CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (VERS. CGC05)
Bluenergy Group S.p.A.
Sede legale
xxxxx Xxxxxxx, 000
00000 Xxxxx
C.F. e P.I. 02259960306 Cap. Soc. € 5.276.730
R.E.A. 247191
Reg. Imp. UD 00000000000
Tel x00 0000 000000
Fax x00 0000 000000
xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (VERS. CGC05)
Art. 1. Definizioni e riferimenti normativi
1.1 AEEGSI:
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14/11/1995 n.481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”. Delibera: delibera emanata dall’AEEGSI, pubblicata e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Fornitore: Bluenergy Group S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxx (XX). Parti: Bluenergy e Cliente. TIQV: “Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale”, Allegato A alla Del. 413/2016/R/com di data 21/7/2016 e ss.mm.ii.;
Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A alla Del. ARG/com 104/10 di data 8/7/2010 e ss.mm.ii.
Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura, Allegato A alla Del. AEEGSI 302/2016/R/com di data 9/6/2016.
TIBEG: “Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di Energia elettrica e Gas naturale”, Allegato A alla Del. 402/2013/R/com di data 26/9/2013 e ss.mm.ii.
TICO: Teso integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Testo integrato conciliazione”, Allegato A alla Delibera 209/2016/E/com
Addebito diretto SEPA (SDD): strumento di incasso dell’area unica dei pagamenti in Euro, che presuppone la sottoscrizione di un Mandato per Addebito Diretto (“SEPA CORE Direct Debit”) o Mandato per Xxxxxxxx Diretto tra Imprese (“SEPA Business-to-Business”), da parte del debitore su iniziativa del beneficiario.
Codice del Consumo: “Codice del Consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29/7/2003, n. 229”, Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206 e ss.mm.ii.
Legge fallimentare: X.X. 00/0/0000, n.267 e ss.mm.ii.
TIF: “Testo Integrato delle disposizioni in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale”, Allegato A alla Del. 463/2016/R/com di data 4/8/2016 e ss.mm.ii.
TIRV: “Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontari”, Allegato A alla Delibera 228/2017/R/com
Bonus sociale: sconto sulla bolletta volto ad assicurare un risparmio sulla spesa per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.
Autolettura: dato che compare sul display del contatore ad una certa data; viene effettuata direttamente dal cliente finale che la comunica al venditore.
Mercato libero: mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni comprare il gas naturale e/o l’energia elettrica e il gas naturale, e in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall’Autorità.
1.2 Definizioni Gas Naturale
Cliente domestico: Cliente che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti e il titolare del punto sia una persona fisica. Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali sia presente almeno un’unità abitativa che utilizzi il gas naturale per gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di riconsegna non sia una persona fisica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di amministratore del condominio) e il gas non sia utilizzato in attività produttive.
Cliente non Domestico: Cliente che utilizza il gas per usi diversi.
Contatore Gas: strumento di misurazione dei volumi di gas naturale, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore presso il PDR del Cliente.
Distributore: azienda, alla cui rete è connesso il PDR del Cliente, che opera il trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali. Impianto Interno del Cliente: complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori, Contatore Gas fino agli apparecchi utilizzatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caldaie, piani cottura, forni a gas), nonché dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dei locali dove sono installati gli apparecchi utilizzatori, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.
PDR: Punto Di Riconsegna indicato sul Modulo “Dati Cliente”.
Servizio di tutela: consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla Del. n. 229/01; nel caso di clienti finali di gas naturale aventi diritto al servizio di tutela, l’esercente la vendita informa gli stessi che tra le proprie offerte commerciali è compresa tale fornitura, che i clienti finali possono comunque scegliere. Hanno diritto al servizio di tutela i Clienti finali con riferimento alle seguenti tipologie di appartenenza: a) PDR nella titolarità di un Cliente Domestico; b) PDR relativo ad un Condominio con uso domestico, con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno.
TIVG: “Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, Allegato A alla Del. ARG/gas 64/09 di data 28/5/2009 e ss.mm.ii.
TIMG: “Testo Integrato Morosità Gas”, Allegato A alla Del. ARG/gas 99/11 di data 21/7/2011 e ss.mm.ii.
Del. 229/01 di data 18/10/2001 e ss.mm.ii. “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14/11/1995 n.481”.
Del. 40/04 di data 18/3/2004 e ss.mm.ii. “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”.
Codice di Rete per la distribuzione del gas naturale, Allegato 2 alla Del. n.108/06 di data 6/6/2006 e ss.mm.ii. RQDG: parte I “Regolazione della Qualità dei servizi di Distribuzione e di misura del Gas per il periodo di regolazione 2014-2019” del “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, approvato con Del. 574/2013/R/gas di data 12/12/2013 e ss.mm.ii.
Disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore gas, Allegato A alla Del. AEEGSI 102/2016/R/com di data 10/3/2016 e ss.mm.ii. TISG: “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (Settlement)”, Allegato A alla Del. 229/2012/R/gas di data 31/5/2012 e ss.mm.ii.
Disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall’uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020, Allegato A alla Del. 223/2016/R/gas di data 12/5/2016 e ss.mm.ii.
Smart meter: gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive AEEGSI approvate con la Del. 631/2013/R/Gas.
Del. 138/04 di data 29/7/2004 e ss.mm.ii. “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”.
1.3 Definizioni Energia Elettrica
Cliente o Cliente finale: è il consumatore che richiede la fornitura dell’energia elettrica con applicazione delle condizioni economiche riservate ai Clienti del mercato libero proposte dal Fornitore, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Condotta Commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’AEEGSI.
Cliente BT: Cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato in bassa tensione.
Cliente domestico: si intende il Cliente che utilizza l’energia elettrica per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una persona fisica. Cliente non domestico: si intende il Cliente che utilizza l’energia elettrica per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali).
Cliente finale titolare di POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura.
Cliente finale titolare di POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell’esercente la vendita. Distributore: impresa esercente l’attività di distribuzione di energia elettrica ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n.79/99, alla cui rete è connesso il/i POD del Cliente.
Punto di Prelievo (POD): il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale. Servizio di maggior tutela: servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità; ne hanno diritto i clienti domestici e i clienti non domestici (altri usi) con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro alimentati in bassa tensione (BT).
Risoluzione del contratto di vendita per morosità: nei casi in cui l’intervento della sospensione della fornitura del POD sia stato eseguito con esito positivo, il Fornitore, previa risoluzione del Contratto, potrà richiedere al Distributore la rimozione del medesimo POD dal contratto di trasporto e dispacciamento, e senza preavviso alcuno, a seguito del quale il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.
TIQE: “Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’Energia elettrica”, Allegato A alla Del. 646/2015/R/eel di data 22/12/2015 e ss.mm.ii.
TIT: “Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di Trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica”, Allegato A alla Del. 654/2015/R/eel di data 23/12/2015 e ss.mm.ii.
TIV: “Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di Vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”, Allegato A alla Del. 301/2012/R/eel di data 19/7/2012 e ss.mm.ii.
TIMOE: “Testo Integrato Morosità Energia”, Allegato A alla Del. 258/2015/R/com di data 29/5/2015 e ss.mm.ii. Sistema indennitario: sistema regolato dalla Del. ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii., stabilito per garantire un indennizzo all’esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato.
Disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico, Allegato A alla Del. AEEGSI 398/2014/R/eel di data 31/7/2014 e ss.mm.ii. TIS: “Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (Settlement)”, Allegato A alla Del. ARG/elt 107/09 di data 30/7/2009 e ss.mm.ii.
TIME: “Testo Integrato Misura Elettrica”, Allegato B alla Del. 654/2015/R/eel di data 23/12/2015 e ss.mm.ii.
Art. 2. Oggetto
2.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, “CGC”) hanno per oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta, di energia elettrica e di gas naturale e la fornitura dei servizi associati/connessi/dipendenti dalla detta somministrazione da parte di Bluenergy Group S.p.A. (in seguito, “Bluenergy” o “Fornitore”) al Cliente (di seguito, “Cliente”) presso il/i punto di prelievo e/o di riconsegna (di seguito, rispettivamente, “POD” e “PDR”), indicato/i nella Proposta di Contratto per la Fornitura di Gas naturale e/o Energia Elettrica (in seguito, “Proposta”). Qualora il Cliente abbia optato, nella Proposta, per la fornitura congiunta di gas naturale ed energia elettrica da parte di Bluenergy, le presenti CGC troveranno integrale applicazione. Al contrario, qualora il Cliente abbia optato per la somministrazione unica e disgiunta di energia elettrica o di gas naturale, troveranno applicazione le sole disposizioni delle CGC aventi ad oggetto la somministrazione di gas naturale o di energia elettrica, secondo la scelta operata dal cliente, fatte salve le disposizioni applicabili indistintamente a entrambe le ipotesi.
2.2 Le CGC sono completate e integrate dalla Proposta, comprensiva del Mandato per Xxxxxxxx Diretto SEPA (SDD), dalle Condizioni Economiche indicate nella stessa, identificate dal codice offerta, con richiamo alle CGC, dalla Nota Informativa, dalla Informativa e Consenso in materia di Protezione dei Dati Personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, nonché dalla Scheda di Confrontabilità qualora il Cliente sia Cliente Domestico. In caso di contrasto tra quanto disposto dai predetti documenti, la Proposta prevarrà sulle CGC. Tutti i predetti documenti, salvo il perfezionamento di cui al successivo art. 3, costituiscono il Contratto. Con la sottoscrizione della Proposta, il Cliente dichiara di conoscere e accettare il contenuto delle presenti CGC, nonché l’applicabilità delle stesse al rapporto di somministrazione gas naturale e/o energia elettrica in caso di perfezionamento del Contratto.
2.3 L’energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Bluenergy devono essere utilizzati dal Cliente esclusivamente per soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR, secondo quanto indicato nella Proposta e per gli usi lì indicati, e non potranno perciò essere utilizzati presso luoghi diversi da quelli riferiti al/ai POD e/o PDR stessi, né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi. L’energia elettrica e il gas naturale forniti da Bluenergy avranno rispettivamente le caratteristiche tecniche, di potenza e di pressione, previste dai Distributori competenti per territorio, tali da soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR insistenti sugli impianti del Cliente. Il Cliente s’impegna a comunicare a Bluenergy tutti i dati riportati sul Modulo “Dati Cliente”, e ogni loro successiva eventuale variazione e dichiara altresì, assumendosene la relativa responsabilità, di avere titolo per la stipula del Contratto di somministrazione gas naturale e/o energia elettrica.
2.4 Ogni riferimento, nelle presenti CGC, a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, le successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nelle CGC, e nei documenti di cui al precedente art. 2.2, integranti il Contratto, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre tutte le Delibere dell’AEEGSI sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 3. Modalità di conclusione del Contratto e diritto di ripensamento
3.1 Il Contratto può essere concluso sia per iscritto, sia tramite il canale telefonico sia tramite procedura on-line.
3.2 Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta, oppure in caso di Proposta effettuata tramite apposito modulo via web, manifesta la volontà di stipulare un contratto di somministrazione gas naturale e/o energia elettrica (il Contratto) con Bluenergy, alle condizioni indicate nella Proposta, nelle presenti CGC, e nelle Condizioni Economiche. Siffatta Proposta del Cliente si intende vincolante e irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c., per 45 giorni solari dalla sua sottoscrizione o presentazione scaduti i quali, senza che sia intervenuta l’accettazione di Bluenergy, la detta Proposta diverrà inefficace. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione della Proposta da parte di Bluenergy, fermo restando che per i contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali e per i contratti telefonici conclusi con unica telefonata registrata, i quali ultimi divengono vincolanti per il Cliente solo dopo
che Bluenergy abbia acquisito dal Cliente l’ulteriore conferma della volontà contrattuale secondo quanto disposto dai successivi artt. 3.3 e 3.4. Nel caso di Proposta per la somministrazione congiunta di gas naturale e energia elettrica, l’accettazione di Bluenergy potrà intervenire anche relativamente ad una sola di esse.
3.3 Disposizioni specifiche per i contratti negoziati in luogo diverso dai locali commerciali
3.3.1 Bluenergy consegna preliminarmente al Cliente copia della Proposta firmata dal medesimo Cliente e di tutti i documenti contrattuali (CGC, Condizioni Economiche e gli ulteriori allegati contrattuali).
3.3.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.2, Bluenergy effettua una chiamata di verifica (check call) al fine di acquisire ulteriore conferma della volontà contrattuale del Cliente ed al fine di rendere al Cliente l’accettazione della Proposta. Il file audio della telefonata registrata sarà archiviato e messo a disposizione del Cliente sul sito web www. xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx. Il Cliente riceverà comunicazione di avviso, via sms e/o e-mail, della messa a disposizione della registrazione della check call su supporto durevole unitamente alle credenziali di accesso alla predetta area web.
3.3.3 La fornitura non potrà essere attivata nei seguenti casi: i) mancata risposta del Cliente alla check call (comprese le ipotesi di numero inesistente, errato o non riconducibile al Cliente); ii) mancato consenso del Cliente alla registrazione della check call;
iii) mancato consenso del Cliente all’attivazione del contratto con Bluenergy; in tali ipotesi il contratto verrà annullato senza responsabilità alcuna delle parti.
3.4 Disposizioni specifiche per i contratti telefonici
3.4.1 Nel caso di Contratto da concludersi al telefono, il Cliente ha diritto di esprimere la propria accettazione contrattuale per iscritto. Se nel corso della telefonata il Cliente, previa informativa, decide di voler concludere il contratto in forma scritta, successivamente alla telefonata Bluenergy invia al Cliente copia del Contratto completo di tutti gli allegati in formato cartaceo; il Contratto si considererà concluso solo dopo che Bluenergy riceverà il Contratto firmato dal medesimo Cliente.
3.4.2 Il Contratto può concludersi con l’adesione del Cliente all’offerta effettuata nel corso della telefonata registrata esclusivamente qualora il Cliente, previa informativa resa ai sensi dell’art. 51 del Codice del Consumo, vi acconsenta espressamente. Il file della telefonata registrata sarà reso disponibile al Cliente sull’area dedicata del sito web di Bluenergy al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx, a cui il Cliente potrà accedere mediante le credenziali che gli verranno fornite nel corso della medesima telefonata. In seguito, Bluenergy invia al Cliente la c.d. “lettera di benvenuto” con allegata copia del Contratto (CGC, Condizioni Economiche e gli ulteriori allegati contrattuali), anche tramite messa a disposizione di tale documentazione su supporto durevole (PDF, o altro formato scaricabile, conservabile e stampabile) sull’area dedicata del sito web di Bluenergy (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx), previo consenso del Cliente reso durante la telefonata registrata. In tale ultimo caso, Bluenergy avviserà il Cliente via sms e/o e-mail - secondo quanto optato dallo stesso Cliente - della disponibilità della documentazione contrattuale tramite accesso all’area web dedicata. Prima di inoltrare al SII o al Distributore la relativa richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione nella fornitura, Bluenergy provvede ad acquisire dal Cliente l’ulteriore conferma del consenso a procedere all’attivazione della fornitura attraverso una telefonata di verifica (check call) a cui il Cliente dovrà rispondere per confermare la volontà di entrare in fornitura con Bluenergy. Il file di tale telefonata registrata (check call) sarà reso disponibile al Cliente sull’area dedicata del sito web di Bluenergy al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx, a cui il Cliente potrà accedere mediante le credenziali già in precedenza comunicate.
3.4.3 In caso di esito negativo della suddetta verifica, comprese le ipotesi di numero inesistente, errato o non riconducibile al Cliente, ovvero in caso di irreperibilità del Cliente, Bluenergy non potrà procedere all’attivazione della fornitura ed il contratto verrà annullato senza responsabilità alcuna delle parti.
3.5 Ai sensi degli articoli 6 e 10 del TIRV, nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente, con riferimento agli adempimenti a carico del medesimo Fornitore volti a verificare l’avvenuta conferma del Contratto, può inviare al Bluenergy un reclamo per contestare il contratto o l’attivazione entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di emissione della prima bolletta, nel caso di Cliente domestico ovvero di 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, nel caso di Cliente non domestico; per tale data si intende: a) il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha consegnato al vettore postale la lettera di conferma; b) in alternativa, la data della chiamata di conferma; c) qualora la lettera di conferma non risulti inviata o la chiamata di conferma non risulti essere stata effettuata, la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal Fornitore contestato. Ferma restando l’applicazione delle previsioni di cui al Codice del Consumo, l’invio del reclamo è condizione necessaria per l’avvio delle eventuali procedure speciali conciliativa e ripristinatoria, cui la Società ha aderito, previste dal medesimo TIRV.
3.6 Bluenergy si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching avanzata in nome e per conto del Cliente, nelle ipotesi previste al successivo art. 4 delle presenti CGC. In ogni caso, il Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale e/o scritto intervenuto in precedenza tra il Cliente e Bluenergy, anche per tramite di incaricati alla vendita di quest’ultima.
Si precisa che il predetto termine per l’esercizio del diritto di ripensamento inizia a decorrere: i) dal giorno in cui il Cliente riceve la lettera accettazione del contratto da parte del Fornitore, per l’ipotesi di contratto concluso in luogo diverso dai locali commerciali e per i contratti via web; ii) dal giorno in cui il Cliente rende la propria conferma della volontà contrattuale durante la telefonata (check call) registrata e messa a disposizione del Cliente, sia per l’ipotesi di contratto concluso con telefonata registrata previo consenso espresso del Cliente sia per l’ipotesi di contratto concluso in luogo diverso dai locali commerciali; iii) dal giorno in cui il Fornitore riceve il contratto firmato o la sua accettazione da parte del Cliente, per i contratti telefonici da concludersi mediante forma scritta.
In ogni caso, ai fini del rispetto del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento fa fede la data di spedizione / invio della comunicazione o del modulo di ripensamento da parte del Cliente.
3.8 Qualora il contratto di fornitura venga concluso con un Cliente domestico in luogo diverso dai locali commerciali ovvero a distanza, le attività necessarie all’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento di cui al comma precedente, salvo che il Cliente presenti una espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Bluenergy i costi eventualmente sostenuti per l’attivazione, la voltura, l’intervento di lettura, la disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e i costi riconosciuti al venditore per la prestazione commerciale per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento della cessazione della fornitura stessa. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l’avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe:
- essere garantita, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso;
- essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PDR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente.
Art. 4. Decorrenza e durata - recesso e risoluzione - voltura, subentro, variazioni anagrafiche
4.1 La somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica da parte di Bluenergy avrà inizio dalla prima data utile secondo le tempistiche stabilite dall’AEEGSI e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Sulla proposta contrattuale sarà indicata la data di decorrenza fornitura prevista, che in ogni caso si intende puramente indicativa, in quanto soggetta a possibili variazioni per ragioni connesse ad adempimenti tecnici/contrattuali da parte di Bluenergy, ivi compresi quelli necessari all’effettuazione del credit check di cui al successivo punto 4.2, e da parte dei soggetti esercenti i servizi di dispacciamento, trasmissione, trasporto, distribuzione. Eventuali variazioni della data di attivazione fornitura rispetto a quella indicata sulla Proposta o l’eventuale mancato avvio verranno comunicati al Cliente; tali circostanze non potranno, in ogni caso, costituire motivo di richieste da parte del Cliente per risarcimento danni e/o indennizzi e/o pretese di qualsivoglia natura. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo art. 6, ovvero dispacciamento, trasmissione, trasporto, distribuzione.
Ove il/i PDR e/o il/i POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell’ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti, nonché a seguito dell’attivazione del contatore da parte del Distributore la cui data Bluenergy comunicherà al Cliente. Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal Cliente con la Proposta e quelli messi a disposizione dal Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l’applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non potrà essere addotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle fatture.
4.2 Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 4.1, la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica avranno inizio a condizione che:
- esista un adeguato allacciamento alla rete di Distribuzione in grado di garantire la portata richiesta;
- il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
- la Proposta sia compilata correttamente, in modo leggibile, integralmente e che sia debitamente sottoscritta dal Cliente in tutti gli appositi campi;
- il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto;
- il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio fornitore;
- la verifica dell’affidabilità creditizia del Cliente (credit-check), ove applicabile, abbia esito positivo;
- Bluenergy abbia ottenuto idonea copertura assicurativa o plafond di credito, relativamente al Cliente, da primaria compagnia assicurativa o altro ente finanziario autorizzato (ove tali misure siano applicabili) con cui Bluenergy abbia a, o possa, stipulare accordi finalizzati alla copertura del rischio di credito commerciale;
- la visura protesti relativa al Cliente sia negativa e/o il Cliente non sia assoggettato a procedure esecutive e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge fallimentare;
- il/i Mandato/i per Addebito Diretto del Cliente, ove necessariamente previsto/i, risulti/no attivo/i;
- le eventuali garanzie di cui al successivo art. 9 risultino rilasciate/ricostituite. L’esecuzione del Contratto da parte di Bluenergy è altresì condizionata al fatto che:
- il Cliente non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi del comma 4.1 dell’Allegato B della Deliberazione ARG/elt 191/09 in caso di forniture di energia elettrica;
- con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte del Distributore, uno o più interventi di interruzione dell’alimentazione del punto di fornitura anche diverso da quello per cui si chiede l’accesso.
Nei predetti casi sarà pertanto facoltà di Bluenergy revocare la richiesta di switching o ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura presentate al Distributore locale competente, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente; conseguentemente non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PDR e/o POD oggetto di richiesta di switching: a) l’eventuale chiusura del PDR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PDR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l’accessibilità o meno del PDR.
Bluenergy si riserva, inoltre, di revocare la richiesta di switching ai sensi dell’art. 14.3 del TIMOE, e quindi di non dare esecuzione al contratto di fornitura, qualora il Cliente fosse in precedenza fornito dall’esercente la salvaguardia.
4.3 Il Contratto, avente decorrenza dal suo perfezionamento, è a tempo indeterminato.
4.4 In conformità all’All. A alla Delibera 302/2016/R/com, è facoltà del Cliente recedere in qualsiasi momento dal Contratto, per cambiare venditore, rilasciando al fornitore entrante apposita procura; il venditore entrante dovrà esercitare il recesso trasmettendo la relativa comunicazione a Bluenergy entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore.
Se il Cliente recede non per transitare ad altro venditore, bensì per cessare semplicemente la fornitura, il termine di preavviso è di 1 (un) mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Bluenergy. In tale ipotesi la comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata direttamente dal Cliente a Bluenergy mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
4.5 Bluenergy si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con comunicazione scritta e inviata al Cliente a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata con un preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
4.6 Nel caso in cui il Cliente domestico receda senza rispettare i termini previsti dall’AEEGSI di cui al precedente art. 4.4., Bluenergy avrà diritto a fatturare una penale pari a € 35,00 (trentacinque). In tal caso, qualora il Cliente vanti crediti nei confronti di Bluenergy, la stessa si riserva la possibilità di compensare. Nel caso in cui il Cliente non domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, nonché alimentato in bassa tensione in caso di fornitura di energia elettrica receda senza rispettare i termini previsti dall’AEEGSI di cui al precedente art. 4.4., Bluenergy avrà diritto a fatturare una penale pari a € 100 (cento) moltiplicati per i mesi di mancato preavviso. In tal caso, qualora il Cliente vanti crediti nei confronti di Bluenergy, la stessa si riserva la possibilità di compensare.
4.7 Il Cliente non domestico con consumi annui superiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, ovvero il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in media tensione (MT), ovvero alimentato in bassa tensione (BT) ma con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell’ambito delle medesime Condizioni Economiche, potrà recedere inviando specifica comunicazione tramite lettera raccomandata A/R a Bluenergy con almeno 6 (sei) mesi di preavviso rispetto all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche in essere al momento dell’esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche. Qualora il Cliente non domestico con consumi annui di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno, ovvero il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in MT, ovvero alimentato in BT con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell’ambito delle medesime Condizioni Economiche, receda prima del suddetto termine, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, Bluenergy avrà diritto a fatturare per ciascun PDR/POD e per ciascun mese di mancata fornitura una penale così calcolata: (i) forniture di gas naturale: un importo unitario di 0,20 €/Smc moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione;
(ii) forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, un importo fisso di 50 € e un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 5,00 € per ogni kW di potenza disponibile;
(iii) forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, un importo fisso di 100,00 € e un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10,00 € per ogni kW di potenza disponibile.
Nel caso in cui il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in MT, ovvero alimentato in BT con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell’ambito delle medesime Condizioni Economiche comunichi direttamente il recesso al precedente Fornitore, senza quindi avvalersi di Bluenergy, e da tale comunicazione dovesse derivare l’addebito al Cliente da parte del precedente Fornitore di importi a titolo di penale per recesso anticipato in violazione dei termini di recesso pattuiti tra il Cliente e il precedente Fornitore, Bluenergy non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di detta violazione dal Cliente e/o essere chiamata a corrispondere somme al Cliente a titolo di rimborso dell’eventuale penale addebitata allo stesso dal precedente Fornitore e/o a titolo di risarcimento del danno e/o a qualsivoglia altro titolo.
4.8 In caso di voltura del contratto di fornitura, o di subentro nello stesso contratto da parte di diverso intestatario, o di variazione anagrafica dell’intestazione del contratto di fornitura, o più in generale ogni attività richiesta, la voltura o il subentro o la variazione anagrafica, dovranno essere richiesti dal cliente subentrante tramite la compilazione, obbligatoria, di apposito modulo predisposto da Bluenergy e la compilazione di tutta la documentazione contrattuale di cui all’art. 2. Al cliente, sia esso in esercizio, che cessato, nonché al cliente subentrante, saranno addebitati i costi di gestione della pratica previsti ed indicati nella specifica modulistica e sempre reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Per quanto attiene alla disciplina della voltura, e in particolare (i) alla facoltà de venditore di rifiutare la voltura, e
(ii) del fatto che le tempistiche di decorrenza della voltura non necessariamente coincidono con quelle di richiesta voltura o rilevazione/comunicazione di autolettura da parte del cliente, si farà riferimento alle vigenti normative emanate dall’AEEGSI (All. A Del. AEEGSI 102/2016/R/com di data 10/3/2016 e ss.mm.ii.; All. A Del. AEEGSI 398/2014/R/eel di data 31/7/2014 e ss.mm.ii.).
4.9 Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; b) ritardo superiore ad un mese nel pagamento da parte del Cliente di una bolletta, fermo restando il necessario esperimento delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di morosità, TIMG e TIMOE; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte di Bluenergy per causa non imputabile alla stessa, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile a Bluenergy e) reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale da parte del Cliente e/o trasmissione da parte di quest’ultimo di attestazione di pagamento il cui codice identificativo venga disconosciuto dall’Istituto Bancario e/o da Poste Italiane e/o da altro Istituto di Pagamento;
f) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva del Mandato per Xxxxxxxx Diretto SEPA (SDD) e/o mancata ricezione del detto mandato sottoscritto in originale dal cliente, al massimo entro la data di attivazione della fornitura;
g) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al successivo art. 9; h) mancato utilizzo dell’energia elettrica secondo quanto disciplinato dal precedente art. 2.3 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; i) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; l) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori; m) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico a Bluenergy non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di Energia Elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di Bluenergy; n) il Cliente sia assoggettato a fallimento e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge fallimentare, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 186 bis comma 3 Legge fallimentare (concordato con continuità aziendale) e fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito alla precedente lettera e). Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell’effettiva ricezione.
Art. 5. Altri aspetti della somministrazione, Forza maggiore
5.1 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di tensione o pressione, micro- interruzioni nell’erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, tensione, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore locale ovvero il Gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo art. 6.
5.2 Il Cliente dichiara e riconosce che Bluenergy non potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica o, in generale, dalla connessione del/dei POD e del/ dei PDR alla rete, poiché Bluenergy non esercita attività di trasporto e/o dispacciamento e/o distribuzione. Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità (a titolo indicativo e non limitativo, interruzioni e/o sospensioni della somministrazione per lavori programmati dal Distributore, eventi naturali, stati di calamità dichiarati, scioperi, ecc.) non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di Bluenergy e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti a Bluenergy, né parimenti Bluenergy potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile.
5.3 In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione, fatto salvo il recesso del Cliente ai sensi del precedente art. 4, non potranno costituire causa di risoluzione del contratto né potrà essere richiesto/imposto a Bluenergy di garantire modalità alternative di somministrazione.
Art. 6. Mandati per Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione e Servizi Accessori
6.1 Con riferimento al/ai POD indicati, il Cliente conferisce con la sottoscrizione del contratto a Bluenergy, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione di cui all’art. 4 della del. AEEGSI n. 111/06 (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo rilevati dal Distributore competente per il servizio di misura), rilasciando ampia manleva. Le Parti sin d’ora si assumono tutti gli oneri previsti a carico del mandante e del mandatario dagli artt. 1703 e segg. del c.c. per l’ipotesi di mandato senza rappresentanza.
6.2 Il Cliente conferisce a Bluenergy altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione del/dei POD (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Contestualmente il Cliente conferisce a Bluenergy anche mandato con rappresentanza all’accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.
Per quanto riguarda i mandati di cui ai precedenti punti, si intende che Bluenergy ha a sua volta la facoltà di nominare uno o più submandatari per la stipulazione dei menzionati contratti.
6.3 I sopradescritti mandati rimarranno efficaci per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da Bluenergy verranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.
6.4 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal/i contratto/i di somministrazione attualmente in essere e, a tale fine, rilascia a Bluenergy, ai sensi della Delibera 302/2016/R/com apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente; tale procura è rilasciata secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante, e comunque su un supporto durevole sicuro, idoneo a garantire la sua immodificabilità e inalterabilità. I costi eventualmente sopportati dal cliente finale per penali da ritardato recesso, addebitati dal precedente Fornitore, qualora derivanti da errata compilazione nella Proposta del campo “attuale Fornitore”, oppure da errata comunicazione della ragione sociale dell’“attuale Fornitore”, rimarranno ad esclusivo carico del cliente, che con la sottoscrizione del Contratto rilascia ampia manleva a favore di Bluenergy relativamente alle predette somme.
6.5 Bluenergy attesta che, con riferimento alla fornitura gas regolata dal presente Contratto, agisce in veste di (i) utente del servizio di distribuzione e, con riferimento alla fornitura di energia elettrica regolata dal presente Contratto, in veste di (ii) utente del trasporto e del dispacciamento. Nel caso in cui Bluenergy mutasse la sua condizione in mera
controparte commerciale, ovvero non più come (i) utente del servizio di distribuzione gas e/o (ii) utente del trasporto energia e del dispacciamento energia, ne darà comunicazione al Cliente. In tal caso l’efficacia del presente Contratto sarà risolutivamente condizionata all’eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 27.bis della Del. 138/04, e di cui al comma 22.3 del TIMOE, con la precisazione che, in tale caso:
a) il presente contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 27bis della Del. 138/04, e dall’Allegato B alla Del. 487/2015/R/eel di data 14/10/2015 e ss.mm.ii., che saranno comunicati al Cliente;
b) la fornitura di gas naturale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza;
c) la fornitura di energia elettrica verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
Art. 7. Rilevazione consumi, fatturazione, pagamento
7.1 La fatturazione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, la fattura viene recapitata in formato cartaceo, oppure in formato digitale/elettronico (bolletta on-line), per i clienti che scelgono questa opzione, le cui modalità di attivazione sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, presso gli uffici territoriali, oppure rivolgendosi al servizio clienti.
Ciascuna fattura verrà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
La fattura è costituita dai seguenti distinti documenti:
- Bolletta Sintetica (BS), inviata a tutti i clienti; essa contiene gli elementi essenziali di spesa e di fornitura ben evidenti, e riporta l’aggregazione delle singole componenti tariffarie nelle seguenti voci: 1 - Spesa per la materia gas naturale/ energia; 2 - Spesa per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema; 3 - (eventuali) Ricalcoli; 4 - (eventuali) Altre partite; 5 - (eventuale) Bonus sociale; 6 - Imposte (accise, eventuali addizionali e IVA).
- Elementi di Dettaglio (ED), inviati ai soli clienti che li richiederanno mediante richiesta da presentare al servizio clienti; essi riportano la descrizione analitica delle componenti che determinano la spesa complessiva. inoltre, gli ED verranno comunque sempre forniti ai clienti in caso di reclami inerenti la fatturazione, o di richieste di rettifica di fatturazioni, o di richieste di informazione che interessino la fatturazione.
La fattura è inoltre accompagnata da strumenti di servizio quali la Guida alla lettura delle voci di spesa e il Glossario, entrambi disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, presso gli uffici territoriali, oppure richiedibili rivolgendosi al servizio clienti, è sempre disponibile la Guida ed il Glossario delle voci in fattura. La fattura di chiusura, ovvero la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale, al fine di recapitare la stessa entro sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, verrà emessa non oltre (i) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della fattura in formato elettronico, oppure (ii) l’ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui al precedente punto (i).
In caso di indisponibilità dei dati misura effettivi messi a disposizione dal Distributore in occasione della cessazione della fornitura, e di autoletture comunicate dal cliente finale validate dal Distributore, verrà emessa - entro gli stessi termini suddetti - una fattura con consumi stimati contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale; tale fattura conterrà una comunicazione che tale fattura non costituisce una fattura di chiusura e che quest’ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte del Distributore.
7.2 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà su base mensile, salvo che per i Clienti domestici e i Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW, per i quali è prevista una fatturazione bimestrale.
In ogni caso, la fatturazione verrà effettuata all’inizio del periodo immediatamente successivo a quello di riferimento, in base alla misurazione dell’energia elettrica effettuata e comunicata a Bluenergy dal Distributore.
In conformità all’art. 14 del TIME, il Distributore dovrà effettuare, con riferimento alla seguente classificazione dei punti di misura:
a) presso i punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS: rilevazione mensile delle misure di energia elettrica e includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
b) presso i punti di misura di connessione trattati monorari ai sensi del TIS: un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica: (i) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; (ii) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
c) presso i punti di misura di generazione trattati monorari ai sensi del TIS: un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica almeno una volta al mese.
In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, Bluenergy effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, determinando il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale [(i) consumi storici del Cliente, (ii) residenza o meno presso il POD, (iii) dati tecnici indicati dal Cliente nella Proposta (utilizzo, numero dei componenti della famiglia, quantità e tipo di apparecchiature elettriche utilizzate), (iv) dato di misura comunicato dal Distributore per il periodo di riferimento immediatamente precedente a quello oggetto di stima], in modo tale che lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati venga ridotto al minimo, e nel rispetto degli standard generali di qualità delle stime dei consumi fatturati di cui all’art. 10 del TIF.
7.3 La rilevazione dei consumi di gas naturale avviene tramite lettura diretta del Contatore Gas da parte del Distributore, responsabile dell’attività di misura. In ogni caso è ferma la possibilità del Cliente di eseguire proprie autoletture, e di Bluenergy di eseguire in proprio la rilevazione dei consumi, allo scopo di utilizzarla qualora non fossero disponibili le letture del Distributore e/o le autoletture del Cliente. In conformità agli artt. 14 e 14bis del TIVG, il Distributore dovrà effettuare, con riferimento alla seguente classificazione dei punti di misura:
a) presso i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno (con obbligo di copertura di almeno l’80% dell’annualità, intesa come periodo di 365 giorni, anche non coincidente con l’anno solare, che decorre dal primo tentativo di lettura);
b) presso i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno (con obbligo di copertura di almeno l’80% dei singoli periodi da aprile a ottobre e da novembre a marzo);
c) presso i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno (con obbligo di copertura di almeno l’80% dei singoli periodi da novembre a gennaio, da febbraio ad aprile e da maggio ad ottobre);
d) presso i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile (con obbligo di copertura di almeno l’80% di ogni singolo mese);
e) presso i PDR dotati di uno smart meter: (i) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento; (ii) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile di cui alla precedente lettera a), a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura.
In caso di mancato rispetto di tali periodicità di raccolta della misura da parte del Distributore, in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, Bluenergy ne darà comunicazione al Cliente nella prima bolletta utile, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico, pari a 35,00 €, riconosciuto
dal Distributore secondo le previsioni di cui al RQDG e ss.mm.ii. in tema di qualità commerciale.
In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, Bluenergy effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, determinando il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente fi [(i) consumi storici del Cliente, (ii) andamento climatico, (iii) destinazione d’uso del gas, (iv) dati tecnici indicati dal Cliente nella Proposta (utilizzo, numero dei componenti della famiglia, quantità e tipo di apparecchiature a gas utilizzate), (v) dato di misura comunicato dal Distributore per il periodo di riferimento immediatamente precedente a quello oggetto di stima], in modo tale che lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati venga ridotto al minimo, e nel rispetto degli standard generali di qualità delle stime dei consumi fatturati di cui all’art. 10 del TIF.
7.4 Salvo diverso accordo con il Cliente risultante dalla Proposta, la fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di gas avverrà con la seguente periodicità:
a) PDR in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero: (i) per consumi fino a 500 Smc/anno: almeno quadrimestrale;
(ii) per consumi superiori a 500 e fino a 1.500 Smc/anno: bimestrale; (iii) per consumi superiori a 1.500 e fino a 5.000 Smc/anno: bimestrale; (iv) per consumi superiori a 5.000 Smc/anno: mensile;
b) PDR in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero (per qualsiasi livello di consumo): mensile.
7.5 Qualora le modalità di fatturazione e pagamento della fornitura di gas e/o energia elettrica indicate nelle presenti CGC siano discordanti con quanto indicato nell’allegato Condizioni Economiche, prevarranno le condizioni previste in tale ultimo allegato.
7.6 Il Cliente effettuerà il pagamento dell’intera somma indicata in ciascuna fattura entro il termine di scadenza nella stessa indicato. Tale termine non sarà inferiore a quello minimo indicato dall’AEEGSI per i soggetti che ne hanno diritto ed, in ogni caso, non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. Il pagamento verrà effettuato mediante Addebito Diretto SEPA (SDD) del conto corrente bancario o postale del Cliente, a seconda del tipo di mandato (CORE o B2B) dallo stesso sottoscritto con la Proposta, salvo quanto di volta in volta eventualmente specificato nelle Condizioni Economiche. Ai sensi e per gli effetti delle presenti CGC, il Mandato per Xxxxxxxx Diretto SEPA (SDD) non si intenderà conferito finché il relativo modulo non perverrà debitamente compilato e sottoscritto, in originale, all’indirizzo Bluenergy Group S.p.A., xxx Xxxx x.00, 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX), entro e non oltre la data di attivazione della fornitura. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da Bluenergy al Cliente, anche tramite nota in fattura: rimane fermo l’addebito del deposito cauzionale e/o altre garanzie di cui all’art. 9, in ogni caso di opzione di modalità pagamento diversa dall’Addebito Diretto SEPA (SDD). La mancata attivazione e/o l’eventuale disattivazione del SDD darà quindi titolo a Bluenergy di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di altra garanzia ove prevista, in conformità al successivo art. 9 e fatto salvo quanto previsto dall’art.
4. In caso di variazione delle coordinate bancarie indicate sul relativo modulo all’atto di conferimento del mandato per Xxxxxxxx Diretto SEPA (SDD), rimane obbligo del cliente comunicare immediatamente a Bluenergy, trasmettendo il relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto, le nuove coordinate bancarie per consentire il tempestivo aggiornamento del mandato. In corso di somministrazione, qualora Bluenergy riceva dall’Azienda di credito, indicata dal Cliente/Debitore nel mandato SDD (CORE o B2B), lo storno dell’addebito effettuato in conformità al mandato, ogni onere sostenuto da Bluenergy per tale storno, nonché relativo alle spese di gestione, verrà riaddebitato al Cliente nella prima fattura utile. Eventuali reclami e/o richieste di rettifica di fatturazioni non daranno diritto al Cliente di differire e/o sospendere i pagamenti, sia di fatture di consumo, compresi i casi di addebito di corrispettivi connessi alla e/o derivanti dalla fornitura di gas e/o energia elettrica, sia di importi dovuti a titolo di interessi di mora, o di spese di gestione solleciti. Il Cliente è consapevole che in caso di ritardato pagamento di due fatture di consumo di gas e/o energia elettrica, anche non consecutive, potrà decadere da sconti e/o benefici riconosciuti nell’allegato Condizioni Economiche, compreso il beneficio del maggior termine per il pagamento delle fatture di consumo ove previsto, senza che sia necessaria alcuna preventiva comunicazione da parte di Bluenergy.
7.7 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione e/o agli oneri di gestione previsti dal successivo art. 8 in caso di morosità e/o agli interessi moratori, non potrà essere differito e/o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione o reclamo, né le somme dovute a Bluenergy potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di Bluenergy, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti intervenuto per iscritto. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo. Qualora Bluenergy sia tenuta a rimborsare al Cliente somme, per qualsivoglia titolo, tale rimborso verrà effettuato, a discrezione di Bluenergy, mediante l’accredito delle somme dovute al Cliente sulla prima bolletta utile oppure attraverso bonifico sulle coordinate bancarie/postali fornite dal cliente Il rimborso verrà effettuato da Bluenergy, con le modalità predette esclusivamente nel caso in cui non risultino posizioni insolute dalla situazione contabile del cliente. In caso contrario, le somme oggetto di rimborso saranno imputate a compensazione. Bluenergy non provvede, in nessun caso e per nessuna ragione, a rimborsi di somme a favore del Cliente in contanti per cassa e/o tramite spedizione di assegni bancari e/o circolari tramite il servizio postale.
Anche in seguito alla cessazione del contratto di fornitura gas naturale e/o energia elettrica, per qualsiasi causa, Bluenergy addebiterà e/o accrediterà al Cliente le somme dallo/allo stesso dovute in quanto risultanti da rettifiche e/o conguagli di fatturazione, anche in forza della lettura finale comunicata dal Distributore.
7.8 Nel caso di Cliente Pubblica Amministrazione: Bluenergy Group S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.
7.9 Con riferimento ai clienti (i) trattati monorari ai sensi del TIS, e (ii) con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, Bluenergy:
a) mette a disposizione almeno una modalità di raccolta dell’autolettura, le cui modalità sono descritte in fattura e su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
b) indica in ogni fattura la finestra temporale individuata per la raccolta delle autoletture;
c) comunica la presa in carico o, qualora il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall’ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza, l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso nell’ambito della finestra individuata in fattura, al momento stesso dell’acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi solo nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata;
d) trasmette al Distributore tutti i dati di autolettura comunicati dal cliente finale nell’ambito della finestra individuata in fattura entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi successivi a quello di acquisizione di ciascun dato.
Con riferimento ai clienti (i) trattati per fascia ai sensi del TIS, e (ii) con frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero, e qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, Bluenergy:
a) mette a disposizione almeno una modalità di raccolta dell’autolettura, le cui modalità sono descritte in fattura e su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
b) comunica al cliente finale la presa in carico o l’eventuale non presa in carico dell’autolettura;
c) trasmette il dato di autolettura raccolto nei casi di cui alla precedente lettera b) al Distributore.
Art. 8. Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione
8.1 Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n.206/2005, e in ogni caso ai clienti gas e/o energia elettrica per attività di servizio pubblico e per usi diversi, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di Bluenergy, salvo diverso accordo tra le parti.
8.2 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, e comunque ai clienti gas e/o energia elettrica per uso domestico e condominiale, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Bluenergy per
gestione morosità di cui ai successivi artt. 8.3 e 8.4, in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in fattura, verrà applicato il tasso di interesse moratorio come previsto dalla Del. AEEGSI n. 229/01 e ss.mm.ii., al momento pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Bluenergy si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.
8.3 Bluenergy potrà richiedere al Distributore competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l’invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD/PDR: (i) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; (ii) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentito dalla normativa AEEGSI in vigore; (iii) in caso di recesso del Cliente non per cambio Fornitore; (iv) nei casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti CGC.
8.4 Bluenergy può richiedere al Distributore la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro i termini indicati in fattura, anche nell’eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 9. Prima di effettuare tale richiesta Bluenergy, con riferimento a tutte le fatture non pagate, effettuerà la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui verranno indicati:
a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando (i) la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, (ii) se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora, (iii) le previsioni regolatorie relative ai termini che Bluenergy deve rispettare;
b) il termine decorso il quale, in costanza di xxxx, verrà inviata al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
(i) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
(iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura per morosità.
8.5 Una volta attivate le procedure di sospensione/interruzione della fornitura, ai fini della revoca della stessa o della riattivazione della fornitura, il Cliente dovrà comunicare a Bluenergy l’avvenuto pagamento di tutti gli importi richiesti con l’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura mediante fax da inviarsi esclusivamente con le modalità e al numero indicato nell’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura. Solo in caso di pagamento da parte del Cliente effettuato e comunicato come richiesto dall’avviso di costituzione in mora e preavviso di sospensione/interruzione della fornitura, Bluenergy provvederà a richiedere al Distributore la revoca della sospensione/riattivazione della fornitura, secondo le tempistiche e le modalità previste dall’AEEGSI. Fermo quanto sopra, nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
8.6 Nei casi in cui il Distributore comunichi a Bluenergy l’impossibilità di procedere all’intervento di sospensione della fornitura gas per morosità del Cliente, previo specifico preavviso tramite invio di raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione, o tramite PEC, Bluenergy potrà procedere con l’interruzione della fornitura mediante il taglio della presa/colonna. In tal caso, l’interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di fornitura, la cessazione amministrativa del PDR e l’addebito da parte del Distributore dei costi preventivati. Per fruire nuovamente della fornitura, il cliente dovrà formalizzare con una nuova Società di Vendita un nuovo contratto di fornitura e richiedere un preventivo lavori per il ripristino dell’erogazione precedentemente interrotta. Rimane fermo che in tutti i casi di sospensione della fornitura per morosità del cliente, regolarmente richiesta da Bluenergy, ma non andata a buon fine per qualsivoglia ragione, i costi eventualmente addebitati, in ogni tempo, dal Distributore a Bluenergy rimarranno a esclusivo carico del cliente finale.
Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, qualora il Distributore abbia indicato la fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione della fornitura del POD, Bluenergy potrà richiederne l’esecuzione al Distributore con le modalità previste dalla normativa vigente (Art. 9 TIMOE).
8.7 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell’intervenuta sospensione/interruzione.
8.8 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, Bluenergy si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all’affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente.
8.9 Per il Cliente non domestico gas e/o energia elettrica, in caso di cessione, affittuario ed usufrutto dell’azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitore.
8.10 Bluenergy si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, Bluenergy è obbligata ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica.
8.11 Ai sensi della Del.ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., per il servizio di fornitura gas, Bluenergy provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente.
8.12 Con riferimento alle vigenti norme in materia (Art. 19.1 del TIMG, Art. 16.1 del TIMOE) viene stabilito che:
a) il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente è stabilito in zero (0) giorni;
b) il termine decorso il quale Bluenergy, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura, è stabilito in (i) 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure (ii) 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di Bluenergy, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure (iii) 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento, nel caso in cui Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata;
c) la comunicazione da parte del cliente a Bluenergy dell’avvenuto pagamento in caso di solleciti dovrà avvenire mediante fax al numero 0000 000000;
d) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al Distributore, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura per morosità, qualora sia decorso un termine, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b);
e) Bluenergy avrà il diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI;
f) in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente, come descritti all’art. 16;
Per quanto attiene alla sola fornitura di gas naturale:
g) in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR,
Bluenergy sarà tenuto a trasmettere al Distributore: (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; (iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; (iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;
h) il cliente finale ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del cliente medesimo.
Art. 9. Garanzie
9.1 Fermo l’esito positivo del credit-check e/o l’ottenimento di idonea copertura come da precedente art. 4.2 lett. v) e vi), qualora il Cliente abbia un consumo annuo stimato superiore a 120.000 kWh di energia elettrica e a 50.000 Smc (nel caso di applicazione dell’accisa per usi industriali e assimilati) o 30.000 Smc (negli altri casi) di gas naturale, Bluenergy avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento, di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (conforme al testo fornito da Bluenergy ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente o, a scelta del Cliente medesimo, di un deposito cauzionale di importo pari al valore di tre mensilità di maggior consumo. Tali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell’inizio della somministrazione ovvero entro il diverso termine comunicato da Bluenergy. In caso di escussione totale o parziale, la detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell’escussione.
9.2 Bluenergy avrà altresì il sopracitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente anche in caso di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi e fermo restando quanto previsto al successivo art. 10 e al precedente art. 9.1.
9.3 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di consumo di cui ai commi precedenti, non verrà richiesto deposito e/o garanzia a condizione che attivino l’Addebito Diretto SEPA (SDD), come e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. Pertanto, qualora in corso di esecuzione di rapporto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica risulti per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Bluenergy avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: € 75,00 per i Clienti con consumo fino a 2.500 Smc/anno;
€ 100,00 per i Clienti con consumo compreso tra 2.501 e 5.000 Smc/anno; € 150,00 per i clienti con consumo compreso tra 5.001 e 10.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 10.000 Smc/anno il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per la somministrazione di energia elettrica: € 50,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 1.500 kWh; € 75,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 2.500 kWh; € 100,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 5.000 kWh; € 150,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 10.000 kWh; € 200,00 per i Clienti con consumo annuo fino a 25.000 kWh/anno; per Clienti con consumo annuo superiore a 25.000 kWh, il deposito cauzionale il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte.
9.4 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Bluenergy per tutta la durata del contratto e restituito al termine dello stesso, nella bolletta finale che contabilizza i consumi rilevati alla data di cessazione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di escussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente entro i termini prescritti, sarà facoltà di Bluenergy sospendere la somministrazione ai sensi del precedente art. 8.3.
Art. 10. Condizioni Economiche
10.1 Le Condizioni Economiche di somministrazione e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle Condizioni Economiche allegate alla Proposta del Cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo le componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, sono i costi per l’acquisto della materia gas naturale/energia, i costi di trasporto, distribuzione e dispacciamento, gli oneri di sistema, le imposte nonché qualsiasi componente, onere, diritto, tributo, imposta o tassa e relative addizionali presenti e future, di ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema elettrico e/o gas e dell’IVA, che saranno a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal contratto a carico di Bluenergy e senza facoltà di rivalsa.
10.2 Le condizioni economiche di somministrazione gas naturale, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell’Allegato “Condizioni Economiche”. Le condizioni e i termini contenuti nell’allegato Condizioni Economiche prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGC, ove discordanti. In relazione alle esigenze manifestate dal Cliente finale e nell’interesse di quest’ultimo, Bluenergy richiederà al Distributore l’esecuzione di attività relative alla gestione del PDR/POD, quali, a titolo esemplificativo, lo spostamento del gruppo di misura, la verifica della pressione della fornitura, la verifica del funzionamento del gruppo di misura, la modifica della potenza/tensione, etc. Sono a carico del Cliente tutti i corrispettivi relativi all’esecuzione di tutte le prestazioni accessorie e opzionali svolte dal Distributore, indicati nella specifica modulistica nonché reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
10.3 Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell’energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a Bluenergy il prezzo calcolato secondo quanto indicato nell’Allegato “Condizioni Economiche”. Il prezzo tiene conto dell’impegno, che il Cliente sin da ora manifesta, a rilasciare a Bluenergy, su richiesta dello stesso, la dichiarazione di interesse e/o il mandato esclusivo irrevocabile per la partecipazione all’assegnazione di capacità di interconnessione con l’estero e/o di energia elettrica di produzione nazionale, su base annua e/o per periodi temporali inferiori. Il prezzo è fissato al netto dell’IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica e degli oneri conseguenti all’applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO2 in atmosfera. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche nel caso vengano versati da Bluenergy nella propria qualità di sostituto d’imposta. Circa la fornitura di energia elettrica, sono posti a carico del Cliente, salvo diversa indicazione riportata nelle Condizioni Economiche: (i) un corrispettivo a copertura dei costi di sbilanciamento sostenuti da Bluenergy, applicato all’energia fornita e alle perdite di rete nella misura di 0,0015 €/kWh o, se superiore, determinato dividendo il corrispettivo di sbilanciamento se sopportato da Bluenergy - verrà preso a riferimento l’ultimo dato disponibile - per l’energia prelevata, comprensiva delle perdite presso tutti i siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di riferimento; (ii) un corrispettivo a copertura dei rischi connessi all’approvvigionamento dell’energia elettrica, applicato all’energia fornita e alle perdite di rete nella misura fissa e invariabile di 0,0018 €/kWh.
10.4 Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall‘AEEGSI dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’AEEGSI. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
Art. 11. Oneri e benefici fiscali
11.1 Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare a Bluenergy la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di produzione di idonea documentazione attestante l’eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria così come indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, fermo quanto disposto dal successivo art. 11.3.
11.2 Nel caso in cui il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta per i casi previsti dalle norme (cessioni e importazioni di energia elettrica e di gas finalizzate all’uso da parte di imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili) provvede direttamente ad indicarlo nella Proposta e a richiedere, compilare e sottoscrivere il modello, predisposto da Bluenergy, di autodichiarazione relativa al predetto beneficio fiscale (il Modulo), e presentare la necessaria documentazione a supporto (gli Allegati).
11.3 In caso di richiesta del Cliente ai sensi del punto 11.2 precedente, il Cliente è consapevole che: i) l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 26/10/1972 n.633 e ss.mm.ii., verrà applicata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso espresse nell’apposito Modulo; ii) i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica e/o gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA;
iii) Bluenergy addebiterà alla Ditta/Società qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta a causa di dichiarazioni non veritiere, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse; iv) le dichiarazioni contenute nella Proposta e nel Modulo si ritengono valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Bluenergy, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto. In caso di errata e/o incompleta compilazione del Modulo, così come in difetto di sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente e in difetto di produzione degli Allegati, Bluenergy applicherà alla somministrazione l’aliquota IVA ordinaria, sino a rettifica e/o integrazione del Modulo e degli Allegati.
11.4 Bluenergy rende disponibile al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx una nota di dettaglio circa le aliquote applicabili alle imposte previste dalla legge cui è soggetta la fornitura di gas e/o di energia elettrica.
11.5 Salvo diversa disposizione di legge, l’applicazione del beneficio fiscale richiesto dal Cliente sarà operata con la prima fatturazione utile successiva alla ricezione da parte di Bluenergy della necessaria documentazione regolarmente compilata e sottoscritta, comprovante il diritto al beneficio: rimane esclusa ogni applicazione del beneficio fiscale avente effetto retroattivo rispetto alla data di ricezione della documentazione predetta.
Art. 12. Aggiornamento delle clausole contrattuali, modifiche e cessione del contratto, variazioni unilaterali
12.1 Si intendono automaticamente recepite nel contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie. Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le Autorità competenti vorranno definire.
12.2 Entro la scadenza indicata nelle Condizioni Economiche, Bluenergy avrà facoltà di proporre al Cliente per iscritto delle nuove Condizioni Economiche, sia a mezzo posta ordinaria, a mezzo e-mail, oppure che con avviso in bolletta oppure comunicazione nell’area web clienti riservata, ove attivata. Per il Cliente con più di un POD o PDR, tale data coincide con quella del primo POD o PDR attivato.
12.3 In ogni caso Bluenergy avrà la possibilità, qualora si renda necessario, per giustificato motivo, di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali. In tal caso Bluenergy ne darà comunicazione al cliente in forma scritta in modo tale che tale comunicazione gli pervenga con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte di Bluenergy. Tale comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico; in questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
La comunicazione suddetta Contiene l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: (a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (c) la decorrenza della variazione proposta; (d) le modalità ed i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; (e) l’illustrazione chiara e comprensibile che il cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito da Bluenergy alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.
12.4 In caso in cui il Cliente richieda la variazione delle Condizioni Economiche in essere, Bluenergy si riserva la facoltà di valutare se accettare o meno la richiesta, nonché la facoltà di definire gli eventuali tempi di decorrenza in caso di accettazione.
12.5 Con la stipula del Contratto per la somministrazione gas naturale e/o energia elettrica il Cliente riconosce espressamente a Bluenergy la facoltà di cedere, in via temporanea o definitiva, il Contratto stesso ad altro soggetto. A tal fine, il Cliente acconsente sin dalla sottoscrizione della Proposta alla cessione del contratto da parte di Bluenergy, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c. L’eventuale cessione del Contratto ad altro soggetto verrà tempestivamente comunicata al Cliente, e in ogni caso non implicherà aggravio di costi a carico del Cliente e/o l’applicazione a quest’ultimo di condizioni di minor favore.
Art. 13. Comunicazioni e Foro competente
13.1 Per informazioni il Cliente ha a disposizione il Servizio Clienti e il sito internet, i cui riferimenti sono rinvenibili nella Proposta. Ai fini contrattuali, fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del contratto, ogni comunicazione del Cliente dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta e/o ai riferimenti indicati nella Proposta, in ogni caso comunicati da Bluenergy in fattura. Le comunicazioni da parte di Bluenergy al Cliente potranno essere inviate all’indirizzo e-mail indicato nella Proposta e/o successivamente comunicato dal Cliente e/o con messaggio messo a disposizione nell’area web riservata al Cliente, ove da quest’ultimo attivata.
13.2 Le CGC sono pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
13.3 Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Bluenergy in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto sarà deferita in via esclusiva al Foro di Udine e le parti espressamente dichiarano di escludere la competenza di tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto al punto successivo.
13.4 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Bluenergy in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto nel caso di Cliente Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo.
Art. 14. Variazioni di dati, dichiarazioni, altri obblighi del Cliente
14.1 Il Cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d’uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, eventuali costi derivanti a Bluenergy dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette, incluse imposte, interessi e sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria verranno riaddebitati al cliente finale. La tariffa per la tipologia d’uso “domestico per abitazione di residenza anagrafica” può essere applicata solo nell’abitazione presso cui è registrata la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura. Di conseguenza, eventuali ulteriori utenze intestate allo stesso soggetto verranno fatturate per la tipologia d’uso “domestico non di residenza”.
14.2 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica il Cliente ha l’obbligo di inoltrare tempestivamente Bluenergy Group S.p.A., Xxx Xxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxxxxx (XX), anche tramite altri canali di comunicazione indicati in bolletta, la dichiarazione rilasciata dalla competente A.S.S./Azienda Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD, nonché la necessaria modulistica predisposta da Bluenergy. In mancanza di tale documentazione il Cliente sarà considerato come Cliente disalimentabile. Nel caso sussistano i requisiti per l’ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al TIBEG, il richiedente la compensazione dovrà essere l’intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l’ammissione al regime di compensazione.
14.3 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica. Qualora il Cliente che sottoscrive il contratto non sia il proprietario dell’immobile, con la sottoscrizione della Proposta, garantisce di aver ottenuto l’assenso del proprietario all’attivazione della/e fornitura/e.
Art. 15. Disposizioni varie e generali
15.1 Il Cliente è consapevole che l’energia elettrica ed il gas naturale possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD/PDR. Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del POD/PDR, rimanendo Bluenergy estranea a ogni responsabilità in tal senso. L’inosservanza di detto impegno darà facoltà a Bluenergy di sospendere la somministrazione e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.
15.2 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del Distributore locale. Il Cliente ha l’onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con un’opportuna stima, all’addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione che in caso di forniture di gas potrebbe avvenire anche senza preavviso. Gli incaricati del Distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. In caso di guasto o di blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente a Bluenergy e/o al Distributore. Bluenergy, anche per conto del Cliente finale, può richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi, secondo le norme previste dall’AEEGSI e si effettueranno i necessari riaddebiti/ riaccrediti. In caso di richiesta fatta dal Cliente, il costo della verifica è posto a suo carico qualora risulti che l’eventuale errore è contenuto nei valori ammissibili e gli verrà attribuito nella misura in cui il Distributore lo addebiterà a Bluenergy nel rispetto della normativa AEEGSI.
15.3 Il cliente che usa, anche occasionalmente, il gas naturale fornitogli tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, con l’esclusione dei (i) clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25, e dei (ii) consumatori di gas naturale per autotrazione, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, valida su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Del. 223/2016/R/ gas. Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. I dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro il cliente può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
15.4 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131/1986 e xx.xx. ii.: il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.
Art. 16. Livelli di qualità, indennizzi automatici, reclami
16.1 Bluenergy corrisponderà al Cliente, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall’AEEGSI.
16.1.1 Nei casi previsti dal TIQV, per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale; in particolare, per (i) mancata risposta motivata al reclamo scritto entro il tempo massimo di 40 giorni calcolati a partire dal ricevimento da parte di Bluenergy del reclamo scritto inviato dal Cliente, o (ii) mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo di 90 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Bluenergy della richiesta di rettifica di fatturazione, o (iii) mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo di 20 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Bluenergy della richiesta scritta da parte del Cliente, Bluenergy corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo, pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo, pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo, intendendo inclusi nei conteggi i tempi per l’eventuale acquisizione da parte di Bluenergy di dati tecnici dal Distributore. Bluenergy non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore, oppure cause imputabili al Cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, oppure nel caso in cui al Cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico, e in caso di reclami carenti delle informazioni minime richieste di cui all’art. 16.2, per i quali non è possibile identificare il Cliente finale.
16.1.2 Nei casi previsti al Titolo V del Codice di Condotta Commerciale; in particolare sarà corrisposto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20 nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto in tema di periodicità di emissione delle fatture, e un indennizzo automatico pari a € 30 nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei contenuti della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.
16.1.3 Nei casi previsti dall’art. 3.2, lettera d) del TIMOE e dall’art. 4.1, lettera d), del TIMG; in particolare sarà corrisposto al Cliente un indennizzo automatico pari a (i) € 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o - limitatamente alla fornitura di energia elettrica - sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata, o pari a (ii) € 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o - limitatamente alla fornitura di energia elettrica - sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, oppure nonostante il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora non vi sia documentazione della data di invio, oppure nonostante il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
16.1.4 Nei casi previsti dal TIF; in particolare sarà corrisposto al Cliente:
a) un indennizzo automatico nel caso di ritardo nell’emissione delle fatture di periodo, pari a (i) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi ai termini previsti, (ii) inoltre maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari oltre i termini previsti, (iii) oppure pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dai termini previsti, oppure pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dai termini previsti;
b) un indennizzo automatico pari a 10 €, a carico del Distributore di energia elettrica, e riconosciuto al cliente finale tramite il venditore in occasione della prima fattura utile, qualora lo stesso Distributore, con riferimento ai clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, metta a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi;
c) un indennizzo automatico nel caso di ritardo nell’emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti - riconosciuto nella medesima fattura di chiusura - pari a (i) 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura, (ii) maggiorato di 2 € ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari;
d) un indennizzo automatico pari a 35 €, a carico del Distributore di gas naturale o energia elettrica, e riconosciuto al cliente finale tramite il venditore in occasione della fattura di chiusura, qualora lo stesso Distributore di gas naturale o energia elettrica metta a disposizione al venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione
del cambio venditore diverso da sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna attivi e da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura.
16.1.5 Nei casi previsti dal Titolo III del RQDG, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità; in particolare sarà corrisposto al cliente, tramite il venditore, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico a carico del Distributore gas, di importo crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione (35,00 € se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione; 70,00 € se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo; 140,00 € se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione), relativamente alle seguenti prestazioni: (i) tempo massimo di preventivazione, (ii) tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori complessi, (iii) tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, (iv) tempo massimo di attivazione della fornitura, (v) tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, (vi) tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità, (vii) tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, (viii) tempo massimo di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, (ix) tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto, (x) tempo massimo per la verifica della pressione di fornitura, (xi) tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura, (xii) fascia di puntualità per appuntamenti.
16.2 Bluenergy comunica in fattura e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx i canali a disposizione del Cliente per la richiesta di informazioni e l’invio di reclami e/o richieste di rettifica di fatturazioni. In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a Bluenergy un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo anche utilizzare i moduli predisposti da Bluenergy e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx che andranno inoltrati a Bluenergy Group S.p.A., Xxxxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX). È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Bluenergy un reclamo scritto o una richiesta di informazioni anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, servizio cui si riferisce il reclamo scritto, codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente, una breve descrizione dei fatti contestati.
16.3 Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il contratto. La procedura di conciliazione paritetica può essere attivata dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di Bluenergy al reclamo scritto del Cliente o nel caso in cui quest’ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente. Per attivare la procedura di conciliazione paritetica, il Cliente deve inviare la domanda di attivazione alla Segreteria dell’Ufficio di Conciliazione di Bluenergy che, verificata la correttezza formale della domanda, provvederà a dare esecuzione alla procedura conciliativa. Il Cliente può trovare ulteriori informazioni sulle fasi e modalità della procedura, nonché il modello di domanda sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx oppure telefonando al servizio clienti di Bluenergy, oppure chiedendo informazioni ad una delle Associazioni Consumatori aderenti al protocollo.
16.4 Parimenti il Cliente potrà usufruire gratuitamente del Servizio Conciliazione clienti energia dell’AEEGSI, che permette al Cliente stesso di incontrare il proprio Fornitore via web, alla presenza di un conciliatore che aiuta le parti a raggiungere una soluzione di comune accordo. L’elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell’AEEGSI xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il Fornitore e/o il Distributore di energia interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal Fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 50 giorni dall’invio del reclamo da parte del Cliente. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data dell’invio del reclamo al Fornitore. Le modalità di presentazione del reclamo e la gestione della procedura sono disciplinate dal TICO: in particolare, il Cliente presenta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di categoria. Il Cliente domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.
Ai sensi dell’art. 2, co. 24 lett. b), L. n. 481/1995 e del TICO, il tentativo di conciliazione avanti agli organismi di
cui al precedente art. 28.2 è obbligatorio nelle materie regolate dall’AEEGSI e condizione di procedibilità dell’azione giudiziale da parte del Cliente finale di energia elettrica a limentato in BT e/o MT e da parte del Cliente finale di gas alimentati in bassa pressione. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte. Sono escluse dall’obbligo dell’esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; ii. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii. promosse ai sensi degli artt. 37, 139 e 140bis del Codice del Consumo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Art. 17. Tutela dei dati personali - Informativa e consenso
Il Cliente, con la sottoscrizione apposta in calce alla proposta di contratto, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver ricevuto copia dell’informativa redatta dal Titolare del Trattamento dei dati, Bluenergy Group S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, e di averne compreso e accettato il contenuto. L’informativa predetta costituisce allegato, nonché parte integrante e sostanziale, della proposta. La sottoscrizione apposta in calce alla proposta contrattuale vale quale espressione del libero consenso del Cliente ex art. 23 del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali esclusivamente per le finalità di cui al n. 1, lett. A) dell’Informativa “Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto” al fine dell’erogazione dei servizi oggetto della proposta e/o ad essi connessi, entro i limiti, per le finalità e con le modalità specificate nel citato par. 1, lett. A dell’informativa, cui si rinvia. Il Cliente, al momento della sottoscrizione della Proposta, rimane libero di acconsentire o meno al trattamento dei propri dati altresì per le finalità di cui al par. 1, lett. B) dell’Informativa “Ulteriori Finalità, promozionali, commerciali e di marketing”. Il mancato consenso del Cliente al trattamento dei dati per le finalità di cui al citato par. 1, lett. B) dell’Informativa non pregiudica la fornitura da parte di Bluenergy dei prodotti/servizi richiesti dal Cliente con la presentazione della Proposta.
VALIDE DAL 11/2017