REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI E ALLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERE C) E D), LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2015, N. 11 “DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI...
REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI E ALLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERE C) E D), LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2015, N. 11 “DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE”.
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
CAPO II – ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI
Articolo 2 – Autorità competenti al rilascio e validità delle autorizzazioni Articolo 3 - Presentazione della domanda di autorizzazione
Articolo 4 – Contenuto della domanda Articolo 5 – Provvedimento di autorizzazione
Articolo 6 - Censimento delle autorizzazioni nel Catasto regionale delle utilizzazioni d’acqua
CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA
Articolo 7 - Istanza di concessione
Articolo 8 – Modalità di presentazione della domanda Articolo 9 – Istanza e documentazione allegata Articolo 10 – Inammissibilità dell’istanza
Articolo 11 – Avvio e termine del procedimento, esame istruttorio preliminare. Articolo 12 - Pubblicazioni
Articolo 13 - Visita istruttoria Articolo 14 – Concorrenza
Articolo 15 – Varianti in corso di istruttoria Articolo 16 – Sottensione parziale
Articolo 17 – Provvedimento di concessione e disciplinare Articolo 18 – Deposito cauzionale
Articolo 19 – Varianti sostanziali della concessione Articolo 20 – Varianti non sostanziali della concessione Articolo 21 – Rinnovo della concessione
CAPO IV – PROCEDURE CONNESSE
Articolo 22 – Disposizioni di coordinamento con i procedimenti di screening, VIA e valutazione di incidenza
Articolo 23 – Valutazioni di compatibilità idraulica Articolo 24 – Autorizzazione unica
CAPO V – NORME FINALI
Articolo 25 – Norme transitorie Articolo 26 – Modifiche agli allegati
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 aprile 2015, n.11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), i criteri e procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all’estinzione della concessione di derivazione d’acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV della legge regionale medesima, le modalità di determinazione del deposito cauzionale, nonché le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all’uso dell’acqua.
2. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le tipologie di utilizzo delle risorse idriche soggette a concessione previste dalla legge regionale 11/2015, ivi incluse le derivazioni di acque sotterranee ad uso non esclusivamente domestico di cui all’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) nonché per l’autorizzazione all’attingimento di acque superficiali,
CAPO II
ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI
Articolo 2 –Autorità competenti al rilascio e validità delle autorizzazioni
1. La Regione, i Comuni, ed i Consorzi di bonifica, nell’ambito delle competenze loro attribuite ai sensi della legge regionale 11/2015, rilasciano le autorizzazioni per l’attingimento di acque superficiali da realizzarsi esclusivamente a mezzo di dispositivi mobili o semifissi a carattere provvisorio tali da non alterare il profilo dell’alveo e da non intaccare gli argini o pregiudicare le difese del corso d’acqua, e comunque a condizione che il prelievo abbia carattere di temporaneità.
2. Salvo quanto stabilito al comma 4, l’autorizzazione di attingimento viene rilasciata per la durata massima di un anno ed ha comunque scadenza al termine dell’anno solare in corso alla data di presentazione della domanda.
3. Le autorizzazioni di attingimento sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.
4. Limitatamente alla zona montana di cui all’articolo 3 comma 1, lettera vv) della legge regionale 11/2015, i Comuni rilasciano le autorizzazioni per l’attingimento di acque superficiali da realizzarsi anche a mezzo di dispositivi fissi, esclusivamente relative alle seguenti utilizzazioni:
a) a servizio di rifugi alpini o malghe;
b) a servizio di edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.
Per tali utilizzazioni il prelievo non deve essere superiore a 2 litri al secondo e l’autorizzazione può avere durata non superiore ai 5 anni, eventualmente rinnovabili qualora ne persistano le condizioni.
Articolo 3 - Presentazione della domanda di autorizzazione
1. Le domande intese ad ottenere l’autorizzazione di attingimento devono essere presentate con i contenuti di cui all’articolo 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, al fine di consentire agli Enti competenti la valutazione complessiva dei prelievi richiesti, la loro compatibilità con le condizioni del corso d’acqua interessato e con le esigenze di tutela della risorsa e di razionalizzazione delle utilizzazioni.
2. Le domande presentate oltre la data indicata dal comma 1 potranno essere accolte se non pregiudicano le esigenze di tutela quali-quantitativa della risorsa e risultano compatibili con le autorizzazioni già rilasciate secondo l’articolo 40 comma 1 lettere c) e d) della legge regionale 11/2015.
3. I soggetti obbligati per legge a trasmettere al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata sono tenuti a presentare l’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione di attingimento esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
4. Le domande qualora presentate in forma cartacea dai soggetti di cui al comma 3 sono inammissibili: il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica all’interessato l’inammissibilità della stessa e la sua archiviazione.
Articolo 4 – Contenuto della domanda
1. La domanda, sottoscritta dall’interessato e redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, è corredata dalla documentazione e dalle informazioni di seguito specificati:
a) relazione contenente:
1) illustrazione delle modalità della derivazione, e quantificazione dell’ acqua prelevata che non dovrà superare in ogni caso i 50 litri al secondo;
2) tipologia dei dispositivi (mobili, semifissi, fissi);
3) consumo massimo previsto che non dovrà superare in ogni caso i 300.000 metri cubi all’anno;
4) descrizione delle principali caratteristiche tecniche della pompa da utilizzare;
b) planimetrie del corso d’acqua oggetto del prelievo, sia catastale che su Carta Tecnica Regionale Numerica, con indicati i punti di presa e di utilizzazione ed il percorso della condotta adduttrice;
c) in caso di domanda di attingimento ad uso irriguo: planimetria catastale delle proprietà e dei terreni agricoli a qualunque titolo gestiti ed irrigati dal richiedente, con indicazione delle relative superfici e del fabbisogno idrico determinato sulla base delle previste attività irrigue;
d) liberatoria del proprietario del fondo interessato dai dispositivi irrigui mobili, semifissi e fissi nei casi in cui il richiedente non abbia titolo di proprietà o gestione del fondo stesso;
e) indicazione degli estremi di iscrizione alla CCIAA;
f) attestazione del pagamento dell’imposta di bollo in conformità alla normativa vigente in materia.
Articolo 5 – Provvedimento di autorizzazione
1. Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’Ente competente prevede i seguenti obblighi:
a) non alterare il profilo dell’alveo e non intaccare gli argini o pregiudicare le difese del corso d’acqua;
b) assicurare il mantenimento del deflusso minimo vitale del corso d’acqua nei casi previsti;
c) non alterare le condizioni del corso d’acqua con pericolo o pregiudizio per le utenze esistenti;
d) corrispondere il pagamento dell’intera annualità del canone demaniale.
2. Qualora la disponibilità idrica complessiva risulti insufficiente a garantire tutti i prelievi richiesti da un corso d’acqua, l’Ente competente provvede a ridurre d’ufficio la quantità spettante al singolo richiedente, ovvero dispone una turnazione degli utilizzi.
3. Vengono in ogni caso preferite le domande che prevedono fin dall’origine la turnazione tra diversi proprietari associati, per prelievi che insistono sullo stesso tratto di corso d’acqua, nonché le domande che prevedono l’uso di sistemi irrigui che consentono il risparmio di risorsa idrica.
Articolo 6 - Censimento delle autorizzazioni nel Catasto regionale delle utilizzazioni d’acqua
1. Ai fini del censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d’acqua, i Consorzi di bonifica relativamente alle autorizzazioni di cui all’articolo 16, comma 5, della legge regionale 11/2015, ed i Comuni relativamente alle autorizzazioni di cui all’articolo 15 comma 1, lettera g) e comma 2, lettera d) della stessa legge, trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche i dati sugli attingimenti autorizzati, comprensivi degli estremi dell’autorizzazione, mediante piattaforma informatica regionale.
2. I dati trasmessi saranno resi disponibili nel catalogo dei dati ambientali e territoriali e consultabili mediante la piattaforma Webgis dedicata alle utilizzazioni, entro il 30 luglio di ogni anno.
CAPO III
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA
Articolo 7 - Istanza di concessione
1. Il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua è avviato su istanza da parte dell’interessato, in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo, con la presentazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche della completa documentazione prevista all’articolo 9.
2. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un’unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio ovvero concludere appositi accordi, individuando un mandatario per i rapporti con la struttura regionale competente, ferma restando la solidarietà negli obblighi derivanti dalla concessione.
3. Nel caso di prelievo di acque sotterranee effettuate da un condominio non allacciato alla rete di acquedotto pubblico, le istanze di utilizzazione della risorsa al di fuori dei casi stabiliti dall’articolo 93 del regio decreto 1775/1933 sono presentate dall’amministratore del condominio, specificando per ogni utenza il tipo di utilizzo dell’acqua e la portata richiesta. L’amministratore provvede a dare tempestiva comunicazione delle variazioni nella tipologia o delle portate delle utenza. Le variazioni dell’amministratore sono comunicate alla struttura competente a cura del legale rappresentante uscente.
Articolo 8 – Modalità di presentazione della domanda
1. I soggetti registrati presso il registro delle imprese o iscritti agli ordini o collegi professionali presentano l’istanza di concessione di derivazione avvalendosi della posta elettronica certificata.
2. Le domande qualora presentate in forma cartacea dai soggetti di cui al comma 1 sono inammissibili: il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica all’interessato l’inammissibilità della stessa e la sua conseguente archiviazione.
Articolo 9 – Istanza e documentazione allegata
1) La domanda, sottoscritta dall’ interessato e redatta sulla base dei modelli previsti per i vari usi, riportati nel sito istituzionale della Regione, è corredata dalla seguente documentazione e firmata da tecnico abilitato in base alle norme vigenti:
a) progetto dell’impianto di derivazione, redatto con un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall’ articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) completo della documentazione prevista dagli allegati A, B e C al presente regolamento;
b) attestazione del pagamento dell’imposta di bollo in conformità alle vigenti norme in materia.
Articolo 10 – Inammissibilità dell’Istanza
1. E’ inammissibile l’istanza che risulti carente di uno o più dei documenti di cui agli allegati A, B e C.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica all’interessato l’inammissibilità della stessa e la sua conseguente archiviazione.
Articolo 11 – Avvio e termine del procedimento, esame istruttorio preliminare.
Articolo 12 - Pubblicazioni
2. Le istanze pervenute entro 45 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, tecnicamente incompatibili con la prima, se ricevibili e non rigettate ai sensi degli articoli precedenti, sono dichiarate concorrenti.
3. L’istanza presentata, nonché le eventuali concorrenti, sono pubblicate con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, per un periodo non superiore a trenta giorni, a decorrere dal momento in cui è conclusa la verifica di ammissibilità di cui all’articolo 11 per tutte le istanze dichiarate concorrenti.
4. Nel caso in cui non siano pervenute istanze incompatibili entro il termine di cui al comma 2, l’istanza presentata è pubblicata, con il relativo progetto, sul sito istituzionale della Regione per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.
5. Il termine del procedimento è sospeso dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti di cui al comma 2, nonché durante i periodi di pubblicazione delle istanze e per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni di cui all’articolo 13.
Articolo 13 - Visita istruttoria
1. Con la pubblicazione dell’istanza di cui all’articolo 12, comma 1, viene fissata la data per la visita dei luoghi, a cui può intervenire chiunque vi abbia interesse.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione delle istanze, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche ed ai controinteressati. Le eventuali controdeduzioni devono pervenire alla struttura competente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni cinque giorni prima della data di effettuazione della visita.
3. Ulteriori osservazioni possono essere presentate alla struttura competente ad ai controinteressati entro quindici giorni dalla visita dei luoghi, se basate su nuovi elementi acquisiti in seguito alla visita stessa. Eventuali controdeduzioni sono presentate alla struttura competente ed ai soggetti che hanno formulato le ulteriori osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 2, non siano pervenute osservazioni all’istanza presentata o alle eventuali altre istanze poste in concorrenza, il responsabile del procedimento può anticipare la data della visita istruttoria, dandone comunicazione agli interessati.
5. Per le istanze di derivazione di acque sotterranee si procede al sopralluogo qualora necessario al fine della valutazione tecnica della derivazione.
Articolo 14 – Concorrenza
1. Le istanze dichiarate concorrenti, presentate entro il termine di cui all’articolo 12, comma 2, sono valutate da sole, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, acquisito l’eventuale parere del nucleo di valutazione di cui all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 11/2015.
2. L’istanza tardiva, qualora presentata entro 90 giorni dal termine di cui all’articolo 12 comma 2, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale se la richiesta derivazione d’acqua soddisfa uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all’approvvigionamento idropotabile.
3. La graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti è formata in applicazione dei criteri di cui all’articolo 44, della legge regionale 11/2015.
4. Il termine del procedimento per le istanze poste in graduatoria successivamente alla prima è sospeso sino al provvedimento conclusivo concernente l’istanza risultata preferita in sede di concorrenza.
5. In caso di successivo rigetto dell’istanza risultata preferita, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto proponente l’istanza collocata in seconda posizione, ai fini della prosecuzione del relativo procedimento. In caso di successivi rigetti si procede analogamente, fino ad esaurimento della graduatoria.
6. Il rilascio della concessione a favore di una istanza comporta il rigetto di quelle poste in posizione successiva nella graduatoria. Il rigetto viene comunicato con raccomandata A.R., ovvero, nel caso di comunicazione rivolta ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, avvalendosi della posta elettronica certificata.
Articolo 15 – Varianti in corso di istruttoria
Articolo 16 – Sottensione parziale
3. Il responsabile del procedimento fissa un termine, non superiore a 60 giorni, per l’eventuale accordo ai fini della determinazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di inerzia o di mancato accordo tra le parti sulla determinazione del compenso di cui al comma 1 e dell’indennità di cui al comma 2, la struttura competente convoca gli interessati, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Qualora non venga raggiunto un accordo, la struttura competente procede alla determinazione del compenso e dell’indennità in base alle risultanze dell’istruttoria.
Articolo 17 - Provvedimento di concessione e disciplinare
Articolo 18 – Deposito cauzionale
1 Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal richiedente previo deposito di una cauzione pari a cinque annualità del canone vigente, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione. Il versamento può essere effettuato in contanti, presso la tesoreria regionale, ovvero mediante bonifico bancario o conto corrente postale.
2 Per le concessioni ad uso di malghe, rifugi alpini o edifici isolati ubicati in zona montana, per prelievi inferiori a 3 l/s l’importo minimo a titolo di cauzione è fissato in euro 150.
3 Il deposito cauzionale di cui al comma 1 può essere sostituito da idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, secondo la disciplina stabilita dai commi 3 e 4 dell’articolo 93, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Articolo 19 – Varianti sostanziali della concessione
1. Qualora il concessionario di derivazione d’acqua intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l’uso dell’acqua, ovvero modificare sostanzialmente le condizioni di esercizio della derivazione d’acqua, presenta nuova istanza di concessione ai sensi dell’articolo 8.
2. Quando la concessione è stata accordata con preferenza sulle domande concorrenti, non sono consentite le varianti relative agli aspetti risultati determinanti per l’attribuzione della preferenza, salvo che siano necessarie per la prosecuzione dell’esercizio della derivazione, in relazione a fatti sopravvenuti.
3. Sono comunque considerate varianti sostanziali alla concessione, ai sensi dell’articolo 47, legge regionale 11/2015:
a) la variazione quantitativa in aumento della portata media o massima superiore al 10 per cento, anche senza modifiche delle opere di derivazione;
b) le variazioni alle opere o alle condizioni di esercizio che rendano necessarie:
1) la rivalutazione dell’interesse dei terzi;
2) l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d’acqua interessato dalle opere di derivazione;
4) la valutazione del rischio idraulico.
Articolo 20 – Varianti non sostanziali della concessione
1. Sono varianti non sostanziali quelle che comportano modifiche all’impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione diverse da quelle di cui all’articolo 19.
2. Sono comunque considerate non sostanziali ai sensi dell’articolo 47, legge regionale 11/2015:
a) le richieste di riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all’impianto;
b) le varianti finalizzate all’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all’articolo 166, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) da parte dei Consorzi di bonifica concessionari;
c) le opere necessarie ad adeguare gli impianti a sopravvenute disposizioni di legge;
d) le variazioni derivanti dall’esecuzione delle opere in relazione al mutamento dello stato dei luoghi.
3. La domanda, sottoscritta dal concessionario sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, è corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto delle opere relative alla richiesta variante, redatto con un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall’ articolo 8, comma 4, legge regionale 14/2002, corredato della pertinente documentazione prevista dagli allegati A, B e C al presente regolamento, necessaria a definire le variazioni da introdurre con la richiesta variante, compreso l’eventuale modificato regime dei prelievi;
b) indicazione estremi iscrizione alla CCIIAA;
c) attestazione pagamento imposta di bollo in conformità alle vigenti norme in materia.
4. In relazione alle modifiche apportate, il responsabile dell’istruttoria può convocare una visita locale di istruttoria invitando i soggetti eventualmente interessati.
5. Si applica il comma 2 dell’articolo 19.
Articolo 21 – Rinnovo della concessione
1. Le istanze di rinnovo della concessione di cui all’articolo 48, legge regionale 11/2015 possono essere presentate non prima di due anni dalla scadenza della concessione. Le istanze presentate in data anteriore sono dichiarate irricevibili. Il rinnovo eventualmente disposto decorre dalla data di scadenza originaria.
2. La presentazione dell’istanza di rinnovo oltre il termine di scadenza della concessione comporta l’estinzione della concessione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera a), legge regionale 11/2015.
3. La domanda, sottoscritta dal concessionario, in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo, è redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.
4. Qualora permangano le medesime caratteristiche e modalità di utilizzo della derivazione originariamente concessa, la domanda è corredata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato, in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12 bis del regio decreto 1775/1933, dalla quale risulti in particolare:
a) per le acque superficiali, che sia garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;
b) per le acque sotterranee, che sia garantito l’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
5. In presenza di variazioni introdotte, la domanda è corredata dallo stato di consistenza, redatto con un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall’articolo 8, comma 4, della legge regionale 14/2002, completo della pertinente documentazione prevista dagli allegati A, B e C al presente regolamento, necessaria a definire le eventuali variazioni introdotte nel corso dell’esercizio della derivazione, compreso l’eventuale modificato regime dei prelievi.
CAPO IV PROCEDURE CONNESSE
Articolo 22 – Disposizioni di coordinamento con i procedimenti di screening, VIA e valutazione di incidenza
1. Nei casi in cui il progetto relativo all’istanza presentata sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità ovvero alla VIA, ovvero alla valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1323 (Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, concluse le attività istruttorie di competenza, assegna al soggetto proponente un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile per una sola volta su motivata istanza, ai fini dell’attivazione della procedura di screening ovvero di VIA. Laddove sia stata effettuata istruttoria in concorrenza, il termine viene assegnato al soggetto la cui istanza sia stata prescelta a conclusione della procedura di valutazione delle domande concorrenti.
2. Qualora in esito alla procedura di screening sia disposto l’assoggettamento alla procedura di VIA, il Servizio di valutazione ambientale ne dà contestuale notizia alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, la quale assegna al soggetto proponente un termine, non
superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta su motivata istanza, ai fini dell’attivazione della procedura di VIA.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta il rigetto dell’istanza di concessione di derivazione d’acqua. Laddove l’istruttoria sia stata effettuata in concorrenza, l’ufficio procedente assegna i citati termini al soggetto proponente l’istanza collocata in posizione successiva nella graduatoria di cui all’articolo 14.
4. L’esito negativo della procedura di VIA o di valutazione di incidenza, l’improcedibilità dell’istanza in dette procedure o il ritiro dalle procedure stesse, comporta il rigetto dell’istanza di concessione a derivare. Nel caso in cui il rigetto riguardi un’istanza inclusa nella graduatoria in concorrenza , si applica il disposto di cui al precedente comma.
5. Il provvedimento di rigetto fondato esclusivamente su motivi di incompatibilità ambientale non è preceduto dal preavviso di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. In pendenza dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché in pendenza del termine per la presentazione delle rispettive domande da parte del soggetto proponente, i termini del procedimento sono sospesi.
Articolo 23 – Valutazioni di compatibilità idraulica
1. Fuori dai casi di cui all’articolo 44, comma 5, legge regionale 11/2015, le valutazioni di compatibilità idraulica in merito alla istanza di concessione di derivazione d’acqua sono effettuate dalla autorità competente al rilascio dell’autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la quale si pronuncia di regola sul progetto definitivo integrato degli elementi necessari.
2. Qualora l’autorità di cui al comma 1 sia chiamata a partecipare al procedimento di VIA, l’eventuale parere di incompatibilità idraulica espresso in tale sede comporta il rigetto dell’istanza di concessione.
Articolo 24 – Autorizzazione unica
1. A seguito del pronunciamento di compatibilità ambientale e dell’emissione del parere favorevole dell’Autorità di bacino distrettuale, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al soggetto proponente un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta su motivata istanza, per la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta il rigetto dell’istanza di concessione di derivazione d’acqua. Nel caso in cui il rigetto riguardi un’istanza inclusa nella graduatoria in concorrenza, le previsioni dell’articolo 22 si applicano all’istanza collocata in posizione successiva. Le medesime
previsioni si applicano altresì nel caso in cui l’istanza posta in posizione precedente non ottenga l’autorizzazione unica.
CAPO V NORME FINALI
Articolo 25 – Norme transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Articolo 26 – Modifiche agli allegati
1. Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
(riferito all’articolo 9)
CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA AD USO IDROELETTRICO
1) corografia C.T.R. (scala 1:5000 o 1:10.000) riportante lo schema planimetrico della derivazione, indicando le coordinate planimetriche (UTM) e le quote altimetriche dei punti di presa e di restituzione;
2) corografia in scala adeguata riportante la delimitazione del bacino idrografico afferente;
3) estratto di mappa catastale (1:2000), riportante lo schema planimetrico della derivazione, corredato dall’elenco delle proprietà interessate;
4) elaborati grafici particolareggiati di adeguato livello di dettaglio, analogo a quello richiesto per il progetto definitivo, rappresentanti, tra l’altro:
- individuazione delle opere in progetto rispetto alla cartografia dei Piani di bacino, ove esistenti, e dei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI);
- rilievo planoaltimetrico e batimetrico ampliato delle aree interessate dal progetto, esteso altresì ai tratti d’alveo a monte e a valle della derivazione, interessati dalle prevedibili modifiche all’idrodinamica e alla morfologia del corso d’acqua, completo di sezioni debitamente quotate, inclusa un’accurata ricognizione delle infrastrutture esistenti;
- piante, sezioni e prospetti in scala adeguata delle opere di presa e di carico, delle condotte, della centralina, del manufatto di restituzione e relativi particolari;
- planimetrie ampliate e sezioni debitamente quotate dello stato di progetto delle aree interessate dalla captazione, dalla centralina e dalla restituzione, estese all’alveo nella sua completa sezione e alle sponde, nonché alle fasce contermini, ponendo particolare cura alle interferenze con le infrastrutture esistenti;
- profilo longitudinale;
- particolari del manufatto di rilascio del deflusso minimo vitale;
- livello dei peli morti superiore ed inferiore;
- planimetria e sezioni longitudinali e trasversali del corso d’acqua riportanti i livelli di massima piena (Tr 100 e 200) nello stato di fatto e di progetto;
- planimetrie e sezioni ampliate della scala di risalita del pesce;
- planimetrie e sezioni riferite all’eventuale modifica della naturale livelletta a monte della traversa o del relativo bacino di carico;
5) relazione geologica e relazione geotecnica illustranti le indagini condotte al fine di giustificare le scelte progettuali adottate, come previsto al punto B.5 delle norme tecniche approvate con D.M. 11.3.1988 e la verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità indicati nei Piani di Bacino
6) relazione idraulica e idrologica, contenente caratterizzazione ed analisi del sistema idrico, idrologico e idrogeologico su cui andrà ad insistere la derivazione, basata su dati e misure recenti e non limitata a studi storici, ed estesi a più stazioni di misura. In particolare dovranno essere forniti ed elaborati :
- descrizione del bacino sotteso con particolare riferimento al sistema della rete idrografica ed alla conformazione geologica dell’area;
- caratterizzazione idrologica sulla compatibilità della captazione con il bilancio idrico;
- costruzione della curva di durata delle portate disponibili e determinazione delle portate derivabili sulla base di:
a) dati storici di portata ufficiali rappresentativi di lungo periodo ed anche delle attuali condizioni attuali quando disponibili;
b) in assenza di dati ufficiali di misura o con dati ufficiali poco rappresentativi, significativa campagna di misurazioni delle portate della durata di almeno un anno, rappresentativa anche delle diverse stagioni idrologiche ed eventualmente integrativa a misure storiche ufficiali disponibili (quest’ultime se non sufficienti alla caratterizzazione) ed indicativa delle possibili diverse condizioni del tratto sotteso, validata da adeguata analisi pluviometrica ed idrologica del bacino di riferimento;
- valutazioni sul mantenimento lungo tutto il tratto d’alveo sotteso della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale;
- approfondimenti sugli eventuali effetti che la captazione potrebbe provocare alla falda di subalveo nel tratto del corso d’acqua sotteso;
- approfondimenti idraulici circa la compatibilità delle nuove opere rispetto alle esistenti opere di difesa e regimazione idraulica;
- verifica delle compatibilità con eventuali altre derivazioni interessanti il medesimo corpo idrico e con sottoservizi;
- approfondimento sulla compatibilità dell’impianto con le caratteristiche del trasporto solido del corso d’acqua e con eventuali variazioni morfologiche indotte;
- determinazione della portata di massima piena con tempi di ritorno di 100 e 200 anni, supportate da elaborazioni di carattere idrologico-idraulico.
7) relazione tecnica generale particolareggiata, che deve dimostrare l’innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi e comprovare che le acque di derivazione non pregiudicano altre opere esistenti o beni in genere né per esondazioni né per filtrazioni, deve contenere, tra l’altro:
- descrizione dei luoghi, supportata da adeguata documentazione fotografica, e degli eventuali manufatti di regimazione e di difesa idraulica su cui il progetto prevede di intervenire con individuazione di possibili problematiche di carattere geologico-idraulico e strutturale con proposte di soluzione;
- dettagliate motivazioni che inducono alla realizzazione della derivazione;
- modalità di captazione, raccolta, utilizzazione e restituzione;
- descrizione delle caratteristiche dell’opera di captazione, di utilizzazione, delle turbine, dei sistemi di controllo e di regolazione e dei principali manufatti idraulici
- schema funzionale dell’impianto;
- portata massima, minima e media previste di prelievo;
- determinazione del salto utile ai fini della determinazione della potenza nominale;
- determinazione della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale ed illustrazione analitica delle modalità di rilascio;
- soluzioni adottate per la compatibilità tecnica con altre derivazioni;
- dimensionamento delle principali opere di progetto;
- determinazione dell’altezza e del rigurgito prodotto da eventuali opere di sbarramento;
- approfondimenti sugli effetti e sulle problematiche connesse all’eventuale modifica della naturale livelletta;
- valutazione sugli effetti idraulici conseguenti all’eventuale innalzamento del corso d’acqua a monte della presa;
-verifica puntuale della compatibilità con le Norme di attuazione dei Piani di bacino;
- descrizione delle caratteristiche e dell’ubicazione del dispositivo per la misurazione delle portate e volumi d’acqua prelevati e rilasciati quali deflusso minimo vitale;
- descrizione sulle possibili modalità di accesso in tempo reale ai dati di misurazione e registrazione delle portate utilizzate e rilasciate
-individuazione vincoli ambientali;
- producibilità annua;
- approfondimenti sulle eventuali previsioni di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;
-approfondimenti sulle eventuali compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio.
8) monitoraggio ante operam e piano di monitoraggio post operam – allo scopo di verificare la compatibilità di una istanza di derivazione ad uso idroelettrico rispetto agli obiettivi della Direttiva quadro acque 2000/60/CE deve essere predisposto ed attuato, a cura del richiedente la concessione, un piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque secondo le Linee guida poste in salvaguardia dalle “Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico” di cui alla delibera n. 2 del 17.12.2015 dei Comitati istituzionali delle Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione e del Fiume Adige. (pubblicato su G.U. n.4 del 7.1.2016) e quanto previsto dalle linee guida di cui all’articolo 14 let k), ai sensi dell’articolo 36 comma 2 della LR 11/2015.
9) calcolo sommario della spesa illustrante il costo preventivo di ciascuna specie di lavori, delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, degli altri indennizzi, delle spese tecniche e quant’altro facente parte del quadro economico;
10) piano finanziario, illustrante, tra l’altro, le modalità di finanziamento ed il piano di ammortamento; esposizione delle garanzie tecnico-finanziarie ed economiche per l’immediata esecuzione e utilizzazione;
11) attestazione adesione sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 761/2001 del 19.3.2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
ALLEGATO B
(riferito all’articolo 9)
CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA SUPERFICIALE
1) corografia C.T.R. (scala 1:5000 o 1:10.000) riportante lo schema planimetrico della derivazione, indicando le coordinate planimetriche (UTM) e le quote altimetriche dei punti di presa e di restituzione;
2) corografia in scala adeguata riportante la delimitazione del bacino idrografico afferente;
3) estratto di mappa catastale (1:2000), riportante lo schema planimetrico della derivazione, corredato dall’elenco delle proprietà interessate;
4) elaborati grafici particolareggiati di adeguato livello di dettaglio rappresentanti, tra l’altro:
- piante, sezioni e prospetti in scala adeguata dell’opera di presa, di carico, delle condotte, della restituzione o scarico e relativi particolari;
- planimetrie ampliate e sezioni debitamente quotate dello stato di fatto e di progetto delle aree interessate dalla captazione e dell’impianto di utilizzo;
- particolari del manufatto di rilascio del deflusso minimo vitale;
- profilo longitudinale;
5) relazione geologica e relazione geotecnica illustranti, tra l’altro, le indagini condotte al fine di giustificare le scelte progettuali adottate, come previsto al punto B.5 delle norme tecniche approvate con D.M. 11.3.1988
6) relazione idraulica e idrologica, contenente caratterizzazione ed analisi del sistema idrico, idrologico e idrogeologico su cui andrà ad insistere la derivazione, , completa anche di:
- descrizione del bacino sotteso con particolare riferimento al sistema della rete idrografica ed alla conformazione geologica dell’area
- caratterizzazione idrologica sulla compatibilità della captazione con il bilancio idrico
- costruzione della curva di durata delle portate disponibili e determinazione delle stesse e delle portate derivabili sulla base di:
- a) dati storici di portata ufficiali rappresentativi di lungo periodo ed anche delle attuali condizioni attuali, quando disponibili;
- b) in assenza di dati ufficiali di misura o con dati ufficiali poco rappresentativi, significativa campagna di misurazioni delle portate della durata di almeno un anno rappresentativa anche delle diverse stagioni idrologiche ed eventualmente integrativa a misure storiche ufficiali disponibili (quest’ultime se non sufficienti alla caratterizzazione) ed indicativa delle possibili diverse condizioni del tratto sotteso, validata da adeguata analisi pluviometrica ed idrologica del bacino di riferimento.
- valutazioni sul mantenimento lungo tutto il tratto d’alveo sotteso della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale
- approfondimenti idraulici circa la compatibilità delle nuove opere rispetto alle esistenti opere di difesa e regimazione idraulica.
- verifica delle compatibilità con eventuali altre derivazioni interessanti il medesimo corpo idrico
- approfondimenti sugli eventuali effetti che la captazione potrebbe provocare alla falda di subalveo nel tratto del corso d’acqua sotteso;
- approfondimento sulla compatibilità dell’impianto con le caratteristiche del trasporto solido del corso d’acqua e con eventuali variazioni morfologiche indotte;
relazione tecnica generale particolareggiata, che deve dimostrare l’innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi e comprovare che le acque di derivazione non pregiudicano altre opere esistenti o beni in genere né per esondazioni né per filtrazioni, deve contenere, tra l’altro:
- descrizione dei luoghi supportata da adeguata documentazione fotografica;
- dettagliate motivazioni che inducono alla realizzazione della derivazione;
- modalità di captazione, raccolta, utilizzazione e scarico;
- descrizione delle caratteristiche dell’opera di captazione, di utilizzazione, dei sistemi di controllo e di regolazione e dei principali manufatti idraulici;
- uso specifico previsto dell’acqua con eventuale indicazione della periodicità del prelievo;
- valutazione analitica del fabbisogno idrico, in coerenza con la metodologia SIGRIAN nel caso di uso irriguo.
- portata massima, minima e media prevista di prelievo;
- descrizione delle caratteristiche ed dell’ubicazione del dispositivo per la misurazione delle portate e volumi d’acqua prelevati e rilasciati quali deflusso minimo vitale;
- determinazione della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale ed illustrazione analitica delle modalità di rilascio;
- soluzioni adottate per la compatibilità tecnica con altre derivazioni;
- dimensionamento delle principali opere di progetto;
- determinazione dell’altezza e del rigurgito prodotto da eventuali opere di sbarramento;
- approfondimenti sugli effetti e sulle problematiche connesse all’eventuale modifica della naturale livelletta;
- valutazione sugli effetti idraulici conseguenti all’eventuale innalzamento del corso d’acqua a monte della presa;
- modalità di accesso ai dati di misurazione e registrazione delle portate utilizzate e rilasciate;
- approfondimenti sugli effetti e sulle problematiche connesse all’eventuale modifica della naturale livelletta;
- valutazione sugli effetti idraulici conseguenti all’eventuale innalzamento del corso d’acqua a monte della presa;
- descrizione delle caratteristiche e dell’ubicazione del dispositivo per la misurazione delle portate e volumi d’acqua prelevati e rilasciati quali deflusso minimo vitale;
- descrizione sulle possibili modalità di accesso in tempo reale ai dati di misurazione e registrazione delle portate utilizzate e rilasciate;
-individuazione vincoli ambientali;
7) calcolo sommario della spesa illustrante il costo preventivo di ciascuna specie di lavori, delle spese tecniche e quant’altro facente parte del quadro economico;
8) piano finanziario.
ALLEGATO C
(riferito all’articolo 9)
CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA MEDIANTE POZZI E SORGENTI
2) corografia C.T.R. (scala 1:5000 o 1:10.000) riportante lo schema planimetrico della derivazione, indicando le coordinate planimetriche (UTM), e le quote altimetriche dei punti di presa e di scarico (se previsto);
3) corografia in scala adeguata riportante la delimitazione del bacino idrografico afferente
4) estratto di mappa catastale (1:2000), riportante lo schema planimetrico della derivazione, corredato dall’elenco delle proprietà interessate;
5) elaborati grafici particolareggiati di adeguato livello di dettaglio rappresentanti, tra l’altro:
- piante, sezioni e prospetti in scala adeguata dell’opera di presa, edicola di captazione sorgente, vasche di accumulo;
-planimetrie ampliate debitamente quotate dello stato di fatto e di progetto delle aree interessate dalla captazione e dell’impianto di utilizzo;
6) relazione geologica e relazione geotecnica illustranti, tra l’altro, le indagini condotte al fine di giustificare le scelte progettuali adottate, come previsto al punto B.5 (Prese sorgenti) e L (pozzi) delle norme tecniche approvate con D.M. 11.3.1988;
7) relazione idraulica e idrologica, contenente caratterizzazione ed analisi del sistema idrico, idrologico e idrogeologico su cui andrà ad insistere la derivazione. In particolare dovrà essere descritto:
- per i pozzi
- assetto idrogeologico della zona interessata dall’emungimento, con particolare riferimento alla stratigrafia delle formazioni geologiche interessate dal pozzo ed al regime di alimentazione della falda idrica coinvolta, individuando su opportuna planimetria la direzione del flusso;
- valutazione della compatibilità della captazione con il bilancio idrico, rispetto dell’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate;
- verifica delle compatibilità con eventuali altre derivazioni interessanti il medesimo corpo idrico;
- verifica del rispetto dei criteri di cui all’articolo 47 delle Norme di attuazione del vigente PTA (Disciplina del prelievo da falde acquifere);
- per le captazioni da sorgenti montane, specifica relazione idrogeologica, supportata da significativa campagna di misurazioni delle portate sorgentizie per i nuovi impianti, in cui sono esaminati l’equilibrio del prelievo con l’intero sistema sorgentizio anche in considerazione delle derivazioni già esistenti nonché l’assenza di rilevanti ripercussioni su corsi d’acqua a valle alimentati da tale sistema;
relazione tecnica generale particolareggiata, che deve dimostrare l’innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi e comprovare che le acque di derivazione non pregiudicano altre opere esistenti o beni in genere né per esondazioni né per filtrazioni, deve contenere, tra l’altro:
- descrizione dei luoghi supportata da adeguata documentazione fotografica;
- dettagliate motivazioni che inducono alla realizzazione della derivazione;
- modalità di captazione, raccolta, utilizzazione ed eventuale scarico;
- descrizione delle caratteristiche dell’opera di captazione, di utilizzazione, dei sistemi di controllo e di regolazione e dei principali manufatti idraulici;
- uso specifico previsto dell’acqua con eventuale indicazione della periodicità del prelievo;
- valutazione analitica del fabbisogno idrico;
- portata massima, minima e media prevista di prelievo;
- descrizione delle caratteristiche ed dell’ubicazione del dispositivo per la misurazione delle portate e volumi d’acqua prelevati;
-individuazione vincoli ambientali.
7) calcolo sommario della spesa illustrante il costo preventivo di ciascuna specie di lavori, delle spese tecniche e quant’altro facente parte del quadro economico
8) piano finanziario
Per le utilizzazioni da falda sotterranea tutti gli elaborati progettuali, ferme restando le indicazioni di carattere generale riguardo al sistema idrico, idrologico e idrogeologico, dovranno essere riferite a tali specifiche fonti di approvvigionamento.
In particolare, per l’utilizzo di acque sotterranee dovrà essere dimostrato che le opere di emungimento siano compatibili con le caratteristiche dell’acquifero secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla lettera L) delle norme tecniche emanate con D.M. 11.3.1988.
Dovranno inoltre essere descritte le caratteristiche dell’opera di presa (profondità pozzo e sua tipologia costruttiva, diametro della bocca del pozzo e del tubo di eduzione, profondità della pompa e sue caratteristiche tecniche, posizionamento dei filtri ecc.), illustrate anche in una sezione riportante la stratigrafia del terreno con individuato, inoltre, il livello statico della falda.
Per tutti i tipo di prelievo dovrà essere attestata (opportunamente documentata) l’avvenuta verifica sull’impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, qualora sussista tale possibilità, sulla non sostenibilità sotto il profilo economico del riutilizzo, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della LEGGE REGIONALE 11/2015.
Qualora si intenda utilizzare, per usi diversi da quello potabile, acque riservate al consumo umano o provenienti da sorgenti o falde, oltre alle condizioni sopra indicate, dovrà essere documentata l’adeguata disponibilità della risorsa idrica e l’accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
Qualora sia previsto il riuso delle acque a ciclo chiuso dovranno essere dettagliatamente descritti i sistemi di recupero e riutilizzo delle acque degli impianti interessati e le modalità di funzionamento dei medesimi.
Per l’utilizzo irriguo dovranno essere allegati:
- il catastino aggiornato dei terreni da irrigare, riportante i dati catastali e le superfici interessate;
- il calcolo del fabbisogno idrico in base alla natura dei terreni irrigabili ed alla tipologia delle colture, specificando le modalità e le tecniche d’irrigazione, effettuato in coerenza con la metodologia SIGRIAN.
Per l’utilizzo industriale gli elaborati progettuali dovranno riportare:
- la descrizione del ciclo produttivo e del ciclo di utilizzo dell’acqua;
- le modalità di smaltimento dei reflui;
- la determinazione analitica del fabbisogno del volume d’acqua da derivare ed utilizzare annualmente; in presenza di più utilizzi l’analisi deve essere riferita a ciascun distinto uso, con la relativa ripartizione delle portate.
Per il consumo umano dovranno essere illustrate:
- la quantificazione del fabbisogno idrico in rapporto alle esigenze idropotabili dell’utenza servita;
- le informazioni relative al livello di soddisfacimento dei fabbisogni garantito dalla derivazione richiesta.
Contestualmente alla presentazione dell’istanza dovranno essere prodotte:
- l’eventuale contratto di acquisto o di affitto degli immobili o altro titolo;
- l’eventuale autorizzazione allo scarico, nel caso di utilizzo della derivazione nell’ambito di strutture esistenti.