Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano
Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano
21 dicembre 2020
PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE
punto n. 4
Oggetto: Accordo interambito con ATO Provincia di Bergamo e con ATO Provincia di Lodi – Parere obbligatorio vincolante ai sensi dell’art. 48 c.3 L.R. 26/03 e s.m.i.
Relazione:
Accordo di interambito con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo
Premesso che gli agglomerati posti a cavallo tra due Provincie creano situazioni di interambito e che esiste la possibilità di garantire l’erogazione dei servizi idrici senza soluzione di continuità anche quando gli impianti siano a cavallo fra due Provincie.
Premesso altresì che Cap Holding SpA è il Gestore affidatario del SII per i Comuni dell’Ambito della Città Metropolitana di Milano (Città di Milano esclusa), in forza della Convenzione stipulata in data 20/12/201, aggiornata (e sottoscritta in data 29/06/2016) in base alle disposizioni contenute nella Delibera ARERA n. 656/2015/R/Idr.
Dato atto che attualmente la gestione del SII per l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo è operata da Uniacque SpA per effetto dell’affidamento disposto con delibera di Conferenza d’Ambito n. 4/2006.
Dato altresì atto che all’interno dell’ATO della Provincia di Bergamo opera anche la Società Cogeide SpA ai fini della gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in 15 comuni ricadenti nell’Ambito (specificatamente nei comuni di: Arzago d’Adda, Bariano, Brignano Gera d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Fara Gera d’Adda, Fornovo S. Xxxxxxxx, Misano di Gera d’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio) è che la stessa è stata ammessa alla continuazione delle gestioni in essere, sino alla scadenza individuata nelle convenzioni stipulate con i succitati comuni, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Provincia di Bergamo con deliberazione n. 13 del 20/07/2017 e con provvedimento dell’Ufficio d’Ambito prot. 2993 del 27/07/2017.
Visto inoltre che, alla scadenza delle convenzioni per la gestione del SII in favore dei 15 comuni sopra elencati, ovvero alla diversa scadenza che dovesse essere individuata da eventuali accordi medio tempore tra Cogeide SpA e Uniacque SpA, approvati dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo, il Gestore d’Ambito Uniacque SpA subentrerà nella gestione dei servizi operati in allora da Cogeide SpA.
Dato atto che è presente un’area di interambito tra la Provincia di Bergamo e quella di Milano, individuata in comune di Cassano d’Adda e localizzata in sponda sinistra del Fiume Adda (frazioni X.xx San Xxxxxx e X.xx Taranta), all’interno delle quali la Società Cogeide SpA eroga il servizio di fognatura e depurazione tramite l’impianto di Mozzanica (BG) – DP01614201.
Dato atto che con l’allegato schema di Convenzione, le Parti intendono prendere atto delle aree ricadenti nell’interambito e provvedere alla regolazione delle stesse in merito alla gestione del servizio, alla programmazione degli investimenti ed alla definizione di politiche tariffarie coerenti e, conseguentemente, al necessario coordinamento dell’assetto gestionale.
Considerato che nell’ottica di definire correttamente il perimetro gestionale del Gestore Cap Holding SpA per il SII dell’ATO della Città Metropolitana di Milano, l’allegato schema di Convenzione prevede che lo stesso Gestore provveda alla gestione ed all’erogazione del servizio di fognatura all’interno del Comune di Cassano d’Adda, oltre alla gestione di due impianti di fitodepurazione esistenti nelle frazioni di Cascate Nord e Cascate Sud delle stesso comune.
Considerato inoltre che lo stesso schema di Convenzione prevede che il gestore Cogeide SpA, all’interno del medesimo territorio di interambito, eroghi il servizio di collettamento e depurazione tramite l’impianto di Mozzanica – DP01614201.
Preso atto della nota pervenuta dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo (Prot. U.A. n. 8029 del 05/07/2019), con cui veniva comunicato che il calcolo della tariffa da applicare all’utenza servita nell’ATO di Bergamo era ancora in corso di definizione e che era altresì in discussione la disciplina dei rapporti tra la Società e l’Ufficio d’Ambito di Bergamo.
Preso atto altresì delle osservazioni/integrazioni proposte dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo in relazione allo schema di Convenzione che sono state accolte dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano.
Considerato che lo schema di Convenzione allegato prevede che la remunerazione delle attività di depurazione attualmente rese da Cogeide SpA e, successivamente da Uniacque SpA, sul territorio dell’ATO della Città Metropolitana di Milano, avverrà per il tramite di una tariffa di “scambio” all’ingrosso che dovrà coincidere con il valore della tariffa di depurazione determinata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo per l’Agglomerato Mozzanica, sulla scorta delle disposizioni ARERA.
Considerato inoltre che la medesima Convenzione prevede che agli utenti delle frazioni X.xx San Xxxxxx e X.xx Taranta del comune di Cassano d’Adda (MI) che ricadono nel territorio di interambito, i cui reflui sono trattati dall’impianto di depurazione di Mozzanica (BG), verrà applicata la tariffa di depurazione determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per l’intero ATO, sulla scorta delle disposizioni ARERA.
Atteso che al momento l’assetto gestionale dei servizi di fognatura nella porzione di territorio di interambito non è conforme al modello organizzativo adottato, e che l’Ufficio d’Ambito intende promuovere quanto prima il subentro di Cap Holding SpA nella gestione delle infrastrutture di tale territorio.
Preso atto delle note inviate dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo del 23/11/2020 (Prot. U.A. n. 12560 e n- 12566), con cui è stata comunicata l’avvenuta sottoscrizione della definizione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito stesso e la Società Cogeide SpA (avvenuta in data 05/10/2020), nonché l’avvenuta trasmissione dello schema di Convenzione alla Società Uniacque SpA ed alla Società Cogeide SpA in data 23/11/2020.
Dato atto che lo schema di Convenzione allegato è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo nella seduta del 09/10/2019 (c.f.r. Delibera n. 15) ed è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano nella seduta del 28/10/2019 (c.f.r. Delibera n. 3).
Considerato che tale schema di Convenzione costituisce il presupposto per l’attivazione della gestione del servizio di fognatura da parte del Gestore Cap Holding SpA, in attesa della sottoscrizione del documento da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Accordo di interambito con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi
Attualmente in alcune porzioni di territorio dell’ATO Provincia di Lodi e dell’ATO Città Metropolitana di Milano il servizio di depurazione e la fornitura all’ingrosso di acqua potabile vengono reciprocamente erogati dai Gestori del SII dell’Ambito limitrofo.
I gestori del Servizio Idrico Integrato per la Città Metropolitana di Milano e per la Provincia di Lodi sono, rispettivamente:
- CAP Holding S.p.A., in forza della Convenzione stipulata in data 20/12/2013 con ATO Città Metropolitana di Milano, aggiornata (e sottoscritta in data 29/06/2016) in base alle disposizioni contenute nella Delibera ARERA n. 656/2015/R/Idr;
- SAL S.r.l., in forza della Convenzione stipulata in data 28 novembre 2007 con ATO Provincia di Lodi, già adeguata in data 12 luglio 2016 alle disposizioni contenute nella Delibera ARERA n. 656/2015/R/Idr.
Le aree di interambito in cui SAL e CAP Holding svolgono la propria attività sono:
A. Interambito in ATO Lodi Servizio di Depurazione
Il territorio in interambito è costituito dai comuni di Borghetto Lodigiano (LO), Graffignana (LO) e
Livraga (LO) nei quali il servizio di collettamento e depurazione è reso dal Gestore Cap Holding attraverso l’impianto di San Colombano al Lambro (MI), nonché dalla porzione di territorio a Nord del Comune di Casalmaiocco (LO) in cui il servizio di collettamento e depurazione è reso dallo stesso Gestore attraverso l’impianto di Dresano (MI). Le planimetrie delle zone in interambito sono riportate rispettivamente negli allegati A) e B) allo schema di accordo di cui all’Allegato 2).
Servizio di Acquedotto
Nel territorio interambito sopradescritto sono presenti anche delle interconnessioni degli impianti di acquedotto dei due gestori; in particolare nel comune di Borghetto Lodigiano (LO) – frazione Casoni e nel comune di Casalmaiocco (LO) è presente un’interconnessione con immissione di acqua potabile dall’impianto acquedottistico gestito da Cap Holding SpA verso l’impianto acquedottistico gestito da SAL srl, rispettivamente dalla centrale AP Casoni (Cap Holding) di ubicata in comune di Borghetto Lodigiano (LO) e dalla rete di distribuzione del comune di Dresano. Le planimetrie delle interconnessioni per il servizio di acquedotto sono rappresentate rispettivamente negli allegati C) e D) allo schema di accordo di cui all’Allegato 2).
B. Interambito in ATO Città Metropolitana di Milano Servizio di Depurazione
Il territorio in interambito è costituito dai Comuni di Cerro al Lambro (MI) e San Zenone al Lambro
(MI) nei quali il servizio di collettamento e depurazione è reso dal Gestore SAL, attraverso l’impianto di Salerano al Lambro (LO). L’area interambito è rappresentata nella planimetria in Allegato E) allo schema di accordo di cui all’Allegato 2).
Servizio di Acquedotto
Nel territorio di San Zenone al Lambro (MI) è presente inoltre un’interconnessione tra la rete di distribuzione dell’acqua potabile comunale, gestita da Cap Holding, e la rete di distribuzione del comune di Sordio, gestita da SAL: in tale contesto gli impianti di acquedotto del gestore SAL forniscono acqua potabile a quelli milanesi. Vi è inoltre un ulteriore scambio di volumi di acqua potabile dal sistema di acquedotto di SAL, verso quello di Cap Holding in comune di Borghetto Lodigiano (LO) nella frazione Casoni (centrale AP Casoni) e al confine fra i comuni di San Colombano al Lambro (MI) e Graffignana (LO). Le planimetrie delle interconnessioni per il servizio di acquedotto sono rappresentate rispettivamente negli allegati F), G) ed H) allo schema di accordo di cui all’Allegato 2).
Dal punto di vista della determinazione tariffaria, in conformità a quanto già stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 16.12.2019, si è previso di non procedere al calcolo di tariffe grossista per la remunerazione dei servizi resi dai Gestori nei territori interambito (tale opzione è riservata a situazioni interambito caratterizzate da un numero di abitanti superiori al 5% della popolazione dell’ATO Città Metropolitana di Milano), bensì di optare per uno scambio tariffario basato sulla tariffa d’Ambito connessa al servizio fornito.
Pertanto la remunerazione delle attività di depurazione e di fornitura all’ingrosso di acqua potabile, rese da CAP Holding sul territorio dell’ATO della Provincia di Lodi, avverrà per il tramite di una tariffa di “scambio” all’ingrosso che dovrà coincidere rispettivamente con il valore della tariffa di depurazione determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per il proprio ATO e con la tariffa media annua del servizio acquedotto - ponderata ai volumi erogati - determinata a partire dai valori di tariffa approvati dal medesimo Ufficio d’Ambito, sulla scorta delle disposizioni ARERA.
Allo stesso modo, la remunerazione delle attività di depurazione e di fornitura all’ingrosso di acqua potabile, rese da SAL sul territorio dell’ATO della Città Metropolitana di Milano, avverrà per il tramite di una tariffa di “scambio” all’ingrosso che dovrà coincidere rispettivamente con il valore della tariffa di depurazione e con la tariffa media annua del servizio di acquedotto, determinata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi per il proprio ATO.
Resta inteso che CAP Holding e SAL applicheranno agli utenti ubicati nei territori di competenza le tariffe del servizio di acquedotto e del servizio di depurazione approvate rispettivamente dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi, sulla scorta delle disposizioni ARERA.
All’interno dello schema di Accordo di interambito è stata regolamentata anche la disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura, compresa procedura che dovrà essere osservata dai gestori/Uffici d’Ambito nel caso in cui venga rilevato uno scarico anomalo. L’Accordo disciplina altresì le estensioni di reti fognarie e/o i nuovi allacciamenti che si rendessero necessarie nei comuni di interessati da impianti di depurazione di interambito.
In fase istruttoria, tuttavia, risultano essere emerse delle divergenze e delle criticità relative agli assetti acquedottistici dei due Gestori del S.I.I., che esulano dalla sfera di competenza degli Uffici d’Ambito, verso le quali l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi, ha cercato – per quanto possibile – di intervenire per porvi rimedio.
Nel dettaglio, le criticità sollevate dal Gestore SAL srl, nei confronti del Gestore Cap Holding SpA, riguardano l’errato trasferimento di mappali relativi ad alcuni terreni in comune di Borghetto Lodigiano – su cui insiste la centrale acquedottistica Casoni – e una differente valutazione dei volumi di acqua erogata a favore di SAL srl.
Nelle more di una risoluzione delle problematiche insorte, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, nella seduta del 30/11/2020, con deliberazione n. 5, ha provveduto ad adottare lo schema di “Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Lodi, Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, SAL S.r.l. e CAP Holding S.p.A. per la gestione del SII nella zona di interambito” incaricando, al contempo, il Direttore Generale dell’ATO della Città Metropolitana di Milano (sentito il Direttore dell’ATO di Lodi), laddove i Gestori non dichiarassero la volontà di sottoscrivere la Convenzione entro il 31.12.2020, di emendare la bozza di convenzione, in modo tale da regolare solamente gli aspetti tariffari, di esclusiva competenza degli ATO, e dar via alla sottoscrizione solamente da parte di questi ultimi.
Per tale motivo, in data 3 dicembre 2020 è stata inviata all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi (Prot.
U.A. n. 13190) apposita nota di trasmissione della succitata deliberazione del CdA n. 5 auspicando, nel caso in cui i Gestori dichiarassero la volontà di non voler procedere alla sottoscrizione della convenzione in questione entro il 31/12/2020, la piena collaborazione da parte dell’Ufficio d’Ambito per addivenire, con tempistiche contenute, alla stipula della convenzione emendata, nonché la disponibilità a cooperare al fine di cercare di ricomporre le criticità emerse tra i due Gestori.
Nella medesima data è stata inviata apposita nota al Gestore Cap Holding SpA (Prot. U.A. n. 13191) ed al Gestore SAL srl (Prot. U.A. n. 13192) con cui veniva chiesta la disponibilità, o meno, alla sottoscrizione della convenzione adottata (c.f.r. Deliberazione n. 5 CdA del 30/11/2020).
In data 10/12/2020 la Società SAL srl (con nota Prot. n. 10630) ha manifestato la propria volontà a non procedere alla sottoscrizione della convenzione, fornendo il proprio nulla osta alla stipula di un accordo (adeguatamente limitato) tra i soli Uffici d’Ambito. In tale comunicazione il Gestore SAL srl ha provveduto ad informare anche dell’intenzione di istituire un “tavolo tecnico-legale” finalizzato a prendere in esame la
composizione definitiva delle criticità in essere per giungere ad un accordo condiviso con la Società Cap Holding SpA (così come indicato nella nota inviata da SAL srl a Cap Holding SpA in data 10/12/2020 – Prot. n. 10673).
In data 14/12/2020 il Gestore Cap Holding SpA (con nota Prot. n. 15377) ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione nei termini proposti dal CdA dell’Ufficio d’Ambito (c.f.r. Deliberazione n. 5 del 30/11/2020) dando, al contempo, la propria disponibilità a collaborare per risolvere le criticità riscontrate e per trovare le più opportune soluzioni.
Successivamente, in data 15/12/2020 l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi (con nota Prot. n. 2061), nel prendere atto di quanto dichiarato dal Gestore SAL srl, ha comunicato la propria disponibilità alla stipula di una convenzione emendata, che regoli gli aspetti di esclusa competenza degli Uffici d’Ambito.
Tenuto conto di quanto sopra indicato l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ha provveduto ad emendare il testo dello schema di convenzione precedentemente sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/11/2020, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio medesimo al punto n. 5 del deliberato, nonché a condividere il nuovo testo della convenzione con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi per le opportune valutazioni di merito (c.f.r. nota Ufficio d’Ambito del 16/12/2020 – Prot. U.A. n. 13651 e Prot. U.A. n. 13710).
L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi, in data 17/12/2020 con nota Prot. U.A. n. 13752, nel concordare sui contenuti della convenzione, ha provveduto a ritrasmettere il testo della medesima con limitate modificazioni.
Lo schema emendato di “Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Lodi e l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per la gestione del SII nella zona di interambito” è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano nella seduta del 21/12/2020 con deliberazione n. 8.
La presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza
propone
1. di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere obbligatorio e vincolante in ordine all’approvazione dello Schema di Convenzione tra l’Ufficio d’Ambito di Bergamo, l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, Coigeide SpA Uniacque SpA e Cap Holding SpA per la gestione del SII nella zona di interambito (allegato 1) nei termini di cui alla presente relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione;
2. di esprimere ai sensi dell’art. 48, c. 3 della L.R. 26/03 e s.m.i. parere obbligatorio e vincolante in ordine all’approvazione dello Schema di Convenzione tra l’Ufficio d’Ambito di lodi e l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per la gestione del SII nella zona di interambito (allegato 2) nei termini di cui alla presente relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione;
3. di demandare al Presidente dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano di procedere alla sottoscrizione degli accordi di interambito;
4. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
6. di demandare al Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
si chiede, inoltre che
per espressa votazione, la presente proposta di indirizzo obbligatorio e vincolante, nei termini espressi dalla Conferenza, venga dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, dopo la sottoscrizione dell’atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio online dell’Azienda.