PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) ATTUATO MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA ED A UN FONDO INTERNO
PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) ATTUATO MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA ED A UN FONDO INTERNO
(TARIFFA N.620)
Vera Vita PIR
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• la Scheda Sintetica;
• la Nota Informativa;
• le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata “ORIZZONTE” e del Fondo interno “Vera Vita Obiettivo Italia”;
• il Glossario;
• il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
Xxxx Xxxx S.p.A.
Vera Vita spa
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1) INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Xxxx Xxxx X.x.X. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a 402.288.040 euro, con capitale sociale pari a 219.600.005 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 182.688.035 euro.
L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 è pari a 3,14 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). La Società calcola il proprio requisito patrimoniale di solvibilità attraverso la Standard Formula Market Wide.
Per maggiori informazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società, si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – Chi siamo – Dati Societari – Informativa Pillar III- Solvency 2.
1.c) Denominazione del contratto
Vera Vita PIR (tariffa 620).
1.d) Tipologia del contratto
Xxxx Xxxx XXX è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico e premi integrativi collegato ad una Gestione Separata ed a un Fondo interno tramite cui costituire un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (“PIR”), ai sensi della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto, per la parte collegata alla Gestione Separata “ORIZZONTE” (di seguito Gestione Separata), sono contrattualmente garantite dalla Società e si adeguano annualmente in base al rendimento della Gestione Separata di attivi.
Maggiori informazioni sulle garanzie offerte sono riportate al successivo paragrafo 3 della presente Scheda Sintetica.
Le prestazioni previste dal presente contratto, per la parte collegata al Fondo interno, sono espresse in quote del Fondo interno “Vera Vita Obiettivo Italia”, (di seguito Fondo o Fondo interno), il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore unitario delle quote del Fondo.
1.e) Durata
La durata del contratto - periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza del contratto (di seguito decorrenza) e la data di scadenza del contratto (di seguito scadenza) - varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni, da fissare, a scelta del Contraente, in multipli di 5 anni.
In ogni caso il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale nel corso della durata contrattuale a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza e che l’Assicurato sia in vita.
1.f) Pagamento dei premi
A fronte delle prestazioni assicurate e per l’entrata in vigore dell’assicurazione, il contratto richiede il versamento alla Società di un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito premio unico) che, maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.1, Tabella B della Nota Informativa, costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.
L’ammontare del premio unico versato, stabilito alla sottoscrizione del contratto, non può risultare inferiore a 3.000,00 euro né superiore a 30.000,00 euro.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla decorrenza, purché il rapporto di conto specificato al paragrafo 3, Sezione B) della Nota informativa, intrattenuto dal Contraente non risulti estinto, è possibile effettuare, previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni, il versamento di premi integrativi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione, d’importo comunque non inferiore a 500,00 euro ciascuno.
Fermi i limiti, gli accordi e le condizioni sopra richiamati, resta comunque inteso che al contratto possono essere destinati premi per un importo, comprensivo delle suddette spese di emissione, non superiore a 30.000,00 euro per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 euro.
Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi, al netto delle spese indicate nella Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.2, Tabella B della Nota informativa, vengono allocati, secondo le modalità descritte nella Sezione B), paragrafo 3 della Nota Informativa, nella Gestione Separata e nel Fondo in base alle seguenti percentuali:
a) 10% nella Gestione Separata;
b) 90% nel Fondo interno.
2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Il contratto intende soddisfare le esigenze di impiego del risparmio attraverso l’investimento in una Gestione Separata, con garanzia di rendimento minimo, che opera in momenti temporali definiti, (capitale assicurato rivalutato) e in un Fondo, che consente di cogliere le diverse opportunità dei mercati finanziari. Viene riconosciuta anche una Maggiorazione del capitale investito in quote del Fondo in caso di decesso dell’Assicurato.
Xxxx Xxxx XXX consente inoltre, a fronte del rispetto dei requisiti e dei limiti richiesti dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, di beneficiare di un regime di esenzione fiscale, secondo quanto sintetizzato al paragrafo 11, Sezione D) della Nota Informativa.
Xxxx Xxxx XXX, destinato esclusivamente a persone fisiche, richiede che le figure del Contraente e dell’Assicurato vengano fatte coincidere nel medesimo soggetto e che quest’ultimo sia in possesso di determinati requisiti. A tal proposito il Contraente, prima della conclusione del contratto, è tenuto a dichiarare:
• di non essere titolare di altro PIR;
• di essere persona fisica fiscalmente residente in Italia;
• di effettuare l’investimento in Vera Vita PIR al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Il contratto prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate sia al rendimento della Gestione Separata, sia alle variazioni del valore unitario delle quote del Fondo, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui il Fondo investe e di cui le quote sono rappresentazione.
Resta inteso che, per effetto delle oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo e delle modalità di adeguamento del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, la percentuale di allocazione nella Gestione Separata e nel Fondo di cui al precedente punto 1.f) potranno modificarsi nel corso della durata contrattuale.
Una parte del premio corrisposto viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi gravanti sul contratto indicati nella Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1, Tabella B della Nota Informativa e pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato/investito iniziale. Quest’ultimo è quindi costituito da ciascun premio corrisposto, al netto dei predetti costi.
In relazione alla parte legata alla Gestione Separata, per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata stessa, descritto alla Sezione B), paragrafo 5 della Nota Informativa, il capitale assicurato, dato dal cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio (unico e integrativo) corrisposto, viene adeguato in ragione dei rendimenti, positivi o negativi, riconosciuti grazie a detto meccanismo. Il capitale assicurato, così determinato, costituisce il capitale assicurato adeguato.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione G) della Nota Informativa. La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato che il contratto è concluso.
In relazione alla parte collegata al Fondo, ciascun capitale investito relativo ad ogni premio (unico o integrativo) versato viene espresso in quote del Fondo. Il risultato/rendimento dell’investimento dipende pertanto dall’andamento del valore di dette quote.
3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
3.a) Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
pari al capitale assicurato rivalutato;
b) Capitale collegato al Fondo:
pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto del numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario.
3.b) Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
pari al capitale assicurato rivalutato;
b) Capitale collegato al Fondo
pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto del numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario;
c) Maggiorazione per il caso di morte: pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui alla lettera b) del presente paragrafo 3.b) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Età assicurativa al decesso | Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte |
18 - 40 | 35,00% |
41 - 55 | 25,00% |
56 - 65 | 8,00% |
66 - 75 | 0,50% |
Oltre 75 | 0,10% |
Tabella A
In relazione al capitale collegato alla Gestione Separata, è previsto annualmente il suo adeguamento in ragione dei rendimenti, positivi o negativi, ottenuti dalla Gestione Separata. Il riconoscimento di un tasso di rendimento minimo garantito, pari allo 0,00%, è previsto esclusivamente a scadenza oppure, eventualmente, in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza.
Non è previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di minimo e le partecipazioni agli utili - ancorché eccedenti il tasso di rendimento annuo minimo garantito - una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Per quanto riguarda il capitale collegato al Fondo non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi dell’investimento in esso effettuato non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote del Fondo.
Si evidenzia che in caso di riscatto o comunque di decesso dell’Assicurato o alla scadenza, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B). In ogni caso le coperture assicurative, le esclusioni di copertura per il rischio di morte nonché il meccanismo di adeguamento e di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata sono rispettivamente regolati dall’Art. 1 Prestazioni assicurate, dall’Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte e dall’Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata delle Condizioni Contrattuali.
4) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
Relativamente alle somme investite nel Fondo, la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore unitario delle quote del Fondo.
4.a) Xxxxxx finanziari a carico del Contraente
Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume i seguenti rischi:
a) ottenere un importo in caso di recesso inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato, destinato agli aventi diritto, inferiore ai premi versati;
c) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
d) ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati.
4.b) Profilo di rischio del Fondo
In base alla classificazione indicata dall’IVASS, il profilo di rischio del Fondo a cui le prestazioni sono collegate è medio-alto.
5) COSTI
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D).
I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla Gestione Separata e dal Fondo riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”, di seguito CPMA, che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Gestione Separata “ORIZZONTE” e Fondo “Vera Vita Obiettivo Italia” Ipotesi adottate:
• Premio unico: 15.000,00 euro;
• Premio unico versato: 15.025,00 euro;
• Allocazione del premio unico, al netto delle spese indicate nella Sezione D) paragrafo 10, punto 10.1.1.2, Tabella B della Nota informativa:
✓ 10% nella Gestione Separata;
✓ 90% nel Fondo interno;
• Sesso ed età dell’Assicurato: i valori del CPMA non risultano funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato;
• Tasso medio di rendimento (realizzato) degli attivi (investimenti) che compongono la Gestione
Separata: 2,00% annuo;
• Tasso di rendimento degli attivi che compongono il Fondo: 2,00% annuo.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA)
Durata: 10 anni | Durata: 15 anni | Durata: 20 anni | |||
Anno | CPMA | Anno | CPMA | Anno | CPMA |
5 | 2,03% | 5 | 2,03% | 5 | 2,03% |
10 | 1,71% | 10 | 1,71% | 10 | 1,71% |
15 | 1,60% | 15 | 1,60% | ||
20 | 1,55% |
Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.
6) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO
6.a) Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata
In questa Sezione è rappresentato il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata “ORIZZONTE” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata ORIZZONTE (*) | Tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti (**) | Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato | Tasso di Inflazione |
2013 | 4,10% | 2,80% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,53% | 2,23% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 3,28% | 1,98% | 1,19% | -0,17% |
2016 | 2,74% | 1,44% | 0,91% | -0,09% |
2017 | 2,55% | 1,25% | 1,28% | 1,15% |
(*) I dati riportati sono riferiti al periodo di osservazione 1° Gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 Dicembre, periodo sottoposto a certificazione a seguito di revisione contabile
(**) Tasso di rendimento determinato tenendo conto delle commissioni prelevate dal tasso medio di rendimento della Gestione Separata.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6.b) Illustrazione dei dati storici di rendimento del Fondo
In questa Sezione è rappresentato il rendimento storico del Fondo, a cui è collegata la parte di prestazioni assicurative espresse in quote, realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni solari (o nel minor numero di anni solari trascorsi da quando il Fondo ha iniziato ad operare).
Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di
investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i relativi dati storici di rendimento non sono disponibili. Vengono invece riportati i dati storici di rendimento relativi al benchmark.
Rendimento medio annuo composto | |||
Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | |
Fondo | n.d. | n.d. | n.d. |
Benchmark | 6,86% | 8,04% | 3,35% |
Tasso medio di inflazione | ||
Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
0,30% | 0,45% | 1,34% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
7) DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E) della Nota Informativa.
*****
Xxxx Xxxx X.x.X. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Xxxx Xxxx S.p.A. Il rappresentante legale L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx)
Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Scheda Sintetica: 29/06/2018
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 Informazioni generali
Xxxx Xxxx X.x.X. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019.
Ha Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxx Xxxxxx, 00; tel. (x00) 000 0000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.
B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE E SUI RISCHI FINANZIARI
2 Rischi finanziari
Xxxx Xxxx PIR - Piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico e premi integrativi (tariffa 620) - è un’assicurazione sulla vita che prevede una componente del premio investito collegata al rendimento di una Gestione Separata di attivi della Società e un’altra componente collegata ad un Fondo interno.
Le prestazioni dovute dalla Società, infatti, sono collegate sia al rendimento della Gestione Separata “ORIZZONTE” (di seguito Gestione Separata), sia alle variazioni del valore unitario delle quote del Fondo interno “Vera Vita Obiettivo Italia” (di seguito Fondo interno o Fondo), le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui il Fondo investe e di cui le quote sono rappresentazione.
Pertanto in relazione alle prestazioni collegate al Fondo, il contratto comporta per il Contraente i rischi finanziari di seguito illustrati:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle
valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
d) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati e a tecniche di gestione efficiente del portafoglio: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva, ivi incluso il rischio di liquidità legato alla capacità del Fondo di far fronte ai propri impegni derivanti dall’assunzione di posizioni in derivati. L’utilizzo di strumenti derivati OTC come pure delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, comporta l’assunzione di un rischio di controparte che potrebbe comportare dei rischi aggiuntivi per il Fondo;
e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico- finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
Per effetto dei rischi connessi all’investimento finanziario sopra descritti, vi è pertanto la possibilità di ottenere al momento del rimborso per riscatto, per decesso dell’Assicurato o per scadenza un ammontare inferiore alle somme complessivamente versate.
3 Premi - Informazioni sull’impiego
A fronte delle prestazioni assicurative e per l’entrata in vigore dell’assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito premio unico) che, maggiorato delle spese di emissione indicate nella successiva Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.1, Tabella B, costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale. L’ammontare del premio unico versato, stabilito alla sottoscrizione del contratto, non può risultare inferiore a 3.000,00 euro né superiore a 30.000,00 euro.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, purché il rapporto di conto, di seguito specificato, intrattenuto dal Contraente non risulti estinto, è possibile effettuare, previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni, il versamento di premi integrativi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione, d’importo comunque non inferiore a 500,00 euro ciascuno.
Fermi i limiti, gli accordi e le condizioni sopra richiamati, resta comunque inteso che al contratto possono essere destinati premi per un importo, comprensivo delle suddette spese di emissione, non superiore a 30.000,00 euro per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 euro.
Si precisa che, in caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione Xxxxxxxx e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l’uscita.
Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi vengono allocati nella Gestione Separata e nel Fondo secondo le seguenti percentuali:
a) 10% nella Gestione Separata;
b) 90% nel Fondo interno.
A fronte del versamento del premio unico e di ciascun premio integrativo, la Società sottrae dai premi stessi i costi di cui alla successiva Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.2 della Tabella B; l’importo così ottenuto viene moltiplicato per le percentuali sopra indicate per determinare rispettivamente l’importo del capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito capitale assicurato iniziale) e il capitale investito nel Fondo, relativi a ciascun premio corrisposto. Il capitale assicurato, dato dal cumulo dei capitali assicurati iniziali, viene adeguato annualmente.
Con riferimento all’allocazione nel Fondo, la Società assegna al contratto un numero di quote dato dal rapporto tra il capitale investito nel Fondo, relativo a ciascun premio corrisposto, come sopra determinato, ed il valore unitario delle quote del giorno di riferimento di cui alla lettera a), Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote delle Condizioni Contrattuali.
Il capitale assicurato iniziale e il capitale investito nel Fondo relativi al premio unico versato sono riportati in Scheda Contrattuale.
L’importo del capitale assicurato iniziale e del capitale investito collegato al Fondo è pertanto determinato in base all’ammontare di ciascun premio corrisposto. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l’anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell’Assicurato.
Il Contraente dovrà versare il premio (unico o integrativo) alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
· con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
· con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
4 Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata del contratto - periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza del contratto (di seguito decorrenza) e la data di scadenza del contratto (di seguito scadenza) – varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni, da fissare, a scelta del Contraente, in multipli di 5 anni.
La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale.
Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte.
4.1 Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
pari al capitale assicurato rivalutato, dato dal maggior valore tra:
- il capitale assicurato adeguato alla data di scadenza secondo la misura annua di adeguamento di cui al paragrafo 5 della presente Sezione B)
e
- il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati di cui paragrafo 3 della presente Sezione B).
b) Capitale collegato al Fondo:
pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto del numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto, per il relativo valore unitario di cui alla presente Sezione B), paragrafi 3 e 6.
Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di vita dell’Assicurato si rinvia all’Art. 1
Prestazioni assicurate, paragrafo 1.1 delle Condizioni Contrattuali.
4.2 Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, fermo l’onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di darne tempestiva comunicazione, è prevista la corresponsione, agli stessi Beneficiari o aventi diritto, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
è pari al capitale assicurato rivalutato, dato dal maggior valore tra:
- il capitale assicurato adeguato alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso secondo la misura annua di adeguamento di cui al paragrafo 5 della presente Sezione B)
e
- il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati di cui paragrafo 3 della presente Sezione B).
b) Capitale collegato al Fondo:
è pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto del numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario di cui alla presente Sezione B), paragrafi 3 e 6;
c) Maggiorazione per il caso di morte:
è pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui alla precedente lettera b) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Età assicurativa al decesso | Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte |
18 - 40 | 35,00% |
41 - 55 | 25,00% |
56 - 65 | 8,00% |
66 - 75 | 0,50% |
Oltre 75 | 0,10% |
Tabella A
Sono previste esclusioni di copertura per il rischio di morte.
Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell’Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell’importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera c).
Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato e sulle esclusioni di copertura per il rischio di morte, si rinvia all’Art. 1 Prestazioni assicurate, paragrafo 1.2 e Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte delle Condizioni Contrattuali.
Una parte del premio unico e dell’eventuale premio integrativo versato viene trattenuta per far fronte ai costi indicati nella successiva Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1 della Tabella B, che, pertanto, non concorrono alla formazione delle prestazioni che verranno corrisposte ai Beneficiari o aventi diritto.
In relazione al capitale, di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, collegato alla Gestione Separata, è previsto l’adeguamento del capitale assicurato in ragione dei rendimenti, positivi o negativi, riconosciuti per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata stessa, descritto al paragrafo 5 della presente Sezione B). L’applicazione al capitale assicurato della misura annua di adeguamento, in conformità a quanto precisato al citato paragrafo 5, nonché all’Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata delle Condizioni Contrattuali, determina il capitale assicurato adeguato. Esclusivamente a scadenza o in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, nonché in caso di riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza, è previsto il riconoscimento di un tasso di rendimento minimo garantito, pari allo 0,00%. In tali ipotesi la garanzia di minimo consente la restituzione del capitale assicurato, ossia delle somme versate dal Contraente ed allocate nella Gestione Separata, al netto dei costi indicati nella successiva Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1, Tabella B.
Non è previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di minimo e le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia all’Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata delle Condizioni Contrattuali.
In relazione al capitale, di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, collegato al Fondo, non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in esso effettuati non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore unitario delle quote del Fondo.
Resta inteso che, per effetto delle oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo e delle modalità di adeguamento del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, la percentuale di allocazione nella Gestione Separata e nel Fondo di cui al precedente paragrafo 3 potranno modificarsi nel corso della durata contrattuale.
Si evidenzia che l’ammontare delle prestazioni a carico della Società, in caso di decesso dell’Assicurato, di riscatto o scadenza, potrebbe risultare inferiore alle somme complessivamente versate.
5
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione
Separata
Parte delle prestazioni previste dal contratto descritto sono collegate ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Separata “ORIZZONTE” (già in precedenza definita come Gestione Separata), separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento, contenuto nelle Condizioni Contrattuali a cui si rinvia per ogni dettaglio e che forma parte integrante del contratto.
Il tasso medio di rendimento viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Detta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società ogni mese con riferimento al periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando alla giacenza media delle attività della Gestione Separata, registrata nel periodo, i proventi finanziari conseguiti dalla stessa nel medesimo periodo al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.
L’assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene, sotto forma di adeguamento annuale del capitale assicurato, ad ogni anniversario della decorrenza, nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato o della richiesta di riscatto. In coincidenza della data di adeguamento considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua precisata alla successiva Sezione D), paragrafo 10, punto 10.2, Tabella D. Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà risultare anche inferiore a 0,00%. In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell’assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto. Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:
• decesso dell’Assicurato;
• riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza;
• scadenza,
la Società procede alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato collegato alla gestione Separata risulterà pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato ed il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati (garanzia di rendimento minimo).
Per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata, nonché sulla clausola di adeguamento e rivalutazione, si rinvia alla lettura integrale del Regolamento della Gestione Separata nonché dell’Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata delle Condizioni Contrattuali.
Si rinvia alla successiva Sezione G) contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate collegate alla Gestione Separata e dei relativi valori di riscatto. Inoltre, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato della conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
6 Valore delle quote
In relazione al capitale espresso in quote del Fondo, il loro valore unitario è calcolato dalla Società nel primo giorno lavorativo della Stessa successivo al giorno della settimana indicato come giorno di riferimento, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto giorno di riferimento. Quest’ultimo è precisato nel Regolamento del Fondo interno.
È fissato un valore unitario iniziale delle quote pari a 10,00 Euro.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al suddetto giorno di riferimento, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o disinvestimento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Il valore unitario delle quote del Fondo è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed è disponibile sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il valore unitario delle quote è pubblicato al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.
In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti.
Per l’assegnazione o il disinvestimento del numero di quote del Fondo, a seguito delle operazioni previste dal contratto, si adotta il giorno di riferimento dettagliatamente indicato all’Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote delle Condizioni Contrattuali, cui si rimanda.
7 Opzioni di contratto
Non sono previste opzioni contrattuali.
C) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SEPARATA E AL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Di seguito sono riportate le principali informazioni sulla Gestione Separata e sul Fondo, quali risultano alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo.
8 Gestione Separata
a) Denominazione: “ORIZZONTE”.
b) Valuta di denominazione: Euro.
c) Finalità: Privilegiare, mediante una gestione professionale degli investimenti, la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, con conseguente contenimento dei rischi finanziari.
d) Periodo di osservazione: Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
e) Composizione: La composizione degli investimenti della Gestione Separata è principalmente orientata verso titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani e da emittenti privati, nonché da strumenti di mercato monetario, con possibilità di investimento in depositi bancari. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari, principalmente quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR. È ammesso anche l’investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all’efficacia della gestione del portafoglio. Gli investimenti sono prevalentemente strumenti finanziari emessi da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse. Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. L’esposizione massima ai titoli corporate è pari al 75%. In via generale, i titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità sia possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 10% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 10% del portafoglio. Nel comparto immobiliare il limite massimo è pari al 10% del portafoglio. Si rinvia alla voce “Rilevanza degli investimenti” del Glossario per l’esplicitazione della tabella che associa i termini qualitativi di rilevanza con la scala del peso
percentuale che il valore della tipologia di strumenti finanziari può assumere rispetto al valore complessivo netto delle attività della Gestione Separata.
f) Attività finanziarie nell’ambito delle operazioni infragruppo: La Società si riserva, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 10%;
• Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%.
g) Stile gestionale: Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio- rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La Gestione Separata adotta uno stile di investimento strettamente connesso ai particolari criteri contabili utilizzati per determinare il rendimento e caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio ed una durata media finanziaria (duration) dello stesso coerente con la durata media degli impegni. Vengono adottate metodologie per la valutazione della rischiosità dei portafogli. In particolare viene effettuato un costante monitoraggio del rischio globale di portafoglio e del rapporto rischio/rendimento con l’analisi dei rendimenti realizzati ed il calcolo della volatilità.
h) Società gestore degli attivi: La Società può delegare la gestione degli investimenti della Gestione Separata, ferma la propria esclusiva responsabilità per l’attività di gestione. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la gestione del patrimonio risulta delegata a ANIMA Sgr S.p.A..
i) Società di Revisione: Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la revisione legale dei conti è affidata a EY S.p.A. con sede legale in Xxx Xx, 00 – 00198 – Roma – Italia.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al Regolamento della Gestione Separata.
9 Fondo Interno
a) Denominazione: Vera Vita Obiettivo Italia.
b) Data di inizio operatività: 21/05/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo.
c) Categoria: il Fondo è di tipo bilanciato obbligazionario.
d) Valuta: Euro.
e) Finalità: il Fondo è di tipo bilanciato obbligazionario e persegue l’obiettivo di incrementare, nel medio termine, il suo rendimento rispetto al benchmark attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali.
f) Orizzonte temporale minimo consigliato: in funzione delle caratteristiche del Fondo, l’orizzonte temporale dell’investimento consigliato è pari a 5 anni.
g) Profilo di rischio: il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo è medio-alto.
Il grado di rischio è un indicatore qualitativo della rischiosità complessiva del Fondo. Può assumere valori in una scala crescente: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto. A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti del Fondo.
h) Composizione: il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Il Fondo investe in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio in misura significativa, in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di debito governativi e sovranazionali in misura contenuta e corporate in misura prevalente, in strumenti monetari in misura residuale. Le quote e/o azioni di OICR possono essere assoggettati e non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell’Unione Europea (rispettivamente c.d. armonizzati e non armonizzati); l’investimento in quote e/o azioni di OICR non armonizzati avverrà comunque in misura residuale. Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro e, in misura residuale, in divisa
diversa dall’Euro. Per le considerazioni sul rischio valutario, si rinvia ai rischi generali connessi all’investimento segnalati al precedente paragrafo 2, lettera c).
Con riferimento agli specifici fattori di rischio si evidenzia che sono consentiti investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione e investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato. La durata media finanziaria è pari ad un massimo di 8 anni.
Le categorie di emittenti sono rappresentate da titoli governativi, da organismi sovranazionali e da emittenti societari. L’area geografica di riferimento degli investimenti è l’Area Euro ed in particolare l’Italia.
Possono essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi. Si rinvia alla voce “Rilevanza degli investimenti” del Glossario per l’esplicitazione della tabella che associa i termini qualitativi di rilevanza con la scala del peso percentuale che il valore della tipologia di strumenti finanziari può assumere rispetto al valore complessivo netto delle attività del Fondo.
i) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo Gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione: ad esclusione delle quote e/o azioni di OICR, le attività finanziarie e monetarie indicate alla precedente lettera h) possono essere emesse, promosse o gestite anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. Tale percentuale non può superare il 10,00%.
j) Stile di gestione: lo stile di gestione è a benchmark attivo. La gestione dovrà essere effettuata alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, dimensione e natura delle operazioni, al fine di contenere i costi a carico del Fondo ed ottenere il miglior risultato possibile e astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria.
m) Parametro di riferimento: il benchmark di riferimento è così composto:
• 25% FTSE Mib Mid Cap;
• 10% FTSE Mib;
• 20% JPM EMU Bond IG - Unhedged EUR;
• 45% BOFA M.L. Italy Corp 1-5 yr EUR Custom Index
Il gestore si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.
L'indice FTSE Mib Mid Cap è composto dai primi 60 titoli ordinati per capitalizzazione di mercato; l’indice FTSE Mib è composto dai 40 titoli con maggiore liquidità quotati in Borsa Italiana; nell’indice i titoli stranieri sono ammissibili per inclusione; l’indice JPM EMU Bond IG - Unhedged EUR misura la performance dei titoli governativi a tasso fisso degli Stati europei che aderiscono al sistema dell’Euro (EMU), il rating è Investment grade ed è espresso in Euro mentre l’indice BOFA M.L. Italy Corp 1-5 yr EUR Custom comprende i titoli emessi da società italiane con scadenze comprese tra 1 e 5 anni. L’indice è convertito in Euro.
n) Destinazione dei proventi: il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
o) Modalità di valorizzazione delle quote: per la determinazione del valore unitario delle quote si rimanda alla Sezione B), paragrafo 6 della presente Nota Informativa.
p) Società gestore degli attivi: la Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo, ferma la propria esclusiva responsabilità per l’attività di gestione. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la gestione degli attivi risulta delegata a: ANIMA Sgr S.p.A..
q) Società di Revisione: alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la revisione legale dei conti è affidata a EY S.p.A. con sede legale in Xxx Xx, 00 – 00198 – Roma – Italia.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai Regolamento del Fondo interno.
D) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
10 Costi
Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente, nonché la quota parte degli stessi retrocessa ai Soggetti distributori (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).
10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
10.1.1 Costi gravanti sul premio
Tipologia di costo | Importo/ percentuale | Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori |
10.1.1.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico (*): | 25,00 euro | 0,00% |
10.1.1.2 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico o da ciascun premio integrativo, moltiplicando il premio stesso per la percentuale indicata (**): | 3,00% | 100,00% |
10.1.1.3 Spese di cui al precedente punto 10.1.1.1 trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso | 25,00 euro | 0,00% |
Tabella B
(*) Spese destinate a copertura degli oneri effettivamente sostenuti per l’emissione del contratto.
(**) Le spese di caricamento servono a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisizione e gestione del contratto.
10.1.2 Costi per riscatto
In caso di esercizio del diritto di riscatto totale sono previsti i seguenti costi:
Anno (*) | Percentuale | Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori |
1° | Riscatto non ammesso | |
2° | 1,80% | 0,00% |
3° | 1,30% | 0,00% |
4° | 0,80% | 0,00% |
Oltre il 4° | 0,00% |
Tabella C
(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale.
Per le modalità di applicazione dei costi sopra indicati, previsti in caso di riscatto totale, si rinvia all’Art. 9 Riscatto totale delle Condizioni Contrattuali.
10.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazioni agli utili della Gestione Separata
Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata di seguito precisate:
Tipologia di costo | Punti percentuali | Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori | |
Commissione annua base espressa in punti percentuali: | 1,30 | Primo anno di durata contrattuale | 0,00% |
Dal 2° anno di durata contrattuale | 23,08% | ||
Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione): | 0,20 | 0,00% |
Tabella D
10.3 Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo, e quindi indirettamente sul Contraente, gravano i seguenti costi:
10.3.1 Remunerazione della Società
a) Commissione di gestione
Il contratto prevede una commissione di gestione di seguito indicata:
Fondo | Tipologia di costo | Punti percentuali | Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori |
Vera Vita Obiettivo Italia | Commissione di gestione annua espressa in punti percentuali: | 1,50 | 33,33% |
Tabella E
La commissione di gestione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata trimestralmente.
La Società utilizza una parte (mediamente pari a 0,10%) delle commissioni di gestione per finanziare l’importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente Sezione B), paragrafo 4, punto 4.2, lettera c).
b) Commissione di performance
Il Regolamento del Fondo interno non prevede commissioni di performance.
10.3.2 Remunerazione delle SGR
a) Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote di OICR
Gli investimenti in OICR non sono gravati da commissioni di ingresso e di uscita ma da commissioni di gestione che variano in funzione della loro diversa tipologia, nella misura massima sotto riportata:
OICR | Commissione di gestione annua massima |
Azionari | 3,00% |
Bilanciati | 3,00% |
Flessibili | 3,00% |
Monetari | 3,00% |
Obbligazionari | 3,00% |
Tabella F
La Società si riserva, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità, la facoltà di rivedere le sopra indicate percentuali massime di incidenza delle commissioni di gestione, qualora si modifichino sensibilmente le condizioni economiche di mercato.
Eventuali retrocessioni di utilità alla Società da parte delle società di gestione degli OICR sottostanti vengono integralmente riconosciute al Fondo e vanno, quindi, a beneficio dei Contraenti.
b) Commissione di overperformance
Su alcuni OICR possono gravare commissioni di overperformance nella misura massima del 30,00%.
10.3.3 Altri Costi
Sono inoltre a carico del Fondo i seguenti oneri:
a) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;
b) le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti della gestione, contabilizzate pro-rata temporis;
c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo.
Gli oneri inerenti all’acquisizione e dismissione delle attività del Fondo interno non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
Si rinvia al Total Expenses Ratio (TER) per la quantificazione storica dei suddetti costi.
11 Regime fiscale
Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla compresenza di una componente di copertura del rischio demografico e di una componente finanziaria, è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.
Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fiscale verso uno Stato diverso dall’Italia, il Contraente è tenuto a comunicarle alla Società prima che le stesse abbiano effetto.
Il regime fiscale applicabile al contratto è disciplinato dall’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 232/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che riserva specifiche agevolazioni ai percettori delle somme derivanti da Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, come Xxxx Xxxx XXX.
11.1 Trattamento fiscale dei premi
I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del Contraente.
11.2 Trattamento fiscale delle somme corrisposte
I redditi compresi nei capitali corrisposti, pari alla differenza tra l’importo complessivo delle somme percepite e la somma dei premi versati ad esse riferibili, non sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi se ciascun premio versato risulta investito per almeno cinque anni decorrenti dal versamento dello stesso. Se solo alcuni premi rimangono investiti per almeno cinque anni, i rendimenti ad essi riferibili non sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
In caso di erogazione a causa di morte dell’Assicurato, le somme percepite sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni (legge n. 232/2016, comma 100 e 114).
In assenza delle predette condizioni e degli altri requisiti richiesti dalla legge n. 232/2016:
- i redditi di capitali corrisposti sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L’imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le somme percepite e l’ammontare dei relativi premi pagati;
- le somme percepite a causa di morte dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall’IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73).
11.3 Imposta di bollo
Il contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle quote, è soggetto all’imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72.
E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
12 Modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto
Per le modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all’Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto delle Condizioni Contrattuali.
13 Lettera di conferma di investimento del premio
Successivamente all’emissione del contratto, con riferimento all’investimento nel Fondo, la Società, entro dieci giorni lavorativi dal giorno di riferimento per l’assegnazione del numero di quote del Fondo, fornisce al Contraente, a mezzo lettera, la conferma dell’investimento del premio unico, corrisposto per l’entrata in vigore del contratto. La lettera di conferma di investimento del premio contiene le seguenti informazioni:
• l’ammontare del premio nella percentuale di allocazione di cui al paragrafo 3, della precedente Sezione B) e del relativo capitale investito;
• la data di decorrenza del contratto;
• il numero delle quote assegnate ed il loro valore unitario;
• il giorno di riferimento;
• la data di versamento del premio.
Relativamente a ciascun premio integrativo versato, è prevista analoga comunicazione, nel rispetto dei medesimi termini e, a meno della decorrenza del contratto, contenente le medesime informazioni fornite con riferimento al premio unico.
14 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia all’Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto delle Condizioni Contrattuali, precisando che, non essendo previsto per il contratto ivi descritto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale; il mancato versamento di premi integrativi non è infatti causa risolutiva del contratto.
15 Riscatto e riduzione
Nel corso della durata contrattuale, il contratto riconosce un valore di riscatto totale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l’Assicurato sia in vita, prelevando i costi in misura percentuale indicati nella precedente Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.2, Tabella C.
Si richiama l’attenzione sul fatto che:
⮚ in relazione alla componente collegata alla Gestione Separata, Il Contraente, per poter beneficiare della garanzia di rendimento minimo riconosciuta in caso di riscatto totale esercitato con effetto ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto indicando la relativa data di effetto. Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato con effetto ad una data non coincidente con gli anzidetti anniversari, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati;
⮚ i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente ed i rischi finanziari correlati all’andamento del valore unitario delle quote del Fondo possono essere tali da rendere la somma liquidabile, a seguito di riscatto totale, inferiore alle somme complessivamente versate dal Contraente.
Fermo che il contratto non prevede l’esercizio della facoltà di riscatto parziale, per le modalità di esercizio del diritto di riscatto totale, inclusa l’anzidetta prenotazione della richiesta, nonché di determinazione del relativo valore si rinvia all’Art. 9 Riscatto totale delle Condizioni Contrattuali.
Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale:
• all’indirizzo: Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx (XX) – Italia
• telefonicamente al numero x00 000 0000000
• via telefax al numero x00 000 0000000
• xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Progetto esemplificativo, riportato nella successiva Sezione G), illustra l’evoluzione dei valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate, con riferimento alla parte di prestazioni collegate alla Gestione Separata. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.
Il contratto non prevede valori di riduzione.
16 Revoca della proposta
Il contratto non prevede l’adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.
17 Operazioni di switch
Il contratto non prevede operazioni di trasferimento tra Gestione Separata e Fondo (disinvestimento e reinvestimento - c.d. switch).
18 Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma di cui alla precedente Sezione D), paragrafo 10, punto 10.1.1.3, Tabella B. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo, assegnate al contratto secondo quanto precisato alla precedente Sezione B), paragrafo 3. Tale decremento/incremento è dato dall’importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento per il recesso di cui alla lettera c), Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote delle Condizioni Contrattuali e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento per il versamento di ciascun premio (unico o integrativo) di cui alla lettera a), Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote delle Condizioni Contrattuali.
19 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
I pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Decorso tale termine - compreso il pagamento dell’importo da rimborsare in caso di recesso, di cui all’Art. 6 Diritto di recesso delle Condizioni Contrattuali - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
Per la sopra citata documentazione che il Contraente o i Beneficiari o gli aventi diritto sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all’Allegato A richiamato dall’Art. 14 Pagamenti della Società delle Condizioni Contrattuali.
Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento, di cui all’Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote delle Condizioni Contrattuali ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento delle quote stesse.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.
20 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
21 Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
22 Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:
Xxxx Xxxx S.p.A. - Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Fax: (x00) 000 0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di polizza.
I reclami saranno gestiti da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede
dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00000 Xxxx – telefono 06/421331 tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, fax al numero 06/00000000 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
23 Informativa in corso di contratto e via Web
La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), un’apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso seguendo le istruzioni riportate nell’Area Riservata stessa.
La Società invierà al Contraente:
1 entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa collegata alla Gestione Separata dove figureranno le seguenti informazioni:
a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto ed il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) il dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento dell’estratto conto;
c) il valore della prestazione ed il valore di riscatto totale alla data di riferimento dell’estratto conto;
d) il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, il tasso di rendimento annuo attribuito con evidenza di eventuali commissioni trattenute dalla Società, la misura annua di adeguamento delle prestazioni collegate alla Gestione Separata;
2 entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa collegata al Fondo, dove figureranno, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F) della presente Nota Informativa e alla Sezione 6), paragrafo 6.b) della Scheda Sintetica, le seguenti informazioni:
a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto, il numero ed il controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) il dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento dell’estratto conto;
c) il numero delle quote complessivamente assegnate al contratto, il relativo controvalore ed il valore di riscatto totale alla data di riferimento dell’estratto conto.
La Società darà comunicazione al Contraente, per iscritto, qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente assegnate al contratto si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti nel Fondo, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%; la comunicazione verrà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l’estratto conto dell’anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunque comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.
24 Conflitto di interessi
Il presente contratto è un prodotto di Vera Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banco BPM S.p.A..
Il presente prodotto è intermediato dalle Banche del Gruppo Banco BPM.
A Anima Sgr S.p.A., società integralmente controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta partecipata da Banco BPM S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione dei Fondi Interni, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di gestione degli attivi stessi.
A Anima Sgr S.p.A., società integralmente controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta partecipata da Banco BPM S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione relativamente alla Gestione Separata, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di gestione degli attivi stessi.
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione agli OICR in cui il patrimonio della gestione separata e del fondo interno viene investito) saranno integralmente attribuiti alla gestione separata e al fondo interno.
Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun fondo interno e della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo o da società appartenenti al Gruppo del soggetto collocatore, o con cui i Gruppi stessi intrattengono rapporti di affari rilevanti.
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta. La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.
F) DATI STORICI SUL FONDO
Questa Sezione è riservata alla rappresentazione dei dati storici riferibili alle quote in cui è articolato il Fondo e di seguito elencati:
25 Dati storici di rendimento
I seguenti grafici consentono di confrontare la performance del Fondo con quella del benchmark adottato come parametro oggettivo di riferimento per lo stile gestionale del Fondo medesimo. Il grafico a barre illustra il rendimento del Fondo stesso e del relativo benchmark. Il grafico lineare riporta invece l’andamento del Fondo e quello del relativo benchmark nel corso dell’ultimo anno solare disponibile.
Si evidenzia che la performance del Fondo risente dei costi sullo stesso gravanti mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.
Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo i dati storici di rendimento non sono disponibili. Vengono invece riportati i dati storici di rendimento relativi al benchmark.
Rendimento annuo del Benchmark degli ultimi 10 anni solari
Benchmark
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Benchmark
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
114,0
112,0
110,0
108,0
106,0
104,0
102,0
100,0
98,0
Benchmark
Andamento del Benchmark nell’ultimo anno solare
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
26 Dati storici di rischio
La seguente tabella riporta il confronto tra la volatilità dichiarata (ex-ante), quella rilevata (ex-post) risultante dall’ultimo rendiconto annuale disponibile e quella del benchmark. Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo il dato storico di rischio rilevato (ex post) non è disponibile.
Volatilità | Dichiarata (ex ante) | Rilevata (ex post) | Benchmark |
6,62% | n.d. | 3,85% |
27 Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo
Il TER rappresenta il rapporto percentuale fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo nell’anno considerato ed il patrimonio medio rilevato nell’anno in coerenza con la periodicità di valorizzazione della quota del Fondo.
Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la tabella con l’indicazione del TER riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio non può essere riportata.
28 Turnover di portafoglio del Fondo
Il Turnover di portafoglio del Fondo è dato dal rapporto percentuale tra il volume delle operazioni su strumenti finanziari (acquisti e vendite), al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del Fondo medesimo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, effettuate nell’esercizio, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta dell’incidenza dei costi di negoziazione sul Fondo ed è una misura di quanto il Fondo stesso è movimentato dal gestore e quanto attiva sia la gestione.
Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la tabella con l’indicazione del Turnover riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio non può essere riportata.
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società
Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, l’informazione sul peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società. riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, non è disponibile.
G) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali e nell’ipotesi di versamento del solo premio unico, esclusivamente per la parte di prestazioni collegate alla Gestione Separata.
L’elaborazione viene effettuata in base alla seguente combinazione di premio e di durata contrattuale, non risultando le prestazioni assicurative collegate alla Gestione Separata ed i relativi valori di riscatto funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato:
a) Premio unico versato: | Euro | 15.025,00 |
di cui: b) Spesa di emissione: | Euro | 25,00 |
c) Premio unico: | Euro | 15.000,00 |
d) Caricamento applicato al premio unico: Euro 450,00 (3,00% di Euro 15.000,00)
e) Durata contrattuale: 20 anni
f) Percentuale di allocazione nel Fondo: 90%
g) Percentuale di allocazione nella Gestione Separata: 10%
h) Capitale assicurato iniziale in Gestione Separata: Euro 1.455,00
Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto totale di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:
1. il tasso di rendimento annuo minimo garantito contrattualmente pari a 0,00%;
2. un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilita dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto (data di edizione del presente Fascicolo Informativo), al 2,00%.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in relazione alle prestazioni collegate alla Gestione Separata, laddove il premio unico dovuto sia stato puntualmente pagato, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti (attivi) che compongono la Gestione Separata a cui il contratto è collegato potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
G.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Parametri di calcolo:
• Tasso di rendimento annuo minimo garantito 0,00%,
riconosciuto al verificarsi dei seguenti eventi:
• scadenza del contratto;
• riscatto totale esercitato con data effetto coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza;
• decesso dell’Assicurato.
(importi in Euro)
Anno | Premio unico versato (*) | Capitale caso vita (fine anno) (**) | Capitale caso morte (fine anno) (***) | Valore di riscatto (fine anno) (**) |
1 | 1.502,50 | 1.455,00 | ||
2 | 1.455,00 | |||
3 | 1.455,00 | |||
4 | 1.455,00 | |||
5 | 1.455,00 | 1.455,00 | ||
6 | 1.455,00 | |||
7 | 1.455,00 | |||
8 | 1.455,00 | |||
9 | 1.455,00 | |||
10 | 1.455,00 | 1.455,00 | ||
11 | 1.455,00 |
12 | 1.455,00 | |||
13 | 1.455,00 | |||
14 | 1.455,00 | |||
15 | 1.455,00 | 1.455,00 | ||
16 | 1.455,00 | |||
17 | 1.455,00 | |||
18 | 1.455,00 | |||
19 | 1.455,00 | |||
20 (Scadenza) | 1.455,00 | 1.455,00 |
(*) L’importo indicato si riferisce alla parte di premio destinata alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.
(**) L’importo indicato si riferisce alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata. Non viene rappresentato lo sviluppo del capitale caso vita alle date che precedono la scadenza né del riscatto totale alle date non coincidenti con gli anniversari quinquennali, in quanto i loro valori, esclusi dalla garanzia di rendimento minimo, sono funzione del futuro andamento dei rendimenti, positivi o negativi, conseguiti dalla Gestione Separata ed attribuiti al contratto.
(***) L’importo indicato si riferisce alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.
Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, le somme liquidabili a seguito di riscatto totale, decesso o scadenza, non consentono il recupero del premio versato allocato in Gestione Separata.
G.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL’IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL’IVASS
Parametri di calcolo:
• Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 2,00% (*)
(*) il tasso del 2,00% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
• Commissione annua di gestione: 1,30%
• Tasso di rendimento annuo attribuito: 0,70%
(importi in Euro)
Anno | Premio unico versato (*) | Capitale caso vita (fine anno) (**) | Capitale caso morte (fine anno) (**) | Valore di riscatto (fine anno) (**) |
1 | 1.502,50 | 1.465,19 | 1.465,19 | 1.438,82 |
2 | 1.475,45 | 1.475,45 | 1.456,27 | |
3 | 1.485,78 | 1.485,78 | 1.473,89 | |
4 | 1.496,18 | 1.496,18 | 1.496,18 | |
5 | 1.506,65 | 1.506,65 | 1.506,65 | |
6 | 1.517,20 | 1.517,20 | 1.517,20 | |
7 | 1.527,82 | 1.527,82 | 1.527,82 |
8 | 1.538,51 | 1.538,51 | 1.538,51 | |
9 | 1.549,28 | 1.549,28 | 1.549,28 | |
10 | 1.560,12 | 1.560,12 | 1.560,12 | |
11 | 1.571,04 | 1.571,04 | 1.571,04 | |
12 | 1.582,04 | 1.582,04 | 1.582,04 | |
13 | 1.593,11 | 1.593,11 | 1.593,11 | |
14 | 1.604,26 | 1.604,26 | 1.604,26 | |
15 | 1.615,49 | 1.615,49 | 1.615,49 | |
16 | 1.626,80 | 1.626,80 | 1.626,80 | |
17 | 1.638,19 | 1.638,19 | 1.638,19 | |
18 | 1.649,66 | 1.649,66 | 1.649,66 | |
19 | 1.661,21 | 1.661,21 | 1.661,21 | |
20 (Scadenza) | 1.672,84 | 1.672,84 |
(*) L’importo indicato si riferisce alla parte di premio destinata alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.
(**) L’importo indicato si riferisce alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.
*****
Xxxx Xxxx X.x.X. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxx Xxxx S.p.A.
Il rappresentante legale L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx)
Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 29/06/2018
CONDIZIONI CONTRATTUALI
PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) ATTUATO MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA ED A UN FONDO INTERNO
(Xxxx Xxxx XXX - XXXXXXX N. 620)
I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 Prestazioni assicurate
1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell’Assicurato
In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto (di seguito scadenza), è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata “ORIZZONTE” (di seguito Gestione Separata): pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);
b) Capitale collegato al Fondo interno “Vera Vita Obiettivo Italia” (di seguito Fondo o Fondo interno):
pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto del numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Art. 3, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 10, lettera d).
1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);
b) Capitale collegato al Fondo:
pari al controvalore delle quote del Fondo, dato dal prodotto del numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Art. 3, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 10, lettera b).
c) Maggiorazione per il caso di morte:
pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui alla lettera b) del presente paragrafo 1.2 la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa (età compiuta dall’Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno) raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Età assicurativa al decesso | Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte |
18 - 40 | 35,00% |
41 - 55 | 25,00% |
56 - 65 | 8,00% |
66 - 75 | 0,50% |
Oltre 75 | 0,10% |
Tabella A
Resta comunque inteso che, fermo l’onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato, la comunicazione del decesso deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli stessi Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Il capitale assicurato, di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, è pari al cumulo dei capitali assicurati inziali di cui al successivo Art. 3, adeguato secondo quanto previsto al successivo Art. 8, lettera d).
Qualora, alla data coincidente con il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 10, lettera b) o d), risultino premi corrisposti destinati all’investimento nel Fondo a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, unitamente al capitale a scadenza o in caso di decesso come sopra calcolato verrà corrisposto il capitale investito derivante da detti premi, determinato secondo le modalità precisate al successivo Articolo 3.
Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte
Il rischio di morte dell’Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato medesimo. Tuttavia, per il decesso cagionato direttamente o indirettamente da:
⮚ dolo del Beneficiario;
⮚ partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
⮚ atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
⮚ atti contro la persona dell’Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione,
la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera c) non sarà corrisposta.
Art. 3 Premi
A fronte delle prestazioni assicurate e per l’entrata in vigore dell’assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile.
Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.1 della Tabella B; l’importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, purché il rapporto di conto, di seguito specificato, intrattenuto dal Contraente non risulti estinto, è possibile effettuare, previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni, il versamento di premi integrativi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione, d’importo comunque non inferiore a 500,00 euro ciascuno.
Fermi i limiti, gli accordi e le condizioni sopra richiamati, resta comunque inteso che al contratto possono essere destinati premi per un importo, comprensivo delle suddette spese di emissione, non superiore a 30.000,00 euro per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 euro.
Il Contraente dovrà versare il premio (unico o integrativo) alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
· con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
· con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi vengono allocati nella Gestione Separata e nel Fondo interno secondo le seguenti percentuali:
a) 10% nella Gestione Separata;
b) 90% nel Fondo interno.
A fronte della suindicata allocazione, la Società:
• determina il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito capitale assicurato iniziale) relativo a ciascun premio corrisposto, dato dall’importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.2 della Tabella B, la percentuale di allocazione indicata alla precedente lettera a);
• determina il capitale investito nel Fondo relativo a ciascun premio corrisposto, dato dall’importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.2 della Tabella B, la percentuale di allocazione indicata alla precedente lettera b);
• assegna al contratto un numero di quote del Fondo dato dal rapporto tra il capitale investito nel Fondo, relativo a ciascun premio corrisposto come sopra determinato ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 10, lettera a).
Il capitale assicurato iniziale e il capitale investito nel Fondo relativi al premio unico versato sono riportati in Scheda Contrattuale, che forma parte integrante del contratto medesimo.
Resta inteso che, per effetto delle oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo e delle modalità di adeguamento del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, la percentuale di
allocazione nella Gestione Separata e nel Fondo inizialmente previste potranno modificarsi nel corso della durata contrattuale.
II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto
Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito decorrenza), a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.
Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.
La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza.
La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale.
Il contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:
• recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6;
• riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 9;
• decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso;
• scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).
Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell’Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell’importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera c).
Art. 6 Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma di 25,00 euro. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3. Tale decremento/incremento è dato dall’importo ottenuto moltiplicando
il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 10, lettera c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 10, lettera a).
III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto
7.a Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sul premio:
Tipologia di spesa | Importo/percentuale |
7.a.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico: | Euro 25,00 |
7.a.2 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico o da ciascun premio integrativo, moltiplicando il premio stesso per la percentuale indicata: | 3,00% |
Tabella B
7.b In caso di esercizio del diritto di riscatto totale di cui al successivo Art. 9, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:
Anno (*) | Percentuale |
1° | Riscatto non ammesso |
2° | 1,80% |
3° | 1,30% |
4° | 0,80% |
Oltre il 4° | 0,00% |
Tabella C
(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale
7.c Inoltre, sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 8 lettera b), nonché le spese e gli oneri gravanti sul Fondo, per i quali si rinvia all’Art. 4) del Regolamento del Fondo interno, parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali.
Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata
A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita relativa a parte delle prestazioni previste dal presente contratto, la Società ha istituito la già richiamata Gestione Separata, una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:
a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall’anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese
successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;
b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
• una commissione annua base, pari a 1,30 punti percentuali;
• una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;
c) determina la misura annua di adeguamento in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%;
d) procede all’adeguamento del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza, nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato o della richiesta di riscatto totale quale rispettivamente definita al successivo Art. 10, lettera b) o c).
Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato maggiorando o riducendo il “capitale medio del periodo” di un importo, positivo o negativo, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita alla precedente lettera c), per il “capitale medio del periodo” (capitale assicurato adeguato).
Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene:
d.1) considerando il capitale assicurato o il capitale assicurato adeguato, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza nel caso del primo adeguamento o all’anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa,
d.2) aggiungendo i capitali assicurati iniziali relativi ai premi corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento.
Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per l’adeguamento da effettuarsi al termine del periodo stesso.
e) Capitale assicurato rivalutato e rivalutazione del capitale – Alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato quale definita al successivo Art. 10, lettera b), nonché alla data rispettivamente coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:
- il capitale assicurato adeguato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all’esercizio del solo riscatto totale, quale data di adeguamento, in luogo dell’anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con l’anniversario della decorrenza scelto fra il 5°, 10° o 15°
e
- il cumulo dei capitali assicurati iniziali di cui al precedente Art. 3 relativi ai premi versati.
Art. 9 Riscatto totale
Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l’Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di riscatto totale.
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, quale definita al successivo Art. 10, lettera c), nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza, dalle ore 24 dell’anniversario prescelto. Con riferimento a tali date, la Società procede al conseguente disinvestimento del totale delle quote del Fondo assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3 e del capitale collegato alla Gestione Separata.
Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:
a) con riferimento al capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, l’importo che si ottiene sottraendo al capitale assicurato adeguato, ai sensi del precedente Art. 8, lettera d), fino alla data di adeguamento coincidente con l’anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, una percentuale di detto capitale. Resta inteso che, in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza, detto importo è pari al capitale assicurato rivalutato a tale data, ai sensi del precedente Art. 8, lettera e);
b) con riferimento al capitale collegato al Fondo, l’importo che si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote del Fondo assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 10, lettera c), una percentuale di detto prodotto. Qualora, alla data coincidente con il predetto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all’investimento nel Fondo a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l’anzidetto importo viene aumentato del capitale investito derivante dai suddetti premi determinato secondo le modalità precisate al precedente Art. 3.
Si precisa che:
⮚ La percentuale di cui alle precedenti lettere a) e b), variabile in ragione dell’anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale, è indicata nella Tabella C riportata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b.;
⮚ Con riferimento all’importo di cui alla precedente lettera a), per l’esercizio della facoltà di riscatto con effetto ad una delle date coincidenti con gli anzidetti anniversari, il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue in corrispondenza della data effetto prescelta:
Data di prenotazione della richiesta di riscatto | Data effetto della richiesta di riscatto |
Nei 6 mesi antecedenti il 5° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 5° anniversario |
Nei 6 mesi antecedenti il 10° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 10° anniversario |
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 15° anniversario |
Tabella D
Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima;
⮚ La richiesta di riscatto totale, unitamente all’eventuale anzidetta prenotazione, od il loro ordine di annullamento, devono pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmati dal Contraente medesimo – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 14;
⮚ Non è ammesso l’esercizio della facoltà di riscatto parziale.
Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote
Per l’assegnazione o il disinvestimento delle quote del Fondo si adotta il giorno di riferimento definito ed indicato nel Regolamento del Fondo interno come di seguito specificato:
a) Assegnazione del numero di quote del Fondo a seguito del versamento di ciascun premio (unico o integrativo) – Art. 3:
giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.
b) Decesso dell’Assicurato – Art. 1:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata.
c) Riscatto totale/Recesso – Art. 9 e Art. 6:
▪ giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o della comunicazione di recesso. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta/comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.
oppure, limitatamente al solo importo di cui alla lettera b) del precedente Art. 9 in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza,
▪ giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data.
d) Scadenza – Art. 1:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza.
Il valore unitario delle quote del Fondo è calcolato dalla Società con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”.
Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote del Fondo, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.
Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote del Fondo, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “giorno di riferimento”, si rimanda all’Art. 6) del Regolamento del Fondo interno.
Art. 11 Pegno e vincolo
Il Contraente può dare in pegno il contratto o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.
Sia nel caso di pegno che di vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Art. 12 Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie responsabilità.
IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 13 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
1 dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
2 dopo la morte del Contraente;
3 dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.
La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce in parti uguali tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.
In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Art. 14 Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.
Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell’importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 6 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° comma del Codice Civile.
Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Art. 10, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.
V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 15 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Xxxx firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.
Art. 16 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 17 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Allegato A
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA’ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA. | |
Scadenza contrattuale | • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dai Beneficiari/aventi diritto. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. |
Riscatto totale | • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. |
Decesso dell’Assicurato | • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/ aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell’Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale (o copia conforme all’originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell’Assicurato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. |
• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. | |
Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione dei Beneficiari/aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. |
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ORIZZONTE”
Art 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Separata “ORIZZONTE” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative in cui si intendono investire le risorse.
Titoli di debito
• Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
• Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
• Fondi obbligazionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
Titoli di capitale
• Azioni negoziate su mercati regolamentati;
• Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
Investimenti monetari
• Depositi bancari;
• Pronti contro termine;
• Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 75%.
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità sia possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 10% del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l’esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio. Sono ammessi investimenti in titoli azionari non quotati per una percentuale non superiore al 2% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 10% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo dello 10%;
• Obbligazioni: fino ad un massimo dello 2%.
Art 4
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.
Art 5
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art 6
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Art 7
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.
Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell’esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.
Nel primo anno di vita della Gestione Separata, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento annualizzato verrà calcolato sulla base della giacenza media delle attività di detto minor periodo.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all’art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al’art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.
Art 9
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VERA VITA OBIETTIVO ITALIA
Art. 1) - Denominazione
Xxxx Xxxx X.x.X. (di seguito Società) ha costituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato “VERA VITA OBIETTIVO ITALIA” (di seguito Fondo o Fondo interno), caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento, come precisato ai successivi Art. 2) e Art. 3).
Il Fondo è espresso in quote di ugual valore ed è denominato in Euro.
Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni.
Il Regolamento del Fondo è parte integrante delle Condizioni Contrattuali.
Art. 2) - Obiettivi e caratteristiche del Fondo
Il Fondo è di tipo bilanciato obbligazionario ad accumulazione dei proventi e persegue l’obiettivo di incrementare, nel medio termine, il suo rendimento rispetto ad un parametro di riferimento oggettivo (benchmark) attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali.
Il benchmark di riferimento è composto dai seguenti indici di mercato:
• 25% FTSE Mib Mid Cap;
• 10% FTSE Mib;
• 20% JPM EMU Bond IG - Unhedged EUR;
• 45% BOFA M.L. Italy Corp 1-5 yr EUR Custom Index.
Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.
Non è contemplata alcuna garanzia di restituzione del capitale.
La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.
Art. 3) - Criteri e limiti di investimenti
Il Fondo investe in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio in misura significativa; in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di debito governativi e sovranazionali in misura contenuta e corporate in misura prevalente; in strumenti monetari in misura residuale. Le quote e/o azioni di OICR possono essere assoggettati e non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell’Unione Europea (rispettivamente c.d. armonizzati e non armonizzati); l’investimento in quote e/o azioni di OICR non armonizzati avviene comunque in misura residuale.
Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro e, in misura residuale, in divisa diversa dall’Euro. Possono essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.
Non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell’impresa di assicurazione (OICR “collegati”). Gli altri strumenti finanziari sopra richiamati, possono essere promossi, istituiti o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. Tali investimenti potranno essere presenti in misura residuale.
L’area geografica di riferimento degli investimenti è l’Area Euro ed in particolare l’Italia.
Art. 4) - Spese ed oneri a carico del Fondo
Sono a carico del Fondo:
a) la commissione di gestione, pari alla percentuale annua del 1,50%, calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione e prelevata trimestralmente;
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;
c) le spese di revisione e certificazione del rendiconto del Fondo, contabilizzate pro-rata temporis;
d) le imposte e tasse relative alla gestione del Fondo;
e) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
f) le spese di pubblicazione del valore delle quote del Fondo.
In particolare, l’investimento in OICR è gravato da specifiche commissioni di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio, non supera il 3,00%. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 30,00%; il Fondo investe in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita.
Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.
Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.
Art. 5) - Valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.
La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
• per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
- per le quote e/o azioni di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 6);
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 6);
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, specificati al precedente Art.4), maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.
Art. 6) - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento
Il valore unitario di ogni quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al Lunedì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 5), per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto Lunedì (giorno di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
E’ fissato un valore iniziale delle quote pari a EUR 10,00.
Il valore unitario delle quote unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura dei mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al suddetto giorno di riferimento, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 7) - Rendiconto annuale della gestione e certificazione
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l’anno solare - la Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere - con un’apposita relazione - un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.
Art. 8) - Liquidazione, incorporazione/fusione o scissione del Fondo. Modifiche al Regolamento
La Società può effettuare le seguenti operazioni se opportune nell’interesse dei Contraenti:
a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione del Fondo oppure procedere a incorporazione o fusione dello stesso con altri Fondi interni della Società che abbiano caratteristiche similari, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale;
b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo interno della Società che abbia caratteristiche similari.
Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Assicurati - sono comunicate a ciascun Contraente preventivamente nei termini della normativa vigente.
In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento, i Contraenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste.
Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Regolamento del Fondo interno: 29/06/2018
GLOSSARIO
La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.
Adeguamento delle prestazioni: attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni Contrattuali.
Appendice contrattuale (o di Polizza): è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.
Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.
Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.
Composizione del Fondo: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Commissione di performance: commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad una determinata soglia di rendimento prefissata nelle Condizioni Contrattuali.
Condizioni Contrattuali: è l’insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.
Conflitto di interessi: l’insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Contraente: è la persona fisica, che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l’Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Data di conclusione del contratto: è il giorno in cui il Contraente, l’Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.
Data di decorrenza del contratto: purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.
Dati storici: il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo negli ultimi anni.
Duration: è la durata finanziaria di un titolo obbligazionario, ovvero la vita residua del titolo ponderata con il flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro. La duration può essere usata come indicatore di rischio, in quanto indica quanto varia il prezzo di un’obbligazione al variare dei tassi di mercato. Le obbligazioni a tasso variabile, in cui la cedola si adegua ai tassi di mercato, hanno duration zero, quindi non presentano rischi in caso di variazione dei tassi di mercato. Le obbligazioni a tasso fisso (dove la cedola resta fissa a prescindere dall’andamento dei tassi di mercato) hanno una duration pari o inferiore alla vita residua del titolo. Nel caso di titoli che non corrispondono cedole, la duration coincide con la vita residua dei titoli medesimi.
Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore unitario delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.
Età assicurativa: è l’età compiuta dall’Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; è l’età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno.
Fondi comuni d’investimento (aperti): Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo interno: Fondo d’investimento per la gestione delle assicurazioni unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione Separata: portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
Giorno di riferimento: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario delle quote del Fondo interno/OICR stesso.
Imposta sostitutiva: è l’imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
IVASS o ISVAP: è l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data
dal 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all’ISVAP.
Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.
OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).
Overperformance: soglia di rendimento del Fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).
Opzione di contratto: è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.
PIR: Piani Individuali di Risparmio a lungo termine di cui all’art. 1, commi 100 -114 della Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 in tema di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e successive modifiche ed integrazioni.
Plusvalenza / Minusvalenza: è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.
Polizza o Scheda Contrattuale: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio: è l’importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazioni assicurate: sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell’evento assicurato.
Quietanza: documento che prova l’avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall’avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).
Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle coperture assicurative.
Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody’s e AAA per Standard & Poor’s e Fitch- IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è
rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s e Fitch-IBCA)].
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo interno.
Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali della Gestione Separata/Fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione:
Definizione | Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo del Fondo |
Principale | Oltre 70% |
Prevalente | Compreso tra il 50% e il 70% |
Significativo | Compreso tra il 30% e il 50% |
Contenuto | Compreso tra il 10% e il 30% |
Residuale | Minore del 10% |
Riscatto totale: è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.
Riserva matematica: è l’importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.
Rivalutazione: consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.
Scheda Contrattuale: è il documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.
Società: è la Vera Vita S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Soggetti distributori: sono gli intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.
Total expenses ratio (TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo interno/OICR, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno/OICR ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi interni/OICR, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del Fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore unitario delle quote: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno/OICR, nel giorno di riferimento, per il numero delle quote partecipanti al Fondo interno/OICR alla stessa data, pubblicato giornalmente sui quotidiani a diffusione nazionale.
Valore complessivo netto del Fondo interno/OICR: valore ottenuto sommando le attività (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e le passività (spese, imposte, ecc.) presenti nel Fondo interno/OICR al netto dei relativi costi ( Nav).
Valorizzazione della quota: operazione di calcolo del valore unitario della quota del Fondo interno/OICR stesso in un determinato momento.
Value at Risk (VaR): indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (Fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito (es. una misura del VaR del 1% in un orizzonte temporale di un mese e a livello di confidenza del 99% indica che in un mese la probabilità di avere perdite inferiori all’1% è pari al 99%).
Volatilità: indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l’ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
Di seguito una legenda mediante la quale è possibile associare i valori della volatilità ai diversi profili di rischio:
Volatilità | Profilo di rischio |
0,01% - 0,49% | Basso |
0,50% - 1,59% | Medio Basso |
1,60% - 3,99% | Medio |
4,00% - 9,99% | Medio Alto |
10,00% - 24,99% | Alto |
> 25,00% | Molto Alto |
Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 29/06/2018
POLIZZA N.
SCHEDA CONTRATTUALE
(ultimo aggiornamento: Luglio 2018)
Filiale di
(ABI )
(CAB )
CONTRAENTE/ASSICURATO
Cognome Nome
Nato il / / a
Sesso
Prov.
Codice fiscale
Documento Rilasciato il / /
n. in
Professione
S.A.E.
XX.XXX.
Indirizzo di Residenza anagrafica: C.A.P.:
Località
Indirizzo di domicilio:
Prov.
Indirizzo di Recapito Postale:
Indirizzo di Residenza fiscale: Località
C.A.P.:
Prov.
POLIZZA N.
RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Cognome
Nome
Sesso:
Nato il / / a Prov:
Cod. fiscale Tipo delega Documento Rilasciato il / /
n.
in
Indirizzo di Residenza anagrafica: C.A.P.:
Località:
Indirizzo di domicilio:
Prov:
BENEFICIARI CASO VITA:
BENEFICIARI CASO MORTE:
POLIZZA N.
TARIFFA: 620
Xxxx Xxxx XXX – Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (“PIR”), attuato mediante Contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico e premi integrativi collegato ad una Gestione Separata e ad un Fondo Interno.
DURATA DEL CONTRATTO
Data di decorrenza: Data di scadenza: Durata in anni:
PREMIO
Premio unico versato: Eur (di cui spese di emissione Eur imposte Eur 0,00).
Premi integrativi: secondo Condizioni Contrattuali
Capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata, a fronte del Premio unico versato: Eur
Capitale investito nel Fondo interno(di seguito Fondo), a fronte del Premio unico versato: Eur
PRESTAZIONI
Prestazioni assicurate: secondo Condizioni Contrattuali
POLIZZA N.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio (unico o integrativo) deve essere corrisposto in un’unica soluzione.
Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
• con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
• con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.
In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, non sarà più consentito versare premi integrativi.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
RECESSO
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte.
La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.
Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al Contratto ai sensi dell’ Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. Tale decremento/incremento è dato dall’importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all’ Art. 10, lettera c) delle Condizioni Contrattuali e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all’ Art. 10, lettera a) delle Condizioni Contrattuali.
POLIZZA N.
Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Fondo, che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Art. 9 – Riscatto totale; Art. 10 – Giorno di riferimento e valore unitario delle quote; Art. 14 – Pagamenti della Società; e del Regolamento del Fondo: Art. 6 - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento; Art. 8 – Liquidazione, incorporazione/fusione o scissione del Fondo. Modifiche al Regolamento.
IL CONTRAENTE/ASSICURATO (ovvero il suo Rappresentante legale)
Il Contraente/Assicurato dichiara:
• di aver ricevuto dal Soggetto distributore o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione precontrattuale relativa agli obblighi di comportamento del Soggetto distributore (mod. 7A) e ai dati essenziali del Soggetto distributore e della sua attività (mod. 7B), prevista dall’art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n.5 del 16/10/2006;
• di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del contratto, il Documento contenente le Informazioni Chiave - corredato dei Documenti contenenti le Informazioni specifiche su ciascuna opzione di
investimento sottostante - Mod. n.
ed.
e il Fascicolo
Informativo Mod. n. ed. di cui al Regolamento Isvap n.35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa Vera Vita PIR suddetta, contenente i seguenti documenti:
o Scheda Sintetica
o Nota Informativa
o Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Fondo
o Glossario
o Il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale
IL CONTRAENTE/ASSICURATO (ovvero il suo Rappresentante legale)
POLIZZA N.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità assicurative
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE), di impegnarsi, in qualità di Contraente, a consegnarne una copia agli altri interessati indicati nel contratto e di acconsentire, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sanitari) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell’informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell’informativa.
Finalità di marketing e di profilazione
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del REG. UE acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di:
− invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(1), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non acconsento
− profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non Acconsento
− comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(2), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non acconsento
Rimane fermo che il/i consenso/i è/sono condizionato/i al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti.
IL CONTRAENTE/L’ASSICURATO (ovvero il suo Rappresentante legale)relativamente al consenso per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing e di profilazione.
(1) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio- sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia
(2) Vedi nota 1.
POLIZZA N.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La Società presta le garanzie indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 620 Vera Vita PIR, riportate nel
Fascicolo Informativo Mod. n. ed. , condizioni tutte che il
Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto e ben conoscere. Il Contraente/Assicurato dichiara:
⮚ di non essere titolare di altro PIR;
⮚ di essere persona fisica fiscalmente residente in Italia, impegnandosi a comunicare per iscritto alla Società - anche attraverso il Soggetto distributore – eventuali variazioni di residenza fiscale verso uno Stato diverso dall’Italia, prima che dette variazioni abbiano effetto;
⮚ di effettuare l’investimento in Vera Vita PIR al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Il Contraente/Assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 8 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.
Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in
il / / con la firma del Contraente/Assicurato. IL CONTRAENTE/ASSICURATO(ovvero il suo Rappresentante legale)
Xxxx Xxxx S.p.A
FIRMA
POLIZZA N.
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO E PERFEZIONAMENTO.
Il sottoscritto autorizza la BANCA (Cod. ABI ), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di Xxxx Xxxx S.P.A., addebitando il conto
cod.IBAN
intestato/cointestato a
aperto presso la
dipendenza di (cod CAB ) senza necessità per la Banca di
inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per l’entrata in vigore dell’assicurazione.
IL CORRENTISTA-CONTRAENTE/ASSICURATO(ovvero il suo Rappresentante legale)
L’incaricato certifica le firme apposte dal Contraente/Assicurato (ovvero dal suo Rappresentante legale).
BANCA
(L’incaricato)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
In conformità all'art. 13 del REG. UE., la nostra Società La informa sul trattamento dei Suoi dati personali conferiti in sede di sottoscrizione di prodotti assicurativi, nonché in sede di gestione ed esecuzione degli stessi.
1. Dati personali e trattamento per finalità assicurative
Xxxx Xxxx XxX tratta i dati personali da essa detenuti o da Lei conferiti in sede di conclusione, gestione e/o esecuzione del contratto compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società (i “Prodotti”).
I dati personali da Lei conferiti a Vera Vita,SpA direttamente oppure per il tramite di Banco BPM S.p.A. (“Banco BPM”) o di altri intermediari, sono trattati, al fine di consentire la sottoscrizione dei Prodotti, l’instaurazione del rapporto assicurativo, nonché la gestione ed esecuzione del medesimo, l’invio ai Suoi recapiti di informazioni relative ai Prodotti sottoscritti e la liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui Xxxx Xxxx XxX è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ambito delle finalità assicurative, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione di eventuali frodi nonché per l’esercizio dei diritti Suoi e di Vera Vita Spa.
Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è:
a) obbligatorio in base a legge regolamento o normativa comunitaria (1)
b) strettamente necessario alla sottoscrizione dei Prodotti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
VV_Info_CoCo_01 - Ed. 04.2018
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, Xxxx Xxxx XxX non potrà dare seguito né alla sottoscrizione dei Prodotti né alla gestione dei rapporti giuridici ad essi collegati, ivi inclusa l’impossibilità di procedere a liquidare eventuali sinistri.
2. Utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata
Nel caso di ricorso ad una soluzione di Firma Elettronica Avanzata (“FEA”) – erogata dal Banco BPM nella sua qualità di soggetto collocatore ed alternativa e facoltativa rispetto alla sottoscrizione su carta – per la sottoscrizione dei Prodotti, nonché per la gestione ed esecuzione dei relativi rapporti, taluni dati biometrici comportamentali (informazioni dinamiche quali pressione, velocità, accelerazione, ritmo e movimento aereo della sottoscrizione) saranno raccolti da Banco BPM. A tali dati biometrici, fermo quanto previsto agli altri punti della presente informativa, si applicheranno altresì le indicazioni di seguito riportate al presente punto 2.
I dati biometrici, connessi all’utilizzo del servizio di FEA e trattati da Banco BPM in qualità di titolare autonomo del trattamento, non sono oggetto di trattamento autonomo da parte di Vera Vita SpA, con l’eccezione della conservazione a norma di legge dei dati criptati, avvalendosi di soggetto terzo designato Responsabile del sistema di conservazione nonché Responsabile del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. Per il caso di Suo disconoscimento di firma – ovvero per casi equiparabili i) nei quali sia necessaria una verifica dell’autenticità della Sua sottoscrizione con FEA, ii) tale verifica sia ordinata da un’Autorità –Xxxx Xxxx potrà partecipare, in presenza Sua e di un Notaio quale terza parte fidata a garanzia della sicurezza del processo, alla decodifica dei Suoi Dati biometrici criptati con le modalità previste dalla documentazione da Lei sottoscritta in sede di adesione al servizio FEA.
Il conferimento dei suddetti dati biometrici è necessario per l’utilizzo della soluzione FEA in sede di sottoscrizione, gestione ed esecuzione dei Prodotti e, in caso di Suo rifiuto al conferimento di tali dati biometrici, il servizio FEA non potrà essere utilizzato, dovendosi ricorrere alla sottoscrizione su carta.
I dati biometrici, criptati, connessi all’utilizzo del servizio FEA sono direttamente inviati da Banco BPM al Responsabile del Sistema di conservazione che provvede alla loro conservazione anche avvalendosi di soggetti terzi, comunque nominati responsabili del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
(1) (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common reporting Standard” o “CRS”), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonchè altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.
Si precisa che tale tipologia di trattamento dei Suoi dati, regolarmente notificata ed effettuata in osservanza al Provvedimento generale in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 12 novembre 2014, è gestita con applicazioni informatiche e su supporti informatici ed è effettuata esclusivamente da personale specificatamente preposto, in modo tale da garantire la massima riservatezza e sicurezza degli stessi.
3. Natura dei dati personali e trattamento per finalità di marketing
In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni (con esclusione quindi dei dati biometrici, acquisiti nel caso di utilizzo della soluzione FEA) potranno essere altresì trattati per finalità di:
(i) invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(2), per finalità di marketing di questi;
(ii) profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;
(iii) comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(3), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto.
Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 3, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo 3. Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di oppisione ai suddetti trattamenti
VV_Info_CoCo_01 - Ed. 04.2018
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.
È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, Vera Vita SpA svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione interna ovvero avvalendosi di soggetti esterni alla stessa. Tali ultimi soggetti tratteranno i Suoi dati personali, in qualità di responsabili del trattamento, conformemente alle istruzioni ricevute da _Vera Vita SpA o, ai sensi e nei limiti di cui alla presente informativa, quali autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati personali (ad esclusione dei dati biometrici) potranno essere conosciuti e trattati da dipendenti o collaboratori di Xxxx Xxxx che, comunque, saranno nominati incaricati del trattamento nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
5. Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali possono essere comunicati – per finalità amministrative e contabili – a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (4) che li tratteranno quali autonomi titolari.
Esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge (1), i Suoi dati personali potranno essere comunicati (ad esclusione dei Suoi dati biometrici) a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica( 4) o ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori e coassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione e/o il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Qualora fossero prestati i consensi facoltativi, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì comunicati per le finalità di cui al punto 3 a società terze, appartenenti a determinate categorie merceologiche (2), quali titolari autonomi del trattamento, nonché a soggetti terzi – nominati responsabili del trattamento – specializzati (a seconda del caso) in servizi di promozione commerciale, vendita diretta, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
(2) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia
(3) Vedi nota 2.
(4) l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
6. Trasferimento di dati all'estero
Ad esclusione dei Suoi dati biometrici, ove ciò fosse necessario per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al REG. UE e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
7. Tempi di conservazione
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell’eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
8. Titolare del trattamento, Responsabile e diritti dell'interessato
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Xxxx Xxxx XxX. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) con sede in Verona, Xxx Xxxxx Xxxxxx 0000000, Xxxxxx.
VV_Info_CoCo_01 - Xx. 00.0000
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l’eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.
Vera Vita SpA
Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx – Xxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019