POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)
La presente polizza è stipulata tra
Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –
START ROMAGNA S.p.A.
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XX)
P. IVA 03836450407
Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2013
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2015
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
alle ore 24.00 di ogni: 31/12
DEFINIZIONI
Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione e cioè START ROMAGNA S.p.A. |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Premio: | la somma dovuta dal START ROMAGNA S.p.A. alla Società |
Rischio: | la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Broker: | Contratto non intermediato da broker. |
Legge: | D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento: | il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni. |
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ (IN ATTESA DA START ROMAGNA)
La Società START ROMAGNA S.p.A. ha per oggetto le seguenti attività:
1. L’esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione nei comuni di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.
2. L’esercizio delle attività di noleggio di autobus e auto con e senza conducente, dei servizi di Gran Turismo, di servizi fuori linea e dei servizi di trasporto classificati di tipo privato di persone e merci ai sensi delle vigenti disposizioni;
3. L’esercizio di servizi scolastici e per portatori di handicap;
4. L’esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessioni di competenza ministeriale;
5. La progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, privato ovvero di tipo metropolitano;
6. La progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione dei veicoli e/o loro parti utili all’esercizio dei servizi di cui al precedente punto 5);
7. La progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici, privati ovvero di tipo metropolitano;
8. L’attività di manutenzione e riparazione veicoli e loro parti e anche per conto terzi;
Con l’approvazione degli organi competenti il Contraente e/o l’Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge per il suo status giuridico.
Il Contraente e/o l’Assicurato può anche effettuare l’esercizio “per conto proprio”, “per conto terzi”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate. La Società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei d’impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici o privati per l’affidamento dei servizi rientranti nell’ambito della propria attività.
Per tutto quanto non specificato si rinvia allo Statuto riguardante l’oggetto sociale.
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L’assicurazione viene prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al P.R.A. sia diverso dal Contraente.
L’Assicurazione comprende pertanto:
a. La responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
b. La responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
c. La responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul
veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo ad esclusione degli autocarri, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili ai rischi di circolazione;
d. La responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del mezzo;
e. La responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, a valigie e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico, esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto o da smarrimento. L’Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
f. Entro il limite massimo di euro 775.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato. nonché in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge 990 del 24/12/69 e xx.xx;
g. La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e/o stanziamento e dall’utilizzo dei veicoli in aree private ad esclusione nelle zone aero-portuali delle piste di atterraggio-rullaggio, anche non di proprietà del Contraente, e anche se detti veicoli si trovino fuori servizio o in regime di temporanea sospensione della garanzia;
h. La responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all’art. 122, 1° comma della Legge (autore dell’atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge e collaboratori anche occasionali;
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 1.2 – Profili specifici del rischio (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
La garanzia è operante anche:
a. Nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee affidate/concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell’art. 87 –V comma del D. Lgs. 30/04/09 n. 285 e xx.xx. (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d’autorità ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione o ad altro titolo a sub- appaltatori/esecutori del servizio di linee del Contraente;
b. Nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus o filobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
c. Nel caso di guida di filobus bimodali e trimodali da parte di autisti, anche se abilitati soltanto alla guida di autobus, a condizione che i filobus vengano utilizzati con locomozione autonoma e non in servizio di linea all’interno dei depositi del Contraente ed aree ad essi pertinenti;
d. Nel caso di impiego degli autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l’abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest’ultimo casa la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
e. Per i sinistri che avvenissero all’interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
f. Per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati dai persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall’assicurato e/o suoi dipendenti;
g. Per i sinistri derivanti da scoppio di penumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
h. Ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
i. Per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
j. Per i danni alla grafica pubblicitaria comunque apposta sulla carrozzeria degli autobus o filobus;
k. Per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio non responsabili del sinistro; si precisa che il dipendente è terzo ad eccezione di quando è alla guida del mezzo;
Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell’art. 1681 e ss. del C.C., nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità di circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all’artt. 2042 e 2054 del C.C.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell’assicuratore sulla sola base dei decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti;
Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato
e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Comunque l’Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall’art. 2049 del C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro, non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 285/1992 e xx.xx..
Art. 3 – Variazioni di rischio
Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l’azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurtà rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l’attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.
Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell’ambito degli standard di sicurezza che l’azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk- management attivate da parte dell’azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi, i benefici relativi potranno essere attribuiti, d’intesa fra le parti, a conseguenti riduzione dei premi a scadenza. Si conviene altresì che a richiesta dell’assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell’azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l’obbligo alla comunicazione all’assicuratore da parte dell’azienda.
Art. 4 – Dichiarazioni inesatte e reticenti
Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema di locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell’Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.
Art. 5 – Sovraccarico – aggravamento del rischio (art. 1898 del C.C.)
Non si considera, inoltre, aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 del C.C. il sovrannumero o sovraccarico passeggeri che non impegni la colpa grave dell’Azienda nell’organizzazione e nel controllo della propria attività.
La colpa grave è esclusa nel caso in cui l’Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico e numero passeggeri attraverso strumenti non manovrabili.
Art. 6 - Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali
xxxxxx di premio a favore del Contraente danno diritto a quest’ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all’assicuratore.
Art. 7 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.
La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.
Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a. tariffa bonus malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato;
b. tariffa con franchigia, che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell’Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
c. tariffa fissa, senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli indentificati nel Regolamento);
Per l’applicazione delle regole evolutive (legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 20 giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’IVASS “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 9 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 9 ter) - Procedura Ordinaria di Risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 9 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per
conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice.
Art. 9 quinquies) Messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente
La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.
Il contraente può chiedere all’impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti, anche a mezzo di procedure di dialogo on line e/o altre procedure/modalità di trasmissione.
Pertanto, le parti collaboreranno per ottimizzare le procedure per la denuncia e la gestione dei sinistri e per un celere e corretto scambio di informazioni.
Art. 10 - Gestione delle vertenze (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
L’Impresa si impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.
La Società su richiesta del Contraente, può assumersi la gestione dei sinistri attivi alle condizioni che verranno concordate fra le parti, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in-house non vi è l’obbligo di fatturazione (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 623/72) e che, pertanto vi è esonero di trasmettere la fattura all’assicuratore a mente del 2° comma dell’art. 23 della Legge 12/12/02 n. 273.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Resta comunque ferma la possibilità del Contraente e del conducente imputato di affidare la difesa dei conducenti stessi anche a legali e tecnici di propria fiducia e a proprie spese.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Art. 11 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome, denominazione o ragione sociale, del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell’assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
In deroga all’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
Art. 13 – Pagamento delle franchigie (ove previste)
Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.
Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell’importo delle franchigie e degli scoperti previsti dalla presente polizza.
A tale scopo la Società, con cadenza bimensile, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione a terzi di tutti i sinistri per i quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso della franchigia e degli scoperti.
Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione ritenuta corretta provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
Art. 14 Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l’andamento del Rischio (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
La Società, entro il 30 aprile di ogni scadenza annuale, è tenuta a fornire al Contraente le statistiche dei sinistri, così suddivisi:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:
1) nominativo del terzo reclamante;
2) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante
3) data di apertura della pratica presso la Società;
4) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
5) N° pratica di sinistro assegnato dalla Compagnia con evidenza di quello attribuito dal Contraente
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Modifiche dell’assicurazione e forma delle comunicazioni
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.
Art. 16 - Competenza territoriale – Foro competente
Per le controversie relative all’esecuzione e all’interpretazione del presente contratto, il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato e/o il Contraente.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l’Assicurato più favorevoli.
Art. 18 - Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione
Art. 19 – Caduta di aeromobili od altri corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.
Art. 20 – Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo di procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 21 – Precisazioni sulla qualifica di terzo
Sono considerati terzi:
a) gli enti (Comuni, Provincie, ecc.) proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle società medesime;
b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
c) i coniugi, conviventi more uxorio e i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti e relativi parenti e affini;
d) le ditte con le quali il contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria degli autobus e/o filobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria;
e) i conducenti sono considerati terzi fuori dall’esercizio delle funzioni di guida;
Art. 22 – Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.
Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.
Art. 23 - Coassicurazione e Delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicurici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicurice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicurici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicurici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 24 - Deroga adeguamento del premio annuale
A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la Società si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui all’art. 4 delle condizioni paricolari (polizza Libro Matricola – Regolazione premio) e quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalla Condizione Speciale Bonus.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Massimali
Massimale:
• Euro 20.000.000,00 unico per sinistro o superiore per i casi previsti per legge.
Art. 1.1 – Franchigia (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
Il Contraente, relativamente alla FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS, assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza massima, per ogni sinistro, di euro 2.000,00.
Art. 2 Durata del contratto e proroga dell’assicurazione (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.
Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2013. e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 31.12.2015.
Xxx ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere la proroga del contratto, in accordo tra le parti per ulteriori due anni, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
La Società, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza si impegna tuttavia a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di 180 giorni qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza.
Decorso tale ulteriore termine la garanzia si intenderà definitivamente cessata.
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e la Società è tenuta a rilasciare un apposito certificato di assicurazione da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; tuttavia, qualora la Società abbia concesso una mora di pagamento in deroga all’art. 1901 c.c. 1° comma, si applicano le disposizioni seguenti:
a) fermo restando l’effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente, a parziale deroga dell’art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione;
b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l’apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell’Assicurazione;
c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera
b) sino alla data dell’effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall’Impresa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell’art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell’effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora concesso;
il pagamento delle rate o delle annualità di premio successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma, resta regolato dal 2° comma dell’art. 1901 c.c..
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.
M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 4 – Polizza Libro Matricola – Regolazione del premio (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
L’Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Per ogni inclusione la Società si impegna ad emettere i certificati, i contrassegni e la carta verde ed a
consegnare gli stessi nei termini richiesti dal Contraente. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24,00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell’anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente, sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni, tuttavia, in tali ipotesi restano ferme le garanzie limitatamente alla circolazione nelle officine e nelle aree dei depositi aziendali.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’aumento per frazionamento, se concordato.
Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.
Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 6 – Mutamenti di proprietà
Nell’ipotesi in cui a causa di mutamenti nell’assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico nei bacini di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, la proprietà del parco veicolare dovesse cambiare, il contratto di assicurazione sarà ceduto fino alla naturale scadenza al soggetto subentrante alle stesse condizioni in atto salve le movimentazioni matricolari.
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
A deroga dell’articolo 2, la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti:
1) dell’Ente o Società proprietarie o locatari o del conducente del veicolo nei seguenti casi:
a) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
2) del solo Ente o Società proprietaria o locataria del veicolo assicurato:
d) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell’Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede, e l’Impresa rinuncia all’azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Conducente stesso.
B - Obblighi successivi alla denuncia di sinistro
L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
Fermo il disposto dell'art. 1917, 3° comma C.C. la Società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.
B - Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
D - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
G – Recupero delle cose rubate
Se le cose (veicolo o natante e/o loro parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate diventano di proprietà dell’impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno a meno che l’Assicurato non rimborsi alla stessa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società abbia risarcito il danno solo in parte il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra la Società e l’Assicurato, ferma la facoltà dell’Assicurato stesso di conservare la proprietà delle cose rubate, restituendo all’impresa l’indennizzo per esse ricevuto. Qualora si abbia recupero prima del risarcimento del danno l’impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.
CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI
FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" (ove applicata)
L’Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 6, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA
APPLICAZIONE DEL PEJUS" (ove applicata)
L’Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.
FORMULA TARIFFA “FISSA” CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER
SINISTROSITA’ (PEJUS) (ove applicata)
L’Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:
Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Art. 1 – Partecipazione agli utili (CLAUSOLA NON MODIFICABILE)
Alla chiusura di ogni esercizio di polizza, nell’ipotesi che il costo complessivo dei sinistri pagati e/o riservati al netto dei recuperi tecnici riferiti all’esercizio stesso, non superi il 70% del premio imponibile RCA della stessa (compresi gli apporti negativi e positivi derivanti dalla regolazione premio ove prevista) la Compagnia provvederà alla divisione degli utili nella misura del 50% sulla differenza fra il costo sinistri e il “premio attivo” intendendosi per tale il 70% del premio imponibile RCA di polizza esclusi ARD ove previsto
La lettura del costo sinistri pagati e/o riservati verrà eseguita il 30/06 di ogni anno successivo all’esercizio di cui sopra.
SEZIONE RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)
Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato quali a titolo di esempio, eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto, i dispositivi di bordo installati facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbano ed extraurbano, contro i rischi di:
Art. 1 - Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L’assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine, da combustione spontanea (anche senza sviluppo di fiamma), dall’esplosione o scoppio anche esterni al mezzo, nonché ai guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio.
Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l’inquinamento accidentale.
- Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell’ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall’Assicurato. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del sinistro;
- Sono altresì comprese le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- Sono compresi, per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta, gasolio o gpl anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non ci sia sviluppo di incendio.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
▪ I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Furto
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
▪ Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, salvo che l’Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
▪ Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
▪ Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
▪ Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo o la conseguenza di furto o rapina.
Sono compresi in garanzia i danni conseguenti il furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili e di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
Art. 3 - Eventi Atmosferici
Oggetto della garanzia:
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, sprofondamento di strade, allagamenti, maremoto, crollo di edifici e manufatti in genere, straripamenti, mareggiate, valanghe e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.
La Società in nessun caso pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 50% del capitale assicurato per l’intero parco automezzi.
Art. 4 – Eventi Sociopolitici
Oggetto della garanzia:
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società in nessun caso pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 50% del capitale assicurato per l’intero parco automezzi.
Art. 5 - Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.
Art. 6 - Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia, salvo nel caso di presentazione del modulo CID, deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:
1) Per le garanzie di cui all’art. 1 – Incendio:
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite o quanto riportato sulle commesse di lavorazione per lavori eseguiti in economia.
2) Per le garanzie di cui all’art. 2 – Xxxxx, rapina, estorsione:
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite o quanto riportato sulle commesse di lavorazione per lavori eseguiti in economia .
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.
L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art.7 - Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il
sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determina nella misura del 1,5% per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 2 bis, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.
Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale la Società rimborsa nel limite del capitale assicurato e nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro di verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dello 1,5% per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista “Eurotax Giallo” pubblicata nel mese in cui si è verificato l’evento.
Dal valore del veicolo al momento dei sinistro verrà detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello che cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 6 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica. Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 8 - Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art. 6 della presente Sezione.
Art. 10 – Estensione territoriale delle garanzie
Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all’aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia RCA.
Art. 11 - Franchigie e/o scoperti
Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, è prevista l’applicazione delle seguenti franchigie / scoperti o limiti di indennizzo.
• Incendio: nessuna franchigia;
• Furto: nessuna franchigia;
• Eventi Speciali (Atmosferici e Sociopolitici): nessuna franchigia;
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l’elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati, se necessari: targa, dati identificati del veicolo, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, tipologia d’uso (noleggio, urbano, suburbano, extraurbano, scolastico, vettura servizio o promiscuo), numero totale posti a sede (compreso il conducente), uso traino, alimentazione, tipologia del veicolo, classe di merito / pejus, valore assicurato, identificazione proprietario, ecc.. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l’indicazione del premio annuo lordo. La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza in corso alla data del 31/12/2012. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quella stabilito da ciascuna Impresa per la “classe di ingresso”.
Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.
FORMA TARIFFARIA
• Franchigia fissa ed assoluta di euro 2.000,0: autobus, autoveicoli adibiti al trasporto di cose, autoveicoli adibiti ad uso speciale, autocarri, mezzi speciali
• Bonus/malus: ciclomotori, motoveicoli, autovetture;
MASSIMALI
• Euro 20.000.000,00 unico per sinistro o superiore per i casi previsti per legge.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli:
Art. 5 - Sovraccarico – Aggravamento del rischio (art. 1898 del C.C.)
Art. 14 - Obbligo dell’Impresa di fornire annualmente i dati afferenti l’andamento del rischio
Art. 15 - Modifiche dell’assicurazione e forma delle comunicazioni
Art. 16 - Competenza territoriale - Foro Competente
Art. 23 - Coassicurazione
Art. 2 CP - Durata del Contratto e proroga dell’assicurazione
Art. 4 CP - Polizza a Libro matricola e regolazione premio
Art. A Capo II - Esclusioni e rivalsa
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’