LA LIBERA SCELTA IN TOSCANA: COSA CAMBIA PER LE RSA
LA LIBERA SCELTA IN TOSCANA: COSA CAMBIA PER LE RSA
“Gli aspetti giuridici
della forma privatistica del contratto”
Firenze, Martedì 6 dicembre
đźž‚Rapporti tra soggetto gestore e utenza
đźž‚Criteri adottati nel nostro ordinamento per la ripartizione degli oneri tra:
-- Enti titolari del servizio
-- Soggetti gestori (erogatori)
-- Utenti
🞂Di norma l’oggetto delle liti, riguardanti il recupero delle rette, non riguarda la contestazione dell’esistenza e/o della consistenza del credito, ma esclusivamente l’individuazione del soggetto cui imputarlo
Questioni:
1.qualificazione delle prestazioni rese dal soggetto gestore/erogatore del servizio al degente
2.Rapporti tra soggetto gestore/erogatore e utenza
3.Compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari
🞂Il soggetto gestore fa sottoscrivere all’atto di inserimento nella struttura, un contratto variamente denominato (Contratto di ospitalità , di ingresso di inserimento) all’assistito personalmente, ad un familiare di riferimento e anche al Comune
đźž‚Tali accordi:
- attestano l’accoglimento in struttura
- si propongono di individuare impegni e responsabilitĂ dei vari soggetti coinvolti
(obbligazione al pagamento della retta, conferma e conoscenza di regolamento e carta dei servizi della struttura)
Nodi problematici:
1)La frequente estraneità dell’anziano “ debole ” alla stipulazione e l’obbligo del consenso informato
2)La complessa determinazione delle fonti del
regolamento contrattuale
- la determinazione della compartecipazione (ISEE)
3)Efficacia giuridica di tali contratti
4)L’utilizzo di clausole a rischio di vessatorietĂ
5)Le conseguenze dell’inadempimento
đźž‚Art.7 Corrispettivo del titolo di acquisto e importo totale
della retta
🞂……………..
🞂L’eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera determinata dalla struttura e l’importo del titolo di acquisto a carico del Comune di residenza dell’assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico
dell’assistito.
đźž‚Art.9 Corrispettivo sociale del titolo di acquisto
……………..
🞂3. Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell’assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall’assistito alla struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell’impegnativa/contratto di ospitalità .
🞂L’importo su cui calcolare la compartecipazione a carico del Comune di residenza dell’assistito, è pari a €
       .
🞂Xxxxxxx tenere distinto il consenso dell’anziano alla stipulazione nel suo interesse dal consenso informato ai trattamenti sanitari e ai servizi socio-assistenziali alla persona
đźž‚Il consenso informato dell’anziano almeno parzialmente capace di intendere e di volere è un’implicita condizione sospensiva di efficacia del contratto di ospitalitĂ
E’ necessario che il soggetto gestore ottenga il consenso informato dell’anziano capace di intendere e di volere all’ingresso e alla permanenza in struttura
🞂Non può ritenersi valido il consenso prestato da familiari
🞂Il consenso può essere espresso anche oralmente, purché in modo
non equivoco
đźž‚Nel caso in cui il contratto di ospitalitĂ sia stipulato da terzi, pare opportuno che il consenso sia prestato per iscritto
-Il Direttore , ovvero la persona individuata quale responsabile della struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico (Art. 2 Obblighi della struttura)
-Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l’assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della struttura che dovrà accogliere l’assistito. (Art. 3 Procedure di ammissione)
-c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all’accompagnamento dell’ospite con costi non a carico della struttura; (art. 4 Tutela della salute)
-J) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; (art. 4 Tutela della salute)
đźž‚per manifesta, grave e perdurante incompatibilitĂ dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della struttura; (6. Dimissioni)
🞂3. Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell’assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall’assistito alla struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell’impegnativa/contratto di ospitalità . (9.
Corrispettivo sociale del titolo di acquisto)
erogare. (12. AttivitĂ di vigilanza)
🞂 2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed
Il contratto di ospitalità (ingresso) - Estraneità anziano – Accordo Regione
Legale rappresentante dell’assistito: la persona indicata con provvedimento
formale dell’autorità giudiziaria quale soggetto incaricato di tutelare la cura e gli interessi dell’assistito. (Premesse – punto 7)
🞂Impegnativa-modulo: documento che conferma l’ammissione dell’assistito nella residenza e che è inviato dai servizi competenti prima dell'ingresso, alla stessa e all'assistito (o suo legale rappresentante). (Premesse – punto 5)
🞂2. I servizi competenti, attraverso gli uffici preposti, ricevuta la comunicazione della struttura prescelta da parte dell'assistito o suo legale rappresentante, autorizzano l’ospitalità presso la stessa entro i successivi 2 giorni lavorativi. (3. Procedure di ammissione)
🞂2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell’interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l’interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi: (6. Dimissioni)
🞂in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell’ assistito, ad avvisare i familiari, l’amministratore di sostegno o, in loro assenza, l’operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico; (art. 4 Tutela della salute)
🞂Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l’assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della struttura che dovrà accogliere l’assistito. (Art. 3 Procedure di ammissione)
Il soggetto capace
I riferimenti normativi :
🞂 Art. 1 C.C. “Capacità giuridica”
🞂 Art. 2 C.C. “Maggiore età . Capacità di agire”
- art. 13 Costituzione:“la libertà personale è inviolabile”
- art. 32 Costituzione:“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”
- art. 3 Carta di Nizza:”ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge…”
Il soggetto capace
🞂 La capacità di intendere e di volere può identificarsi come il “presupposto sostanziale” della capacità di agire;
🞂 è contemplata in svariate disposizioni quale premessa necessaria per la conclusione di un contratto, per la redazione di un testamento, ai fini dell'imputabilità di un atto illecito, e così via.
🞂 In generale, essa si identifica con quel minimo di attitudine psichica che è indispensabile, a una persona, per rendersi conto delle conseguenze, anche dannose, della propria condotta.
Art. 405 C.C.
Il giudice decide
con
decreto
motivato immediatamente esecutivo,
modificabile o integrabile in ogni tempo anche d’ufficio
Entro
60
giorni
Artt.406, 417 C.C.
Il ricorso può essere presentato da:
•il beneficiario stesso;
•il coniuge;
•la persona stabilmente convivente;
•i parenti entro il 4° grado;
•gli affini entro il 2° grado;
•L’interdicendo o inabilitando
•il tutore o curatore;
• i responsabili dei servizi sanitari e sociali
•il pubblico ministero.
Art. 405 C.C.
Il decreto di nomina dell’A.S. deve contenere:
1. le generalitĂ della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2. la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3. l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4. gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5. i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità ;
6. la periodicitĂ con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivitĂ svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Ricorso al giudice tutelare
âś“PossibilitĂ di ricorrere al Giudice Tutelare
Il nuovo art.406, comma 3, del Codice Civile recita:
“Il responsabile dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza alla persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all ’ art.407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero”
âš« art.406 della L. 6/2004
Può potenzialmente interessare tutti i servizi sanitari, sociali e sociosanitari in quanto la condizione di assenza totale o parziale di autonomia, di cui all’art.1 della legge, può riguardare l’utenza di tutti i diversi servizi
🞂 La legge non distingue tra “servizi sanitari e sociali pubblici e privati”
đźž‚ Indistintamente se in regime di subordinazione, collaborazione autonoma o convenzione (es. MMG)
🞂 Va inquadrato nell’impostazione solidaristica della normativa in adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà sociale” (Art.2 Cost.)
đźž‚ Interpretazioni
- il concetto riferibile soltanto ai soggetti “apicali” di strutture di cura ed assistenza dotati di rappresentanza esterna non ai singoli operatori
- Anche singoli operatori - la ratio che si evince da un principio di non burocratizzazione e semplificazione del procedimento
🞂 L’alternativa ricorso ovvero denunzia al PM
Si è detto:
- Quando i servizi siano incerti riguardo lo strumento giuridico piĂą idoneo
- Ottica di loro deresponsabilizzazione
- Quando le circostanze non consentono l’acquisizione di dati sufficienti ad esprimere una valutazione di opportunitĂ
- Evitare costo del patrocinio
I provvedimenti d’urgenza art. 405 c.c.
🞂 Qualora ne sussista la necessità , il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere
Il rinvio per la determinazione del contenuto della prestazione di ospitalitĂ :
â—¦ al regolamento di gestione
â—¦ alla carta dei servizi
(9.Corripettivo sociale del titolo di acquisto)
a totale carico degli assistiti. )
2. Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall’accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno
La “pervasività ” della regolamentazione pubblicistica
â—¦ Le fonti primarie e secondarie
â—¦ Gli atti amministrativi
đźž‚Nascita di un regime privatistico delle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento delle spese sanitarie ed assistenziali, da contrapporsi ad un regime pubblicistico
đźž‚Questione:
- far divenire il contratto la fonte dell’obbligazione anche se la fonte delle obbligazioni non è di tipo contrattuale, ma legale (discende direttamente dalla legge e non da un mero accordo privato)
- ingabbiare in un contratto delle obbligazioni di natura eminentemente pubblicistica, concernenti l’erogazione di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza
đźž‚Natura delle prestazioni (sanitarie e/o assistenziali) erogate dal soggetto gestore.
đźž‚ASL e Comune sottoscrittori materiali del contratto, sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie competenze ad erogare il servizio
🞂Pattuizioni che stabiliscono l’esclusivo obbligo di pagamento della retta dei parenti
đźž‚ValiditĂ rispetto al possibile contrasto con norme imperative
🞂Gli accordi hanno ad oggetto prestazioni cui si accede sulla base di una puntuale valutazione delle competenti autorità socio-sanitarie (UVM) e attengono a bisogni di cura, strettamente connessi al diritto alla salute oltre che all’assistenza
đźž‚Stato di assoluta necessitĂ . Vizi del consenso:
- errore di diritto (art.1429, n.4 c.c.)
- vizio della violenza (artt. 1435 e 1436 c.c.)
Tribunale di Firenze
đźž‚Sentenza n.2866 del 13 agosto 2012 (Dott.ssa Xxxx)
đźž‚Sentenza n.3039 del 18 settembre 2012 (Dott. Guida)
đźž‚Sentenza n.3892 del 2103
đźž‚Sentenza n.765 del 22 aprile 0000 (Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx – Sezione 1)
🞂Sentenza n.207 del 3 febbraio 0000 (Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Sezione 1)
Sentenza n.2866 del 13 agosto 2012 (Dott.ssa Xxxx)
🞂La controversia oggetto di questo processo verte in materia di erogazione di un servizio pubblico da parte del Comune in favore del privato cittadino ed il rapporto trova origine nell’atto amministrativo di autorizzazione all’ingresso del privato nella RSA convenzionata con l’ente pubblico e non in un contratto di diritto privato
🞂La RSA interviene nel rapporto esclusivamente in qualità di prestatore di un servizio pubblico, essendo stata a ciò autorizzata da una convenzione stipulata con la ASL e con il Comune territorialmente competente
🞂La gestione del servizio pubblico affidata per convenzione ad una struttura assistenziale privata, anziché resa direttamente dall’ente pubblico, non fa tuttavia mutare la natura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e quindi questo servizio, che è sicuramente pubblico per antonomasia, non perde tale caratteristica solo perché offerto dalla struttura privata convenzionata con l’ente pubblico territoriale e con la AUSL
🞂La RSA interviene nel rapporto esclusivamente in qualità di prestatore di un servizio pubblico, essendo stata a ciò autorizzata da una convenzione stipulata con la ASL e con il Comune territorialmente competente
Ricostruzione alternativa:
-La pretesa creditoria della RSA si fonda su un vero e proprio contratto, il contratto di ospitalità che sarebbe stato fatto sottoscrivere al degente o a un suo familiare all’atto dell’inserimento nella RSA con la conseguenza che la fonte del diritto di credito azionato in via monitoria dalla convenuta sarebbe di natura privatistica e negoziale.
Ricostruzione alternativa:
- così come di natura squisitamente civilistica sarebbe il rapporto che la lega la RSA all’assistito (o ai suoi familiari), essendo la RSA un soggetto che rimane completamente estraneo al rapporto (di natura pubblicistica) che si instaura tra il Comune ed il privato fruitore dell’assistenza mediante l’emanazione degli atti amministrativi che determinano a carico del privato la misura della c.d. “quota sociale” della retta giornaliera dovuta per il ricovero dell’assistito alla RSA
Parere del Giudice:
Nel caso di specie l’utente non ha “contrattato” il prezzo della prestazione sanitaria di assistenza con la RSA convenuta, disponibile ad offrirgli tale servizio,
nell’ambito di un normale rapporto sinallagmatico di tipo contrattuale.
Parere del Giudice:
bensì è stato inserito nella RSA a cura dei servizi sociali del Comune proprio perché avente diritto – avendone tutti i requisiti previsti dalla legge – ad una particolare prestazione socio-sanitaria (ricompresa nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza), prestazione che per legge l’ente pubblico gli deve garantire, anche se può farlo direttamente, oppure mediante strutture private all’uopo convenzionate.
Di conseguenza, se è vero che la RSA esercita un pubblico servizio sulla base della convenzione previamente stipulata con la AUSL e con il Comune, la fonte giuridica dei guadagni che ne conseguono per la struttura assistenziale origina da un rapporto di diritto pubblico ed è quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la RSA e l’utenza fruitrice del servizio,
perché obbligati al pagamento della retta in favore della RSA sono il SSN per il 50% e per il residuo 50% il Comune, che ha inserito nella RSA quel determinato assistito attraverso i suoi servizi sociali perché avente diritto a quella data prestazione assistenziale (anche se la legge prevede che, in presenza di determinate condizioni di reddito, l’utenza possa essere chiamata a partecipare al pagamento di una parte della c.d. “quota sociale” facente capo ai Comuni)
🞂Ulteriore conseguenza è che le somme che l’assistito o i suoi familiari sono eventualmente chiamati a sborsare non trovano la loro fonte in un contratto di diritto privato da costoro con la RSA, bensì nelle determinazioni comunali che individuano la misura del contributo loro spettante:
đźž‚ma se i crediti per il cui pagamento la RSA ha agito di fronte al Giudice civile, ottenendo in proprio favore il decreto ingiuntivo, trovano la loro fonte in atti amministrativi ne consegue che il decreto ingiuntivo non poteva neppure essere emesso, appunto per carenza di giurisdizione.
Sentenza n.3039 del 18 settembre 2012 (Dott. Guida) Le convenzioni tra le RSA ed i privati che, come nel caso di specie, ponendo direttamente a carico dell’utenza
l’onere di pagamento della quota sociale della retta di ricovero, possono rappresentare un concreto e persino insormontabile ostacolo alla fruizione del servizio di assistenza sanitaria, soprattutto nei casi di soggetti con minore capacità reddituale,
…costituiscono un’evidente violazione del complesso di norme di legge volte ad assicurare le prestazioni socio- sanitarie che l’ente pubblico è obbligato a garantire.
🞂Accertata la nullità , per contrarietà a norme imperative, della clausola prezzo del cd. Contratto di spedalità , rimane priva di significativa valenza, sul piano del diritto, l’individuazione della natura giuridica (obbligazione principale, obbligazione di garanzia etc.) dell’impegno al pagamento della retta
Sentenza Corte Appello di Firenze n.765 del 22 aprile 2014
🞂La domanda di ammissione e dichiarazione di impegno al pagamento della retta di mantenimento in data 5.1.2000, sottoscritta da per l'ammissione della madre nella struttura della A.S.P. (doc. 1 prodotto da entrambe le parti), ha ad oggetto la fornitura di un servizio di ricovero ed assistenza sanitaria da parte della A.S.P. a favore della signora dietro pagamento di una retta giornaliera di lire 91.000 che si è obbligata a pagare in proprio e per conto della assistita.
L'atto sottoscritto richiama la convenzione stipulata il 30.9.1999 dall'A.S.P. con il Comune di Firenze e l'Azienda Sanitaria di Firenze (v. doc. prodotto da A.S.P. con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), alle cui clausole può quindi attribuirsi il rilievo di fonte integrativa della regolamentazione del rapporto, con l'assunzione, da parte della stessa A.S.P., delle obbligazioni ivi previste (si vedano in particolare gli artt. 12, 15, 18 e 19 della convenzione singolarmente richiamati nella domanda di ammissione).
Una specifica clausola della convenzione (art.10) stabilisce che, secondo il regolamento comunale approvato con deliberazione n. 1190 del 27.7.1998, "l'eventuale intervento dell'A.C. viene erogato in forma di contributo residuale al pagamento della retta di ospitalitĂ e pertanto l'inserimento proposto dalla A.C. si concretizza in un rapporto contrattuale esclusivo tra l'istituto e l'ospite".
In un siffatto contesto la domanda di ammissione di cui si tratta si configura come un atto negoziale del tutto lecito che non presenta alcun profilo di contrasto con norme imperative, con conseguente obbligo da parte del soggetto assistito di provvedere al pagamento della retta nella misura in cui essa non sia coperta dal contributo residuale integrativo" dell'ente comunale, da quest'ultimo deliberato a proprio carico in base ai criteri previsti dal regolamento sopra richiamato.
🞂Affatto estraneo e distinto dal rapporto negoziale instaurato dalle parti con l'atto sopra indicato è il rapporto di tipo pubblicistico, intercorrente fra l'assistito e il Comune, in merito all'esistenza delle condizioni per le quali la c.d. quota sociale concorrente alla formazione della retta dovesse essere posta, in tutto o in parte, a carico dell'ente comunale piuttosto che integralmente a carico della assistita.
Il contratto di ospitalità (ingresso) – Efficacia
đźž‚Per far valere eventuali ragioni in ordine alla illegittimitĂ della decisione comunale di ritenere insussistenti tali condizioni l'assistita avrebbe quindi dovuto agire in sede di giurisdizione amministrativa nei confronti dell'ente - rivendicando l'esistenza delle condizioni per avere diritto ad ottenere il contributo integrativo comunale - piuttosto che contestare la validitĂ del rapporto negoziale posto in essere con la struttura la A.S.P. fornitrice del servizio di ricovero.
đźž‚Tribunale di Firenze, sentenza n. 3892/2013
“Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta opposta, non è ravvisabile tra le parti alcun 'contratto di ospitalità ' di tipo privatistico, in quanto la fonte del rapporto giuridico tra Rsa ed assistito è l’atto pubblico di inserimento del soggetto non autosufficiente nella
struttura di cura ad opera del servizio sociale”
đźž‚Tribunale di Verona n. 2384/2013
Il diritto al ricovero e all’assistenza di un soggetto ultrasessantacinquenne e invalido al 100% non può essere regolamentato da convenzioni private che, in qualche modo e secondo vari mezzi giuridici (espromissione, fideiussione ecc) ostacolino di fatto il ricorso de cittadino alla fruizione dell’assistenza sanitaria- Contratto nullo ex art. 1418 c.c.
🞂 Il caso è quello di una figlia che aveva sottoscritto un'impegnativa al pagamento della retta di ricovero della madre non autosufficiente, in una Casa protetta nel Comune di Ferrara.
đźž‚ Oltre alla nullitĂ per contrarietĂ alle norme imperative e all'annullabilitĂ per violenza morale, la stessa aveva prodotto in giudizio e fatto valere la raccomandata con cui, successivamente all'ingresso in struttura, aveva effettuato il recesso dal suddetto impegno.
🞂 La Corte d'appello ha ritenuto che dopo l'esercizio del suddetto recesso, nulla è dovuto da parte del parente obbligato.
đźž‚ Diversamente dalla posizione del debitore principale (la madre) che beneficia
della prestazione, il terzo (la figlia), infatti, non può dirsi contraente di un “contratto di assistenza e cura” in quanto non è il soggetto sul quale si dispiegano gli effetti del rapporto.
🞂 Essa non gode, appunto, né di cure né di assistenza, il che significa che ogni
giuridica.
suo contratto con la struttura dovrĂ trovare una diversa qualificazione
đźž‚La Corte di chiede se si tratti di espromissione o di promessa unilaterale di prestazione futura. Nel primo caso si instaura un rapporto diretto fra la figlia e la struttura (ossia tra terzo e creditore), autonomo e svincolato tra quello esistente tra terzo ed obbligato, a differenza del secondo caso dove le due posizioni sono collegate.
🞂Tuttavia, in buona sostanza, che si tratti di espromissione, o di fideiussione, o promessa unilaterale che dir si voglia poco importa: si avrà comunque la “facoltà del recesso unilaterale, prevista ex art.1373 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con i principi di buona fede
nell'esecuzione del contratto”.
Il contratto di ospitalità – Clausole - vessatorietà - cenni
đźž‚Contratti di regola conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari
đźž‚Tutele garantite dagli artt.1341 e 1342 c.c.
đźž‚(Delibera RT)
Precisato infine che le singole strutture determinano la quota di parte sociale applicata nei confronti dei propri ospiti, specificando eventuali costi a copertura di servizi ulteriori rispetto agli standard previsti
dall’accreditamento, che dovranno essere esplicitati nella carta dei servizi e all’interno del sopra citato Portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana, gestito dall’Agenzia Regionale di Sanità ; Stabilito che ogni importo richiesto dalle singole strutture a fronte di servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall’accreditamento, sarà da considerarsi a totale carico del cittadino;
đźž‚(Accordo RT) 7. Corrispettivo del titolo di acquisto e importo totale della retta
La quota sociale determinata dalla struttura è pari a €
         al giorno, così come indicata nel portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana (Portale RSA) di cui al successivo articolo 13.
L’eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera determinata dalla struttura e l’importo del titolo di acquisto a carico del Comune di residenza dell’assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico dell’assistito.
fonti
(9.Corripettivo sociale del titolo di acquisto)
2. Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall’accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti. )
6. Dimissioni
c) per accertata morositĂ nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuitĂ assistenziale
9. Corrispettivo sociale del titolo di acquisto
6. In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, perfezionatosi con l'insorgenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attiverà nei confronti dell’assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.
adempimenti
🞂Soggetto gestore è direttamente la P.a.
- le dimissioni assumono la forma di un vero e proprio provvedimento amministrativo, con tutte le conseguenze, e garanzie, che ne derivano:
â—¦ Obbligo di motivazione
◦ Garanzia dell’accesso ai documenti amministrativi
â—¦ Sua impugnabilitĂ
Cessazione delle prestazioni assistenziali: obblighi e adempimenti
đźž‚Ente gestore privato
- illegittimitĂ per incompetenza e/o carenza
assoluta di potere
🞂Quando l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie in oggetto è richiesto dall’Ospite al proprio Comune di residenza secondo le procedure previste
đźž‚PubblicitĂ del contratto
Rapporti tra Ente Pubblico e ente Gestore – cenni
🞂.....nel contempo non si evince alcun obbligo da parte del mero gestore del servizio di preventiva escussione dei soggetti ospitati in una materia che riguarda il riparto dei costi sociali tra cittadino e l’ente locale.
Rapporti tra Ente Pubblico e ente Gestore – cenni
🞂E invero il Comune di residenza del ricoverato è anche l'ente che, normalmente, conosce la situazione economica e familiare del ricoverato e, in ogni caso, ha i mezzi e gli uffici idonei per effettuare le ricerche e ottenere le certificazioni eventualmente occorrenti; oltre al fatto che può rendersi necessario che il Comune debba determinare la quota di spesa a proprio carico e quella per la quale rivalersi.
Il contratto di ospitalità – dimissioni – recupero crediti
Il contenzioso sul rimborso degli oneri: dimissioni e recupero crediti
đźž‚Le azioni giudiziarie
đźž‚Ingiunzione fiscale R.D. 639 del 1910
Il contratto di ospitalità – dimissioni - Accordo Regione
6. Dimissioni
c) per accertata morositĂ nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuitĂ assistenziale
9. Corrispettivo sociale del titolo di acquisto
6. In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, perfezionatosi con l'insorgenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attiverà nei confronti dell’assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.
🞂Il contenzioso sul rimborso degli oneri: qualificazione delle prestazioni e identificazione del soggetto pubblico legittimato passivo – Xxxxx
đźž‚chi, fra Asl e Comuni/utenti, debba pagare i costi dei
ricoveri per i soggetti non autosufficienti
- Sentenza Cassazione n.4558 del 2012
🞂Nel caso esaminato la condizione di prevalenza delle prestazioni sanitarie è riconosciuta in ragione della seguente situazione:
â—¦ affetta dal morbo di Alzheimer con gravissimo deterioramento mentale, disorientamento temporo- spaziale ed assenza di qualsiasi autonomia personale;
â—¦ esigenza di un monitoraggio quasi giornaliero per l'accertamento delle sue condizioni e per la definizione della terapia, avuto riguardo anche alla perdita della capacitĂ di deglutizione e alla necessitĂ di nutrizione attraverso un sondino naso-gastrico;
Il contratto di ospitalitĂ - qualificazione delle prestazioni
◦ alla costante necessità di prevenzione delle piaghe da decubito, ad episodi di fibrillazione atriale e alle compromesse condizioni polmonari”
â—¦ Tribunale di Milano - Sentenza n.7020/2015
â—¦ La questione inerente alla natura sanitaria delle cure complessivamente apprestate
◦ … rispetto alle quali quelle di natura socio-
accessorio
assistenziale hanno assunto un carattere marginale e
- Sentenza Cassazione n.22776/2016
-ripercorre le tappe normative che hanno portato all'odierna suddivisione in quota sanitaria e quota sociale delle rette Rsa
- Il caso è quello relativo ad una signora disabile psichica cronica, che ha chiesto il riconoscimento della natura prettamente sanitaria delle prestazioni ricevute durante il lungo ricovero in casa di cura, ossia il “rilievo sanitario” delle cure ricevute (nel caso somministrazione continua di farmaci)
- Sentenza Cassazione n.22776/2016
A parere della Corte, dunque, i costi per le prestazioni connesse ai “trattamenti farmacologici somministrati con continuità a soggetti con grave psicopatologia cronica ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e personale specializzato idonei ad effettuare terapie riabilitative”, nonché a contenere la possibile degenerazione della malattia, sono a carico delle sole Asl. Non si potrà , pertanto, parlare di quota sociale e quota sanitaria, ma di copertura esclusivamente sanitaria. A tal fine, a nulla rileva la tipologia od il nome delle case di riposo/ricovero, rilevando esclusivamente la natura e finalità delle prestazioni ivi rese.
Grazie per l’attenzione
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