REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Comune di San Xxxx Chietino
Provincia di Chieti
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di San Xxxx Chietino del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “il canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Articolo 2
Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all’uso generale della collettività. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali (esclusioni) di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Rurale e del Regolamento Rifiuti Solidi Urbani. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Uffici Comunali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l’Ufficio Fiscalità Locale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni, di cui all’articolo 9 del presente Regolamento.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. La domanda ovvero l’autorizzazione per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria redatta in bollo, dovrà essere presentata al Settore Fiscalità Locale almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 5 giorni lavorativi prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità quanto previsto all’articolo 5.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo come specificato nell’Art. 4 commi 3 e 4, ed Art. 5 comma 4 del presente regolamento.
Articolo 3
Presupposto del canone
Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali ed a servitù di pubblico passaggio.
Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
Sono altresì considerate suolo pubblico e spazio pubblico:
⮚ le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio- urbanistici o servite da opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dall’Ente pubblico, una servitù di pubblico passaggio.
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Articolo 4 Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4 L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all’art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di
versamento.
TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico
Articolo 5
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dal presente Regolamento e dall’Ufficio Fiscalità Locale, in ragione della tipologia di occupazione.
La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata al Settore Fiscalità Locale almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 5 giorni lavorativi prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. ed un indirizzo di posta certificata PEC, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’Amministratore previo parere dell’Assemblea Condominiale.
c) nel caso di più contitolari in regime condominiale valgono le indicazioni dell’Art. 4 commi 3, 4 del presente regolamento;
d) l’ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l’occupazione;
g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire;
h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
i) il versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti ai sensi dell’articolo 10.
l) l’impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalla Polizia Locale o dall’Ufficio Tecnico Comunale nel caso in cui l’occupazione determini problemi al transito pedonale;
o) autocertificazione attestante il rispetto delle norme contenute nel Codice della Starda e relativo regolamento di esecuzione;
2. Per i passi carrabili, i divieti di sosta indiscriminati, le bocche di lupo, le vasche imof, ecc. è tenuto a richiedere la concessione e a pagare il relativo canone il proprietario ovvero il titolare di altri diritto reale sull’immobile a cui è asservita l’occupazione. Nel caso di più contitolari ovvero di più occupanti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da uno degli stessi completa dell’indicazione degli altri contitolari od occupanti obbligati in solido al pagamento del canone.
3. Non sono soggette al rilascio dell’autorizzazione le occupazioni escluse ai sensi dell’articolo 7, fermo restando l’obbligatorietà della comunicazione per l’occupazione di suolo pubblico all’Ufficio Fiscalità Locale del Comune, che si riserva la facoltà di diniego, debitamente motivato, per ragioni di opportunità ed interesse pubblico.
4. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Tutte le occupazioni devono essere di norma prospicienti il tratto di facciata interessato dall’esercizio commerciale, tale limite può essere derogato quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi /o affacci diretti e comunque entro 2 metri lineari dal limite dell’area di occupazione. Quando
la richiesta di occupazione di suolo pubblico, interessa un’area privata, privata ad uso pubblico, prospiciente fabbricati, abitazioni, condominii, terreni o pertinenze di vario genere, l’occupazione potrà essere richiesta, solo previa presentazione di un nullaosta autorizzativo dei privati frontisti.
5. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta contemporanea, decide la sorte in presenza degli interessati o di due testimoni.
6. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
7. In caso di occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico utilizzo in aree condominiali, la richiesta di occupazione potrà essere presentata, solo unitamente ad un nullaosta autorizzativo del condominio, di cui all’articolo 4 commi 3 e 4 del presente Regolamento.
8. In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applicanole norme previste dal vigente regolamento all’articolo 9 comma 6 ed articolo 16 comma 3.
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.
Articolo 6
Tipi di occupazione
1. Permanenti e temporanee
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno e non superiori a tre anni che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti. E’ ammesso il rinnovo esplicito, previa presentazione di formale istanza da depositare al protocollo dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza naturale dell’occupazione. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone “ad un anno solare” indipendentemente dalla data dell’inizio delle stesse e comunque, entro e non oltre il termine previsto dal decreto legge (13/5/2011 n.70) che ha promulgato l’attuazione della direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein.
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti.
2. Passi e accessi carrabili
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite
nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P.R.16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall’apertura degli accessi medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a metri uno.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Gli utenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere con apposita domanda all’Ente proprietario, la messa in pristino dell’assetto stradale con spese a carico del richiedente.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I passi carrai a raso dotati di cartello rilasciato dal Comune sono soggetti al pagamento ovvero previa richiesta del proprietario, possono ottenere la relativa autorizzazione per istituire il passo carrabile.
7. Il Comune, su espressa richiesta e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati determinati convenzionalmente ai sensi del comma 2.
8. Per i passi carrai già esistenti alla data del 1° gennaio 2018 il rilascio dell’autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell’amministrazione comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall’articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del d.Lgs. 285/1992.
Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui sopra, l’Ufficio Tecnico di concerto con la Polizia Locale può subordinare il rilascio dell’autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.
9. Il titolare dell’autorizzazione, a sua volta, può in qualsiasi momento rinunciare all’autorizzazione, provvedendo alla restituzione del segnale di divieto di sosta indicante il numero dell’autorizzazione e al ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca e dalla data di ricezione in caso di rinunzia. In assenza di ripristino della sede stradale l’autorizzato non potrà essere cancellato dai relativi ruoli e dovrà continuare a corrispondere il canone annuo.
In caso di revoca o di mancato adeguamento dei passi carrabili utilizzati ma non autorizzati, al mancato ripristino dello stato dei luoghi si provvederà d’ufficio con azione in danno e ripetizione delle spese sostenute dal Comune in danno dell’interessato. La revoca o la rinuncia non comporterà, in ogni caso, il rimborso di alcuna somma da parte del Comune.
3. Commercio itinerante su aree pubbliche
Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, si rimanda alla disciplina da approvare con successivo atto ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate”, di cui alla Legge 160/2019 comma 837.
4. Occupazioni per l’esercizio di attività commerciali e per attività edilizie.
1) Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, norme igienico-sanitarie, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I^ e X^ e della relativa normativa regionale.
2) Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:
a) NEGOZI E BOTTEGHE. L'esposizione delle merci potrà avvenire nelle aree antistanti e contigue all’esercizio commerciale, a sede fissa o stagionale.
La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende. Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza, con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio, nel rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente in materia e/o come riportate dall’articolo 58 comma 2 del presente regolamento.
b) BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, barriere para-pedonali fisse pubblicitarie, ecc., poste sul marciapiede in rilievo.
Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.
c) SALE GIOCHI. L'occupazione dovrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati esponendo giochi che non arrechino disturbo per rumorosità.
d) CHIOSCHI EDICOLE. L'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco. Gli espositori non dovranno superare in altezza ml. 2.
e) NOLEGGIO CICLI E TANDEM E PICCOLI NATANTI NON MOTORIZZATI ED ELETTRICI.
La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.
Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.
Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2.5 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede;
in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.
Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme dagli Uffici Comunali.
f) LAVORI EDILI. Possono presentare domanda di occupazione di suolo TEMPORANEA le imprese esecutrici o i titolari di un permesso a costruire o comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero chi esegue attività edilizia libera, quando per poter eseguire detti lavori devono occupare suolo pubblico.
La richiesta di occupazione di suolo pubblico per uso temporaneo per:
• l'installazione di impalcature, aree di cantiere, staccionate, gru o recinzioni edili (plateatici);
• l'esecuzione di scavi o smussature di marciapiedi fronte passi carrai;
• l'installazione di specchi parabolici o paletti dissuasori di sosta; Per il rilascio dell’autorizzazione, il richiedente deve presentare:
• Permesso o altro titolo autorizzativo ai lavori edili;
• Planimetria in scala 1:100 dello stato dei luoghi;
• Planimetria dettagliata delle superfici da occupare;
Si riporta, di seguito, l’art. 20 del X.X.xx 285/92:
Art. 20 Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 7
Occupazioni occasionali (esclusioni)
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore, per un massimo di tre giorni.
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture. Tali occupazioni non prevedono il montaggio di impalcature al suolo, da utilizzare per lo svolgimento, nel rispetto delle norme del D.Lgs 09/04/2008 n° 81, dall’articolo 139 all’articolo 156, e successive modifiche ed integrazioni.
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde di privati con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
f) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l’esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l’occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell’ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell’obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all’aggiudicatario l’intera area occorrente per l’esecuzione dell’opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;
g) le occupazione temporanee e permanenti aventi complessivamente una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 10 previo nulla-osta dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio di Polizia Locale;
h) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nel permesso di costruire e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;
g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci;
l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi festivi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili, previo nulla-osta tecnico rilasciato dall’Ufficio Tecnico e dal comando di Polizia Locale;
m) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi;
n) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
o) le occupazioni effettuate dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con attrezzature necessarie al servizio e comunque le occupazioni effettuate con l’erogazione di pubblici servizi se il canone concorre a determinare direttamente un costo per il Comune;
p) le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
q) occupazioni per le quali il Comune rilascia patrocinio gratuito per fondati motivi istituzionali e di pubblica utilità sociale.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 48 ore prima dell’occupazione, all’Ufficio Fiscalità Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni, con adeguata motivazione.
Le comunicazioni effettuate in difformità ai principi di cui al primo periodo di questo articolo, sono da ritenersi inefficaci e non danno diritto all’occupazione.
Articolo 8 Occupazioni d’urgenza
1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione, fatti salvi i diritti di urgenza come riportati nella tabella all’articolo 10 del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, si rimanda a quanto disciplinato nell’articolo 60 del presente Regolamento.
3. Le Ditte di Settore iscritte in apposito Albo per poter svolgere le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi, devono autocertificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Articolo 9
Istanza e rilascio della concessione
1. L'ufficio Fiscalità Locale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico.
Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura di istruttoria.
Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e 5 giorni lavorativi per le occupazioni temporanee.
2.bis Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, potrà versare i diritti d’urgenza quantificati all’articolo 10. In tal caso i termini previsti per la conclusione del procedimento si intendo ridotti alla metà.
3. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente riportate nell’articolo 10 del presente regolamento.
4. L'ufficio Fiscalità Locale acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione concedente, per gli altri Enti pubblici interessati dal procedimento autorizzativo, il richiedente deve presentare tutte le relative autorizzazioni/nullaosta relativi, ed eventualmente tutto quanto previsto dagli articoli 4 commi 3 e 4, ed Art. 5 comma 4 del presente regolamento.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, sulla base del successivo comma 6, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. L’importo indicativo della cauzione da costituire prima della stipula delle concessioni permanenti, temporanee e nei casi di manomissione del manto stradale per scavi di privati, è stabilito in € 20,00 al mq, con un importo minimo di € 50,00, in considerazione del prezzo medio al mq per l’eventuale ripristino delle aree utilizzate, precisando che tale importo potrà essere modificato in base alle valutazioni del caso specifico.
7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l’addebito delle somme previste dal precedente comma 3.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Allo stesso modo costituisce causa ostativa al rilascio dell’occupazione o rinnovo della autorizzazione il non essere in regola con i pagamenti dei tributi locali di natura tributaria ed extratributaria, qualora il richiedente avesse fatto richiesta di rateizzazione per passività pregresse, il pagamento inferiore al 60% del totale, non rappresenta estinzione del debito, rappresentando motivo di rigetto della istanza di richiesta;
9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell’importo calcolato sulla base dell’istanza.
11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. La richiesta di occupazione a vario titolo, di suolo pubblico non costituisce titolo autorizzativo. Le aree occupate senza il predetto titolo saranno comunque considerate abusive e sanzionabili a termini di Legge/Regolamento.
Articoli 10
Diritti di istruttoria e diritti d’urgenza
1. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere necessariamente allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell’autorizzazione o concessione, risultanti dal seguente prospetto:
Occupazione richiesta | Diritti di istruttoria | Diritti d’urgenza |
Occupazione temporanea | €. 20,00 | €. 20,00 |
Occupazione permanente | €. 30,00 | €. 30,00 |
Passo carraio | €. 50,00 | €. 20,00 |
2. Nel caso di occupazioni di cui all’Art. 7 del presente regolamento esonerate dal pagamento del canone i diritti indicati al precedente punto 1 sono ridotti del 50%.
3. I diritti per il rilascio del cartello del passo carraio sono dovuti anche in caso di sostituzione dello stesso per deterioramento, distruzione, ecc. ovvero nel caso in cui il passo carraio sia esentato dal pagamento del canone.
4. In caso di attività e manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Ente si esenta dal versamento dei diritti di istruttoria e di emergenza.
5. L’ammontare degli importi di cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.
Articolo 11
Titolarità della concessione e subentro
Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 9, comma 6;
g) di rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
l) comunicare, all’apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico di passo carraio. In tale ultima ipotesi dovrà essere anche prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza;
m) comunicare all’Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell’occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell’immobile interessato all’occupazione.
o) essere in regola con i pagamenti dei tributi locali di natura tributaria ed extratributaria, qualora il richiedente avesse fatto richiesta di rateizzazione per passività pregresse, il pagamento inferiore al 60% del totale, non rappresenta estinzione del debito, rappresentando motivo di rigetto della istanza di richiesta;
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento di cui alla lettera “o” del comma 1 del
presente articolo. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata;
c) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
d) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
Articolo 12
Xxxxxxx, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell’articolo 9, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. Per il rinnovo delle autorizzazioni in essere, la domanda di rinnovo/proroga deve essere effettuata:
• per le occupazioni permanenti trenta (30) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo;
• per le occupazioni temporanee cinque giorni (5) prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un’attività alle quali è collegata un’occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro
contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro cinque giorni (5) dal verificarsi dell’evento.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l’autorizzazione al subentro entro trenta giorni (trenta) dal verificarsi dell’evento.
5. In caso di subentro in corso d’anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dalla scadenza dell’autorizzazione/concessione;
6. Il mancato pagamento del canoni nei termini stabiliti nel presente regolamento, il mancato rispetto dei piani di rateizzazione nella misura del 60%, come previsto dall’articolo 11 comma 1 lettera “o” costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.
7. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all’occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell’autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
8. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell’anno ha effetto a decorrere dall’anno successivo.
Articolo 13
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 14
Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
f) il mancato versamento per:
• un anno della concessione autorizzazione per passo carraio;
• due rate consecutive in caso di rateizzazione trimestrale o quadrimestrale;
• una rata in caso di rateizzazione semestrale;
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro:
• per occupazioni temporanee, giorni 20 (venti)
• per occupazioni permanenti entro la fine dell’anno solare di decesso del titolare della concessione/autorizzazione;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 15 Occupazioni abusive
1. Le occupazioni realizzate senza la necessaria autorizzazione/concessione amministrativa prevista dal presente regolamento sono considerate abusive.
2. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
Articolo 16 Deposito Cauzionale
Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l’autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l’occupazione, aumentata di tre mesi.
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell’occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.
3. L’importo indicativo della cauzione da costituire prima della stipula delle concessioni permanenti, temporanee e nei casi di manomissione del manto stradale per scavi di privati, è stabilito in € 20,00 al mq., con un importo minimo di € 50,00, in considerazione del prezzo medio al mq. per l’eventuale ripristino delle aree utilizzate, precisando che tale importo potrà essere modificato in base alle valutazioni del caso specifico.
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie
Articolo 17
Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Fiscalità Locale dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet dell’Ente.
2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, oppure tramite consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Articolo 18
Tipologie di impianti pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
Insegna di esercizio:
contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi
Insegna pubblicitaria:
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
Pubblicità su veicoli e natanti:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Pubblicità con veicoli d’impresa:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
Impianti pubblicitari:
per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
Impianto pubblicitario di servizio:
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
Pre-insegna:
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Articolo 19
Istruttoria amministrativa
1. L'ufficio Fiscalità Locale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda.
I richiedenti devono autocertificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008, relativamente alla viabilità.
Inoltre i richiedenti devo presentare tutte le autorizzazioni ed gli eventuali nullaosta di altri enti competenti ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Allo stesso modo costituisce causa ostativa al rilascio dell’occupazione o rinnovo della autorizzazione il non essere in regola con i pagamenti dei tributi locali di natura tributaria ed extratributaria, qualora il richiedente avesse fatto richiesta di rateizzazione per passività pregresse, il pagamento inferiore al 60% del totale, non rappresenta estinzione del debito, rappresentando motivo di rigetto della istanza di richiesta;
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 20 Procedure
1. I richiedenti devono autocertificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008, relativamente alla viabilità. Inoltre i richiedenti devo presentare tutte le autorizzazioni ed gli eventuali nullaosta di altri enti competenti ove, per la
particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.
Articolo 21
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 22
Xxxxxxx, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Articolo 23
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 24
Decadenza ed estinzione della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 25
Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Articolo 26
Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 27
Il piano generale degli impianti pubblicitari
0.Xx collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di prossima istituzione e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2.I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, X.Xxx. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
e) Il piano dovrà prevedrà un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l’affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 28
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità, versate in un’unica soluzione.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
Articolo 29
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Articolo 30
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per occupazioni suolo pubblico
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie secondo il seguente elenco di classificazione:
CATEGORIE | ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE | % |
I | Via X.Xxxxxxx, Largo Argentieri, Xxxxx Xxxxxxxx, Via Vespucci, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx XXXXX, Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, Via Xxxxxx Xxxxxxx, Via Feltrino, Xxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxx “E. D’Xxxxxxx”, Via Sangritana, Via Ericle D’Antonio, Xxxxx Xxxxxxxxx, le aree di risulta o inserite nel contesto Via Verde Costa dei Trabocchi; | 100% |
II | Tutte le altre vie, strade, piazze, vichi, vicoli, contrade, ecc... | 100% |
Articolo 31
Determinazione delle tariffe annuali
1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 32
Determinazione delle tariffe giornaliere
1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 33 Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 20%.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo.
Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
Articolo 34 Riduzioni del canone
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Alle attività, manifestazioni ed eventi che hanno ottenuto il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;
Articolo 35
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
TITOLO V - Pubbliche Affissioni
Articolo 36
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 15,22%.
2) Per le affissioni di natura commerciale il 84.,78%.
Articolo 37
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie con delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
Articolo 38
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
Articolo 39
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 40
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Art. 41
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (max 8 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 1 Giugno; per importi superiori a Euro 1000,00 è ammessa la possibilità del versamento in otto rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti entro sei mesi dalla concessione,
come da piano elaborato dall’Ufficio di Fiscalità Locale e sottoscritto dal richiedente, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 42
Accertamenti - Recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile del procedimento nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 43 Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie sono di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Articolo 44
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è
tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Articolo 45 Autotutela
1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto in giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata.
Articolo 46 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 47
Passi carrabili e accessi a raso
1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Articolo 48
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
Articolo 49
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone annualmente dalla Giunta Comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l’esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà
richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell’importo.
Articolo 50
Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1.Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 100% della effettiva superfice per spettacoli con animali;
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
Articolo 51
Occupazioni a sviluppo progressivo.
1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui alla delibera di Giunta Comunale.
Articolo 52 Attività Edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
Articolo 53
Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Articolo 54
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, con una limitazione a terra di colore verde, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa. Al termine della concessione i luoghi e gli ambienti devono essere perfettamente ripristinati come alle condizioni iniziali.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
4. Il canone da corrispondere per l’occupazione temporanea e permanente sarà annualmente individuata tramite delibera di Giunta Comunale.
Articolo 55
Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Articolo 56
Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
2.Tutte le occupazioni devono essere di norma prospicienti il tratto di facciata interessato dall’esercizio commerciale, tale limite può essere derogato quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi /o affacci
diretti e comunque entro 2 metri lineari dal limite dell’area di occupazione. Quando la richiesta di occupazione di suolo pubblico, interessa un’area privata, privata ad uso pubblico, prospiciente fabbricati, abitazioni, condominii, terreni o pertinenze di vario genere, l’occupazione potrà essere richiesta, solo previa presentazione di un nullaosta autorizzativi dei privati frontisti.
3. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
4. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Articolo 57
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Articolo 58 Serbatoi
Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE
Articolo 59
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”
1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Xxxxxx X.X.X. 000/0000.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di prossima istituzione e dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992..
Articolo 60
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso xxxxxxxx, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria
Articolo 61
Frecce direzionali – Pre-insegne
1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
Articolo 62 Locandine
1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente e gratuitamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
Articolo 63
Dichiarazioni per particolari fattispecie
1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
Articolo 64 Regime transitorio
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni degli articoli del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il Responsabile del procedimento potrà:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell’articolo 11, commi 5 e 6.
Articolo 65 Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
Articolo 66 Comunicazioni istituzionali
1. L’obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell’ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
Articolo 67
Comunicazioni prive di rilevanza economica
1. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all’esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
3. L’affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui al comma 1 dell’articolo.
4. Il numero degli impianti a tal fine destinati è pari a 21 mq ovvero il 15.22% della superficie destinata alle pubbliche affissioni.
Articolo 68
Determinazione del canone per le affissioni
1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune;
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni di cui al piano comunale.
5. Il canone è maggiorato in base alle disposizioni di cui all’allegato “B” del presente Regolamento;
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
Articolo 69
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 70
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
Allegato B - COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE E RIDUZIONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Ai fini dell’applicazione del canone, per affissioni negli appositi spazi, si definiscono due categorie come da classificazione all’articolo 30.
2. Alle strade od aree appartenenti alla 2a categoria viene applicata la tariffa STANDARD per tutto l’anno solare.
3. La tariffa per le pubbliche affissioni annualmente deliberata dalla Giunta Comunale per le strade e le aree di 2a categoria è maggiorata nella misura del 50 % per cento rispetto alla 1° categoria nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.