CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI EVENTI RICREATIVI DA SVOLGERE NEL CENTRO STORICO CITTADINO ANNUALITA’ 2022
Allegato C
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DI EVENTI RICREATIVI DA SVOLGERE NEL CENTRO STORICO CITTADINO ANNUALITA’ 2022
Art. 1 – Oggetto della convenzione
L’Associazione di volontariato o associazione di promozione sociale individuata dalla relativa manifestazione di interesse si impegna a promuovere ed organizzare come da scheda progettuale presentata, n. 3 manifestazioni annuali, di carattere ricreativo e d’intrattenimento, da svolgere nel centro storico cittadino per conto del Comune di Mirandola. Le iniziative proposte dovranno essere organizzate in periodi dell’anno non già interessati da altri eventi organizzati dal Comune.
Art. 2 Obiettivi della convenzione
U
Protocollo N.0006381/2022 del 04/03/2022
Con tale affidamento il Comune di Mirandola intende avvalersi delle realtà associative, riconoscendo il valore di queste quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone il coinvolgimento per il perseguimento di finalità civiche, anche mediante forme di collaborazione con Il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. L’apporto dell’associazionismo dovrà così contribuire a dar corso a progettualità aggiuntive, che possano coinvolgere la comunità cittadina, stimolandone interessi e partecipazione. L’Associazione individuata realizzerà le 3 manifestazioni proposte, che il Comune farà proprie, promuovendone l’organizzazione in accordo con l’associazione stessa, secondo quanto specificato nei punti successivi.
Art. 3 Attività dell’Associazione: servizi minimi richiesti
In particolare, l'Associazione per ogni manifestazione realizzata dovrà garantire le sottoelencate prestazioni:
Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
- service audio e luci
- organizzazione generale
- direzione artistica
- pratiche Enpals
- predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Tulps, nel rispetto delle norme di sicurezza (safety e security)
- eventuali forniture straordinarie di energia elettrica
- noleggio strutture e attrezzature
- allestimento di strutture, palchi, impianti, sedute, delimitazioni delle aree
- vigilanza e sorveglianza
- coordinamento del personale volontario coinvolto
- gestione e coordinamento del personale tecnico e di assistenza agli eventi
- assistenza durante lo svolgimento degli spettacoli.
- adempimenti fiscali e tributari, ogni ulteriore adempimento funzionale alla realizzazione delle manifestazioni
- compensi ed eventuali spese di vitto ed ospitalità degli artisti e dei tecnici coinvolti
- assistenza sanitaria
- eventuale reperimento sponsorizzazioni
- adempimenti SIAE
- collaudi e certificazioni
- ottenimento autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e regolamento d’esecuzione
- movimentazione materiale, impiego mezzi di trasporto, e ogni altra spesa relativa all’espletamento delle attività previste con il presente avviso non incluse in quanto specificato sotto di competenza comunale
- tutte le necessarie prestazioni, inclusi tutti gli adempimenti in materia di COVID 19, attestanti il rispetto delle linee guida regionali in materia di spettacoli, per la prevenzione e contenimento della pandemia
- rispetto degli adempimenti in materia di impatto acustico, fermo restando l’obbligo per l’associazione di far rispettare a tutti gli artisti, espositori o soggetti coinvolti nelle iniziative e presenti, le prescrizioni in merito
- raccolta differenziata nell’ambito delle manifestazioni proposte con le modalità indicate dal gestore che dovrà essere contattato ( xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx ) con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle 3 manifestazioni organizzate. L’Associazione dovrà anche incentivare e promuovere nel corso delle manifestazioni la riduzione dei rifiuti e l’utilizzo di materiali differenziabili ed ecosostenibili.
Restano in capo al Comune di Mirandola:
- comunicazione e pubblicizzazione utilizzando i mezzi propri a disposizione dell’Ente
- utilizzo materiali e attrezzature di proprietà dell’ente a condizione che non siano già utilizzati, in quel periodo, per altri scopi perseguiti dall’Amministrazione,
- concessione gratuita del suolo pubblico per la realizzazione di n. 3 manifestazioni conformemente a quanto previsto all'art. 51 - comma 2 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con delibera di C.C. n. 201 del 28.12.2020
- pagamento rimborso di cui all’art. 6 sotto-riportato
- il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art 19 comma 3 del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 27/02/2018 e successive modifiche.
Art. 4 - Obblighi dell'Associazione
L'Associazione garantisce che i volontari coinvolti nell’organizzazione e realizzazione delle 3 manifestazioni siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.
Il Comune di Mirandola declina ogni responsabilità per danni alle persone, animali o cose, che, nell’ambito delle manifestazioni, venissero provocati dall’Associazione. L'Associazione risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Mirandola, dei danni alle persone, animali, cose, provocati nello svolgimento delle iniziative oggetto della presente Convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualunque risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente.
L'Associazione s'impegna affinché le manifestazioni proposte siano garantite nel periodo indicato/convenuto e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente e per iscritto al Servizio di riferimento del Comune di Mirandola la cancellazione o spostamento delle manifestazioni proposte, motivandone le cause.
L’Associazione si obbliga a realizzare tutti gli eventi programmati e nel caso di maltempo o altri impedimenti che dovessero presentarsi nelle date immediatamente antecedenti agli eventi e che dovessero comportare l’annullamento delle manifestazioni programmate, l’Associazione si impegna a riprogrammare gli eventi in date successive e disponibili.
L'Associazione indica almeno un Referente con il quale il Servizio di riferimento del Comune di Mirandola possa rapportarsi agevolmente per qualsiasi esigenza legata alla gestione delle manifestazioni.
L’Associazione si impegna a far risultare pubblicamente il Comune come promotore degli eventi mediante l’inserimento, sui manifesti e nel materiale pubblicitario del logo comunale. Le bozze del materiale pubblicitario dovranno essere preventivamente concordate e vistate dall’Amministrazione stessa.
Art. 5 - Modalità di erogazione del rimborso
Il Comune di Mirandola relativamente alle attività svolte nell'ambito della presente convenzione si impegna a riconosce all’Associazione, a titolo di rimborso la somma di: euro 15.000,00 euro (oneri fiscali inclusi) per l’anno 2022. L’importo annuale potrà essere liquidato come segue: 5.000 euro successivamente a ogni evento organizzato e realizzato.
Il rimborso complessivo si intende relativo allo svolgimento di n°3 manifestazioni annuali programmate e riconosciute dall’Ente. Nel caso di mancata realizzazione di un’iniziativa l’importo sarà ridotto di un terzo. L’Associazione nella richiesta di rimborso dovrà specificare che le prestazioni svolte non rappresentano attività economiche e quindi tali prestazioni risultano escluse dal campo dell’IVA. Per ogni richiesta di rimborso dovrà essere allegata la rendicontazione di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate (es: spese relative alle coperture assicurative di cui all’art. 18 del CTS, spese relative alla gestione delle manifestazioni come SIAE, allestimenti vari, spettacoli musicali e non, spese relative all’acquisto di materiali vario di consumo e di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività ecc.).
Eventuali spese oggettivamente non documentabili potranno essere rimborsate su presentazione di una apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Associazione. L'importo, che entrerà comunque nel computo massimo del rimborso annuale previsto, dovrà essere di entità non superiore al 10% della spesa documentata. Il rimborso sarà liquidato all'Associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al Comune di Mirandola.
Art. 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità per l’anno 2022 con scadenza al 31/12/2022.
Il tutto potrà essere eventualmente rinnovato, nei limiti e nelle forme consentite dalla Legge, purché, permanga la necessità, la convenienza e l'opportunità di proseguire nella forma gestionale. Il rinnovo sarà, comunque, soggetto ad uno specifico provvedimento da adottarsi prima della scadenza. Le prestazioni richieste (progetto e n° 3 manifestazioni) potranno subire rinnovo solamente per un ulteriore anno (2023) agli stessi patti e condizioni della presente convenzione.
Il Comune di Mirandola si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata della presente convenzione per gravi inadempienze di cui al successivo art. 7, ovvero in caso di specifiche disposizioni da parte di Organi superiori o Giudiziari.
L'Associazione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa formale comunicazione al Comune di Mirandola con preavviso di almeno 90 giorni.
Art. 7 - Penalità
L'Associazione dovrà scrupolosamente osservare, nella gestione degli eventi, tutte le disposizioni riportate nella presente convenzione. Se durante lo svolgimento delle manifestazioni fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente atto, si procederà all'applicazione di penali. Si considerano ai fini dell'applicazione delle penali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti inadempienze:
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla presente convenzione;
- svolgimento delle manifestazioni in maniera imprecisa, non accurata o a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.
Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:
- mancata realizzazione di una o più delle 3 iniziative senza relativa comunicazione scritta e tempestiva al Servizio di riferimento del Comune di Mirandola: euro 500,00 a iniziativa
- mancata gestione di uno dei servizi minimi richiesti: euro 300,00 a servizio.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Associazione avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Il relativo provvedimento è assunto dal Dirigente o dal Funzionario Delegato.
Il Servizio di riferimento del Comune di Mirandola potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento della corretta gestione delle prestazioni affidate.
Art. 8 - Controversie
Nel caso di controversie insorte tra il Comune di Mirandola e l'Associazione nel corso della durata della convenzione, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.
Le domande e i reclami dovranno essere presentate per iscritto. Per ogni eventuale controversia sorta in conseguenza all'esecuzione del presente Atto e che non si sia potuta definire in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx Xxxx xx Xxxxxx.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalle clausole della presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.
Il presente atto è esente da imposta di bollo e registro (ai sensi dell'art. 8 comma 1- della L. n.266/91 in caso di associazione di volontariato) ovvero è soggetta alle spese di bollo e registro (in caso di associazione di promozione sociale) il cui onere viene compensato tra i contraenti.