OSIMO
FONDAZIONE GRIMANI BUTTARI
OSIMO
Piattaforma contrattuale
per la stipula del contratto aziendale
- anno 2003 e
- quadriennio 2002 - 2005
Premesso:
- che in data 1° Aprile 1999 è stato stipulato il nuovo C.C.N.L. 1998-2001 per i dipendenti del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali;
- che, in data 31 Marzo 1999, è stato stipulato anche il Contratto per la revisione del sistema di classificazione per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
- che in data 14 Settembre 2000 è stato stipulato anche il C.C.N.L. denominato “code contrattuali”;
- che in data 05.10.2001 è stato siglato il C.C.N.L. per il biennio economico 01.01.2000/31.12.2001;
- che in data 22 gennaio 2004 è stato siglato il CCNL per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003;
Preso atto degli obiettivi generali contenuti negli atti contabili e di programmazione annuale adottati dall’Ente;
Dato atto, inoltre, che l’Ente ha provveduto a dare esecuzione agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4, 7 e 9 nonché dal titolo secondo, capo secondo, del D. Lgs. 29/93 come successivamente sostituiti dal D. Lgs 165/2001 e alla ridefinizione della struttura organizzativa e della dotazione organica;
Evidenziato che a norma dell’art. 10, comma 1, del C.C.N.L. 1998/2001 il Consiglio d’Amministrazione, con la deliberazione n. 156 adottata in data 19.10.99 esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la definizione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo aziendale;
Considerato che le parti, sindacale e di parte pubblica, così come rilevabile nella documentazione in atti, a seguito della trattativa intercorsa, hanno raggiunto la preintesa sul nuovo contratto collettivo decentrato integrativo aziendale, sottoscritta preliminarmente nell’incontro del 6 maggio 2004 ;
Dato atto che il Consiglio d’Amministrazione, con deliberazione n. 49, in data 18.06.2004, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l’ipotesi di preintesa raggiunta tra le parti ed ha autorizzato il Segretario nella sua qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica autorizzata alle trattative, alla relativa sottoscrizione;
Evidenziato, al riguardo, che l’Ufficio Ragioneria, ha accertato ed attestato la compatibilità dei costi relativi rispetto ai vincoli economico-finanziari di bilancio dell’Istituto;
Richiamato il precedente Contratto Collettivo Decentrato, approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 11 del 26/02/2003, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che il presente contratto aziendale ha valenza quadriennale normativa 1.1.2002 – 31.12.2005 oltrechè definisce le risorse economiche per l’anno 2003 e 2004.
Tutto ciò premesso, le parti approvano e sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo Decentrato integrativo.
xxxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Presidente delegazione trattante parte pubblica
Xxxxxx Sestina - RSU
Xxxxxxx Xxxxxxx - RSU
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - RSU
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - RSU
Xxxxxxx Xxxxxxx - RSU
Acquili Gianni XX.XX. CGIL
Donati Leonardo XX.XX. CISL
Xxxxxxx Xxxxx XX.XX. UIL
OSIMO, _21.06.2004
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
A LIVELLO DI ENTE
Art. 1)
Risorse anno 2003
Le risorse da utilizzare per l’anno 2003 nella contrattazione decentrata, così come previsto dall'art. 15 del CCNL 1998-2001, dell’art. 4, comma 1 CCNL 05/10/2001 e dell’art. 32 CCNL 22.01.2004 sono le seguenti:
COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2003
AVVIENE SECONDO LA PREVIGENTE DISCIPLINA
RIFERIMENTO
ART. 15 CCNL 01/04/1999 ART. 4 CCNL 05/10/2001
ART. 32 CCNL 22.01.2004
SECONDO L'ART. 15, COMMA 1 CCNL 01/04/1999
lettera a)
fondi art. 31, comma 2 lettere b,c,d,e anno 1998
€
88.704,23
lettera b)
eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 ai sensi dell'art. 32 CCNL 06/07/1995
€
-
lettera c)
risparmi gestione destinati al trattamento accessorio dell'anno 1998
€
-
lettera d)
art. 43 l. 449/97
€
-
lettera e)
economie trasformazione rapporto da tempo pieno a parziale
€
-
lettera f)
€
-
lettera g) risorse anno 1998 per LED
€
7.167,39
lettera h) indennità ex 8^ livello
€
193,67
lettera i
€
-
lettera j)
0,52% su monte salari anno 1997
€
3.537,23
lettera k)
€
-
lettera l)
€
-
lettera m)
risparmi deivanti dalla applicazione del lavoro straordinario
€
189,93
integrazione ex art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999 pari al 1,2% del monte salari 1997
€
8.162,83
ART. 15, comma 5 CCNL 01/04/1999
aumento del personale di ruolo
€
40.411,70
integrazione ex art. 4, comma 1, CCNL 05/10/2001 pari al 1,1% monte salari 1999 | € | 8.999,81 | ||||||
integrazione ex art.15, COMMA 5 ccnl 1.4.99 | € | 94.512,25 | ||||||
somme da riassegnare provenienti dall'anno 2002, art. CCNL 16/10/2003 | € | 7.303,04 | ||||||
Queste risorse si incrementano di: | ||||||||
(0,62% monte salari anno 2001) art. 32, comma 1 CCNL 16/10/2003 | € | 7.313,01 | ||||||
(0,50% monte salari anno 2001) art. 32, comma 2 CCNL 16/10/2003 | € | 5.897,59 | ||||||
(0,50% monte salari anno 2001) art. 32, comma 6 CCNL 16/10/2003 | € | 5.897,59 | ||||||
TOTAL E | € | 278.290,27 |
Art. 2)
Destinazione risorse anno 2003
Si conferma che l'ammontare delle risorse, così come sopra individuate, sono destinate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e di qualità dei servizi istituzionali. A tal fine, le predette risorse vengono destinate alla costituzione dei seguenti fondi:
- fondo per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2, lett. a)
- fondo per progressione economica orizzontale (art. 17, comma 2, lett. b)
- fondo per retribuzione di posizione e risultato ai dipendenti inseriti nell'area delle posizioni organizzative (art. 17, comma 2, lett. c)
- fondo per pagamento indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo, e festivo notturno e infrasettimanale (art. 17, comma 2, lett. d)
- fondo per attività disagiate
- fondo per l’esercizio di attività comportanti specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f).
- fondo per specifici progetti
- indennità di comparto (art.32 e 33 CCNL 22.01.2004)
In particolare, come previsto dall’articolo 17 dell’accordo sindacale aziendale stipulato per l’anno 2002, che così recita: “Il presente accordo decorre dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e scade al 31.12.2002. Esso produrrà, comunque, gli effetti anche per i periodi successivi a tale data, fino al successivo accordo decentrato integrativo previsto da nuovi contratti nazionali di lavoro.
Con cadenza annuale, le parti si incontreranno per prendere atto da un lato delle risorse economiche disponibili, e dall’altro per attribuire gli importi ai singoli fondi di cui all’art. 2.”,
le parti si danno atto che per l’anno 2003 si è proceduto a mantenere in essere tutti gli istituti normativi ed economici ivi previsti, a cui si rinvia per relationem.
In dettaglio, si da atto che nel corso dell’anno 2003 sono state erogate i seguenti compensi:
UTILIZZO DEL FONDO “2003” €. 278.290,27 | |||
Infrasettimanale per O.S.A.: | €. | 216,24 | |
Indennità di turno : | €. | 113.449,37 | |
Maneggio per Economo: | €. | 1.599,96 | |
Indennità di disagio: pronta disponibilità | €. | 286,38 | |
Disagio da turno (ex progetto Centro Diurno) | €. | 5.407,44 | |
Indennità di rischio per Cucina e Lavanderia: | €. | 1.694,81 | |
Indennità per specifiche responsabilità Categorie C e B ex art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999 | €. | 42.237,26 | |
Indennità Professionale Infermieri | €. | 15.054,65 | |
TOTALE | €. | 179.946,11 | |
TOTALE INDENNITA’ DIVERSE | |||
Progressione di carriera ** | €. | 13.067,28 | |
Progetti così ripartiti: | |||
A) Progetto Sicurezza | €. | 6.022,16 | |
C) Progetto Animazione | €. | 1.549,44 | |
D) Progetto feste e gite | €. | 16.455,71 | |
Produttività individuale | €. | 19.250,78 | |
Indennità di comparto | €. | 10.639,56 | |
Posizioni Organizzative | €. | 31.359,23 |
** da verificare con nuovo CCNL
Si precisa, ad ogni buon conto, che fra le indennità per specifiche responsabilità sono stati erogati compensi :
1. nei confronti del personale amministrativo Cat. C1 svolgente funzioni plurime
€.826,32
2. nei confronti del responsabile alle ospitalità Cat. C1 €.2.760,00
3. nei confronti del responsabile all’economato e maneggio valori cat.C1 €.1.600,00
4. nei confronti dei Capo residenza cat.C1 €.4.131,96
5. nei confronti dei Vice capo residenza cat.B3 €.13,50 al giorno
6. nei confronti del Responsabile dei servizi tecnici cat.B3 €.5 al giorno
7. nei confronti degli Infermieri professionali cat.D1 €. 1.363,44
8. nei confronti dei Fisioterapisti Cat.D1 €. 1859,24
9. nei confronti degli Osa Cat. B incaricati temporaneamente del coordinamento di gruppi lavoro €. 8,50 al giorno
10. nei confronti dei Responsabili di Turno, Xxxxxxxxx e Magazziniere Dispensiere Operaio Cat. B3 €. 413,16
Art. 3)
Risorse anno 2004
Le risorse da utilizzare per l’anno 2004 nella contrattazione decentrata, così come previsto dall'art. 31 e 32 CCNL 22.01.2004, sono le seguenti:
COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2004
SECONDO L'ART. 31, COMMA 2 CCNL 22/01/2004 | ||||||||
ART. 15, comma 5 CCNL 01/04/1999 | ||||||||
lettera a) | fondi art. 31, comma 2 lettere b,c,d,e anno 1998 | € | 88.704,23 | |||||
lettera g) | risorse anno 1998 per LED | € | 7.167,39 | |||||
lettera h) | indennità ex 8^ livello | € | 193,67 | |||||
lettera j) | 0,52% su monte salari anno 1997 | € | 3.537,23 | |||||
ART. 15, comma 5 CCNL 01/04/1999 | ||||||||
aumento del personale di ruolo | € | 72.280,23 | ||||||
integrazione ex art. 4, comma 1, CCNL 05/10/2001 pari al 1,1% monte salari 1999 | € | 8.999,81 | ||||||
(0,62% monte salari anno 2001) art. 32, comma 1 CCNL 16/10/2003 | € | 7.313,01 | ||||||
(0,50% monte salari anno 2001) art. 32, comma 2 CCNL 16/10/2003 | € | 5.897,59 | ||||||
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI | € 194.093,16 | |||||||
SECONDO L'ART. 31, COMMA 3 CCNL 22/01/2004 | ||||||||
lettera m) | risparmi derivanti dalla applicazione del lavoro straordinario | € | 189,93 | |||||
integrazione ex art. 15, comma 2, CCNL 01/04/1999 pari al 1,2% del monte salari 1997 | € | 8.162,83 | ||||||
integrazione ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 | € 164.412,67 | |||||||
somme da riassegnare provenienti dall'anno 2002, art. CCNL 16/10/2003 | € | 7.303,04 | ||||||
(0,50% monte salari anno 2001) art. 32, comma 6 CCNL 16/10/2003 | € | 5.897,59 | ||||||
TOTALE RISORSE VARIABILI | € 185.966,06 | |||||||
TOTALE GENERALE | € 380.059,22 |
Per gli anni successivi, l’ammontare delle risorse verrà rideterminato nella misura e con le modalità previste dal C.C.N.L., nella fase di predisposizione del bilancio di previsione.
Art. 4)
Destinazione risorse anno 2004
Si precisa che l'ammontare delle risorse, così come sopra individuate, sono destinate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e di qualità dei servizi istituzionali. A tal fine, le predette risorse vengono destinate alla costituzione dei seguenti fondi:
- fondo per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2, lett. a)
- fondo per progressione economica orizzontale (art. 17, comma 2, lett. b)
- fondo per retribuzione di posizione e risultato ai dipendenti inseriti nell'area delle posizioni organizzative (art. 17, comma 2, lett. c)
- fondo per pagamento indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo, e festivo notturno e infrasettimanale (art. 17, comma 2, lett. d)
- fondo per attività disagiate
- fondo per l’esercizio di attività comportanti specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f).
- fondo per specifici progetti
- indennità di comparto (art.32 e 33 CCNL 22.01.2004)
In dettaglio, si da atto che nel corso dell’anno 2004 verranno erogati i seguenti compensi:
ART. 17 CCNL 01.04.1999
UTILIZZO DEL FONDO | “2004” | €. 380.059,22 | |
Progressione di carriera - lettera B | €. | 13.502,37 | |
Indennità di comparto | €. | 47.446,80 | |
Posizioni Organizzative- lettera C | €. | 31.359,23 | |
Infrasettimanale per O.S.A. – lettera D | €. | 1.563,30 | |
Indennità di turno per O.S.A. - lettera D | €. 173.110,00 | ||
Maneggio per Economo - lettera F | €. | 1.600,00 | |
Indennità di disagio: pronta disponibilità | €. | 350,00 | |
Turno centro diurno - lettera E | €. | 7.497,60 | |
Indennità di rischio per Cucina e Lavanderia - lettera D | €. | 2.970,00 | |
Indennità per specifiche responsabilità Cat. C e B - lettera F (2) | €. | 61.858,39 | |
Progetto Sicurezza – indennità ai responsabili della squadra di emergenza – lettera D (Ind. rischio) | €. | 6.414,93 | |
TOTALE | €. 347.734,60 | ||
TOTALE INDENNITA’ DIVERSE | |||
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi e produttività – lettera A (2) | |||
Progetto Animazione – indennità di disagio ovvero progetto – lettera | €. | 1.549,35 | |
E ovvero lettera A | |||
Progetto feste e gite - lettera A | (2) | €. | 8.000,00 |
Produttività individuale- lettera A | €. | 22.775,27 | |
Art. 5)
Fondo produttività
(art.17. comma 2 lett.a) CCNL 1.4.99)
Il fondo di produttività individuale, deve essere destinato prioritariamente al miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all’impegno personale.
In quanto rientranti in tale finalità, nell’ottica di promuovere effettivi miglioramenti della struttura organizzativa dell’Ente, si ritiene di dover continuare ad erogare i compensi, con le seguenti ripartizioni, cosi come stabilito dall’accordo anno 2002:
produttività individuale: €. 309,87 per le categorie C e D; €.232,41 per le categorie B.
Per i profili professionali Coordinatori Assistenziali e Responsabile dell’accoglienza si rinvia, per la quantificazione del compenso all’articolo 10 e all’allegato A.
Tali compensi verranno erogati con le modalità già definite nell’accordo decentrato del 17 febbraio 2003 e approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n.12 del 7 febbraio 2002.
Si conferma altresì il progetto feste, così come istituito con accordo del 1998, e avente come scopo, il compenso per la realizzazione mediante partecipazione dei dipendenti a progetti ricreativi in occasione delle varie festività ed attività ricreative della Casa di riposo.
Si conferma altresì i progetti di animazione già previsti nell’accordo decentrato del 2002 e aventi lo scopo, come analiticamente evidenziato dall’allegato B, la realizzazione di specifici progetti intersettoriali riguardanti le attività di animazione di tutte le residenze della Casa di riposo.
Art. 6)
Fondo progressione economica orizzontale
(art.17. comma 2 lett.b CCNL 1.4.99)
In base al precedente accordo decentrato relativo all’anno 2002, i compensi vengono erogati con le modalità già definite nell’accordo decentrato del 17 febbraio 2003 e approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n.12 del 7 febbraio 2002.
Entro il 30 settembre 2004, le parti decidono di incontrarsi al fine di verificare e, se del caso, modificare gli attuali criteri generali per le progressioni orizzontali, tenendo conto anche della proposta elaborata dall’Amministrazione così come richiesta dalle Organizzazioni sindacali. Si conviene opportuno nell’ambito di questa rivisitazione sostenere soluzioni che siano economicamente favorevoli alle categorie B, in un ottica di valorizzazione della professionalità ed esperienza acquisiti cosi come previsto dalla vigente normativa.
Art.7)
Fondo retribuzione posizione e risultato
(art.17. comma 2 lett.c CCNL 1.4.99)
Nell’organizzazione di questo Ente risultano gia individuate, come da atto del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 22.12.2000, n. 3 posizioni organizzative (Vice Segretario e Coordinatori Socio-Sanitari).
Art. 8)
Fondo indennità diverse
(art.17. comma 2 lett.d CCNL 1.4.99)
Il fondo sarà destinato al pagamento delle seguenti indennità:
- infrasettimanale
- indennità di turno diurno
- indennità di turno festivo o notturno
- indennità di turno festivo-notturno
- indennità di rischio per addetti di cucina, lavanderia
- indennità di rischio per responsabili squadra di emergenza, di sicurezza e primo soccorso (ex progetto sicurezza). In base all’accordo 1998, richiamato da quello del 2002 e inquadrato come progetto sicurezza, nei confronti di Responsabili della squadra di Sicurezza, le cui figure professionale vengono definite ai sensi di legge con atto formale dell’ente, (infermieri, Addetti di lavanderia e cucina, responsabile servizio tecnico, magazziniere ect), che hanno partecipato al corso formativo per il rilascio dai Vigili del Fuoco del patentino di addetto alla sicurezza, si è previsto agli stessi una indennità mensile di 30,99 euro da corrispondere in base alla presenza. Tale indennità si configura segnatamente come indennità di rischio (lett. D) in quanto espone tali dipendenti a particolari oneri e rischi per l’attuazione delle misure di sicurezza.
Art. 9)
Fondo attività disagiate
(art.17. comma 2 lett. e CCNL 1.4.99)
Si individuano compensi da ascrivere al presente fondo per la pronta disponibilità del dipendente che sostituirà il Responsabile del Personale in ordine alle chiamate extra servizio per sostituzione turni ect. per un totale di €. 350 annue. Detta disponibilità sarà pagata secondo le tariffe previste per l’indennità di reperibilità di cui al C.C.N.L. 14.09.00.
Nei riguardi del personale addetto al Centro diurno, si propone di istituire, a fronte della presenza di un turno disagiato, un indennità pari a €. 2.582,28 all’anno assorbente dell’indennità di turno e infrasettimanale, da erogare in base alla presenza e sostitutiva del precedente progetto “centro diurno per dementi” previsto nell’ accordo aziendale dell’anno 2002.
Art. 10)
Fondo per specifiche responsabilità
(art.17. comma 2 lett. f CCNL 1.4.99)
Il presente fondo verrà destinato a compensare, a partire dall’anno 2004, l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità nei confronti del personale individuato nell’allegato A) del presente contratto aziendale e così come previsto dai precedenti accordi aziendali.
Per gli anni successivi al 2004 il fondo verrà utilizzato con le medesime modalità e a favore dei sottoindicati destinatari, come analiticamente riportato dall’allegato A) al presente contratto.
In particolare si stabilisce:
• per i Capo Residenza – Coordinatori assistenziali l’indennità annua sarà pari a €. 2.000,00: rispetto al precedente contratto aziendale che prevedeva tale indennità in €. 4.131,96 si stabilisce che, nel rispetto del principio dell’invarianza della retribuzione globale, la differenza economica pari a 2.131,96 sarà destinata alla produttività individuale che, pertanto, per tali profili professionali ammonterà a €. 2.441,83.
• per gli Addetti Amministrativi svolgenti funzioni plurime Cat. C, l’indennità annua sarà pari a €. 826,32;
• per il Responsabile all’ospitalità Cat. C, l’indennità annua sarà pari a €. 2.000,00. Rrispetto al precedente contratto aziendale che prevedeva tale indennità in €. 2.760,00 si stabilisce che, nel rispetto del principio dell’invarianza della retribuzione globale, la differenza economica pari a 760,00 verrà retribuita come svolgimento di mansioni plurime in quanto di fatto svolte in corso d’anno;;
• per il Responsabile delle attività economali e maneggio valori Cat. C, l’indennità annua sarà
pari a €.1.600,00;
• per i Vice Capo Residenza Cat. B3, e loro sostituti, l’indennità annua complessiva sarà pari a €. 2.000,00 da erogare in base alla presenza;
• per gli Infermieri professionali un’indennità professionale di €. 1.363,44.
• per i Fisioterapisti verrà erogata un’indennità professionale pari a €. 1.859,24.
• per il Responsabile dei servizi tecnici Cat. B3 l’indennità sarà pari a 5 euro al giorno;
• per gli Osa incaricati del coordinamento di gruppi di lavoro in assenza del Vice-Capo residenza o Responsabile di Turno, sui presupposti indicati nell’allegato A), l’indennità sarà pari a €. 2.000,00 annui.
• per gli Animatori e Responsabili di turno Cat. B3, a fronte del coordinamento di unità semplici, l’indennità sarà pari a €. 785,00 da erogare in base alla presenza.
• Per gli Operatori Socio Assistenziali e Cuochi che sostituiranno le assenze dei Responsabili di Turno o dei Capo Cuochi, l’indennità sarà pari a €. 785,00 annui da erogare in base alla presenza.
• Per il Magazziniere-dispensiere-operario tecnico l’indennità sarà pari a 413,17 €.
Art. 11)
Il sistema di valutazione – progressione di carriera
Le parti con apposito accordo siglato in data 17/01/2002 si danno atto di aver regolamentato, con decorrenza 01.01.2001, i criteri generali per l’istituto della progressione di carriera e la valutazione individuale. Si stabilisce che entro il 30 settembre 2004 le parti avvieranno una sessione di confronto per la verifica dell’efficacia del sistema di valutazione permanente.
Art. 12)
Formazione professionale
Grande importanza assume la formazione professionale in un ente che eroga servizi alle persone. Pertanto, entro il termine di validità del presente accordo, verranno destinate alla formazione tutte le risorse previste dal contratto, pari ad almeno l’1% della spesa complessiva per il personale.
I programmi formativi, che si faranno carico in primo luogo di preparare tutti i dipendenti al nuovo sistema di valutazione del personale, avranno nello specifico le seguenti finalità:
- personale amministrativo: apprendimento nuove dinamiche di gestione delle risorse umane, nuovi programmi e nuovi strumenti per il lavoro d’ufficio;
- personale di assistenza: approfondire i temi della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro e delle azioni e procedure da intraprendere in caso di incendio o di altra situazione di pericolo; verranno, infine, affrontate tematiche relative alla assistenza alle persone anziane sia sotto il profilo medico, che psicologico e sociale;
- personale dei servizi: verranno ulteriormente affrontati i temi relativi, alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro e delle azioni e procedure da intraprendere in caso di incendio o di altra situazione di pericolo.
Art. 13)
Ambiente di lavoro
Nel periodo di validità del presente accordo si darà attuazione completa alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
Tale attuazione si concretizzerà sia a mezzo di idonea attività formativa, come già indicato nel precedente articolo, sia con l’acquisto e l’installazione dei presidi offerti dalla moderna tecnologia.
In particolare, si da atto che già risulta essere presente in ogni residenza gli appositi
sollevapazienti, al fine di evitare di caricare con pesi eccessivi la colonna vertebrale.
Art. 15)
Pari opportunità
Si prende atto che nell’Ente la presenza femminile è pari al 80 % dei dipendenti in servizio. In tale situazione resta da verificare che non sussistano, comunque, di fatto situazioni di oggettiva disparità nell’accesso al lavoro e nella progressione di carriera tra i sessi.
Nel corso di validità del presente accordo, compatibilmente con l’organizzazione dell’ente, si favorirà ancor più, anche a mezzo di opportune azioni informative, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, al fine di consentire al personale con carichi familiari di poter meglio attendere ai propri impegni.
Si terrà conto della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento
a:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali, compatibilmente con l’attività
dell’Ente.
Art. 16)
Risorse a specifica destinazione
Non esistono risorse vincolate per legge a specifica destinazione.
Art. 17)
Validità del presente accordo
Il presente accordo decorre dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e scade per la parte normativa al 31.12.2005. Esso produrrà, comunque, gli effetti anche per i periodi successivi a tale data, fino al successivo accordo decentrato integrativo previsto da nuovi contratti nazionali di lavoro.
Con cadenza annuale, le parti si incontreranno per prendere atto da un lato delle risorse economiche disponibili, e dall’altro per attribuire gli importi ai singoli fondi di cui all’art. 2.
Allegato A)
al Contratto Aziendale stipulato il 21.06.2004
INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
art. 17, comma 2, lett. F - CCNL 1.4.1999
Le seguenti indennità mirano a remunerare specifiche responsabilità assolte da taluni profili professionali.
In particolare, a seguito della stipula con la ASL 7 della convenzione per la gestione del servizio NAR, del progetto assistenziale per dementi gravi e del centro diurno per dementi, e al conseguente ampliamento quali-quantitativo dei servizi (vedi aumento degli ospiti residenti, aumento del numero dei dipendenti, ampliamento e specializzazione dei profili professionali – fisioterapisti, infermieri, medico della casa, podologia, psicologa, geriatra, fisiatra, dietista ect - ) nonchè all’aumento quali-quantitativo dei servizi di animazione e
ricraeazione, è stato necessario, con nuovi centri di responsabilità, ricercare ed attivare nuovi moduli organizzativi e attività specialistiche.
Si è ritenuto cioè necessario realizzare, stante la complessità gestionale creatasi, un nuovo assetto organizzativo funzionale ai nuovi e complessi bisogni socio assistenziali e sanitari degli ospiti.
Di conseguenza, nell’ottica di un progetto di miglioramento e di attivazione di nuovi servizi, è stato necessario investire attenzioni e trattamenti economici accessori nei riguardi:
- di chi dovrà garantire la gestione delle singole residenze (Coordinatori sanitari, Coordinatori assistenziali, Vice capo residenza)
- di chi dovrà assolvere al coordinamento di unità semplici (Responsabili di Turno e loro sostituti, Animatori, Responsabile dei servizi tecnici)
- di chi verrà incaricato di specifici oneri organizzativi intersettoriali (Progetto animazione Alzheimer, Laboratorio e Religioso)
- di chi dovrà assolvere a mansioni specifiche e con ampia autonomia lavorativa e progettuale (Infermieri e Fisioterapisti)
- di chi dovrà garantire il coordinato disimpegno delle attività amministrative connesso all’aumentato numero dei servizi (casa di riposo, centro diurno, Nar, Progetto assistenziale) e all’aumentato numero degli ospiti (Responsabile all’accoglienza, Economo e Istruttore contabile).
Con questa nuova organizzazione è stato intrapreso un progetto di riqualificazione dei servizi e di miglioramento degli stessi. Si intende infatti perseguire una maggiore capacità di risposta dei bisogni degli assistiti ed è intendimento dell’ente verificare, anche attraverso il gradimento degli ospiti, il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tale ottica, al pari delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi, si inquadrano l’attribuzione delle seguenti indennità per l’assolvimento di specifiche responsabilità di lavoro.
1. CAPO RESIDENZA – COORDINATORI ASSISTENZIALI CAT.C1
Nell’anno 2003 i Capo Residenza – Cat. C1, sono stati indennizzati con un compenso di €. 4.131,96 da considerare quale indennità per l’esercizio di specifiche responsabilità ex art.17, comma 2, lett. f CCNL 31.03.1999. Di fatto tali profili professionali, così come previsto dalla vigente dotazione organica e dalle linee guida fissate dall’Ente, assolvono a funzioni di gestione delle singole residenze assistenziali con responsabilità diretta nella organizzazione e gestione delle risorse umane e materiali assegnate.
L’indennità è stata contrattata con l’accordo del 2002 per €. 4.131,96 all’anno. A decorrere dal mese successivo alla stipula del presente contratto aziendale, si stabilisce che l’indennità annua sarà pari a 2.000,00 e che, nel rispetto del principio di invarianza della retribuzione globale annua, la differenza pari a 2.131,96 €., verrà destinata alla produttività individuale che sarà pari quindi a 2.441,83 €.
2. VICE CAPO RESIDENZA – CAT. B3
RIGUARDANO I DIPENDENTI CHE RIVESTONO IL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DI TURNO O OPERATORE DI ASSISTENZA QUALIFICATO CAT. B3.
In via sperimentale è stato siglato con l’accordo 2002 l’ammontare dell’indennità pari a €. 13,50 al giorno (presunti €. 3.800,00 all’anno).
Stante il fatto che tale indennità era stata considerata omnicomprensiva e assorbente l’indennità di turno, si decide , a decorrere dal 2004, di reintrodurre l’indennità di turno che sarà pari a circa €. 1.800,00 annui e per la residua parte e fino a concorrenza di €. 3.800,00 annui, introdurre un’indennità di responsabilità per i Vice Capo pari a €. 2.000,00 da corrispondere sempre in base alle presenze.
Queste indennità verranno erogate ai dipendenti di categoria B3, e loro sostituti, che andranno a svolgere la propria attività lavorativa nelle residenze ove prestano servizio i Coordinatori socio assistenziali Cat.C1. Questa indennità andrà a remunerare la responsabilità della gestione complessiva della residenza, nella fascia di assenza del Coordinatore nonché lo svolgimento delle relative funzioni vicarie in caso di ferie e malattie ect.
3. RESPONSABILE ALL’OSPITALITA’ - CAT. C1
Tale profilo ha visto aumentare la complessità e le specifiche responsabilità delle sue mansioni, a seguito del convenzionamento con la AUSL (NAR, Progetto Assistenziale, Centro Diurno), sia in termini di coordinamento con i vari attori organizzativi ed istituzionali sia in termini amministrativi (pratiche di ospitalità riguardanti i primi contatti, l’accoglienza, i rapporti con i familiari).
L’indennità annua pari a 2.760,00 €. è stata contrattata con l’accordo del 2002. A decorrere dal mese successivo alla stipula del presente contratto aziendale, si stabilisce che l’indennità annua sarà pari a 2.000,00 e che, nel rispetto del principio di invarianza della retribuzione globale annua, la differenza pari a 760,00 €, verrà retribuita come mansioni plurime in quanto di fatto svolte in corso d’anno;
4. ECONOMO CAT. C1
Al fine di compensare la specifica responsabilità della dipendente che assolve alle funzioni di economato, con l’accordo del 2002, si è deciso di indennizzare economicamente tale responsabilità con un’indennità di €. 1.600,00 annui e la si conferma per gli anni successivi.
5. ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1
A fronte delle mansioni plurime svolte dagli Istruttori (entrate e uscite – riversali, rette, lettere, fatture, mandati, sostituzione Economo e Responsabile accoglienza in caso di assenza ect) e all’aumento del numero degli ospiti, con l’accordo del 2002 si è deciso di compensare tale pluralità di mansioni con una indennità di €. 826,32 annui che viene confermata per gli anni successivi .
6. RESPONSABILE SERVIZI TECNICI CAT. B3
Al fine di garantire maggiore efficienza organizzativa, con l’accordo dell’anno 2002, si è deciso di indennizzare economicamente il responsabile del gruppo di lavoro dei servizi tecnici attraverso un’indennità pari a €. 150,00 mensili che viene confermata per gli anni successivi.
7. INDENNITÀ PROFESSIONALE PER GLI INFERMIERI CAT. D1
Tenendo conto che gli infermieri Professionali che lavorano presso la nostra struttura socio sanitaria si trovano spesso a dover fronteggiare situazioni maggiormente responsabilizzanti e che per i motivi indotti dalle quotidiane problematiche geriatriche agli stessi è richiesto un grado di professionalità specialistica che, nelle more delle disponibilità del profilo professionale di infermiere geriatrico, viene garantito dalla continua formazione interna, con l’accordo del 2002 si è deciso di introdurre una specifica indennità pari a €. 1.363,44 annui che viene confermata per gli anni successivi.
8. INDENNITA’ PROFESSIONALE PER FISIOTERAPISTA CAT. D1
Tenendo conto che i fisioterapisti svolgono il loro servizio con ampia autonomia lavorativa, che assolvono a punto di riferimento formativo interno e che gli stessi provvedono con alla programmazione dei loro interventi, con l’accordo del 2002, si è deciso di compensare queste situazioni maggiormente responsabilizzanti, con un’indennità specifica di 1.859,00 annui in base alla presenza, che viene confermata per gli anni successivi.
9. INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ PER L’OSA che assolve al coordinamento del gruppo di lavoro dalle 6,00 alle 7,00 o dalle 7,00 alle 8,00 in assenza del Capo Residenza o del Responsabile di Turno.
Per i casi di accertata necessità organizzativa, comunicati dai Capo Residenza, con l’accordo del 2002, si è deciso di indennizzare chi viene incaricato del coordinamento del gruppo di lavoro nelle fasce orarie 6,00/7,00 o 7,00/8,00.
Lo scopo è quello di garantire e/o recuperare efficienza, efficacia e produttività.
L’indennità era stata fissata in €. 8,50 al giorno.
Per l’anno 2004, l’indennità sarà pari a €. 2.000,00 annui, da corrispondere sempre in base alle presenze. Per la quantificazione dell’indennità si è fatto anche riferimento al fatto che i dipendenti che vengono incaricati in questa funzione dall’Ente, facendo un turno fisso andranno a perdere l’indennità di turnazione.
10. ANIMATORI E RESPONSABILI DI TURNO CAT. B3
In base all’accordo 1998, richiamato anche da quello del 2002, a queste figure veniva riconosciuta in base alla presenza:
l’indennità di leadership £. 720.000 l’indennità ex art. 36 CCNL 06.07.95 £. 800.000
£. 1.520.000 = €. 785,00
Per l’anno 2004 si propone di unificare le 2 indennità in 1, denominandola indennità di responsabilità gruppi di lavoro. Tali figure infatti assolvono al coordinamento di unità semplici di lavoro. L’erogazione avverrà in base alla presenza.
A decorrere dall’anno 2004 si propone di estendere tale indennità anche nei confronti degli OSA e dei Cuochi – Cat. B1, che assolveranno in assenza dei Capo Cuochi e dei Responsabili di Turno.
11. MAGAZZINIERE DISPENSIERE OPERAIO CAT.B3
In base all’accordo decentrato del 1998 a questo profilo professionale, stante lo svolgimento di mansioni plurime, veniva riconosciuta un’indennità, ex art. 36 CCNL 6/7/1995, di 413,17 € (800.000 lire) annue che viene confermata per gli anni successivi.
12. PROGETTI ANIMAZIONE
Già dal 1998 si era deciso, ed è stato confermato dall’accordo del 2002, di compensare le animatrici che sono state investite di specifici innovativi progetti intersettoriali, che riguardano cioè l’attività di tutta la Casa di Riposo e non solo della singola Residenza.
Sono stati attivati 3 progetti (Alzheimer, Laboratorio e Attività Religiose – cfr. allegato B) ed è stati previsto un compenso annuo di €. 516,45 per ogni progetto.
Di fatto tale compenso va a remunerare il disagio che talvolta comporta l’attivazione di taluni progetti (vedi attività religiose), talvolta la funzione di referente per conto dell’amministrazione riguardo specifiche attività, talaltra l’impegno extra lavorativo che di fatto comporta la conduzione del progetto (studio, programmazione, ideazione delle attività ecc..).
Si stabilisce che, stante la specificità dei progetti e il fatto che i relativi possono essere valutati e apprezzati in corso d’anno, l’erogazione del
compenso avverrà, previa valutazione, con periodicità trimestrale. Conseguentemente, tale disposizione decorrerà a partire dal 1.07.2004.
Allegato B)
al Contratto Aziendale stipulato il 21.06.2004
PROGETTO “ALZHEIMER”
Il presente Xxxxxxxx ha lo scopo di sperimentare programmi di riabilitazione cognitiva in favore di Xxxxxxx affetti da Demenza in fase lieve e moderatamente grave.
Il Progetto si svilupperà:
in parte, attraverso lo studio ed in particolare l’analisi di esperienze di lavoro similari (attività extra lavorative)
nella realizzazione pratica attraverso la collaborazione con la Psicologa per l’ideazione, programmazione e realizzazione di idonee iniziative volte al recupero e/o mantenimento nonché prevenzione e rallentamento del decadimento delle facoltà cognitive.
Indicativamente, previa conoscenza dell’Amministrazione e valutazione del Progetto da parte del Coordinatore del Reparto, entro un anno dovrà essere avviata e verificata la sperimentazione.
La metodologia per tale Progetto sarà il lavoro di equipe delle varie figure professionali e avrà come target gli Ospiti della Residenza del Sorriso.
In caso di sperimentazione positiva, verrà steso idoneo protocollo assistenziale, utile per analoghe situazioni cliniche eventualmente presenti in altre Residenze della Struttura Residenziale.
PROGETTO “LABORATORIO”
Il presente Xxxxxxxx ha lo scopo di realizzare idonee attività di Laboratorio in favore degli Anziani della Casa di Riposo.
Il Progetto consiste in:
1. programmare trimestralmente le attività;
2. sottoporre il programma trimestrale all’Amministrazione per la relativa conoscenza. Il programma andrà presentato con congruo anticipo in relazione alle varie attività.
3. informare le altre Animatrici e i Capi Residenza riguardo alle iniziative ed attività programmate. In particolare, tali comunicazioni dovranno essere efficaci e garantire la piena e puntuale conoscenza delle attività al fine di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione
delle Animatrici e degli Anziani di tutte le Residenze.
4. Conseguentemente, organizzare le attività ed eventualmente preparare e allestire luoghi in occasione di feste e ricorrenze varie .
Per il disimpegno delle varie attività il Referente del Progetto terrà gli opportuni contatti con Xxxxxxxxx, Associazioni di volontariato.
Nella realizzazione di quanto programmato il Referente del Progetto dovrà comunque garantire il regolare servizio di Animazione presso le Residenze di assegnazione.
PROGETTO
“VITA SPIRITUALE/ATTIVITA’ RELIGIOSA”
• In attuazione della volontà del Testatore Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, mosso da profonda convinzione di Xxxx Xxxxxxxxx e attento ai momenti della vita religiosa;
• per rispondere alle profonde esigenze degli Anziani che trovano nella pratica di pietà una risorsa e un sostegno anche quando tutto il resto sembra tramontare;
• nel rispetto di eventuali convinzioni/fedi diverse
il Progetto ha lo scopo di:
• programmare, organizzare, coordinare quanto può favorire la vita religiosa e di pietà degli Anziani della Casa di Riposo secondo la nostra radicata fede cattolica.
Esso consiste:
A. Programmare in armonia con l’Anno Liturgico e in accordo con il Servizio di Cappellania, le innovazioni e le attività che sottolineano le varie festività dando anche agli Anziani ampi spazi d’ interesse e di impegno;
X. Xxxxxxxx le occasioni di possibili avvenimenti anche esterni per favorire la partecipazione degli Anziani;
C. Promuovere gli opportuni contatti con Movimenti, Associazioni, Ordini Religiosi per superare il senso di chiusura dell’Anziano e per avvalersi dell’apporto di novità dato da persone diverse.
A tale scopo il Progetto prevede:
1. Un Referente che coordini il Servizio di Cappellania e di Animazione religiosa al fine di coinvolgere tutte le Residenze per un’ adeguata partecipazione degli Anziani;
2. degli incontri di confronti/programmazione/revisione con le Animatrici con il debito assenso della Direzione, alla cui verifica saranno proposti programmi e innovazioni.
\\Server-pdc01\Dati office\Contabilità\PRODUTTI\2002\accordo FAC SIMILE2003 più allegatiULTIMA
VERSIONE.doc