ROLAND
La vostra tutela legale
ROLAND
Tutela legale ASSILEGAL
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida della normativa “Testi semplici e chiari”
GLOSSARIO
Si intende per:
Arbitrato: procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per Risolvere controversie.
Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicurato: la persona garantita dalla polizza Contraente: il soggetto che stipula il contratto. Contravvenzione: si veda voce reato.
Danno: conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).
Delitto: si veda voce reato.
Fatto illecito: qualsiasi fatto che violi norme dell’ordinamento giuridico. Franchigia: la parte di danno in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato. Giudiziale: attività svolta dinnanzi ad un’autorità giudiziaria giudicante.
Indennizzo: la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro.
Massimale: somma entro la quale XXXXXX risponde per ogni sinistro.
Periodo di assicurazione: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Reato: violazione delle norme penali.
I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.
I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza
o imperizia). L’elemento psicologico del delitto è il dolo, salvo che la legge non preveda espressamente la punibilità a titolo di colpa.
Le contravvenzioni sono condotte meno gravi. Per la punibilità è sufficiente l’elemento psicologico della colpa.
Sottoscrittore del certificato: persona fisica che aderisce alla convenzione sottoscrivendo il certificato.
Assicurazione per la tutela legale
DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni
Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Germania, iscritta al n. I.00062. Elenco I, dell’Albo Imprese IVASS
Prodotto: XXXXXX Xxxx Xxxxxxx - Assicura Agenzia Srl
Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell’offerta personale, nella polizza di
assicurazione e nel Set Informativo che contiene anche le condizioni di assicurazione.
✓ le spese di viaggio del legale per raggiungere la sede del procedimento;
✓ le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione o di negoziazione assistita;
✓ previa autorizzazione, le spese per accertamenti economici su enti e persone;
✓ le spese per la registrazione e per copie della sentenza;
✓ le spese per i primi tre tentativi di esecuzione forzata.
Che cosa non è assicurato?
x Controversie con società del gruppo Roland;
x Controversie tra persone fisiche coassicurate;
x Vertenze riguardanti diritti d’autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
x Vertenze di diritto amministrativo e tributario;
x Vertenze di diritto societario e tra organi societari;
x Vertenze di diritto di famiglia;
x Vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e qualsiasi Corte internazionale;
x Sinistri causati con dolo accertato dall’assicurato o connessi a un reato doloso da lui commesso, accertato in qualsiasi modo;
x Vertenze riguardanti il possesso, la proprietà e la conduzione di veicoli (se non diversamente pattuito);
x vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza e Assistenza obbligatoria/di categoria;
x vertenze in relazione alla compravendita, alla nuova costruzione o all'ampliamento di beni immobili;
x vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
x vertenze inerenti l’acquisto, la vendita, l’affitto o l’usufrutto di aziende;
x controversie connesse con qualsiasi attività di impresa o di lavoro autonomo dell’assicurato.
Sezione Tutela Legale della circolazione stradale e patente (se è stata acquistata singolarmente)
x I casi in cui il conducente non sia autorizzato alla guida del veicolo;
x Quando il conducente autorizzato sia stato condannato per aver compiuto un illecito penale o un illecito amministrativo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci o per non aver rispettato gli obblighi di cui all’articolo 189 del Codice della Strada;
x Quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida;
x I casi in cui il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
x I casi in cui il sinistro insorga in conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI.
Che tipo di assicurazione è? Tutela legale per rischi legali connessi alla vita privata
Che cosa è assicurato?
La polizza garantisce la tutela stragiudiziale, giudiziale e arbitrale del contraente e del suo nucleo familiare (come risulta dallo stato di famiglia) nonché dei conviventi indicati in polizza per fatti o eventi accaduti nell’ambito della vita privata o dei rapporti di lavoro subordinato degli assicurati. L’assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza e per le seguenti casistiche:
Sezione Tutela Legale della Vita Privata
✓ Richieste di risarcimento di danni causati da atti o fatti illeciti di terzi;
✓ Controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte con un valore di lite fra € 100,00 e € 50.000,00;
✓ Controversie nascenti dal contratto di lavoro subordinato privato o pubblico dell’assicurato;
✓ Controversie di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
✓ Controversie con enti di previdenza sociale;
✓ La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e per delitti dolosi purché l’assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a colposo;
✓ La tutela legale, come specificata fin qui, dell’assicurato in qualità di pedone, ciclista o trasportato, o in qualità di conducente di un veicolo a motore su terra per il quale non c’è l’obbligo di assicurazione R.C.
Sezione Tutela Legale della circolazione stradale e patente (se è stata acquistata singolarmente)
✓ la richiesta di risarcimento di danni subiti da persone e/o cose, per condotte illecite di terzi nell'ambito della circolazione stradale;
✓ controversie per inadempienze contrattuali riguardanti contratti del veicolo assicurato con un valore di lite superiore a € 100,00;
✓ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi a un incidente stradale;
✓ l’attività di un avvocato in procedimenti che riguardano il dissequestro del veicolo assicurato, se questo è stato sequestrato in seguito ad un incidente stradale;
✓ il ricorso contro il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida in seguito a un incidente stradale;
✓ tutela legale del conducente in qualità di persona assicurata nei seguenti casi: richieste danni in caso di incidente stradale; difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi a un incidente stradale; il ricorso contro il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida in seguito a un incidente stradale
✓ la richiesta di risarcimento danni se la persona assicurata era persona trasportata su di un veicolo di terra;
L’importo massimo (massimale) che può essere pattuito per ogni caso assicurato è di € 20.000,00 oppure di € 50.000,00.
Per quanto concerne l’indicazione dei massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all’offerta personale.
In particolare, l’assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:
✓ il compenso dell’avvocato liberamente scelto;
✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti delle norme vigenti;
✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell’assicurato e il contributo unificato;
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione paga solo fino all’importo del massimale pattuito per il caso;
! La Compagnia non soddisfa pretese dell’Assicurato che siano prescritte;
! L’assicurazione non paga sanzioni, ammende e pene pecuniarie;
! Controversie di natura contrattuale di valore inferiore a € 100,00 non sono coperte;
! Controversie di natura contrattuale il cui valore supera € 50.000,00 non sono coperte (non vale per la sezione tutela legale della circolazione stradale e patente).
Dove vale la copertura?
✓ Per pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l’assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo.
✓ In tutti gli altri casi la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
Prima della stipulazione del contratto, Xxxxxx deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato.
Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, XXXXXX deve esserne avvertita tempestivamente.
Il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.
Quando e come devo pagare?
Quando:
Il premio deve essere pagato anticipatamente per l’anno assicurativo (o per il semestre in caso di accordo per pagamenti semestrali). Xxxxx xxxxx diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 60 giorni dall’inizio del periodo assicurativo.
Come:
Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Xxxxxx o all’agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Inizio:
Se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla decorrenza, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel documento contrattuale individuale. Se non pattuito diversamente, si rinnova tacitamente di anno in anno.
Se la presente polizza subentra senza interruzione di continuità a una precedente, vengono coperti i sinistri insorti durante la precedente polizza.
Fine:
L’assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito nel documento, fatta salva la proroga del cliente con le modalità indicate al punto precedente. Per un periodo di 12 mesi dopo il termine della polizza, l’assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità del documento contrattuale.
L’assicurazione finisce anticipatamente se cessa il rischio assicurato e l’Assicuratore ne viene informato. In questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta. Dopo ogni sinistro le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. Anche in questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta.
Come posso disdire la polizza?
La polizza può essere disdettata dal Contraente tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedite entro 60 giorni prima della scadenza.
Il documento contrattuale individuale può essere disdettato dal Contraente tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedite entro 60 giorni prima della scadenza.
Assicurazione di tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG
01/10/2018
Prodotto ROLAND Vita Privata – Assicura Agenzia Srl
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Roland-Rechtsschutzversicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00062, Elenco I, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x. xxxxxx 0; XXX 00000 Xxxxxx; tel. 00 000000-0; sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; pec: XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, società del Gruppo ROLAND,sede legale Xxxxx-Xxxxxx-Xxxxxx 00, Xxxxxxx, X- 00000 (Xxxxxxxx), tel. x00-000-0000000, xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx.
Il contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00062, Elenco I e con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 in 00000 Xxxxxx, tel. 00 000000-0, sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; pec: XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità tedesca BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz riferito al bilancio 2018 è di 100,94 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 84,89 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR)2018, disponibile sul sito internet (xxxxx://xxx.xxxxxx xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx_0/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx), risulta che il
Requisito patrimoniale di solvibilità è di 85,118 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 122,391 mln
€. Il Requisito patrimoniale minimo è di 38,303 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 107,784 mln €. L’indice di solvibilità è di 143,79%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Per quanto riguarda le garanzie base, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L’impegno di pagamento dell’impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito, indicato nell’offerta personale. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti. Per le garanzie integrative si rimanda al paragrafo “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo” Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non presente | - |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Tutela legale per l’immobile/immobili | Assunzione di costi relativi a controversie incluse quelle che riguardano i contratti di locazione, i diritti di proprietà e altri diritti reali, che riguardano tutte le unità abitative utilizzate direttamente dal nucleo familiare. |
Circolazione stradale (se non acquistata singolarmente) | ▪ Le garanzie della tutela legale Vita sono estese anche ai veicoli indicati in polizza dall’assicurato ▪ Le spese legali per chiedere il dissequestro del veicolo assicurato se è stato sequestrato in seguito a un incidente stradale; ▪ Le spese legali per l’opposizione al ritiro, la revoca o la sospensione della patente di guida; ▪ La tutela legale, come specificata fin qui, dell’assicurato in qualità di conducente di un veicolo a motore su terra che è di proprietà di terzi; ▪ L’anticipazione di una cauzione fino a € 11.000,00 per evitare misure restrittive della libertà personale dell’assicurato disposte per responsabilità penale dell’assicurato in un incidente stradale all’estero ▪ La tutela legale, come specificata fin qui, del trasportato del veicolo assicurato anche se non facente parte del novero delle persone assicurate |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimenti danni in forza alla responsabilità civile e/o amministrativa in capo all’assicurato |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP. Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, avuto riguardo alla presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rimanda alla sezione “OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO” del presente DIP aggiuntivo. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Il Contraente/Assicurato deve segnalare a Xxxxxx, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali. In seguito l’assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni. |
L’assistenza fornita all’assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo. | |
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La prescrizione decorre da quanto diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’assicurato, generando così spese legali. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC e dopo l’interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto. |
Obblighi dell’impresa | Xxxxxx si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell’adempimento degli obblighi previsti in capo all’assicurato dalle Condizioni di polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | ▪ Il premio viene pagato anticipatamente per l’anno assicurativo. Non è legato ad alcun indice. Alla fine dell’anno, il premio del successivo anno assicurativo viene adeguato in base all’andamento dei parametri indicati in polizza (p.e.: numero di veicoli o immobili). Al contraente viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo del 21,25% d’imposta. ▪ Tutti i premi e rate di premio devono essere pagati entro 30 giorni dalla relativa scadenza. ▪ Su richiesta, il premio può essere pagate in due rate semestrali senza maggiorazione. ▪ XXXXXX non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | In ogni caso di risoluzione anticipata della polizza, al contraente spetta il rimborso della quota parte di premio non goduta al netto dell’imposta già versata. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del documento contrattuale è annuale. Salvo disdetta di una delle parti, è previsto il rinnovo automatico. La durata del documento contrattuale individuale è annuale. Salvo disdetta di una delle parti, è previsto il rinnovo automatico.. |
Sospensione | Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della garanzia non saranno coperti dalla polizza. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Vale esclusivamente se il contraente riveste la figura di consumatore. Il consumatore può recedere senza fornire alcuna informazione entro 14 giorni dal contratto. |
Risoluzione | Un sinistro può essere motivo per la risoluzione anticipata della polizza su iniziativa di una delle parti. Il decesso, l’interdizione o l’inabilitazione del contraente persona fisica costituisce un altro motivo. Per il contraente persona giuridica in caso di apertura di una procedura di insolvenza o amministrazione controllata o straordinaria, la polizza si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di XXXXXX. |
La polizza è destinata a persone fisiche nell’ambito della loro vita privata. Il contratto può essere stipulato solo da persone fisiche.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,50%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’ufficio reclami con una delle seguente modalità: (1) tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx; (2) via fax al n. (x00) 00 000 000 00, all’attenzione dell’Ufficio Reclami; (3) via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx; (4) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx (5) Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni. |
All’IVASS | Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L'autorità di vigilanza del Paese di Roland è BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), alla quale è possibile inviare il reclamo con le seguenti modalità; E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, Fax: x00(0)0000000-0000, per posta a Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000 – 53117 Bonn o online tramite l’apposito formulario che si trova sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/XX/Xxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx/XxXxx/xxxxx_xxxx.xxxx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | a) In caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e XXXXXX circa la gestione del sinistro o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione b) Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET . Per attivare la rete FINNET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx_xx ) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. . |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1) L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel certificato.
(2) Se il sottoscrittore del certificato non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo premio entro il giorno di decorrenza previsto nel certificato stesso, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il sottoscrittore del certificato paga quanto da lui dovuto.
(3) Se alle scadenze convenute il sottoscrittore del certificato non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(4) Se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio
(art. 1901 c.c.).
Art. 2 Proroga del contratto
In mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata o tramite PEC che deve giungere all’intermediario almeno 60 giorni prima della scadenza, il certificato si proroga tacitamente di volta in volta per un anno.
Assicura Agenzia S.r.l. potrà disdire la convenzione mediante lettera raccomandata o mediante PEC da inoltrare alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza.
La stessa facoltà è prevista a favore della Compagnia.
Art. 3 Risoluzione anticipata o modifica del contratto – recesso
(1) Il contratto si risolve di diritto per interdizione, inabilitazione o morte del sottoscrittore del certificato. Per i sinistri insorti sino a tale momento XXXXXX rimane obbligata.
(2) In caso di decesso del sottoscrittore del certificato la garanzia permane sino alla fine del periodo dell’assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l’oggetto dell’assicurazione.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Sede della società
Rappresentanza Generale per l'Italia Rappresentante Generale per l'Italia: Xxxxxx Xxxxxxxx
Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
(1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del sottoscrittore del certificato alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono – ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del vincolo della presente polizza.
(2) Ai sensi dell’art. 1898 c.c. il sottoscrittore del certificato è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
(3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio diverso rispetto a quello pattuito, XXXXXX provvederà ad adeguare il premio richiesto. Il
sottoscrittore del certificato dovrà fornire a XXXXXX, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l’anno successivo.
(4) Se il sottoscrittore del certificato sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il sottoscrittore del certificato avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il sottoscrittore del certificato omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell’assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il sottoscrittore del certificato dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.
Art. 5 Posizione giuridica di persone assicurate diverse dal sottoscrittore del certificato
(1) L’assicurazione vale per il sottoscrittore del certificato e per gli assicurati. Per questi ultimi valgono le disposizioni applicabili al sottoscrittore del certificato.
(2) Le persone assicurate diverse dal sottoscrittore del certificato possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso di quest’ultimo.
(3) L’assicurazione vale altresì per le pretese che in base alla legge possono avere persone
fisiche a causa di ferimento o uccisione del sottoscrittore del certificato o di altra persona assicurata.
Art. 6 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente, anche se anticipati da XXXXXX.
Art. 7 Modifiche al contratto d’assicurazione
Modifiche del contratto d’assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Sede della società
Rappresentanza Generale per l'Italia Rappresentante Generale per l'Italia: Xxxxxx Xxxxxxxx
Art. 8 Foro competente
Foro esclusivamente competente per le controversie con il sottoscrittore del certificato è il luogo di residenza di quest’ultimo.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Sede della società
Rappresentanza Generale per l'Italia Rappresentante Generale per l'Italia: Xxxxxx Xxxxxxxx
NORME CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Assicura Agenzia S.r.l. ha stipulato con XXXXXX una polizza collettiva di tipo normativo. Destinatari della convenzione sono i clienti delle Banche aderenti ad Assicura Group, gli associati degli intermediari, i dipendenti dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. e i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.. XXXXXX, alle condizioni indicate nella presente convenzione, garantisce al sottoscrittore del certificato e ad altri eventuali assicurati, la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendo le spese necessarie per tale difesa.
Art. 2 Norme applicabili
Al contratto si applicano le norme che regolano l’assicurazione in generale e le norme che regolano la tutela legale di cui alla presente convenzione, nonché le condizioni particolari e speciali delle singole sezioni di seguito riportate.
Per quanto non regolato nel presente testo si applicano le disposizioni del diritto italiano.
Art. 3 Spese assicurate
XXXXXX assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel certificato, i costi per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue:
1) il compenso previsto dai parametri forensi o dalla normativa vigente, relativo all’attività di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX sull’adeguatezza dei costi. Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell’autorità giudiziaria competente, XXXXXX riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento. La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di XXXXXX. Sempre nel limite del massimale previsto per la garanzia colpita, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario fino ad Euro 2.000,00, ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato. Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al primo comma del presente punto 1). In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
2) in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
3) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
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5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del dell’Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese dell’Assicurato eventualmente assunte da controparte;
6) le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
7) il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte liberamente scelto senza alcun limite territoriale nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il
D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. Qualora l’Assicurato nomini un consulente non domiciliato nel circondario dell’Autorità giudiziaria competente, XXXXXX riconosce le spese sostenute dal consulente per le trasferte necessarie per lo svolgimento della sua attività e per raggiungere la sede dell’Autorità competente a decidere del procedimento in caso di una sua chiamata in tale sede. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
8) qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso. In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento. Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
10)le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il sottoscrittore del certificato/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
11)le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
12) con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
13)le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
14)le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
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15)le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
16)le spese relative al contributo unificato;
17) i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo
18) il passaggio in giudicato del titolo esecutivo;
19)le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014 e ss.mm.ii.;
20) a seguito di autorizzazione/ratifica di XXXXXX, le spese adeguate di un investigatore esterno nominato dall’Assicurato/Avvocato – senza alcun limite territoriale – nel caso in cui tale nomina sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all’estero.
Art. 4 Persone assicurate
(1) La garanzia assicurativa viene prestata al sottoscrittore del certificato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia. L’assicurazione è inoltre estesa a favore di eventuali persone conviventi con il sottoscrittore del certificato ed identificate in polizza. L’assicurazione riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti della vita privata e dei rapporti di lavoro subordinato degli assicurati. Non sono assicurate controversie in connessione con qualsiasi attività di impresa o di lavoro autonomo del sottoscrittore del certificato e delle altre persone assicurate.
(2) Nell’ambito della sezione Tutela legale della Circolazione Stradale e Patente, la copertura è valida per le persone assicurate, secondo il precedente punto uno, nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di leasing, conducente e trasportato, di veicoli a motore su terra a loro intestati e usufruiti per scopi privati o per un’attività di lavoro dipendente. La copertura si estende altresì a favore del conducente autorizzato ed ai trasportati del veicolo assicurato, anche se non fanno parte delle persone assicurate di cui al punto uno. Non sono coperti sinistri risultanti dall’uso della vettura assicurata relativo all’attività di impresa o ad attività lavorativa autonoma.
(3) Nell’ambito della sezione Tutela legale del bene immobile, inerente la proprietà o la locazione di beni immobili, la copertura si estende alle persone assicurate, ai sensi del precedente punto uno, nelle loro qualità di conduttore o proprietario dell’immobile/immobili o parti di essi, a condizione che siano direttamente utilizzati dalle persone assicurate.
Art. 5 Esclusioni
(1) La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:
a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il sottoscrittore del certificato, se non diversamente pattuito;
b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni,
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eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive (quest’ultima esclusione non si applica per attività sanitarie/mediche);
c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza ed Assistenza obbligatoria/di categoria;
d) vertenze riguardanti diritti d’autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
e) vertenze di diritto societario, vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia, vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
g) vertenze di diritto amministrativo e tributario;
h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
i) arbitrati;
j) vertenze riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
l) sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1 punto (6) lettera b della sezione Tutela legale della Vita Privata;
m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell’Assicurato, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1 punto (6) della sezione Tutela legale della Vita Privata;
n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l’uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
o) vertenze contrattuali con i clienti;
p) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
q) vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
r) vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
s) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio dell’Assicurato;
t) vertenze inerenti l’acquisto, la vendita, l’affitto o l’usufrutto di aziende.
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Art. 6 Costi non assicurati XXXXXX non si assume:
a) i costi assunti dal sottoscrittore del certificato e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00;
d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al sottoscrittore del certificato/Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal sottoscrittore del certificato/Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
f) la ritenuta d’acconto dovuta dal sostituto d’imposta;
g) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all’estero, i costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente;
h) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
i) le spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
Art. 7 Indennizzo
XXXXXX xxxx per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati con il medesimo certificato. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.
Art. 8 Insorgenza del sinistro – operatività della garanzia – clausola di continuità
(1) Si intende quale sinistro:
a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inadempiuto ad obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
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(2) Il sinistro deve avvenire in corso di validità del contratto. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dalle ore 24 (ventiquattro) dal primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danno extracontrattuali, per procedimenti penali, e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
b) fermo quanto previsto all’articolo 1 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, 3 (tre) mesi dal primo giorno di decorrenza della polizza, per controversie di natura contrattuale.
(3) Si intende quale sinistro unico:
a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
b) l’instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all’instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.
(4) In deroga a quanto previsto dalla presente convenzione, XXXXXX estende la copertura anche agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione stipulata presso altra compagnia e dei quali l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore. Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti: a) Il certificato stipulato con XXXXXX abbia continuità temporale ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore; b) l’evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a XXXXXX entro la durata del certificato ROLAND; c) l’assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto e non per altri motivi. Di conseguenza XXXXXX avvierà, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di XXXXXX, l’istruttoria e la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza XXXXXX.
Art. 9 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro – Scelta del legale – assicurazioni presso diversi assicuratori
(1) In deroga all’art. 1913 c.c. l’Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a XXXXXX o all’intermediario entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei propri diritti, generando così spese legali. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. L’inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell’art. 1915 c.c. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a XXXXXX il nominativo di un Avvocato a cui affidare la tutela dei propri interessi.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, c.c. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato e vengono così generate spese legali.
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(2) Se l’Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà XXXXXX - su sua richiesta - a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dall’Assicurato per la tutela dei propri interessi.
(3) XXXXXX non risponde per l’attività dell’Avvocato in qualsiasi modo nominato.
(4) L’assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a XXXXXX l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall’art. 1910 c.c..
Art. 10 Gestione del sinistro
(1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, e su richiesta dell’Assicurato, XXXXXX, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia. Qualora il tentativo di componimento bonario svolto da XXXXXX o dal legale già nominato dall’Assicurato non riuscisse o non venisse accettato per fondate ragioni dall’Assicurato e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dello stesso, XXXXXX autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento. Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata sin da subito direttamente all’Avvocato scelto.
(2) In caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e XXXXXX; qualora tale accordo non venga raggiunto l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L’arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell’assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da XXXXXX sono da rimborsare a XXXXXX stessa, qualora l’Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra. Alternativamente alla procedura arbitrale, XXXXXX provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso nel merito nella vertenza instaurata.
(3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il punto (2) del presente articolo.
(4) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ratificato da XXXXXX (si veda il precedente art. 3). XXXXXX non risponde per l’attività svolta dal consulente tecnico di parte.
(5) XXXXXX conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione, e se per tale motivo vengono causate delle spese, XXXXXX riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
a) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa l’Assicurato deve:
• informare l’Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
• fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;
• qualora i suoi interessi non vengano irrimediabilmente pregiudicati dovrà:
- prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l’autorizzazione a XXXXXX;
- prima di adire l’Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
- evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell’avversario.
b) Se non diversamente stipulato vale quanto segue: se l’Assicurato viola uno degli obblighi di cui al precedente punto 5, XXXXXX non può essere liberata dall’obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla situazione né sulla misura della prestazione dovuta da XXXXXX.
(6) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con il consenso dato per iscritto da XXXXXX.
(7) XXXXXX, ai sensi dell’art. 1916 c.c., è surrogata, fino alla competenza dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. L’Assicurato è tenuto su richiesta di XXXXXX a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Spese già rifuse all’Assicurato devono essere restituite a ROLAND.
Art. 11 Riscossione di somme di denaro
(1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o
dalla controparte rimborsati a titolo di capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all’Assicurato.
(2) A XXXXXX vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa - sia giudiziale che stragiudiziale – liquidate a favore dell’Assicurato che XXXXXX abbia sopportato o anticipato.
Art. 12 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, XXXXXX o il sottoscrittore del certificato possono disdire, mediante raccomandata o PEC, il contratto con preavviso di 30 giorni. In questo caso il sottoscrittore del certificato ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell’imposta assicurativa per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 13 Denunce e dichiarazioni
Tutte le denunce e dichiarazioni effettuate dall’Assicurato nei confronti di XXXXXX sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.
Art. 14 Ambito di validità territoriale
(1) In caso di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l’assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, qualora il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
(2) In tutti gli altri casi la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
Art. 15 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del certificato
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità del certificato e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del certificato. Se il certificato ha una durata complessiva superiore a 3 (tre) anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del certificato.
SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA
Per la presente sezione si applica quanto previsto dall’articolo 4 (1) delle Norme che regolano la Tutela Legale.
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
(1) Tutela legale per l’esercizio di pretese al risarcimento danni
La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.
(2) Tutela legale per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi
La garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, come disposto dall’art. 1917 c.c.. Le persone assicurate sono tenute a dichiarare a XXXXXX, al momento della denuncia del sinistro, gli estremi della polizza di responsabilità civile e, se richiesto, fornire copia della stessa.
(3) Tutela legale contrattuale
La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, a condizione che il valore della lite sia superiore a Euro 100,00 ed inferiore ad Euro 50.000,00.
(4) Tutela legale del lavoro
La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell’assicurato. Sono incluse le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.
(5) Tutela legale dell’assicurazione sociale
La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie con enti e istituzioni di diritto pubblico dell’assicurazione sociale e di pensioni.
(6) Tutela legale penale
a) La garanzia comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per reati colposi o contravvenzionali compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e seguenti c.p.p. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
b) La garanzia comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sempreché l’Assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato (art. 530, comma 1, c.p.p.). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo. Permane l’obbligo dell’Assicurato di informare XXXXXX nel momento in cui venga a conoscenza di eventuali attività investigative nei propri confronti (art. 9, punto 1, delle norme che regolano la tutela legale). XXXXXX xxxxxxxx le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
c) in parziale deroga a quanto stabilito al punto b), le spese vengono anticipate qualora l’Assicurato, in qualità di curatore e/o tutore, sia coinvolto in procedimenti penali per reati commessi con dolo dalle persone per le quali è tenuto a rispondere per legge (minori, incapaci); XXXXXX xxxxxxxxxx i costi per il c.d. patteggiamento ex art. 444 e ss cpp. La garanzia decade con effetto retroattivo esclusivamente in caso di condanna – con efficacia di giudicato – per un reato doloso. In questo caso, l’Assicurato è tenuto a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa eventualmente già corrisposte.
(7) Tutela legale per arbitrati/conciliazione
In deroga all’art. 5, punto 1 lettera(i) delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, limitatamente alle controversie di cui all’art. 1 punti (1), (2), (3), (4) e (5) della presente sezione. Per ogni procedimento arbitrale, XXXXXX sostiene i costi della procedura fino a Euro
5.000,00. In parziale deroga all’art. 5 punto 1 lettera(g) delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall’Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge. In deroga all’art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, XXXXXX si assume solo le spese per l’arbitro e per gli avvocati nei limiti del massimale indicato per la presente garanzia.
(8) Tutela legale per pedoni, ciclisti, conducenti veicoli senza obbligo di R.C. auto e trasportati su veicolo
La copertura opera per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata viene coinvolta in qualità di pedone, ciclista, conducente di un veicolo a motore su terra per i quali non esiste l’obbligo di una assicurazione di responsabilità civile. La garanzia opera altresì per richieste di risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata era trasportata su di un veicolo di terra.
(9) Esclusioni
Ad integrazione dell’art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non è altresì valida per:
a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
b) controversie contrattuali inerenti l’acquisto o la vendita di un veicolo a motore (assicurabile comunque tramite la sezione Tutela legale della Circolazione Stradale e Patente);
c) la difesa in procedimenti penali e per contravvenzioni connesse alla proprietà o la guida di veicoli a motore (assicurabile comunque tramite la sezione Tutela legale della Circolazione Stradale e Patente);
d) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;
e) controversie inerenti contratti di multi-proprietà immobiliare (timesharing);
f) controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
g) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di conduttore, affittuario, locatore o proprietario di un immobile o parti di un immobile (in parte assicurabile tramite la sezione Tutela legale del Bene Immobile).
SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PATENTE
(Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio ovvero se acquistata singolarmente)
Per la presente sezione si applica quanto previsto dall’articolo 4 (2) delle Norme che regolano la Tutela Legale.
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
La garanzia viene prestata per tutti i veicoli di proprietà delle persone assicurate secondo quanto stabilito all´art. 4 punto (2) delle norme che regolano la tutela legale.
(1) Tutela legale per l’esercizio di pretese al risarcimento danni
La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi.
(2) Tutela legale del diritto contrattuale per la vettura
La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, nel caso che questi riguardino contratti del veicolo assicurato, a condizione che il valore della lite sia superiore a Euro 100,00.
(3) Tutela legale penale
La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali a causa di delitti colposi o contravvenzioni connesse ad incidenti stradali. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
(4) Dissequestro del veicolo assicurato
La copertura comprende le spese per l’attività di un avvocato in procedimenti che riguardano il dissequestro del veicolo assicurato, se questo è stato sequestrato in seguito ad un incidente stradale.
(5) Cauzione penale all’estero
XXXXXX provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell’Assicurato disposta per
responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero. L’anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell’importo mutuato a titolo di cauzione. L’anticipo è da rimborsare a XXXXXX entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da XXXXXX.
(6) Spese per l’interprete
La copertura comprende le spese per l’interprete, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero, per la salvaguardia degli interessi giuridici dell’Assicurato.
(7) Tutela legale per arbitrati/conciliazione
In deroga all’art. 5 punto (1) lettera i delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, limitatamente alle controversie di cui all’art. 1 punti (1) e (2), della presente sezione. In parziale deroga all’art. 5 punto (1) lettera g delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall’Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge.
In deroga all’art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, XXXXXX si assume solo le spese per l’arbitro e per gli avvocati nei limiti del massimale indicato per la presente garanzia. Per ogni procedimento arbitrale, XXXXXX sostiene i costi della procedura fino a Euro 5.000,00.
(8) Tutela legale della patente di guida
La copertura comprende i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale.
(9) Tutela legale del conducente
La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici delle persone assicurate nella loro qualità di conducenti di un veicolo a motore su terra che è di proprietà di terzi per:
a) sostenere pretese al risarcimento danni in caso di un incidente stradale;
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
c) sostenere i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale. In deroga all’art. 8, punto (2) delle norme che regolano la tutela legale, il periodo di carenza viene soppresso.
d) XXXXXX provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell’Assicurato disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero. L’anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della
restituzione dell’importo mutuato a titolo di cauzione. L’anticipo è da rimborsare a XXXXXX entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da XXXXXX.
(10) Soppressione del periodo di carenza
In deroga all’art. 8, punto (2), delle norme che regolano la tutela legale, il periodo di carenza per i procedimenti di cui all’art. 1 punti (1), (3), (4), (7) e (8) della presente sezione, viene soppresso. La garanzia opera altresì per richieste di risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata era trasportata su di un veicolo di terra.
Art. 2 Esclusioni
Ad integrazione dell’art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera:
a) quando il conducente assicurato non sia autorizzato alla guida del veicolo;
b) quando al conducente assicurato venga contestato di avere compiuto un illecito penale o un illecito amministrativo in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci e/o sia stato condannato per queste ragioni; lo stesso vale se gli viene contestato di non avere rispettato i suoi obblighi secondo l’art: 189 del Codice della Strada (fuga del conducente dopo l’incidente e/o omissione di pronto soccorso).
c) Nel caso di assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, delle contestazioni sopra indicate, XXXXXX si assume le spese per la difesa.
d) Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo;
e) quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida;
f) nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
g) nel caso in cui il sinistro insorga in conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI.
SEZIONE TUTELA LEGALE DEL BENE IMMOBILE
(Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio)
Per la presente sezione si applica quanto previsto dall’articolo 4 (3) delle Norme che regolano la Tutela Legale.
Art.1 Oggetto dell’assicurazione La copertura opera:
a) per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, inclusi i contratti di locazione per i quali l’Assicurato è conduttore, proprie o di controparte, a condizione che il valore di lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore a euro 50.000,00;
c) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie relative a diritti reali;
d) per le spese per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
e) In deroga all’art. 5 punto 1 lettera i, la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui alle lettere a), b) ed c) del presente articolo. In parziale deroga all’art. 5 punto (1) lettera g delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall’Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge.
f) Per ogni procedimento arbitrale XXXXXX sostiene i costi della procedura fino ad Euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell’ambito del procedimento arbitrale. In deroga all’art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, XXXXXX si assume solo le spese per l’arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.
Art. 2 Esclusioni
Ad integrazione dell’art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera:
a) per le controversie fra comproprietari immobiliari, fra altre persone con diritti reali sull’oggetto assicurato oppure fra proprietari condominiali per cose comuni;
b) per costruzioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.