Contract
Oggetto: | ACCORDO QUADRO 2018 – 2020 Appalto per l’esecuzione di lavori di Manutenzione Ordinaria sul Patrimonio Edilizio Scolastico di competenza o in uso al Municipio Roma VII (ex Municipi IX e X) - TRIENNIO 2018 - 2020 |
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO | |
Localizzazione: | Municipio VII di Roma Capitale Ambito Territoriale Edilizio Omogeneo - ATEO 2 |
Importo lavori in appalto (IVA 22% esclusa) €. 988.000,00 di cui:
A.1 per lavori a misura € 950.000,00 (di cui per manodopera €.285.000,00)
A.2 oneri per la sicurezza € 38.000,00
Impresa: |
Domicilio: |
Telefono: |
Il RUP e Progettista
Ing. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
CSM in Economia e Gestioni Immobiliari
SOMMARIO
Approvazione esplicita di clausole 5
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 6
1.3. Oggetto delle prestazioni 7
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 8
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 8
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI 9
ART. 5. OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI 10
ART. 6. DESIGNAZIONE DELLE OPERE - MANUTENZIONE ORDINARIA-PRONTO INTERVENTO-REPERIBILITA'. 11
6.1. Manutenzione Ordinaria non Programmata in Pronto Intervento 12
Modalita’ di Intervento “a guasto” 12
Modalita’ di Intervento “programmato” e “preventivo” 12
Iter degli interventi disposti di Manutenzione Ordinaria 12
Mezzi di intervento, tempi di esecuzione – squadre tipo 14
Caratterizzazione degli interventi 15
Tariffa Regione Lazio 2012 e Elenco Prezzi Speciali di Capitolato “CS” 16
6.2. Manutenzione Ordinaria Programmata 17
6.3. Lavori per conto terzi e lavori in danno 17
6.5. Elezione del domicilio e rappresentante dell’aggiudicatario e Sede Operativa 18
6.6. Provvista e provenienza dei materiali, accettazione, qualità ed impiego 18
ART. 7. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 20
ART. 8. GARANZIA PROVVISORIA 20
ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA 20
ART. 10. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 22
ART. 11. CRONOPROGRAMMA DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO 23
ART. 12. ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I 23
ART. 13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 27
ART. 14. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE 29
ART. 15. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 29
ART. 16. CONSEGNA DEI LAVORI 31
ART. 17. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE 31
ART. 18. CONDOTTA DEI LAVORI 33
Modo comportamentale del personale addetto alla manutenzione 34
Abbigliamento del personale addetto alla manutenzione - loro divise 35
Ordini, comunicazioni, istruzioni 36
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DELL’ACCORDO QUADRO 38
ART. 20. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 40
ART. 21. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 40
ART. 22. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 40
Modalita’ di applicazione del compenso forfettario percentuale di maggiorazione del 30% sulle attività di manutenzione ordinaria 41
ART. 24. MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 43
ART. 25. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 44
ART. 26. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 46
ART. 27. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 51
ART. 28. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 52
ART. 29. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 55
ART. 31. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 55
ART. 32. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO 56
ART. 33. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 57
ART. 34. RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO 58
ART. 35. PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ 58
35.1. Violazione del “Patto di Integrità” 60
35.2. Efficacia del “Patto di Integrità” 61
ART. 36. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO 61
ART. 38. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 62
ART. 39. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO 63
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 64
Art. 1 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 64
Art. 2 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi 78
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 79
Art. 3 - Materiali in genere 79
Art. 4 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso 79
Art. 5 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 80
Art. 6 - Elementi di laterizio e calcestruzzo 82
Art. 7 - Prodotti a base di legno 83
Art. 8 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite 84
Art. 9 - Prodotti per pavimentazione 86
Art. 10 - Prodotti per coperture discontinue (a falda) 93
Art. 11 - Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane 97
Art. 12 - Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) 103
Art. 13 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 104
Art. 14 - Infissi 106
Art. 15 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 108
Art. 16 - Prodotti per isolamento termico 111
Art. 17 - Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 114
Art. 18 - Prodotti per assorbimento acustico 116
Art. 19 - Prodotti per isolamento acustico 118
MODALITÀ DI ESECUZIONE 120
Art. 20 - Scavi in genere 120
Art. 21 - Scavi subacquei e prosciugamento 121
Art. 22 - Demolizioni e rimozioni 121
Art. 23 - Opere di impermeabilizzazione 122
Art. 24 - Sistemi per rivestimenti interni ed esterni 125
Art. 25 - Opere di vetrazione e serramentistica 128
Art. 26 - Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne 131
Art. 27 - Esecuzione delle pavimentazioni 133
Art. 28 - Componenti dell’impianto di adduzione dell’acqua 138
Art. 29 - Esecuzione dell’impianto di adduzione dell’acqua 142
Art. 30 - Impianto di scarico acque usate 145
Art. 31 - Impianto di scarico acque meteoriche 153
Art. 32 - Impianto elettrico e di comunicazione interna 155
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 159
Art. 33 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 159
Approvazione esplicita di clausole
A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
− ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
− ART. 3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
− ART. 4 CONTRATTI APPLICATIVI
− ART 6.5 Elezione del domicilio e rappresentante dell’aggiudicatario
− ART. 10 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
− ART. 13 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
− ART. 19 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DELL’ACCORDO QUADRO
− ART. 20 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
− ART. 21 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
− ART. 22 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
− ART. 22 bis - MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL COMPENSO FORFETTARIO PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE DEL 30% SULLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA
− ART. 22 tris - MODO COMPORTAMENTALE ED ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
− ART. 26 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
− ART. 28 RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTIRITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
− ART. 35 PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
− ART. 38 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
− ART. 40 CONTROVERSIE L'APPALTATORE
SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1.1. Avvertenze Generali
Nell’ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:
Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra Roma Capitale - Municipio VII - Stazione Appaltante - e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Contratto Applicativo: è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro.
Una volta stipulato l’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario avrà, quindi, l’obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Schema di Accordo Quadro.
L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas s.p.a., CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa lavori pubblici igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente accordo.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di Accordo Quadro capitolato Speciale di Appalto.
L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
L’Aggiudicatario, con la firma dell’Accordo Quadro, assume fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.
1.2. Oggetto del contratto
Il presente Schema di Accordo Quadro, così come definito dall’art.54 del D. Lgs. n.50/2016 ha per oggetto le condizioni alle quali l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire quanto occorre per garantire la Manutenzione Ordinaria negli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII – ambito territoriale ATEO 2, come da elenco riportato nella Relazione Tecnico Illudstrativa, nel periodo di tempo in oggetto, e comunque con inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
Trattandosi di lavorazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse vengono semplicemente descritte e tecnicamente definite nel Capitolato Speciale ed ulteriormente nelle descrizioni dei singoli prezzi unitari; pertanto, la Stazione Appaltante procederà con la stipula di Contratti Applicativi a seconda delle necessità individuate, tutti regolati dalle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro.
Con il presente Atto la Stazione Appaltante affida e l’Aggiudicatario accetta i predetti lavori che si impegna sin d’ora ad eseguire alle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.
Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente schema di contratto / capitolato speciale d’appalto:
a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con
D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per gli articoli tuttora vigenti;
c) Capitolato Generale di appalto per LL.PP., approvato con X.X.XX.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti ancora in vigore;
d) Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
e) Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
f) Tariffa Regione Lazio 2012 approvata da Xxxx Xxxxxxxx xxx Xxx. X.X. x. 000 dell’8 maggio 2013 ed in difetto l’Elenco Prezzi Unitari allegati al progetto esecutivo;
g) il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto;
h) il Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori, PSC;
i) il POS dell’Impresa ed eventuali subappaltatori redatti in fase di esecuzione;
j) la Relazione Tecnico Illustrativa con i suoi allegati e Quadri Economici, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma, le polizze di garanzia e di assicurazione
1.3. Oggetto delle prestazioni
Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente accordo quadro è costituito da tutte le strutture ed impianti tecnici e tecnologici installati negli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII – ambito territoriale ATEO 2, come da elenco riportato nella Relazione Tecnico Illustrativa, .
Pertanto l’oggetto delle prestazioni è l’esecuzione i lavori di manutenzione e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che nel tempo (della durata dell’accordo quadro) dovessero rendersi necessarie per garantire l’efficienza funzionale (dal punto di vista edile e tecnico idrosanitario ed elettrico) degli immobili di proprietà o concessi in uso a vario titolo a Roma Capitale, la cui consistenza è indicata nell’elaborato “Elenco immobili“ (Allegato 1 della Relazione Generale).
In ogni caso la Direzione Lavori ha facoltà, in caso di necessità, di ordinare interventi manutentivi al di fuori dell’ambito territoriale ATEO 2, ovvero nell’ambito territoriale ATEO 1 ma comunque all’interno del territorio municipale, senza che l’Impresa possa pretendere maggiori
compensi.
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro, d’ora in poi A.Q., ha durata triennale solare, a partire dalla data di stipula dello stesso 2018 e fino al 31.12.2020 e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario.
Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, anche se prima della suddetta scadenza pur nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto.
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’ammontare complessivo è pari a € 988.000,00 di cui € 950.000,00 per lavori e € 38.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CATEGORIA PREVALENTE:
OG1 | EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI /EDIFICI TUTELATI | € | 759.154,50 |
CATEGORIA SCORPORABILE
OG1 | IMPIANTI TECNOLOGICI | € | 190.845,50 |
In relazione ai lavori, la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione SOA nella Categoria OG1 classifica III, nonché della qualificazione specifica nella categoria OG11 classifica I.
Per la Categoria OG11 sussiste obbligo di raggruppamento verticale se la capogruppo mandataria qualificata nella categoria prevalente non è in possesso della qualificazione specifica e l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso (comma 5 art. 105 e comma 11 art. 89 del D.Lgs. 50/2016).
Descrizione | Imponibile |
Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta | € 950.000,00 |
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso | € 38.000,00 |
Totale Lavori | € 988.000,00 |
Totale Appalto | € 1.300.000,00 |
Somme a disposizione Stazione Appaltante art. 16 comma 1° lettera b del DPR 207/10 – IVA COMPRESA | € 16.555,00 |
I valori riportati nel Quadro Economico indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso d’asta e dell’IVA di legge, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo.
Con la partecipazione alla gara gli elenchi prezzi e i listini posti a base del presente A.Q. vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell’A.Q. saranno affidate con uno o più Contratti Applicativi secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.
Non possono in nessun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nel presente Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero Accordo Quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche rispetto agli importi annuali presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 4, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI
L’Aggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q., si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’A.Q.
L’Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi dei lavori già depurati del ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione dell’A.Q., riguarderanno gli interventi manutentivi come di seguito dettagliati, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l’aggiudicatario ed il Dirigente
competente.
Ciascun eventuale Contratto Applicativo conterrà, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati, anche le seguenti indicazioni:
1) l’oggetto dei lavori da eseguire;
2) l’importo presunto del contratto con indicazione della quota riferita ai lavori e la quota riferita agli oneri per la sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell’A.Q.;
3) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
4) la descrizione e la consistenza dei lavori e delle eventuali forniture in opera;
5) i luoghi interessati dagli interventi;
6) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria programmabile coerente con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili;
7) i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità;
8) i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 103 comma settimo del D. Lgs
n. 50/2016 prestate per la stipula del singolo Contratto Applicativo, comunque mai inferiori a quelli riportati nell’Art.14;
9) l’obbligo di adesione alla procedura conciliativa;
10) il termine per l’emissione della “certificazione attestante il collaudo”;
11) i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza);
Nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori e del pronto intervento da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, può integrarle, ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall’A.Q.
L’Aggiudicatario risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori ed in caso di ritardato, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salvala risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall’A.Q. e dai discendenti eventuali Contratti Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 5. OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o
l’esecuzione di opere, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio.
L'Amministrazione potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata rimborsando all’Appaltatore a fronte di fatture quietanzate, vistate dalla D.L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.
Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta.
L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.
Per la genericità dell’appalto di manutenzione ordinaria e non conoscendo ad oggi le forniture e/o servizi che potranno essere necessarie durante l’esecuzione dell’appalto, si prevede che gli importi inseriti vengano utilizzati per acquisto/ fornitura di arredi scolastici o ausili per disabili, materiali particolari, video ispezioni, analisi qualitativa dei materiali, prestazioni varie o lavorazioni urgenti comunque inerenti l’appalto.
ART. 6. DESIGNAZIONE DELLE OPERE - MANUTENZIONE ORDINARIA-PRONTO INTERVENTO-REPERIBILITA'
Il presente Accordo quadro ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione.
In generale per “manutenzione” si richiama la definizione della norma UNI EN 13306 che definisce gli interventi di manutenzione come quelli contraddistinti dalla “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
Nell’ambito più specifico della “Manutenzione Ordinaria” si richiama il Testo Unico Edilizia (D.p.r. 380/2001) che definisce tali interventi quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.
Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, con Circolare esplicativa prot.19137 del 9/3/2012, ha meglio precisato cosa si intende per “Manutenzione Ordinaria” riportando un elenco, completo se pur non esaustivo, dei principali interventi ascrivibili alla M.O. e cioè:
a) rimozione e ricostruzione pavimenti interni;
b) rimozione e ricostruzione di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura;
c) revisione o sostituzione degli infissi interni ed esterni, questi ultimi solo se con le stesse caratteristiche di quelli preesistenti;
d) rifacimento intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, sempreché eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
e) riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni con le stesse caratteristiche di quelle preesistenti (quali: canali di gronda, pluviali, manti di copertura dei tetti);
f) installazione, per ragioni di sicurezza, di grate nel vano finestra a filo muro;
g) interventi finalizzati ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici preesistenti (quali impianti che utilizzano energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio), senza realizzazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra.
In ultimo, per “finiture” si devono intendere tutti gli “elementi tecnici” cosi come definiti dalla norma UNI 8290 - Classificazione del sistema tecnologico, non aventi funzioni strutturali.
6.1. Manutenzione Ordinaria non Programmata in Pronto Intervento
Modalita’ di Intervento “a guasto”
Le risorse sopra individuate, la natura tipologica del patrimonio edilizio scolastico esistente ed il suo stato di conservazione conferiscono prioritariamente all’appalto attività manutentive con le modalità di intervento “a guasto” (manutenzione “correttiva” come definita dalla norma UNI 13306), finalizzata alla rimozione delle condizioni di pericolo e al mantenimento e/o ripristino delle condizioni di funzionalità.
Modalita’ di Intervento “programmato” e “preventivo”
Per alcune tipologie di lavorazione che richiedono una particolare attenzione ciclica e ripetitiva (dovuta statisticamente alla più alta percentuale, storicamente verificatasi, di guasti e/o di disfunzioni delle funzionalità proprie dei componenti edilizi dell’asse immobiliare scolastico), verranno disposte attività manutentive proprie di una “programmazione di manutenzione preventiva” come nel caso di:
− pulizia di gronde, canali e pluviali che vengono occlusi da fogliami;
− controllo dei sistemi di impermeabilizzazione e loro rifacimenti;
− controllo e verifica periodica dei quadri elettrici generali e di sezione, della loro componentistica e di serraggio dei conduttori e conseguente lavoro di sostituzione di parte o di tutta l’impiantistica elettrica;
− e comunque per lavori il cui importo risulti al lordo maggiore di € 10.000,00;
− ecc;
Iter degli interventi disposti di Manutenzione Ordinaria
Ciò premesso gli interventi di manutenzione ordinaria saranno eseguiti secondo il seguente iter, incardinato sul sistema informatico on-line sviluppato dalla U.O.LL.PP e M.U. del Municipio VII:
fase 1 – segnalazione guasto
Ogni struttura (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, secondaria, ecc.) è accreditata nel sistema informatico tramite un suo referente, che all’occorrenza, segnala il guasto tramite il portale web dedicato dal nome “Manutenzione 3” e più brevemente “M3”, fornendo le principali informazioni (plesso, indirizzo, descrizione guasto, ecc.) all’interfaccia proposta dal sistema.
Fase 2 – ricezione e valutazione della segnalazione
L’ufficio di Direzione Lavori riceve e valuta, giornalmente, le segnalazioni di guasto; la valutazione è finalizzata a selezionare gli interventi cui dare immediato corso, e sospendere quelli per i quali non si dispone di risorse sufficienti o che non siano di competenza municipale; qualora gli elementi forniti dalla segnalazione non consentano una immediata valutazione la Direzione Lavori procede ad un sopralluogo di verifica.
Una volta definita la “processabilità’” dell’intervento la Direzione Lavori procede ad inviare l’ordinativo all’Impresa esecutrice, sempre tramite la piattaforma web sviluppata; il sistema on line invia una e-mail (ordinativo) all’esecutore e, per conoscenza, alla struttura che ha segnalato il guasto.
Dall’invio della e-mail decorrono i termini contrattuali per l’esecuzione dell’intervento.
Fase 3 – esecuzione intervento
Ricevuto l’ordinativo (e-mail) l’Impresa esecutrice procede all’esecuzione secondo la tempistica legata alla natura dell’intervento, e cioè:
in orario di svolgimento del turno sindacale di lavoro (ore 7,30 – 16,30):
- entro un’ora se intervento di emergenza;
- entro 4 ore se intervento di urgenza;
- entro 3 gg. se intervento normale;
- secondo indicazione della D.L. se intervento procrastinabile.
Al di fuori del normale orario sindacale di lavoro e in giornate festive e semifestive:
- entro 2 ore se intervento di emergenza;
- entro 6 ore se intervento di urgenza;
Ciò per tener in giusto conto della necessità dell’Impresa di organizzarsi fuori dell’orario di lavoro, di reperibilità del personale e di reperimento di attrezzature e strumenti di lavoro. In questo caso la contabilizzazione dell’intervento terrà conto delle modalità con cui l’Impresa è chiamata ad operare.
Il non rispetto delle tempistiche sopra riportate (che decorrono dalla prima chiamata diretta telefonica ovvero attraverso mezzi di comunicazioni informatici o fax, WhatsApp, ecc.) costituisce inadempienza contrattuale sanzionabile (qualora vi siano ritardi dipendenti da responsabilità dell’Impresa come p.e. irreperibilità dell’Impresa; difficoltà dell’Impresa al reperimento del personale e/o delle attrezzature e mezzi di lavoro necessari; difficoltà organizzative e gestionali; carenza o assenza di governance; ecc..), dal Responsabile del Procedimento su proposta della D.L. con l’applicazione della corrispondente penale prevista nel Capitolato Speciale di Appalto.
In questa fase l’Impresa esecutrice è obbligata a inserire nel sistema on-line i dati riferiti alla tempistica e cioè la data di inizio lavori e la data di fine lavori. In assenza di tali informazioni la direzione lavori non procederà alla registrazione di dette lavorazioni nella contabilità.
Al riguardo delle segnalazioni inviate è richiesto ai responsabili delle varie strutture che hanno segnalato il guasto, di inserire la data in cui la squadra di intervento si è presentata con il preciso obiettivo di partecipare al controllo dell’iter realizzativo.
Fase 4 – controllo e contabilizzazione
La Direzione Lavori procede alla verifica, tramite la piattaforma web, della avvenuta esecuzione dell’intervento; qualora siano presenti le informazioni di competenza dell’impresa esecutrice (data inizio e fine lavori) la direzione lavori registra negli atti contabili le lavorazioni eseguite.
La Direzione Lavori procede inoltre, su un campione significativo di interventi eseguiti o su segnalazione di terze parti, alla verifica in loco dell’esecuzione a “regola d’arte” dell’intervento ordinato.
MEZZI DI INTERVENTO E TEMPI DI ESECUZIONE
Mezzi di intervento, tempi di esecuzione – squadre tipo
L’ impresa esecutrice dovrà mettere a disposizione, in modo esclusivo e per tutta la durata dei singoli contratti applicativi, una “squadra tipo”, cosi composta:
- n.1 operaio specializzato;
- n.1 operaio qualificato o generico (secondo necessità).
La qualifica professionale dell’operaio specializzato sarà scelta, di volta in volta, tra: muratore, falegname, fabbro, idraulico, elettricista, in funzione dei diversi interventi ordinati e per il rispetto dei tempi minimi di esecuzione prescritti dal Capitolato.
Nel caso l’intervento ordinato dovesse riguardare lavori su impianti elettrici l’operaio specializzato dovrà avere la qualifica di PE.I. “Persona Idonea” secondo la norma CEI 11-27 - lavori sotto tensione.
Ogni squadra tipo dovrà essere fornita di idoneo mezzo di trasporto opportunamente attrezzato e rifornito dei principali e più comuni componenti di ricambio, secondo una lista fornita dalla Direzione Lavori entro la consegna dei lavori.
Le squadre tipo dovranno essere coordinate da un tecnico idoneo con qualifica di “responsabile di cantiere”.
Xxx l’intervento ordinato lo consenta gli operai messi a disposizione potranno operare organizzando interventi contemporanei, in modo disgiunto, su più cantieri; in tale circostanza l’obbligo per l’impresa è di mettere a disposizione in modo esclusivo e per tutta la durata dell’appalto n.2 operai ovvero implementare la dotazione organica se il caso lo richiede nel rispetto delle norme per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 il caso più .
La dotazione di cui sopra si intende “minima”. Qualora il numero e l’entità degli interventi ordinati richiedesse una maggiore disponibilità di risorse, sia in termini di personale che di mezzi, l’Impresa esecutrice dovrà metterà a disposizione quanto necessario (operai, mezzi e provviste) al fine di rispettare i tempi minimi di esecuzione e ove fosse necessario e richiesto dalla Direzione Lavori anche lavorando contemporaneamente su ordinativi diversi con almeno tre squadre in contemporanea.
Il mancato adempimento alla disposizione della Direzione Lavori di richiesta di aumento della dotazione “minima” delle squadre costituisce inadempienza contrattuale sanzionata dal Responsabile del Procedimento su proposta dalla D.L. con l’applicazione della corrispondente specifica penale prevista nel Capitolato Speciale di Appalto.
Caratterizzazione degli interventi
Come già descritto nel paragrafo precedente dal titolo Iter degli interventi disposti di Manutenzione Ordinaria ”, gli interventi si caratterizzano come:
- di emergenza;
- di urgenza;
- di normalità;
- di programmabilità.
Interventi di emergenza:
Si definisce “intervento di emergenza” un intervento che deve essere iniziato entro 60 (sessanta) minuti dal ricevimento dell’ordine se in orario di lavoro sindacale ovvero entro due ore se fuori dell’orario di lavoro sindacale. L’Ordinativo di lavorazione potrà anche essere disposto telefonicamente all’operatore che verrà indicato reperibile in ogni occasione in sede contrattuale il quale a semplice richiesta darà conferma telefonica al Direttore dei Lavori. L’ordine telefonico sarà
dalla Direzione Lavori confermato, appena possibile, sul portale “M3” che gestisce l’appalto. L’esecutore dovrà assicurare, nei tempi convenuti sopra richiamati dal ricevimento dell’ordine, l’impiego di tutte le professionalità richieste dal caso specifico secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
L’intervento di emergenza è finalizzato alla rimozione delle condizioni di pericolo e alla messa in sicurezza delle aree interessate.
L’impresa esecutrice dovrà garantire una squadra tipo per gli interventi di emergenza, h24 – 7 giorni su 7; gli interventi di emergenza, ordinati al di fuori del normale orario di lavoro (fascia 7,30 - 16,30), dovranno essere iniziati entro 120 (centoventi) minuti.
Intervento di urgenza:
Si intende per “intervento di urgenza”, un intervento che deve essere iniziato entro le 4 (quattro) ore dal ricevimento dell’ordine se in orario di lavoro sindacale ovvero entro 6 (sei) ore se fuori dell’orario di lavoro sindacale.
L’intervento di urgenza è finalizzato al ripristino delle condizioni di utilizzo al fine di evitare l’interruzione di un pubblico servizio.
Interventi normali:
Si definisce “intervento normale” un intervento che deve essere iniziato entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell’ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dalla direzione lavori.
Intervento programmabile:
Si intende un intervento che si può pianificare secondo una programmazione concordata con la Direzione Lavori.
Tariffa Regione Lazio 2012 e Elenco Prezzi Speciali di Capitolato “CS”
L’accordo quadro in esame opera in modalità “intervento a guasto” e in “manutenzione programmata e preventiva” e in funzione di ciò non è possibile individuare e stimare le singole lavorazioni che saranno eseguite in attuazione dei singoli contratti applicativi.
Mediante l’analisi storica dei dati riferiti alle ultime annualità è possibile aggregare le risorse disponibili per “categorie” e “capitoli” con riferimento alla Tariffa dei Prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013, integrata dall’Elenco Prezzi Speciali, che fa parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto, così detti “CS”, che raggruppa gli interventi compensati con i prezzi di Capitolato.
Sempre in relazione alla particolare natura del presente Accordo quadro, che non consente di stimare a priori le esatte “quantità di progetto”, si prevedono spese per lavori in economia per tutti quegli interventi non riconducibili né alla Tariffa, né ai Prezzi di Capitolato e che riguardano sostanzialmente l’utilizzo di sola “mano d’opera e fornitura”.
L’allegato “C” riporta il Computo Estimativo, aggregato come sopra indicato, mentre l’allegato “D” riporta il Quadro di incidenza della mano d’opera; tali elaborati sono stati sviluppati in relazione alle presunte risorse economiche disponibili e al solo scopo di individuare l’entità della categoria prevalente e della categoria scorporabile, in vista della procedura di scelta del contraente.
A puro titolo indicativo si riporta di seguito il QTE dell’intero Accordo Quadro ATEO1-2018 e delle singole annualità del triennio 2018 - 2020:
6.2. Manutenzione Ordinaria Programmata
Si intende un intervento che si può pianificare e può essere periodico secondo le cadenze prestabilite nel cronoprogramma indicativo e specificate per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente lotto e nel cronoprogramma operativo.
La classificazione dell’intervento (emergenza, urgenza, normale, programmabile) così come la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
L'esecutore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto dal direttore dei lavori.
6.3. Lavori per conto terzi e lavori in danno
Sono altresì contemplati, nel presente A.Q., i lavori per Xxxxx Xxxxx, che dietro ordine della Direzione Lavori l’Aggiudicatario è tenuto a realizzare, come a mero titolo indicativo e non esaustivo: realizzazione di passi carrabili, imbocchi in fogna, sostituzione di dispositivi di coronamento, ecc.
In particolare, qualora sorgano segnalazioni di “Anomalia” dovute alla pericolosità di dispositivi di coronamento posti in superficie (coperchi, chiusini, ecc.) di appartenenza ai servizi a rete interrati, di proprietà delle Aziende erogatrici dei XX.XX., l’Aggiudicatario è responsabile della sola segnalazione, con adeguata segnaletica e recinzione provvisoria. Nel caso di mancato intervento di ripristino da parte dell’Azienda proprietaria, la Direzione dei Lavori si riserva, trascorsi 15 (quindici) giorni dall'attivazione della procedura di segnalazione, di ordinare all'Aggiudicatario medesimo il ripristino “in danno” del manufatto.
6.4. Altre attività
Rientrano, infine, tra le possibili attività che il D.L. può ordinare, anche le seguenti:
- realizzazione di opere afferenti al completamento, anche per interventi in danno, di scavi stradali aperti a seguito di autorizzazione rilasciata a Società di XX.XX. dall'Amministrazione Comunale;
- rimozione ed allontanamento a deposito di cartelloni pubblicitari abusivi;
- interventi su aree e manufatti di proprietà Comunale per eseguire recinzioni, ecc.
6.5. Elezione del domicilio e rappresentante dell’aggiudicatario e Sede Operativa
Agli effetti del presente A.Q. e per tutta la durata dei lavori l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio in ROMA e stabilisce la sede Operativa di mezzi, attrezzature, personale ecc. nella Provincia di Roma (Città Metropolitana di Roma Capitale) entro il limite dei 30 Km dalla sede Municipio VII di Roma Capitale e specificatamente in
, con il seguente recapito telefonico per ogni urgenza
Ogni cambiamento di tale domicilio e/o della sede operativa nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente all'Amministrazione capitolina, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.
L’Aggiudicatario che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo, anche per l’effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
Qualora l’Aggiudicatario non conduca direttamente i lavori deve depositare presso l’Amministrazione, a sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e comunque iscritto al rispettivo Ordine o Collegio professionale.
L’Aggiudicatario, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Aggiudicatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono eseguite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.
6.6. Provvista e provenienza dei materiali, accettazione, qualità ed impiego
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni dell’A.Q. secondo le indicazioni tecniche riportate nel relativo Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle lavorazioni di ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche migliorative di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., tutti gli oneri derivanti all'Aggiudicatario dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta di ROMA CAPITALE l'Aggiudicatario deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Quando, per alcuni materiali, le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso , ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati nelle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale, l'Aggiudicatario non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori con in calce l'espressa approvazione del Responsabile del Procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Aggiudicatario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'Aggiudicatario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'Aggiudicatario che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, a carico dell’Aggiudicatario. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
ART. 7. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Aggiudicatario, in relazione a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Aggiudicatario. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso contrario l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dei singoli eventuali Contratti Applicativi non escludono la responsabilità l'Aggiudicatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia l'Aggiudicatario stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Aggiudicatario, né alcuna preclusione in capo a ROMA CAPITALE.
ART. 8. GARANZIA PROVVISORIA
All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.n. 50/2016 un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’accordo quadro.
ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA
L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D. lgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.
A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di collaudo) dell’intero A.Q.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del
termine di affidamento medesimo.
Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
ART. 10. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123,n ed in particolare:
• una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo da affidare;
• una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativo, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.
L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell’Aggiudicatario.
ART. 11. CRONOPROGRAMMA DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO
La Stazione Appaltante, a corredo della progettazione esecutiva posta a base di gara, procede a redigere un Cronoprogramma Indicativo relativo alle lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria Programmabile dell’intero A.Q. individuando per ogni tipologia di lavorazioni programmabili le priorità d’intervento. Resta inteso che la peculiare natura degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro non può consentire una effettiva programmabilità degli stessi e che, dunque, il cronoprogramma deve, necessariamente, avere carattere indicativo e che tale circostanza non potrà costituire causa di eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di qualsivoglia natura.
Su richiesta della Direzione Lavori, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun Contratto Applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole lavorazioni affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni.
La Direzione dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Aggiudicatario l'esito dell'esame della proposta di Programma Operativo; qualora questo non abbia conseguito l'approvazione, l'Aggiudicatario predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.
La proposta approvata dalla Direzione dei Lavori sarà impegnativa per l'Aggiudicatario, che rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come concordato ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
ART. 12. ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.
L’Aggiudicatario è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Aggiudicatario predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.
L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto.
La Stazione Appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione definitiva a base di gara, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile/programmabile.
La Stazione Appaltante, diversamente, per le lavorazioni non afferenti la Manutenzione Ordinaria preventivabile e/o programmabile, non ha predisposto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Qualora in fase di redazione del progetto esecutivo per l’affidamento del singolo “Contratto Applicativo” si preveda la presenza di più imprese si procederà alla designazione del Coordinatore della Sicurezza e alla predisposizione di un PSC, piuttosto che di un DUVRI.
Qualora ai sensi dell’art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, sia necessario procedere all’affidamento congiunto dell'esecuzione dei lavori o di parte di essi a una o più imprese diverse dall’affidataria, ai sensi dell’art. 148 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla designazione del relativo Coordinatore della Sicurezza.
Sono stati comunque individuati gli allestimenti della sicurezza ed i relativi costi.
L’impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, provvederà alla redazione del Piano Operativo per la Sicurezza.
Inoltre per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza.
L’Aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi, redige e consegna alla Stazione Appaltante:
• la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
• un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Contratto Applicativo, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale quadro come integrato in relazione al singolo Contratto Applicativo.
• per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza
In singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi, nonché gli eventuali Piani Sostitutivi della Sicurezza, formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati.
È altresì previsto che l’Aggiudicatario ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d’opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:
• per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire alla sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale;
• per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L’Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di:
a. proprio Documento di Valutazione Xxxxxx, redatto ai sensi X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i.;
b. comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i- in cui si colloca l’appalto.
Piano Operativo di Sicurezza
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo; se questo obbligo non viene rispettato l’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’ente appaltante diffida l’Aggiudicatario a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all’Impresa che segue in graduatoria.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
L’Impresa è obbligata ad inserire nel “piano operativo di sicurezza”:
a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
d. le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Aggiudicatario ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
g. le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Aggiudicatario, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano;
L’Aggiudicatario dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Aggiudicatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
L’Aggiudicatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche
L’Aggiudicatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:
“Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.
L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE”
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità dell’A.Q..
L’A.Q. è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP).
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
ART. 14. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE
L'Aggiudicatario è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
a) generalità complete;
b) qualifica professionale;
c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
d) nel caso di più cantieri, la località di attività.
Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.
Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’Impresa che subAppaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.
L'Aggiudicatario è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.
Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del Procedimento per l’applicazione, all’Aggiudicatario, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
ART. 15. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Aggiudicatario, per ciascun Contratto Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
In caso di Contratto Applicativo affidato ad Aggiudicatario raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Aggiudicatario, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Aggiudicatario per ciascun Contratto Applicativo, si intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli oneri generali e particolari previsti dallo Schema di Accordo Quadro e dal relativo Capitolato Speciale.
ART. 16. CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo la stipula di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., il Responsabile del Procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula, autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori.
Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascun Contratto Applicativo, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Aggiudicatario, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’Aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere l’A.Q. e di incamerare la cauzione definitiva.
ART. 17. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun Contratto Applicativo, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’ articolo citato.
Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al Contratto Applicativo.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Aggiudicatario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del d.lgs 50/2016, l'Aggiudicatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun Contratto Applicativo nel termine fissato, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale per ogni singolo Contratto Applicativo. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Aggiudicatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'Aggiudicatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal Contratto Applicativo, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Aggiudicatario per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Aggiudicatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Aggiudicatario rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
ART. 18. CONDOTTA DEI LAVORI
Norme generali condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere l'Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.
L'Aggiudicatario ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle XX.XX. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
Qualora la D.L. ed il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, l'Aggiudicatario dovrà, nel caso se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 ( dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Aggiudicatario dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Aggiudicatario, qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.
Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Aggiudicatario che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.
L'Aggiudicatario rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali, del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori.
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera
La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell’Aggiudicatario di aver immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto -compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.
L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
Il tecnico nominato dall'Aggiudicatario quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la
D.L. da qualsiasi responsabilità.
L'Aggiudicatario risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.
Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
Modo comportamentale del personale addetto alla manutenzione
Il personale addetto alla manutenzione, nell’espletamento del servizio, dovrà:
− avere sempre un comportamento rispettoso dell’ambiente in cui opera, nella massima considerazione che tali ambienti, sia esterni che interni, sono soggetti ad attività scolastiche, culturali e ludiche e frequentate da una popolazione scolastica composta per la gran parte da minori;
− dovrà avere un comportamento irreprensibile;
− non dovrà provocare o procurare disagio nell’ambiente in cui opera e verso la popolazione scolastica o verso i funzionari addetti alle varie mansioni;
− avrà cura di riferirsi esclusivamente alla Direzione dei Lavori per qualsiasi informazione tecnica e riferire esclusivamente alla Direzione dei Lavori i resoconti e le problematiche tecniche eventualmente riscontrate;
− avrà cura di segnalare ogni criticità che dovesse rilevare nel corso dei vari sopralluoghi ove queste non fossero già a conoscenza della Direzione dei Lavori;
− qualora in corso delle attività di manutenzione dovesse accertare situazioni che possano produrre pericolo imminente, o supposto tale, per la pubblica incolumità, ha il dovere e l’obbligo di informare tempestivamente la Direzione Lavori e di adottare immediate misure di salvaguardia a tutela della salute pubblica salvo poi riferire tali misure al Responsabile della Impresa e al Direttore dei Lavori.
L’inadempimento anche di una sola di tale regole comportamentali produce l’immediato allontanamento del personale dal cantiere salvo il ricorso a sanzioni più restrittive e l’ammenda per l’Impresa appaltatrice.
Abbigliamento del personale addetto alla manutenzione - loro divise
Il personale addetto alla manutenzione, nell’espletamento del servizio, dovrà indossare sempre, sia in estate che in inverno, un abbigliamento riconoscibile che lo individui, senza ombra di dubbio, come operatore addetto incaricato della manutenzione del Municipio VII, identico per ciascun membro dell’Impresa.
L’abbigliamento, di gradimento della Stazione Appaltante, dovrà riportare impresse nella parte frontale alta a sinistra (lato cuore) la calcomania ed eventualmente anche il logo dell’impresa stessa. Nella parte opposta, alta frontale a destra, dovrà trovare collocazione una apposita “tasca” trasparente e protetta, in cui inserire il nome dell’operaio e la sua qualifica. Non sono ammessi cartellini volanti. L’abbigliamento sarà costituito da tuta colore bluette o grigia o simile, composta da pantaloni multitasche, casacca e t-shirt dello stesso colore e/o coordinati, sia estivi che invernali, e riportanti elementi di alta visibilità.
Il personale addetto alla manutenzione, nell’accedere alle strutture degli Asili Nido e dell’Infanzia, avrà cura di indossare sovrascarpe al fine della tutela dell’igiene e comunque in tutte le altre strutture dovrà aver cura di avere calzature sempre pulite nell’accedere nei locali di pertinenza.
L’abbigliamento inoltre dovrà risultare decentemente indossato e pulito.
L’operaio o il personale addetto alla manutenzione che non porterà l’abbigliamento sopra descritto sarà allontanato dalle lavorazioni e l’Impresa sanzionata.
Ordini, comunicazioni, istruzioni
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno dati all'Aggiudicatario, per iscritto.
L’Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10 (dieci) dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero - presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere- degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.
Analogamente l’Impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.
I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti - proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente A.Q.) e festive, senza compenso alcuno.
Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell’Amministrazione verso l'Impresa inadempiente:
• il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;
• la mancata esecuzione degli ordini;
• ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d’intervento indicati negli ordinativi.
Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa dato effettivo inizio ai medesimi, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l’ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.
L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.
Disposizioni generali di cantiere
I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.
Sono a totale carico dell’Impresa gli oneri per:
a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
b) garantire l’accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
d) l’allontanamento di ogni risulta;
e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale.
Lavori in prossimità di alberature
Nel corso dei lavori dovrà limitarsi al massimo la compromissione delle alberature.
È assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree, anche con scarichi di sostanze nocive (oli, nafte, risulte di conglomerati bituminosi etc.).
Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche.
Va di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiori di m 2.50 dalle alberature; nei casi in cui non fosse possibile per motivi di traffico o per l'esistenza di canalizzazioni, si dovrà procedere mediante tecniche particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori; i criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde.
Dovrà essere evitato, fin dove possibile, di includere le alberature nelle aree di cantiere. In caso di assoluta necessità i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde.
Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvederà all'applicazione delle penali previste nel presente contratto, nonché alla detrazione del danno subito dall'Amministrazione.
La detrazione avverrà, previo verbale di constatazione del danno stesso e sua valutazione dell'entità effettuata d’intesa col Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde., direttamente nel primo mandato di pagamento successivo all’accertamento del danneggiamento.
In alternativa e previo benestare del Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde., ferma restando l'applicazione della penale di cui sopra, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell'Aggiudicatario, delle alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione l'Aggiudicatario resterà responsabile fino al collaudo definitivo del presente appalto.
Emissioni sonore
L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^ marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.
I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno l’Amministrazione provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DELL’ACCORDO QUADRO
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.
L’Impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le seguenti cause:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ,se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell' Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’ Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’ Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’ Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’ Aggiudicatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 217comma primo lett. U del D.lgs n.50/2016,per ciascun Contratto Applicativo si darà atto, ex art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Aggiudicatario, di un Certificato di Ultimazione dei Lavori attestante gli accertamenti condotti in cantiere.
L’ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all’atto della consegna dei lavori.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori dei singoli contratti applicativi tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell’Aggiudicatario, si applicheranno le penali di contratto.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo Contratto Applicativo, dovrà essere redatto in contraddittorio con l’Aggiudicatario, il Certificato di ultimazione dell’Accordo Quadro, attestante i necessari accertamenti condotti in cantiere, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.
ART. 20. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di esibire agli agenti capitolini l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico.
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’Impresa occuperà un’area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio capitolino alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ,a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.
ART. 21. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sui Beni Culturali, l'Aggiudicatario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Aggiudicatario, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.
ART. 22. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i lavori previsti nei Contratti Applicativi discendenti dall’A.Q. debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento alla Tariffa della Regione Lazio edizione 2012 ed in difetto all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale Xxxxxx Xxxxxx è costituito dall’elenco prezzi speciali in carenza dei prezzi desunti dalla Tariffa 2012 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013.
Le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle “AVVERTENZE E
NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013 ove non altrimenti disposto dal presente Capitolato Speciale.
Modalita’ di applicazione del compenso forfettario percentuale di maggiorazione del 30% sulle attività di manutenzione ordinaria
L’applicazione delle maggiorazioni del 30% dei costi di manutenzione di cui al primo capoverso della Sezione MODALITA’ DI APPLICAZIONE delle AVVERTENZE GENERALI nella premessa della tariffa Regione Lazio 2012, approvata con Deliberazione del 6 agosto 2012, n. 412, che cita testualmente:
associate in un unico cantiere spazio temporale hanno un importo è superiore ad € 10.000,00
le cui opere singole e/o
…. Omissis .. <<Per gli appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria, attinenti al mantenimento del bene, attraverso opere di riparazione dell'esistente, i prezzi riportati in tariffa sono soggetti ad un aumento del 30%>> deve intendersi applicabile solo nel caso di attività manutentive eseguite con le modalità di intervento “a guasto”. Per le altre attività manutentive, il cui elenco è riportato nel paragrafo 6.1, “Modalità di intervento programmato e preventivo”,
l’aumento del 30% non viene applicato in quanto riferibile ad attività il cui importo deve ritenersi compensato delle spese di disagio, organizzazione, frammentazione di cantiere, scarso rendimento dei lavori e delle maestranze, che sono alla base della quantificazione dell’aumento percentuale introdotto del 30%. Ciò anche in ragione del fatto che tutte le altre spese sono compensate dalla voce “spese generali” ed “utili d’impresa” previste per ciascun prezzo e di cui l’Operatore Economico valuta al momento dell’offerta.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Aggiudicatario che, a richiesta del Direttore dei Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 23. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da
reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R: 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.lgs n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:
1) che l’Aggiudicatario dell’A.Q., in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo Contratto Applicativo, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Aggiudicatario, in sede di Contratto Applicativo, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento. L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo la documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo Contratto Applicativo.
È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 24. MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Esecutore se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione
Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016
In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell’Aggiudicatario, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.
In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all’’articolo 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.
L’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’A.Q. ed in ciascun contratto applicativo.
Ai sensi dell’art. 106 comma dodicesimo del Codice, l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 25. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Nel corso dell’esecuzione dei lavori di ciascun Accordo Quadro sono erogati all’Aggiudicatario, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni tre mesi o comunque allo scadere dell’Accordo Quadro ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.
Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà:
• gli ordinativi relativi alla manutenzione ordinaria;
• i rendiconti di Pronto Intervento con frequenza quindicinale;
• le certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione.
L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione
Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori;
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5°, del d.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il Direttore dei Lavori redige, nei termini specificati nel Contratto Applicativo, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora.
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Aggiudicatario con l’elenco di tutti i subcontratti relativi al singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente intervento.
La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’A.Q. per il presente intervento, in applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Aggiudicatario.
Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente intervento, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Aggiudicatario stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.
Il Codice Identificativo gara (CIG) dell’Accordo Quadro è il seguente: Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente A.Q. è il seguente:
Il Codice Identificativo Gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell’A.Q., in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione sarà lo stesso dell’A.Q. medesimo e verrà confermato di volta in volta dalla Stazione Appaltante per il singolo Contratto Applicativo affidato.
Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente intervento.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.
ART. 26. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario, per ciascun Contratto Applicativo, in considerazione dell’entità, delle dimensione dei lavori e delle relative forniture dell’A.Q., i seguenti oneri e obblighi:
a. di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008;
b. di fornire e posizionare la segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla determinazione dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di
traffico;
c. di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali;
d. di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti;
e. eseguire scavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX., a semplice richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della direzione lavori;
f. Le operazioni di rilievo e di restituzione grafica di aggiornamento e/o integrazione della/e planimetria/e generali a base di gara, relativamente ai moduli abitativi e alla rete degli impianti, quando non altrimenti disciplinato;
g. comunicare per iscritto alla direzione lavori l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori in funzione di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni;
h. per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi, guardrail recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della pavimentazione provvisoria della zona da rendere transitabile, nonché l'installazione della relativa segnaletica provvisoria;
i. di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del singolo Contratto Applicativo con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso;
j. l'Aggiudicatario dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;
l. le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
m. le spese per i permessi di accesso dei propri veicoli nella aree Zone a Traffico Limitato;
n. di provvedere alla pulizia, allo sgombero -- a lavori ultimati -- delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere dell'appaltatore
L'Aggiudicatario non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere comprese nell’A.Q. del presente intervento.
Sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal
D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni parte dell’A.Q. del presente intervento, di cui l'Aggiudicatario dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'Aggiudicatario per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale di cui al D. Lgs. n. 81/2008e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.
Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008e s.m.i. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Aggiudicatario in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'Aggiudicatario dovrà fornire notizie utili perla revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
L'Aggiudicatario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105 del D.lgs n.50/2016 di ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente intervento, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione di ciascun Contratto Applicativo, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del singolo Contratto Applicativo è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'Aggiudicatario, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Aggiudicatario medesimo.
L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs.n.81/2008 e s.m.i.
L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare, prima della consegna dei lavori il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato X.Xxx.n. 81/2008 e s.m.i.
Il piano operativo deve essere redatto, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente intervento, in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Sono, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:
1. nella fase prevista per la cantierizzazione l’Aggiudicatario dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;
2. predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
3. sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza;
4. sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavori di ROMA CAPITALE nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt.4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
5. la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità de i lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene;
6. l'esecuzione di tutte le opere provvisionali come xxxxx, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno;
7. il provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari per l’esecuzione degli interventi ed alla corresponsione delle indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’Aggiudicatario o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
8. il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;
9. il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e dalla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;
10. la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso;
11. l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Aggiudicatario, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
12. il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie perla costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
13. il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori, alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;
14. il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del certificato di collaudo) alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante e dalle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa;
15. denunciare all’Amministrazione le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
16. la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi l’Aggiudicatario è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
17. il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto che, qualora l’Aggiudicatario non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
18. il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;
19. il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove, ivi incluse quelle di cui all’ultimo capoverso dell’Art.10, di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per l’assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc;
20. la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso peri difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali.
21. Messa a disposizione di n°1 autovettura a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla Sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto, in funzione degli importi al lordo dei Contratti applicativi secondo la tabella adottata per gli appalti del Comune di Roma e comunque almeno per n° 1 (uno) giorni alla settimana, compresa l’eventuale disponibilità notturna, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ed oltre su richiesta della Direzione Lavori. Sono comprese tutte le spese, anche per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato, nonché assicurative, compresa l’assicurazione a favore dei terzi trasportati, relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo, il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’Aggiudicatario in base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare ed eventualmente regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le XX.XX. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. È comunque fatta salva la facoltà dell’Aggiudicatario di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’Aggiudicatario stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Aggiudicatario è tenuto a garantire e manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra e ad assicurare i terzi trasportati per ragioni di servizio.
22. Accessi alla zona a traffico limitato con mezzi ed autorizzazioni idonee.
ART. 27. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
In corrispondenza del raggiungimento di mesi due di attività il Direttore dei Lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal Responsabile del Procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale relativo l’A.Q. del presente intervento;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed indicazioni della direzione lavori;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei due mesi;
5. esiti negativi dei controlli del precedente articolo 9;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso dei due mesi;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della Stazione Appaltante, devono essere notificate all'Aggiudicatario.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'Aggiudicatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 28. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Generalità
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Aggiudicatario non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di ciascun Contratto Applicativo al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108 del D.Lgs n° 50/2016
Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di Accordo Quadro e C.S.A
Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio, il rifiuto da parte dell'Aggiudicatario a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.
La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00).
Violazioni dei requisiti di accettazione
la mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione
Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.
Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Xxxxx e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Aggiudicatario, daranno luogo alle seguenti sanzioni.
a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).
b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subAppaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’Impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subAppaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale di ciascun contratto applicativo al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).
Xxxxxxx nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:
a) Xxxxxxx rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte dell’Impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10
b) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte del subAppaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all’importo contrattuale di ciascun contratto applicativo.
Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi
a) Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;
b) Xxxxxxx rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell’Aggiudicatario e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale di ciascun contratto applicativo;
Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari
Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell’Aggiudicatario e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale di ciascun contratto applicativo.
Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti dall’ordinativo, esteso anche alle opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30.
Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro
Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
a) Mancanza degli elenchi del personale dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.
b) Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell’Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all’identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).
Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Aggiudicatario
a) Mancata fornitura della autovettura: penale giornaliera € 160,00 (euro centosessanta/00).
b) Per ogni altra inadempienza: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.
Inadempienze agli obblighi e regole comportamentale dei dipendenti ed alle prescrizioni riguardo al loro abbigliamento.
a) Per tali inadempienze si applica la penale da un minimo di € 200,00 (euro duecento/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) in caso di reiterazione.
ART. 29. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Aggiudicatario ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Aggiudicatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Aggiudicatario, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Aggiudicatario stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Aggiudicatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 30. DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
L'Aggiudicatario prende atto che, a norma dell’art.2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente A.Q. e dai conseguenti contratti applicativi sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell'Aggiudicatario medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
ART. 31. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 216 comma undicesimo del D.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario dell’A.Q. entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo.
ART. 32. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO
Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108 del Dlgs n.50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo Contratto Applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto Applicativo per grave inadempimento di cui all’art.108 del D.lgs n.50/2016.
La risoluzione contrattuale di un solo Contratto Applicativo relativo all’Accordo Quadro del presente intervento determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del Dlgs n. 50/2016.
Al soggetto eventualmente individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del Dlgs n. 50/2016. potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente Art. 15 del presente “Schema di Accordo Quadro” da parte dell'Aggiudicatario ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione dell’A.Q.
L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Aggiudicatario.
Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la
contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell’A.Q.
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni di programma operativo di ciascun Contratto Applicativo in conseguenza del presente A.Q., il Responsabile del Procedimento assegna all'Aggiudicatario un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo art. 37 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 33. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016
Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente alla stipula del contratto di A.Q. o alla stipula dei successivi eventuali Contratti Applicativi (o alla eventuale consegna d’urgenza intervenuta prima della formale stipula dei singoli Contratti Applicativi), in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto di Accordo Quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di offerta.
ART. 34. RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO
Ferma restando la facoltà che ROMA CAPITALE si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun Contratto Applicativo discendente dal presente A.Q., ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo del Contratto Applicativo depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Aggiudicatario del singolo Contratto Applicativo, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Aggiudicatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 35. PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a
facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990
– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’Aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
35.1. Violazione del “Patto di Integrità”
La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a
tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 comma quinto lett. C).
35.2. Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 36. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO
Il conto finale dei lavori dell’intero A.Q. verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall’art. 200 del D.P.R.n. 207/2010 entro un mese dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del
D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell'Aggiudicatario sul conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale.
ART. 37. COLLAUDO
Il Certificato di Collaudo dell’intero A.Q. sarà emesso, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs n.50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo Contratto Applicativo.
Il Certificato di Xxxxxxxx sarà redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010.
Alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’intero A.Q. si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all’articolo 103 del D.lgs.50/2016
ART. 38. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L'Aggiudicatario in relazione allo Schema di Accordo Quadro, si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L'Aggiudicatario medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile nei limiti di quanto stabilito all’art.12.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l'Aggiudicatario intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L'Aggiudicatario e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’art.15, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Aggiudicatario si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L'Aggiudicatario, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l'Aggiudicatario non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'Aggiudicatario stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L'Aggiudicatario sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Aggiudicatario di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente A.Q.
ART. 39. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 40. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente Schema di Accordo Quadro, nonché per i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura
PARTE SECONDA
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 1 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1. SCAVI IN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;
– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
– per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi.
2. RILEVATI E RINTERRI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
3. RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
4. MURATURE IN GENERE
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.
5. MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
6. CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
7. CONTROSOFFITTI
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, è esclusa e compensata a parte l’orditura portante principale.
8. PAVIMENTI
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l’onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle opere stesse.
9. RIVESTIMENTI DI PARETI
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l’onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
10. FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.
Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato Speciale, si intende compreso nei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.
11. INTONACI
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti.
I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
12. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato Speciale oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
– per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.
È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
– per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
– per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;
– per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
13. INFISSI DI LEGNO
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l’onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
14. INFISSI DI ALLUMINIO
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle
vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
15. LAVORI IN METALLO
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
16. TUBI PLUVIALI
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.
17. IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO
a) Tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
– Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
– Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza
delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
– I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso.
È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
b) Apparecchiature
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt ).
Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.
– I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
– Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile.
Sono compresi l’apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
– Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
Sono compresi gli accessori d’uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d’uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
– Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici.
Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
– Le cassette terminali riduttrici della pressione dell’aria saranno valutate a numero in relazione della portata dell’aria.
È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
– Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
– I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell’aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d’aria e alla emissione termica.
Sono compresi i materiali di collegamento.
– I gruppi refrigeratori d’acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– Gli apparecchi per il trattamento dell’acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
– I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente.
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
– Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
– I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d’opera alimentata elettricamente.
18. IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
a) Canalizzazioni e cavi
– I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
– I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
– I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi.
– I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
– Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici
– Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
– I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l’interruttore funzionante.
– I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l’apparecchiatura completa e funzionante.
– I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
19. OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
– manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
– i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
– scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
– ponteggi di servizio interni ed esterni;
– le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
20. MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
21. NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
22. TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 2 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato Speciale.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 3 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato Speciale può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 4 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose.
2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).
3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da
soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”.
Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i.
I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.
6. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.
7. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 3 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”).
Art. 5 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246/93 è indicato nella Tab. 11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001,
n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi DM 14 gennaio 2008).
2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.
Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520- 2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV del mezionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono:
– essere ben assortite in grossezza;
– essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa;
– avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento);
– essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali;
– essere scricchiolanti alla mano;
– non lasciare traccia di sporco;
– essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee;
– avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.
4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere:
– costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo;
– ben assortita;
– priva di parti friabili;
– lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive.
Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compatta , durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.
Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da:
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc…
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto;
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.
In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm.
5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.
6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.
7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di conformità). Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente Capitolato Speciale.
Art. 6 - Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771-2005 e alle prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008 e nella Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni”. In particolare - ai sensi dell’art. 11.1, punto A, del DM 14 gennaio 2008 - devono recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.1 dell’art. 11.10.1 dello stesso decreto.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento.
Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 “Metodi di prova per elementi di muratura”.
Ai sensi dell’art. 11.10.1.1 del DM 14 gennaio 2008, oltre a quanto previsto al punto A del summenzionato art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate.
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
Art. 7 - Prodotti a base di legno
1. Per prodotti a base di legno si intendono quelli che derivano dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e si presentano solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc… Detti prodotti devono essere provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non devono presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati; devono quindi essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, nodi profondi, cipollature, buchi o altri difetti. I prodotti a base di legno di cui nel seguito sono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato Speciale ed alle prescrizioni del progetto.
2. I segati di legno (UNI EN 844 / 1998 – 2002), a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
• tolleranze su lunghezza, larghezza e spessore misurate secondo la norma UNI EN 1313 (“Legno tondo e segati – Dimensioni preferenziali e tolleranze – Segati);
• umidità non maggiore del 10-12%, misurata secondo la norma UNI 8829 (“Segati di legno – Determinazione del gradiente di umidità);
• difetti da essiccazione assenti, misurati secondo la norma UNI 8947 (“Segati di legno - Individuazione e misurazione dei difetti da essiccazione”);
• qualità di essiccazione valutata secondo la norma UNI 9030 (“Segati di legno – Qualità di essiccazione”).
Art. 8 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite
1. La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
• Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
Nota: A questa categoria appartengono:
– i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
– i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
– gli alabastri calcarei;
– le serpentiniti;
– oficalciti.
• Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).
Nota: A questa categoria appartengono:
– i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati sodico-potassici emiche);
– altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
– le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
– alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
• Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
• Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
– rocce tenere e/o poco compatte;
– rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 - 2003 (“Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione”).
2. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
– massa volumica reale ed apparente;
– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale;
– resistenza a compressione;
– resistenza a flessione;
– resistenza all’abrasione;
– ............................................................................................................................
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato Speciale ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali di cui all’art. 1 del presente Capitolato Speciale.
Art. 9 - Prodotti per pavimentazione
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell’imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, l’essenza legnosa nonché le caratteristiche di cui sopra.
3. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua.
A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411- 2007.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e
«mattonelle greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizioni:
– resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;
– resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo;
– coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411-2007), per cui:
– per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
– per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
4. I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal progetto e in mancanza e/o a completamento ai seguenti requisiti:
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista; l’esame dell’aspetto deve avvenire secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-1;
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto dell’elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2; per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell’elenco n. 3 della scala dei grigi;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le seguenti tolleranze:
– piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
– rotoli: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
– piastrelle: scostamento dal lato teorico (in mm) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in mm) e 0,0012;
– rotoli: scostamento del lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;
e) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;
f) la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³;
g) la resistenza allo scivolamento minima misurata secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-11;
h) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il DM del 26 giugno 1984, Allegato A3, punto 1;
i) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Non sono ammessi, altresì, affioramenti o rigonfiamenti;
j) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell’elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-
2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento N2;
l) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad j).
5. I prodotti di vinile devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
6. I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo realizzato:
– mediante impregnazione semplice (I1);
– a saturazione (I2);
– mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
– con prodotti fluidi cosiddetti auto - livellanti (A);
– con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto. I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore Xxxxxx.
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel comma 1 del presente articolo, facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti).
Caratteristiche Grado di significatività rispetto ai vari tipi
i1 | i2 | F1 | F2 | A | S | |
Colore | – | – | + | + | + | – |
Identificazione chimico - fisica | + | + | + | + | + | + |
Spessore | – | – | + | + | + | + |
Resistenza all’abrasione | + | + | + | + | + | + |
Resistenza al punzonamento dinamico (urto) | – | + | + | + | + | + |
Resistenza al punzonamento statico | + | + | + | + | + | + |
Comportamento all’acqua | + | + | + | + | + | + |
Resistenza alla pressione idrostatica inversa | – | + | + | + | + | + |
Reazione al fuoco | + | + | + | + | + | + |
Resistenza alla bruciatura della sigaretta | – | + | + | + | + | + |
Resistenza all’invecchiamento termico in aria | – | + | + | + | + | + |
Resistenza meccanica dei ripristini | – | – | + | + | + | + |
+ significativa; – non significativa |
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l’uso e per la sicurezza durante l’applicazione.
7. I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate:
• “mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata” – “mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta” – “marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata” devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L’accettazione deve avvenire secondo il comma 1 del presente articolo avendo il RD sopracitato quale riferimento;
• “masselli di calcestruzzo per pavimentazioni”: sono definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica e devono rispondere oltre che alle prescrizioni del progetto a quanto prescritto dalla norma UNI 1338 del 2004.
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel comma 1 del presente articolo.
I prodotti saranno forniti su appositi pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche principali nonché le istruzioni per movimentazione, sicurezza e posa.
8. I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
– “elemento lapideo naturale”: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di leganti);
– “elemento lapideo ricostituito” (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
– “elemento lapideo agglomerato ad alta concentrazione di agglomerati”: elemento in cui il volume massimo del legante è minore del 21%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione massima fino a 8,0 mm, e minore del 16%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione massima maggiore.
In base alle caratteristiche geometriche i prodotti lapidei si distinguono in:
– lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d’impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
– marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
– xxxxxxxx xxxxxxxxx: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
– marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.
Analogamente i lapidei agglomerati si distinguono in:
– blocco: impasto in cui la conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, destinata a successivo taglio e segagione in lastre e marmette;
– lastra: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco oppure impasto, la cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, in cui una dimensione, lo
spessore, è notevolmente minore delle altre due ed è delimitato da due facce principali nominalmente parallele;
– marmetta: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco, di una lastra oppure di un impasto, la cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, con lunghezza e larghezza minori o uguali a 60 cm e spessori di regola inferiori a 3 cm;
– marmetta agglomerata in due strati differenti: elemento ricavato da diversi impasti, formato da strati sovrapposti, compatibili e aderenti, di differente composizione;
– pezzo lavorato: pezzo ricavato dal taglio e dalla finitura di una lastra, prodotto in qualsiasi spessore, purché minore di quello del blocco, non necessariamente con i lati paralleli l’uno all’altro.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., valgono le disposizioni di cui alla norma UNI EN 14618 – 2005.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell’art. 9 del presente Capitolato Speciale relativo ai prodotti di pietre naturali o ricostruite.
Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre devono altresì rispondere al RD n. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in millimetri.
L’accettazione avverrà secondo il 1° comma del presente articolo.
Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
9. Per prodotti tessili per pavimenti (moquette) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:
– rivestimenti tessili a velluto (comprendenti velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivellato, velluto plurilivello, ecc.);
– rivestimenti tessili piatti (tessuto, non-tessuto).
In caso di dubbio e/o contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI 8013-1.
I prodotti in oggetto devono rispondere alle prescrizioni del progetto nonché, in mancanza e/o a completamento, a quanto prescritto dalla norma UNI 8014 relativamente ai seguenti punti:
– massa areica totale e dello strato di utilizzazione (UNI 8014-2/3);
– spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione (UNI 8014-5/6);
– perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato (UNI 8014-7/8);
– perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico (UNI 8014-9).
In relazione poi all’ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
– tendenza all’accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio (UNI 8014-12);
– numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area (UNI 8014-13);
– forza di strappo dei fiocchetti (UNI 8014-14);
– resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
– ecc….
Nota per il compilatore: completare l’elenco e/o eliminare le caratteristiche superflue.
I criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente articolo al comma 1; i valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei Lavori.
Le modalità di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).
I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate e le istruzioni per la posa.
10. Le mattonelle di asfalto devono:
a) rispondere alle prescrizioni del RD 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di: resistenza all’urto (4 Nm minimo), resistenza alla flessione ( 3 N/mm² minimo) ed il coefficiente di usura al tribometro (15 mm massimo per 1 km di percorso);
b) rispondere alle prescrizioni sui bitumi di cui alla norma UNI EN 58.
Nota per il compilatore: completare l’elenco e/o eliminare le caratteristiche superflue.
Per i criteri di accettazione si fa riferimento al comma 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
11. I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno essere esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l’impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l’eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.
Art. 10 - Prodotti per coperture discontinue (a falda)
1. Si definiscono prodotti per coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei sistemi di copertura nonché quelli usati per altri strati complementari (per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’art. 108 del presente Capitolato Speciale sull’esecuzione delle coperture discontinue). Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione le procedure di prelievo dei campioni ed i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
2. Le tegole e i coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto, alle specifiche di cui alla norma UNI EN 1304 (“Tegole di laterizio e relativi accessori – Definizioni e specifiche di prodotto”) e in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate.
a) I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
– sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
– lunghezza: ± 3%;
– larghezza: ± 3% per tegole e ± 8% per coppi.
c) Sulla massa convenzionale è ammessa una tolleranza del 15%.
d) L’impermeabilità (UNI EN 539-1) deve essere tale da non permettere la caduta di goccia d’acqua dall’intradosso.
e) La resistenza a flessione (forza F singola), misurata secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 538, deve essere maggiore di 1000 N.
I criteri di accettazione sono quelli del comma 1. In caso di contestazione si procederà secondo quanto indicato all’ultimo periodo del comma 1.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche e chimiche nonché dalla sporcizia che potrebbero degradarli durante la fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi da
a) ad h) nonché eventuali istruzioni complementari.
3. Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.) differenziandosi tra tegole “ad incastro” e “senza incastro”. I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o completamento, alle prescrizioni di seguito riportate.
a) I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non sono ammesse;
– le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata);
– le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell’impasto;
– le scagliature sono ammesse in forma leggera;
– le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto.
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
– lunghezza: ± 1,5%;
– larghezza: ± 1%;
– ortometria (misurata secondo le prescrizioni della norma UNI 8635-6): scostamento orizzontale non maggiore dell’1,6% del lato maggiore;
– altre dimensioni dichiarate ± 1,6%.
c) L’impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d’acqua, dall’intradosso, dopo 24 h.
d) Dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni maturati 28 giorni.
e) Il carico di rottura a flessione del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N.
I criteri di accettazione sono quelli del comma 1. In caso di contestazione si procederà secondo quanto indicato all’ultimo periodo del comma 1.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporcizia che potrebbero degradarli durante le fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
4. Le lastre di fibrocemento possono essere dei seguenti tipi:
– lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico - calcare rinforzati);
– lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezioni traslate lungo un piano o lungo un arco di cerchio;
– lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.
I criteri di controllo sono quelli indicati al comma 1 del presente articolo. In particolare:
• Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto e, in mancanza od a integrazione, alle seguenti:
a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza ± 0,4% e massimo 5 mm;
b) rettilineità dei bordi: scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per metro;
c) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione):
tipo 1: 13 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre;
15 N/mm² minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre; tipo 2: 20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre;
16 N/mm² minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
d) tenuta d’acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d’acqua ma senza formazione di gocce d’acqua;
e) resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non maggiore del 10%.
Le lastre rispondenti alla norma UNI-EN 492-2007 (“Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori per coperture – Specifiche di prodotto e metodi di prova”) sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
• Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed, in mancanza o ad integrazione, alle seguenti:
a) facce destinate all’esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben squadrate ed entro i limiti di tolleranza;
b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed accettato dalla Direzione dei Lavori; in mancanza vale la norma UNI 10636-2005 (“Lastre ondulate di fibrocemento per coperture – Istruzioni per l’installazione”);
c) tenuta all’acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d’acqua ma senza formazione di gocce d’acqua;
d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 10636);
e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C seguito da permanenza in frigo a -20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;
f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm³.
Le lastre rispondenti alla norma UNI 10636 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l’aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all’acqua e la resistenza al gelo.
• Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad integrazione a quelle indicate per le lastre ondulate.
Le lastre rispondenti alla norma UNI-EN 494-2007 (“Lastre nervate di fibrocemento e relativi accessori per coperture – Specifiche di prodotto e metodi di prova”) sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
5. Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le norme UNI vigenti.
Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle prescrizioni:
a) della norma UNI EN ISO 14631 (2001) in caso di lastre di polistirene;
b) della norma UNI EN ISO 7823-1 (2005) in caso di lastre di polimetilmetacrilato; I criteri di accettazione sono quelli di cui al comma 1.
6. Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ed a completamento alle seguenti caratteristiche:
a) i prodotti completamente supportati dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza al punzonamento, resistenza al piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione. Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell’edificio;
b) i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc…) oltre alle prescrizioni di cui al punto a) dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.
I criteri di accettazione sono quelli di cui al comma 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme UNI EN 501, UNI EN 502, UNI EN 505, UNI EN 507 per prodotti non autoportanti ed alle norme UNI EN 506 (2008), UNI EN 508-1/2/3 (2008) per prodotti autoportanti.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
7. I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all’urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I criteri di accettazione sono quelli indicati al comma 1 del presente articolo. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.
Art. 11 - Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane
1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto forma di:
• membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
• prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
Le membrane si designano descrittivamente in base:
– al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
– al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
– asfalti colati;
– malte asfaltiche;
– prodotti termoplastici;
– soluzioni in solvente di bitume;
– emulsioni acquose di bitume;
– prodotti a base di polimeri organici.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale1 che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore,
1 Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.
strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza od a loro completamento, alle prescrizioni di seguito dettagliate.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9380 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– i difetti, l’ortometria e la massa areica;
– la resistenza a trazione;
– la flessibilità a freddo;
– il comportamento all’acqua;
– la permeabilità al vapore d’acqua;
– l’invecchiamento termico in acqua;
– le giunzioni.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in riferimento alle caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– comportamento all’acqua;
– invecchiamento termico in acqua.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne: