Contract
SCHEMA DI CONTRATTO per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare approvato dall’Amministrazione Comunale di Mori per la realizzazione della nuova sede scolastica della scuola secondaria di primo grado “X. Xxxxxxxx” di Mori
CUP C51B16000450004 e il CIG
Tra le parti:
[indicare dati anagrafici completi, codice fiscale e p.i. se diversa, domicilio:] … - anche “Affidatario” e
[indicare:] … - anche “Committente” o “Amministrazione aggiudicatrice”
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO
Art. 1 - Oggetto e finalità dell’incarico
Il presente documento, a specificazione del contratto di affidamento dell'incarico, ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare approvato dall’Amministrazione Comunale di Mori per la realizzazione della nuova sede scolastica della scuola secondaria di primo grado “X. Xxxxxxxx” di Mori, CUP C51B16000450004, il tutto come meglio specificato nel bando di concorso di progettazione e negli altri documenti allegati allo stesso.
Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni necessarie per dare il progetto completamente ultimato, secondo le condizioni stabilite nel bando di concorso di progettazione, e negli allegati allo stesso nonché dal presente documento.
Art. 2 - Lingua ufficiale – modalità elettronica
1. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro prodotto dell’Affidatario della progettazione nell’ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.
2. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Affidatario alla Provincia autonoma di Trento in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
l’amministrazione: nel sito istituzionale della stessa, facendo riferimento alla PEC delle competente struttura).
Art. 3 - Rappresentanza dell’Affidatario
1. L’Affidatario è tenuto a comunicare il nominativo del “Referente” incaricato dei rapporti con l’amministrazione aggiudicatrice e, in particolare, al Responsabile del Procedimento individuato nel Dirigente del Servizio Opere Civili o suo delegato. Detto soggetto dovrà essere munito dei necessari poteri per la conduzione dell’incarico.
Art. 4 - Struttura operativa dell’Affidatario
1. È richiesta la presenza delle seguenti figure professionali coinvolte già indicate in sede di concorso di progettazione:
[indicare dati anagrafici, fiscali e residenza/domicilio dei professionisti:]
…
…
…
2. Ciascun professionista indicato [se ricorre il caso:], fermo restando quanto richiesto per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dovrà essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presterà la sua attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti; in caso di sospensione o perdita dei requisiti dovrà essere immediatamente sostituito da personale avente almeno pari qualificazione ed esperienza come precisato nel comma che segue.
3. Non sono ammesse sostituzioni delle dette figure professionali, salvo i casi di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario o da questo non prevedibili al momento dell’offerta. In tali ultimi casi, l’Affidatario dovrà proporre tempestivamente al committente i candidati sostitutivi, aventi capacità ed esperienza non inferiore a quelle del professionista venuta a mancare, che verranno valutati secondo quanto disposto dal successivo comma. Entro 30 giorni l’amministrazione aggiudicatrice potrà comunicare la propria eventuale opposizione e, in tal caso, è onere dell’Affidatario indicare altro professionista; in caso di mancato riscontro entro il predetto termine, la comunicazione è da ritenersi tacitamente accettato.
4. [nel caso di offerta proposta da professionisti singoli – persone fisiche:] ...Non è in ogni caso ammessa sostituzione del professionista persona fisica titolare del presente rapporto contrattuale in quanto la cessazione delle condizioni e requisiti richiesti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti di cui al successivo articolo 17.
5. E’ possibile incrementare i professionisti coinvolti, previo benestare scritto in tal senso da parte della Provincia autonoma di Trento.
Art. 5 - Descrizione dei lavori
1. L’attività tecnica oggetto del presente contratto riguarderà i lavori che sono stati indicati in sede di richiesta di offerta, unitamente agli eventuali elaborati posti a disposizione e per un importo massimo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, delle opere e forniture oggetto di progettazione pari ad Euro 9.101.150,00 al netto di IVA e di somme a disposizione dell’Amministrazione. Tale importo totale è da considerarsi quale importo massimo non superabile, fermo restando lo ius variandi del Committente, da esercitarsi esclusivamente secondo le modalità previste dal successivo articolo 8-bis.
Art. 6 - Obblighi dell’Affidatario
1. L’Affidatario:
a) adempie alle prestazioni oggetto del presente contratto impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni, al fine di far conseguire all’Affidatario l’oggetto soddisfando le esigenze indicate a precedente articolo 1;
b) si confronta periodicamente almeno [indicare:] ogni … giorni ovvero nella diversa periodicità concordata tra le parti e, in ogni caso, ogni qual volta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto al cronoprogramma delle prestazioni [qualora utilizzato:] e/o in caso di significative divergenze rispetto al B.I.M. (Building Information Modeling);
c) si rende disponibile – ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate – ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all’utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
d) scambia frequentemente i dati e i risultati - anche parziali - dell’attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all’avanzamento dell’attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;
e) inoltre, fermo restando quanto previsto dalla documentazione posta a disposizione dal committente e oggetto di integrazione e approfondimento da parte dell'Affidatario, questo espleta l'incarico in conformità alle normative vigenti e – senza oneri aggiuntivi a carico del committente – anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione; osserva, in particolare, le norme sulla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contenute nella LP 10 settembre 1993, n. 26 e xx.xx. e nel regolamento approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; si adegua a quanto previsto, per quanto di propria competenza in relazione all’attività richiesta, il capitolato prestazionale per gli incarichi di cui all’allegato H del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg. nonché le seguenti norme, indicate a titolo esemplificativo e non esclusivo [indicare le pertinenti norme applicabili:]:
1) normativa urbanistica nazionale, provinciale e locale vigente…
2) nuove Norme tecniche sulle costruzioni approvate con DECRETO 14 gennaio 2008 e integrato con DECRETO 6 maggio 2008 e normativa antisismica;
3) Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 24 dicembre 2015 e successive modificazioni (DM 11 gennaio 2017);
4) normativa per il risparmio energetico
5) norme sullo sbarrieramento architettonico, accessibilità e visitabilità degli edifici:
6) norme costruttive delle strade:
7) norme di riferimento per la realizzazione degli edifici: LEED;
8) norme locali applicabili quali le disposizioni comunali in materia edilizia ed urbanistica, i regolamenti comunali e simili;
f) nel caso in cui si riscontri la necessità di integrare gli elaborati, o raccordarli con quelli predisposti dagli altri soggetti incaricati alla progettazione (ad esempio al fine di riclassificare le voci degli elaborati economici alle lavorazioni previste e alle classificazioni per categorie di lavori) o di correggere errori od omissioni rilevate, le relative modifiche possono essere richieste direttamente con nota del Responsabile del Procedimento e l’Affidatario si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Provincia e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al contratto; rimane salvo il diritto della Provincia di agire nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento dei danni, in caso di negligenza; tutti i prezzi di progetto dovranno essere corredati dalle relative analisi secondo le vigenti disposizioni e dovranno anche tener conto dell'eventuale esigenza di effettuare la gara per l'affidamento dei lavori con il metodo elettronico per la valutazione della congruità dell'offerta (comma 5-bis articolo 30 della l.p. 30 settembre 1993, n. 26); parimenti, gli elaborati dovranno essere oggetto di consegna, anche in xxx xxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxx, xxxxxxx xx indicazioni della committenza – anche in relazione alla tempistica – sulla base dello sviluppo della progettazione complessiva al fine di integrare le prestazioni richieste con quelle degli altri professionisti del gruppo di progettazione ovvero al fine di valutare possibili differenti soluzioni o per meglio recepire le esigenze progettuali rappresentate dal Committente, da recepire in ulteriori elaborazioni;
g) ferma restando l’immutabilità del compenso pattuito con il presente contratto, la progettazione dovrà essere predisposta nella piena osservanza di quanto previsto dall’articolo 7 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, secondo le eventuali indicazioni impartite dal Committente;
h) segnala al committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte del Committente; in caso di motivato dissenso, richiede conferma scritta delle scelte del Committente;
i) svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente;
l) effettua, con le modalità previste, le prestazioni in conformità all’offerta e a tutte le condizioni migliorative ivi contenute;
m) consegna gli elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile) nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A di dimensioni per singolo file non superiore a 10 Mb; inoltre, consegna se richiesto anche gli elaborati in forma cartacea, debitamente sottoscritti ove richiesto, eventuali presentazioni su file e su supporto tridimensionale ove richiesto nella lettera di invito o ove offerto; la firma digitale dovrà essere apposta anche su elaborazioni alle quali abbiano collaborato anche altri soggetti incaricati dal Committente, fermo restando che la responsabilità sarà assunta dall’Affidatario unicamente con riferimento alle prestazioni rese nell’ambito dell’incarico conferito; in ogni caso, consegna al Committente, su richiesta, gli aggiornamenti e le modifiche resisi necessari ai fini dell’istruttoria, della verifica/validazione ai sensi degli articoli 39 e seguenti del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell’approvabilità del progetto; le suddette integrazioni, modifiche e correzione avvengono senza ulteriori oneri per il Committente.
Non potranno essere richiesti ulteriori oneri per l’attività sopra indica.
Art. 7 - Corrispettivo dell’incarico
L'importo complessivo massimo del corrispettivo è quello indicato nel bando di concorso di progettazione e pari ad Euro 294.111,12 (comprensivo di spese) per la progettazione definitiva ed Euro 169.957,28 (comprensivo di spese) per la progettazione esecutiva, omnicomprensivi, per un totale complessivo di Euro 464.068,40, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi.
Il corrispettivo contrattuale prende a riferimento le categorie dei lavori che costituiscono l'intervento così come risultanti dal progetto preliminare approvato, viene calcolato sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016 e il ribasso offerto in sede di negoziazione dell'affidamento che non potrà essere inferiore al 35%.
L’importo del corrispettivo così calcolato non potrà comunque eccedere l’importo di € 464.068,40.
Nel caso in cui dal calcolo del corrispettivo effettuato sulla base delle categorie dei lavori che costituiscono l'intervento, così come risultanti dal progetto preliminare approvato e il ribasso offerto, risulti un onorario complessivo minore rispetto a quello massimo sopra indicato, l’Amministrazione provvederà a liquidare detto importo.
Si specifica che l'importo degli oneri per la sicurezza specifici è pari a Euro 0 (zero) mentre quelli generali sono ricompresi nelle spese generali, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente documento e nei documenti di gara.
Il corrispettivo verrà ricalcolato, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo complessivo.
Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dell’incarico devono intendersi a completo carico dell’Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Provincia autonoma di Trento nei documenti contrattuali.
Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Affidatario dell’incarico di progettazione.
Art. 8 – Cronoprogramma delle prestazioni
1. Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo l’allegato CRONOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI: la progettazione dovrà essere strutturata per lotti / unità funzionali autonome (chiamate anche fasi) e i termini previsti sono in particolare:
- redazione del progetto definitivo: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
- redazione del progetto esecutivo: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
2. Tale programma potrà essere adeguato ed aggiornato in relazione alla tempistica realizzativa tenendo conto dei fattori che possono incidere, quali in via esemplificativa:
a) attività istruttoria per acquisire pareri, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati;
b) necessità di coordinare le prestazioni con altri professionisti ovvero con l’impresa esecutrice dei lavori;
c) presenza di contenziosi che determinano sospensione o rendano comunque opportuno il differimento delle prestazioni.
Art. 9 - Termini di esecuzione dell’incarico
1. L’attività esecutiva si svolgerà secondo le fasi descritte e con la tempistica indicata in cronoprogramma.
2. La data di avvio potrà essere diversa da quella indicata in tale documento, fermo restando che l’Affidatario non potrà avanzare pretese per ritardi o rinvii. Le interruzioni o sospensioni dell’attività dovute per la presenza dei fattori di cui al comma precedente non danno diritto a maggiori compensi, fatta salva la facoltà di recesso sulla base di quanto previsto dal presente titolo. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’Amministrazione o per l’ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal Responsabile del Procedimento non potranno essere computati nei tempi concessi per l’espletamento dell’incarico e non danno in alcun modo diritto all'ottenimento di compensi o indennizzi di sorta.
Art. 10 - Penali
1. I termini di esecuzione delle singole fasi decorreranno a partire dalla formale comunicazione di avvio delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento.
2. Il non rispetto dei termini comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,1% dell'importo della parcella complessivo per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto fino al massimo del 10%.
3. L’Amministrazione provinciale si riserva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico di non richiedere la progettazione di tutte le fasi; in tal caso verrà corrisposto all’Affidatario, l’onorario spettante per le prestazioni rese sempreché le stesse siano in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Provinciale. In tal caso l’Affidatario non potrà pretendere nessun altro indennizzo di sorta.
Art. 11 - Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto sarà effettuato con le modalità sotto elencate. Ai soli fini della corresponsione il corrispettivo complessivo riferito al progetto definitivo, quantificato in totali Euro e il corrispettivo del progetto esecutivo quantificato in totali Euro
…………………………… vengono suddivisi sulla base dei lotti/delle unità autonome funzionali nelle quali il progetto stesso dovrà essere strutturato.
Il pagamento del corrispettivo del progetto definitivo risulta così suddiviso:
- Pagamento dell’importo delle spese da calcolare ai sensi dell’articolo 5 del DECRETO 17 giugno 2016 e dell’offerta economica presentata, da liquidare entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della seguente documentazione:
a) presentazione di una fideiussione da costituirsi secondo quanto indicato nello schema della Sezione I Schema 1.3 e relativa scheda tecnica del decreto del 12 marzo 2004, n. 123 adattato secondo quanto previsto dall’allegato ;
- l’importo dell’anticipazione è automaticamente e progressivamente svincolato in corrispondenza del pagamento delle trance successive in proporzione all’importo pagato;
- lo svincolo finale è automaticamente applicato con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del saldo finale senza necessità di restituzione della polizza;
- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle modalità di costituzione della garanzia definitiva in caso di fideiussione presentata con modalità elettronica;
b) avvenuta verifica della regolarità contributiva da avviarsi d’ufficio entro 15 giorni dalla richiesta di anticipazione;
c) fattura
- 30 % dell’importo dell’onorario riferito alla singola unità funzionale autonoma, alla consegna all’Amministrazione provinciale del progetto definitivo e a seguito dell’emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione in ordine alla regolarità formale (che comprende l’esame di completezza senza assunzione della valutazione nel merito);
- 30% dell’importo dell’onorario riferito alla singola unità funzionale autonoma progettuale all’approvazione, anche dal punto di vista tecnico, del relativo progetto definitivo a seguito dell’emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione in ordine alla regolarità formale (che comprende l’esame di completezza senza assunzione della valutazione nel merito);
- saldo dell’onorario del progetto definitivo all’approvazione, anche dal punto di vista tecnico, del progetto definitivo di tutte le unità autonome funzionali e a seguito dell’emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione in ordine alla regolarità formale (che comprende l’esame di completezza senza assunzione della valutazione nel merito).
Il pagamento dell’onorario del progetto esecutivo viene così suddiviso:
- Pagamento dell’importo delle spese da calcolare ai sensi dell’articolo 5 del DECRETO 17 giugno 2016 e dell’offerta economica presentata, da liquidare entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della seguente documentazione:
a) presentazione di una fideiussione da costituirsi secondo quanto indicato nello schema della Sezione I Schema 1.3 e relativa scheda tecnica del decreto del 12 marzo 2004, n. 123 adattato secondo quanto previsto dall’allegato ;
- l’importo dell’anticipazione è automaticamente e progressivamente svincolato in corrispondenza del pagamento delle trance successive in proporzione all’importo pagato;
- lo svincolo finale è automaticamente applicato con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del saldo finale senza necessità di restituzione della polizza;
- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle modalità di costituzione della garanzia definitiva in caso di fideiussione presentata con modalità elettronica;
b) avvenuta verifica della regolarità contributiva da avviarsi d’ufficio entro 15 giorni dalla richiesta di anticipazione;
c) fattura
- 30 % dell’importo dell’onorario riferito alla singola unità funzionale autonoma, alla consegna all’Amministrazione Provinciale del progetto esecutivo della suddetta unità ed a seguito dell’emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione in ordine alla regolarità formale (che comprende l’esame di completezza senza assunzione della valutazione nel merito);
- 30% dell’importo dell’onorario riferito alla singola unità funzionale autonoma all’approvazione, anche dal punto di vista tecnico, del progetto di detta unità e a seguito dell’emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione in ordine alla regolarità formale (che comprende l’esame di completezza senza assunzione della valutazione nel merito);
- saldo dell’onorario del progetto esecutivo all’approvazione, anche dal punto di vista tecnico, del progetto esecutivo di tutte le unità funzionali autonome ed a seguito dell’emissione da parte del Responsabile del procedimento di apposita dichiarazione in ordine alla regolarità formale (che comprende l’esame di completezza senza assunzione della valutazione nel merito).
L'Amministrazione provinciale procederà alla liquidazione dopo l’acquisizione della documentazione sopra citata e la stessa rimane comunque estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi.
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura emessa dall'affidatario nonché di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi compreso il DURC ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 20 della LP 26/1993. Il DURC sarà acquisito d'ufficio previa presentazione di apposita attestazione, da parte dell'affidatario, contenente tutti i dati richiesti per l'ottenimento di tale Documento.
I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell’Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto della convenzione, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del Procedimento.
Nessun compenso o indennizzo spetta all’Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.
L'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 non preclude la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Qualora il ritardo nel verificarsi delle condizioni:
a) dipenda da fatto non imputabile al Committente, il termine del pagamento resta sospeso fino a quando non si verificheranno le condizioni previste; in particolare, se non viene rilasciata l’attestazione di verifica della regolare esecuzione a causa di carenze o inesattezze degli elaborati oggetto del contratto, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente dal giorno in cui l’Affidatario avrà restituito gli elaborati stessi al committente con le modifiche richieste;
b) dipenda da fatto non imputabile all’Affidatario, le competenze dovute all’Affidatario sono comunque saldate dal Committente entro 24 mesi dall’ultimazione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
4. Nel caso di raggruppamento, al fine di meglio precisare i rapporti con l’Affidatario il compenso di cui sopra verrà liquidato dietro presentazione da parte del “Referente” di apposito prospetto, firmato da tutti i componenti il raggruppamento, dal quale risulti chiaramente la ripartizione degli importi degli onorari spettanti. L'Amministrazione provinciale procederà alla liquidazione dopo l’acquisizione della documentazione sopra citata e la stessa rimane comunque estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro propri riguardi.
5. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell’Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del Responsabile del Procedimento.
6. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all’Affidatario nel caso in cui la prestazione per qualsiasi motivo non sia iniziata.
7. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Affidatario dell'incarico, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'affidatario dell'incarico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 13 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori
1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.
2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto é tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.
Art. 14 - Assicurazione
1. Ai sensi del combinato disposto l'articolo 23bis, co. 5, della L.P. 26/93 e dell’art. 21 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/Leg., l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, che tenga conto delle unità autonome funzionali in cui risulta suddiviso il progetto. L’ammontare della polizza dovrà pertanto essere commisurato alla progressione delle unità autonome funzionali xxx xxx xxxxxxxx.
0. In particolare, l’Affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, presenta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
3. La polizza, che copre l’intero intervento ma deve tener conto della possibile suddivisione in unità autonome funzionali, decorre dalla data di inizio dei lavori della prima unità autonoma funzionale e ha termine alla data di approvazione del certificato di collaudo dell’ultima unità autonoma funzionale. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'aggiudicazione dell'incarico.
4. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti derivanti da errori od omissioni di progettazione, resesi necessarie in corso di esecuzione.
5. La garanzia, da presentarsi ai fini dell'approvazione del progetto entro il termine assegnato dal committente, è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Si applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.
6. L’Affidatario dovrà consegnare ogni anno alla Provincia autonoma di Trento copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
7. L’ammontare della polizza dovrà essere incrementato ad ogni affidamento dei lavori delle singole unità autonome funzionali e verrà ridotto all’approvazione del certificato di collaudo delle singole unità, fino ad un massimo del 25% dell’ammontare complessivo.
Art. 15 - Disponibilità della prestazione
1. Gli elaborati oggetto del contratto resteranno di piena ed assoluta proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché gli stessi elaborati non vengano modificati nei loro criteri informatori essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre negli elaborati le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità della nuova prestazione cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.
Art. 16- Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 17 - Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento, l’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell’incarico e il sopraggiungere di motivi ostativi previsti dalla vigente normativa per l'espletamento dell'appalto di progettazione;
i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario, si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" applicabile all’amministrazione aggiudicatrice, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. Inoltre, ai sensi del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione al presente incarico, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano provinciale anticorruzione in vigore.
4. L'incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la Provincia da meno di tre anni.
5. I casi elencati nel presente articolo saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
7. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.
Art. 18- Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 19 - Spese contrattuali
1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.
2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto, a norma delle vigenti disposizioni di Xxxxx e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
Art. 20 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Documento è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 21 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- dalle leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla l.p. 30 settembre 1993, n. 26, dalla l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e al d.p.p. 11-05-2012, n. 9-84/Leg, nonché – in quanto applicabili – alla
l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.
- dalla normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al d.lgs. 50/2016, al d.lgs. 81/2008, alla l. 13 agosto 2010, n. 136, al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla
l. 6 novembre 2012, n. 190;
- le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente documento, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti
Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
1. il presente documento;
2. il progetto preliminare vincitore del concorso di progettazione e l’offerta economica;
3. il crono-programma;
4. la garanzia definitiva costituita ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 [nel caso in cui la garanzia sia costituita con modalità elettronica: la garanzia dovrà essere munita, a cura dell’Affidatario, delle firme digitali sia del fideiussore che dall’Affidatario su unico file e consegnata/trasmessa via PEC o altra modalità concordata].
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 23 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 24 - Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 25 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016
Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione e efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 27 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso nei casi previsti dall’articolo 20, comma 12-bis della l.p. 30 settembre 1993, n. 26. L’autorizzazione all’affidamento in subappalto è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Il subappalto è disciplinato dall'articolo 26 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 e, in particolare, ai fini della corresponsione del pagamento diretto al subappaltatore trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 139 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg intendendosi sostituito il certificato di pagamento con l'attestazione di verifica della prestazione e l'avanzamento dei lavori con la pertinente fase dell'incarico (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva).
3. Ai fini ed agli effetti di cui al comma 3 del citato articolo 26 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 le parti prendono atto che:
I. L'elenco prodotto dal contraente ai fini della stipula del contratto come da SCHEMA DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AL SUBAPPALTO DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO che viene allegato al presente contratto reca l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza;
II. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. n. 2/2016, il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate;
III. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. L'affidatario è edotto dell'obbligo di comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati
dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate da parte dei subcontraenti diversi dai subappaltatori, l'amministrazione sospende il pagamento per l'importo corrispondente alle relative prestazioni senza che l'affidatario possa avanzare pretese in ordine a danni o interessi per il ritardo del pagamento.
Art. 28 – Sicurezza
1. L'affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 29 – Varianti
1. Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 27 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.
2. Le modifiche sono autorizzate con comunicazione formale del committente, effettuata via PEC.
3. In caso di modifiche non autorizzate, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.
Art. 30 - Elezione di domicilio dell'Affidatario
1. L'affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto. L’Affidatario non avente sede in Italia deve, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, eleggere una propria sede in Italia e munirsi di indirizzo pec e firma digitale valide per l’Italia. L’Affidatario si impegna a raggiungere il luogo fissato per l’incontro entro massimo due ore dal momento della convocazione.
2. Nel caso di ritardo non giustificato sarà applicata la penale nella misura giornaliera prevista dal precedente articolo 10 (Penale).
Art. 31 - Trattamento dei dati personali
1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'affidatario pertanto, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati cosi come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal d.lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
Art. 32 - Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 33 - Norma di chiusura
1. L'affidatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente documento.
Letto, confermato e sottoscritto:
Clausole vessatorie:
ai sensi degli articoli 1341, 2° comma e 1342, 2° comma del Codice Civile sono approvate specificamente le seguenti clausole:
Art. 7 - Corrispettivo dell’incarico
Art. 8 – Cronoprogramma delle prestazioni Art. 9 - Termini di esecuzione dell’incarico Art. 10 – Penali
Art. 11 - Modalità di pagamento Art. 16- Risoluzione del contratto
Art. 17 - Clausole di risoluzione espressa Art. 18 - Recesso
Art. 20 - Foro competente
Contratto sottoscritto con doppia firma digitale (la seconda sottoscrizione viene apposta quale espressa conferma delle clausole vessatorie sopra indicate)