SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICREATIVO E DI CUSTODIA “MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI” CIG: 8225511269 CPV 92331210-5.
REPERTORIO N.
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICREATIVO E DI CUSTODIA “MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI” CIG: 8225511269 CPV 92331210-5.
L’anno , il giorno del mese di , in Roma, nel Palazzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sito in Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, innanzi a me, Dott.
, C.F. -, Dirigente designato quale Ufficiale Rogante, con provvedimento prot. n. del , domiciliato per la carica in Xxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00;
si sono costituiti
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, per brevità, anche “MEF” o “Amministrazione”) - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, C.F. 80415740580, con sede in Xxxx, Xxx XX Xxxxxxxxx, 00, ivi domiciliato ai fini del presente atto, nella persona del Dott. , nato a il , quale Dirigente Generale ;
e
la - (di seguito, per brevità, anche “Esecutore” o “Affidatario” ovvero “Operatore economico”), con sede legale in xxx x. - 00000 Xxxx, capitale sociale Euro ( -/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.
, C.F. e P.I. , domiciliata ai fini del presente atto in
, nella persona , Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, xxxxxx xxxxxx alla stessa conferiti il ;
Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, fatta con il mio consenso espressa e concorde rinuncia all’assistenza dei testimoni, dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso.
PREMESSO CHE:
a) il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha realizzato, fin dal 2011, un progetto volto alla conciliazione delle esigenze lavorative e familiari, concernente l’istituzione di un servizio ricreativo e di custodia, denominato “Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi”, rivolto a utenti di età compresa tra i quattro e i quattordici anni, figli ovvero nipoti del personale in servizio presso il MEF nonché figli del personale di altre Amministrazioni e delle società partecipate dal MEF, ove siano state stipulate convenzioni e attivo, di norma, in concomitanza con i periodi di sospensione dell’attività scolastica;
b) con la determina a contrarre n. 30633 del 19/03/2020, l’Amministrazione ha stabilito di procedere all’affidamento dei servizi necessari mediante procedura di selezione attraverso il Xx.XX, aperta a tutti gli operatori economici abilitati nell’ambito del Bando “Servizi” – Categoria merceologica “Servizi sociali”, utilizzando il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa;
c) gli atti della procedura in oggetto, alla quale hanno partecipato n. X concorrenti, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sul Xx.XX;
d) con determina prot. n. del / / è stata disposta l’aggiudicazione in favore del concorrente per un importo di € ( /00), al netto di I.V.A.;
e) l’Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da in data / / avente numero , per un importo di euro ( /00) e la polizza assicurativa richiesta rilasciata da avente n. ;
f) mediante il sistema B.D.N.A. del Ministero dell’Interno sono state richieste le informazioni in ordine alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti della (ed eventuale impresa ausiliaria ) e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 89 del d.lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte della Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
tutto ciò premesso, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: le premesse e l’offerta tecnica ed economica presentata dall’Esecutore e allegata al presente contratto. Inoltre, ancorché non allegato materialmente al presente contratto, ne costituisce parte integrante il Capitolato tecnico.
Articolo 2 Oggetto
Il presente contratto ha ad oggetto il servizio ricreativo e di custodia “Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi”, dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico. Il servizio, sinteticamente, si articola in:
• Servizio interno: da svolgersi, nei locali appositamente adibiti presso la sede centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Roma, Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00;
• Servizio esterno: da svolgersi, a richiesta del MEF, presso la Struttura , sita in Roma, alla via ;
• Iniziative di socialità: le iniziative consistono nell’organizzazione di eventi di socialità (festa del papà, festa della mamma, festa di carnevale, ecc.), organizzati presso la sede centrale del MEF, Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, nei locali appositamente messi a disposizione.
Articolo 3 Durata
Il presente contratto avrà durata dal al , salvo il diritto di proroga.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) per un periodo massimo di sei mesi a far data dalla scadenza del presente contratto ovvero dalla data di indizione della procedura
volta ad individuare il nuovo contraente se questa interviene prima della naturale scadenza del presente contratto e richiesta dall’Amministrazione. In tal caso l’Operatore economico è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
Articolo 4 Importo contrattuale
L’importo contrattuale massimo stimato per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto, al netto del ribasso percentuale proposto in sede di offerta e per il periodo di trentasei (36) mesi, ammonta ad € ,00 al netto dell’I.V.A. e comprensivo del costo degli oneri della sicurezza aziendali.
L’importo massimo stimato per l’opzione di proroga ammonta ad € ,00 al netto dell’Iva.
Non sono previsti rischi per la sicurezza da interferenza pertanto i relativi oneri sono stimati pari
a zero.
Articolo 5
Oneri a carico dell’Esecutore
Sono a carico dell’Esecutore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’Affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto con il massimo della professionalità per tutta la durata del contratto ed accetta, senza riserve, gli obblighi tutti dell'affidamento, che si impegna a realizzare alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico e, in particolare, a quelle previste dall’art. 11 del medesimo.
L’Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.).
L’Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’Operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’Affidatario si obbliga a cooperare con l’Amministrazione in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice l’Operatore economico è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
Articolo 6
Modalità di esecuzione dei servizi
Il servizio interno è erogato su base giornaliera, per un numero massimo di quaranta (40) utenti/giorno, di età compresa tra i quattro (4) ed i tredici (13) anni. Questo si svolgerà, normalmente, in
due turni giornalieri, mattutino e pomeridiano, in modo da consentire agli utenti, previa prenotazione su base giornaliera, di poter fruire, oltre che dell’intera giornata, anche di uno solo dei due turni.
Si considera un rapporto di 1 (uno) Educatore ogni 8 (otto) utenti (o frazione con arrotondamento in eccesso), salvo diverso numero ove sussistano delle disabilità, come previsto dal successivo art. 7.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’Esecutore la prestazione del servizio per uno solo dei turni giornalieri prestabiliti.
Il servizio esterno è erogato su base settimanale, per un numero massimo di trentasei (36) utenti/settimana, di età compresa tra i cinque (5) e i quattordici (14) anni. Tale servizio sarà articolato in un unico turno giornaliero e potrà essere attivato previa prenotazione su base settimanale.
Si considera un rapporto di 1 (uno) Educatore ogni 6 (sei) utenti (o frazione con arrotondamento in eccesso), salvo quanto previsto all’art. 7.
Nello specifico, il servizio ha inizio con l’accoglienza degli utenti presso le sedi del MEF, per poi procedere all’accompagnamento presso la struttura esterna designata, mediante bus/navetta. Il servizio termina con la riconsegna degli stessi presso le medesime sedi a fine giornata. Durante il trasporto (ivi compresa la salita e la discesa dei bambini) la custodia degli utenti è a carico dell’Affidatario, che provvede con i propri educatori, nel rispetto dei rapporti di proporzione numerica precedentemente indicati.
Le iniziative di socialità saranno attivate su richiesta dell’Amministrazione, per un numero massimo di quaranta (40) utenti/evento, di età compresa tra i quattro (4) ed i tredici (13) anni. Si considera un rapporto di 1 (uno) Educatore ogni 10 (dieci) utenti (o frazione con arrotondamento in eccesso), salvo quanto previsto all’art. 7.
Tali eventi possono essere organizzati per una durata massima di 4 ore/evento da svolgersi nel pomeriggio. Gli eventi devono, tra le varie attività, prevedere, oltre al buffet per i bambini, la presenza di almeno due dei seguenti servizi: “truccabimbi”, animatore con abilità di manipolazione di palloncini, clown e prestigiatore (mago).
Articolo 7
Personale educativo impiegato
Fermo restando il rispetto del rapporto Educatori/utenti descritto nell’art. 6, si specifica comunque che è previsto il numero minimo di due operatori a prescindere dal numero di bambini iscritti alle varie tipologie di servizio.
Si evidenzia, inoltre, che, in presenza di minori diversamente abili, l’Esecutore è tenuto ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno, incrementando, per ciascuna tipologia di servizio, il numero degli educatori impiegati e assicurando un educatore per ciascun minore diversamente abile.
L’Affidatario può impiegare nel servizio solo gli operatori indicati nell’elenco presentato in sede di offerta. Qualora nel corso di vigenza del contratto l’Operatore economico ritenga di modificare il gruppo di lavoro originariamente previsto, tale soluzione sarà consentita solo alle condizioni previste dall’art. 17 del Capitolato tecnico.
L’Esecutore è, comunque, tenuto ad impiegare per tutta la durata del contratto, ove possibile, il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio. Ogni variazione relativa al personale impiegato dovrà essere comunicata con tempestività e preventivamente approvata dall’Amministrazione.
Articolo 8 Oneri assicurativi
L’esecutore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’esecutore l’adozione, nello svolgimento delle prestazioni del presente appalto, di tutte le misure e cautele necessarie e prescritte dalla legge per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi. L’esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni derivante da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, l’Amministrazione restando esente da qualsivoglia responsabilità.
L’Affidatario ha presentato idonea polizza per responsabilità civile (RC), nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate all’art.12 del capitolato tecnico, polizza n. rilasciata dalla società , di importo pari ad Euro ( /00).
Articolo 9 Subappalto
L’Esecutore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
In conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 7, del Codice, l’Affidatario si impegna a depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Affidatario trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Xxxxxx.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Esecutore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Esecutore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 67 d.lgs. 159 del 2011 e successive modificazioni.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
L’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
L’Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti comma e/o a quelli previsti dalla legge, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.
Articolo 10 Corrispettivi
Sulla base delle indicazioni del capitolato tecnico e secondo i prezzi contenuti nell’offerta economica dell’Esecutore, al presente contratto si applicano i seguenti prezzi unitari:
a) prezzo Tipologia A – Servizio interno - Costo unitario giornaliero per ciascun bambino pari a €.
b) prezzo Tipologia B – Servizio esterno - Costo a settimana per ciascun utente del servizio esterno pari a € .
c) prezzo Tipologia C – Iniziative di socialità - Costo unitario per ciascun evento/festa richiesto ed organizzato pari a €. .
Le parti danno atto che l’Amministrazione non garantisce alcun impegno minimo di utilizzazione dei servizi e quindi non si definisce un livello minimo di corrispettivo.
Articolo 11 Modalità di pagamento
I pagamenti saranno fatturati dall’Esecutore conformemente alle modalità previste dalla normativa (anche secondaria) vigente in materia, nonché nel presente atto.
Ciascuna fattura elettronica dovrà essere intestata, trasmessa e acquisita dal SICOGE, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione del Personale, Ufficio I (codice IPA MIQLXC), Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – CF: 80415740580 e dovrà inoltre riportare il CIG n. 8225511269.
L’Amministrazione procederà alla liquidazione delle singole fatture solo dopo la verifica dell’effettivo svolgimento del servizio.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice.
I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente intestato all’Esecutore presso la banca , IBAN , dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Il termine per l’emissione del pagamento è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica.
Le fatture devono essere corredate da una specifica “Relazione sull’andamento e/o svolgimento del servizio”, relativa al periodo cui si riferisce la fattura e distinta per singolo servizio.
L’Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.
Il pagamento della fattura è subordinato:
a) alla verifica del D.U.R.C. dell’Esecutore;
b) alla verifica di regolarità dell’Esecutore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
c) all’accertamento, da parte del MEF, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ferma restando la possibilità di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione.
Articolo 12
Oneri a carico dell’Amministrazione
Durante lo svolgimento dei servizi, il MEF provvede a:
⬝ mettere a disposizione dell’Esecutore l’uso di specifici locali, dotati di impianti fissi, di attrezzature e di arredi (specificati nell’inventario accettato dall’Affidatario), che potranno accogliere, negli spazi interni, un numero massimo stimato in 40 (quaranta) utenti;
⬝ supervisionare e controllare la gestione dei servizi attivati, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi;
⬝ comunicare l’eventuale sospensione, anche temporanea, dei servizi attivati;
⬝ comunicare l’elenco degli utenti ammessi ai servizi interno, esterno e alle iniziative di socialità nei termini previsti dagli artt. 8 e 9 del Capitolato tecnico;
⬝ pagare le spese riguardanti le utenze, la connessione ad Internet, le imposte, le tasse e gli oneri derivanti dalla gestione dell’immobile limitatamente ai servizi che si svolgono nei locali, resi disponibili dal MEF, collocati nel Palazzo delle Finanze, sito in Xxx XX xxxxxxxxx, 00;
⬝ curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e dei relativi impianti limitatamente ai servizi che si svolgono nei locali, resi disponibili dal MEF, collocati nel Palazzo delle Finanze, sito in Xxx XX Xxxxxxxxx, 00.
Articolo 13 Sospensione del servizio
In caso di sopravvenute esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, l’Amministrazione avrà la facoltà di disporre la sospensione del servizio. L’Esecutore rinuncia fin d’ora ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle ipotesi oggetto del presente articolo.
Articolo 14 Penali
Fatto salvo quanto previsto all’art. 16 del presente contratto, in caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte dell’Affidatario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere la puntualità, la qualità e la perfetta esecuzione del servizio, il MEF avrà la facoltà, previa contestazione, di applicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione.
In particolare:
a. reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;
b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito moltiplicato per ogni giorno di mancata sostituzione;
c. mancato rispetto della dotazione di personale in relazione al rapporto educatori/bambini:
€ 1.000,00 per ogni infrazione;
d. impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
e. mancata sostituzione di operatore richiesta dal MEF per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
f. comportamenti del personale impiegato caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell’utenza e/o dell’ulteriore personale coinvolto nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
g. mancata presentazione della documentazione relativa all’attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 500,00;
h. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;
In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’Esecutore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di € 2.000,00 (duemila euro), a seconda della gravità dell’inadempienza, da valutarsi da parte dell’Amministrazione a suo insindacabile giudizio.
Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza all’Affidatario, da comunicarsi via PEC con espressa indicazione del termine (10 giorni dalla data di ricevimento) entro il quale l’Operatore economico potrà presentare le proprie giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni, a giudizio insindacabile del
MEF, non siano ritenute motivatamente accoglibili, il MEF provvederà all’irrogazione della penale.
Il relativo ammontare sarà decurtato in occasione del primo pagamento (ad opera dell’Amministrazione) utile ovvero sarà conseguito escutendo la cauzione (che in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata).
Resta impregiudicato, in ogni caso, il diritto del MEF di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Articolo 15 Risoluzione
In caso di gravi inadempimenti, da parte dell’Esecutore, agli obblighi e alle condizioni previsti dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto, il MEF inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’Affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida per provvedere.
Il MEF può risolvere il contratto anche ai sensi dell’articolo 1456 c.c.:
• dopo tre contestazioni di inadempimento contrattuale;
• nel caso in cui il comportamento negligente, doloso o colposo, del personale impiegato dall’Operatore economico arrechi danni agli utenti del servizio;
• in caso di mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti del servizio;
• nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 15;
• nell’eventualità in cui l’Esecutore non rispetti gli orari di erogazione dei servizi ovvero non fornisca le prestazioni richieste dal MEF, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II, “Caratteristiche del servizio” del Capitolato tecnico;
• nel caso di grave danno arrecato all’immagine del MEF;
• qualora l’Affidatario non risultasse in regola con gli obblighi specificamente indicati all’art. 5 del presente Contratto e, limitatamente alla cauzione definitiva, a quanto disposto dall’ art. 10 e 22 del Disciplinare/Lettera d’invito;
• nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del MEF.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi in precedenza indicati, non spetta all’Esecutore alcun indennizzo e il MEF avrà facoltà di incamerare la cauzione a titolo di penale, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
Articolo 16 Recesso
L’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto secondo quanto previsto dall’art.
109, comma 1, del Codice.
Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs.159/2011.
Articolo 17 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Esecutore e l’Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 18
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, l’Esecutore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare l’Affidatario ha provveduto a comunicare all’Amministrazione gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:
Codice IBAN: individuando nel/nella Sig./Sig.ra CF
la persona delegata ad operare su di esso.
Nel caso in cui l’Esecutore effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 13 agosto 2010 n. 136.
L’Esecutore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Esecutore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Xxxxx.
Articolo 19
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e protocollo di Legalità
L’Esecutore si impegna a rispettare e a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che l’Esecutore possa avanzare eccezioni di sorta.
L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi prescritti dal Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (prot. 135261 del 17 dicembre 2014), consapevole delle sanzioni che, in caso di violazione, l'Amministrazione comminerà; il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato; la violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che l’Esecutore possa avanzare eccezioni di sorta.
Articolo 20 Incompatibilità
L’Esecutore dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l’Affidatario prende xxxx e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
Articolo 21
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.
L’Affidatario dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto e dal Capitolato tecnico sono effettuate nell’esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Esecutore medesimo.
Articolo 22
Trasparenza
L’Esecutore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 23 Obbligo di riservatezza
L'Esecutore ed i soggetti di cui lo stesso si avvale hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga comunque a conoscenza in ragione dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto e, comunque, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Esecutore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
L’Esecutore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare ed appalti.
Il medesimo si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE 2016/679.
Articolo 24 Trattamento dei dati personali
L’Esecutore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta
normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare/Lettera d’invito, all’art. 24, che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
Il MEF tratta i dati forniti dall’Esecutore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, l’Esecutore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’impresa affidataria, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Regolamento UE sopra richiamato.
L’Esecutore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’Operatore economico ed i valori economici espressi in gara siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del MEF.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, l’Affidatario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del MEF, nella sezione relativa alla trasparenza.
Ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
L’Affidatario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del Regolamento UE e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
L’Affidatario prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 25 Divieto di cessione
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’ Operatore economico di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
In caso di inosservanza da parte dell’Operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Articolo 26 Disposizioni antimafia
Ferme restando tutte le altre cause di risoluzione del rapporto contrattuale, il Contratto sarà, altresì, risolto di diritto, in conseguenza di un accertamento antimafia positivo a carico dell’Operatore economico nelle forme e con le modalità previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
In tal caso, spetterà all’Esecutore il pagamento delle sole attività e spese sostenute per le prestazioni fin ad allora eseguite.
Articolo 27 Clausola finale
L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, con conseguente piena riserva di farli valere nei limiti della prescrizione.
Articolo 28 Clausole vessatorie
Si approvano in maniera specifica le seguenti clausole contrattuali: 5, 7, 8, 9, 13,14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dott. )
C.F.:
Certificatore: Validità fino al
Firma Digitale n.
Per la Società (Dott. )
C.F.:
Certificatore:
Validità fino al Firma Digitale n.
Richiesto io Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su
n. … fogli.
Dell’atto stesso io Dott. , Ufficiale Xxxxxxx, ho dato lettura ai comparenti stessi, che su mia domanda lo approvano perché conforme alla loro volontà.
Io sottoscritto Ufficiale Rogante mediante apposizione al presente file della mia firma digitale n.
, rilasciata da , con validità fino al certifico che il presente documento composto da x. xxxxx e redatto su supporto informatico, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma digitale, della cui validità sono certo.
L’Ufficiale Rogante (Dott. )
C.F.:
Certificatore: Validità fino al
Firma Digitale n.
XXXXXXXXX XXXXXXXXX MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 31.03.2020
10:29:33 UTC