Fondo d’investimento multi-comparto (fondo a ombrello) di diritto svizzero (categoria altri fondi per investimenti tradizionali)
Anlagelösung Bank Cler
Fondo d’investimento multi-comparto (fondo a ombrello) di diritto svizzero (categoria altri fondi per investimenti tradizionali)
Prospetto comprensivo di contratto del fondo Dicembre 2022
Parte I Prospetto
Questo prospetto comprensivo di contratto del fondo, le informazioni chiave per gli investitori1 risp. il foglio informativo di base e l’ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo il rapporto annuale) costituiscono la base per la sottoscrizione di quote del fondo a ombrello ovvero dei suoi comparti. Fanno stato esclusivamente le informazioni contenute nel prospetto, nelle informazioni chiave per gli investitori risp. nel foglio informativo di base o nel contratto del fondo.
1 Informazioni sul fondo a ombrello e sui comparti.
1.1 Costituzione del fondo a ombrello e dei suoi comparti in Svizzera
Il contratto del fondo Anlagelösung Bank Cler è stato predisposto da UBS Fund Management (Switzerland) AG in veste di direzione del fondo e, previo consenso di UBS Switzerland AG in qualità di banca depositaria, è stato sottoposto all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), che ha ottenuto per la prima volta il 23 giugno 2016.
1.2 Disposizioni fiscali rilevanti per il fondo a ombrello
In Svizzera il fondo a ombrello e i comparti non hanno personalità giuridica e non sono soggetti né all’imposta sul reddito, né all’imposta sul capitale.
La direzione del fondo può ottenere per gli specifici comparti il rimborso completo dell’imposta preventiva federale prelevata sui redditi in Svizzera di tali comparti.
I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. In virtù degli accordi sulla doppia imposizione o di convenzioni analoghe, la direzione richiederà, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori domiciliati in Svizzera.
Il reddito netto trattenuto dai comparti e reinvestito è assoggettato all’imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%.
Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva dichiarando i relativi redditi nella dichiarazione d’imposta
oppure presentando una richiesta di rimborso separata.
Gli investitori domiciliati all’estero possono richiedere il rimborso dell’imposta preventiva in base a un eventuale accordo sulla doppia imposizione esistente tra la Svizzera e il loro paese di domicilio. In assenza di accordi in tal senso è impossibile chiedere il rimborso.
Agli investitori domiciliati all’estero che beneficiano della procedura di affidavit, la banca depositaria, contro presentazione della dichiarazione di domicilio, accredita l’imposta preventiva. Deve però sussistere l’attestazione scritta di una banca in cui si conferma che le quote del fondo si trovano presso di essa nel deposito di un investitore domiciliato all’estero e che i redditi vengono accreditati sul suo conto (dichiarazione bancaria o affidavit). Non può essere fornita alcuna garanzia che i ricavi di un comparto derivino per un minimo dell’80% da fonti estere.
Tali considerazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi corrente, fatta espressamente salva qualsiasi modifica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali.
La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell’investitore, in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote di un fondo sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo paese di domicilio. Per informazioni al riguardo gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale.
I comparti
- Einkommen (CHF)
- Ausgewogen (CHF)
- Wachstum (CHF)
- Nachhaltig Einkommen (CHF)
- Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
- Nachhaltig Wachstum (CHF)
- Nachhaltig Aktien (CHF)
- Regelbasiert (CHF)
sono soggetti al regime fiscale indicato qui di seguito.
Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni)
Questo fondo a ombrello e i suoi comparti sono considerati istituto finanziario non tenuto alla comunicazione ai sensi dello scambio automatico di informazioni nel quadro dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le informazioni relative a conti finanziari (SCC).
FATCA
Il fondo a ombrello risp. i comparti sono stati registrati presso le autorità fiscali statunitensi come Registered Deemed-Compliant Financial Institution (istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471 – 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»).
1.3 Esercizio contabile
L’esercizio contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
1 Per facilitare la lettura si è rinunciato all’utilizzo del genere femminile, ad es. investitori e investitrici. La forma maschile è valida per entrambi i generi.
1.4 Società di audit
La società di audit è Xxxxx & Young AG, Basilea.
1.5 Quote
Conformemente al contratto del fondo, la direzione ha il diritto di creare, sopprimere o raggruppare in qualsiasi momento varie classi di quote per ciascun comparto, previo consenso della banca depositaria e approvazione delle autorità di vigilanza.
Le quote sono nominative; le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.
Attualmente sussistono le seguenti classi di quote:
- Anlagelösung Bank Cler – Einkommen (CHF)
Classe di quote | Moneta di conto | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Sottoscrizione minima | Unità minima negoziabile | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
B | CHF | 100 | 10.10.2016 | 0,001 | 0,001 | Al portatore | A capitalizzazione |
V | CHF | 100 | 26.11.2018 | 0,001 | 0,001 | Nominativa | A capitalizzazione |
- Anlagelösung Bank Cler – Ausgewogen (CHF)
Classe di quote | Moneta di conto | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Sottoscrizione minima | Unità minima negoziabile | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
B | CHF | 100 | 10.10.2016 | 0,001 | 0,001 | Al portatore | A capitalizzazione |
V | CHF | 100 | 26,11,2019 | 0,001 | 0,001 | Nominativa | A capitalizzazione |
- Anlagelösung Bank Cler – Wachstum (CHF)
Classe di quote | Moneta di conto | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Sottoscrizione minima | Unità minima negoziabile | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
B | CHF | 100 | 10.10.2016 | 0,001 | 0,001 | Al portatore | A capitalizzazione |
V | CHF | 100 | 26.11.2018 | 0,001 | 0,001 | Nominativa | A capitalizzazione |
- Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Einkommen (CHF)
Classe di quote | Moneta di conto | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Sottoscrizione minima | Unità minima negoziabile | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
B | CHF | 100 | 27.07.2017 | 0,001 | 0,001 | Al portatore | A capitalizzazione |
V | CHF | 100 | 26.11.2018 | 0,001 | 0,001 | Nominativa | A capitalizzazione |
- Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
Classe di quote | Moneta di conto | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Sottoscrizione minima | Unità minima negoziabile | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
B | CHF | 100 | 27.07.2017 | 0,001 | 0,001 | Al portatore | A capitalizzazione |
V | CHF | 100 | 26.11.2018 | 0,001 | 0,001 | Nominativa | A capitalizzazione |
- Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Wachstum (CHF)
Classe di quote | Moneta di conto | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Sottoscrizione minima | Unità minima negoziabile | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
B | CHF | 100 | 27.07.2017 | 0,001 | 0,001 | Al portatore | A capitalizzazione |
V | CHF | 100 | 26.11.2018 | 0,001 | 0,001 | Nominativa | A capitalizzazione |
- Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Aktien (CHF)
Classe di quote | Moneta di riferimento | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Sottoscrizione minima | Unità minima negoziabile | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
B | CHF | 100 | 0,001 | 0,001 | Al portatore | A capitalizzazione | |
V | CHF | 100 | 0,001 | 0,001 | Nominativa | A capitalizzazione |
- Anlagelösung Bank Cler – Regelbasiert (CHF)
Classe di quote | Moneta di conto | Prezzo di prima emissione | Periodo / data di lancio | Sottoscrizione minima | Unità minima negoziabile | Forma di custodia | Destinazione dei proventi |
B | CHF | 100 | 11.02.2019 | 0,001 | 0,001 | Al portatore | A capitalizzazione |
V | CHF | 100 | 11.02.2019 | 0,001 | 0,001 | Nominativa | A capitalizzazione |
Informazioni dettagliate sulle classi di quote sono riportate nel contratto del fondo (cfr. Parte II, § 6 punto 4).
Le classi di quote non rappresentano patrimoni segmentati. Non è possibile quindi escludere che una classe di quote si trovi a rispondere di impegni di un’altra classe di quote, anche se generalmente le spese vengono addebitate solo alla classe di quote a cui spetta una determinata prestazione.
1.6 Quotazione e negoziazione
Le quote non sono quotate in borsa.
1.7 Condizioni di emissione e riscatto di quote del fondo
Le quote dei comparti vengono emesse o rimborsate giornalmente (giorno di valutazione) ad esclusione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno. Emissioni e riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti di un comparto non può essere valutato adeguatamente, quando l’indice di riferimento non viene calcolato o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo.
La direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizione.
Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore 10.00 (cut-off time) di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) sono eseguiti il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d’inventario calcolato quel giorno. Per gli ordini collocati presso distributori in Svizzera e all’estero è possibile che si applichino orari di chiusura anticipati per la consegna degli ordini al fine di garantirne l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Questi possono essere consultati presso il rispettivo distributore. Il valore netto d’inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata valutazione del patrimonio netto di un comparto.
Il prezzo di emissione delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, maggiorato della commissione di emissione. L’ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 1.11.4.
Il prezzo di riscatto delle quote di una classe corrisponde al valore netto d’inventario di tale classe calcolato al giorno di valutazione ai sensi del § 16 del contratto del fondo, al netto della commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 1.11.4.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (courtage conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che un comparto deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono addebitate al patrimonio del fondo.
Il prezzo di emissione e di riscatto viene arrotondato a 0.01 CHF. Il pagamento viene effettuato entro e non oltre 3 giorni lavorativi
bancari dopo il giorno di conferimento dell’ordine (valuta massima 3 giorni lavorativi bancari).
Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale.
1.8 Destinazione dei proventi
A capitalizzazione; l’utile netto viene sommato ogni anno al patrimonio del rispettivo comparto per essere reinvestito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvestimento dalla direzione del fondo.
1.9 Obiettivo e politica d’investimento dei comparti del fondo a ombrello
1.9.1 Obiettivo d’investimento
- Einkommen (CHF)
L’obiettivo d’investimento di questo comparto è conseguire un reddito costante tramite redditi da interessi e dividendi, eventualmente integrati da utili di capitale, al fine di conservare il valore reale del patrimonio a lungo termine. A tal proposito si dà particolare importanza agli investimenti in franchi svizzeri.
- Ausgewogen (CHF)
L’obiettivo d’investimento di questo comparto è conseguire un reddito costante tramite redditi da interessi e dividendi e una crescita reale del patrimonio a lungo termine tramite utili di capitale. A tal proposito si dà particolare importanza agli investimenti in franchi svizzeri.
- Wachstum (CHF)
Il principale obiettivo d’investimento di questo comparto è conseguire una crescita reale del patrimonio a lungo termine tramite utili di capitale ed eventuali redditi da interessi e dividendi. A tal proposito si dà particolare importanza agli investimenti in franchi svizzeri.
- Nachhaltig Einkommen (CHF)
L’obiettivo d’investimento di questo comparto è conseguire un reddito costante tramite redditi da interessi e dividendi, eventualmente integrati da utili di capitale, al fine di conservare il valore reale del patrimonio a lungo termine. A tal proposito si dà particolare importanza agli investimenti sostenibili in franchi svizzeri.
- Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
L’obiettivo d’investimento di questo comparto è conseguire un reddito costante tramite redditi da interessi e dividendi e una crescita reale del patrimonio a lungo termine tramite utili di capitale. A tal proposito si dà particolare importanza agli investimenti sostenibili in franchi svizzeri.
- Nachhaltig Wachstum (CHF)
Il principale obiettivo d’investimento di questo comparto è conseguire una crescita reale del patrimonio a lungo termine tramite utili di capitale ed eventuali redditi da interessi e dividendi. A tal proposito si dà particolare importanza agli investimenti sostenibili in franchi svizzeri.
- Nachhaltig Aktien (CHF)
L’obiettivo d’investimento di questo comparto è principalmente conseguire una crescita reale del patrimonio a lungo termine tramite utili di capitale integrati da possibili redditi da dividendi. A tal proposito si dà particolare importanza agli investimenti sostenibili in franchi svizzeri.
- Regelbasiert (CHF)
L’obiettivo d’investimento di questo comparto è conseguire un reddito costante tramite redditi da interessi e dividendi e una crescita reale del patrimonio a lungo termine tramite utili di capitale. A tal proposito si dà particolare importanza agli investimenti in franchi svizzeri.
Nell’ambito dell’universo d’investimento prestabilito, Dufour Capital AG sviluppa segnali di investimento tattici ai sensi delle prescrizioni e dei requisiti di Xxxxxx Kantonalbank in qualità di gestore patrimoniale sotto forma di raccomandazioni di investimento e li rende accessibili a Xxxxxx Kantonalbank quale gestore patrimoniale. Dufour Capital AG ha una funzione puramente consultiva. Tutte le decisioni di investimento spettano a Xxxxxx Kantonalbank.
1.9.2 Politica d’investimento
- Einkommen (CHF)
Questo comparto investe il proprio patrimonio innanzitutto in quote di altri investimenti collettivi di capitale. Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri.
- Ausgewogen (CHF)
Questo comparto investe il proprio patrimonio innanzitutto in quote di altri investimenti collettivi di capitale. Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri.
- Wachstum (CHF)
Questo comparto investe il proprio patrimonio innanzitutto in quote di altri investimenti collettivi di capitale. Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri.
- Nachhaltig Einkommen (CHF)
Questo comparto investe il proprio patrimonio innanzitutto in quote di altri investimenti collettivi di capitale. Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri. Nella soluzione d’investimento sostenibile, oltre ai tradizionali parametri finanziari, le decisioni d’investimento tengono conto anche dei criteri ambientali e sociali.
- Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
Questo comparto investe il proprio patrimonio innanzitutto in quote di altri investimenti collettivi di capitale. Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri. Nella soluzione d’investimento sostenibile, oltre ai tradizionali parametri finanziari, le decisioni d’investimento tengono conto anche dei criteri ambientali e sociali.
- Nachhaltig Wachstum (CHF)
Questo comparto investe il proprio patrimonio innanzitutto in quote di altri investimenti collettivi di capitale. Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri. Nella soluzione d’investimento sostenibile, oltre ai tradizionali parametri finanziari, le decisioni d’investimento tengono conto anche dei criteri ambientali e sociali.
- Nachhaltig Aktien (CHF)
Questo comparto investe il proprio patrimonio innanzitutto in quote di altri investimenti collettivi di capitale. Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri. Nella soluzione d’investimento sostenibile, oltre ai tradizionali parametri finanziari, le decisioni d’investimento tengono conto anche dei criteri ambientali e sociali.
- Regelbasiert (CHF)
Questo comparto investe il proprio patrimonio innanzitutto in quote di altri investimenti collettivi di capitale. Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri.
Conformità alle disposizioni della LPP e OPP 2
Nel quadro della selezione degli investimenti del fondo, la direzione del fondo si attiene per i comparti alle prescrizioni in materia d’investimento vigenti per gli investimenti finanziari degli istituti di previdenza, previste dall’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) (in particolare gli artt. 53-56a). Tuttavia, la percentuale in valute estere dei comparti può differire da quella prevista dall’art. 55 lett. e OPP 2 e, per i comparti «– Ausgewogen (CHF)», «– Nachhaltig Ausgewogen (CHF)»,
«– Wachstum (CHF)» , «– Nachhaltig Wachstum (CHF)», «– Nachhaltig Aktien (CHF)» e «– Regelbasiert (CHF)», anche da quella prevista dall’art. 55 lett. b OPP 2. Sono fatte salve le disposizioni vincolanti del diritto in materia di investimenti collettivi e le disposizioni del presente contratto del fondo che prevalgono sempre sulle disposizioni meno restrittive della OPP2.
Approccio di sostenibilità per i comparti Nachhaltig Einkommen (CHF), Nachhaltig Ausgewogen (CHF), Nachhaltig Wachstum (CHF) e Nachhaltig Aktien (CHF)
Nella scelta degli investimenti si investe in imprese o emittenti che hanno superato un’analisi ESG in cui si applicano criteri positivi
(best-in-class) e negativi (criteri di esclusione). La sigla ESG è l’acronimo delle parole inglesi «Environmental», «Social» e
«Governance». La loro traduzione italiana è «ambiente», «sociale» e «buona gestione aziendale». La selezione si basa sul rating di sostenibilità di MSCI ESG Research LLC (xxxxx://xxx.xxxx.xxx). In tale ottica viene valutata la resistenza di un’impresa nei confronti di rischi ecologici, sociali e di governance (ESG) a lungo termine e rilevanti per il settore.
Il gestore patrimoniale applica i seguenti approcci alla sostenibilità, individualmente o in combinazione:
Best-in-class
Vengono individuati sistematicamente i leader del settore e ritardatari sulla scorta della loro esposizione rispetto ai rischi ESG per determinare in che misura questi riescono a gestire tali rischi rispetto alla concorrenza (best-in-class). I rating vanno dalla classificazione «leader» (AAA, AA), a «nella media» (A, BBB, BB) fino a «in ritardo» (B, CCC). Anche per la scelta di Stati ci si avvale dei rating ESG di MSCI ESG. Cantoni, città e regioni o società sovranazionali senza rating di sostenibilità ereditano il rating di sostenibilità dello Stato di appartenenza. Il gestore patrimoniale verifica la plausibilità dei dati di MSCI ESG e può giungere a una valutazione diversa e peggiore.
In linea di principio, gli investimenti nei comparti sono limitati alle sole azioni e obbligazioni con un rating di sostenibilità compreso tra AAA e A, in casi eccezionali fino a BBB. In concreto viene perseguito l’obiettivo di investire soltanto nel 50% migliore in termini di sostenibilità tra le società di un benchmark equivalente.
Esclusioni
− Società che secondo MSCI ESG producono o commerciano armi bandite (mine antipersona, armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, armi nucleari).
− Società che secondo MSCI ESG generano oltre il 20% del loro fatturato con la produzione di elettricità da carbone e/o petrolio.
− Società che secondo MSCI ESG generano oltre il 20% del loro fatturato con l’estrazione di carbone.
− Società che secondo MSCI ESG generano oltre il 5% del loro fatturato con la produzione di materiale bellico o la subfornitura per materiale bellico.
− Società che secondo MSCI ESG generano oltre il 5% del loro fatturato con la produzione di energia atomica e componenti essenziali per la costruzione di reattori nucleari.
− Società che secondo MSCI ESG generano oltre il 5% del loro fatturato con la produzione di tecnologia genetica, tabacco, alcol, pornografia e gioco d’azzardo.
− Società che secondo la lista delle attività controverse di MSCI ESG sono coinvolte in gravi controversie in relazione al disboscamento della foresta pluviale, in particolare per piantagioni di palma da olio.
− Società che secondo la lista delle attività controverse di MSCI ESG sono coinvolte in gravi controversie in relazione al rispetto dei
diritti fondamentali internazionali del lavoro e ulteriori diritti del lavoro fondamentali secondo l’ILO.
− Rinuncia a investimenti finanziari che comprendono derivati su materie prime agricole.
− Per gli investimenti in titoli di Stato, i paesi non possono essere oggetto di norme riguardanti l’embargo dell’ONU e si devono impegnare a rispettare le convenzioni dell’ONU sui diritti dell’uomo.
− Società ed emittenti le cui pratiche commerciali violano i principi dello UN Global Compact (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/),
segnatamente corruzione e violazioni della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’uomo e dei diritti del lavoro fondamentali.
Esercizio dei diritti di voto (voting): rappresentanza nelle assemblee dei soci ed esercizio dei diritti di voto (proxy voting).
I diritti di voto non vengono esercitati a discrezione del gestore patrimoniale, bensì attivamente dalla stessa direzione del fondo. La direzione del fondo può chiedere consiglio e farsi assistere nell’esercizio dei diritti di voto da una società specializzata in questo campo o da altre società da questa controllate mediante raccomandazioni di voto e altri servizi amministrativi. Nei limiti del possibile, a tutti gli investimenti basati su azioni si applica un processo di esercizio dei diritti di voto guidato da direttive. La direttiva dedicata all’esercizio dei diritti di voto (Proxy Voting – Summary Principle & Standards) è pubblicamente consultabile all’indirizzo
«xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx- services.html».
Procedura in caso di variazione del rating
I rating vengono aggiornati a scaglioni, con suddivisione per settori, nel corso dell’intero anno. Di conseguenza, in qualsiasi momento si possono verificare variazioni dei rating e quindi modifiche nell’universo d’investimento sostenibile.
Se un rating di sostenibilità cambia e i criteri indicati non vengono più rispettati, di norma il titolo viene alienato o ridotto entro 30 giorni civili.
Mancato rispetto dei criteri di sostenibilità descritti
In linea di principio, i comparti investono unicamente in collocamenti sostenibili. Se il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti non può essere in ogni momento garantito, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o insufficiente disponibilità di prodotti finanziari, fino al 10% al massimo può essere investito in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità sopra descritti.
Fondi target di gestori patrimoniali terzi
Agli investimenti in fondi target di gestori patrimoniali terzi si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tuttavia prescrivere i fornitori e le fonti di dati né l’esatta operazionalizzazione dei criteri. Le metodologie ESG dei gestori patrimoniali terzi vengono valutate per accertarsi che soddisfino i propri standard di sostenibilità. Per farlo viene applicato un processo di selezione in due fasi. La selezione di un fondo terzo è subordinata alla condizione che tutti gli emittenti contenuti nel fondo terzo siano sottoposti a una fondata analisi della sostenibilità e vengano classificati in base a una metodologia di rating ESG, e che i gestori patrimoniali terzi tengano conto soltanto di emittenti che presentano una performance / un rating ESG superiore alla media (best-in-class).
In secondo luogo, vengono esclusi i fondi terzi che investono in società che generano oltre il 5% del loro fatturato con l’industria bellica, l’economia nucleare e la tecnologia genetica in agricoltura. Il gestore patrimoniale terzo deve definire e applicare almeno altri tre criteri di esclusione per accertarsi che impieghi un meccanismo di esclusione fondato e completo. Inoltre, il gestore terzo deve escludere le società coinvolte in gravi controversie legate al rispetto dello UN Global Compact (corruzione, diritti del lavoro ILO, diritti dell’uomo ONU) (screening negativo / esclusioni). Il profilo di sostenibilità dei comparti è di conseguenza maggiore di quello di un benchmark equivalente. Il gestore patrimoniale si sforza di condurre un dialogo attivo affinché i gestori patrimoniali terzi raggiungano un livello equivalente al proprio approccio nel corso del tempo.
Due diligence nell’acquisto di fondi target
La selezione dei fondi target avviene in base a criteri quantitativi e qualitativi. Nel quadro dell’analisi quantitativa viene analizzato il rapporto fra il rischio e il rendimento in diversi orizzonti temporali. L’analisi qualitativa consiste in un’accurata valutazione della notorietà della società del fondo, dell’infrastruttura aziendale, dello stile d’investimento, dei processi d’investimento e del controllo interno del rischio della stessa. I risultati della valutazione, sia qualitativa che quantitativa, sono sottoposti a un controllo periodico.
Xxxxxx in relazione ai criteri di sostenibilità
L’assenza di standard affermati e definizioni armonizzate nel campo degli investimenti sostenibili può portare a difformità di interpretazioni e approcci nella determinazione e nell’applicazione di obiettivi d’investimento sostenibili. Da un lato, questo ostacola la confrontabilità di diversi strumenti finanziari sostenibili. Dall’altro, viene limitata la trasparenza nella concezione e nell’applicazione di approcci alla sostenibilità nel processo d’investimento poiché il gestore patrimoniale ha una certa discrezionalità soggettiva. Il gestore patrimoniale basa inoltre il suo processo di analisi su dati ricevuti dalle società risp. dagli emittenti stessi o da fornitori terzi per cui il gestore patrimoniale ha una capacità limitata di verificare correttezza e completezza. L’applicazione di approcci alla sostenibilità nel processo d’investimento può influenzare la performance del patrimonio di un comparto. Di conseguenza, il patrimonio di un comparto può registrare una performance diversa e, in taluni casi, anche una minore diversificazione rispetto a un fondo d’investimento simile in cui gli investimenti vengono effettuati senza tenere conto di approcci alla sostenibilità. L’applicazione di esclusioni nel processo d’investimento di un comparto può inoltre far sì che un comparto si scosti dal benchmark, investimenti vantaggiosi non vengano effettuati oppure interi settori economici con prospettive di rendimento positive non vengano considerati. Questo può penalizzare la performance del comparto.
Strategia di investimento basata su regole per il comparto – Regelbasiert (CHF)
Il comparto investe globalmente in modo efficiente mediante investimenti collettivi di capitale indicizzati in obbligazioni, azioni e altri investimenti. La asset allocation tattica è gestita attivamente in base a regole entro margini di fluttuazione prefissati. Dufour Capital AG fornisce a Xxxxxx Kantonalbank, in qualità di gestore patrimoniale, i segnali tattici mediante regole prefissate, chiare e comprovate. L’approccio basato su regole unisce tre diversi moduli di strategia: «Rebalancing», «Trend» e «Relative Stärke». L’allocazione alle classi di attivi deve adeguarsi al contesto di mercato. Nei periodi di crisi deve contenere grosse perdite; l’allocazione delle classi di attivi deve essere paragonabile a un profilo di rischio difensivo classico (bassa percentuale di azioni). Nei periodi di rialzo, deve mirare a uno sfruttamento delle opportunità di investimento e il portafoglio deve essere quindi impostato in base a un profilo di crescita classico (elevata percentuale di azioni).
Le modifiche dell’asset allocation tattica sono plausibilizzate da Xxxxxx Kantonalbank. Il Chief Investment Officer di Xxxxxx Kantonalbank
può modificare i segnali tattici.
I rischi di cambio delle valute estere possono essere oggetto di copertura a favore della valuta di riferimento. L’allocazione valutaria è
tuttavia già focalizzata sul franco svizzero (senza ulteriore copertura valutaria).
Strategia di copertura nel quadro di operazioni con strumenti finanziari derivati
Le operazioni con strumenti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato.
Entità della collateralizzazione
Per la costituzione di garanzie su transazioni in strumenti derivati sono determinanti le disposizioni in materia, che disciplinano l’esecuzione di questo tipo di operazioni. Per le transazioni in derivati compensate centralmente è sempre prevista una collateralizzazione. L’entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione. Per le transazioni in strumenti derivati non compensate centralmente la direzione del fondo o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemente almeno al valore di sostituzione delle transazioni in strumenti derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.
Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:
- azioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico che presentino un’elevata liquidità e che siano parte di un indice rilevante;
- alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto forma di fondi in valori mobiliari, di altri fondi per investimenti tradizionali di diritto svizzero o di OICVM, se riproducono un indice soprastante e lo replicano fisicamente. Gli ETF a replica sintetica basati su swap non sono ammessi;
- obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico il cui emittente presenti un eccellente livello di solvibilità. Per i titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni) non è necessario alcun rating;
- le obbligazioni e i buoni del tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato, nella misura in cui il paese o l’emissione godano di un rating di prim’ordine o siano stati emessi dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni);
- fondi del mercato monetario a condizione che siano conformi alla direttiva SFAMA o alle linee guida del CESR per i fondi del mercato monetario, che sia prevista la possibilità di riscatto giornaliero e che gli investimenti siano di qualità elevata e/o siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo;
- contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibile.
Margini di garanzia
Nel caso sia stato stipulato un accordo di garanzia collaterale con la controparte, per la collateralizzazione di derivati non conteggiati centralmente si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):
- contante 0%
- titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno 1-3%
- titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni 3-5%
- titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni 4-6%
- titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni 5-7%
Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nei modi e con i rischi di seguito specificati.
Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta solvibilità, strumenti del mercato monetario con controparti con notevole solvibilità come anche fondi del mercato monetario che sono sottoposti alla direttiva SFAMA o alle linee guida del CESR per i fondi del mercato monetario.
Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute.
La direzione del fondo controlla periodicamente i rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciononostante, detti investimenti sono esposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscillazioni. In una certa misura, non è possibile escludere nemmeno un rischio di liquidità.
1.9.3 Impiego di derivati
La direzione del fondo può impiegare derivati. Tuttavia, anche in presenza di circostanze di mercato straordinarie, l’impiego di derivati non deve comportare uno scostamento dagli obiettivi d’investimento e/o una modifica delle caratteristiche d’investimento del fondo. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Commitment I.
I derivati sono parte integrante della strategia d’investimento e il loro utilizzo non assolve unicamente scopi di copertura delle posizioni
d’investimento.
Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
È possibile utilizzare soltanto forme basilari di derivati quali opzioni call o put, credit default swap (CDS), swap e contratti a termine (future e forward); tali forme di derivati, descritte in maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. § 12), possono essere utilizzate a condizione che i relativi sottostanti siano autorizzati quali investimenti secondo la politica di investimento. I derivati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi over-the-counter (OTC). Oltre al rischio di mercato, i derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adempiere i propri impegni, con conseguenti danni finanziari. Un comparto può ridurre il rischio di controparte delle operazioni OTC richiedendo alla controparte una garanzia («collateral») sotto forma di valori patrimoniali liquidi. Anche la controparte ha questa possibilità e può quindi a sua volta richiedere una garanzia collaterale al comparto. Tale garanzia collaterale fornita dal comparto è esposta a un rischio di controparte nella misura in cui essa eccede l’entità dei crediti pendenti della controparte. Il collaterale ricevuto non è tuttavia considerato nell’ambito delle disposizioni sulla ripartizione dei rischi di cui al § 15 del contratto del fondo.
Mediante un CDS, il rischio di insolvenza di un credito viene trasferito dal venditore del rischio all’acquirente del rischio. Quest’ultimo viene indennizzato con un premio, la cui entità dipende, tra l’altro, dalla probabilità che il danno si verifichi e dall’entità massima del danno stesso; la generale difficoltà nel valutare entrambi questi fattori accresce il rischio associato ai CDS. I comparti possono agire sia in qualità di protection seller (venditore di protezione) che di protection buyer.
Anche in presenza di condizioni di mercato straordinarie, l’impiego di questi strumenti non deve né creare un effetto leva (cosiddetto leverage) sul patrimonio del fondo né dare luogo a vendite allo scoperto.
Informazioni dettagliate sulla politica d’investimento e sulle sue limitazioni, sulle tecniche d’investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II, §§ 7-15).
1.10 Valore netto d’inventario
Il valore netto d’inventario della quota di una classe di un comparto corrisponde al valore venale della parte del patrimonio di tale comparto rappresentata da tale classe, dedotti gli impegni del comparto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione. Il valore viene arrotondato alla più piccola unità di conto del rispettivo comparto.
1.11 Remunerazioni e spese accessorie
1.11.1 Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo (Estratto dal § 19 del contratto del fondo)
Per l’amministrazione, la gestione degli attivi dei comparti e per tutte le incombenze della banca depositaria, quali la custodia del patrimonio del fondo, gli oneri sostenuti per il traffico dei pagamenti e le altre incombenze elencate al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti varie commissioni. La somma annuale delle varie commissioni non può superare le commissioni massime addebitabili riportate al § 19 del contratto del fondo.
Un elenco dettagliato delle remunerazioni e delle spese accessorie non contenute nella commissione forfettaria di gestione è fornito al § 19 del contratto del fondo.
1.11.2 Total Expense Ratio
La percentuale di tutti i costi correnti addebitati al patrimonio del fondo (Total Expense Ratio, TER) era pari al:
Anno | – Einkommen (CHF) | – Ausgewogen (CHF) | – Wachstum (CHF) |
2019 | Classe di quote «B»: 1,20% | Classe di quote «B»: 1,20% | Classe di quote «B»: 1,18% |
2019 | Classe di quote «V»: 1,20% | Classe di quote «V»: 1,20% | Classe di quote «V»: 1,18% |
2020 | Classe di quote «B»: 1,25% | Classe di quote «B»: 1,26% | Classe di quote «B»: 1,29% |
2020 | Classe di quote «V»: 1,25% | Classe di quote «V»: 1,26% | Classe di quote «V»: 1,29% |
2021 | Classe di quote «B»: 1,27% | Classe di quote «B»: 1,27% | Classe di quote «B»: 1,28% |
2021 | Classe di quote «V»: 1,27% | Classe di quote «V»: 1,27% | Classe di quote «V»: 1,28% |
Anno | – Nachhaltig Einkommen (CHF) | – Nachhaltig Ausgewogen (CHF) | – Nachhaltig Wachstum (CHF) |
2019 | Classe di quote «B»: 1,25% | Classe di quote «B»: 1,23% | Classe di quote «B»: 1,22% |
2019 | Classe di quote «V»: 1,25% | Classe di quote «V»: 1,23% | Classe di quote «V»: 1,22% |
2020 | Classe di quote «B»: 1,26% | Classe di quote «B»: 1,26% | Classe di quote «B»: 1,28% |
2020 | Classe di quote «V»: 1,25% | Classe di quote «V»: 1,26% | Classe di quote «V»: 1,27% |
2021 | Classe di quote «B»: 1,20% | Classe di quote «B»: 1,20% | Classe di quote «B»: 1,23% |
2021 | Classe di quote «V»: 1,20% | Classe di quote «V»: 1,20% | Classe di quote «V»: 1,23% |
Anno | – Nachhaltig Aktien (CHF) | Anno | – Regelbasiert (CHF) |
2019 | --- | 2019 | Classe di quote «B»: 1,23% |
2019 | --- | 2019 | Classe di quote «V»: 1,23% |
2020 | --- | 2020 | Classe di quote «B»: 1,27% |
2020 | --- | 2020 | Classe di quote «V»: 1,27% |
2021 | --- | 2021 | Classe di quote «B»: 1,24% |
2021 | --- | 2021 | Classe di quote «V»: 1,24% |
1.11.3 Pagamento di retrocessioni e sconti
La direzione del fondo e i suoi mandatari non pagano alcuna retrocessione per la copertura delle spese legate alle attività di distribuzione in relazione al fondo e non concedono neppure sconti a scopo di riduzione delle commissioni e delle spese a carico dei comparti.
1.11.4 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori (estratto dal § 18 del contratto del fondo)
Emissione e riscatto di quote
a cura della banca depositaria in Svizzera Commissione di emissione (totale) nessuna Commissione di riscatto nessuna
Emissione e riscatto di quote
tramite un distributore svizzero ed estero Commissione di emissione (totale) max. 2%
Commissione di riscatto max. 2%
Attualmente non si applicano commissioni di emissione e di riscatto.
1.11.5 Accordi sulla ripartizione degli oneri («commission sharing agreement») e vantaggi pecuniari («soft commission») La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement»). Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».
1.11.6 Allocazioni in investimenti collettivi di capitale collegati
In caso di collocamenti in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione oppure da una società alla quale la direzione è legata da una gestione comune, dal controllo o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, non viene addebitata alcuna commissione di emissione e di riscatto di cui al § 19 punto 5 del contratto del fondo.
1.12 Consultazione dei rapporti
Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, le informazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informativo di base e i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
1.13 Forma giuridica del fondo a ombrello e dei suoi comparti
Anlagelösung Bank Cler è un fondo a ombrello contrattuale di diritto svizzero della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.
Il fondo a ombrello è attualmente composto dai seguenti comparti:
- Einkommen (CHF)
- Ausgewogen (CHF)
- Wachstum (CHF)
- Nachhaltig Einkommen (CHF)
- Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
- Nachhaltig Wachstum (CHF)
- Nachhaltig Aktien (CHF)
- Regelbasiert (CHF)
Il fondo a ombrello si basa su un contratto di investimento collettivo (contratto del fondo) con il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l’investitore al fondo proporzionalmente alle quote da questi acquistate, e a gestire il fondo in modo autonomo e a proprio nome secondo le disposizioni di legge e del contratto del fondo. La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
1.14 I principali rischi
I principali rischi dei comparti consistono nel fatto
che gli investimenti all’interno dei rispettivi comparti sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e agli altri rischi correlati agli investimenti in titoli. Non esistono garanzie circa l’effettivo incremento di valore degli investimenti. Sia il valore sia i ricavi degli investimenti possono salire o scendere. Non sussiste alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento verrà effettivamente conseguito. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo. Nello specifico, i comparti sono esposti ai rischi seguenti:
- Il rischio di mercato è il rischio generico al quale sono esposti tutti gli investimenti, ossia il rischio che il valore di un investimento possa variare in modo sfavorevole per il portafoglio. In generale gli investimenti in azioni o in strumenti equiparabili ad azioni implicano un rischio di mercato superiore.
- Il rischio di tasso d’interesse è il rischio che il valore di mercato di titoli a reddito fisso possa salire a fronte della contrazione dei
tassi d’interesse. Al contrario, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso tende a scendere quando i tassi d’interesse aumentano.
- Il rischio di credito risp. il rischio di controparte è il rischio che l’emittente di strumenti derivati, di un’obbligazione o di uno strumento del mercato monetario non riesca a onorare i suoi obblighi di pagamento di interessi e rimborso del capitale e che il fondo non riesca a riottenere il proprio capitale investito.
- Il rischio di cambio è il rischio che il valore di un investimento denominato in una valuta diversa da quella di riferimento del fondo target venga penalizzato dalle oscillazioni del tasso di cambio.
- In presenza di condizioni di mercato straordinarie, di un numero insolitamente elevato di richieste di rimborso o per altri motivi, il fondo rischia di non essere in grado di liquidare i rimborsi entro il termine previsto nel prospetto informativo.
- La gestione del fondo comporta alcuni rischi operativi, in particolare legati all’investimento, alla custodia o agli atti di
amministrazione, che possono essere svolti anche da terzi.
1.15 Gestione dei rischi di liquidità/Informazioni sul processo di gestione della liquidità
La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liquidità. Al fine di garantire in linea di principio il diritto dell’investitore a esigere in ogni momento il riscatto delle sue quote (art. 78 cpv. 2 LiCol), la direzione del fondo monitora regolarmente i rischi di liquidità, da un lato a livello dei singoli investimenti rispetto alla loro capacità di essere realizzati e, dall’altro, a livello del fondo d’investimento rispetto alla presa in considerazione delle richieste di riscatto. La direzione del fondo valuta mensilmente la liquidità dei comparti in vari scenari e la documenta. In particolare, la direzione del fondo ha definito e implementato processi che, tra le altre cose, permettono l’identificazione, il monitoraggio e la rendicontazione di tali rischi di liquidità. Nell’ambito dell’individuazione dei rischi di liquidità degli investimenti e per il calcolo delle soglie di liquidità individuali a livello del fondo d’investimento, la direzione del fondo si basa su modelli comprovati sui mercati e rivisti da servizi specializzati del Gruppo UBS. Le soglie di liquidità servono a monitorare gli scenari di stress in relazione ai riscatti a livello del fondo d’investimento.
1.16 Investimenti alternativi
I comparti di Anlagelösung Bank Cler investono fino a un massimo del 20% del proprio patrimonio in quote di fondi della categoria altri fondi per investimenti alternativi con rischio particolare (hedge fund).
È escluso l’investimento in fondi per investimenti alternativi con rischio particolare sotto forma di fondi di fondi.
1.16.1 Descrizione degli investimenti alternativi
Il patrimonio dei comparti di Anlagelösung Bank Cler può essere investito in fondi per investimenti alternativi con rischio particolare (hedge fund) che adottano principalmente le seguenti strategie d’investimento alternative: Equity Hedged, Relative Value, Event Driven, Trading.
Al riguardo, questi hedge fund impiegano di norma soprattutto strumenti finanziari derivati, come ad esempio opzioni, future, nonché operazioni a termine su divise. Inoltre, spesso gli hedge fund si contraddistinguono, diversamente dalle strategie d’investimento tradizionali, per un effetto leva (leverage) perseguito mediante l’assunzione di crediti e l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, nonché per le vendite allo scoperto di valori mobiliari (posizioni short).
Sono ammessi altresì derivati e prodotti strutturati su indici finanziari su investimenti alternativi.
1.16.2 Informativa sui rischi in caso di acquisto di investimenti alternativi
I rischi degli hedge fund sopra descritti non sono comparabili con quelli dei fondi in valori mobiliari. Per via dei loro investimenti, in Svizzera questi fondi d’investimento appartengono alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi». Non è possibile escludere perdite totali su singoli hedge fund, che ovviamente possono penalizzare l’evoluzione di valore del corrispondente comparto di Anlagelösung Bank Cler.
1.17 Struttura di fund of funds
Poiché investono prevalentemente in altri fondi ed effettuano investimenti diretti solo in misura ridotta, i comparti di Anlagelösung Bank Cler devono attenersi alle disposizioni per fund of funds.
In virtù di questa particolare struttura di fund of funds, il fondo presenta soprattutto i seguenti vantaggi rispetto a fondi che investono direttamente:
– grazie all’investimento in fondi d’investimento esistenti (fondi target) si ottiene una diversificazione risp. una ripartizione dei rischi più ampia rispetto a fondi con investimenti diretti;
– con fund of funds la diversificazione non è limitata a livello dei propri investimenti, poiché anche i fondi target sono soggetti alle rigorose direttive in materia di ripartizione dei rischi. I fund of funds consentono quindi all’investitore di investire in un prodotto che presenta una ripartizione dei rischi su due livelli e quindi riduce al minimo il rischio dei singoli fondi target.
Rispetto a fondi che investono direttamente, lo svantaggio di una struttura fund of funds è soprattutto che:
– nell’ambito dell’investimento in quote di investimenti collettivi di capitale esistenti, determinate remunerazioni risp. spese accessorie possono essere dovute due volte (ad esempio commissioni della banca depositaria e dell’ufficio amministrativo, commissioni di gestione e consulenza, commissioni di emissione e riscatto dei fondi target in cui si è investito). Queste remunerazioni e spese sono addebitate sia a livello dei fondi target sia a livello dello stesso fund of funds.
La sezione «Remunerazioni e spese accessorie» (punto 1.11) tratta approfonditamente delle remunerazioni e spese generali legate a un investimento in quote di investimenti collettivi di capitale esistenti.
2 Informazioni sulla direzione del fondo
2.1 Indicazioni generali sulla direzione del fondo
La direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG, che opera come società anonima nelle attività inerenti a fondi
d’investimento, sin dalla sua fondazione nel 1959, e ha sede a Basilea.
2.2 Ulteriori indicazioni sulla direzione del fondo
Al 31 dicembre 2021, la direzione del fondo amministrava in Svizzera un totale di 392 fondi mobiliari e 8 fondi immobiliari per un patrimonio complessivo di CHF 318 436 milioni.
Inoltre, la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti prestazioni:
– rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
– servizi di amministrazione per gli investimenti collettivi di capitale.
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx.xxxx
Consiglio di Amministrazione
Xxxxxxx Xxxx, Presidente
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Vicepresidente
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx
Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Lussemburgo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx
Membro indipendente Xxxxxx Xxxxxxx Membro indipendente
Direzione
Xxxxxx Xxx Xxxxxx, Direttore amministrativo e Responsabile Products White Labelling Solutions
Xxxxx Xxxxxxx, Vice Direttore amministrativo e Responsabile Process, Platform, Systems e Responsabile Finance, HR Urs Fäs, Responsabile Real Estate Funds
Xxxxxxxx Xxxxxx, Responsabile Corporate Governance & Change Management Xxxxxx Xxxxxxx, Responsabile Compliance
2.3 Capitale sottoscritto e versato
L’ammontare del capitale azionario sottoscritto della direzione è pari a CHF 1 milione. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato interamente versato.
UBS Fund Management (Switzerland) AG è una società partecipata al 100% di UBS Group SA.
2.4 Esercizio dei diritti societari e di creditore
La direzione del fondo esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. Su richiesta, gli investitori possono ottenere dalla direzione informazioni relative all’esercizio dei diritti societari e di creditore.
Nel caso di operazioni di routine, la direzione del fondo ha la facoltà di decidere se esercitare essa stessa i diritti societari e di creditore
o trasferirne l’esercizio alla banca depositaria oppure a terzi nonché rinunciare all’esercizio dei diritti societari e di creditore.
In tutte le altre incombenze in grado di incidere in modo durevole sugli interessi degli investitori, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore che competono alla direzione in quanto azionista o creditore della banca depositaria o di altre persone giuridiche ad essa vicine, la direzione del fondo esercita essa stessa il diritto di voto o impartisce direttive esplicite al riguardo. A tale proposito può basarsi su informazioni di cui è venuta a conoscenza tramite la banca depositaria, il gestore patrimoniale, la società o da consulenti su diritti di voto, altri terzi o la stampa.
3 Informazioni sulla banca depositaria
3.1 Indicazioni generali sulla banca depositaria
Banca depositaria è UBS Switzerland AG. La banca è stata fondata nel 2014 come società anonima con sede a Zurigo e al 14 giugno 2015 ha assunto le attività Clientela privata, Clientela aziendale e Wealth Management di UBS SA che sono registrate in Svizzera.
3.2 Ulteriori indicazioni sulla banca depositaria
Nella sua veste di banca universale UBS Switzerland AG offre un’ampia gamma di servizi bancari.
La banca depositaria è stata registrata presso le autorità fiscali statunitensi come Reporting Financial Institution (istituto finanziario notificante) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471 – 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»).
UBS Switzerland AG è una società del Gruppo UBS Group SA. Con un totale di bilancio consolidato di 1 117 182 milioni di USD e con fondi propri dichiarati pari a 61 002 milioni di USD aldicembre 2021, UBS Group SA è uno degli istituti bancari finanziariamente più solidi del mondo. Esso occupa complessivamente 71 385 collaboratori che operano in una rete capillare di filiali.
La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi o centrali, in Svizzera e all’estero.
Nel caso di strumenti finanziari la custodia del patrimonio del fondo può essere affidata soltanto a depositari terzi o centrali soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione. In questo caso sussistono i seguenti rischi: in funzione della custodia da parte di terzi e del ricorso a depositari centrali, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria. Inoltre, i depositari terzi e centrali − qualora non siano sottoposti a vigilanza − non sono tenuti a soddisfare i requisiti organizzativi richiesti alle banche svizzere.
La banca depositaria risponde per i danni causati da depositari terzi o centrali se non comprova di aver agito con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza.
4 Informazioni su terzi
4.1 Uffici di pagamento
Uffici di pagamento sono UBS Switzerland AG, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx e le sue filiali in Svizzera.
4.2 Distributori
La distribuzione del fondo a ombrello risp. dei comparti è affidata a Banca Cler SA.
4.3 Trasferimento delle decisioni d’investimento
Le decisioni di investimento dei comparti sono trasferite a Xxxxxx Kantonalbank (BKB). BKB è una banca svizzera fondata il 1° ottobre 1899. In qualità di banca, BKB è soggetta in Svizzera alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). I dettagli dell’esecuzione dell’incarico affidato in delega sono disciplinati in un contratto di delega della gestione patrimoniale stipulato tra le parti.
4.4 Trasferimento dei compiti amministrativi
L’amministrazione dei comparti, in particolare la tenuta della contabilità, il calcolo del valore netto d’inventario, la rendicontazione fiscale, la gestione dei sistemi IT e l’allestimento dei rapporti, è affidata a Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Lussemburgo, succursale di Basilea.
I dettagli dell’esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti.
Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.
5 Ulteriori informazioni
5.1 Indicazioni utili
Comparti | Numero di valore | ISIN | Unità di conto |
– Einkommen (CHF) | |||
Classe di quote «B» | 32976392 | CH0329763921 | CHF |
Classe di quote «V» | 43249215 | CH0432492152 | CHF |
– Ausgewogen (CHF) | |||
Classe di quote «B» | 32976393 | CH0329763939 | CHF |
Classe di quote «V» | 43249222 | CH0432492228 | CHF |
– Wachstum (CHF) | |||
Classe di quote «B» | 32976394 | CH0329763947 | CHF |
Classe di quote «V» | 43249223 | CH0432492236 | CHF |
– Nachhaltig Einkommen (CHF) | |||
Classe di quote «B» | 36973767 | CH0369737678 | CHF |
Classe di quote «V» | 43249226 | CH0432492269 | CHF |
– Nachhaltig Ausgewogen (CHF) | |||
Classe di quote «B» | 36973771 | CH0369737710 | CHF |
Classe di quote «V» | 43249228 | CH0432492285 | CHF |
– Nachhaltig Wachstum (CHF) | |||
Classe di quote «B» | 36973774 | CH0369737744 | CHF |
Classe di quote «V» | 43249231 | CH0432492319 | CHF |
– Nachhaltig Aktien (CHF) | |||
Classe di quote «B» | 118440135 | CH1184401359 | CHF |
Classe di quote «V» | 118440134 | CH1184401342 | CHF |
– Regelbasiert (CHF) | |||
Classe di quote «B» | 43836256 | CH0438362565 | CHF |
Classe di quote «V» | 43836266 | CH0438362664 | CHF |
Unità di conto franco svizzero (CHF)
Quotazione nessuna; l’emissione e il riscatto delle quote del fondo avvengono quotidianamente.
Esercizio contabile dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il comparto «– Nachhaltig Aktien (CHF)» la prima volta il 31 dicembre 2023
Durata illimitata
Quote classe di quote «B» al portatore, classe di quote «V» nominative; le quote non sono emesse fisicamente ma gestite esclusivamente in forma scritturale.
Frazionamento 0,001 di una quota
5.2 Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti
Maggiori ragguagli sul fondo a ombrello e sui comparti figurano nell’ultimo rapporto annuale e semestrale. Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, le informazioni chiave per gli investitori risp. il foglio informativo di base e i rapporti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria e tutti i distributori.
La pubblicazione dei prezzi per tutte le classi di quote di ciascun comparto avviene tutti i giorni in cui hanno luogo emissioni e riscatti di quote dei comparti sulla piattaforma elettronica di Swiss Fund Data AG «xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx». La direzione del fondo può altresì pubblicare i prezzi in quotidiani o altri media elettronici.
5.3 Restrizioni di vendita
All’emissione e al riscatto di quote dei comparti all’estero si applicano le disposizioni ivi vigenti.
a) Attualmente non esistono autorizzazioni all’attività di distribuzione al di fuori della Svizzera.
b) Le quote di questo fondo a ombrello e dei suoi comparti non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti.
Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo fondo a ombrello e dei suoi comparti agli investitori che sono US Person. Per US Person s’intende persona che:
(i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigore e delle Treasury Regulations emanate in relazione ad esso;
(ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
(iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR
§ 4.7(a)(1)(iv));
(iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
(v) è un trust, una persona giuridica o un’altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fondo a ombrello e dei suoi comparti.
6 Ulteriori informazioni sugli investimenti
6.1 Profilo dell’investitore tipo
- Einkommen (CHF)
Il comparto è particolarmente indicato per investitori che non vogliono rinunciare del tutto alle maggiori opportunità di rendimento offerte da azioni o valute estere ma che al tempo stesso desiderano esporsi a un rischio contenuto.
- Ausgewogen (CHF)
Il comparto è particolarmente indicato per investitori con maggiore propensione al rischio che però non desiderano una componente prevalentemente azionaria.
- Wachstum (CHF)
Il comparto è particolarmente indicato per investitori interessati a conseguire una crescita di valore superiore nel lungo periodo attraverso una maggiore esposizione agli utili di capitale e che presentano una capacità di rischio superiore alla media.
- Nachhaltig Einkommen (CHF)
Il comparto è particolarmente indicato per investitori che non vogliono rinunciare del tutto alle maggiori opportunità di rendimento offerte da azioni o valute estere ma che al tempo stesso desiderano esporsi a un rischio contenuto. Nella soluzione d’investimento sostenibile, gli investitori si aspettano che le decisioni d’investimento tengano conto non solo dei tradizionali parametri finanziari, ma anche dei criteri ambientali e sociali.
- Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
Il comparto è particolarmente indicato per investitori con maggiore propensione al rischio che però non desiderano una componente prevalentemente azionaria. Nella soluzione d’investimento sostenibile, gli investitori si aspettano che le decisioni d’investimento tengano conto non solo dei tradizionali parametri finanziari, ma anche dei criteri ambientali e sociali.
- Nachhaltig Wachstum (CHF)
Il comparto è particolarmente indicato per investitori interessati a conseguire una crescita di valore superiore nel lungo periodo attraverso una maggiore esposizione agli utili di capitale e che presentano una capacità di rischio superiore alla media. Nella soluzione d’investimento sostenibile, gli investitori si aspettano che le decisioni d’investimento tengano conto non solo dei tradizionali parametri finanziari, ma anche dei criteri ambientali e sociali.
- Nachhaltig Aktien (CHF)
Il comparto è particolarmente indicato per investitori che sono interessati a una maggiore crescita del patrimonio a lungo termine attraverso un forte orientamento agli utili di capitale e che presentano una capacità di rischio superiore alla media. Nella soluzione d’investimento sostenibile, gli investitori si aspettano che le decisioni d’investimento tengano conto non solo dei tradizionali parametri finanziari, ma anche dei criteri ambientali e sociali.
- Regelbasiert (CHF)
Il comparto è particolarmente indicato per investitori con maggiore propensione al rischio che prediligono uno stile di investimento dinamico. Alla luce dello stile di investimento molto attivo, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni di valore.
7 Informazioni complementari
Tutte le informazioni complementari riguardanti il fondo a ombrello risp. i comparti, quali ad esempio la valutazione del patrimonio dei comparti, l’indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all’investitore e al fondo a ombrello risp. ai comparti, nonché la destinazione del risultato sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo.
Parte II Contratto del fondo
I. Basi legali
§ 1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale
1. La denominazione Anlagelösung Bank Cler designa un fondo a ombrello su base contrattuale della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» (il «fondo a ombrello») ai sensi degli artt. 25 e segg. in combinato disposto con gli art. 68 e segg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol), suddiviso nei seguenti comparti, ciascuno rappresentativo di un investimento collettivo di capitale a sé stante:
– Einkommen (CHF)
– Ausgewogen (CHF)
– Wachstum (CHF)
– Nachhaltig Einkommen (CHF)
– Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
– Nachhaltig Wachstum (CHF)
– Nachhaltig Aktien (CHF)
– Regelbasiert (CHF)
2. Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea.
3. Banca depositaria è UBS Switzerland AG, Zurigo.
4. Gestore patrimoniale è Xxxxxx Kantonalbank (BKB), Basilea.
II. Diritti e doveri delle parti contraenti
§ 2 Contratto del fondo
I rapporti giuridici tra gli investitori da una parte e la direzione del fondo e la banca depositaria dall’altra sono disciplinati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi.
§ 3 Direzione del fondo
1. La direzione del fondo gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori. In particolare, decide in merito all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Calcola il valore netto d’inventario dei comparti e stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto. Esercita tutti i diritti del fondo a ombrello e dei comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, di diligenza e d’informazione. Agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività ineccepibile. Garantiscono un rendiconto in merito agli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti e informano in merito a tutte le commissioni e le spese addebitate direttamente o indirettamente agli investitori e circa gli indennizzi percepiti da terzi, segnatamente provvigioni, sconti e altri vantaggi pecuniari.
3. La direzione del fondo può trasferire, per tutti i comparti o per alcuni di essi, le decisioni in materia d’investimento e alcuni compiti parziali a terzi per assicurare una gestione oculata. Essa ne dà incarico soltanto alle persone che dispongono delle capacità, conoscenze ed esperienze richieste per tale attività nonché delle necessarie autorizzazioni. Essa istruisce e sorveglia con diligenza i terzi coinvolti. È consentito trasferire le decisioni di investimento solo a gestori patrimoniali che dispongono della necessaria autorizzazione. La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza e tutela gli interessi degli investitori nel trasferimento di compiti. La direzione del fondo è responsabile degli atti delle persone a cui ha trasferito compiti come fossero suoi propri atti.
4. Con l’assenso della banca depositaria, la direzione del fondo può richiedere alle autorità di vigilanza l’approvazione di una modifica al presente contratto (vedi § 27) e può aprire altri comparti previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
5. La direzione del fondo può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento ai sensi delle disposizioni di cui al § 24, trasformarli in una diversa forma giuridica di investimento collettivo di capitale ai sensi delle disposizioni di cui al § 25 oppure sciogliere i singoli comparti ai sensi delle disposizioni di cui al § 26.
6. La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni previste dai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare
dei propri compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.
§ 4 Banca depositaria
1. La banca depositaria custodisce i patrimoni dei comparti, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti dei rispettivi comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, di diligenza e d’informazione. Agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività ineccepibile. Garantiscono un rendiconto in merito agli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti e informano sul presente fondo a ombrello e sui comparti. Indicano tutte le commissioni e le spese addebitate direttamente o indirettamente agli investitori nonché gli indennizzi percepiti da terzi, segnatamente provvigioni, sconti e altri vantaggi pecuniari.
3. La banca depositaria è responsabile della tenuta del conto e del deposito del fondo di investimento, ma non può disporre autonomamente del patrimonio dello stesso.
4. La banca depositaria garantisce che per le operazioni riguardanti il patrimonio del fondo o dei comparti le venga corrisposto il controvalore entro i termini abitualmente previsti, notificando alla direzione del fondo l’eventuale mancato rimborso del controvalore entro i termini abitualmente previsti e richiedendo alla controparte, ove possibile, il rimborso del valore patrimoniale in oggetto.
5. La banca depositaria esegue le registrazioni necessarie e gestisce il conto in modo tale da poter sempre differenziare gli uni dagli altri i beni patrimoniali dei singoli comparti.
La banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo per i beni patrimoniali che non possono essere presi in custodia e ne esegue la registrazione.
6. La banca depositaria può affidare la custodia dei patrimoni dei comparti a depositari terzi o centrali, in Svizzera o all’estero, allo scopo di assicurare una gestione oculata. Essa verifica e controlla se il depositario terzo o centrale cui ha affidato la custodia:
a) dispone di un’adeguata organizzazione operativa, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie a seconda del tipo e della complessità dei beni patrimoniali affidatigli;
b) è sottoposto a un controllo esterno periodico che accerti che gli strumenti finanziari siano ancora in suo possesso;
c) custodisce i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo che questi, tramite il controllo periodico delle consistenze, possano essere identificati in qualsiasi momento e in modo univoco come appartenenti al patrimonio del fondo;
d) adempie le norme vigenti per la banca depositaria circa lo svolgimento dei compiti trasferiti e la prevenzione dei conflitti d’interesse.
La banca depositaria è responsabile dei danni cagionati dal mandatario qualora non possa dimostrare di aver agito con la diligenza
richiesta dalle circostanze nelle operazioni di selezione, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene informazioni sui rischi connessi al trasferimento della custodia a depositari terzi e centrali.
La custodia di strumenti finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente solo a depositari terzi o centrali che siano soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione. La documentazione sul prodotto deve informare gli investitori sulla custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.
7. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del contratto del fondo da parte della direzione del fondo. Controlla che il calcolo del valore netto d’inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote nonché le decisioni d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente al contratto del fondo. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti, effettuata dalla direzione del fondo nell’ambito delle prescrizioni in materia d’investimenti.
8. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni previste dai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare
dei propri compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.
9. La banca depositaria non è responsabile della custodia dei patrimoni dei fondi target in cui investe il presente fondo, a meno che non le sia stata affidata tale incombenza.
§ 5 Investitore
1. La cerchia degli investitori non è sottoposta a restrizioni. Alcune classi possono essere soggette a restrizioni conformemente al § 6 punto 4.
La direzione del fondo, insieme alla banca depositaria, assicura che gli investitori adempiano le disposizioni relative alla cerchia degli investitori.
2. Mediante la conclusione del contratto e tramite il versamento in contanti l’investitore acquista un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto del fondo a ombrello. Il credito dell’investitore si basa sulle quote.
3. L’investitore vanta diritti unicamente nei confronti del patrimonio e del reddito del comparto in cui detiene una partecipazione. Per gli impegni a carico di un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.
4. L’investitore s’impegna unicamente al pagamento del controvalore delle quote sottoscritte nel comparto. Egli non ha alcuna responsabilità personale per quanto riguarda gli impegni del fondo a ombrello e/o del rispettivo comparto.
5. L’investitore ha, in qualsiasi momento, la facoltà di chiedere alla direzione del fondo informazioni relative ai principi utilizzati per il calcolo del valore netto d’inventario per quota. Se l’investitore manifesta il proprio interesse a ricevere informazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo, come l’esercizio dei diritti societari e di creditore, o sulla gestione del rischio, quest’ultima gli fornisce in qualsiasi momento le informazioni richieste. L’investitore può chiedere al giudice della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esamini i fatti che necessitano di chiarimenti e gli presenti un rendiconto.
6. L’investitore può in ogni momento disdire il contratto del fondo ed esigere il pagamento in contanti delle proprie quote nel comparto corrispondente.
7. Su richiesta, l’investitore ha l’obbligo di dimostrare alla direzione del fondo e/o alla banca depositaria e ai loro mandatari che adempie o continua ad adempiere ai requisiti posti dalla legge o dal contratto del fondo per la partecipazione al fondo di investimento o a una classe di quote. L’investitore deve inoltre informare immediatamente la direzione del fondo, la banca depositaria e i loro mandatari qualora non sia più in grado di adempiere a tali requisiti.
8. Un comparto o una classe di quote possono essere sottoposti a un «soft closing», a seguito del quale gli investitori non possono più sottoscrivere quote qualora la chiusura sia necessaria nell’opinione della direzione per tutelare gli interessi degli investitori esistenti. Il soft closing vale in relazione a un comparto o una classe di quote per nuove sottoscrizioni o passaggi a un comparto o a una classe di quote, ma non per riscatti, trasferimenti o uscite da un comparto o dalla classe di quote. Un comparto o una classe di quote possono essere sottoposti a un soft closing senza avvisare gli investitori.
9. La direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, è costretta a riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
a) ciò è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b) l’investitore non adempie più ai requisiti legali o contrattuali previsti per la partecipazione a un comparto.
10. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare forzatamente le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se
a) la partecipazione dell’investitore al rispettivo comparto implica una forte penalizzazione degli interessi economici degli altri investitori,
in particolare se la partecipazione implica svantaggi fiscali in Svizzera o all’estero per il comparto;
b) gli investitori hanno acquistato o detengono le proprie quote violando quanto sancito dalle disposizioni di legge nazionali o estere loro applicabili, dal presente contratto del fondo o dal prospetto;
c) sono minacciati gli interessi economici degli investitori, in particolare laddove singoli investitori mirano a ottenere vantaggi patrimoniali tramite sottoscrizioni sistematiche e successivi riscatti immediati sfruttando gli scarti temporali tra la determinazione dei corsi di chiusura e la valutazione del patrimonio del fondo (market timing).
§ 6 Quote e classi di quote
1. Con il consenso della banca depositaria e l’approvazione delle autorità di vigilanza, la direzione del fondo può in qualsiasi momento creare, sopprimere o raggruppare varie classi di quote. Tutte le classi di quote conferiscono il diritto alla partecipazione al patrimonio indiviso, peraltro non segmentato, del corrispondente comparto. In ragione di addebiti di spese o di distribuzioni o anche di rendimenti specifici per singole classi, l’entità di tale partecipazione può variare e le diverse classi di quote di un comparto possono presentare un diverso valore netto d’inventario per quota. Gli addebiti di spese specifiche a singole classi sono a carico del patrimonio del comparto nel suo insieme.
2. La creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote vengono resi noti nell’organo di pubblicazione. Soltanto il raggruppamento è da considerarsi quale modifica al contratto del fondo ai sensi del § 27.
3. Le diverse classi di quote possono differire l’una dall’altra con riferimento a struttura dei costi, valuta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione degli utili, investimento minimo e cerchia degli investitori.
Remunerazioni e spese vengono addebitate soltanto alla classe di quote cui spetta una determinata prestazione. Remunerazioni e spese che non possono essere chiaramente attribuite a una determinata classe di quote vengono addebitate alle singole classi di quote in rapporto al patrimonio del fondo.
4. Attualmente per i comparti – Einkommen (CHF), – Ausgewogen (CHF), – Wachstum (CHF), – Nachhaltig Einkommen (CHF),
– Nachhaltig Ausgewogen (CHF), – Nachhaltig Wachstum (CHF), - Nachhaltig Aktien (CHF) e – Regelbasiert (CHF) sussistono le classi di quote «B» e «V».
Le classi di quote vengono così definite:
le quote «B» dell’omonima classe di quote sono offerte a tutti gli investitori. Non è richiesta né una sottoscrizione minima né una
consistenza minima. Le quote della classe «B» sono emesse solo al portatore;
«V»: le quote «V» dell’omonima classe di quote sono offerte esclusivamente a investitori che investono il loro patrimonio conformemente alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), e alle relative ordinanze, e nell’ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a), ossia a istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza, enti di diritto pubblico e istituti di previdenza e libero passaggio. Non è richiesta né una sottoscrizione minima né una consistenza minima. Le quote della classe di quote
«V» sono solo nominative e sono detenute esclusivamente in un deposito presso la banca depositaria.
5. Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. L’investitore non è autorizzato a esigere la consegna di un certificato nominativo o al portatore.
6. La direzione del fondo ha l’obbligo di chiedere agli investitori non più in grado di soddisfare i requisiti per la detenzione di una classe di quote di restituire le loro quote entro trenta giorni civili conformemente al § 17, di trasferirle a una persona che soddisfa i suddetti requisiti o di convertirle in un’altra classe di cui soddisfano le condizioni. Qualora l’investitore non ottemperi a tale richiesta, la direzione del fondo deve provvedere, in collaborazione con la banca depositaria, a una conversione forzata delle quote in un’altra classe di quote di questo fondo di investimento oppure, ove ciò non fosse possibile, a un riscatto forzato delle stesse conformemente al § 5 punto 9.
III. Direttive della politica d’investimento
A. Principi d’investimento
§ 7 Rispetto delle regole d’investimento
1. Nella selezione dei singoli investimenti la direzione del fondo rispetta le limitazioni percentuali menzionate di seguito in conformità al principio di una ripartizione bilanciata dei rischi. Dette limitazioni si riferiscono al patrimonio dei singoli comparti ai loro valori venali e devono essere costantemente rispettate. Il presente fondo a ombrello deve soddisfare le limitazioni d’investimento entro sei mesi dalla scadenza del termine di sottoscrizione (lancio).
2. Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori. Se viene violata una limitazione d’investimento relativa ai derivati di cui al successivo § 12 a causa di una variazione del delta, l’ordine legale deve essere ristabilito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.
§ 8 Politica d’investimento
1. La direzione del fondo può investire il patrimonio dei singoli comparti negli strumenti descritti di seguito. I rischi connessi a tali investimenti devono essere indicati nel prospetto.
a) Valori mobiliari, ossia titoli emessi in grande numero e diritti non autenticati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico e che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, come segnatamente i warrant; i valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista nelle condizioni di emissione. Se dopo un anno dal loro acquisto non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico, i titoli devono essere venduti entro un mese o essere inclusi nelle limitazioni di cui al punto 1 lettera m).
b) Derivati se (i) sono basati su valori mobiliari di cui alla lettera a), su derivati di cui alla lettera b), su prodotti strutturati di cui alla lettera
c), su quote di investimenti collettivi di capitale di cui alle lettere d)-h), su strumenti del mercato monetario di cui alla lettera i), su metalli preziosi, materie prime, indici finanziari di ogni tipo, saggi d’interesse, corsi di cambio, crediti, valute, e (ii) i valori di base sottostanti sono ammessi come investimento dal contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono ammesse unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni e (ii) i derivati OTC possono essere negoziati giornalmente o essere restituiti in ogni momento al loro emittente. Devono inoltre poter essere valutati in modo affidabile e ricostruibile. I derivati possono essere impiegati secondo il § 12.
c) Prodotti strutturati se (i) sono basati su valori mobiliari di cui alla lettera a), su derivati di cui alla lettera b), su prodotti strutturati di cui alla lettera c), su quote di investimenti collettivi di capitale di cui alle lettere d)-h), su strumenti del mercato monetario di cui alla lettera i), su metalli preziosi, materie prime, indici finanziari di ogni tipo, saggi d’interesse, corsi di cambio, crediti, valute, e (ii) i valori di base sottostanti sono ammessi come investimento dal contratto del fondo. I prodotti strutturati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono ammesse unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni e (ii) i derivati OTC possono essere negoziati giornalmente o essere restituiti in ogni momento al loro emittente. Devono inoltre poter essere valutati in modo affidabile e ricostruibile.
d) Quote di altri investimenti collettivi di capitale nazionali ed esteri (fondi target), qualora (i) i rispettivi documenti limitino a loro volta gli investimenti complessivi in altri fondi target al 10%; (ii) per questi fondi target valgano disposizioni simili a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto riguarda scopo, organizzazione, politica d’investimento, tutela degli investitori, ripartizione dei rischi, custodia separata del patrimonio del fondo, assunzione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario, emissione e riscatto delle quote nonché contenuto dei rapporti annuali e semestrali e (iii) tali fondi target siano ammessi nello Stato di sede come investimenti collettivi di capitale e siano ivi sottoposti a vigilanza volta a garantire la tutela degli investitori ed equiparabile a quella svizzera e sia garantita la collaborazione amministrativa internazionale.
e) Quote di altri investimenti collettivi di capitale nazionali ed esteri, appartenenti o conformi alla categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» e sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera e finalizzata alla protezione degli investitori. Deve altresì essere garantita la collaborazione amministrativa internazionale.
f) Quote di altri investimenti collettivi di capitale della categoria «altri fondi per investimenti alternativi» di diritto svizzero (hedge fund).
g) Altri investimenti collettivi di capitale, qualora (i) i rispettivi documenti limitino a loro volta gli investimenti complessivi in altri fondi target al 49%; (ii) per questi fondi target valgano disposizioni simili a quelle degli altri fondi per investimenti alternativi con rischio particolare per quanto riguarda scopo, organizzazione, politica d’investimento, tutela degli investitori, ripartizione dei rischi, custodia separata del patrimonio del fondo, assunzione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario, emissione e riscatto delle quote nonché contenuto dei rapporti annuali e semestrali e (iii) tali fondi target siano ammessi nello Stato di sede come investimenti collettivi di capitale e siano ivi sottoposti a vigilanza volta a garantire la tutela degli investitori ed equiparabile a quella svizzera e sia garantita la collaborazione amministrativa internazionale.
h) Quote di altri investimenti collettivi di capitale nazionali ed esteri appartenenti alla categoria «fondi immobiliari». Vi rientrano anche i fondi d’investimento immobiliari chiusi quotati in borsa, come ad esempio i REIT (Real Estate Investment Trusts) o altre società di gestione immobiliare analoghe.
i) Strumenti del mercato monetario, sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico; strumenti del mercato monetario non quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti dagli emittenti di cui all’art. 74 cpv. 2 OICol.
j) Depositi a vista e a termine, con scadenza fino a dodici mesi, presso banche che abbiano sede in Svizzera o in uno Stato membro
dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
k) Metalli preziosi, indirettamente tramite quote in altri investimenti collettivi di capitale, derivati o prodotti strutturati o tramite conti
metalli preziosi.
l) Materie prime, indirettamente tramite quote in altri investimenti collettivi di capitale, derivati o prodotti strutturati.
m) Altri investimenti oltre a quelli menzionati alle lettere a)-l), ma in totale al massimo fino al 10% del patrimonio del fondo; non sono ammesse vendite allo scoperto vere e proprie di qualsivoglia tipo di strumenti.
a) - Einkommen (CHF)
2. a) La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto principalmente in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. d)-g). Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri (soprattutto la moneta nominale dei fondi target). A tale proposito si deve tenere conto delle seguenti ponderazioni:
aa) minimo 15% e massimo 47% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili);
ab) minimo 53% e massimo 85% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici in tutto il mondo;
ac) massimo 15% in investimenti alternativi ai sensi del punto 1 lett. f) e g) nonché in derivati e prodotti strutturati su investimenti alternativi.
b) La direzione del fondo può anche investire un massimo del 20% del patrimonio del comparto in:
ba) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in strumenti del mercato monetario;
bc) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale;
bd) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile, denominati in monete liberamente convertibili, di debitori privati, semiprivati e pubblici di emittenti a livello mondiale con un rating di almeno BBB- (S&P) o Baa3 (Moody’s) o con un rating equivalente di un’altra agenzia o l’SBI Composite Rating della Borsa svizzera.
c)
ca) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k) sono consentiti nella misura massima del 10%; cb) investimenti in materie prime ai sensi del punto 1 lett. l) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cc) investimenti in prodotti strutturati sugli strumenti indicati al punto 1 lett. c) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cd) investimenti in derivati (inclusi warrant) sugli strumenti indicati al punto 1 lett. b) sono consentiti nella misura massima del 25%; ce) investimenti in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cf) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k), in materie prime ai sensi del punto 1 lett. l), in investimenti alternativi ai sensi del punto 2 lett. ac) nonché in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti complessivamente nella misura massima del 30%;
cg) i fondi target devono fondamentalmente poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotati o non quotati in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
ch) investimenti ai sensi del punto 1 lett. m) sono consentiti nella misura massima del 10%. Gli investimenti che ricadono nell’ambito
del punto 1 lett. m) possono essere detenuti nel patrimonio del comparto, ma non possono essere acquisiti attivamente.
d) Inoltre, è possibile investire fino al 30% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine ai sensi del punto 1 lett. j).
b) - Ausgewogen (CHF)
2. a) La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto principalmente in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. d)-g). Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri (soprattutto la moneta nominale dei fondi target). A tale proposito si deve tenere conto delle seguenti ponderazioni:
aa) minimo 40% e massimo 80% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili);
ab) minimo 20% e massimo 60% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici in tutto il mondo;
ac) massimo 15% in investimenti alternativi ai sensi del punto 1 lett. f) e g) nonché in derivati e prodotti strutturati su investimenti alternativi.
b) La direzione del fondo può anche investire un massimo del 20% del patrimonio del comparto in:
ba) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in strumenti del mercato monetario;
bc) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale;
bd) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile, denominati in monete liberamente convertibili, di debitori privati, semiprivati e pubblici di emittenti a livello mondiale con un rating di almeno BBB- (S&P) o Baa3 (Moody’s) o con un rating equivalente di un’altra agenzia o l’SBI Composite Rating della Borsa svizzera.
c)
ca) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k) sono consentiti nella misura massima del 10%; cb) investimenti in materie prime ai sensi del punto 1 lett. l) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cc) investimenti in prodotti strutturati sugli strumenti indicati al punto 1 lett. c) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cd) investimenti in derivati (inclusi warrant) sugli strumenti indicati al punto 1 lett. b) sono consentiti nella misura massima del 25%; ce) investimenti in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cf) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k), in materie prime ai sensi del punto 1 lett. l), in investimenti alternativi ai sensi del punto 2 lett. ac) nonché in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti complessivamente nella misura massima del 30%;
cg) i fondi target devono fondamentalmente poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotati o non quotati in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
ch) investimenti ai sensi del punto 1 lett. m) sono consentiti nella misura massima del 10%. Gli investimenti che ricadono nell’ambito del punto 1 lett. m) possono essere detenuti nel patrimonio del comparto, ma non possono essere acquisiti attivamente.
d) Inoltre, è possibile investire fino al 30% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine ai sensi del punto 1 lett. j).
c) - Wachstum (CHF)
2. a) La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto principalmente in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. d)-g). Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri (soprattutto la moneta nominale dei fondi target). A tale proposito si deve tenere conto delle seguenti ponderazioni:
aa) minimo 65% e massimo 90% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti
di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili);
ab) minimo 10% e massimo 35% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici in tutto il mondo;
ac) massimo 15% in investimenti alternativi ai sensi del punto 1 lett. f) e g) nonché in derivati e prodotti strutturati su investimenti alternativi.
b) La direzione del fondo può anche investire un massimo del 20% del patrimonio del comparto in:
ba) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in strumenti del mercato monetario;
bc) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale;
bd) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile, denominati in monete liberamente convertibili, di debitori privati, semiprivati e pubblici di emittenti a livello mondiale con un rating di almeno BBB- (S&P) o Baa3 (Moody’s) o con un rating equivalente di un’altra agenzia o l’SBI Composite Rating della Borsa svizzera.
c)
ca) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k) sono consentiti nella misura massima del 10%; cb) investimenti in materie prime ai sensi del punto 1 lett. l) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cc) investimenti in prodotti strutturati sugli strumenti indicati al punto 1 lett. c) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cd) investimenti in derivati (inclusi warrant) sugli strumenti indicati al punto 1 lett. b) sono consentiti nella misura massima del 25%; ce) investimenti in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cf) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k), in materie prime ai sensi del punto 1 lett. l), in investimenti alternativi ai sensi del punto 2 lett. ac) nonché in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti complessivamente nella misura massima del 30%;
cg) i fondi target devono fondamentalmente poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotati o non quotati in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
ch) investimenti ai sensi del punto 1 lett. m) sono consentiti nella misura massima del 10%. Gli investimenti che ricadono nell’ambito
del punto 1 lett. m) possono essere detenuti nel patrimonio del comparto, ma non possono essere acquisiti attivamente.
d) Inoltre, è possibile investire fino al 30% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine ai sensi del punto 1 lett.j).
d) - Nachhaltig Einkommen (CHF)
2. L’obiettivo di investimento di questo comparto è essenzialmente quello di investire in collocamenti che tengono conto dei criteri di sostenibilità definiti e quindi presentano un profilo di sostenibilità superiore alla media.
Per gli investimenti diretti, la selezione si basa sul rating di sostenibilità di MSCI ESG Research LLC. In tale ottica viene valutata la resistenza di un’impresa nei confronti di rischi ecologici, sociali e di governance (ESG) a lungo termine e rilevanti per il settore. Vengono individuati sistematicamente i leader del settore e ritardatari sulla scorta della loro esposizione rispetto ai rischi ESG per determinare in che misura questi riescono a gestire tali rischi rispetto alla concorrenza. Vengono quindi adottati sia criteri di esclusione (screening negativo) sia criteri positivi (approccio best-in-class) che l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi è possibile investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9.2 del prospetto.
Agli investimenti in fondi target di gestori patrimoniali terzi si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tuttavia prescrivere i fornitori e le fonti di dati né l’esatta operazionalizzazione dei criteri. Le metodologie ESG dei gestori patrimoniali terzi vengono valutate per accertarsi che soddisfino i propri standard di sostenibilità. Per farlo viene applicato un processo di selezione in due fasi. La selezione di un fondo terzo è subordinata alla condizione che tutti gli emittenti contenuti nel fondo terzo siano sottoposti a una fondata analisi della sostenibilità e vengano classificati in base a una metodologia di rating ESG, e che i gestori patrimoniali terzi tengano conto soltanto di emittenti che presentano una performance / un rating ESG superiore alla media (best-in-class).
Il gestore patrimoniale terzo deve inoltre definire e applicare criteri di esclusione per accertarsi che impieghi un meccanismo di esclusione fondato e completo. Inoltre, il gestore terzo deve escludere le società coinvolte in gravi controversie legate al rispetto dello UN Global Compact (corruzione, diritti del lavoro ILO, diritti dell’uomo ONU) (screening negativo / esclusioni). Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto principalmente in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. d) ed e). Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri (soprattutto la moneta nominale dei fondi target) e che rispondono all’approccio di sostenibilità del gestore patrimoniale. L’approccio di sostenibilità è definito nel prospetto. A tale proposito si deve tenere conto delle seguenti ponderazioni:
aa) minimo 15% e massimo 47% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili);
ab) minimo 53% e massimo 85% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici in tutto il mondo.
b) La direzione del fondo può anche investire un massimo del 20% del patrimonio del comparto in:
ba) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in strumenti del mercato monetario;
bc) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale che soddisfano i criteri di sostenibilità illustrati nel prospetto;
bd) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile, denominati in monete liberamente convertibili, di debitori privati, semiprivati e pubblici di emittenti a livello mondiale con un rating di almeno BBB- (S&P) o Baa3 (Moody’s) o con un rating equivalente di un’altra agenzia o l’SBI Composite Rating della Borsa svizzera e che soddisfano i criteri di sostenibilità illustrati nel prospetto.
c) ca) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cb) investimenti in prodotti strutturati su titoli di partecipazione e/o di credito sono consentiti nella misura massima del 10%;
cc) investimenti in derivati (inclusi warrant) su titoli di partecipazione e/o di credito sono consentiti nella misura massima del 25%; cd) investimenti in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti nella misura massima del 10%;
ce) i fondi target devono fondamentalmente poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotati o non quotati in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
cf) investimenti ai sensi del punto 1 lett. m) sono consentiti nella misura massima del 10%. Gli investimenti che ricadono nell’ambito
del punto 1 lett. m) possono essere detenuti nel patrimonio del comparto, ma non possono essere acquisiti attivamente.
d) Inoltre, è possibile investire fino al 30% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine ai sensi del punto 1 lett. j).
e) - Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
2. L’obiettivo di investimento di questo comparto è essenzialmente quello di investire in collocamenti che tengono conto dei criteri di sostenibilità definiti e quindi presentano un profilo di sostenibilità superiore alla media.
Per gli investimenti diretti, la selezione si basa sul rating di sostenibilità di MSCI ESG Research LLC. In tale ottica viene valutata la resistenza di un’impresa nei confronti di rischi ecologici, sociali e di governance (ESG) a lungo termine e rilevanti per il settore. Vengono individuati sistematicamente i leader del settore e ritardatari sulla scorta della loro esposizione rispetto ai rischi ESG per determinare in che misura questi riescono a gestire tali rischi rispetto alla concorrenza. Vengono quindi adottati sia criteri di esclusione (screening negativo) sia criteri positivi (approccio best-in-class) che l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi è possibile investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9.2 del prospetto.
Agli investimenti in fondi target di gestori patrimoniali terzi si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tuttavia prescrivere i fornitori e le fonti di dati né l’esatta operazionalizzazione dei criteri. Le metodologie ESG dei gestori patrimoniali terzi vengono valutate per accertarsi che soddisfino i propri standard di sostenibilità. Per farlo viene applicato un processo di selezione in due fasi. La selezione di un fondo terzo è subordinata alla condizione che tutti gli emittenti contenuti nel fondo terzo siano sottoposti a una fondata analisi della sostenibilità e vengano classificati in base a una metodologia di rating ESG, e che i gestori patrimoniali terzi tengano conto soltanto di emittenti che presentano una performance / un rating ESG superiore alla media (best-in-class).
Il gestore patrimoniale terzo deve inoltre definire e applicare criteri di esclusione per accertarsi che impieghi un meccanismo di esclusione fondato e completo. Inoltre, il gestore terzo deve escludere le società coinvolte in gravi controversie legate al rispetto dello UN Global Compact (corruzione, diritti del lavoro ILO, diritti dell’uomo ONU) (screening negativo / esclusioni). Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto principalmente in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. d) ed e). Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri (soprattutto la moneta nominale dei fondi target) e che rispondono all’approccio di sostenibilità del gestore patrimoniale. L’approccio di sostenibilità è definito nel prospetto. A tale proposito si deve tenere conto delle seguenti ponderazioni:
aa) minimo 40% e massimo 80% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili);
ab) minimo 20% e massimo 60% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici in tutto il mondo.
b) La direzione del fondo può anche investire un massimo del 20% del patrimonio del comparto in:
ba) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in strumenti del mercato monetario;
bc) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondiale che soddisfano i criteri di sostenibilità illustrati nel prospetto;
bd) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile, denominati in monete liberamente convertibili, di debitori privati, semiprivati e pubblici di emittenti a livello mondiale con un rating di almeno BBB- (S&P) o Baa3 (Moody’s) o con un rating equivalente di un’altra agenzia o l’SBI Composite Rating della Borsa svizzera e che soddisfano i criteri di sostenibilità illustrati nel prospetto.
c) ca) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cb) investimenti in prodotti strutturati su titoli di partecipazione e/o di credito sono consentiti nella misura massima del 10%;
cc) investimenti in derivati (inclusi warrant) su titoli di partecipazione e/o di credito sono consentiti nella misura massima del 25%; cd) investimenti in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti nella misura massima del 10%;
ce) i fondi target devono fondamentalmente poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotati o non quotati in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
cf) investimenti ai sensi del punto 1 lett. m) sono consentiti nella misura massima del 10%. Gli investimenti che ricadono nell’ambito del punto 1 lett. m) possono essere detenuti nel patrimonio del comparto, ma non possono essere acquisiti attivamente.
d) Inoltre, è possibile investire fino al 30% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine ai sensi del punto 1 lett. j).
f) - Nachhaltig Wachstum (CHF)
2. L’obiettivo di investimento di questo comparto è essenzialmente quello di investire in collocamenti che tengono conto dei criteri di sostenibilità definiti e quindi presentano un profilo di sostenibilità superiore alla media.
Per gli investimenti diretti, la selezione si basa sul rating di sostenibilità di MSCI ESG Research LLC. In tale ottica viene valutata la resistenza di un’impresa nei confronti di rischi ecologici, sociali e di governance (ESG) a lungo termine e rilevanti per il settore. Vengono individuati sistematicamente i leader del settore e ritardatari sulla scorta della loro esposizione rispetto ai rischi ESG per determinare in che misura questi riescono a gestire tali rischi rispetto alla concorrenza. Vengono quindi adottati sia criteri di esclusione (screening negativo) sia criteri positivi (approccio best-in-class) che l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi è possibile investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9.2 del prospetto.
Agli investimenti in fondi target di gestori patrimoniali terzi si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tuttavia prescrivere i fornitori e le fonti di dati né l’esatta operazionalizzazione dei criteri. Le metodologie ESG dei gestori patrimoniali terzi vengono valutate per accertarsi che soddisfino i propri standard di sostenibilità. Per farlo viene applicato un processo di selezione in due fasi. La selezione di un fondo terzo è subordinata alla condizione che tutti gli emittenti contenuti nel fondo terzo siano sottoposti a una fondata analisi della sostenibilità e vengano classificati in base a una metodologia di rating ESG, e che i gestori patrimoniali terzi tengano conto soltanto di emittenti che presentano una performance / un rating ESG superiore alla media (best-in-class).
Il gestore patrimoniale terzo deve inoltre definire e applicare criteri di esclusione per accertarsi che impieghi un meccanismo di esclusione fondato e completo. Inoltre, il gestore terzo deve escludere le società coinvolte in gravi controversie legate al rispetto dello UN Global Compact (corruzione, diritti del lavoro ILO, diritti dell’uomo ONU) (screening negativo / esclusioni). Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto principalmente in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. d) ed e). Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri (soprattutto la moneta nominale dei fondi target) e che rispondono all’approccio di sostenibilità del gestore patrimoniale. L’approccio di sostenibilità è definito nel prospetto. A tale proposito si deve tenere conto delle seguenti ponderazioni:
aa) minimo 65% e massimo 90% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili);
ab) minimo 10% e massimo 35% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici in tutto il mondo.
b) La direzione del fondo può anche investire un massimo del 20% del patrimonio del comparto in:
ba) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in strumenti del mercato monetario; bc) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società
a livello mondiale che soddisfano i criteri di sostenibilità illustrati nel prospetto;
bd) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile, denominati in monete liberamente convertibili, di debitori privati, semiprivati e pubblici di emittenti a livello mondiale con un rating di almeno BBB- (S&P) o Baa3 (Moody’s) o con un rating equivalente di un’altra agenzia o l’SBI Composite Rating della Borsa svizzera e che soddisfano i criteri di sostenibilità illustrati nel prospetto.
c)ca) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cb) investimenti in prodotti strutturati su titoli di partecipazione e/o di credito sono consentiti nella misura massima del 10%;
cc) investimenti in derivati (inclusi warrant) su titoli di partecipazione e/o di credito sono consentiti nella misura massima del 25%; cd) investimenti in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti nella misura massima del 10%;
ce) i fondi target devono fondamentalmente poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotati o non quotati in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
cf) investimenti ai sensi del punto 1 lett. m) sono consentiti nella misura massima del 10%. Gli investimenti che ricadono nell’ambito
del punto 1 lett. m) possono essere detenuti nel patrimonio del comparto, ma non possono essere acquisiti attivamente.
d) Inoltre, è possibile investire fino al 30% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine ai sensi del punto 1 lett. j).
g) – Nachhaltig Aktien (CHF)
2. L’obiettivo di investimento di questo comparto è essenzialmente quello di investire in collocamenti che tengono conto dei criteri di sostenibilità definiti e quindi presentano un profilo di sostenibilità superiore alla media.
Per gli investimenti diretti, la selezione si basa sul rating di sostenibilità di MSCI ESG Research LLC. In tale ottica viene valutata la resistenza di un’impresa nei confronti di rischi ecologici, sociali e di governance (ESG) a lungo termine e rilevanti per il settore. Vengono individuati sistematicamente i leader del settore e ritardatari sulla scorta della loro esposizione rispetto ai rischi ESG per determinare in che misura questi riescono a gestire tali rischi rispetto alla concorrenza. Vengono quindi adottati sia criteri di esclusione (screening negativo) sia criteri positivi (approccio best-in-class) che l’esercizio dei diritti di voto. Può capitare che non sia sempre possibile garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità descritti, ad esempio a seguito di situazioni di mercato speciali o indisponibilità di prodotti finanziari. In questi casi è possibile investire fino a un massimo del 10% in collocamenti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui al punto 1.9.2 del prospetto.
Agli investimenti in fondi target di gestori patrimoniali terzi si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tuttavia prescrivere i fornitori e le fonti di dati né l’esatta operazionalizzazione dei criteri. Le metodologie ESG dei gestori patrimoniali terzi vengono valutate per accertarsi che soddisfino i propri standard di sostenibilità. Per farlo viene applicato un processo di selezione in due fasi. La selezione di un fondo terzo è subordinata alla condizione che tutti gli emittenti contenuti nel fondo terzo siano sottoposti a una fondata analisi della sostenibilità e vengano classificati in base a una metodologia di rating ESG, e che i gestori patrimoniali terzi tengano conto soltanto di emittenti che presentano una performance / un rating ESG superiore alla media (best-in-class).
Il gestore patrimoniale terzo deve inoltre definire e applicare criteri di esclusione per accertarsi che impieghi un meccanismo di esclusione fondato e completo. Inoltre, il gestore terzo deve escludere le società coinvolte in gravi controversie legate al rispetto dello UN Global Compact (corruzione, diritti del lavoro ILO, diritti dell’uomo ONU) (screening negativo / esclusioni). Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto principalmente in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. d) ed e). Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri (soprattutto la moneta nominale dei fondi target) e che rispondono all’approccio di sostenibilità del gestore patrimoniale. L’approccio di sostenibilità è definito nel prospetto. A tale proposito si deve tenere conto delle seguenti ponderazioni:
aa) minimo 70% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili).
b) La direzione del fondo può anche investire un massimo del 30% del patrimonio del comparto in:
ba) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici in tutto il mondo;
bb) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
bc) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in strumenti del mercato monetario; bd) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società
a livello mondiale che soddisfano i criteri di sostenibilità illustrati nel prospetto;
be) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile, denominati in monete liberamente convertibili, di debitori privati, semiprivati e pubblici di emittenti di tutto il mondo con un rating di almeno BBB- (S&P) o Baa3 (Moody’s) o con un rating equivalente di un’altra agenzia o l’SBI Composite Rating della Borsa svizzera e che soddisfano i criteri di sostenibilità illustrati nel prospetto.
c) ca) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k) sono consentiti nella misura massima del 10%; cb) prodotti strutturati su titoli di credito e/o di partecipazione nella misura massima del 10%;
cc) derivati (warrant inclusi) su titoli di credito e/o di partecipazione nella misura massima del 25%; cd) investimenti in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) nella misura massima del 10%;
ce) i fondi target devono fondamentalmente poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotate o non quotate in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
cf) investimenti ai sensi del punto 1 lett. m) nella misura massima del 10%. Gli investimenti che ricadono nell’ambito del punto 1 lett.
m) possono essere detenuti nel patrimonio del comparto, ma non possono essere acquisiti attivamente.
d) Inoltre, è possibile investire fino al 30% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine ai sensi del punto 1 lett. j).
h) - Regelbasiert (CHF)
2. a) La direzione del fondo investe il patrimonio del comparto principalmente in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 lett. d) ed e). Il patrimonio viene principalmente investito in strumenti denominati in franchi svizzeri (soprattutto la moneta nominale dei fondi target). A tale proposito si deve tenere conto delle seguenti ponderazioni:
aa) minimo 10% e massimo 75% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili).
ab) minimo 10% e massimo 75% in investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici in tutto il mondo.
b) La direzione del fondo può anche investire un massimo del 65% del patrimonio del comparto in:
ba) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti svizzeri ed esteri;
bb) quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in strumenti del mercato monetario;
bc) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società
a livello mondiale;
bd) obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile, denominati in monete liberamente convertibili, di debitori privati, semiprivati e pubblici di emittenti a livello mondiale con un rating di almeno BBB- (S&P) o Baa3 (Moody’s) o con un rating equivalente di un’altra agenzia o l’SBI Composite Rating della Borsa svizzera.
c) ca) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k) sono consentiti nella misura massima del 10%; cb) investimenti in materie prime ai sensi del punto 1 lett. I) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cc) investimenti in prodotti strutturati sugli strumenti indicati al punto 1 lett. c) sono consentiti nella misura massima del 10%;
cd) investimenti in derivati (inclusi warrant) sugli strumenti indicati al punto 1 lett. b) sono consentiti nella misura massima del 25%; ce) investimenti in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti nella misura massima del 25%;
cf) investimenti in metalli preziosi ai sensi del punto 1 lett. k), in materie prime ai sensi del punto 1 lett. l) e in fondi immobiliari ai sensi del punto 1 lett. h) sono consentiti complessivamente nella misura massima del 30%;
cg) I fondi target devono fondamentalmente poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’investimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotate o non quotate in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi;
ch) investimenti ai sensi del punto 1 lett. m) sono consentiti nella misura massima del 10%. Gli investimenti che ricadono nell’ambito
del punto 1 lett. m) possono essere detenuti nel patrimonio del comparto, ma non possono essere acquisiti attivamente.
d) Inoltre, è possibile investire fino al 30% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termine ai sensi del punto 1 lett. j).
3. Nel quadro della selezione degli investimenti del fondo, la direzione del fondo si attiene per i comparti alle prescrizioni in materia d’investimento vigenti per gli investimenti finanziari degli istituti di previdenza, previste dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), e alle relative ordinanze d’esecuzione (in particolare gli artt. 53-56a OPP 2). Sono fatte salve le disposizioni vincolanti del diritto in materia di investimenti collettivi e le disposizioni del presente contratto del fondo, che prevalgono sempre sulle disposizioni meno restrittive della OPP 2. Ulteriori informazioni sono riportate nel prospetto al punto 1.2.2.
4. La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liquidità. I dettagli sono descritti nel prospetto.
§ 9 Liquidità
Per ogni comparto la direzione del fondo può inoltre detenere liquidità adeguate nell’unità di conto del rispettivo comparto e in tutte le monete in cui il comparto interessato può investire. Si considerano liquidità i depositi bancari a vista e a termine con durata fino a dodici mesi.
B Tecniche e strumenti d’investimento
§ 10 Prestiti di valori mobiliari
La direzione del fondo non effettua operazioni di prestito di valori mobiliari.
§ 11 Operazioni di pensione
La direzione del fondo non effettua operazioni pensionistiche.
§ 12 Derivati
1. La direzione del fondo può impiegare derivati. Essa fa in modo che gli effetti economici dell’impiego di derivati, anche in presenza di situazioni/circostanze di mercato straordinarie, non comportino uno scostamento dagli obiettivi d’investimento descritti nel presente contratto del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori o una modifica delle caratteristiche d’investimento del comparto. Inoltre, i valori base sottostanti ai derivati devono essere ammessi come investimento per il relativo comparto in funzione del presente contratto del fondo.
Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
2. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Commitment I. L’impiego di derivati, tenendo conto della copertura necessaria ai sensi del presente paragrafo, non produce alcun effetto leva sul patrimonio del fondo e non dà luogo a vendite allo scoperto.
3. È consentito unicamente l’utilizzo di derivati basilari, ossia:
a) opzioni call o put, il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nulla se la differenza è di segno opposto;
b) credit default swap (CDS);
c) swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto;
d) contratti a termine (future o forward) il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante.
4. In relazione all’effetto economico, l’utilizzo di derivati corrisponde a una vendita (derivato con riduzione dell’esposizione) oppure a un acquisto (derivato con aumento dell’esposizione) di un valore di base.
5 a) Nel caso di derivati che implicano una riduzione dell’esposizione, gli impegni assunti devono essere coperti in permanenza dai sottostanti, ad eccezione delle lettere b e d.
b) Una copertura con altri investimenti che non siano sottostanti è ammessa se il derivato con riduzione dell’esposizione si basa su un indice
- calcolato da un istituto esterno e indipendente;
- rappresentativo degli investimenti usati per copertura;
- in correlazione adeguata tra l’indice e gli investimenti.
c) La direzione del fondo deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni dei valori sottostanti o degli investimenti.
d) Un derivato riduttivo dell’esposizione può essere ponderato con il «delta» per il calcolo dei sottostanti corrispondenti.
6. Per i derivati accrescitivi dell’esposizione, gli equivalenti dei sottostanti devono essere coperti in permanenza da mezzi analoghi alla liquidità ai sensi dell’art. 34 cpv. 5 OICol-FINMA. Per i future, le opzioni, gli swap e i forward, l’equivalente del sottostante si calcola ai sensi dell’allegato 1 OICol-FINMA.
7. Nella compensazione delle posizioni in derivati la direzione del fondo deve tenere conto delle seguenti regole:
a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante, nonché le posizioni opposte in derivati e in investimenti nello stesso sottostante possono essere compensate reciprocamente, a prescindere dalla scadenza dei derivati («netting»), se l’operazione in derivati è stata conclusa esclusivamente al fine di eliminare i rischi correlati ai derivati o agli investimenti acquistati, posto che i rischi sostanziali non siano trascurati e l’importo imputabile dei derivati sia determinato ai sensi dell’art. 35 OICol-FINMA.
b) Per le operazioni di copertura in cui i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da coprire, ai fini della compensazione, oltre alle disposizioni di cui alla lett. a, devono essere soddisfatti i requisiti («hedging») secondo cui le operazioni in derivati non possono basarsi su una strategia d’investimento finalizzata al conseguimento di utili. In aggiunta, il derivato deve comportare una riduzione riscontrabile del rischio, i rischi del derivato devono essere compensati, i derivati, i sottostanti o gli elementi patrimoniali da compensare devono riferirsi alla stessa classe di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve risultare effettiva
anche in condizioni di mercato straordinarie.
c) I derivati utilizzati esclusivamente per la copertura dei rischi di cambio delle valute estere e che non creano alcun effetto leva o non comportano rischi di mercato aggiuntivi, possono essere compensati nel calcolo dell’impegno complessivo in derivati, prescindendo dai requisiti della lett. b.
d) Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
8. La direzione del fondo può utilizzare derivati standardizzati o non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, oppure fuori borsa (over-the-counter, OTC).
9. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC esclusivamente con intermediari finanziari soggetti a vigilanza, specializzati in questo genere di operazioni che garantiscono un’esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, la controparte o il suo garante deve disporre di un’elevata solvibilità.
b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato
o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
c) Se per un derivato OTC non è disponibile alcun prezzo di mercato, il prezzo dovrà essere ricostruibile in qualsiasi momento sulla scorta di un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, che si basi sul valore venale dei sottostanti dai quali è tratto il derivato. Prima di stipulare un contratto su un simile derivato, è necessario procurarsi le offerte concrete di almeno due controparti, laddove il contratto è da stipularsi con la controparte che sottopone la migliore offerta in termini di prezzo. Eventuali deroghe a questo principio sono ammesse per motivi di ripartizione dei rischi o qualora altri elementi contrattuali, come la solvibilità o l’offerta di servizi della controparte, facciano sembrare un’altra offerta complessivamente più vantaggiosa per gli investitori. Inoltre, per procurarsi le offerte è possibile in via eccezionale rinunciare al requisito di almeno due controparti, se ciò è nel migliore interesse degli investitori. Le ragioni in tal senso, come pure la stipulazione e la determinazione del prezzo, devono essere documentate in maniera comprensibile.
d) Nell’ambito di un’operazione OTC, la direzione del fondo e/o i rispettivi mandatari devono accettare soltanto garanzie che soddisfano i requisiti ai sensi dell’art. 51 OICol-FINMA. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono essere altamente liquide, essere negoziate a un prezzo trasparente in una borsa o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico ed essere valutate almeno ogni giorno borsistico. Nella gestione delle garanzie, la direzione del fondo e/o i rispettivi mandatari devono adempiere agli obblighi e ai requisiti ai sensi dell’art. 52 OICol-FINMA. In particolare, le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti, laddove l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondo a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OlCol. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter ottenere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
10. Nell’ambito del rispetto delle limitazioni d’investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) l’utilizzo dei derivati deve avvenire in
conformità con la normativa sugli investimenti collettivi.
11. Il prospetto contiene ulteriori informazioni circa:
– il significato dei derivati nell’ambito della strategia d’investimento;
– gli effetti dell’utilizzo dei derivati sul profilo di rischio dei comparti;
– i rischi di controparte dei derivati;
– i derivati creditizi;
– la strategia di copertura.
§ 13 Assunzione e concessione di crediti
1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto del fondo a ombrello risp. dei comparti.
2. La direzione può assumere crediti temporanei fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del fondo.
§ 14 Impegni gravanti sul patrimonio del fondo
1. La direzione può costituire in pegno o fornire in garanzia al massimo il 60% del patrimonio netto del fondo a carico del fondo a ombrello risp. dei comparti.
2. Non è consentito gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato creditizio ad aumento d’impegno non è considerato una fideiussione ai sensi del presente paragrafo.
C. Limitazioni d’investimento
§ 15 Ripartizione dei rischi
Le prescrizioni sulla ripartizione dei rischi si applicano singolarmente a ciascun comparto.
– Einkommen (CHF)
– Ausgewogen (CHF)
– Wachstum (CHF)
– Nachhaltig Einkommen (CHF)
– Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
– Nachhaltig Wachstum (CHF)
– Nachhaltig Aktien (CHF)
– Regelbasiert (CHF)
1. Sono da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi:
a) gli investimenti di cui al § 8, eccetto i derivati indicizzati se l’indice è sufficientemente diversificato, è rappresentativo del mercato
al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato;
b) la liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio dei comparti non deve superare il 40% del patrimonio dei comparti. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione può investire al massimo il 10% del patrimonio dei comparti in depositi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in depositi bancari di cui al § 8.
5. La direzione può investire al massimo il 5% del patrimonio dei comparti in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimonio dei comparti se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a un’autorità di vigilanza equivalente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemente agli artt. da 50 a 55 OICol-
XXXXX, detti crediti non vengono presi in considerazioni all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti da 3 a 5 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio dei comparti, fatti salvi i limiti superiori di cui al punto 12 riportato di seguito.
7. Gli investimenti nel medesimo gruppo aziendale ai sensi del precedente punto 3 non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio dei comparti, fatti salvi i limiti superiori di cui al punto 12 riportato di seguito.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio dei comparti in quote dello stesso fondo target, mentre per i comparti – Nachhaltig Einkommen (CHF), – Nachhaltig Ausgewogen (CHF) – Nachhaltig Wachstum (CHF) e Nachhaltig Aktien (CHF) può investire al massimo il 30% del patrimonio dei comparti in quote dello stesso fondo target.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patrimonio del comparto più del 10% né dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
12. Il limite del 10% menzionato al punto 3 è portato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 3. I singoli limiti relativi ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
IV. Calcolo del valore netto d’inventario, emissione e riscatto di quote
§ 16 Calcolo del valore netto d’inventario e applicazione dello swinging single pricing
1. Il valore netto d’inventario di ciascun comparto e la quota delle singole classi (quote) vengono calcolati in funzione del valore venale alla fine dell’esercizio, nonché per ogni giorno di emissione o di riscatto di quote, in franchi svizzeri. Il calcolo del patrimonio del rispettivo comparto non viene effettuato i giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento del fondo a ombrello sono chiusi (ad es. festività bancarie e delle borse).
2. Gli investimenti quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi attuali pagati sul mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione. Per stabilire il valore venale, la direzione del fondo usa, in questo caso, modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valutati al valore di riscatto e/o al valore netto d’inventario. Se sono periodicamente negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del fondo può valutarli ai sensi del punto 2.
4. Gli strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico sono valutati nel modo seguente: il prezzo di valutazione di tali investimenti si basa sulla curva dei rendimenti rilevante. La valutazione che si basa sulla curva dei rendimenti fa riferimento alle componenti tasso d’interesse e spread. Si applicano i seguenti principi: per ogni strumento del mercato monetario viene estrapolato il tasso d’interesse più prossimo alla durata residua. Il tasso d’interesse derivante, con l’aggiunta di uno spread che riflette la solvibilità del debitore sottostante, viene convertito in un corso di mercato. In caso di variazione significativa della solvibilità del debitore lo spread viene adeguato.
5. I depositi bancari sono valutati in base all’importo del rispettivo credito maggiorato degli interessi maturati. In caso di sensibili variazioni delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione dei depositi bancari a termine viene adeguata alle nuove condizioni.
6. Il valore netto d’inventario di una quota di una classe di un comparto corrisponde al valore venale della porzione di patrimonio del comparto rappresentata da tale classe di quote dedotti gli eventuali impegni dello stesso comparto attribuibili alla rispettiva classe di quote, diviso per il numero delle quote in circolazione della rispettiva classe, arrotondato a 0.01 franchi svizzeri.
7. Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti del fondo a ombrello comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valutazione del fondo a ombrello subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d’inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, courtage conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) risultanti in media dall’investimento degli afflussi patrimoniali netti o dalla vendita della quota degli investimenti corrispondente al deflusso patrimoniale netto. L’adeguamento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se i movimenti netti comportano un aumento del numero di quote del fondo a ombrello, mentre determina una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se i movimenti netti causano una diminuzione del numero di quote. Il valore netto d’inventario determinato tramite l’utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d’inventario modificato conformemente al primo capoverso del presente punto.
8. Le quote al valore venale del patrimonio netto di un comparto (patrimonio di un comparto meno gli impegni) imputabili alle rispettive classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (se questa avviene contemporaneamente) o in occasione della prima emissione di un’ulteriore classe di quote sulla base degli importi dovuti al relativo comparto per ogni classe di quote. La quota viene ricalcolata nei seguenti casi:
a) all’atto dell’emissione e del riscatto delle quote;
b) il giorno di riferimento delle distribuzioni, qualora (i) tali distribuzioni si riferiscano unicamente a singole classi di quote (classi a distribuzione) o qualora (ii) le distribuzioni delle diverse classi di quote risultino differenti in percentuale del loro valore netto d’inventario o qualora (iii) siano addebitate diverse commissioni o spese alle distribuzioni delle diverse classi di quote in percentuale della distribuzione stessa;
c) in occasione del calcolo del valore d’inventario, nel quadro dell’assegnazione degli impegni (comprese le spese e le commissioni dovute o maturate) alle diverse classi di quote, qualora gli impegni delle diverse classi di quote risultino differenti in percentuale del loro valore netto d’inventario, segnatamente, se (i) per le diverse classi di quote vengono utilizzate diverse aliquote di commissione o se (ii) vengono addebitati alle classi costi specifici;
d) in occasione del calcolo del valore d’inventario, nel quadro dell’assegnazione dei redditi o dei redditi di capitale alle diverse classi di quote, qualora i redditi o i redditi di capitale derivino da transazioni effettuate esclusivamente nell’interesse di una o più classi di quote e non proporzionalmente alla loro quota del patrimonio netto di un comparto.
§ 17 Emissione e riscatto di quote
1. Gli ordini di sottoscrizione o di riscatto delle quote vengono accettati il giorno di conferimento fino a un determinato orario indicato nel
prospetto. Il prezzo determinante ai fini dell’emissione e del riscatto delle quote viene calcolato non prima del giorno lavorativo bancario successivo – giorno di valutazione (forward pricing). I dettagli sono regolati dal prospetto.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d’inventario per quota calcolato il giorno di valutazione ai corsi di chiusura conformemente al § 16. Al momento dell’emissione o del riscatto di quote, al valore netto d’inventario può essere aggiunta una commissione di emissione conformemente al § 18, o dedotta una commissione di riscatto conformemente al § 18.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (segnatamente courtage abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse) che il fondo a ombrello deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del contratto del fondo.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’emissione di quote così come di respingere le richieste di sottoscrizione o di conversione di quote.
4. La direzione del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, dilazionare temporaneamente ed eccezionalmente il rimborso delle quote se:
a) un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del relativo comparto è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;
b) vi è una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
c) le operazioni inerenti ai comparti sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
d) numerose quote sono state disdette e, di conseguenza, gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.
5. La direzione comunica senza indugio alla società di audit, alle autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori la decisione di dilazionare il rimborso.
6. Fintanto che il rimborso delle quote è sospeso per le ragioni menzionate al punto 4, lettere da a) a c), non vi saranno nuove emissioni di quote.
V. Remunerazioni e spese accessorie
§ 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori
1. Al momento dell’emissione di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di emissione a favore dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale massimo del 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto.
2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di riscatto a favore dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo massimo del 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto.
§ 19 Remunerazioni e spese accessorie a carico dei patrimoni dei comparti
– Einkommen (CHF)
– Ausgewogen (CHF)
– Wachstum (CHF)
– Nachhaltig Einkommen (CHF)
– Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
– Nachhaltig Wachstum (CHF)
– Nachhaltig Aktien (CHF)
– Regelbasiert (CHF)
1. Per l’amministrazione, la gestione degli attivi dei comparti e per tutte le incombenze della banca depositaria, quali la custodia del patrimonio del fondo, gli oneri sostenuti per il traffico dei pagamenti e le altre incombenze elencate al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti varie commissioni. La somma annuale delle varie commissioni non può superare le commissioni massime addebitabili di seguito riportate. Le commissioni effettivamente applicate vengono addebitate al patrimonio del rispettivo comparto pro rata temporis in occasione di ogni calcolo del valore netto d’inventario e corrisposte sempre alla fine del mese. L'aliquota effettiva della commissione è indicata nel rapporto annuale e semestrale.
– Einkommen (CHF)
Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo.
– Ausgewogen (CHF)
Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo.
– Wachstum (CHF)
Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo.
– Nachhaltig Einkommen (CHF)
Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo.
– Nachhaltig Ausgewogen (CHF)
Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo.
– Nachhaltig Wachstum (CHF)
Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo.
– Nachhaltig Aktien (CHF)
Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo.
– Regelbasiert (CHF)
Alla classe di quote «B» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo. Alla classe di quote «V» si applica una commissione massima dell’1,5% annuo.
2. Non rientrano nella commissione forfettaria di gestione le seguenti remunerazioni e spese accessorie, anch’esse addebitate al patrimonio
dei rispettivi comparti:
a. le spese relative all’acquisto e alla vendita di investimenti, segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse e bolli.
In deroga a ciò, le spese accessorie connesse all’acquisto e alla vendita di investimenti legati alle attività di emissione e riscatto di
quote vengono coperte tramite l’applicazione dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 7;
b. spese di eventuale registrazione del fondo a ombrello presso un’autorità di vigilanza estera, segnatamente commissioni riscosse dall’autorità di vigilanza estera, costi di traduzione nonché indennizzo del rappresentante o dell’ufficio di pagamento all’estero;
x. xxxxx e compensi correlati alla proprietà intellettuale registrata a nome del fondo a ombrello o ai diritti di godimento del fondo a ombrello;
d. tutte le spese causate dalla necessità di prendere misure straordinarie a tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale o dalla banca depositaria;
e. in caso di partecipazione a un’azione collettiva nell’interesse degli investitori, la direzione del fondo può addebitare al patrimonio del fondo le spese risultanti per prestazioni di terzi (ad es. spese per avvocati e per la banca depositaria). La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri amministrativi nella misura in cui possano essere comprovati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo.
x. xxxxx correlati all’esercizio di diritti di voto o dei creditori da parte del fondo a ombrello, comprese le spese per gli onorari dei consulenti esterni.
3. La direzione del fondo si assume tutte le spese relative all’amministrazione, alla gestione degli attivi e alla custodia dei comparti, nonché:
a. tasse dell’autorità di vigilanza per la costituzione, modifica, liquidazione, fusione o raggruppamento del fondo a ombrello;
b. tassa annuale dell’autorità di vigilanza;
c. onorari della società di audit per la revisione annuale e per la certificazione nel quadro della costituzione, modifica, liquidazione, fusione o raggruppamento del fondo a ombrello;
d. compensi per i consulenti legali e fiscali correlati alla costituzione, modifica, liquidazione, fusione o raggruppamento del fondo a ombrello nonché per la salvaguardia degli interessi del fondo a ombrello e dei suoi investitori in generale;
e. spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo a ombrello e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo;
f. spese per la stampa e la traduzione di documenti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello.
4. Le spese di cui al punto 2 lett. a vengono direttamente sommate al valore di acquisto risp. dedotte dal valore di vendita.
5. La direzione del fondo e i suoi mandatari nonché la banca depositaria non pagano alcuna retrocessione per la copertura delle spese legate alle attività di distribuzione di quote e neppure sconti a scopo di riduzione delle commissioni e delle spese a carico dei comparti.
6. La commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti può ammontare al massimo al 3% tenendo conto di eventuali retrocessioni e sconti. L’aliquota massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto degli eventuali rimborsi.
7. Se la direzione acquista quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione stessa o da una società alla quale la direzione è legata da una gestione comune, un controllo o una sostanziale partecipazione diretta o indiretta («fondi target collegati»), non può addebitare ai comparti eventuali commissioni di emissione o riscatto dei fondi target collegati relative a questi investimenti.
8. Se la direzione del fondo acquista per i comparti un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma di commissione di gestione o di un’eventuale commissione di performance) («no load fund»), ma queste vengono invece corrisposte separatamente dalla direzione del fondo sulla base di un accordo per gli investimenti nei relativi fondi target, le commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al fondo di investimento. Il suddetto punto 4 rimane applicabile.
VI. Rendiconto e audit
§ 20 Rendiconto
1. L’unità di conto per i comparti – Einkommen (CHF), – Ausgewogen (CHF), – Wachstum (CHF), – Nachhaltig Einkommen (CHF),
– Nachhaltig Ausgewogen (CHF), – Nachhaltig Wachstum (CHF), – Nachhaltig Aktien (CHF) e – Regelbasiert (CHF) è il franco svizzero.
2. L’esercizio contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale certificato del fondo a ombrello entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
4. Entro due mesi dal termine del primo semestre dell’esercizio contabile la direzione del fondo pubblica un rapporto semestrale.
5. È riservato il diritto all’informazione dell’investitore ai sensi del § 5 punto 5.
§ 21 Audit
La società di audit verifica se l’attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto delle norme legali e contrattuali, nonché delle eventuali norme deontologiche a loro applicabili dell’Asset Management Association Switzerland. Il rapporto annuale include una breve relazione della società di audit sul conto annuale pubblicato.
VII. Destinazione del risultato
§ 22
1. Il reddito netto del fondo a ombrello è aggiunto annualmente al patrimonio del fondo per il reinvestimento. Sono fatte salve eventuali imposte e tasse riscosse sul reinvestimento. La direzione del fondo può anche deliberare capitalizzazioni intermedie del reddito.
2. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvestimento dalla direzione del fondo.
3. È possibile rinunciare a una capitalizzazione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se
- il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori all’1% del valore netto d’inventario dell’investimento collettivo di capitale o di una classe di quote, e
- il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimento collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto degli investimenti collettivi di capitale o della classe di quote.
VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti
§ 23
1. L’organo di pubblicazione del fondo a ombrello o dei comparti è quello su carta stampata o elettronico indicato nel prospetto. La modifica
dell’organo di pubblicazione deve essere indicata nell’organo di pubblicazione.
2. Nell’organo di pubblicazione vengono pubblicati in particolar modo compendi delle principali modifiche del contratto del fondo, unitamente all’indicazione su dove poter ottenere gratuitamente le modifiche testuali di quest’ultimo, nonché il cambiamento della direzione e/o della banca depositaria, la creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote nonché lo scioglimento di singoli comparti. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale possono essere esonerate dall’obbligo di pubblicazione previa approvazione dell’autorità di vigilanza.
3. La direzione pubblica i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto d’inventario di tutte le classi di quote con l’indicazione
«commissioni escluse» per ogni emissione e riscatto di quote sulla piattaforma «xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx». I prezzi sono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avviene la pubblicazione sono stabiliti nel prospetto.
4. Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, le informazioni chiave per gli investitori risp. il foglio informativo di base e i rispettivi rapporti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria e tutti i distributori.
IX. Ristrutturazione e scioglimento
§ 24 Raggruppamento
1. Previa approvazione della banca depositaria, la direzione del fondo può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento, nel senso che i valori patrimoniali e gli impegni del/dei comparto/i e/o del/i fondo/i rilevato/i sono trasferiti al comparto e/o al fondo che rileva al momento del raggruppamento. Gli investitori del/i comparto/i e/o del/dei fondo/i d’investimento rilevato/i ricevono quote del comparto e/o del fondo che rileva nella proporzione corrispondente. Al momento del raggruppamento, il comparto e/o il fondo rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del comparto e/o del fondo che rileva viene applicato anche al comparto e/o al fondo rilevato.
2. Il raggruppamento di comparti e/o di fondi è autorizzato solo nel caso in cui:
a) è previsto dai corrispondenti contratti dei fondi;
b) i fondi sono gestiti dalla medesima direzione;
c) i corrispondenti contratti dei fondi coincidono in linea di massima per quanto concerne le seguenti disposizioni:
– la politica d’investimento, le tecniche d’investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi inerenti agli investimenti;
– la destinazione dell’utile netto e degli utili di capitale realizzati con l’alienazione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
– la natura, l’entità e il calcolo di tutte le remunerazioni, le commissioni di emissione e riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita di investimenti (courtage, tasse, tributi) che possono essere addebitate al patrimonio del rispettivo comparto o agli investitori;
– le condizioni di riscatto;
– la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
d) il medesimo giorno si proceda alla valutazione del patrimonio dei comparti e/o dei fondi d’investimento partecipanti, al calcolo del
rapporto di scambio e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e) non ne risultino spese né per il fondo d’investimento o per il comparto né per gli investitori.
3. Se il raggruppamento richiede presumibilmente più di un giorno, l’autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso
delle quote dei fondi d’investimento partecipanti.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo presenta all’autorità di vigilanza le previste modifiche del contratto del fondo e il previsto raggruppamento unitamente al piano di raggruppamento almeno un mese prima della prevista pubblicazione. Il piano deve contenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla politica d’investimento dei comparti e/o dei fondi partecipanti e su eventuali differenze esistenti tra il comparto o il fondo che rileva e il comparto o il fondo rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di remunerazioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i comparti e/o i fondi, come pure la presa di posizione della società di audit prevista dalla legge.
5. La direzione del fondo pubblica nell’organo di pubblicazione dei comparti e/o dei fondi partecipanti le previste modifiche al contratto del fondo conformemente al § 23 punto 2, come pure il previsto raggruppamento e la relativa data insieme al piano di raggruppamento almeno due mesi prima della data fissata. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione o di esigere il rimborso delle loro quote.
6. La società di audit verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento ed esprime le proprie osservazioni in merito in
un rapporto destinato alla direzione del fondo e all’autorità di vigilanza.
7. La direzione comunica all’autorità di vigilanza la conclusione del raggruppamento e pubblica immediatamente nell’organo di pubblicazione dei comparti e/o dei fondi partecipanti l’esecuzione del raggruppamento, la conferma della società di audit concernente la regolare esecuzione dell’operazione, nonché il rapporto di scambio.
8. La direzione del fondo menzionerà il raggruppamento nel prossimo rapporto annuale del comparto e/o del fondo che rileva e nell’eventuale rapporto semestrale pubblicato precedentemente. Se il raggruppamento non dovesse avvenire alla data di chiusura ordinaria dell’esercizio, per il comparto e/o il fondo rilevato dovrà essere redatto un rapporto di chiusura certificato.
§ 25 Trasformazione in altra forma giuridica
1. Con il consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può trasformare fondi di investimento in comparti di una SICAV di diritto svizzero; in tal caso, al momento della trasformazione gli attivi e i passivi del/i fondo/i di investimento trasformato/i vengono trasferiti nel comparto investitori di una SICAV. Gli investitori del fondo di investimento trasformato ricevono quote del comparto investitori della SICAV con un valore corrispondente. Il giorno della trasformazione, il fondo di investimento trasformato viene sciolto senza liquidazione e il regolamento d’investimento della SICAV vale per gli investitori del fondo di investimento trasformato che diventano investitori del comparto investitori della SICAV.
2. Il fondo di investimento può essere trasformato in un comparto di una SICAV soltanto se
a) il contratto del fondo lo prevede e il regolamento d’investimento della SICAV lo riporta esplicitamente;
b) il fondo d’investimento e il comparto sono gestiti dalla stessa direzione;
c) il contratto del fondo e il regolamento d’investimento della SICAV sono sostanzialmente coincidenti per quanto riguarda le disposizioni
seguenti:
- la politica d’investimento (compresa la liquidità), le tecniche d’investimento (prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto e contratti di vendita con patto di riacquisto passivi, derivati finanziari), assunzione e concessione di crediti, costituzione in pegno dei
valori patrimoniali del collocamento comune, ripartizione dei rischi e rischi d’investimento, tipo di investimento collettivo di capitale,
cerchia di investitori, classi di quote/azioni e calcolo del valore netto d’inventario,
- impiego dei ricavi netti e degli utili da alienazione derivanti dall’alienazione di averi e diritti,
- impiego del risultato e reportistica,
- tipo, ammontare e calcolo di tutte le rimunerazioni, le deduzioni di emissione e riscatto nonché le spese accessorie per l’acquisto e l’alienazione di collocamenti (commissioni per intermediari, tributi, imposte) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o alla SICAV, agli investitori o agli azionisti, fatte salve le spese accessorie della SICAV specifiche per questa forma giuridica,
- le condizioni per l’emissione e il riscatto,
- la durata del contratto o della SICAV,
- l’organo di pubblicazione;
d) la valutazione dei valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale coinvolti, il calcolo del rapporto di scambio e il trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni avvengono lo stesso giorno;
e) il fondo d’investimento o la SICAV risp. gli investitori o gli azionisti non sostengono alcuna spesa.
3. La FINMA può autorizzare la sospensione del riscatto per un determinato periodo qualora sia prevedibile che la conversione durerà più di un giorno.
4. Prima della data di pubblicazione prevista, la direzione deve presentare alla FINMA e sottoporre alla sua verifica le modifiche previste al contratto del fondo e la prevista trasformazione insieme al piano di trasformazione. Il piano di trasformazione contiene indicazioni sui motivi della trasformazione, sulla politica d’investimento degli investimenti collettivi di capitale interessati e su eventuali differenze tra il
fondo di investimento trasformato e il comparto della SICAV, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze nella rimunerazione, su eventuali conseguenze fiscali per gli investimenti collettivi di capitale nonché la presa di posizione dell’organo di revisione del fondo di investimento.
5. La direzione del fondo pubblica eventuali modifiche al contratto del fondo ai sensi del § 23 punto 2 nonché la prevista trasformazione e la data prevista insieme al piano di trasformazione almeno due mesi prima della data da lei indicata nella pubblicazione del fondo di investimento trasformato. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione risp. comunicazione e che hanno il diritto di esigere il rimborso delle loro quote.
6. La società di audit del fondo di investimento risp. della SICAV (se diversa) verifica senza indugi il corretto svolgimento della trasformazione e riferisce in merito alla direzione del fondo, alla SICAV e alla FINMA.
7. La direzione del fondo comunica senza indugi alla FINMA la conclusione della trasformazione e trasmette alla FINMA la conferma della società di audit in merito al corretto svolgimento dell’operazione e il rapporto di trasformazione nell’organo di pubblicazione dei fondi di investimento coinvolti.
8. La direzione del fondo o la SICAV menziona la trasformazione nel successivo rapporto annuale del fondo di investimento risp. della SICAV e nel rapporto semestrale, qualora venga pubblicato in data antecedente.
§ 26 Durata dei comparti e scioglimento
1. I comparti sono costituiti per una durata indeterminata.
2. Sia la direzione del fondo che la banca depositaria possono decidere di sciogliere i comparti con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
3. I singoli comparti possono essere sciolti per disposizione dell’autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o di una proroga concessa dall’autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione del fondo essi non dispongono di un patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore).
4. La direzione del fondo rende immediatamente noto lo scioglimento all’autorità di vigilanza e lo pubblica nell’organo preposto a questo
scopo.
5. Dopo la disdetta del contratto del fondo la direzione del fondo può liquidare immediatamente i comparti interessati dal provvedimento. Se l’autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento, il comparto deve essere immediatamente liquidato. La banca depositaria è incaricata del pagamento agli investitori del ricavo della liquidazione. Qualora la liquidazione dovesse protrarsi a lungo, il ricavo potrà essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza prima del versamento finale.
X. Modifica del contratto del fondo
§ 27
In caso di modifiche del presente contratto del fondo o di previsto raggruppamento di classi di quote o cambiamento della direzione o della banca depositaria l’investitore ha la possibilità di far valere le proprie obiezioni all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione al riguardo. Nella pubblicazione, la direzione del fondo comunica agli investitori quali modifiche del contratto del fondo sono oggetto di controllo e di verifica circa la conformità alle norme di legge da parte della FINMA.
Inoltre, in caso di modifiche del contratto del fondo, compreso il raggruppamento di classi di quote, gli investitori hanno il diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale. Sono fatti salvi i xxxx xx xxxxx xxx § 00 xxxxx 0, xxxxxxxxx dall’obbligo di pubblicazione su autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
XI. Diritto applicabile e foro giudiziario
§ 28
1. Il fondo a ombrello e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 e all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.
Il foro giuridico competente è presso la sede della direzione del fondo.
2. Per l’interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca.
3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 23 dicembre 2022.
4. Il presente contratto del fondo sostituisce il contratto del fondo del 1º luglio 2022.
5. Per l’approvazione del contratto del fondo, la FINMA controlla esclusivamente le disposizioni ai sensi dell’art. 35a cpv. 1 lett. a–g OlCol e ne verifica la conformità alle norme di legge.
Direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea Banca depositaria: UBS Switzerland AG, Zurigo