POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO
La presente polizza è stipulata tra
POLITECNICO di TORINO
e
(Società di Assicurazione)
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • il Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi studenti, tirocinanti, amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: | Marsh spa, ufficio di Torino, via Cavour 1, 10123 |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale: | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Massimale per anno: | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
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ATTIVITA’ ASSICURATA
a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: proprietà e/o conduzione fabbricati; attività didattica, di formazione, di tutorato, di orientamento e di consulenza; attività di progettazione e direzione lavori edili, nonché restauro di opere aventi particolare valore artistico/culturale; organizzazione di attività di studio, di viaggi, di ricerca e sperimentazione scientifica, di tirocinio, di convegni e mostre, sportive, di seminari ed attività culturali e ricreative in genere, sia in Italia che all’Estero; organizzazione di concorsi cui possono partecipare anche elementi esterni; svolgimento degli esami di Stato; attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale; proprietà, locazione, comodato ed uso di macchine ed impianti vari.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall’Assicurato/Contraente.
L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Art.2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in tal caso la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio.
Art. 3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
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Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5.1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell’art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A.
Art. 5.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, sede di Torino in qualità di Broker incaricato per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dell’5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l’Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l’amministrazione dei contratti ad un’agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• sinistri denunciati;
• sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);
• sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e
informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 7 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna
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sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.
Al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5, D. Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Le denunce dei sinistri potranno essere effettuati dagli uffici dell'Assicurato senza alcun vincolo di termine che non sia quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Le denunce saranno effettuate con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dall'Assicurato stesso.
Le denunce e tutta la successiva corrispondenza e documentazione verrà tenuta direttamente dalla Contraente e Società.
Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente, atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 – Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte per iscritto a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 13 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche all'Assicurato, fermo il suo diritto al rimborso del premio come sopra per il periodo di rischio non corso.
Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e
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per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile
la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 15 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/RCO
Art. 16 - Oggetto della garanzia
16.1 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, rivalutazione, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
16.2 - Novero dei Terzi
Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia R.C.O.
Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato.
Sono considerati Terzi tutti gli studenti iscritti ad uno qualsiasi dei corsi offerti dall’Ateneo e tutti i soggetti anche non iscritti presso il Politecnico, ma regolarmente registrati presso i competenti uffici dello stesso
La garanzia R.C.T. si estende altresì ai prestatori d’opera a qualunque titolo, ai lavoratori parasubordinati, agli stagisti e a tutte le categorie studentesche; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell’Assicurato.
E’ comunque garantita l’azione di rivalsa e/o surroga esperite dall’INPS e/o dall’INAIL.
16.3 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, dal D.L. 31/07/1987 e X.Xxx. 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.
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La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 16.3.1 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell’assicurazione e siano insorte non oltre due anni antecedenti la decorrenza della presente polizza.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa;
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. per silicosi e l’asbestosi e altre patologie provocate dall’amianto;
4. per tutti i danni derivanti da fibre minerali;
5. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita a patologie correlate (AIDS);
6. i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
7. per tutti i danni derivanti da PCB.
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Art. 17 - Responsabilità civile personale
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante del Contraente/Assicurato e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
b) agli altri dipendenti dell’Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D.LGS. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.
Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del d.lgs. 81/08.
Art. 18 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
a) i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 122 e ss. del d. lgs. 209/2005, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato mentre circolano all’interno delle aree di pertinenza;
b) i danni da furto;
c) i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall’attività descritta in polizza.
Per "danni da inquinamento dell’ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite.
Sono comprese le spese sostenute dall’Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne avviso alla Società;
d) i danni derivanti dalla detenzione od all’impiego di esplosivi;
e) i danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
f) i danni derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
g) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) i danni derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio, nonché i danni verificatosi in occasioni di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari ed invasioni;
i) i danni alle opere in costruzione;
j) i danni alle cose su cui si eseguono i lavori;
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k) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge.
Art. 19 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, fatto salvo quanto previsto in merito alla difesa penale, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
In caso di definizione transattiva del danno, la Società, qualora sia ritenuto opportuno dal difensore, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione. A maggior precisazione, nell'eventualità che nel corso di un'istruttoria penale si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente dell'Assicurato, le parti si accorderanno per la tacitazione degli aventi diritto, restando inteso che la liquidazione potrà essere effettuata, ove necessario, con i criteri di opportunità, oltre che di convenienza, più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Per quanto attiene alla difesa penale conseguente a sinistro relativo alla presente polizza, la Società si impegna a riconoscere i legali ed i tecnici di fiducia dell'Assicurato.
Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, in sede civile, l'Assicurato può affiancare, a quelli nominati dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Relativamente alla responsabilità verso dipendenti, si precisa che la Società assume a proprio carico le spese legali sia in sede civile che penale, compresa l'assistenza legale in caso di convocazione del giudice del lavoro ed in caso di procedimento penale, per il quale sia prevista istanza di oblazione.
Art. 20 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.
Art. 21 - Precisazioni ed estensioni
A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nei seguenti casi.
Comodato -leasing -locazione
L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato.
Spese di salvataggio
La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto.
Proprietà, conduzione fabbricati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
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a) dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, laboratori e simili, delle aree e relativi impianti; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:
1) civile abitazione, foresteria e/o rurale;
2) commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie anche esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato; e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, soprelevazioni e demolizioni dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, effettuate in economia o appaltate a terzi.
Responsabilità Civile incrociata, Appalto, Sub-appalto
Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, lavori e/o prestazioni in genere, si conviene che:
-sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone perchè imputabili ai sensi di legge dell'assicurato;
-l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
-la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.
CRAL aziendali /Autogestioni
La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per la gestione di Cral aziendali e simili gestiti o non dall'Assicurato e dai suoi dipendenti, anche in occasione di stati di agitazione sindacale.
Integrativa auto
Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (Leasing), l'assicurazione prestata con la su indicata polizza provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.
Danni da incendio
Relativamente ai danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio/esplosione/scoppio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, la garanzia è prestata in eccesso ad eventuali polizze Incendio e/o All Risks.
Qualora non fosse operante la copertura Incendio e/o All Risks, la suddetta garanzia sarà prestata con la franchigia della presente polizza.
Cose in consegna e custodia
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, con esclusione delle cose sulle quali si eseguono lavori.
Cose in ambito lavori
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose, inclusi i locali, trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
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Prestatori d'opera utilizzati in affitto (c.d. lavoro interinale) e lavoratori parasubordinati
La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati.
Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall' INAIL.
Organizzazione eventi
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, (esclusi i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione) da partecipazione e/o organizzazione di congressi/manifestazioni/fiere/mostre/simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti
Committenza
La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate
Ristorazione
Proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi
R.C. consulenti, incaricati, preposti non dipendenti dell’Assicurato
E’ compresa in polizza la garanzia R.C.T. per danni provocati da persone non dipendenti dell’Assicurato quali, a puro titolo di esempio, assegnisti di ricerca, docenti a contratto, consulenti e collaboratori esterni, di cui lo stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
In favore di tali soggetti la Società dovrà rinunciare al diritto di surroga nei loro confronti esclusi i casi di dolo e ciò entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ciascun sinistro il quale resta, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità con l’Assicurato e/o tra loro.
Responsabilità civile categorie studentesche
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danno (capitale e interessi) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività didattica, di tirocinio curricolare o extra- curricolare ai sensi dell’art. 18 della L. 196/97 e successivo regolamento di attuazione del 25.3.98 n. 142.
Tale garanzia dovrà essere valida ed operante per l’attività svolta all’interno delle strutture dell’Ateneo o in strutture extra universitarie sia pubbliche che private, in Italia ed all’estero, purché preventivamente autorizzata dal Politecnico.
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Veicoli in sosta
L’assicurazione vale altresì per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni (esclusi quelli da furto) arrecati a veicoli di proprietà di terzi , dipendenti, del Rettore, degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente.
MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 22 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: |
€ 3.000.000,00 per ogni persona | |
€ 3.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di: |
€ 1.500.000,00 per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art. 23 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui sopra, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste.
Alle scadenze annuali la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Ogni e qualsiasi danno diverso da quelli sotto riportati | I massimali RCT/O di polizza | |
Danno biologico | I massimali RCO di polizza | |
Malattie professionali | I massimali RCO di polizza | |
Interruzioni e sospensioni di attività | € 1.000.000,00 per sinistro | |
Danni a veicoli | € 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo | |
Danni a cose in consegna e custodia | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | € 500 per sinistro |
Danni a cose in ambito lavori | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 500 |
Danni da incendio | € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | In eccesso polizza INCENDIO |
Danni da inquinamento accidentale | € 1.000.000,00 per sinistro e |
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per periodo assicurativo | ||
Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 5.000 |
Danni da cedimento e franamento del terreno | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 5.000 |
Danni da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Scoperto 10% minimo € 5.000 |
Art. 24 – Calcolo e regolazione del premio
Sviluppo del premio
PARAMETRI | PREVENTIVO DICHIARATO | Premio imponibile Pro-capite |
R.C.T. Numero Studenti | 30.000 | |
R.C.O. Numero Dipendenti | 2.400 |
Premio annuo imponibile | Imposte | Premio annuo lordo |
€ | € | € |
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie
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Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
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Schema di Offerta Economica
Assicurazione RCT/O
marca da bollo
€ 14,62
…....................., (luogo e data)
Spett. le Politecnico di Torino
Area Aqui Ufficio Appalti
Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx xx 00 00000 - Xxxxxx
Oggetto: “Servizi Assicurativi di Ateneo per il Politecnico di Torino.”
Lotto – CIG:
Il sottoscritto
nato a (Pr) il
in qualità di (carica sociale) della società con sede legale in
con sede operativa in
n. telefono n.fax cell. e-mail sito web Codice Fiscale partita IVA n.
Al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, esprime i seguenti prezzi (scrivere sempre i centesimi nell’importo, oppure “00” se l’importo non prevede decimali):
Ribasso | in cifre | in lettere | |
A | Importo premio lordo offerto espresso su base annua (espresso in cifre e in lettere) |
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Sviluppo del premio
PARAMETRI | PREVENTIVO DICHIARATO | Premio imponibile Pro-capite |
R.C.T. Numero Studenti | 30.000 | |
R.C.O. Numero Dipendenti | 2.400 |
⇒ Ai sensi dell’art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/2006, indica gli oneri specifici per la sicurezza aziendale espressi in misura percentuale del premio annuo lordo offerto:
DICHIARA INOLTRE
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (cent’ottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del codice civile;
- che l’offerta comprende e compensa le spese generali ed utili dell’appaltatore, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere anche se non esplicitamente indicati nel Capitolato tecnico, necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio.
- di prendere atto che tale offerta economica non vincola in alcun modo l’Amministrazione appaltante;
- che la scrivente Compagnia non ha nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della formulazione della presente offerta;
I l Legale Rappresentante della Co mpagnia/ Impresa assicuratrice
(Firma leggibile) (Luogo e data di nascita)
I Legali Rappresentanti delle Compagnie/ Imprese assicuratrice ( nel caso di costituenda R. T. I)
(Firma leggibile) (Luogo e data di nascita)
(Firma leggibile) (Luogo e data di nascita)
(Firma leggibile) (Luogo e data di nascita)
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SITUAZIONE SINISTRI (ultimi 5 anni)
accadimento | liquidato | riservato | ||
17-05-2007 | € | 398,00 | ||
24-07-2007 | € | 600,00 | ||
09-11-2007 | € | 334,00 | ||
27-08-2007 | € | 8.000,00 | ||
19-10-2007 | € | 150,00 | ||
15-02-2008 | S.S. | |||
05-02-2008 | € | 650,00 | ||
15-02-2008 | S.S. | |||
15-04-2008 | € | 355,20 | ||
09-05-2008 | € | 1.650,00 | ||
03-04-2008 | € | 780,00 | ||
12-06-2008 | € | 1.250,00 | ||
09-07-2008 | € | 450,00 | ||
10-06-2008 | € | 900,00 | ||
12-01-2009 | € | 225,00 | ||
09-04-2009 | € | 1.500,00 | ||
03-06-2009 | € | 300,00 | ||
29-06-2009 | ||||
07-07-2009 | € | 596,50 | ||
07-07-2009 | € | 1.050,00 | ||
14-05-2009 | S.S. | |||
21-07-2009 | € | 250,00 | ||
17-08-2009 | X.X. | |||
00-00-0000 | X.X. | |||
00-00-0000 | X.X. | |||
15-01-2009 | € | 670,28 | ||
15-01-2009 | € | 3,00 | ||
07-01-2010 | € | 296,00 | ||
27-11-2009 | € | 600,00 | ||
21-05-2010 | € | 263,54 | ||
10-05-2010 | € | 500,00 | ||
14-07-2010 | € | 251,00 | ||
07-07-2010 | € | 500,00 | ||
06-09-2010 | € | 420,00 | ||
24-11-2010 | € | 1.200,00 | ||
16-06-2010 | € | 840,00 | ||
24-03-2011 | € | 480,00 |
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06-04-2011 | € 1.200,00 | |||
11-05-2011 | € | 730,00 | ||
09-06-2011 | € | 500,00 | ||
06-07-2011 | € | 750,00 | ||
17-10-2011 | € 9.000,00 | |||
08-02-2012 | € | 510,00 | ||
17-02-2012 | € 5.000,00 | |||
03-07-2012 | ||||
26-06-2012 | ||||
22-07-2012 | ||||
25-07-2012 | ||||
10-09-2012 |
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