economico” secondo quanto previsto dal nell’art 54 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed ha per oggetto il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti nel territorio gestito dalla SII S.c.p.A ( di seguito semplicemente SII ) .
Il presente capitolato stabilisce:
- La tipologia di prestazioni affidabili.
- La durata dell’Accordo quadro.
- Il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi.
- Le norme che regolano l’Accordo Quadro.
- Le caratteristiche del servizio.
- La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SII nei confronti dell’Appaltatore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione di singoli Ordinativi di Servizio emessi da SII. L’Accordo Quadro individua invece l’obbligo per l’Appaltatore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla SII nel periodo di validità ed efficacia dell’Accordo stesso.
ART. 1 - OGGETTO
L’attività oggetto dell’Accordo Quadro riguarda il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di
autobotti all’interno del territorio dell’Ati 4 Umbria dove la SII è gestore del servizio idrico integrato. Trattandosi di accordo quadro le prestazioni affidate dalla SII non avranno carattere di continuità temporale in quanto gli ordini non saranno programmabili ma strettamente correlati alla necessità giornaliera della SII.
In considerazione di ciò il trasportatore dovrà valutarne l’incidenza in sede di offerta.
Il trasportatore è tenuto comunque ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni oggetto di appalto che saranno commissionate dalla SII e da suoi Soci operativi sul luogo dell’intervento.
In ogni caso anche in assenza di dettagliate istruzioni tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a regola d’arte nell’osservanza delle procedure di qualità aziendali e di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza.
Il trasportatore sarà responsabile dell’esecuzione delle attività della qualità dei materiali impiegati e dell’efficienza dei mezzi d’opera utilizzati.
Le prestazioni di servizio devono essere effettuate interamente a spese del trasportatore con mano
d’opera propria, materiali ed attrezzature a carico della stessa.
L’attività del servizio consiste nel prelevare acqua potabile dai punti di prelievo di cui all’allegato sub. 2 al presente capitolato, mediante autobotte autorizzata ed idonea a tal servizio, eseguire il trasporto fino all’impianto da approvvigionare (serbatoi/stazioni di sollevamento ecc.) eseguire tutte le attività per lo scarico dell’acqua potabile nella vasca dell’impianto per dare servizio completo ed eseguito a perfetta regola d’arte.
In ogni caso è previsto l’onere a carico del trasportatore di espletare il servizio, su richiesta della SII e senza ulteriori oneri a carico della stessa anche in luoghi di esecuzione del servizio non inclusi nel lotto di cui è risultato aggiudicatario. Dalla stipula del presente contratto non discende in favore del trasportatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente capitolato restando facoltà della SII di rivolgere affidamenti di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici ovvero di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale, senza che da ciò possa scaturire in favore del trasportatore alcun diritto di risarcimento e/o indennizzo per il mancato guadagno.
ART. 2 – DURATA
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula tenendo conto che trattasi di un servizio che viene utilizzato dalla SII principalmente nei mesi estivi in occasione di crisi idriche. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.
L’Accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’accordo è stato stipulato.
b) sia decorso il termine di 36 mesi dalla stipulazione del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 (di seguito semplicemente anche Codice) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure che verranno attivate per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La Sii non è obbligata a garantire al trasportatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione del contratto. Per detta ragione il trasportatore non potrà avanzare alcuna pretesa per un eventuale mancato guadagno.
Ai sensi dell’art 106 comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto la SII riscontrasse la necessità di un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre al trasportatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il trasportatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO – ELENCO PREZZI
L'importo complessivo dell’Appalto, suddiviso in tre lotti, è di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) IVA esclusa di cui € 47.790,92 (euro quarantasettemilasettecentonovanta,92) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Detto importo potrà raggiungere l’ammontare massimo di € 2.400.000,00 nell’ipotesi prevista dall’ art 106 co. 12 del Codice. Ai sensi dell’art 23 co 16 del D.lgs 50/2016 l’importo complessivo dei costi per la manodopera è pari ad € 550.541,63
Lotto n. 1 codice CIG: 88427525CB
Accordo Quadro della durata di 36 mesi per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di autobotti
per i Comuni di: Fabro, Ficulle, Allerona, Parrano, Xxxxxxxxxx d’Orvieto e Montegabbione.
Luogo di esecuzione del contratto: serbatoi idrici ed impianti di sollevamento della rete idrica ubicati nei
territori di Fabro, Ficulle, Parrano, Allerona, Xxxxxxxxxx d’Orvieto e Montegabbione.
Importo: € 860.000,00 di cui € 20.544,85 per oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 839.455,15. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara per il lotto n. 1 comprende i costi della manodopera che la Sii ha stimato in € 236.773,26.
Attrezzatura minima richiesta:
• n. 1 cisterna con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta;
• n. 2 cisterne con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta;
• n. 1 autoarticolato o in alternativa autotreno con cisterna a traino con capacità complessiva non inferiore a 30 mc. L’autoarticolato o l’alternativa indicata non possono sostituire le dotazioni richieste con motrice diretta per questioni logistiche legate al transito sulle strade di accesso agli impianti.
Tutte le cisterne dovranno essere dotate di pompa autonoma di sollevamento.
Al momento della stipula del contratto e quindi non a titolo di pre requisito per la partecipazione alla Gara, il Trasportatore, aggiudicatario del Lotto, dovrà dichiarare la dotazione anche di un mezzo di trasporto di capacità da 4 a 8 mc, c.d.autobotte di piccole dimensioni che verrà utilizzato, se necessario, su richiesta della Committente.
- Lotto n. 2 codice CIG 8842768300:
Accordo quadro della durata di 36 mesi per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di autobotti
per i Comuni di: Orvieto, Baschi, Castel Viscardo, Porano e Montecchio.
Luogo di esecuzione: serbatoi idrici e impianti di sollevamento della rete idrica ubicati nei territori dei Comuni di Orvieto, Baschi, Castel Viscardo, Porano e Montecchio.
Importo: € 840.000,00 di cui € 20.076,00 per oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 819.924,00. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara per il lotto n. 2 comprende i costi della manodopera che la Sii ha stimato in € 223.941,57.
Attrezzatura minima richiesta:
• n. 1 cisterna con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta;
• n. 3 cisterne con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta. Tutte le cisterne dovranno essere dotate di pompa autonoma di sollevamento.
Al momento della stipula del contratto e quindi non a titolo di
pre requisito per la partecipazione alla Gara, il Trasportatore, aggiudicatario del Lotto, dovrà dichiarare la dotazione anche di un mezzo di trasporto di capacità da 4 a 8 mc, c.d.autobotte di piccole dimensioni che verrà utilizzato, se necessario, su richiesta della Committente.
- Lotto n. 3 codice CIG8842778B3E:
Accordo quadro della durata di 36 mesi per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di autobotti per i Comuni di: Terni, Acquasparta, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Guardea, Montecastrilli, Otricoli, Stroncone, Narni, Amelia.
Luogo di esecuzione: serbatoi e impianti di sollevamento della rete idrica ubicati nei territori dei Comuni di Terni, Acquasparta, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Guardea, Montecastrilli, Otricoli, Stroncone, Narni, Amelia.
Importo: € 300.000,00 di cui € 7.170,07 per oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 292.829,93 Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara per il lotto n. 3 comprende i costi della manodopera che la Sii ha stimato in € 89.826,80.
Attrezzatura minima richiesta:
• n. 2 cisterna con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta;
• n.1 cisterna con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta. Tutte le cisterne dovranno essere dotate di pompa autonoma di sollevamento.
Al momento della stipula del contratto e quindi non a titolo di pre requisito per la partecipazione alla Gara, il Trasportatore, aggiudicatario del Lotto, dovrà dichiarare la dotazione anche di un mezzo di trasporto di capacità da 4 a 8 mc, c.d.autobotte di piccole dimensioni, che verrà utilizzato, se necessario, su richiesta della Committente.
3.1. Dotazione personale per ciascun lotto:
Per esigenze di contemporaneità devono poter essere utilizzate minimo nr. tre squadre di lavoro separate, pertanto le Ditte o ATI candidate all’aggiudicazione del servizio dovranno essere dotate di personale formato, in grado di svolgere anche tre interventi contemporanei su siti diversi, appartenenti allo stesso Xxxxx, con carreggiamenti ripetuti nell’arco della giornata.
3.2 In caso di emergenza la SII potrà chiedere ai Trasportatori di intervenire all’interno di un lotto territoriale diverso rispetto a quello oggetto di aggiudicazione. In questo caso al Trasportatore, che sarà tenuto ad accettare l’esecuzione del predetto servizio emergenziale, verranno riconosciuti gli importi che lo stesso ha specificamente indicato in sede di offerta.
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’Aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che presenterà il maggior ribasso percentuale
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara (v. allegato sub. 6).
ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ai sensi dell’art 103 co.1 del D lgs n. 50/2016, il trasportatore, per la sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare una “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della SII della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria secondo quanto previsto dall’art 103 n. 3 del Codice.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso la committente. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo art 19. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte del trasportatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art 93 comma 7 per la garanzia provvisoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta del trasportatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 co. 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 6 – ASSICURAZIONE RCAuto E RCT/O
L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione dell'appalto e delle attività connesse; manleva pertanto la SII ScpA da ogni richiesta di risarcimento di terzi danneggiati per danni riconducibili alla responsabilità dell’appaltatore stesso.
E’ obbligo dell’appaltatore stipulare e mantenere attiva la polizza assicurativa R.C. Auto obbligatoria, a garanzia dei rischi da circolazione stradale per tutti i mezzi impiegati per l'attività relativa al presente appalto.
L’appaltatore dovrà inoltre stipulare idonea polizza per la Responsabilità Civile verso terzi e Operai
(RCT/O) con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad
€ 2.500.000,00 e senza limite per annualità, con validità non inferiore alla durata del contratto stesso. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della SII ScpA precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che, il massimale per sinistro, non è inferiore a quello sopra indicato.
In entrambi i casi, la polizza dovrà prevedere:
- La Sii ScpA ricompresa nel novero dei terzi;
- la validità della copertura assicurativa anche per i danni cagionati a terzi in conseguenza della alterazione/contaminazione dell'acqua, per responsabilità dell'appaltatore;
- la validità della copertura assicurativa anche per i danni puramente patrimoniali cagionati a terzi, in conseguenza della mancata fornitura di acqua imputabile alla responsabilità dell'appaltatore.
Qualora la polizza preveda scoperti e/o franchigie, non dovranno essere opponibili ai terzi danneggiati; l'Assicuratore dovrà pertanto liquidare interamente il danno agli aventi diritto.
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto nella forma dell’accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE
• Il trasportatore si impegna a svolgere il servizio con una adeguata/e autobotte/i, dotata di assicurazione RCT, e su cui potrà essere installato – su richiesta della stazione appaltante – il logo della
S.I.I. S.c.p.A. Tranne casi di particolare somma urgenza, il trasporto dovrà essere preventivamente ordinato in forma scritta dal Committente o dal proprio Socio Consorte ASM x XXXX come da istruzioni operative che verranno fornite all’appaltatore al momento della stipula dell’accordo quadro.
• Il trasportatore si impegna a prelevare l’acqua potabile esclusivamente dai punti autorizzati di prelievo indicati nell’allegato sub. 2 del presente capitolato ed a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, entro il successivo giorno lavorativo, qualsiasi prelievo effettuato. Il trasportatore si impegna altresì ad utilizzare il punto di carico più vicino alla località di destinazione.
• Il trasportatore si impegna a garantire la reperibilità 24/h su 24/h senza eccezione alcuna, in caso di
violazione del presente obbligo, troverà applicazione la penale di cui all’art. 23 del presente Capitolato.
• Il trasportatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
• Il trasportatore è altresì obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto, a rispettare nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale in materia ambientale ed a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualunque evento che possa generare, anche indirettamente, conseguenze negative sull’ambiente e ad intraprendere tutte le azioni necessarie, anche di concerto con la stazione appaltante, ad evitare o mitigare tali conseguenze. La S.I.I. s.c.p.a si riserva la facoltà di verificare il rispetto della suddetta normativa ambientale e/o richiedere copia della documentazione idonea a comprovarlo.
• Il trasportatore è tenuto comunque ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni oggetto di appalto che saranno commissionate dalla SII e da suoi soci operativi sul luogo dell’intervento. In ogni caso anche in assenza di dettagliate istruzioni tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a regola d’arte nell’osservanza
delle procedure di qualità aziendali e di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza. Il trasportatore sarà responsabile dell’esecuzione delle attività della qualità dei materiali impiegati e dell’efficienza dei mezzi d’opera utilizzati. Le prestazioni di servizio devono essere effettuate interamente a spese del Trasportatore con mano d’opera propria, materiali ed attrezzature a carico della stessa.
7. Il trasportatore deve possedere e mantenere i requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara per tutta la durata del Contratto. In particolare il trasportatore deve:
• Essere in possesso della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) per il settore alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE;
• Impiegare per il trasporto solo cisterne autorizzate e registrate ai sensi di quanto disposto dal
D.P.R. n° 327 del 26 marzo 1980 e provviste di piano di autocontrollo secondo procedura HACCP;
• Essere conformi al D.Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
• Operare in conformità alla legislazione vigente in materia di trasporto di sostanze alimentari;
• Essere dotato di un sistema di autocontrollo che rispetti i principi e le prescrizioni dello
standard HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point);
• Operare in conformità alla legislazione ambientale;
• Operare in conformità alle normative in materia di sicurezza e previdenza dei lavoratori;
• Operare in conformità al Codice della Strada;
• Impiegare per il trasporto solo personale qualificato nel rispetto delle prescrizioni della Committente che saranno contenute in specifiche istruzioni operative che verranno comunicate all’appaltatore al momento della stipula dell’accordo quadro di cui formeranno parte integrante e sostanziale.
• Dotare i mezzi di trasporto degli accessori idonei per lo svolgimento del servizio di rubinetteria in caso di stazionamento del mezzo su pubblica piazza.
• Il personale responsabile deve registrare tutte le attività nella modulistica appositamente predisposta e deve consegnarla al committente,
• Collaborare senza riserve con i valutatori o ispettori della Sii o dei soci consorti durante eventuali visite ispettive.
• Il trasportatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante, per tutta la durata del rapporto, ogni variazione degli elementi e dei requisiti posseduti, parimenti devono essere comunicate cessioni, fusioni, scissioni o trasformazioni degli operatori economici medesimi; tutte le predette comunicazioni dovranno essere effettuate entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall’avvenuta variazione, pena l’annullamento del contratto.
8. Il trasportatore si obbliga inoltre a:
• adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a risarcire i danni arrecati al Stazione appaltante e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto;
• manlevare e comunque tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse all’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attività;
• manlevare e comunque tenere indenne la stazione appaltante da ogni responsabilità nei confronti del personale dipendente o di eventuali collaboratori salvo quanto previsto dalla legge.
ART 9 MAGGIORAZIONI E PENALI
Per necessità di pubblico interesse, escluso il servizio di reperibilità, la Committente potrà ordinare l'esecuzione di determinati interventi programmati in orari che si svolgono oltre il "normale" orario di lavoro individuato che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. Analogamente potranno essere richiesti dalla Committente interventi nei giorni di sabato e domenica ed in genere nei giorni non lavorativi e festivi. In questi casi al Trasportatore saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
- compenso prezzi NP TRA da 01 a 06 per orario notturno + 20%;
- compenso prezzi NP TRA da 01 a 06 per orario diurno festivo + 25%;
- compenso prezzi NP TRA da 01 a 06 per orario notturno festivo + 30%. Altre maggiorazioni:
- compenso aggiuntivo per trasporto di acqua per ogni Km ulteriore ai 40 dal punto di carico +
mc*Km € 0,20;
- stazionamento del mezzo con autista €/h 27.50.
In caso di mancato adempimento agli obblighi assunti con il presente contratto da parte del Trasportatore verranno applicate le seguenti penali contrattuali:
- ritardo rispetto alla data di consegna del rifornimento così come indicato nell’ordine di intervento o comunque nel tempo ritenuto congruo secondo indicazione dei soci operativi: €/h 75.00;
- mancata reperibilità del Responsabile del Servizio per la consegna ordine intervento: €/h 120,00
Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.
ART. 10 – CARATTERISTICHE AUTOBOTTI
Il trasportatore prima dell’esecuzione del servizio dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento le procedure utilizzate per il lavaggio delle cisterne montate sulle autobotti ed i certificati di manutenzione delle pulizie già eseguite negli ultimi due anni. Gli autisti impiegati per il servizio devono aver partecipato a corsi H.A.C.C.P.
Sono a carico del trasportatore, gli oneri che esso dovrà incontrare per i trasferimenti dal luogo di carico al luogo di scarico. L’inosservanza continuativa e reiterata di quanto sopra, comporterà, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la risoluzione del contratto in danno del trasportatore.
Il trasportatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori.
Per tutte le attività il trasportatore dovrà utilizzare mezzi e personale adeguati al tipo di intervento commissionato ed alla durata indicata dalla Sii scpa negli appositi ODI.
ART. 11 – SEDE OPERATIVA
Il Trasportatore per tutta la durata del servizio dispone a titolo di proprietà, locazione, affitto di azienda, locazione finanziaria, o altro titolo idoneo, di almeno una efficiente sede operativa sita in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell’ATI 4 Umbria all’interno del quale la SII è gestore del servizio idrico integrato, come indicato dal trasportatore nella dichiarazione allegata in sede di gara.
Il venir meno del predetto requisito durante l’esecuzione del contratto sarà motivo di risoluzione di diritto
dello stesso secondo quanto previsto dall’art 1456 del codice civile.
ART. 12 – SERVIZIO DI REPERIBILITA’
Tenendo conto delle particolari caratteristiche del servizio della prestazione in appalto, viene richiesto
al trasportatore l’istituzione di un servizio di reperibilità che dovrà essere garantito dal trasportatore
24 ore su 24 ore durante la vigenza dell’Accordo Quadro.
ART. 13 – TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensato l'operatore, l'ammortamento della macchina, consumo di oli, grassi e combustibili, eventuale manutenzione e pezzi di ricambio, spese generali ed utile del trasportatore, oneri di sicurezza.
.
ART. 14– RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL TRASPORTATORE
L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla SII ScpA:
- il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio del trasportatore che dovrà essere reperibile h24 per tutta la durata del servizio;
- i nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della SII esegue il controllo delle prestazioni eseguite dal trasportatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Xxxxx e nell’ elenco prezzi.
Il Responsabile del servizio del trasportatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del Contratto nominato dalla SII.
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO- SUBAPPALTO
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs 50/2016 , il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
In caso di subappalto il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora l’attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caraterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice nei rispetto di quanto previsto
nell’art 105 del Codice e ss.mm.ii
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
ART. 16 – RISOLUZIONE- RECESSO
In base alla normativa vigente la stazione appaltante ha l’obbligo di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto qualora:
a) nei confronti del Trasportatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti del Trasportatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
1. Quando i Soci della SII (ASM x XXXX) accertano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Trasportatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, inviano alla SII (Committente) una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Trasportatore. La stazione appaltante formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Trasportatore assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Trasportatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Trasportatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Trasportatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Trasportatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all’art. 21 comma 3 del presente capitolato.
3. Nel caso di risoluzione del contratto al Trasportatore verrà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile nei seguenti casi:
• fallimento del Trasportatore;
• nelle ipotesi previste dalla legge;
• nelle ipotesi previste nel presente contratto tra cui la violazione delle norme in materia ambientale con particolare riguardo al D.lgs 152/2006;
• effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
• nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso,
ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Trasportatore.
• Esito negativo delle verifiche antimafia successivo alla stipula del contratto ai sensi di quanto previsto negli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159.
17.1. la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Trasportatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLI
La SII ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e in qualsiasi momento durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contrattuali. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni ne darà comunicazione al trasportatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la Sii scpa si riserva il diritto di applicare le penali previste dal
presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto se nominato. I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il trasportatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del predetto termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del trasportatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. 19 –CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La contabilità avrà per oggetto l’accertamento in contraddittorio con il trasportatore della registrazione di tutti i fatti producenti spesa ed è informata in modo da consentire alla Stazione Appaltante il controllo costante della spesa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il trasportatore – su richiesta della Stazione Appaltante – dovrà fornire, oltre a quanto indicato in precedenza, il brogliaccio di contabilità, senza aver diritto ad alcun compenso, intendendosi compresi nei prezzi di elenco anche tali oneri.
Nessun altro maggiore onere rispetto a quanto indicato nel presente contratto, compensi e maggiorazioni, spetta al trasportatore, in quanto si intende compreso nei prezzi che lo stesso avrà, con calcoli di sua convenienza, accettato in sede contrattuale.
Laddove il trasportatore attesti in modo fraudolento di avere eseguito interventi mai realizzati, verranno eseguite tutte quelle iniziative che la Stazione Appaltante intenda assumere sia sul piano civile che penale, compresa la rescissione del contratto, laddove la condotta del trasportatore assuma una particolare gravità e rilevanza negativa.
ART. 20 – MAGGIORAZIONI E PENALI
1. Per necessità di pubblico interesse, escluso il servizio di reperibilità, la Stazione Appaltante potrà ordinare l'esecuzione di determinati interventi programmati in orari che si svolgono oltre il "normale" orario di lavoro individuato che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. Analogamente potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante interventi nei giorni di sabato e domenica ed in genere nei giorni non lavorativi e festivi. In questi casi al trasportatore saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
a) lavoro notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali) : 25 %;
b) lavori diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi) : 28 %;
c) lavori notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi) : 35 %;
d) compenso aggiuntivo per trasporto di acqua potabile per ogni xx. xxxxxxxxx xx 00 xxx xxxxx xx xxxxxx:
€ 0,20 mc*km.
Tali maggiorazioni sono compensative di ogni onere connesso allo svolgimento della prestazione in orario notturno o festivo, con tassativa esclusione di eventuali ulteriori compensi o indennizzi.
2. Qualora, per qualsiasi motivo diverso dalle ordinarie attività connesse alla normale esecuzione del servizio, si rendesse necessario uno stazionamento del mezzo con o senza autista, questo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla S.I.I. S.c.p.a. e saranno riconosciuti i seguenti importi:
• 2,50 Euro/h per il fermo mezzo;
• 27,50 Euro/h per il fermo uomo.
3. In caso di mancato adempimento agli obblighi assunti con il presente capitolato da parte del trasportatore verranno applicate le seguenti penali contrattuali:
a) Penale da applicarsi per ogni ora di ritardo rispetto alla data di consegna del rifornimento così come indicato nell’ordine di intervento emesso dalla Stazione Appaltante o dal Socio Operativo: € 75,00 (euro settantacinque/00);
b) Penale da applicarsi per mancata reperibilità del trasportatore per la consegna dell’ordine di intervento:
€ 120,00 (euro centoventi/00).
ART. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito del trasportatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi del presente appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dal trasportatore. La contabilità dei compensi di spettanza del trasportatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta mensilmente in contraddittorio con il trasportatore entro 30 gg da fine mese. Unitamente alle fatture il trasportatore dovrà allegare i relativi moduli 7522 integralmente compilati, vistati dal Trasportatore e dal Socio Consorte (ASM/AMAN) che ha disposto l’approvvigionamento idrico, ovvero altra documentazione richiesta dal Committente, idonea a comprovare i servizi effettuati.
L’ appaltatore si obbliga altresì a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da Sii scpa in 60 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Sii scpa (P.I. 01250250550) Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. La presentazione delle fatture di pagamento dovrà avvenire ogni fine mese.
Il trasportatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte della Sii scpa ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze del trasportatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la Sii scpa dispone il pagamento di quanto dovuto dal trasportatore direttamente agli enti previdenziali. Nel caso in cui il trasportatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la Sii scpa può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tali somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra il trasportatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro. Si segnala che, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000, xx Xxx scpa per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali
non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Sii scpa si impegna a dare al trasportatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il trasportatore si obbliga a comunicare alla Sii scpa alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 il trasportatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 22 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il trasportatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione, assicurazione, assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della durata del Contratto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione delle attività, il trasportatore dovrà darne notizia alla Stazione Appaltante precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. Il trasportatore solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto in genere possa subire il personale addetto alle attività.
Il trasportatore s’impegna a rispettare ed a fare rispettare, dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli impianti della Stazione Appaltante, che il trasportatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Stazione Appaltante medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri la non applicazione delle suddette disposizioni, potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti, quali: richiamo verbale o scritto al trasportatore per mancato rispetto della normativa di sicurezza, sospensione del servizio, risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 cc., applicazione di una sanzione dell’importo di Euro 50,00 (Cinquanta/00) per ciascuna inadempienza riscontrata e verbalizzata.
Il trasportatore non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e la Stazione Appaltante si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro.
Al netto dei costi dovuti alla valutazione dei rischi da interferenze, così come esplicitati all’interno dei DUVRI di cui all’Allegato sub. 18, è a totale ed esclusivo carico del trasportatore, dovendosi intendere compensato con i prezzi di cui ai relativi Allegati al presente Contratto, ogni onere per l’effettuazione delle prestazioni in oggetto, ed in particolar modo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il trasportatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto del Contratto per aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla SII s.c.p.a. in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse, come da Allegato sub. 18 al presente Capitolato (DUVRI).
Il trasportatore si obbliga a trasmettere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto tutta la documentazione di sicurezza richiamata nel DUVRI (all. 14)
ART. 23 – OSSERVANZA MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE EX D.LGS.N.231/01
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01 il trasportatore si impegna, nei rapporti con la Stazione appaltante anche per i propri dipendenti e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art 1381 del Codice Civile ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Modello adottato ex D.lgs. 231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Sii scpa, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Modello che sia riconducibile alla responsabilità del Trasportatore e/o di rinvio a giudizio e/o di condanna di quest’ultimo per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 sarà facoltà della Sii scpa di recedere dal contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell’art 444 c.p.p.) di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ART 24 CLAUSOLA AMBIENTALE
L’Appaltatore nel prendere atto del Modello ex D.lgs 231/01 adottato dalla Committente si impegna a rispettarne i contenuti e i principi tra cui l’ottemperanza alla normativa in materia ambientale con particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006, il mancato rispetto del quale costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art 1456 c.c. come espressamente indicato all’art 16 che precede.
L’Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività è tenuto sotto la propria responsabilità a trattare i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa ambientale vigente, nazionale e regionale, e in generale a tutte le norme in materia ambientale applicabili, nonché ad attuare tutte le procedure, attività e prescrizioni richieste in ottemperanza alla disciplina ambientale.
L’Appaltatore in relazione ai rifiuti prodotti in conseguenza dell’attività oggetto del presente contratto si qualifica quale “produttore di rifiuti” ai sensi dell’art 183, lett. f) del suddetto Decreto Legislativo provvedendo lo stesso ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica. Come tale è responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti nell’esecuzione dell’incarico e si impegna a gestire i rifiuti prodotti, a sue esclusive cure e spese, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore.
L'Appaltatore è altresì obbligato a comunicare tempestivamente alla Committente qualunque evento che possa generare, anche indirettamente, conseguenze negative sull’ambiente e ad intraprendere tutte le azioni necessarie anche di concerto con la committente ad evitare o mitigare tali conseguenze.
L'Appaltatore si impegna a tenere manlevata e indenne la Committente per qualsivoglia eventuale sanzione dovesse derivare a quest’ultima quale conseguenza del non corretto adempimento dei descritti obblighi ambientali e di ogni ulteriore e diverso obbligo scaturente dalla normativa vigente.
La SII s.c.p.a si riserva la facoltà di verificare il rispetto della suddetta normativa ambientale e/o di richiedere all’Appaltatore idonea documentazione a comprova. In particolare, l’Appaltatore garantisce e si impegna espressamente a consentire alla Committente il libero accesso per verifiche e controlli in merito alle attività̀ discendenti dagli oneri ambientali di cui al presente articolo.
Il Committente è tenuto indenne e manlevato da qualsiasi costo, onere, perdita o danno e da ogni responsabilità nei confronti dei terzi in generale, ivi inclusi i suoi aventi causa, derivanti dalla mancata osservanza delle norme di riferimento ovvero dalla mancata adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire eventuali reati in materia ambientale inclusi quelli ex D.Lgs.231/2001.
In particolare, in caso di risoluzione del contratto per mancato trattamento dei rifiuti la Committente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 e 188 del D.Lgs 152/2006, addebiterà all’Appaltatore i costi che la stessa dovrà sostenere per il loro corretto trattamento/smaltimento.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore a quanto sopra previsto, il Committente potrà risolvere di
diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
ART. 25 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il trasportatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto. Il trasportatore dovrà allegare al contratto apposita dichiarazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto di affidamento del servizio.
ART. 26 – SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La SII ScpA, essendo dotata di un Sistema di gestione integrato certificato ai sensi delle norme
UNI EN ISO 9001, 14001 e UNI ISO 45001 potrà effettuare, al momento dell’esecuzione delle
prestazioni inerenti il presente contratto, le seguenti verifiche:
- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della SII;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla SII e di quelle effettivamente eseguite dal trasportatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.
Il trasportatore si impegna ad applicare le procedure e/o istruzioni operative comunicate dalla SII e ad estenderle per patto espresso al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto. Le verifiche con esito negativo possono determinare “Non Conformità” (NC) oppure Osservazioni (OSS) a carico dell’Appaltatore, che la SII tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la SII dall’applicazione delle penali previste nel contratto. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento dell’Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del presente Xxxxxxxxx sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente Contratto e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare alla Committente, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all’eventuale divulgazione di informazioni riservate.
Il Titolare del Trattamento è la Sii ScpA.
Per ogni comunicazione in materia di Privacy il Fornitore potrà inviare comunicazione scritta all’indirizzo
. 28– FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Terni.
ART. 29 – NORMATIVA APPLICABILE E INFORMAZIONI SULL’APPALTO
S’intende parte integrante del presente Capitolato tutta la Normativa tecnica nazionale ed internazionale attualmente in vigore e le successive modificazioni ed integrazioni ad essa, redatte a cura degli Enti preposti, anche qualora non espressamente citate in questo Capitolato, nonché tutta la Normativa tecnica aziendale interna, attualmente in vigore. Nell’esecuzione delle prestazioni è fatto espresso carico
all’ appaltatore di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), che in ogni modo trattino della materia anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell’arte.
L’appalto è, inoltre, soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc…. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività in contratto, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende Autonome, ecc… che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione delle opere, il trasportatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguiti nei limiti dell'ordinato. Per eventuali chiarimenti di natura tecnica inerenti l’esecuzione del presente appalto il concorrente potrà rivolgersi al Geometra Xxxxxxxx Xxxxxx
xxx. 0000/000000, e-mail xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx0.xx
ART. 32 – ALLEGATI
1. Planimetria;
2. Elenco punti di prelievo;
3. Computo metrico estimativo Lotto 1;
4. Computo metrico estimativo Lotto 2;
5. Computo metrico estimativo Lotto 3;
6. Elenco prezzi tre lotti;
7. NP TRA SII 01;
8. NP TRA SII 02;
9. NP TRA SII 03;
10. NP TRA SII 04;
11. NP TRA SII 05;
12. NP TRA SII 06;
13. NP TRA SII 07;
14. NP TRA SII 00 (a);
15. NP TRA SII 00 (b);
16. Riepilogo nuovi prezzi
17. DUVRI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Xxx. Xxxxx Xxxxx)