CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PART TIME
COMUNE DI BORONEDDU
PROVINCIA DI ORISTANO
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PART TIME
L’anno DUEMILADICIOTTO addì DUE del mese di MAGGIO presso la Sede del Comune di BORONEDDU, in via Sicilia n. 1,
TRA
Il Comune di Boroneddu, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx nata
il , residente a CAP , Via (codice fiscale
), la quale interviene alla presente stipula in nome e per conto del Comune di Boroneddu (codice fiscale 80005490950), in qualità di Segretario Comunale;
E
La Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a il e residente in Via n.
(codice fiscale );
PREMESSO CHE
con deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 14/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di personale – piano occupazionale 2018 – 2019 – 2020”, nella quale si prevedeva l’assunzione in ruolo di n. 1 Istruttore di Vigilanza Categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part – time (18 ore settimanali), a valere sulle cessazioni anno 2017;
con nota di cui al prot. n. 2838 del 18/12/2017, questo Ente ha proposto al Comune di Ghilarza la gestione associata del procedimento per l’assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza Categoria Giuridica C, Posizione economica C1, a tempo indeterminato e part – time (18 ore settimanali), bandito con Determinazione n. 211 del 01/12/2017, con disponibilità alla compartecipazione delle spese da sostenere;
con nota del Comune di Ghilarza in data 05/04/2018, acquisita la ns prot. 1123 del 06.04.2018, è stata trasmessa la graduatoria – approvata con Determinazione n. 80 del 27/03/2018, affinché si potesse procedere all’assunzione in ruolo della candidata che si è utilmente collocata al secondo posto Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a il CF , così come previsto nell’accordo statuito tra i due Enti;
con nota del 23.04.2018, ns. protocollo n. 1302, la Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx è stata convocata per la stipula del contratto individuale e l’assunzione in servizio con decorrenza dal 02/05/2018;
VISTI:
l’art. 14 “Il contratto individuale di lavoro” del CCNL 1994-1997 Comparto Autonomie Locali;
art. 7 “Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione” collegato al CCNL 1998-2001 Comparto Autonomie Locali;
i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;
l'art. 2 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di BORONEDDU, come sopra rappresentato, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario part-time (18 ore settimanali) la Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx, come sopra identificato, che accetta.
ART. 2
QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE, LIVELLO RETRIBUTIVO E SEDE DI LAVORO
La Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx viene inquadrata nella cat. C - posizione di accesso ed economica C1 - con il profilo professionale Istruttore di vigilanza, con le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione, indicativamente riportate nelle declaratorie allegate al CCNL del 31/03/1999 di revisione sistema classificazione professionale, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., in materia di attribuzioni di mansioni diverse ma non prevalenti rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta, senza che ciò comporti alcuna variazione al trattamento economico.
Il dipendente viene assegnato al Settore di Polizia Municipale del Comune.
Il trattamento economico mensile spettante al medesimo con la stessa decorrenza dal 02.05.2018 è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali ed alla tredicesima mensilità, oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettante, e al trattamento accessorio.
ART. 3
DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO
Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 02 Maggio 2018 ed è a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali).
ART. 4 INCOMPATIBILITA’
Il dipendente ha reso la dichiarazione delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., come nota agli atti.
Ai sensi dell’art. 92 (Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale) 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge. La Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx dichiara di aver preso accurata visione del Codice di Comportamento Disciplinare e di accettare incondizionatamente le sue clausole.
ART. 5
PERIODO DI PROVA - RECESSO
La nomina acquisterà carattere di stabilità al termine di un semestre di esperimento con esito positivo, ai sensi dell’art. 14 bis del CCNL.
E’ facoltà della Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx recedere dal presente contratto in qualsiasi momento
conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.
Salva diversa volontà dell’Amministrazione comunale, non sarà possibile essere trasferiti per mobilità, presso altri Enti, per un periodo minimo di anni cinque. La mobilità è in ogni caso subordinata all’assenso espresso dell’Amministrazione.
ART. 6 ORARIO DI LAVORO
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente la Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx assicura la propria presenza in servizio per 18 ore settimanali, nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi e del Regolamento sulla disciplina dell’orario di lavoro vigente presso il Comune.
Fermo restando che l’orario di lavoro part time è di tipo verticale, il dipendente verrà inserito in una organizzazione del lavoro definita dal Responsabile del Settore in base alle esigenze del servizio, che può comportare anche necessità di svolgere orario di lavoro plurisettimanale, secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale e decentrato in essere.
ART. 7
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell’Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è soggetto al codice di comportamento approvato dall’Ente e consegnato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, e assume quindi i comportamenti idonei.
Il lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna in particolare:
ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall’Ente;
a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati e preposti ai servizi competenti;
al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità;
ad utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall’amministrazione comunale con la necessaria diligenza.
ART. 8
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La presente assunzione è subordinato al possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso bandito dal Comune di Ghilarza con determinazione n. 211 del 01/12/2017.
Pertanto l’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’assunzione in servizio, comporta in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito.
ART. 9
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI INCARICHI
Eventuali prestazioni di lavoro a favore di terzi e/o enti pubblici dovranno essere preventivamente autorizzate nelle forme previste dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, facendo salve le prestazioni per le quali non è richiesta l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.165/2001.
ART. 10
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente, al trattamento dei propri dati personali, che verrà svolto dall’Ente nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003.
ART. 11
NORME APPLICABILI - RINVIO
Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale dirigenziale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.
ART. 12
BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE - ALLEGATI
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n˚ 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n˚ 642, e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n˚ 131.
Costituiscono allegati al presente contratto:
Codice di comportamento del Comune di Boroneddu;
Regolamento sulla disciplina dell’orario di lavoro.
La presente scrittura privata, viene redatta in duplice copia originale (di cui uno consegnato al lavoratore e l’altro inserito nel fascicolo personale del dipendente), avente per le parti forza di legge.
Il DIPENDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Xxxxx Xxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx